Sistemi di composizione dei conflitti in Italia (2026)
1. Perché l'Italia per ultima. 2. Il giudizio come extrema ratio: la lunghissima preistoria. 3. Il conciliatore del 1865, e l'ottantadue su cento di Napoli. 4. Quattro pagine contro trecentocinquantaquattro colonne. 5. Dal conciliatore al giudice di pace: 1941, 1991, 1993, 2003. 6. Il 2010, e le tre stagioni dell'obbligatorietà. 7. La riforma Cartabia: la fine del primo incontro-filtro. 8. Il correttivo del 2025, che quasi nessuno ha notato. 9. Le quindici materie. 10. Chi deve andarci di persona: il punto vivo. 11. Che cosa succede a chi non va: l'articolo 12-bis. 12. La mediazione demandata, e i ventimila procedimenti. 13. Il premio italiano. 14. Gli organismi, i mediatori, e i ventiduemila. 15. La riserva agli avvocati: la legge 137 del 2026. 16. Gli altri strumenti. 17. I numeri: la serie 2011-2025. 18. Il collo di bottiglia: cinquantaquattro virgola otto. 19. Il cinquantatré per cento. 20. Dall'otto al cinquantadue: la forbice per materia. 21. Roma, Firenze e il pendente. 22. Quello che l'Italia conta e nessun altro conta. 23. L'articolo 42, e la verifica che non è ancora cominciata. 24. La sintesi: l'obbligo, nelle cinque forme che ho incontrato. 25. La sanzione: chi ce l'ha, chi la usa. 26. Il premio: chi paga per far conciliare. 27. La leva processuale, e chi conduce. 28. La misurazione, e i settori che funzionano. 29. Le dieci lezioni della serie. 30. Che cosa può leggere l'Italia.
1. Perché l'Italia per ultima
Questo dossier chiude la serie. Prima di lui ne ho scritti ventotto, dal Belgio alla Cina, dall'Argentina ai paesi baltici, e ciascuno finiva con un paragrafo intitolato «Che cosa può leggere l'Italia». Erano ventotto conclusioni sparse, scritte in momenti diversi, che nessuno — nemmeno io — aveva mai messo una accanto all'altra. Qui lo faccio: gli ultimi sette paragrafi di questo dossier sono il tentativo di trasformare quelle ventotto note a margine in un discorso solo.
Ho tenuto l'Italia per ultima per due ragioni, e nessuna delle due è il patriottismo. La prima è che l'Italia è l'unico paese della serie di cui si sappia davvero qualcosa. In Slovacchia il numero delle mediazioni civili non esiste; in Croazia il Ministero pubblica una cifra che è un terzo di quella dei suoi stessi registri; in Bulgaria la rilevazione nazionale è cominciata nel 2025, ventun anni dopo la legge. In Italia esistono serie storiche dal 2011, disaggregate per materia, per esito, per distretto di corte d'appello e per tipologia di organismo. È un patrimonio che non ha pari in Europa, e che consente di fare al sistema italiano domande che agli altri ventotto non si possono nemmeno porre.
La seconda ragione è che l'Italia è il paese in cui la domanda politica è aperta adesso. L'articolo 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 impone al Ministero della giustizia, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore, di verificare «l'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità». Il quinquennio matura il 18 ottobre 2027[1]. Mancano quattordici mesi, e la verifica non è ancora cominciata.
C'è poi una circostanza che rende il momento singolare, e che ho scoperto scrivendo. Mentre in Bulgaria la Corte costituzionale demoliva la mediazione obbligatoria e il legislatore ripiegava sul solo obbligo di informarsi, e mentre la Croazia riscriveva due volte in trentatré mesi la propria legge per arrivare allo stesso punto, in Italia il Parlamento discuteva di allargare l'obbligatorietà a tutte le controversie su diritti disponibili. Nel marzo 2026, in sede di conversione del decreto-legge 19/2026, due emendamenti proponevano esattamente questo: non sono stati approvati, ma la direzione del dibattito italiano è opposta a quella dei nostri vicini[2].
Una premessa metodologica. La parte storica di questo dossier non è ricerca nuova: è la sintesi di quanto ho scritto altrove, e in particolare dei Profili storici pubblicati nel volume di Pavia e della Breve storia della risoluzione del conflitto del 2014. La parte statistica si fonda sulla relazione La mediazione civile in Italia e sul commento che ne ho tratto il 14 agosto 2026, a loro volta costruiti sulle rilevazioni della Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia. La parte giurisprudenziale attinge alle due banche dati che curo, calcolomediazione.it e mediareinformati.it, con una precisazione che devo al lettore e che riporto in nota: sono repertori di segnalazione, redazionalmente assistiti, e ogni estremo citato qui è stato riscontrato su fonte indipendente[3].
2. Il giudizio come extrema ratio: la lunghissima preistoria
Chi legge la mediazione italiana come un innesto americano degli anni Duemila commette un errore di prospettiva di circa venticinque secoli. Vale la pena di ricordarlo qui, perché è la sola cosa che l'Italia ha e che nessuno degli altri ventotto paesi ha nella stessa misura: una tradizione documentata, continua e propria.
Le XII tavole, di derivazione greca, sancivano la validità dell'«accordo per via» e precisavano che solo se l'intesa non fosse stata raggiunta le parti sarebbero comparse nel foro o nel comizio, dove il pretore avrebbe conosciuto la causa prima di mezzogiorno: ni ita pacunt; in comitio aut in foro, ante meridiem, causam conscito[4]. Il calcolo sottostante è di una modernità che disarma: comporre i propri interessi costa meno che accertare chi abbia ragione, e accertare il torto costa meno che stabilire chi sia il più forte.
In epoca giustinianea la differenza fra arbitrato e conciliazione non stava nella natura decisoria del secondo, ma nel fatto che l'arbiter si obbligava a decidere mentre il conciliatore — il disceptator domesticus, o arbiter honorarius — non assumeva alcun impegno ma recava comunque un parere. Da qui una conseguenza che pesa ancora: la conciliazione ha avuto per almeno due millenni connotazioni marcatamente valutative, e solo dagli anni Settanta del Novecento è entrato in gioco il modello facilitativo[5]. Chi oggi discute se il mediatore italiano debba o non debba formulare proposte sta rigiocando una partita vecchia di millecinquecento anni.
Il pretore aveva il duplice ruolo di giudicare con equità e di conciliare i litiganti quando non ci riuscissero privatamente, e lo faceva nel foro e nelle dimore private — la cosiddetta giurisdizione de plano. Le magistrature minori dell'Occidente medievale — difensori di città, sculdasci, baiuli, consoli di giustizia — hanno svolto, nelle questioni di minor rilievo economico, compiti insieme di conciliazione, di arbitrato e di giurisdizione, spesso senza che si potesse dire dove finisse l'uno e cominciasse l'altro[6].
Due dettagli meritano di essere segnalati perché tornano, identici, nella serie. Il primo: l'udienza episcopale, autorizzata dai rescritti di Arcadio e Onorio, prevedeva un duplice tentativo di conciliazione, e il tentativo preventivo era obbligatorio. Il secondo: nel Mezzogiorno federiciano i «giudici civili» non erano magistrati togati ma laureati in giurisprudenza cui le parti affidavano volontariamente la conciliazione, e che pronunciavano sentenza soltanto in caso di mancato accordo — un antenato del med-arb che oggi si pratica nei paesi anglosassoni e in Cina[7].
Quanto all'obbligatorietà, la storia europea è un catalogo di tentativi forzosi: Ginevra 1713 e 1816, Svezia 1734, Paesi Bassi e Prussia 1745, Danimarca 1795 con corti di conciliazione «di incredibile successo», il Codice giuseppino del 1781, e soprattutto la conciliazione francese preventiva obbligatoria del 1790, erede degli Uditori del Cancelletto trecenteschi e diffusa in tutta Europa dalle campagne napoleoniche[8]. In Italia il giudice di pace compare nella Repubblica Ligure, nella Cisalpina, nella Romana e nel Regno d'Italia napoleonico. Nel 1860 convivevano nella penisola tre sistemi: il lombardo, di matrice asburgica, con tentativo preventivo obbligatorio; il facoltativo preventivo delle Due Sicilie; e il sardo, con tentativo giudiziale obbligatorio davanti al pretore mandamentale. Il legislatore post-unitario combinò gli ultimi due[9].
3. Il conciliatore del 1865, e l'ottantadue su cento di Napoli
Il regio decreto sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 n. 2626 istituì il conciliatore come primo dei soggetti che amministrano la giustizia civile e penale — articolo 1, non un articolo qualunque. E il primo codice di procedura civile dell'Italia unita si apriva chiedendo ai conciliatori di comporre le controversie: si apriva, cioè, con una parola di pace[10].
Vale la pena di rileggere come la relazione al Re del guardasigilli Vacca inquadrasse il rapporto fra i due canali. La conciliazione e l'arbitrato erano «i veri mezzi dati in mano a chi volesse prevenire o troncare un giudizio»; il processo — «la ragione pubblica» — era invece un sussidio «di ogni mezzo volontario inteso ad antivenire e a cessare le liti»[11]. Il processo come sussidio della composizione, non la composizione come alternativa al processo: è l'esatto rovesciamento della gerarchia con cui oggi si discute di ADR, ed è italiano.
Un secondo dato tecnico va tenuto a mente perché nella serie non ha eguali: nell'ordinamento ottocentesco la conciliazione volontaria non contenziosa del conciliatore non aveva alcun limite di materia e di valore[12]. Chiunque poteva presentarsi davanti al conciliatore, per qualunque lite, di qualunque importo.
E funzionava. Nel 1882, a Napoli, le conciliazioni riuscite erano ottantadue su cento; in Sicilia novantuno su cento; nel Settentrione si attestavano intorno al cinquanta per cento[13]. Sono percentuali che non ho incontrato in nessuno dei ventotto paesi della serie, in nessuna epoca, e che oggi in Italia si raggiungono soltanto in materie di nicchia come la subfornitura.
Conviene resistere alla tentazione di trarne una conclusione consolatoria. Quelle percentuali si spiegano con una società in cui il conciliatore era un notabile locale, il valore delle liti era minimo, il processo era irraggiungibile per costo e distanza, e la pressione della comunità sostituiva la sanzione. Non sono replicabili. Ma un fatto che le accompagna è invece istruttivo, e lo riporto con le parole che ho usato altrove: la conciliazione funzionava bene e forse per questo era osteggiata dal ceto forense, che non ne era partecipe, da quello notarile e dal fisco, che temevano una perdita di introiti[14]. La resistenza professionale alla composizione amichevole, in Italia, ha centoquarant'anni; e il paragrafo 15 di questo dossier mostrerà che nel 2026 ha preso una forma nuova.
4. Quattro pagine contro trecentocinquantaquattro colonne
La discontinuità arriva nel Ventennio, e va raccontata perché è il momento in cui l'Italia perde il proprio vantaggio.
Con il regio decreto 20 settembre 1922 n. 1316 si stabilì che il pretore, su richiesta delle parti, potesse pronunciare inappellabilmente sulla causa quando vi fosse ragione di ritenerla devoluta alla competenza del conciliatore. Nel 1928 fu introdotta una disciplina generale del processo del lavoro, furono aboliti i collegi dei probiviri — gli uffici di conciliazione nati nel 1893, che dal 1918 potevano intervenire nelle controversie collettive su richiesta di una sola parte, e che erano stati il primo rilevante esempio di sostegno pubblico alla contrattazione collettiva — e le controversie da essi decise passarono al pretore e al tribunale[15].
Il dato che riassume tutto è editoriale. Il Nuovo Digesto Italiano del 1938 fece compilare una voce «conciliazione» che risultò di quattro pagine, contro le trecentocinquantaquattro colonne — circa centosettantasette pagine — del Digesto del 1896; e vi si affermava che l'istituto era rimasto lettera morta[16]. In quarantadue anni la dottrina italiana della conciliazione si era ridotta a un quarantacinquesimo.
Il regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 istituì la figura del giudice conciliatore, ribadendone la funzione conciliativa e contenziosa e rimettendo al codice di rito le competenze. Ma nel codice di procedura civile la conciliazione giudiziale e non giudiziale del conciliatore divenne, come ho scritto altrove, «soltanto un corpo estraneo di tre norme» — gli articoli 320-322 — sistemato dal legislatore dopo centinaia di articoli[17]. Da primo articolo dell'ordinamento giudiziario a tre norme in coda: è la parabola italiana in due date.
5. Dal conciliatore al giudice di pace: 1941, 1991, 1993, 2003
Dal 1966 la maggior parte degli interventi italiani ha riguardato la conciliazione del lavoro. Nel 1982 si registra una timida riscoperta con la legge sui contratti agrari. Nel 1991 il giudice di pace prende il posto del conciliatore, ereditandone il potere conciliativo[18].
La svolta vera è del 1993, con la legge di riforma delle camere di commercio: nasce la figura del conciliatore che non è un giudice, ma un professionista che si forma attraverso un apposito corso, e la conciliazione viene amministrata da organismi costituiti in seno alle camere[19]. È il momento in cui la composizione amichevole italiana esce dal palazzo di giustizia e diventa un servizio. Nel 2003 la conciliazione entra nel processo societario e si forma un'altra figura ancora, il conciliatore societario.
Vale la pena di fissare un punto lessicale che genera equivoci anche fra addetti ai lavori: prima del 2010, in Italia, «mediazione» non designava la materia civile e commerciale. Si parlava di mediazione familiare, penale, sociale, scolastica; la materia civile si chiamava conciliazione. Il d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 ha compiuto insieme due operazioni: ha attuato la direttiva 2008/52/CE e ha cambiato il nome all'istituto, abrogando quasi tutte le discipline precedenti e travasando nella nuova alcune regole di quella camerale e societaria[20].
Il travaso non fu integrale, e la differenza che non fu travasata è precisamente quella su cui il paragrafo 18 mostrerà che il sistema italiano ancora oggi si inceppa: nella conciliazione camerale la procedura non si teneva se il chiamato non partecipava; dal 2010 la mediazione si celebra lo stesso[21].
Un'ultima notazione di collocazione europea, perché in questa serie conta. L'Italia si è dotata di una legge organica sulla mediazione civile e commerciale per diciottesima in Europa — il primo paese fu l'Ungheria nel 2002 — pur essendo al nono posto nel recepimento della direttiva 52/08. Come Spagna e Germania, ha scelto di applicare la direttiva anche alle controversie interne[22]. Un paese con duemila anni di conciliazione documentata è arrivato diciottesimo alla propria legge.
6. Il 2010, e le tre stagioni dell'obbligatorietà
Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, emanato in attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69, è entrato in vigore il 20 marzo 2010; la mediazione ha cominciato a funzionare il 21 marzo 2011. Da allora l'obbligatorietà italiana ha attraversato tre stagioni, e la serie delle iscrizioni le rende visibili a occhio nudo[23].
Prima stagione, 2011-2012. La condizione di procedibilità entra a regime e le iscrizioni passano da 60.810 nel 2011 a 154.879 nel 2012.
La caduta. Con la sentenza 6 dicembre 2012 n. 272 la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità dell'obbligatorietà. Il punto va detto con precisione, perché è quello che più spesso viene riferito male: la Corte non ha giudicato nel merito il rapporto fra coazione e volontarietà, né ha ritenuto la mediazione obbligatoria contraria al diritto di difesa. L'ha annullata per eccesso di delega, cioè per un vizio formale: la legge delega non conteneva il criterio che autorizzava a fare della mediazione una condizione di procedibilità[24]. L'anno dopo le iscrizioni crollano a 41.604: meno settantatré per cento.
