Sistemi di composizione dei conflitti in Austria (2026)
1. Perché questo dossier. 2. La legge che nessuno ha toccato. 3. Il mediatore austriaco. 4. La riservatezza: non un diritto, un divieto. 5. La sospensione dei termini. 6. L'EU-MediatG e il Mediationsvergleich. 7. Lo studio MEDIAS e il paradosso della mediazione. 8. Il mercato che si contrae. 9. La conciliazione dentro il processo. 10. Il prätorischer Vergleich. 11. L'Einigungsverfahren: il giudice conciliatore senza legge. 12. La mediazione familiare sovvenzionata. 13. Quando il giudice può ordinare il primo incontro. 14. Le Schlichtungsstellen e i Gemeindevermittlungsämter. 15. Il consumo. 16. L'arbitrato. 17. I numeri della giustizia austriaca. 18. Che cosa può leggere l'Italia.
1. Perché questo dossier
L'Austria è il vicino di casa che nessuno guarda. Ha una legge organica sulla mediazione dal 2003 — cinque anni prima della direttiva europea, sette anni prima del nostro decreto legislativo 28/2010 — e in ventidue anni non l'ha mai modificata nel merito. Non ha introdotto alcuna condizione di procedibilità. Non ha creato crediti d'imposta né esenzioni fiscali per la mediazione. Non ha organismi accreditati né tariffe amministrate. Ha scelto la volontarietà pura e l'ha tenuta ferma per due decenni.
Vale la pena raccontare che cosa ne è venuto fuori, perché è l'esperimento speculare a quello italiano ed è appena stato misurato. Fra il 2023 e il 2026 due ricerche commissionate dallo Stato hanno fotografato il sistema austriaco: la prima sull'uso effettivo della mediazione nella popolazione, la seconda su un istituto che in Italia non conosciamo — il giudice conciliatore austriaco, che opera da anni senza una norma che lo preveda. I risultati non sono quelli che ci si aspetterebbe, in nessuna delle due direzioni.
2. La legge che nessuno ha toccato
Il Zivilrechts-Mediations-Gesetz — legge federale sulla mediazione in materia civile, in acronimo ZivMediatG — è pubblicato in BGBl. I Nr. 29/2003. Fu approvato dal Nationalrat in terza lettura il 29 aprile 2003 all'unanimità di tutti e quattro i gruppi, e passò al Bundesrat senza obiezioni il 15 maggio. È entrato in vigore il 1° maggio 2004[1].
La struttura è di nove sezioni e trentasei paragrafi: disposizioni generali, il consiglio per la mediazione presso il Ministero della giustizia, la lista dei mediatori, diritti e doveri del mediatore iscritto, la sospensione dei termini, gli enti di formazione, le deleghe regolamentari, le disposizioni penali, le norme finali[2].
Il dato che merita di aprire il dossier è questo: in ventidue anni la legge non ha subito alcuna modifica di merito. Le uniche due novelle formali sono di tecnica legislativa e vale la pena raccontarle, perché sono involontariamente istruttive. Nel marzo 2020 l'ottava legge COVID ha sospeso l'obbligo di aggiornamento professionale dei mediatori fino al 31 dicembre 2021. Il drafting era però sbagliato: invece di sospendere il solo secondo periodo del § 20, la norma faceva decadere l'intero paragrafo, cioè aboliva del tutto l'obbligo di formazione continua. Nel dicembre 2021 il Parlamento è dovuto intervenire con una legge apposita per aggiungere due parole — «zweiter Satz» — e ripristinare l'obbligo[3].
È l'unica volta in ventidue anni in cui il legislatore austriaco ha messo mano alla legge sulla mediazione: per correggere un proprio refuso.
La definizione legale, al § 1, merita di essere letta perché è più esigente della nostra: «La mediazione è un'attività fondata sulla volontarietà delle parti, nella quale un mediatore neutrale e professionalmente formato promuove sistematicamente, con metodi riconosciuti, la comunicazione fra le parti, allo scopo di rendere possibile una soluzione del conflitto della quale le parti stesse siano responsabili»[4]. Tre elementi sono normativi e non retorici: la volontarietà come fondamento, i metodi riconosciuti come requisito tecnico, e la responsabilità delle parti per la soluzione. Non c'è spazio, in quella definizione, per una mediazione che le parti subiscano.