Seconda stagione, dal 2013. L'articolo 84 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 98/2013, reintroduce l'obbligatorietà con legge ordinaria — togliendo così di mezzo il vizio di delega. Le iscrizioni risalgono a 179.587 nel 2014 e toccano il massimo storico di 196.247 nel 2015. Nel 2019 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 97, dichiara infondate le questioni sollevate contro la reintroduzione: da allora la mediazione obbligatoria italiana è costituzionalmente stabile[25].
Terza stagione, dal 30 giugno 2023: la riforma Cartabia. Ci arrivo fra un paragrafo.
Il confronto con la Bulgaria si impone da solo, e vale la pena di farlo qui perché è la ragione per cui ho scritto quel dossier immediatamente prima di questo. Anche in Bulgaria la mediazione obbligatoria è stata annullata dalla Corte costituzionale. Ma la Corte bulgara, con la decisione del 1° luglio 2024, è andata al merito: ha detto che l'obbligo è incostituzionale in sé quando cade su una causa già pendente e produce conseguenze patrimoniali svincolate dall'esito, e che «lo Stato non può esercitare coercizione per incentivare procedure fondate sul consenso»[26]. L'Italia ha avuto un annullamento per vizio di forma e ha potuto rimediare con una legge ordinaria in sei mesi; la Bulgaria ha avuto un annullamento di sostanza e ha dovuto cambiare modello. La differenza fra i due paesi non sta nella severità delle rispettive Corti: sta in quello che è stato loro chiesto di giudicare.
7. La riforma Cartabia: la fine del primo incontro-filtro
L'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 ha riscritto il d.lgs. 28/2010. Il decreto è entrato in vigore il 18 ottobre 2022, ma la disciplina della mediazione si applica ai procedimenti introdotti dal 30 giugno 2023[27]. La distinzione fra le due date non è pedanteria: significa che il regime riformato, alla data in cui scrivo, ha poco più di tre anni di applicazione, e che la serie utile per valutarlo è molto più breve del quinquennio che l'articolo 42 presuppone.
Delle molte novità, tre contano davvero.
La prima è la fine del primo incontro come filtro. Il nuovo articolo 8, comma 6, dispone che al primo incontro il mediatore «espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione», e che «le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse»[28]. Nel regime previgente il primo incontro serviva a decidere se cominciare; oggi è il cominciamento. È la modifica più importante della riforma, e il paragrafo 19 mostrerà che ha prodotto l'effetto misurabile più netto di tutta la serie italiana.
La seconda è la codificazione della regola sull'opposizione a decreto ingiuntivo. Il nuovo articolo 5-bis pone l'onere di presentare la domanda di mediazione «sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo», cioè sul creditore opposto; se non lo assolve, il giudice dichiara improcedibile la domanda monitoria, revoca il decreto e provvede sulle spese[29]. La norma recepisce le Sezioni Unite del 2020 e chiude un contrasto che durava dal 2015.
La terza è l'apparato di sostegno. La Cartabia ha introdotto il patrocinio a spese dello Stato in mediazione (articoli 15-bis e seguenti), ha raddoppiato da cinquantamila a centomila euro la soglia di esenzione dall'imposta di registro, e ha costruito attorno alla mediazione demandata un sistema di incentivi che non ha equivalenti negli altri ventotto paesi: l'articolo 5-quinquies dispone che la frequenza di corsi sulla mediazione e «il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi» costituiscono indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato ai fini della valutazione di professionalità[30].
Mi fermo un istante su quest'ultima norma, perché nella serie è un unicum. In Slovenia il tribunale ha l'obbligo di offrire la mediazione e non lo rispetta; in Croazia i giudici mediano ma la legge del 2026 non li nomina più; in Bulgaria il giudice ordina l'incontro informativo e basta. L'Italia è l'unico paese che ha legato la mediazione alla carriera del giudice. Se funzioni non lo sappiamo ancora: l'articolo 5-quinquies prevede anche che le ordinanze di rinvio in mediazione siano «oggetto di specifica rilevazione statistica», e quella rilevazione, al paragrafo 12, si vedrà che comincia a dare numeri.
8. Il correttivo del 2025, che quasi nessuno ha notato
Qui devo fare una precisazione che vale anche come rettifica di quanto si legge spesso, e che ho dovuto correggere anche nei miei appunti di lavoro. Il correttivo della mediazione non è il decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164, che è il correttivo del processo civile ed è in vigore dal 26 novembre 2024. Il correttivo della mediazione e della negoziazione assistita è il decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025 ed entrato in vigore il 25 gennaio 2025[31]. È intervenuto su quasi venti articoli del d.lgs. 28/2010 e su sette del decreto sulla negoziazione assistita, e contiene quattro modifiche di rilievo pratico immediato.
La durata passa da tre a sei mesi. Il nuovo articolo 6 dispone che il procedimento «ha una durata di sei mesi», prorogabile per periodi non superiori a tre mesi; quando è il giudice a disporre la mediazione, la proroga è di ulteriori tre mesi una sola volta. Il termine non è soggetto a sospensione feriale[32]. È un raddoppio, e non è una modifica tecnica: in un sistema in cui la durata media dichiarata era di 179 giorni nel 2023, portare il tetto legale a sei mesi significa riconoscere che il tetto precedente non era rispettato.
La delega prende una forma. Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 8 stabilisce che la delega è conferita «con atto sottoscritto con firma non autenticata» contenente gli estremi del documento d'identità del delegante, e che il delegato ne cura la consegna insieme a copia del proprio documento[33]. Su questo punto la giurisprudenza continua a litigare, e il paragrafo 10 lo racconta.
Il remoto si separa dal telematico. Il nuovo articolo 8-bis disciplina la mediazione integralmente telematica; il nuovo articolo 8-ter disciplina invece la semplice partecipazione da remoto a un procedimento analogico, e stabilisce che «ciascuna parte può sempre chiedere» di partecipare con collegamento audiovisivo, che i sistemi devono assicurare «la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate», e che le parti «cooperano in buona fede e lealmente» perché gli atti siano firmati senza indugio[34]. Nella serie, è la disciplina della mediazione a distanza più analitica che abbia incontrato.
Si chiude il vuoto sulla decadenza. Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 11 dispone che, conclusa senza accordo la mediazione, la domanda giudiziale va proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale conclusivo[35]. Era un buco che produceva contenzioso.
9. Le quindici materie
L'articolo 5, comma 1, elenca oggi le materie in cui il tentativo è condizione di procedibilità: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura[36].
Le ultime otto figure contrattuali — da associazione in partecipazione a subfornitura — sono state aggiunte dalla Cartabia. È un dato che va tenuto a mente quando si leggeranno i tassi di accordo per materia al paragrafo 20, perché fra quelle aggiunte ci sono proprio le due materie che in Italia conciliano meglio: subfornitura al cinquantadue per cento e franchising al cinquanta.
Il comma 2 disciplina il regime dell'improcedibilità con una tecnica che vale la pena di descrivere, perché è più garantista di quella che ho trovato altrove: l'eccezione è del convenuto a pena di decadenza o il rilievo è d'ufficio, ma non oltre la prima udienza; e il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita, non dichiara subito l'improcedibilità: fissa una nuova udienza dopo la scadenza del termine di durata, e solo a quella udienza, in mancanza, dichiara improcedibile la domanda[37]. C'è cioè una finestra di sanatoria. In Croazia la parte che non ha adempiuto il dovere di tentare perde il diritto al rimborso delle spese a prescindere dall'esito, e non ha alcuna seconda occasione[38].
Il comma 4 chiude il cerchio con la formula che tutta la giurisprudenza del paragrafo 10 discute: la condizione «si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione».
Due estensioni completano il quadro. L'articolo 5-quater consente al giudice, anche in appello, di disporre con ordinanza motivata l'esperimento della mediazione, che diventa a sua volta condizione di procedibilità. L'articolo 5-sexies attribuisce lo stesso effetto alla clausola di mediazione contenuta in un contratto, in uno statuto o in un atto costitutivo: se il tentativo non è stato esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede come nel caso di obbligatorietà legale[39]. Quest'ultima norma è passata quasi inosservata in Italia ed è, nel confronto europeo, uno degli strumenti più promettenti che abbiamo: ci tornerò al paragrafo 26.
Il comma 3 dell'articolo 5 merita infine una riga, perché descrive un pezzo di sistema che in Italia si tende a dimenticare: la condizione di procedibilità può essere assolta anche davanti all'Arbitro bancario finanziario, all'Arbitro per le controversie finanziarie, agli organismi previsti dal codice delle assicurazioni, a quelli in materia di energia e — per effetto del correttivo del 2025 — ai Corecom[40]. L'Italia ha, accanto alla mediazione, un sistema di ADR settoriali che assolve la stessa funzione e che nessuna statistica somma a quella della mediazione.
10. Chi deve andarci di persona: il punto vivo
Se dovessi indicare il punto in cui oggi si decide la sorte della mediazione italiana, non indicherei il perimetro delle materie né l'entità delle sanzioni. Indicherei una questione apparentemente minore: chi deve presentarsi al tavolo.
Il leading case è del 2019 e va citato correttamente, perché è quasi sempre citato male: non è una pronuncia delle Sezioni Unite, ma della Terza sezione — Cassazione, 27 marzo 2019, n. 8473. Il principio: la comparizione personale non è attività non delegabile; in assenza di divieto espresso la parte può farsi sostituire da un rappresentante, anche dal proprio difensore, purché munito di procura speciale sostanziale, distinta e ulteriore rispetto alla procura alle liti, che attribuisca il potere di disporre dei diritti in contesa; l'autentica notarile serve solo se l'accordo comporta atti a forma vincolata[41]. Il corollario sanzionatorio arrivò pochi mesi dopo: la partecipazione priva di procura sostanziale rende la mediazione tamquam non esset[42].
La Cartabia ha riscritto la norma e ha riacceso tutto. L'articolo 8, comma 4, oggi dispone che «le parti partecipano personalmente» e che possono delegare un rappresentante «in presenza di giustificati motivi». Il requisito del giustificato motivo è nuovo, e ha spaccato la Terza sezione della Cassazione nel giro di dodici mesi.
L'indirizzo restrittivo è nell'ordinanza 15 aprile 2026 n. 9608: la procedibilità è collegata «all'effettivo esperimento del procedimento e non al mero avvio formale dello stesso»; la norma pone una distinzione strutturale fra chi partecipa — la parte — e chi assiste — il difensore — e il difensore non può cumulare i due ruoli, perché la mediazione richiede «interazione immediata tra le parti»[43]. L'indirizzo permissivo è nell'ordinanza n. 21405/2026, che ammette la rappresentanza sostanziale anche in capo all'avvocato purché munito di procura ad negotia con reali poteri dispositivi, e legge la 9608 non come divieto di cumulo ma come richiesta di rigore sui presupposti; nello stesso senso l'ordinanza n. 14676/2025, secondo cui la procura non deve necessariamente riferirsi alla singola controversia né essere autenticata[44].
Sono due orientamenti opposti, entrambi della stessa sezione, a distanza di mesi, e le Sezioni Unite non sono intervenute. Nel merito la spaccatura è identica: il Tribunale di Salerno dichiara improcedibile la domanda in difetto di presenza personale, le Corti d'appello di Milano e di Napoli ammettono la procura al difensore senza autentica[45].
Vale la pena di dire perché la questione non è tecnica. In tutta la serie il punto di rottura dei sistemi di mediazione è sempre lo stesso: la controparte che non si siede al tavolo. In Croazia due proposte su tre non diventano mai mediazione perché l'invitato non risponde; in Bulgaria la riforma del 2025 esiste per costringere le parti a presentarsi; in Slovenia i tribunali ottengono il consenso di entrambe le parti nel 13,8 per cento delle cause commerciali di Lubiana. L'Italia ha risolto sulla carta quel problema con l'obbligo di partecipazione personale, e sta ora decidendo in Cassazione quanto quell'obbligo significhi davvero. Se prevarrà l'indirizzo permissivo, la partecipazione tornerà a essere un adempimento fra avvocati; se prevarrà quello restrittivo, l'Italia avrà l'obbligo di presenza più rigoroso d'Europa.
Un caso speciale, ormai consolidato, riguarda il condominio: l'amministratore può partecipare solo se previamente autorizzato dall'assemblea con la maggioranza dell'articolo 1136, comma 2, del codice civile; in difetto la condizione di procedibilità non si realizza, perché l'accordo sarebbe «privo di giuridica possibilità»[46]. La Cartabia ha però introdotto l'articolo 5-ter, che legittima l'amministratore ad attivare la mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, sottoponendo poi il verbale all'assemblea entro il termine fissato nell'accordo — e se l'approvazione non arriva, «la conciliazione si intende non conclusa»[47].
11. Che cosa succede a chi non va: l'articolo 12-bis
Le conseguenze della mancata partecipazione non stanno più nell'articolo 8 ma nell'articolo 12-bis, e sono quattro.
- Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del codice di rito. È facoltativo.
- Quando la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.
- Con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice può condannare la parte soccombente che non ha partecipato al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, non superiore alle spese maturate dopo la conclusione della mediazione, e solo se richiesto.
- Copia del provvedimento è trasmessa al pubblico ministero presso la Corte dei conti quando la parte assente è un'amministrazione pubblica, o all'autorità di vigilanza per i soggetti vigilati[48].
Sul punto 2 va segnalata una correzione che circola poco: nel regime previgente la condanna era a una somma corrispondente al contributo unificato; oggi è al doppio. Chi cita ancora la vecchia formula sbaglia[49].
Il modo in cui i giudici applicano la norma è più interessante del testo. Il Tribunale di Roma, con una sentenza del luglio 2026 che vale la pena di leggere per la chiarezza, spiega che il giudice «non applica una sanzione per la mancata conciliazione, ma reagisce alla mancata partecipazione al procedimento», e che la sanzione opera indipendentemente dalla soccombenza[50]. La Corte d'appello di Trieste, in senso opposto, precisa che la sanzione non è automatica e che il giudice conserva discrezionalità nel valutare il comportamento della parte assente, aggiungendo che la delega al solo legale è insufficiente quando manchino pieni poteri conciliativi[51]. E la Corte d'appello di Milano ha fissato un limite che conviene ricordare: il ventaglio sanzionatorio è tassativo, e la disciplina non prevede sanzioni di tipo risarcitorio a carico di chi non abbia partecipato[52].
Un'ultima distinzione, di provenienza napoletana e ormai seguita: l'assenza al primo incontro produce improcedibilità; l'assenza agli incontri successivi produce sanzione pecuniaria e argomento di prova[53]. E fra i giustificati motivi, la giurisprudenza di merito ha escluso l'età avanzata e la malattia[54].
Il quarto comma dell'articolo 12-bis merita una riga a sé, perché nella serie non ha eguali. La trasmissione alla Corte dei conti della mancata partecipazione di una pubblica amministrazione è una sanzione reputazionale e potenzialmente erariale, e va letta insieme all'articolo 11-bis, che estende ai funzionari che sottoscrivono un accordo di conciliazione la disciplina limitativa della responsabilità erariale[55]. L'Italia ha cioè costruito, sulla partecipazione della pubblica amministrazione alla mediazione, un sistema a due facce: uno scudo per chi firma e una segnalazione per chi non si presenta. In Croazia le cause in cui è parte lo Stato sono semplicemente escluse dall'obbligo di tentare[56].
12. La mediazione demandata, e i ventimila procedimenti
L'articolo 5-quater consente al giudice, «anche in sede di giudizio di appello», di disporre con ordinanza motivata l'esperimento della mediazione, valutando «la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza». Il correttivo del 2025 ha spostato il termine finale dalla precisazione delle conclusioni al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione[57].
La giurisprudenza ha stabilizzato quattro punti. La scelta del giudice è discrezionale e insindacabile in cassazione, e non richiede specifica motivazione sull'opportunità[58]. L'inottemperanza determina l'improcedibilità della domanda originaria, non dell'impugnazione, perché incide sull'azione e non sulla fase processuale[59]. Il termine di quindici giorni per avviare la mediazione è ordinatorio: ciò che conta è che la mediazione si sia svolta entro l'udienza di rinvio[60]. E la demandata è autonoma rispetto alla mediazione obbligatoria già esperita: può essere ordinata anche dopo un primo tentativo fallito, perché i due modelli sono complementari e non alternativi[61].
Un punto pratico che chiude una questione ricorrente: la negoziazione assistita non è equipollente alla mediazione demandata, e chi la svolge in sua vece si vede dichiarare improcedibile la domanda[62].
Ma il dato che conta è quantitativo, ed è il più incoraggiante di tutto il dossier italiano. Nel 2025 le mediazioni demandate dal giudice sono state 20.294, pari al tredici per cento del totale delle iscrizioni, in crescita del 9,5 per cento su base annua, con tassi di accordo superiori alla media quando il giudice motiva la delega[63].
Ventimila. Conviene metterlo accanto ai numeri degli altri paesi della serie: la Croazia fa cinquecentottanta mediazioni giudiziarie l'anno in tutto, la Slovenia ne conta ventidue nel settore familiare a Lubiana, la Slovacchia non sa quante ne faccia. La mediazione demandata italiana, da sola, è il più grande sistema di mediazione giudiziale d'Europa. E ha una caratteristica che vale la pena di segnalare a chi discute di obbligatorietà: non nasce da un obbligo generale, ma dalla valutazione caso per caso di un giudice che ha letto il fascicolo.
Sul come si eserciti quella valutazione, l'Italia ha prodotto una letteratura di prassi che negli altri paesi della serie non ho trovato. Il modello più noto è la «mediazione guidata» del Tribunale di Roma, fissata in un'ordinanza del 2016: il giudice indica alle parti punti di forza e di debolezza delle rispettive posizioni e «i parametri ai quali la discussione delle parti in mediazione dovrebbe fare riferimento», e sottolinea l'obbligatorietà della presenza effettiva delle parti e non dei soli difensori[64]. Protocolli e linee guida risultano adottati anche dai Tribunali di Firenze, Milano e Bari, e sessioni ex articolo 185-bis del codice di rito sono documentate dalla Scuola superiore della magistratura per Bari e Bolzano[65].
13. Il premio italiano
In tutta la serie ho misurato i sistemi di ADR su due assi: il premio, cioè la ragione economica per cui alle parti conviene comporre, e la leva, cioè il momento processuale in cui qualcuno mette le parti davanti a quella possibilità. Sul secondo asse l'Italia sta bene. Sul primo, meglio di quanto si dica.
Le esenzioni: tutti gli atti, documenti e provvedimenti del procedimento sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto; il verbale e l'accordo sono esenti dall'imposta di registro entro centomila euro di valore, con imposta dovuta solo sull'eccedenza. La soglia era di cinquantamila euro prima della Cartabia[66].
Il credito d'imposta: in caso di accordo, un credito commisurato all'indennità corrisposta all'organismo fino a 600 euro; nelle materie obbligatorie e nella demandata, un ulteriore credito commisurato al compenso del proprio avvocato, anch'esso fino a 600 euro; il limite complessivo è di 600 euro per procedura e di 2.400 euro annui per le persone fisiche e 24.000 per le persone giuridiche; in caso di insuccesso gli importi si dimezzano. A ciò si aggiunge un credito commisurato al contributo unificato versato, fino a 518 euro, quando il giudizio si estingue per accordo[67].
Il patrocinio a spese dello Stato in mediazione, introdotto dalla Cartabia agli articoli 15-bis e seguenti ed esteso dal correttivo del 2025 allo straniero regolarmente soggiornante, all'apolide e agli enti non lucrativi: nessuna indennità è dovuta dalla parte ammessa al beneficio[68].
Messo accanto agli altri ventotto paesi, questo apparato è fra i più generosi d'Europa, ma è costruito diversamente. La Slovacchia restituisce il novanta per cento della tassa di causa a chi si concilia prima della prima udienza; la Bulgaria restituisce il settanta per cento, e l'ottantacinque se l'accordo è raggiunto nel centro giudiziario dopo l'incontro informativo obbligatorio[69]. Sono premi che operano sulla tassa di causa, cioè su un costo che la parte ha già sostenuto e che le torna indietro. L'Italia opera invece per credito d'imposta e per esenzione: un beneficio differito, che passa dalla dichiarazione dei redditi, e che una persona fisica in lite per quattromila euro percepisce come molto meno immediato di uno sconto sul contributo unificato.
Segnalo il punto perché è, a mio avviso, la correzione più semplice e meno costosa che l'Italia potrebbe fare, e la riprenderò al paragrafo 30. La trovata bulgara — restituzione differenziata per canale, più alta per chi usa il canale che lo Stato ha finanziato — è replicabile a costo quasi nullo e non richiede di toccare l'impianto del d.lgs. 28/2010.
Un'ultima precisazione, perché è fonte di errori ricorrenti: il primo incontro non è più gratuito. Il d.m. 150/2023 prevede spese di avvio e spese di mediazione dovute anche per il solo primo incontro; la gratuità apparteneva al regime anteriore alla Cartabia. Restano dovute soltanto quelle: se la mediazione si conclude senza accordo al primo incontro, nessun ulteriore importo è dovuto[70].
14. Gli organismi, i mediatori, e i ventiduemila
Il regolamento attuativo è il decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150, che ha sostituito il d.m. 180/2010: sette capi, quarantanove articoli, più allegati[71].
Gli organismi devono avere onorabilità di soci, amministratori e mediatori; capitale minimo di diecimila euro per gli enti privati; polizza di responsabilità civile di almeno un milione di euro; durata non inferiore a cinque anni; almeno cinque mediatori iscritti e almeno tre per ciascuna sede; personale amministrativo; locali idonei individuati con planimetria catastale; sistema informatico di registrazione; piattaforma telematica; sito web con conservazione quinquennale dei contenuti[72].
I mediatori devono avere laurea magistrale o a ciclo unico — o laurea triennale se iscritti a un albo — e superare un corso base di almeno ottanta ore, con non più di quaranta partecipanti, almeno quaranta ore teoriche e almeno quaranta pratiche in presenza, e una prova finale di almeno quattro ore in presenza. Segue un tirocinio assistito di almeno dieci mediazioni con adesione della controparte, una formazione giuridica integrativa di quattordici ore per i non giuristi, e un aggiornamento di almeno diciotto ore per biennio[73].
Vale la pena di collocare questi requisiti nella serie, perché smentiscono un luogo comune ricorrente secondo cui l'Italia formerebbe male i propri mediatori. Ottanta ore più dieci mediazioni di tirocinio più diciotto ore biennali è più di quanto chiedano quasi tutti i paesi che ho esaminato: la Croazia chiede quaranta ore di base e venti di aggiornamento; la Bulgaria sessanta ore e nessun obbligo generale di formazione continua; la Slovacchia duecento ore ma con un esame di Stato e nessun tirocinio. Solo la mediazione familiare croata — centoquaranta ore più quaranta di pratica supervisionata più venti di supervisione — è più esigente della nostra, e produce undici invii l'anno in tutto il paese[74].
E qui arriva il numero che nella serie non ha rivali. L'Italia dispone di 22.439 mediatori accreditati: il valore più elevato dell'Unione europea[75]. Per confronto: la Croazia ne ha fra ottocento e mille, la Slovacchia ottocentosettantotto, la Bulgaria un numero che il proprio Ministero non riesce a pubblicare.
Il dato va però maneggiato con la cautela che ho usato per gli altri paesi, e che vale contro di noi come valeva a favore loro. L'accreditamento non è disponibilità operativa. In Slovacchia il Ministero stesso indica fra gli ostacoli principali all'ADR «il gran numero di mediatori inattivi», e la stima corrente è che solo il dieci per cento del registro eserciti davvero. Sull'Italia non esiste una stima equivalente, e questo è uno dei punti su cui la verifica dell'articolo 42 dovrebbe pretendere un dato: quanti dei ventiduemila hanno svolto almeno una mediazione nell'ultimo anno. Senza quel numero, i ventiduemila sono un potenziale, non una capacità[76].
Un tratto italiano da segnalare: gli avvocati iscritti all'albo sono mediatori di diritto, con obbligo di adeguata formazione e aggiornamento[77]. È una scelta che nessun altro paese della serie ha fatto in questa forma, e che spiega buona parte dei ventiduemila.
15. La riserva agli avvocati: la legge 137 del 2026
Il 28 luglio 2026 è stata approvata la legge n. 137, delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto ed entrata in vigore il 16 agosto 2026. Fra i principi e criteri direttivi ve n'è uno che riguarda direttamente la materia di questo dossier, e lo riporto testualmente:
«sono attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione»[78].
Il termine per l'esercizio della delega è di sei mesi dall'entrata in vigore, dunque il 16 febbraio 2027: il decreto delegato dovrà essere adottato sentito il Consiglio nazionale forense[79].
Vanno dette subito due cose, perché la notizia si presta a essere riferita male.
La prima: la riserva riguarda l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei procedimenti di mediazione, non la funzione di mediatore. Sono due cose diverse. Nel primo caso si tratta di chi sta accanto alla parte; nel secondo, di chi conduce la procedura. Il testo del criterio di delega, per come lo si legge, riguarda il primo; ma la formulazione è di quelle che i decreti delegati potranno stringere o allargare, e l'esatta estensione — se copra tutte le mediazioni o soltanto quelle in cui l'assistenza legale è già obbligatoria per legge, cioè le obbligatorie e le demandate ai sensi dell'articolo 8, comma 5 — è punto che allo stato non si può dare per definito[80].
La seconda: è una delega, non ancora diritto vigente. Fino ai decreti delegati nulla è cambiato per chi assiste le parti in mediazione.
Detto questo, la notizia va collocata, perché nel confronto europeo è tutt'altro che isolata. Il controllo dell'accesso a chi opera nella composizione amichevole è, nella serie, una delle poche variabili su cui gli Stati si muovono di continuo, e si muovono in direzioni opposte. La Bulgaria ha fatto l'esatto contrario: fino al 1° luglio 2024 mediatori giudiziari potevano essere «soltanto i laureati in giurisprudenza», e la Наредба n. 12 del 2025 ha aperto a qualunque laurea[81]. La Croazia ha stretto, chiedendo al mediatore il livello 7.1 del quadro nazionale delle qualifiche oltre alle quaranta ore[82]. E la Croazia, nel proprio registro dei mediatori familiari, registra che una sola persona iscritta è di formazione giuridica[83].
Resta il dato di fatto che la verifica dell'articolo 42 dovrà comunque affrontare: l'Italia ha 22.439 mediatori accreditati, e non tutti sono avvocati. Qualunque cosa i decreti delegati dispongano sull'assistenza, il rapporto fra quella platea e la riserva professionale è una questione che il legislatore delegato incontrerà.
16. Gli altri strumenti
La mediazione non è il solo canale, e un dossier che si fermasse lì darebbe dell'Italia un'immagine più povera del vero.
La negoziazione assistita — decreto-legge 132/2014 convertito dalla legge 162/2014, riscritto dalla Cartabia e corretto nel 2025 — è condizione di procedibilità per le domande di risarcimento da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dai casi di mediazione obbligatoria[84]. Il correttivo del 2025 ha stabilito che occorre «almeno un avvocato per ciascuna parte».
Due novità della Cartabia meritano attenzione perché non hanno equivalenti nella serie. La prima è la negoziazione in materia di lavoro (articolo 2-ter): le parti possono ricorrervi senza che ciò costituisca condizione di procedibilità, con assistenza di almeno un avvocato per parte ed eventualmente di un consulente del lavoro, e l'accordo non è impugnabile ai sensi dell'articolo 2113, quarto comma, del codice civile — ha cioè l'efficacia di una conciliazione in sede protetta[85]. La seconda è l'attività istruttoria stragiudiziale (articoli 4-bis e 4-ter): gli avvocati possono invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati, alla presenza di tutti i difensori, previo avvertimento delle responsabilità penali; il documento «fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza» ed è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116[86]. È un pezzo di istruttoria affidato ai privati che, nella serie, non ho trovato altrove.
L'arbitrato è stato profondamente riformato. Tre novità contano. All'atto dell'accettazione l'arbitro deve rilasciare una dichiarazione di imparzialità e indipendenza: l'omissione comporta la nullità dell'accettazione, la disclosure incompleta la decadenza dall'ufficio (articolo 813). Le parti possono attribuire agli arbitri il potere cautelare, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, e la competenza così conferita è esclusiva (articolo 818), con reclamo alla corte d'appello e attuazione sotto il controllo del tribunale. Ed è stata introdotta la translatio iudicii fra giudice e arbitri, con tre mesi per riassumere e conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda (articolo 819-quater)[87]. L'arbitrato societario è stato trasferito dal d.lgs. 5/2003 al codice di rito, e gli arbitri possono ora sospendere l'efficacia delle delibere assembleari.
Il contrasto con la Bulgaria è, anche qui, istruttivo. Mentre l'Italia ampliava i poteri degli arbitri, la Bulgaria li restringeva fino a subordinare la validità stessa del lodo all'iscrizione dell'istituzione in un registro ministeriale, con diciassette istituzioni superstiti[88]. Due paesi, lo stesso strumento, due direzioni opposte nello stesso quinquennio: e la ragione della divergenza non è dottrinale, è che la Bulgaria aveva avuto lo scandalo delle corti arbitrali di comodo contro i consumatori e l'Italia no.
La giustizia riparativa, disciplinata organicamente dagli articoli 42-67 del decreto legislativo 150/2022 e applicabile dal 30 giugno 2023, è il capitolo su cui l'Italia ha fatto la scelta più ambiziosa della serie: programma gratuito, accesso in ogni stato e grado e anche dopo la condanna definitiva, per tutti i reati a prescindere dalla gravità, con consenso libero e revocabile, riservatezza e inutilizzabilità delle dichiarazioni, e effetti penali che vanno dall'attenuante dell'articolo 62 n. 6 alla remissione tacita della querela[89]. L'atto di indirizzo del Ministro per il 2026 dichiara che «il 2026 sarà anche l'anno di concreto avvio», con l'apertura di trentasei Centri[90]. Fino al 2025 la letteratura segnalava come criticità principale proprio la mancata operatività dei Centri territoriali: quanti siano effettivamente in funzione mentre scrivo è punto che non sono riuscito ad accertare[91].
Resta l'ADR del consumo: gli articoli 141 e seguenti del codice del consumo, l'Arbitro bancario finanziario, l'Arbitro per le controversie finanziarie, i Corecom, la conciliazione paritetica. Sul fronte europeo la piattaforma ODR è stata dismessa il 20 luglio 2025, e la direttiva (UE) 2025/2647, che riscrive l'ADR di consumo, va recepita entro il 20 marzo 2028: il recepimento italiano non risulta avviato, ma non è ancora dovuto[92].
17. I numeri: la serie 2011-2025
Dall'avvio dell'istituto nel marzo 2011 le iscrizioni complessive superano i due milioni e duecentomila procedimenti. La serie non è lineare, ed è la prova più netta che esista, in Europa, di che cosa faccia l'obbligatorietà ai volumi[93].
| Anno | Iscrizioni | Che cosa era successo |
|---|---|---|
| 2011 | 60.810 | avvio dal 21 marzo |
| 2012 | 154.879 | prima obbligatorietà a regime |
| 2013 | 41.604 | dopo Corte cost. n. 272/2012 |
| 2014 | 179.587 | reintroduzione dell'obbligatorietà |
| 2015 | 196.247 | massimo storico |
| 2016-2019 | 183.977 → 147.691 | discesa graduale |
| 2020 | 125.754 | pandemia |
| 2021 | 166.511 | recupero |
| 2022 | 155.122 | stabilizzazione |
| 2023 | 178.182 | riforma applicabile dal 30 giugno |
| 2024 | 162.194 | stima |
| 2025 | 163.473 | stima |
Tre letture, e nessuna consolatoria.