3. Il mediatore austriaco
L'Austria non ha organismi di mediazione: ha mediatori, iscritti in una lista tenuta direttamente dal Ministero della giustizia e consultabile online, gratuitamente, per nome, codice postale, Land, materia e lingua[5].
I requisiti d'iscrizione sono quattro, elencati al § 9: aver compiuto ventotto anni, essere professionalmente qualificati, essere affidabili, avere stipulato l'assicurazione della responsabilità civile[6]. Il massimale minimo è di 400.000 euro per sinistro, con contratto retto dal diritto austriaco e senza limiti temporali della copertura postuma. L'iscrizione dura cinque anni ed è rinnovabile per periodi di dieci; l'aggiornamento professionale è di cinquanta ore ogni cinque anni, da documentare al Ministero[7].
La formazione è disciplinata da un regolamento del 2004 e articolata su quattro percorsi. Il percorso generale richiede 365 unità: 200 di formazione teorica e 165 di formazione applicativa, cioè simulazioni, supervisione e lavoro fra pari. Per chi proviene dalle professioni giuridiche, economiche o psicosociali il monte scende a 220 unità (136 più 84)[8].
Il confronto con l'Italia è impietoso in un senso preciso: il nostro percorso base è di cinquanta ore più tirocinio. L'Austria ne chiede, per chi non è già professionista, oltre sette volte tanto. E non ha l'obbligatorietà. Le due cose stanno insieme e non è un caso: dove la domanda è volontaria, la barriera all'ingresso della professione può essere alta perché il mercato la seleziona comunque; dove la domanda è imposta per legge, la barriera si abbassa perché serve capienza.
4. La riservatezza: non un diritto, un divieto
Qui l'Austria ha la soluzione tecnicamente più forte fra quelle esaminate in questa serie, e va spiegata con precisione perché viene spesso raccontata male.
Il § 18 impone al mediatore la riservatezza sui fatti appresi nella mediazione e la trattazione riservata dei documenti, ed estende l'obbligo agli ausiliari e ai tirocinanti che operino sotto la sua direzione[9]. Fin qui siamo nel noto.
Il presidio processuale è però di un altro ordine. Nel processo civile austriaco il mediatore iscritto non ha un diritto di astenersi dal testimoniare: ha un divieto assoluto di deposizione. Il § 320 n. 4 della ZPO esclude i mediatori iscritti ai sensi del ZivMediatG dalla capacità di testimoniare su quanto appreso nella mediazione[10]. Non è un privilegio che la parte possa sciogliere: è una incapacità a testimoniare, come quella del sacerdote per il segreto confessionale.
E la violazione del segreto non è illecito disciplinare: è reato. Il § 31 punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la pena pecuniaria fino a 360 tassi giornalieri chi, contro il proprio dovere di riservatezza, riveli o utilizzi fatti ledendo un interesse legittimo altrui[11].
Riservatezza penalmente sanzionata e incapacità a testimoniare: è il congegno che in Italia manca, e che rende la riservatezza della mediazione austriaca opponibile a chiunque, comprese le parti stesse.
5. La sospensione dei termini
Se l'Austria non ha né obbligo né incentivi fiscali, che cosa spinge una parte a iscrivere il mediatore nella lista o a sceglierne uno iscritto? La risposta è al § 22, ed è l'unico vero incentivo del sistema.
«L'avvio e la regolare prosecuzione di una mediazione da parte di un mediatore iscritto sospendono l'inizio e il decorso della prescrizione, nonché degli altri termini per l'esercizio dei diritti e delle pretese oggetto della mediazione»[12]. Le parti possono estendere per accordo scritto l'effetto sospensivo a pretese diverse; e in materia familiare l'estensione opera ex lege a tutti i diritti e le pretese familiari reciproci, salvo diverso accordo scritto.
Il punto tecnico decisivo è che la sospensione opera solo se il mediatore è iscritto. È il modo austriaco di rendere volontariamente attraente un registro che nessuno è obbligato a usare: non si punisce chi ne resta fuori, si dà un vantaggio sostanziale a chi vi entra. È lo stesso congegno che la Scozia usa per la riservatezza della mediazione familiare, ed è, in entrambi i casi, l'alternativa liberale all'accreditamento obbligatorio.