La prima: la condizione di procedibilità governa i volumi, e lo fa in modo brutale. Dal 2012 al 2013 le iscrizioni perdono il settantatré per cento; dal 2013 al 2014 ne recuperano il trecentotrentuno. Non esiste, in nessuno dei ventotto paesi della serie, un esperimento naturale altrettanto pulito: stesso paese, stessa cultura, stessi organismi, stessi avvocati, e in mezzo soltanto una sentenza costituzionale. Chi sostiene che l'obbligatorietà non incida sull'accesso alla mediazione ha contro la serie storica italiana, che è la migliore prova disponibile in Europa del contrario.
La seconda: dopo il 2015 il sistema non è cresciuto da solo. Le iscrizioni scendono fino al 2019, la pandemia le taglia, poi recuperano e si stabilizzano intorno ai centosessantamila. Il livello del 2025 resta superiore ai valori pre-pandemici ma inferiore al massimo del 2015. Non è espansione, non è declino: è un altopiano.
La terza, ed è la meno commentata: la riforma Cartabia non ha spostato i volumi. Il 2023 è a 178.182 — ma la riforma si applica solo dal 30 giugno, quindi vale per metà anno — e il 2024 e il 2025 tornano a 162.194 e 163.473. L'ampliamento delle materie a otto nuove figure contrattuali, il patrocinio a spese dello Stato e il credito d'imposta non hanno prodotto un aumento delle iscrizioni. Se ne trarrà una conclusione al paragrafo 19, ed è l'opposto di quella che ci si aspetterebbe.
18. Il collo di bottiglia: cinquantaquattro virgola otto
Se c'è un numero che riassume la mediazione italiana, non è quello delle iscrizioni. È questo: nel 2025 l'aderente è comparso al primo incontro nel 54,8 per cento dei casi[94].
| Indicatore | 2014 | 2015 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aderente comparso | 40,5 % | 44,5 % | 52,5 % | 55,4 % | 54,8 % |
| Accordo con aderente comparso | 24,2 % | 22,6 % | 30,4 % | 32,8 % | 30,6 % |
| Accordo nei procedimenti proseguiti oltre il primo incontro | 47,0 % | 43,5 % | 50,1 % | 54,0 % | 53,1 % |
| Durata media | 83 giorni | 103 giorni | 179 giorni | n.d. | n.d. |
Quattordici punti guadagnati in undici anni sono un miglioramento reale e va riconosciuto. Ma il rovescio è che quasi la metà degli aderenti continua a non presentarsi, e questo accade in un paese che ha l'obbligo di partecipazione personale, una sanzione pari al doppio del contributo unificato e una giurisprudenza che dichiara improcedibile la domanda di chi manca al primo incontro.
Il dato del primo semestre 2025 lo rende concreto: su 66.468 procedimenti definiti, ben 29.559 — il quarantaquattro per cento — si sono chiusi per mancata comparizione dell'aderente, contro 11.195 accordi raggiunti[95]. Quasi tre procedimenti chiusi per assenza per ogni accordo concluso.
Qui il confronto con la serie è impietoso e insieme rassicurante, e va fatto per intero. Il problema della controparte che non si siede al tavolo è universale: in Croazia il tasso di accettazione delle proposte di mediazione presso le istituzioni accreditate è del 31,5 per cento nel 2024 e del 31,4 nel 2025 — cioè due proposte su tre muoiono prima di cominciare, un dato peggiore del nostro di venti punti; in Slovenia il consenso di entrambe le parti si ottiene nel 13,8 per cento delle cause commerciali di Lubiana[96]. L'Italia, con il suo 54,8 per cento, sta molto meglio di entrambe. Ma la ragione per cui sta meglio è precisamente l'obbligo, e questo è un argomento che chi discute della verifica dell'articolo 42 dovrebbe tenere presente.
Vale la pena di ricordare qui la differenza che il 2010 non travasò dalla conciliazione camerale, e di cui ho detto al paragrafo 5: nella conciliazione camerale la procedura non si teneva se il chiamato non partecipava; dalla mediazione del 2010 si celebra lo stesso. Trentamila procedimenti semestrali chiusi per assenza sono, in parte, il prezzo di quella scelta — una scelta che consente di certificare l'adempimento della condizione anche quando il tentativo non c'è stato.
19. Il cinquantatré per cento
E veniamo al numero che, a mio avviso, la discussione italiana sottovaluta più di ogni altro. Nei procedimenti che proseguono oltre il primo incontro, l'accordo si raggiunge nel 53,1 per cento dei casi — era il 47 per cento nel 2014.
Detto altrimenti: quando le parti compaiono e decidono di provarci davvero, in Italia la mediazione riesce in poco più di un caso su due. Non è un dato che si possa estendere a tutte le mediazioni iscritte, e non significa che ogni procedimento proseguito abbia le stesse probabilità. Significa però che la capacità conciliativa dello strumento non è in discussione: quello che è in discussione è l'accesso allo strumento.
Il che porta al dato più netto prodotto dalla riforma Cartabia, e che spiega perché al paragrafo 17 abbia detto che la riforma non ha spostato i volumi ma ha spostato altro. La quota di primi incontri effettivamente svolti è passata dal 28 per cento del secondo semestre 2023 al 71 per cento del 2025[97].
Da poco più di un quarto a quasi tre quarti, in due anni. È la conseguenza diretta della riscrittura dell'articolo 8, comma 6: abolito il primo incontro-filtro, il sistema si trova più spesso davanti a un tentativo vero. La riforma non ha fatto aumentare le mediazioni: ha fatto aumentare le mediazioni che sono mediazioni.
Metto insieme i tre numeri, perché insieme dicono una cosa sola. Comparizione 54,8; primi incontri effettivi 71; accordi oltre il primo incontro 53,1. La strozzatura del sistema italiano è collocata interamente a monte dell'accordo: nella comparizione dell'aderente, nella qualità del primo incontro e nella decisione di proseguire. Un intervento che si limitasse ad aumentare le iscrizioni — per esempio estendendo l'obbligatorietà a tutte le controversie su diritti disponibili, come proponevano gli emendamenti del marzo 2026 — moltiplicherebbe i procedimenti formali senza aumentare in proporzione gli accordi.
20. Dall'otto al cinquantadue: la forbice per materia
La mediazione obbligatoria non produce risultati uniformi, e la distanza fra le materie è tale da non poter essere liquidata come oscillazione statistica[98].
| Materia | Tasso di accordo (2023) |
|---|---|
| Subfornitura | 52 % |
| Franchising | 50 % |
| Diritti reali | 42 % |
| Divisione e società di persone | 39 % |
| Successioni ereditarie e locazione | 36 % |
| Contratti assicurativi | 13 % |
| Contratti finanziari | 10 % |
| Contratti bancari | 8 % |
Sei volte e mezzo di differenza fra la subfornitura e i contratti bancari. Il grado di mediabilità dipende dalla struttura della lite, dall'equilibrio negoziale, dal tipo di rapporto economico e dalla presenza di controparti organizzate: dove le parti sono due imprese che continueranno a lavorare insieme si concilia; dove una delle due è un intermediario che tratta la controversia come una posizione seriale, no.
Il caso bancario merita di essere guardato da vicino perché è il più problematico del sistema. Le iscrizioni si sono dimezzate in dieci anni, da 44.992 nel 2014 a 22.335 nel 2023; nello stesso periodo le pendenze sono più che raddoppiate, da 12.696 a 31.431; il tasso di accordo è all'otto per cento[99]. È un canale che riceve meno domande, ne definisce ancora meno e ne accumula sempre di più.
La conclusione prudente non è che la mediazione bancaria sia inutile, ma che la sua funzione di condizione di procedibilità vada verificata in modo specifico: occorre capire se in quel settore lo strumento favorisca trattative informate o operi come filtro formale. E prima di un'eventuale uscita dall'elenco converrebbe provare i correttivi — protocolli di partecipazione con le controparti strutturate, obblighi informativi, monitoraggio delle deleghe negoziali — perché il rimedio all'assenza di potere decisionale al tavolo non è togliere l'obbligo: è pretendere che chi siede abbia i poteri.
Il confronto con la serie conferma che non è un male italiano. In Bulgaria le commissioni di conciliazione settoriali funzionano — 163 proposte accettate su 372 nel 2024, il quarantaquattro per cento — mentre quelle generali non hanno ottenuto nemmeno una accettazione in tutto l'anno. In Croazia il Centro di mediazione della Camera dell'economia, organismo ADR designato dallo Stato per il consumo, ha concluso zero accordi in due anni, mentre l'ufficio delle assicurazioni ne ha chiusi diciassette su diciassette[100]. Ovunque, nella serie, i settori regolati con controparti organizzate producono o moltissimo o quasi nulla, a seconda che la controparte abbia o non abbia un interesse a chiudere.
21. Roma, Firenze e il pendente
L'Italia è l'unico paese della serie di cui si possa scrivere un paragrafo come questo, perché è l'unico che pubblica i dati per distretto di corte d'appello.
Nel primo semestre 2025 i ventisei distretti registrano complessivamente: 93.385 procedimenti pendenti all'inizio, 73.640 nuovi iscritti, 66.468 definiti, 100.557 pendenti alla fine. Il pendente cresce di 7.172 unità, il 7,7 per cento in un semestre. E Roma da sola determina circa due terzi dell'incremento nazionale, con una crescita di 4.835 procedimenti, in larga misura concentrata presso gli organismi privati del distretto[101].
Incrociando i flussi con il numero di organismi iscritti all'albo ministeriale si ottengono due indicatori. Il primo: Roma ha 531,8 pendenti per organismo, circa 2,6 volte la media nazionale di 204; Firenze ne ha 420. Il secondo, calcolato interamente sui dati del semestre e quindi immune dal disallineamento temporale fra le due fonti, è il rapporto fra pendenti finali e iscritti: Caltanissetta 3,45; Campobasso 3,07; Potenza 2,72; Roma 2,28; Firenze 2,07, contro un dato nazionale aggregato di 1,37 e valori inferiori a 0,5 per Bologna e Catania[102].
Aggregando per macroarea si scopre una cosa che va detta con precisione perché smentisce una lettura corrente: il rapporto del Centro è 2,07, molto superiore al Nord e alle Isole, che stanno entrambi a 0,78. Ma escludendo Roma e Firenze il Centro scende a 0,99[103]. Non esiste dunque un problema strutturale dell'Italia centrale: esiste un problema di due distretti.
Sul ruolo degli organismi privati il dato è netto ma non conclusivo: nei ventiquattro distretti in cui la categoria è presente, essi rappresentano il 64,2 per cento delle iscrizioni e il 75,6 per cento dei pendenti finali, con un rapporto pendenti/iscritti di 1,61 contro 0,93 delle altre categorie[104]. Il che segnala una concentrazione, non ne dimostra la causa: gli organismi possono gestire quote diverse di materie, di valori e di controversie seriali. E il comportamento del comparto è tutt'altro che uniforme: a Firenze, Trieste, Potenza, Catanzaro, Bari, Roma e Salerno la quota di pendente degli organismi privati supera sensibilmente la quota di iscrizioni; a Torino, Napoli, Palermo, Brescia e Bologna è inferiore.
Traggo da questo paragrafo una sola conclusione operativa, ed è metodologica: l'intervento sul pendente non può essere nazionale e indistinto. Un correttivo uguale per tutti sarebbe inefficiente a Bologna e insufficiente a Roma. È esattamente il tipo di conclusione che negli altri ventotto paesi non ho mai potuto trarre, perché i dati non lo permettevano.
22. Quello che l'Italia conta e nessun altro conta
A questo punto conviene fermarsi e dire una cosa che, dopo ventotto dossier, mi sembra la più sottovalutata di tutte.
In Slovacchia non esiste una statistica pubblica del numero di mediazioni civili: non è una lacuna di ricerca, è un fatto strutturale, e la statistica giudiziaria ministeriale non contiene alcuna voce «mediácia». In Bulgaria non esiste una serie storica delle mediazioni svolte, e il Consiglio superiore della magistratura ha cominciato solo nel 2025 a costruire il modulo informatico che in futuro renderà possibile la rilevazione. In Croazia i dati esistono su due canali distinti, sono pubblici e sono buoni — e il Ministero ha riscritto la legge due volte in trentatré mesi senza metterne uno solo nelle relazioni illustrative, continuando a pubblicare sul proprio sito una cifra che è un terzo di quella dei suoi registri[105].
L'Italia, al confronto, ha un patrimonio informativo che non ha eguali nella serie: serie storiche dal 2011, disaggregazione per materia, per esito, per comparizione, per prosecuzione, per distretto, per categoria di organismo. È il motivo per cui i paragrafi 17-21 esistono e i corrispondenti paragrafi dei dossier bulgaro e croato non potevano esistere.
Detto questo, il patrimonio ha tre crepe che vanno dichiarate, perché la verifica dell'articolo 42 vi si appoggerà.
La prima: la rilevazione è su base volontaria e non è completa. Le rilevazioni si fondano sulle comunicazioni degli organismi, e il tasso di partecipazione alla rilevazione nazionale oscilla fra il 71 e il 77 per cento[106]. Un quarto del sistema non risponde.
La seconda: gli anni più recenti sono stimati. I valori 2024 e 2025 della serie riportata al paragrafo 17 sono stime, non dati consolidati. Una verifica legislativa che si fondasse su di essi giudicherebbe la riforma su numeri provvisori.
La terza: mancano gli indicatori che servirebbero davvero. Non è pubblicata l'anzianità media dei pendenti; non è pubblicata la durata effettiva per organismo; non è pubblicato il numero di mediatori effettivamente operativi; non è pubblicata l'incidenza delle procedure telematiche. E non esiste alcun dato aggregato che sommi la mediazione alle procedure davanti all'Arbitro bancario finanziario, all'Arbitro per le controversie finanziarie e ai Corecom, che pure per legge assolvono la stessa condizione di procedibilità[107].
La conclusione, che formulo come proposta e non come critica, è che la prima riforma necessaria è informativa: trasmissione trimestrale obbligatoria, standardizzata e verificabile, con controlli di coerenza, e con la qualità della rilevazione fra i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al registro. È una misura che non costa nulla in termini di equilibri e che, nella serie, distingue i paesi che possono riformare con cognizione da quelli che riformano alla cieca.
23. L'articolo 42, e la verifica che non è ancora cominciata
L'articolo 42 del d.lgs. 149/2022, rubricato «Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione», dispone testualmente:
«Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.»[108]
Va letto per quello che è. È una clausola di revisione, non di caducazione: non fa cadere automaticamente l'obbligatorietà, impone una verifica di opportunità. Il termine matura il 18 ottobre 2027. L'organo è il Ministero della giustizia, non il Parlamento e non una commissione. Il parametro sono «le risultanze statistiche».
E qui va segnalato il vero problema della norma, che è di tecnica legislativa: non disciplina alcun procedimento. Non prevede una relazione alle Camere, non fissa un termine per concludere la verifica, non tipizza l'atto conseguente, non prevede il coinvolgimento degli ordini, degli organismi o del Consiglio superiore della magistratura. È una previsione priva di procedimento e priva di sanzione[109].
Allo stato, la verifica non risulta avviata. L'atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro per il 2026 dedica alla mediazione un passaggio — e un obiettivo operativo, il rispetto del termine di trenta giorni per il pagamento dei compensi agli avvocati nelle mediazioni con parte ammessa al patrocinio — ma non menziona l'articolo 42. Non ho trovato relazioni ministeriali, audizioni parlamentari, schemi di decreto o commissioni di studio istituite a tal fine: il che non esclude un'istruttoria interna non pubblicata, e come tale lo dichiaro[110].
Nel frattempo il segnale politico che si è visto va nella direzione opposta a quella che il resto d'Europa sta prendendo. Nel marzo 2026, in sede di conversione del decreto-legge 19/2026, sono stati presentati due emendamenti che avrebbero esteso la condizione di procedibilità «a tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili», con filtri endoprocessuali per le cause pendenti da oltre tre anni in primo grado, efficacia quinquennale e monitoraggio triennale. Non sono stati recepiti: la legge di conversione non contiene disposizioni sulla mediazione[111].
Mi permetto un'osservazione, e la formulo come questione aperta più che come tesi. La verifica dell'articolo 42, così com'è scritta, chiede al Ministero di rispondere sì o no alla permanenza dell'obbligatorietà «nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1». Ma i dati dei paragrafi 18-20 dicono che la domanda giusta non è binaria: la mediazione italiana funziona bene nelle materie relazionali e patrimoniali — diritti reali al 42 per cento, divisione e società di persone al 39, successioni e locazione al 36, subfornitura al 52 — e funziona male in tre comparti specifici. Rispondere sì o no a una domanda che ha quindici risposte diverse è il rischio principale della verifica. L'evidenza disponibile suggerisce una conferma correttiva e selettiva: mantenere e rafforzare dove c'è partecipazione e capacità conciliativa, verificare a fondo le materie a bassa resa con dati pluriennali e disaggregati, intervenire sui distretti in cui il pendente cresce, e soprattutto lavorare sull'effettività della partecipazione, che è il punto in cui il sistema perde metà di sé stesso.
24. La sintesi: l'obbligo, nelle cinque forme che ho incontrato
Comincia qui il capitolo che ho scritto per ultimo, e per cui in fondo ho scritto tutti gli altri. Ventotto dossier, ciascuno chiuso da una nota su che cosa l'Italia potesse leggerci: qui li rimetto insieme, ordinati non per paese ma per leva istituzionale, perché è così che servono a chi deve decidere.
L'obbligo, nella serie, prende cinque forme diverse, e l'Italia ne pratica una sola.
Primo: l'obbligo sulla domanda — la nostra condizione di procedibilità. La parte deve tentare prima di agire, a pena di improcedibilità. È la forma più diffusa e la più contestata.
Secondo: l'obbligo sull'offerta anziché sulla domanda, che è la trovata belga. La legge 19 dicembre 2023 non ha imposto alle parti di tentare: ha imposto agli uffici giudiziari di essere attrezzati per il tentativo, generalizzando le chambres de règlement amiable dal 1° settembre 2025. Come scrivevo in quel dossier, «costa di più in organizzazione e molto meno in giurisprudenza»: nessun contenzioso sulla procedibilità, nessuna eccezione preliminare, nessun rischio di improcedibilità per vizi del tentativo[112].
Terzo: l'inversione del consenso. Sempre il Belgio, con la legge 18 giugno 2018 e l'articolo 1734 del codice giudiziario, è passato dalla richiesta congiunta all'opposizione congiunta: il giudice ordina la mediazione a meno che entrambe le parti non si oppongano. È un'operazione minima nel testo e massima negli effetti, perché sfrutta la difficoltà pratica che due avversari trovino un accordo per rifiutare. La logica speculare è brasiliana: l'udienza dell'articolo 334 del codice di rito si tiene se anche una sola parte la vuole[113]. È il tipo di intervento che l'Italia potrebbe replicare senza toccare l'impianto del d.lgs. 28/2010.
Quarto: l'obbligo di informarsi. È l'approdo bulgaro e croato di cui ho scritto nel dossier immediatamente precedente. La Bulgaria, dopo l'annullamento costituzionale, ha ricostruito l'obbligo come partecipazione a un incontro informativo in undici materie, con spese a carico del bilancio del tribunale e sanzione pari al costo di un'ora di mediatore. La Croazia è arrivata allo stesso punto per tentativi legislativi. In entrambi i casi il dovere si adempie ascoltando la spiegazione del mediatore[114].
Quinto: la rimessione d'ufficio senza improcedibilità, che è la via giapponese e, in forma diversa, ungherese e ceca: l'obbligo è limitato al primo incontro, la sanzione è sulle spese, e non c'è improcedibilità[115].
Due dati chiudono il paragrafo, e sono i più importanti dell'intera serie sull'obbligo.
Il primo viene dalla Lituania, ed è la prova su scala reale che l'obbligo funziona sul volume e non sulla qualità: ha portato la mediazione a toccare quasi metà delle controversie familiari del paese — risultato che nessun sistema volontario europeo si avvicina a eguagliare — e ha lasciato il tasso di accordo dove stava, sotto quello di tutte le materie non obbligatorie del proprio ordinamento[116]. Chi in Italia difende la condizione di procedibilità dovrebbe difenderla per quello che fa — portare le persone al tavolo — e non per quello che non fa.
Il secondo viene dalla Turchia, e riguarda il metodo. La Turchia ha impiegato cinque anni e mezzo dalla legge quadro del 2012 e poi ha introdotto l'obbligatorietà una materia alla volta: il lavoro nel 2018, il commerciale nel 2019, il consumo dopo. Il risultato è che nello stesso paese, con la stessa legge e gli stessi mediatori, il tasso di accordo è del 73 per cento nel lavoro e del 24 nel commerciale[117]. L'Italia ha fatto il contrario, introducendo nel 2010 un elenco largo di materie tutto insieme, e il paragrafo 20 ha mostrato il prezzo di quella scelta: una forbice dall'otto al cinquantadue per cento dentro lo stesso istituto.
25. La sanzione: chi ce l'ha, chi la usa
Sulla sanzione la serie consegna una lezione secca, e va detta prima dei dettagli: quasi tutti i paesi hanno una sanzione, quasi nessuno la applica, e la prova di efficacia manca ovunque.
La scala va dall'ammenda civile francese fino a diecimila euro alla parte che, ingiunta dal giudice, non compaia davanti al mediatore — «si sanziona chi non si siede al tavolo, non chi non trova l'accordo» — alla condanna alle spese di chi vince ma ha rifiutato irragionevolmente di mediare, che è l'articolo 19 sloveno, probabilmente la sanzione più severa d'Europa sulla carta. Il disegno sloveno ricorre, con varianti, in Irlanda, Ungheria, Repubblica ceca, Inghilterra, Cipro, Svizzera, e dal 5 agosto 2025 anche in Polonia, dove il nuovo articolo 103 del codice di rito mette le spese a carico di chi rifiuti ingiustificatamente la mediazione o non si presenti senza motivo, anche in deroga alla ripartizione ordinaria[118].
E poi c'è la Grecia, la cui sanzione è più severa della nostra e colpisce un soggetto diverso: da cento a cinquecento euro alla parte che non compaia alla sessione informativa, e inammissibilità della discussione se manca il documento informativo sottoscritto da cliente e avvocato. Colpisce cioè anche il professionista[119].
I bersagli, nella serie, sono tre: la parte (Francia, Argentina, Brasile, Grecia); il professionista (Grecia, Irlanda); l'esito processuale (Italia, con l'improcedibilità; Lituania, con il rifiuto della domanda e la restituzione della tassa). Va detto con onestà, perché è una critica che riguarda noi: nessuno dei ventotto dossier difende la terza forma nella variante italiana[120].
Sull'applicazione, il quadro è desolante e istruttivo. La Slovenia dichiara di non applicare l'articolo 19. La Polonia, prima del 2025, aveva una norma sull'informativa che la dottrina definiva «priva di sanzione processuale effettiva». E l'Italia sta nella stessa condizione per l'ipotesi dell'articolo 12-bis, comma 3, che richiede l'istanza di parte e che di fatto viene chiesta di rado[121].
Rispetto a questo panorama l'Italia ha, va riconosciuto, l'unica sanzione della serie che opera d'ufficio e non su istanza: il doppio del contributo unificato dell'articolo 12-bis, comma 2, che il giudice condanna a versare, senza che nessuno debba chiederlo. È il motivo per cui il nostro tasso di comparizione è di venti punti superiore a quello croato. E il paragrafo 11 ha mostrato che i giudici la applicano davvero.
26. Il premio: chi paga per far conciliare
Su questa leva la serie consegna la lezione più solida di tutte, ed è negativa: l'incentivo economico, da solo, non produce mediazione.
Tre esperimenti nazionali indipendenti lo dicono, e uno è ventennale. La Polonia offre il rimborso integrale della tassa, l'obbligo di dichiarare nell'atto introduttivo se si è tentata la mediazione e il potere del giudice di rinviare in ogni stato del giudizio: risultato, l'uno-due per cento. La Slovacchia restituisce il novanta per cento della tassa di causa a chi si concilia prima della prima udienza, e lo fa da ventidue anni: risultato, un numero di mediazioni civili che nessuno riesce nemmeno a contare. La Romania restituisce integralmente la tassa di bollo: risultato, nulla[122]. Nessun dossier della serie contraddice questa lezione.
Ma la serie contiene anche due congegni che funzionano, ed entrambi sono costruiti diversamente dal nostro.
Il primo è danese, ed è di una semplicità che colpisce: la Danimarca non paga chi media, non fa pagare chi transige. Un credito d'imposta va chiesto, documentato, atteso; un contributo che semplicemente non diventa esigibile agisce da solo, senza istruttoria, senza discrezionalità e senza esborso per lo Stato, che anzi risparmia l'udienza[123]. È la differenza esatta fra il modello italiano — credito d'imposta fino a seicento euro, da portare in dichiarazione — e un premio che opera automaticamente al momento in cui la lite si chiude.
Il secondo è bulgaro, ed è la restituzione differenziata per canale: settanta per cento della tassa giudiziaria se ci si accorda in mediazione, ottantacinque se ci si accorda nel centro giudiziario dopo l'incontro informativo obbligatorio. Premia cioè chi usa il canale che lo Stato ha finanziato, e ne giustifica il finanziamento[124].
Sul costo d'ingresso, infine, la serie dice una cosa asimmetrica che vale la pena di fissare: è un freno potente e un acceleratore debole. In Norvegia l'introduzione di una tariffa di duecentocinquantacinque corone ha fatto calare del quarantadue per cento i reclami di consumo in due anni; la Turchia neutralizza il problema facendo pagare al Ministero le prime due ore del tentativo fallito. Ma la gratuità, di per sé, non produce domanda: la Grecia, a cinquanta euro, ha una prosecuzione oltre il primo incontro del nove-dieci per cento; l'Irlanda ha un servizio familiare gratuito con attese fino a quarantacinque settimane[125].
E c'è, in tutta la serie, un solo congegno che sposta la domanda senza coazione: la clausola contrattuale di mediazione. In Austria, dove è diffusa, i procedimenti che nascono da una clausola arrivano al settantacinque per cento di accordo contro un terzo degli altri[126]. L'Italia ha già la norma — è l'articolo 5-sexies, che dà alla clausola l'effetto di condizione di procedibilità — e non la usa quasi. È, a mio avviso, la leva più sottovalutata del nostro ordinamento.
27. La leva processuale, e chi conduce
La seconda lezione più solida della serie riguarda l'attivazione: uno strumento senza un meccanismo che lo attivi resta una possibilità teorica. E qui i casi sono tanti che il punto si dimostra da sé.
La Germania ha il Güterichter, il giudice conciliatore interno, che ottiene circa il cinquanta per cento di accordi ed è usato nel due per cento dei casi. L'Austria ha l'Einigungsverfahren, sostenuto dal novantatré per cento dei magistrati che lo conoscono e raccomandato da una valutazione ministeriale: è usato nel 2,3 per cento delle cause civili di un solo distretto, e nessuna norma lo prevede — i giudici lo fanno gratis nel tempo che avanza. L'Irlanda ha una legge del 2017 e un Consiglio della mediazione mai istituito, con nessun dato in otto anni. La Scozia ha un pilota reso obbligatorio per legge e un inadempimento dichiarato per iscritto. La Federazione Russa ha trecentocinquantuno conciliatori, di cui tre a Mosca. La Polonia ha trenta tribunali con zero mediazioni[127].
La contro-prova è francese, ed è la più utile della serie. La Francia ha copiato il Güterichter tedesco aggiungendo una sola cosa — l'attivazione senza il consenso delle parti — e in due anni la sua audience de règlement amiable è arrivata al settantuno per cento dei tribunali, con circa metà dei casi definiti con accordo[128]. Stesso istituto, stessa cultura giuridica continentale, una differenza di attivazione: due per cento contro settantuno.
L'Italia, su questa leva, sta meglio di quanto si creda. La mediazione demandata è precisamente un meccanismo di attivazione giudiziale, produce ventimilatrecento procedimenti l'anno ed è in crescita del 9,5 per cento; e l'articolo 5-quinquies lega l'uso di quel meccanismo alla valutazione di professionalità del magistrato, che è un incentivo all'attivazione di cui nessun altro paese dispone. Quello che l'Italia non ha, e che Germania, Austria, Belgio, Francia e Norvegia hanno, è un giudice conciliatore interno: un magistrato diverso da quello che deciderà, che conduce lui stesso il tentativo. Lo abbiamo avuto per centoventisei anni, dal 1865 al 1991, e lo abbiamo sostituito con il giudice di pace, cioè con un magistrato onorario dentro l'ordinamento giudiziario[129].
La Norvegia ha tenuto la strada opposta, e vale la pena di guardarla perché è l'istituto più interessante emerso in tutta la serie. Il forliksråd è un organo laico comunale, composto da tre cittadini, che tenta la conciliazione e, se questa non riesce, decide, con sentenza che diventa definitiva se non impugnata entro un mese. Non è una fase preliminare da attraversare: è un primo grado di giudizio a bassa intensità, che filtra il contenzioso minore prima che arrivi al tribunale, e tratta quattordicimila cause civili contenziose l'anno. Accanto ad esso la Norvegia pratica la rettsmekling, la mediazione giudiziale, nel ventisette per cento dei casi con un tasso di accordo del sessanta-ottanta[130].
Su chi conduce, infine, la serie contiene un dato che ridimensiona un nostro dibattito. La Germania non ha albo pubblico dei mediatori, non ha controllo statale sulla formazione — l'attestato lo rilascia l'ente formatore — e ha comunque il cinquanta per cento di accordi davanti al Güterichter. Non se ne ricava che i controlli siano inutili: se ne ricava che la qualità del terzo non dipende meccanicamente dall'apparato che lo accredita, e che il dibattito italiano su requisiti e registri ha forse sopravvalutato quella leva[131]. Il rovescio è romeno: circa diecimiladuecentosessantotto iscritti al registro prima del 2021, e circa tremilasettecento radiati nel febbraio 2021 per mancato pagamento del contributo[132]. Registri affollati, mediazioni inesistenti: è la figura che al paragrafo 14 ho segnalato come rischio anche per i nostri ventiduemila.
28. La misurazione, e i settori che funzionano
La terza lezione più solida della serie l'ho già scritta al paragrafo 22 guardando l'Italia dall'interno; qui la guardo dall'esterno, ed è: ciò che non si misura non si difende e non si riforma.
La sostengono, per assenza, tredici paesi: Francia — dove due organi indipendenti lo hanno messo per iscritto —, Lussemburgo, Svizzera, dove i Cantoni rifiutano una base legale uniforme per la rilevazione, Croazia, Slovacchia, Irlanda, Romania, Argentina, California, Finlandia, Ungheria, Malta, Cipro. La sostengono, per presenza, cinque: il Brasile, che ha messo l'obbligo di rilevazione nel codice di rito agli articoli 167 §§ 3 e 4; la Grecia, con le relazioni annuali della commissione centrale; la Repubblica ceca, che dal 2024 ha un cruscotto pubblico e dichiara lo 0,41 per cento; la Germania, che ha reso obbligatoria per legge la valutazione; e la Polonia, che ha un indicatore ufficiale dal 2013[133].