6. L'EU-MediatG e il Mediationsvergleich
Il ZivMediatG non ha recepito la direttiva 2008/52/CE: quella è materia di una seconda legge, l'EU-Mediations-Gesetz, BGBl. I Nr. 21/2011, in vigore dal 1° maggio 2011[13]. Il rapporto fra le due è chiastico e va tenuto a mente: l'EU-MediatG ha un ambito personale più ampio — vale anche per i mediatori non iscritti — e un ambito materiale più stretto, perché riguarda le sole controversie transfrontaliere. Per queste ultime l'obbligo di astensione è formulato come dovere, con eccezioni di ordine pubblico per la tutela del minore e la prevenzione di danni fisici o psichici.
Con la stessa legge del 2011 fu introdotto il § 433a ZPO, che risolve il problema dell'esecutività per una via che l'Italia non ha: l'accordo scritto raggiunto in mediazione può essere trasfuso in transazione giudiziale davanti a qualunque Bezirksgericht, con la comparizione di entrambe le parti, diventando così titolo esecutivo. Dal 1° maggio 2022 la norma copre anche gli accordi conclusi nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori[14].
Non serve omologazione, non serve la sottoscrizione degli avvocati: serve che le parti si presentino insieme davanti al giudice di prossimità più comodo e facciano verbalizzare quel che hanno concordato altrove.
7. Lo studio MEDIAS e il paradosso della mediazione
Fra il 2023 e il 2025 l'Istituto di sociologia applicata del diritto e della criminalità dell'Università di Innsbruck ha condotto, per conto del Ministero della giustizia e con il finanziamento del programma di ricerca KIRAS del Ministero delle finanze, la prima indagine sistematica sull'uso della mediazione in Austria. Si chiama MEDIAS, la rilevazione è dell'autunno 2023, e il campione è quello che serve: 1.724 cittadini rappresentativi della popolazione, 318 mediatori, 223 giudici, 171 avvocati[15].
I risultati vanno letti nell'ordine in cui compongono un paradosso.
Primo: la mediazione è nota. Circa metà degli austriaci dichiara di sapere che cos'è — con l'avvertenza, che i ricercatori sottolineano, che la notorietà dichiarata sovrastima la conoscenza effettiva.
Secondo: quasi nessuno la usa. Il 14% ha almeno preso in considerazione una mediazione. Il 4,7% l'ha effettivamente usata per risolvere un conflitto: ottantuno persone su millesettecentoventiquattro. L'uso è massimo nella fascia 40-59 anni (6,7%) e fortemente correlato all'istruzione: 8,6% fra i laureati contro 2,8% fra chi non ha istruzione superiore[16].
Terzo: quando la si usa, funziona. Fra chi ha esperienza diretta, il 48,5% dichiara che il conflitto è stato risolto integralmente, il 31,5% parzialmente, e solo il 15,1% riferisce un'interruzione senza soluzione. Il 30,7% segnala un miglioramento della relazione fra le parti anche in assenza di soluzione completa[17].
Ottanta per cento di esiti positivi, cinque per cento di utilizzo. È questo che i ricercatori hanno chiamato Mediationsparadoxon, e il titolo della presentazione conclusiva del 12 marzo 2026 lo riassume meglio di qualunque commento: «Erfolgreich, aber hochschwellig» — efficace, ma con una soglia d'accesso troppo alta[18].
La barriera principale è economica: due terzi di chi conosce la mediazione percepisce ostacoli di costo. Ma i ricercatori individuano un meccanismo più sottile, e vale la pena riportarlo perché smonta un argomento che in Italia si usa spesso. Le persone non confrontano la mediazione con il processo, che è costoso: la confrontano con la soluzione informale gratuita, cioè con il parlarsi da soli. Rispetto a quel termine di paragone, qualunque prezzo è alto. Dire che «la mediazione costa meno di una causa» è vero e irrilevante, perché non è quella l'alternativa che la parte ha in testa.
C'è infine un dato che i progettisti di riforme dovrebbero tenere a mente. Chi aveva una clausola contrattuale di mediazione stipulata prima che il conflitto insorgesse ha effettivamente attivato la mediazione nel 75% dei casi, contro circa un terzo in assenza di clausola[19]. L'impegno assunto a freddo funziona; l'obbligo imposto a caldo è un'altra cosa.