Il caso croato, di cui ho scritto ieri, è il più istruttivo perché mostra la variante peggiore: i dati esistono, sono pubblici, sono buoni, e il legislatore non li usa. Ha riscritto la legge due volte in trentatré mesi con relazioni illustrative prive di una sola tabella, mentre la propria statistica giudiziaria conteneva una riga intitolata «Mirenje» che nessuno guardava[134].
Sui settori, la serie converge su una constatazione che l'Italia conferma. Ovunque, la materia conta più dell'obbligo. Il caso turco visto al paragrafo 24 è la dimostrazione pulita: settantatré per cento nel lavoro contro ventiquattro nel commerciale, stesso paese, stessa legge, stessi mediatori. Il caso greco lo conferma da un'altra angolatura: solo il nove-dieci per cento dei procedimenti prosegue oltre il primo incontro, ma di quelli che proseguono si accorda l'ottantasei per cento[135]. È la stessa figura del nostro 53,1 per cento, in forma più estrema.
E ovunque i settori regolati con controparti organizzate danno risultati estremi, in un senso o nell'altro, a seconda che la controparte abbia o meno un interesse a chiudere. In Romania il centro di conciliazione bancaria e finanziaria riporta, nel primo trimestre 2026, 968 richieste, centocinquanta accordi e ottantuno soluzioni amichevoli dirette, con un esito positivo di circa il novantacinque per cento dei procedimenti conclusi e un beneficio medio di circa 3.410 euro[136]. In Italia il bancario sta all'otto per cento. Stesso settore, due mondi — e la differenza non sta nella legge sulla mediazione: sta nel fatto che in Romania le banche hanno aderito a un sistema che considerano proprio.
Resta la regolarità che ho isolato scrivendo di Croazia e Slovenia, e che va formulata con la sua qualificazione: il filtro pubblico gratuito che precede la mediazione tende a sostituirla. In Croazia, nel 2019, la consulenza obbligatoria dell'assistente sociale ha prodotto 4.181 accordi sul piano di responsabilità genitoriale e la mediazione familiare 401; in Slovenia il rapporto è di settanta a uno; in Norvegia e in Svizzera l'organo di conciliazione anteposto assorbe la parte maggiore del contenzioso minore[137].
Ma la Danimarca rovescia il segno, e va detto perché smonta una lettura pigra: il Familieretshuset intercetta il settantotto per cento dei casi familiari prima che arrivino al giudice, e due terzi delle controversie di consumo si fermano nella fase di mediazione anteposta al collegio — ed entrambi i dati sono presentati come successi[138]. La sostituzione è un problema solo se l'obiettivo dichiarato era la mediazione. Se l'obiettivo è che le persone non litighino in tribunale, è il risultato.
29. Le dieci lezioni della serie
Riassumo qui, in forma di elenco e ordinate per solidità della prova, le dieci lezioni che ventotto dossier consegnano. Per ciascuna indico i paesi che la sostengono; dove esistono, indico anche quelli che la contraddicono.
- L'incentivo economico, da solo, non produce mediazione. Polonia, Slovacchia, Romania. Nessun paese contraddice. Tre esperimenti indipendenti, uno ventennale.
- Uno strumento senza un meccanismo che lo attivi resta teorico. Germania, Austria, Slovenia, Irlanda, Scozia, Russia, Polonia. Contro-prova positiva: la Francia.
- Ciò che non si misura non si difende e non si riforma. Tredici paesi per assenza, cinque per presenza.
- L'obbligo produce volume, non tasso di accordo — e la materia conta più dell'obbligo. Lituania, Inghilterra e Galles, Grecia; qualificato dalla Turchia.
- La collocazione dell'obbligo conta più della sua intensità. Bulgaria, Romania, Grecia, Giappone, Ungheria, Repubblica ceca. È prova giuridica più che empirica.
- Il filtro pubblico gratuito che precede la mediazione tende a sostituirla — ed è un problema solo se l'obiettivo era la mediazione. Croazia, Slovenia, Grecia, Norvegia, Svizzera; rovesciato di segno dalla Danimarca.
- La sanzione più praticabile è quella sulle spese per rifiuto irragionevole, e quasi nessuno la applica. Convergenza normativa in nove paesi; la prova di efficacia manca in tutti, e va detto.
- La velocità del processo non spiega l'uso dell'ADR, e l'argomento deflattivo è un fondamento fragile. Ungheria, Repubblica ceca, Austria, Paesi Bassi da un lato; Grecia, Italia, Cipro, Malta dall'altro. Quando i tempi migliorano, l'istituto perde la sua giustificazione dichiarata.
- La qualità dell'offerta non genera domanda, e la volontarietà da sola nemmeno. Austria, Paesi Bassi, Germania. L'unico congegno che sposta la domanda senza coazione è la clausola contrattuale.
- Il costo d'ingresso è un freno potente e un acceleratore debole. Norvegia, Grecia, Spagna, Turchia sul freno; Polonia, Slovacchia, Romania, Scozia, Irlanda sull'acceleratore mancato[139].
Ne aggiungo tre di riserva, perché meritano di non andare perdute. La riservatezza, se non è scritta in una legge, non c'è: lo dimostrano i Paesi Bassi nel 2009 e la California con il caso Cassel. L'esecutività è forse un falso problema: in Turchia solo l'uno per cento degli accordi chiede l'annotazione, e Svizzera e Portogallo mostrano che la si risolve in una riga di legge. E infine: si può migliorare l'ADR togliendo invece che aggiungendo — lo hanno fatto la Lettonia smantellando le corti arbitrali di comodo, la Russia riducendo di dieci volte i lodi interni con l'autorizzazione ministeriale, l'Estonia sostituendo la raccomandazione con la decisione vincolante[140].
30. Che cosa può leggere l'Italia
Ventotto volte ho chiuso un dossier con questa domanda rivolta a un paese straniero. La rivolgo qui a noi, e la risposta sta in sette punti.
Uno. L'Italia ha il problema opposto a quello che crede di avere. Il dibattito italiano discute se ci siano troppe o troppo poche mediazioni obbligatorie. I numeri dicono che il problema non è il volume — centosessantatremila procedimenti l'anno sono un volume che nessun altro paese europeo si avvicina a raggiungere — ma la metà che si perde prima di cominciare. Quarantaquattro procedimenti su cento, nel primo semestre 2025, si sono chiusi per mancata comparizione dell'aderente. Ogni riforma che aumenti le iscrizioni senza incidere sulla comparizione moltiplicherà procedimenti formali.
Due. Il 53,1 per cento va difeso, e va detto. Quando le parti compaiono e proseguono, in Italia l'accordo arriva in poco più di un caso su due. È un dato che, nella serie, regge il confronto con chiunque, e che il dibattito pubblico italiano non usa quasi mai perché preferisce citare il tasso di accordo sul totale delle iscrizioni — che misura una cosa diversa e peggiore. La capacità conciliativa dello strumento non è in discussione: lo è l'accesso allo strumento.
Tre. La verifica dell'articolo 42 va disegnata prima di essere fatta. La norma chiede una risposta binaria a una domanda che ha quindici risposte. Prima del 18 ottobre 2027 servirebbero: la disaggregazione pluriennale per materia, valore, comparizione, prosecuzione, durata ed esito; un dato sui mediatori effettivamente operativi; e un dato aggregato che sommi alla mediazione le procedure davanti ad ABF, ACF e Corecom, che per legge assolvono la stessa condizione. Senza questi, la verifica sarà un giudizio politico travestito da rilevazione statistica.
Quattro. Ci sono tre correttivi a costo quasi nullo, e li ho trovati tutti fuori. Il primo è belga: invertire il consenso nella mediazione demandata — il giudice dispone salvo che entrambe le parti si oppongano — che sfrutta la difficoltà pratica che due avversari si accordino per rifiutare. Il secondo è bulgaro: differenziare il premio per canale, riconoscendo di più a chi si accorda nel canale che lo Stato ha organizzato e finanziato. Il terzo è danese, ed è il più elegante: non pagare chi media, ma non far pagare chi transige, sostituendo dove possibile il credito d'imposta — che va chiesto, documentato e atteso — con un'esenzione che opera da sola.
Cinque. L'articolo 5-sexies è la nostra leva dimenticata. La clausola contrattuale di mediazione è, in tutta la serie, l'unico congegno documentato che sposta la domanda senza coazione: in Austria porta il tasso di accordo al settantacinque per cento contro un terzo. L'Italia ha già la norma e le ha già dato l'effetto di condizione di procedibilità. Non ha fatto nulla per diffonderne l'uso nei contratti, negli statuti e negli atti costitutivi. È l'intervento con il miglior rapporto fra risultato atteso e conflitto politico richiesto.
Sei. Sull'obbligatorietà, la lezione europea è di metodo prima che di merito. La Turchia ha introdotto l'obbligo una materia alla volta e oggi sa esattamente dove funziona; l'Italia ha introdotto un elenco largo tutto insieme nel 2010 e si trova con una forbice dall'otto al cinquantadue per cento dentro lo stesso istituto. Sulla direzione, il segnale che viene dai vicini merita almeno di essere ascoltato: Bulgaria e Croazia, che avevano l'obbligo, sono arretrate al solo obbligo di informarsi — l'una perché glielo ha imposto una Corte costituzionale, l'altra per tentativi. Il Parlamento italiano, nel marzo 2026, discuteva di estendere l'obbligo a tutte le controversie su diritti disponibili. Non dico che abbiano ragione loro. Dico che siamo, in questo momento, il paese che si muove nella direzione opposta a quella dei propri vicini, e che chi lo fa dovrebbe avere argomenti migliori del silenzio.
Sette, e chiudo dove ho cominciato. Nel 1882, a Napoli, il conciliatore chiudeva ottantadue controversie su cento; in Sicilia novantuno. Non torneranno, e non è quello il punto. Il punto è che l'Italia è l'unico paese di questa serie che ha avuto un sistema di composizione amichevole funzionante e se lo è lasciato smontare: dal primo articolo dell'ordinamento giudiziario del 1865 alle quattro pagine del Digesto del 1938, dalle tre norme in coda al codice di rito alla legge del 2010 arrivata per diciottesima in Europa. Nessuno degli altri ventotto ha perso qualcosa di paragonabile, perché nessuno lo aveva.
E allora la domanda che porrei alla verifica dell'articolo 42 non è se la mediazione obbligatoria debba restare. È un'altra, e me la porto dietro da ventotto dossier: che cosa deve fare uno Stato perché due persone in lite si siedano allo stesso tavolo, quando nessuna delle due ci si vuole sedere? Il 1865 rispondeva con un notabile del luogo e una comunità che guardava. Il 2010 ha risposto con una condizione di procedibilità. Il 2026 europeo risponde, sempre più spesso, con l'obbligo di ascoltare una spiegazione. Nessuna delle tre risposte è quella giusta per sempre; ma solo una di esse, in Italia, è stata misurata abbastanza da poterne discutere con i numeri in mano. Sarebbe uno spreco non usarli.
Note
[1] Art. 42 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il 18 ottobre 2022: il quinquennio matura dunque il 18 ottobre 2027. Testo integrale della norma al § 23.
[2] Emendamenti 17.02 (on. Rosato e Bonetti) e 17.03 (on. Dondi) presentati in sede di conversione del d.l. 19 febbraio 2026 n. 19; la legge di conversione (l. n. 50 del 2026, Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026) non contiene disposizioni sulla mediazione. Si veda il § 23.
[3] Avvertenza sulle banche dati. calcolomediazione.it/giurisprudenza è una banca dati con scheda autonoma per ciascun provvedimento, interrogabile per materia, anno e organo; la sitemap dedicata contiene 96 schede (Corte costituzionale 4, Cassazione 41, Corti d'appello 8, Tribunali 43), con copertura dal 2012 al 2026 e forte concentrazione sul biennio 2025-2026. mediareinformati.it dichiara 291 provvedimenti dal 1996 a oggi, interrogabili tramite assistente, oltre a una ventina di dossier tematici. Entrambi i siti dichiarano che i contenuti sono redazionalmente assistiti da strumenti di intelligenza artificiale e richiedono verifica sulle fonti citate. In questo dossier li uso come repertori di segnalazione: ogni estremo giurisprudenziale citato nel testo è stato riscontrato su fonte indipendente.
[4] XII tavole: «Ni ita pacunt; in comitio aut in foro, ante meridiem, causam conscito: quum paerorant ambo praesentes». Cfr. C. A. Calcagno, Profili storici, § 1, e Breve storia della risoluzione del conflitto. I sistemi di composizione dall'origine al XXI secolo, Aracne, 2014. Sull'atteggiamento ateniese verso la lite temeraria (cauzione perduta e multa di mille dramme) e sul passo di Luca 12, 58-59, ivi.
[5] Sulla figura del disceptator domesticus o arbiter honorarius e sulla differenza rispetto all'arbiter, Profili storici, § 2. Sul carattere valutativo della conciliazione fino agli anni Settanta del Novecento, ivi.
[6] Sulla giurisdizione de plano del pretore e sulle magistrature minori occidentali (difensori di città, sculdasci, baiuli, consoli di giustizia), Profili storici, §§ 2-3.
[7] Sull'udienza episcopale autorizzata dai rescritti di Arcadio e Onorio, con duplice tentativo e tentativo preventivo obbligatorio, e sui «giudici civili» federiciani come antenati del med-arb, Profili storici, § 3. Ivi anche il richiamo alle Constitutiones, Titulus XCVIII De pactionibus inhibitis, et de volentibus a lite discedere.
[8] Editto ginevrino del 1713 e conciliazione forzosa del 1816; Svezia 1734; Paesi Bassi e Prussia 1745; Danimarca 1795; Codice giuseppino 1781; decreto dell'Assemblea costituente francese del 16-24 agosto 1790 e decreto del 18 (e 14)-26 ottobre 1790. Sugli Uditori del Cancelletto (Auditeurs du Châtelet) come antecedenti trecenteschi, Profili storici, § 3. Si segnala per contrasto la costituzione degli Stati Sardi del 1770, che vietava ai magistrati di obbligare le parti al «concordio della causa».
[9] Sui tre sistemi vigenti nella penisola nel 1860 — lombardo di matrice asburgica con tentativo preventivo obbligatorio, facoltativo preventivo delle Due Sicilie, sardo con tentativo giudiziale obbligatorio davanti al pretore mandamentale — e sulla loro combinazione post-unitaria, Profili storici, § 3.
[10] Regio decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 n. 2626, art. 1; codice di procedura civile del Regno d'Italia del 25 giugno 1865.
[11] Relazione al Re del guardasigilli Vacca, riportata in Profili storici, § 3.
[12] Profili storici, § 3: «sia nel nostro come nell'ordinamento ottocentesco, la conciliazione volontaria non contenziosa del conciliatore (e oggi del giudice di pace) non aveva limite alcuno di materia e di valore».
[13] Profili storici, § 3, sulla scorta di L. Scamuzzi, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, in Digesto Italiano, vol. VIII, parte I, UTET, Torino, 1896. NON VERIFICATO: non ho ricontrollato in questa sede la fonte primaria ottocentesca da cui le percentuali del 1882 sono tratte; le riporto come le ho pubblicate.
[14] Profili storici, § 3. Sull'esclusione degli avvocati dalle sedi conciliative fra Sette e Ottocento — Voltaire sul modello olandese nel 1742 («si fa innanzi tutto ritirar questi ultimi, siccome dal fuoco che si vuol spegnere si tolgono le legna»), governo pontificio 1782, Danimarca 1795, legge ligure del 1798, legislazione austriaca in Italia 1803-1848 fino al 5 maggio 1848 — Profili storici, § 6.
[15] R.d. 20 settembre 1922 n. 1316; collegi dei probiviri istituiti nel 1893, con competenza sulle controversie collettive dal 1918 e aboliti nel 1928. Profili storici, § 4.
[16] M. Ricca-Barberis, voce Conciliazione, in Nuovo Digesto Italiano, UTET, 1938, confrontata con L. Scamuzzi, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, in Digesto Italiano, vol. VIII, parte I, 1896 (354 colonne, circa 177 pagine). Profili storici, § 4.
[17] R.d. 30 gennaio 1941 n. 12; artt. 320-322 c.p.c.; d.P.R. 17 ottobre 1950 n. 857 per il testo del tentativo giudiziale rimasto tale fino al 1995. Profili storici, § 4.
[18] Interventi sulla conciliazione del lavoro dal 1966; art. 46 della l. 3 maggio 1982 n. 203 sui contratti agrari, abrogato nel 2011 e sostituito con norma identica; istituzione del giudice di pace nel 1991. Profili storici, § 4.
[19] Art. 2, comma 4, lett. a), della l. 29 dicembre 1993 n. 580.
[20] D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, emanato in attuazione dell'art. 60 della l. 18 giugno 2009 n. 69. Sul punto lessicale: «prima del 2010 quando si parlava di mediazione ci si riferiva in Italia alla mediazione familiare, penale, sociale ecc., ma non a quella civile e commerciale» (Profili storici, § 4).
[21] Profili storici, § 4: «la conciliazione non si teneva se il chiamato non partecipava; al contrario dal 2010 la mediazione si celebra lo stesso».
[22] Profili storici, § 5. Sulla scelta italiana, spagnola (Ley 5/2012) e tedesca (Mediationsgesetz del 21 luglio 2012) di applicare la direttiva 2008/52/CE anche alle controversie interne, ivi.
[23] Serie delle iscrizioni: Ministero della giustizia, Direzione generale di statistica e analisi organizzativa; relazione La mediazione civile in Italia, dati nazionali 2025; C. A. Calcagno, Commento ai dati sulla mediazione civile in Italia, 14 agosto 2026, § 2. Si veda la tabella al § 17 e l'avvertenza sulla qualità del dato al § 22.
[24] Corte costituzionale, sentenza 6 dicembre 2012 n. 272. La declaratoria colpì l'obbligatorietà per eccesso di delega: la l. 69/2009 non conteneva il criterio direttivo che autorizzasse a configurare la mediazione come condizione di procedibilità.
[25] Art. 84 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla l. 98/2013; Corte costituzionale, sentenza 18 aprile 2019 n. 97, che ha dichiarato infondate le questioni sollevate. Successivamente, Corte cost. n. 10/2022 e n. 28/2026: quest'ultima, depositata il 10 marzo 2026, ha restituito gli atti al Tribunale di Livorno sull'art. 15-quinquies, comma 3, d.lgs. 28/2010 (patrocinio a spese dello Stato in mediazione), verosimilmente per ius superveniens, sicché la questione resta aperta.
[26] Конституционен съд на Република България, Решение № 11 от 1 юли 2024 г. по к.д. № 11/2024, Държавен вестник бр. 57 del 5 luglio 2024. Cfr. il dossier Sistemi di composizione dei conflitti in Bulgaria e Croazia (2026), §§ 6-7.
[27] Art. 7 del d.lgs. 149/2022; l'art. 41, comma 1, dello stesso decreto, come modificato dalla l. 197/2022, fissa al 30 giugno 2023 l'applicabilità della disciplina della mediazione ai procedimenti introdotti da quella data.
[28] Art. 8, comma 6, d.lgs. 28/2010, testo vigente.
[29] Art. 5-bis d.lgs. 28/2010, introdotto dal d.lgs. 149/2022. Recepisce Cass. civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19596, che aveva posto l'onere di promuovere la mediazione a carico della parte opposta, rovesciando l'orientamento di Cass. civ., Sez. III, n. 24629/2015; conferma recente in Cass. civ., 5 settembre 2025, n. 24630.
[30] Artt. 15-bis e ss. d.lgs. 28/2010 (patrocinio a spese dello Stato); art. 17, comma 2 (soglia di esenzione dall'imposta di registro elevata da 50.000 a 100.000 euro); art. 5-quinquies, commi 1-4, sulla formazione del magistrato, sugli indicatori di professionalità e sulla rilevazione statistica delle ordinanze di rinvio.
[31] D.lgs. 27 dicembre 2024 n. 216, Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025, in vigore dal 25 gennaio 2025. Da non confondere con il d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024, in vigore dal 26 novembre 2024, che è il correttivo del processo civile e non della mediazione. Il d.lgs. 216/2024 interviene sugli artt. 3, 5, 5-ter, 5-quater, 6, 8, 8-bis (sostituito), 8-ter (nuovo), 11, 11-bis, 12, 12-bis, 15-bis, 15-quinquies, 15-septies, 16, 16-bis, 17 del d.lgs. 28/2010 e sugli artt. 2, 2-bis, 6, 11, 11-bis, 11-quinquies, 11-septies del d.l. 132/2014; abroga l'art. 83, comma 20-bis, del d.l. 18/2020.
[32] Art. 6 d.lgs. 28/2010, integralmente sostituito dal d.lgs. 216/2024. La disciplina transitoria (art. 4, comma 1, d.lgs. 216/2024) la applica ai procedimenti per i quali al 25 gennaio 2025 non era stato ancora depositato il verbale conclusivo.
[33] Art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, introdotto dal d.lgs. 216/2024.
[34] Artt. 8-bis e 8-ter d.lgs. 28/2010, rispettivamente sostituito e introdotto dal d.lgs. 216/2024. Il correttivo ha inoltre aggiunto all'art. 3, comma 4, la possibilità di svolgere incontri con modalità audiovisive da remoto «nel rispetto dell'articolo 8-ter».
[35] Art. 11, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, introdotto dal d.lgs. 216/2024.
[36] Art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, testo vigente, riportato integralmente nel corpo del paragrafo.
[37] Art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. Il d.lgs. 216/2024 ha sostituito «domanda giudiziale» con «domanda introduttiva del giudizio» nel primo periodo.
[38] Art. 33, comma 3, dello Zakon o medijaciji croato, Narodne novine n. 27/2026: «Stranka koja nije ispunila dužnost iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona gubi pravo zahtijevati naknadu troškova sudskog postupka bez obzira na ishod postupka.» Cfr. il dossier Bulgaria e Croazia, § 19.
[39] Artt. 5-quater e 5-sexies d.lgs. 28/2010. Il d.lgs. 216/2024 ha sostituito, nell'art. 5-quater, comma 1, «fino al momento della precisazione delle conclusioni» con «fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione».
[40] Art. 5, comma 3, d.lgs. 28/2010: art. 128-bis t.u.b. (ABF); art. 32-ter t.u.f. (ACF); art. 187.1 del codice delle assicurazioni; art. 2, comma 24, lett. b), della l. 481/1995; lett. d-bis), aggiunta dal d.lgs. 216/2024, che richiama l'art. 1, comma 11, della l. 249/1997 (Corecom).
[41] Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473. Si sottolinea, perché è errore ricorrente, che non è una pronuncia delle Sezioni Unite.
[42] Cass. civ., Sez. III, n. 18068/2019.
[43] Cass. civ., Sez. III, ord. 15 aprile 2026, n. 9608 (R.G. 30113/2022; camera di consiglio 8 aprile 2026; Pres. Rubino, Rel. Gianniti). Va segnalato che autorevole dottrina qualifica le affermazioni sul divieto di cumulo come obiter dictum, essendo la causa decisa su altro (sfratto per morosità).
[44] Cass. civ., ord. n. 21405/2026; Cass. civ., ord. n. 14676/2025; nello stesso senso Cass. n. 10978/2026. NON VERIFICATO: per queste tre ordinanze non ho reperito il testo integrale su fonte primaria, ma soltanto massime e commenti; gli estremi sono riportati come risultano dalle fonti consultate.
[45] Trib. Salerno n. 446/2026; in senso opposto C. App. Milano (2025) e C. App. Napoli (2022). NON VERIFICATO negli estremi completi delle due pronunce di appello.
[46] Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 8 giugno 2020, n. 10846.
[47] Art. 5-ter d.lgs. 28/2010; il d.lgs. 216/2024 ha sostituito «Il verbale contenente» con «Il verbale al quale è allegato».
[48] Art. 12-bis d.lgs. 28/2010, commi 1-4. Il d.lgs. 216/2024 ha modificato il comma 3 sostituendo «partecipato alla» con «partecipato al primo incontro di» mediazione.
[49] Nel testo previgente (art. 8, comma 4-bis) la condanna era a somma «corrispondente» al contributo unificato; l'art. 12-bis, comma 2, prevede oggi il doppio.
[50] Trib. Roma, 15 luglio 2026, n. 11280.
[51] C. App. Trieste, 20 maggio 2025, n. 191 (Picciotto, Venier).
[52] C. App. Milano, 7 luglio 2023, n. 2242.
[53] Trib. Napoli Nord, Sez. III, 27 ottobre 2023, n. 4452 (est. Rabuano).
[54] Trib. n. 2181/2025, segnalata nella banca dati calcolomediazione.it; nello stesso repertorio, sul ventaglio sanzionatorio, Trib. n. 9925/2025, Trib. n. 133/2026, Trib. n. 186/2026 e Trib. n. 592/2023. NON VERIFICATO: gli estremi completi (ufficio e data) di queste pronunce non sono stati riscontrati su fonte indipendente; si vedano le avvertenze della nota 3.
[55] Art. 12-bis, comma 4, e art. 11-bis d.lgs. 28/2010; quest'ultimo richiama l'art. 1, comma 1.1, della l. 14 gennaio 1994 n. 20 (il d.lgs. 216/2024 ha corretto il rinvio, che la Cartabia aveva indicato come «comma 01.bis»). NON VERIFICATO: il contenuto esatto dell'art. 1, comma 1.1, l. 20/1994 non è stato riscontrato su fonte primaria.
[56] Art. 14, comma 3, dello Zakon o medijaciji croato: il dovere di tentare non sussiste «u kojima je stranka u sporu Republika Hrvatska». Cfr. il dossier Bulgaria e Croazia, § 18.
[57] Art. 5-quater d.lgs. 28/2010, testo post-correttivo.
[58] Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7269/2023; Cass. civ., Sez. VI-2, ord. 11 agosto 2021, n. 22736. NON VERIFICATO: la data del 30 gennaio 2023 indicata da alcune fonti per la n. 7269 è verosimilmente quella della camera di consiglio e non del deposito.
[59] Cass. civ., Sez. II, ord. 27 luglio 2023, n. 22805 (Rel. Mocci).
[60] Cass. civ., 14 febbraio 2024, n. 4133; conforme Cass. n. 40035/2021. Nel merito, Trib. Foggia, 29 gennaio 2026, n. 175, sul carattere dilatorio e non perentorio del termine dell'art. 6.
[61] Trib. Latina, 9 aprile 2026, n. 736; nello stesso senso, per la fideiussione, C. App. Campobasso, 29 maggio 2026, n. 224.
[62] Trib. Ancona, 10 febbraio 2026, n. 289.
[63] Dato di fonte DGSTAT ripreso dal dossier demandata di mediareinformati.it: 20.294 procedimenti iscritti nel 2025, pari al 13 % del totale, in crescita del 9,5 % su base annua. NON VERIFICATO su pubblicazione ministeriale diretta.
[64] Trib. Roma, Sez. XIII, ordinanza 29 febbraio 2016, R.G. 12143/2013 (est. Moriconi). Dello stesso giudice, sull'art. 96, comma 3, c.p.c., Trib. Roma, 17 dicembre 2015, n. 25218 (R.G. 59487/2011).
[65] Protocollo e linee guida sulla mediazione demandata del Tribunale di Firenze (pagina istituzionale, News/Detail/14497) e documento «La mediazione demandata — Protocollo» della Corte d'appello di Milano: l'esistenza è confermata, il contenuto non è stato acquisito e resta NON VERIFICATO. Sessioni ex art. 185-bis c.p.c. dei Tribunali di Bari e Bolzano documentate dalla Scuola superiore della magistratura; esiste una Banca Dati Conciliativa come repository di buone prassi.
[66] Art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. 28/2010. Il d.lgs. 216/2024 ha sostituito «Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente» con «Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti».
[67] Art. 20 d.lgs. 28/2010, commi 1-3.
[68] Artt. 15-bis – 15-septies d.lgs. 28/2010; art. 17, comma 6. Il d.lgs. 216/2024 ha esteso il beneficio allo straniero regolarmente soggiornante, all'apolide e agli enti non lucrativi.
[69] Per la Slovacchia, cfr. il dossier Slovacchia e Slovenia, § 7; per la Bulgaria, il dossier Bulgaria e Croazia, § 9.
[70] D.m. 24 ottobre 2023 n. 150, Capo V; art. 17, commi 3 e 4, d.lgs. 28/2010. Sulle spese di avvio e di mediazione dovute per il primo incontro si veda la nota 72.
[71] D.m. 24 ottobre 2023 n. 150, Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2023, recante la determinazione dei criteri di iscrizione e tenuta del registro degli organismi e dell'elenco degli enti di formazione, l'approvazione delle indennità e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR. Ha sostituito il d.m. 180/2010. Sette capi, quarantanove articoli e allegati.
[72] D.m. 150/2023, artt. 4-6. Spese di avvio dovute per il primo incontro: 40 euro fino a 1.000 euro di valore, 75 euro da 1.000,01 a 50.000, 110 euro oltre; spese di mediazione per il primo incontro: 60, 120 e 170 euro per i medesimi scaglioni. Riduzione di un quinto quando la mediazione è condizione di procedibilità o demandata dal giudice; maggiorazione del 10 % in caso di conciliazione al primo incontro e del 25 % negli incontri successivi. NON VERIFICATO: gli importi e gli scaglioni della Tabella A sono stati letti su riproduzioni del testo pubblicato in Gazzetta e riscontrati parzialmente su una seconda fonte, ma non riga per riga sul testo consolidato: si raccomanda il controllo diretto prima di ogni uso operativo.
[73] D.m. 150/2023, artt. 23 e 24. Corso base non inferiore a 80 ore con massimo 40 partecipanti, almeno 40 ore teoriche (di cui tre quarti in modalità sincrona) e almeno 40 ore pratiche in presenza, prova finale di almeno 4 ore in presenza; tirocinio assistito con partecipazione ad almeno 10 mediazioni con adesione della controparte; formazione giuridica integrativa di almeno 14 ore per i non giuristi; aggiornamento di almeno 18 ore per biennio. Per i mediatori esperti in materia di consumo e liti transfrontaliere, corso di specializzazione di almeno 10 ore, aggiornamento di 4 ore biennali e certificazione linguistica di livello B2.
[74] Per la Croazia, Pravilnik o institucijama za medijaciju, Narodne novine n. 100/2023, artt. 3-4, e Pravilnik sui mediatori familiari, Narodne novine n. 29/2021, modificato da n. 146/2025; per la Bulgaria, Наредба № 2 del 15 marzo 2007, artt. 8-11а; per la Slovacchia, zákon č. 420/2004 Z. z. Cfr. i dossier Bulgaria e Croazia, §§ 11, 14 e 22, e Slovacchia e Slovenia, § 4.
[75] Dato ripreso dal Commento ai dati sulla mediazione civile in Italia, § 8.1, sulla base dell'Albo ministeriale degli organismi di mediazione e del quadro di valutazione UE della giustizia 2026: 22.439 mediatori accreditati, valore più elevato dell'Unione europea.
[76] Per la Slovacchia, cfr. il dossier Slovacchia e Slovenia, § 4: il Ministero indica fra gli ostacoli il «veľký počet neaktívnych mediátorov» e la stima corrente è che eserciti circa il dieci per cento degli iscritti. NON VERIFICATO: non esiste, per l'Italia, un dato pubblico sui mediatori effettivamente operativi.