La conclusione dello studio è formulata così: «Chi voglia ottenere un uso più ampio della mediazione per una soluzione durevole dei conflitti non deve limitarsi ad accrescerne la notorietà e a mettere a disposizione risorse finanziarie — almeno per determinati gruppi di popolazione — ma deve anche promuovere un cambiamento individuale e sociale nel modo di trattare i conflitti»[20].
8. Il mercato che si contrae
L'altro versante della stessa medaglia è il mercato professionale, ed è in ritirata.
Gli iscritti alla lista ministeriale sono passati da oltre quattromila nei primi anni a circa millesettecento-milleottocento oggi. Fra i mediatori intervistati da MEDIAS, circa il 13% esercita a tempo pieno, il 38% regolarmente, il 36% solo occasionalmente; la maggioranza svolge da quattro a otto mediazioni all'anno. La valutazione della responsabile della ricerca è secca: quasi nessuno riesce a vivere della sola mediazione[21].
Un articolo del 2026 della stessa équipe, intitolato «Um Verstetigung ringend» — in lotta per consolidarsi — documenta bassi volumi, redditi modesti e conseguenti difficoltà di ricambio generazionale, parlando di «erheblicher Handlungsbedarf», necessità considerevole di intervento[22].
Va detto con onestà che cosa questo dimostra e che cosa no. Non dimostra che la volontarietà non funzioni: l'ottanta per cento di esiti positivi dice il contrario. Dimostra che la volontarietà pura, senza infrastruttura pubblica e senza sostegno economico, non genera un mercato capace di sostenere una professione. È il rovescio esatto del problema italiano, dove l'obbligatorietà ha generato volumi senza generare, per molti operatori, competenza consolidata.
9. La conciliazione dentro il processo
Il codice di rito austriaco è del 1895 e conserva la grafia dell'epoca. Il § 204 dispone che il giudice «può, nell'udienza orale e in ogni stato della causa, su istanza o d'ufficio, tentare la composizione amichevole della lite o la conclusione di una transazione su singoli punti controversi»; e aggiunge, in un secondo periodo introdotto proprio in occasione della legge sulla mediazione del 2003, che «ove appaia opportuno, si deve altresì segnalare l'esistenza di istituzioni idonee alla soluzione consensuale dei conflitti»[23].
È un potere, non un obbligo. Ma il secondo comma dello stesso paragrafo contiene una norma che tornerà utile fra poco: «ai fini del tentativo di transazione o della sua verbalizzazione le parti possono, se vi acconsentono, essere rinviate davanti a un giudice delegato o richiesto».
L'obbligo vero sta altrove. Il § 258 elenca le cinque funzioni tipiche dell'udienza preparatoria, e la quarta è «la effettuazione di un tentativo di transazione», con la discussione del prosieguo del processo in caso di fallimento. Il secondo comma impone alle parti e ai loro difensori di fare in modo che nell'udienza preparatoria i fatti e le eventuali possibilità di transazione possano essere ampiamente discussi, e a questo fine di rendere presente la parte stessa o, se non può contribuire al chiarimento dei fatti, una persona informata[24].
È un onere di cooperazione che l'Italia non conosce in questa forma: non si tratta di comparire, si tratta di comparire in condizione di poter trattare. Chi manda in udienza qualcuno che non sa nulla del fatto viola una norma processuale.
10. Il prätorischer Vergleich
C'è poi un istituto austriaco che l'Italia ha perduto e di cui varrebbe la pena discutere: la transazione pretoria del § 433 ZPO, in vigore nella formulazione attuale dal 1° luglio 1914.
Chi intende proporre una causa può chiedere al Bezirksgericht del domicilio del convenuto di convocare la controparte prima dell'introduzione del giudizio, al solo scopo di tentare la transazione. Contro il provvedimento sulla domanda non è ammesso alcun rimedio. Se la transazione si conclude, è una transazione giudiziale e dunque titolo esecutivo[25].
Il Ministero ne pubblica il modulo. Il costo è ridotto: la riforma processuale del 2022 ha esteso alle transazioni pretorie — come già valeva prima — e ai Mediationsvergleiche il dimezzamento del contributo unificato[26].
Si tratta, in sostanza, di una convocazione giudiziale gratuita o quasi, ottenibile senza causa, non impugnabile dalla controparte e produttiva di un titolo esecutivo. È l'esatto contrario della nostra mediazione obbligatoria: non un filtro che si attraversa per poter andare dal giudice, ma un servizio del giudice che si usa per non doverci andare. Quanto sia effettivamente usato non è dato sapere: le statistiche austriache non disaggregano questi procedimenti[27].
11. L'Einigungsverfahren: il giudice conciliatore senza legge
Nel distretto della Corte d'appello di Vienna funziona da anni un istituto che non esiste in nessuna legge austriaca. Si chiama Einigungsverfahren, procedimento di composizione, ed è dichiaratamente modellato sul Güterichterverfahren tedesco.
Il congegno è questo: dentro una causa civile pendente, alle parti viene offerta la possibilità di incontrare un Einigungsrichter, un giudice non decidente, diverso da quello della causa, che le accompagna a una soluzione concordata. Il formato è breve — di regola un massimo di due unità da due ore ciascuna — e i giudici lo svolgono a titolo gratuito e volontario, senza risorse organiche dedicate[28].
Il 31 luglio 2024 il Ministero della giustizia ha pubblicato la prima valutazione empirica dell'esperimento, condotta dallo stesso istituto di Innsbruck[29]. I risultati vanno riferiti con precisione, perché non sono quelli che un lettore si aspetta: il rapporto non contiene né un totale dei procedimenti svolti, né un tasso di accordo, né una durata media. Non è un censimento di fascicoli: è un'indagine sui giudici e sugli avvocati. Ed è già questa un'informazione.
Quel che il rapporto dice è quanto segue. Dei 223 giudici intervistati, trentadue hanno la formazione da Einigungsrichter. Fra i giudici che hanno l'offerta disponibile nella propria sede, circa la metà l'ha proposta almeno una volta l'anno; i diciannove che l'hanno proposta lo hanno fatto in centoquindici procedimenti l'anno, pari al 5,0% del loro carico — percentuale che scende al 2,3% includendo anche chi non l'ha mai proposta. Quando è proposto, il procedimento si attiva effettivamente in circa sei casi su dieci[30].
Il consenso della magistratura è schiacciante: circa il 93% dei giudici delle sedi in cui l'istituto è offerto lo sostiene; il 68% di quelli che non ne dispongono ne vorrebbero l'introduzione; due terzi di chi ce l'ha vorrebbe usarlo di più. L'avvocatura, invece, lo ignora: il 66% degli avvocati intervistati non conosce l'istituto, e solo il 14% ha assistito un cliente in un Einigungsverfahren[31].
Le raccomandazioni del rapporto sono di istituzionalizzare l'istituto, dotarlo di risorse superando la base volontaria, standardizzare la formazione e ripensare il fatto che i costi dell'interprete restino a carico delle parti — individuato come barriera d'accesso significativa. Alcuni giudici lamentano una base legale insufficiente[32].
Su quest'ultimo punto conviene essere chiari. Una base legale espressa non esiste e non è stata introdotta. La copertura tecnica è il § 204, secondo comma, della ZPO, che consente il rinvio delle parti, col loro consenso, davanti a un giudice delegato o richiesto. La richiesta di una disciplina espressa non è nuova: già nel 2016 gli Einigungsrichter viennesi — allora dieci, presso il tribunale civile di Vienna — chiedevano «una chiara regolamentazione legislativa come in Germania», e il Ministero rifiutò l'istituzionalizzazione per ragioni di costo[33].
Dieci anni dopo, con una valutazione ministeriale favorevole in mano, la situazione è la stessa. Non è stato possibile verificare se, dopo il rapporto del luglio 2024, il progetto sia stato prorogato, esteso ad altri distretti o abbandonato: il sito del progetto non è risultato accessibile e non risultano atti ministeriali successivi[34].
È un caso che vale la pena tenere presente quando si discute di giudice conciliatore in Italia. L'Austria ha l'istituto, ha i giudici formati, ha il consenso quasi unanime della magistratura e una valutazione scientifica commissionata dallo Stato che ne raccomanda l'estensione. Non ha la norma, e senza norma non ha né risorse né personale dedicato. Il risultato è che l'istituto funziona nel due virgola tre per cento delle cause civili di un solo distretto.