[77] Art. 16, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010.
[78] Legge 28 luglio 2026 n. 137, «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense», Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026, in vigore dal 16 agosto 2026. Il passo citato è tratto dall'articolo che elenca i principi e criteri direttivi in materia di attività riservate, letto sul testo della legge: «sono attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione». Iter: A.C. 2629 approvato dalla Camera il 26 maggio 2026; A.S. 1917 approvato in via definitiva dal Senato il 22 luglio 2026.
[79] L. 137/2026, art. 1, comma 1: termine di sei mesi dall'entrata in vigore per l'adozione dei decreti delegati, sentito il Consiglio nazionale forense.
[80] NON VERIFICATO: l'esatta estensione della riserva. Alcune sintesi giornalistiche riferiscono il criterio ai soli «procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice», il che coinciderebbe con l'ambito in cui l'assistenza legale è già obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. 28/2010; il testo che ho letto non contiene, nel passo citato, quella specificazione. Non ho potuto acquisire il testo integrale del criterio con i suoi eventuali sotto-numeri. Il punto sarà definito dai decreti delegati.
[81] Наредба № 12 del 28 luglio 2025 del Consiglio superiore della magistratura bulgaro, art. 5, che richiede il possesso di «висше образование» in luogo della previgente riserva ai soli laureati in giurisprudenza. Cfr. il dossier Bulgaria e Croazia, § 11.
[82] Art. 10, comma 3, dello Zakon o medijaciji croato: oltre alle 40 ore, qualificazione di livello 7.1 del quadro croato delle qualifiche e assenza di procedimento penale per reato perseguibile d'ufficio.
[83] A. Čulo Margaletić, Obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija de lege lata i de lege ferenda, in Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, XII, 1/2021.
[84] Art. 3, commi 1-7, del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014 n. 162, come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 149/2022 e dall'art. 2 del d.lgs. 216/2024. Il comma 6 è stato abrogato dal d.lgs. 149/2022.
[85] Art. 2-ter del d.l. 132/2014, introdotto dalla riforma Cartabia. Copia dell'accordo va trasmessa entro dieci giorni a uno degli organismi di cui all'art. 76 del d.lgs. 276/2003.
[86] Artt. 4-bis e 4-ter del d.l. 132/2014, introdotti dalla riforma Cartabia. Non possono rendere dichiarazioni i minori di quattordici anni e i soggetti nella condizione dell'art. 246 c.p.c.
[87] Artt. 813, 818, 818-bis, 818-ter e 819-quater c.p.c., come riscritti dal d.lgs. 149/2022; artt. 838-bis e ss. c.p.c. per l'arbitrato societario, trasferito dal d.lgs. 5/2003. Altre novità: art. 822, comma 2 (designazione della legge straniera applicabile al merito); art. 828 (termine lungo per l'impugnazione ridotto da dodici a sei mesi); art. 839 (immediata esecutività del decreto di exequatur del lodo straniero). NON VERIFICATO: la data di applicazione delle norme sull'arbitrato — procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 secondo una fonte, dopo il 30 giugno 2023 secondo un'altra — presenta una discrepanza che non ho risolto sull'art. 35 del d.lgs. 149/2022; e il testo verbatim degli artt. 818-bis e 818-ter non è stato reperito.
[88] Закон за арбитража, Държавен вестник бр. 63 del 1° agosto 2025; prima, Държавен вестник бр. 8 del 24 gennaio 2017 sulla non arbitrabilità delle controversie di consumo. Cfr. il dossier Bulgaria e Croazia, § 15.
[89] D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, artt. 42-67, in attuazione della l. 134/2021; disciplina applicabile dal 30 giugno 2023. Effetti penali: art. 62 n. 6 c.p. (attenuante), art. 163 c.p. (sospensione condizionale), art. 152, comma 2, c.p. (remissione tacita della querela). Attuazione: d.m. 9 giugno 2023 (due decreti, Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023) su formazione ed elenco dei mediatori esperti; d.m. 25 luglio 2023 n. 97 sul trattamento dei dati personali nei Centri; d.m. 15 dicembre 2023 sui requisiti; d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 (correttivo penale).
[90] Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro della giustizia per l'anno 2026.
[91] NON VERIFICATO: il numero dei Centri per la giustizia riparativa effettivamente operativi alla data di questo dossier. È invece accertato che la fase transitoria di popolamento dell'elenco dei mediatori esperti è conclusa e che dal 1° gennaio 2026 è dovuto un contributo annuale di 50 euro, con sospensione dopo tre mesi di mancato pagamento e cancellazione dopo ulteriori sei. NON VERIFICATO anche il contenuto puntuale delle modifiche apportate dal d.lgs. 31/2024 agli artt. 42-67, e gli estremi delle linee guida ex art. 63.
[92] Regolamento (UE) 2024/3228 del 19 dicembre 2024, che abroga il regolamento (UE) 524/2013: piattaforma ODR dismessa dal 20 luglio 2025. Direttiva (UE) 2025/2647 del 16 dicembre 2025, che modifica la direttiva 2013/11/UE: recepimento entro il 20 marzo 2028, applicazione delle misure nazionali dal 20 settembre 2028. NON VERIFICATO in senso negativo: non risulta avviato alcun procedimento di recepimento italiano, ma l'assenza di traccia non equivale a prova.
[93] Fonte come alla nota 23. Le iscrizioni complessive dal marzo 2011 superano i 2,2 milioni di procedimenti.
[94] Commento ai dati sulla mediazione civile in Italia, § 3.1, su dati DGSTAT.
[95] Ibidem, § 5: dati aggregati dei ventisei distretti di corte d'appello nel primo semestre 2025.
[96] Per la Croazia, Izvješće o provedenim medijacijama del Centro nazionale per il 2024 e il 2025; per la Slovenia, cfr. il dossier Slovacchia e Slovenia, § 15.
[97] Commento ai dati sulla mediazione civile in Italia, § 3.2.
[98] Ibidem, § 4, su dati 2023.
[99] Ibidem, § 4.1.
[100] Per la Bulgaria, Доклад за дейността на КЗП за 2024 г.; per la Croazia, gli Izvješća citati alla nota 96. Cfr. il dossier Bulgaria e Croazia, §§ 14, 21 e 25.
[101] Commento ai dati sulla mediazione civile in Italia, § 5.
[102] Ibidem, §§ 5.1 e 5.2. Avvertenza metodologica: il primo indicatore incrocia dati di flusso del primo semestre 2025 con uno snapshot dell'Albo ministeriale del 12 agosto 2026, e va quindi letto come ordine di grandezza; il secondo è calcolato esclusivamente sui dati del semestre e non risente del disallineamento.
[103] Ibidem, § 7.
[104] Ibidem, § 6.
[105] Cfr. i dossier Slovacchia e Slovenia, § 5, e Bulgaria e Croazia, §§ 13 e 21.
[106] Commento ai dati sulla mediazione civile in Italia, § 9.
[107] Ibidem, §§ 9 e 11.4. Sul rinvio dell'art. 5, comma 3, agli organismi settoriali, la nota 40.
[108] Art. 42 del d.lgs. 149/2022, testo integrale.
[109] Osservazione mia. La norma è collocata nel Capo V, Sezione II, del d.lgs. 149/2022 e non prevede procedimento, termine di conclusione, atto conseguente tipizzato né soggetti da consultare.
[110] Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro della giustizia per il 2026. NON VERIFICATO in senso negativo: la ricerca — condotta sul sito del Ministero, sui dossier di documentazione della Camera e con interrogazioni mirate — non ha individuato relazioni, audizioni, schemi di decreto o commissioni di studio dedicati alla verifica dell'art. 42; ciò non esclude attività istruttoria interna non pubblicata.
[111] Si veda la nota 2.
[112] Legge belga 19 dicembre 2023, Moniteur belge del 27 dicembre 2023 (numac 2023048423): generalizzazione delle chambres de règlement amiable dal 1° settembre 2025. Prima della generalizzazione, le camere familiari intercettavano il 4-5 % delle cause. Cfr. il dossier Sistemi di composizione dei conflitti in Belgio (2026).
[113] Legge belga 18 giugno 2018, art. 1734 del Code judiciaire, applicabile dal 12 luglio 2018 (artt. 1734-1737: il provvedimento che ordina la mediazione non è impugnabile). Per il Brasile, art. 334 del Código de Processo Civil: l'udienza non si tiene solo se entrambe le parti dichiarano espressamente disinteresse. Si segnala che per le chambres de règlement amiable belghe vale il regime opposto: l'opposizione di una sola parte impedisce il rinvio.
[114] Art. 140а del codice di rito bulgaro, nel testo introdotto dallo ЗИД на ГПК, Държавен вестник бр. 55 dell'8 luglio 2025; artt. 14 e 16 dello Zakon o medijaciji croato. Cfr. il dossier Bulgaria e Croazia, §§ 8 e 18.
[115] Cfr. i dossier Cina e Giappone e Ungheria e Repubblica Ceca.
[116] Cfr. il dossier Sistemi di composizione dei conflitti nei paesi baltici.
[117] Turchia: legge quadro n. 6325 del 7 giugno 2012 (Resmî Gazete del 22 giugno 2012); legge 7036 del 12 ottobre 2017, art. 3, in vigore dal 1° gennaio 2018 per il lavoro, con esclusione delle azioni risarcitorie da infortunio o malattia professionale; legge 7155 del 6 dicembre 2018, art. 20, che introduce l'art. 5/A del codice di commercio per le controversie commerciali dal 2019. Sui tassi di accordo per settore, cfr. il dossier Sistemi di composizione dei conflitti in Turchia (2026).
[118] Per la Francia, l'ammenda civile fino a 10.000 euro alla parte ingiunta che non compaia davanti al mediatore; per la Slovenia, l'art. 19 dello Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (Ur. l. RS 97/2009), con il criterio del rifiuto «očitno nerazumno» e su istanza di parte; per la Polonia, l'art. 103 del kodeks postępowania cywilnego come modificato dalla legge 5 agosto 2025 (Dz.U. 2025 poz. 1172). Cfr. i dossier su Francia, Slovenia e Polonia.
[119] Art. 3, par. 2, della legge greca sulla mediazione, come sostituito dall'art. 65 della legge 4647/2019, con efficacia retroattiva alle cause depositate dal 30 novembre 2019: sanzione da 100 a 500 euro alla parte che non compaia alla sessione informativa e inammissibilità della discussione (επί ποινή απαραδέκτου) in mancanza del documento informativo sottoscritto da cliente e avvocato. Cfr. il dossier Sistemi di composizione dei conflitti in Grecia (2026).
[120] Osservazione che ricavo dalla lettura d'insieme dei ventotto dossier: nessuno di essi indica l'improcedibilità italiana come modello da imitare, mentre più d'uno indica come preferibile il disegno lituano, in cui il rifiuto della domanda si accompagna alla restituzione della tassa.
[121] Per la Slovenia, cfr. il dossier Slovacchia e Slovenia, § 16; per la Polonia, l'art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. qualificato dalla dottrina (Palestra 6/2016) come «norma priva di sanzione processuale effettiva». NON VERIFICATO: non esiste una rilevazione italiana sulla frequenza con cui viene richiesta e concessa la condanna ex art. 12-bis, comma 3.
[122] Cfr. i dossier su Polonia, Slovacchia e Romania. Ungheria e Lettonia presentano premi ben congegnati ma senza dato di efficacia, e come tali non sostengono né contraddicono la lezione.
[123] Cfr. il dossier Sistemi di composizione dei conflitti in Danimarca e Svezia (2026).
[124] Si veda la nota 69.
[125] Per la Norvegia, cfr. il dossier Cipro, Norvegia e Malta; per la Turchia, il dossier citato alla nota 117; per la Grecia, quello citato alla nota 119; per l'Irlanda, il dossier Irlanda.
[126] Cfr. il dossier Sistemi di composizione dei conflitti in Austria (2026).
[127] Per la Germania, cfr. il dossier Germania; per l'Austria, quello citato alla nota 126; per Irlanda, Scozia, Federazione Russa e Polonia, i rispettivi dossier della serie.
[128] Cfr. il dossier Sistemi di composizione dei conflitti in Francia (2026): l'audience de règlement amiable, introdotta dalla riforma del 2023, è disponibile senza il consenso delle parti.
[129] Sulla sostituzione del conciliatore con il giudice di pace nel 1991, si veda la nota 18.
[130] Norvegia, tvisteloven del 17 giugno 2005, capo 6 per il forliksråd e capo 8, §§ 8-1/8-7, per la rettsmekling. Soglia elevata da 125.000 a 200.000 corone dalla riforma sanzionata il 17 aprile 2020, in vigore dal 1° luglio 2020 (Prop. 133 L, 2018-2019); limite delle piccole cause elevato a 250.000 corone. Cfr. il dossier citato alla nota 125.
[131] Cfr. il dossier Germania.
[132] Cfr. il dossier Romania: circa 10.268 iscritti al Tablou prima del 2021 e circa 3.700 radiazioni nel febbraio 2021 per mancato pagamento del contributo.
[133] Per il Brasile, artt. 167 §§ 3 e 4 del Código de Processo Civil; per la Grecia, le relazioni annuali della commissione centrale per la mediazione; per la Repubblica ceca, il cruscotto pubblico attivo dal 2024, che dichiara lo 0,41 %; per la Germania, l'obbligo legale di valutazione; per la Polonia, l'indicatore ufficiale dal 2013. Cfr. i rispettivi dossier della serie.
[134] Cfr. il dossier Bulgaria e Croazia, § 21.
[135] Cfr. il dossier citato alla nota 119.
[136] Rapporto del CSALB al 31 marzo 2026, ripreso nel dossier Romania: 968 richieste nel primo trimestre 2026 (contro 916), 74 % verso banche e 26 % verso istituti non bancari, 150 accordi in conciliazione e 81 soluzioni amichevoli dirette per 231 consumatori, esito positivo di circa il 95 % dei procedimenti conclusi, beneficio medio di circa 3.410 euro e circa 18 milioni di euro di benefici complessivi dal 2016.
[137] Per la Croazia, i dati del 2019 riportati da A. Čulo Margaletić (v. nota 83) e ripresi nel dossier Bulgaria e Croazia, § 23; per la Slovenia, il dossier Slovacchia e Slovenia, § 18; per Norvegia e Svizzera, i rispettivi dossier.
[138] Cfr. il dossier citato alla nota 123.
[139] Le dieci lezioni sono la sintesi delle conclusioni «Che cosa può leggere l'Italia» dei ventotto dossier della serie, riordinate per leva istituzionale e ordinate per solidità della prova. I riferimenti puntuali per ciascuna sono nelle note dei §§ 24-28 e nei dossier ivi richiamati.
[140] Sulla riservatezza, i dossier su Paesi Bassi (vicenda del 2009) e California (caso Cassel); sull'esecutività, i dossier su Turchia, Svizzera (art. 208) e Portogallo (art. 9); sul «migliorare togliendo», i dossier su Lettonia ed Estonia e Federazione Russa. NON VERIFICATO: il dato turco secondo cui solo l'uno per cento degli accordi chiede l'annotazione proviene da fonte associativa e non ministeriale.
Nota
Con questo dossier la serie «Sistemi di composizione dei conflitti» si chiude: ventinove dossier, che coprono tutti i ventisette Stati membri dell'Unione europea e i principali ordinamenti extraeuropei finora trattati. I ventotto precedenti sono richiamati uno per uno nelle note dei paragrafi 24-29.
Restano validi e complementari, per il dettaglio normativo e statistico: la legislazione della mediazione in Italia, La mediazione civile in Italia nei numeri, Le esperienze straniere che l'Italia potrebbe recepire e Mediazione e ADR nel mondo: aggiornamenti legislativi 2020-2026 e riforme in itinere.