12. La mediazione familiare sovvenzionata
L'unico settore in cui lo Stato austriaco mette soldi sulla mediazione è la famiglia, e lo fa attraverso la Cancelleria federale — non attraverso il Ministero della giustizia.
La geförderte Familienmediation è erogata tramite cinque associazioni convenzionate, con una regola che merita attenzione: la co-mediazione è obbligatoria. L'équipe è composta da due mediatori, uno di formazione psicosociale e uno di formazione giuridica, entrambi con la qualifica aggiuntiva di mediatore[35].
La tariffa dell'équipe è di 220 euro l'ora, e lo Stato copre la differenza fra questa e il contributo a carico delle parti, calcolato sul reddito familiare congiunto e sul numero di figli. Il tariffario in vigore dal 1° gennaio 2026 ha undici scaglioni: fino a 2.200 euro di reddito mensile congiunto il costo è di dieci euro l'ora senza figli e gratuito con uno o più figli; poi si sale progressivamente; oltre 6.801 euro non c'è alcun sostegno[36].
È il modello opposto al nostro: non un'esenzione fiscale uguale per tutti, ma un contributo pubblico calibrato sulla capacità economica, con gratuità piena per i redditi bassi con figli. Ed è esattamente ciò che lo studio MEDIAS raccomanda di estendere, avendo individuato nella barriera economica l'ostacolo principale. Quante mediazioni familiari siano finanziate ogni anno, e con quale budget, non è però pubblicato[37].
13. Quando il giudice può ordinare il primo incontro
Su questo punto circola in Italia una ricostruzione inesatta che vale la pena correggere.
In Austria non esiste alcun obbligo generale di primo incontro di mediazione. Esistono due cose diverse.
La prima è la consulenza genitoriale obbligatoria prima del divorzio consensuale. Dal 1° febbraio 2013 il § 95, comma 1a, della legge sui procedimenti di volontaria giurisdizione impone ai coniugi con figli minori di attestare di essersi fatti consigliare, presso una persona o un ente idoneo, «sugli specifici bisogni dei loro figli minori derivanti dal divorzio». Basta un solo colloquio, possibile anche in gruppo con più coppie. Non è mediazione: è informazione sugli effetti del divorzio sui figli[38].
La seconda è un potere del giudice, e sta al § 107, comma 3, della stessa legge. Nei procedimenti su affidamento e diritto di contatto il giudice può ordinare, caso per caso, misure a tutela del benessere del minore, fra cui la consulenza familiare o educativa obbligatoria, i percorsi antiviolenza, il divieto di espatrio col minore — e la partecipazione a un colloquio informativo sulla mediazione. Il comma successivo consente al giudice di sospendere ripetutamente il procedimento per consentirne l'attuazione[39].
La formula corretta è dunque questa: l'Austria non ha un obbligo generale di primo incontro, ha un potere giudiziale di imporlo nel singolo caso, nella sola materia minorile, come misura di protezione del minore. È una tecnica più chirurgica della nostra e vale la pena registrarla.
Va aggiunto il Familiengerichtshilfe, l'ausilio giudiziario per la famiglia del § 106a: un servizio del tribunale che, su incarico del giudice, raccoglie gli elementi di decisione, avvia una composizione amichevole e informa le parti, con il potere di prendere contatto diretto con il minore e di ottenere coattivamente la partecipazione di chi rifiuti. Il § 106b consente al giudice di incaricarlo come Besuchsmittler, mediatore del diritto di visita[40].
14. Le Schlichtungsstellen e i Gemeindevermittlungsämter
L'unica vera condizione di procedibilità del diritto austriaco è in materia di locazione. Nei comuni in cui è istituita una wohnrechtliche Schlichtungsstelle, il ricorso ad essa è obbligatorio e pregiudiziale rispetto al giudice per le materie elencate dal § 39 della legge sulle locazioni[41].
I comuni sono dieci: Vienna, Graz, Linz, Salisburgo, Innsbruck, Klagenfurt, St. Pölten, Leoben, Neunkirchen e Stockerau. La Corte dei conti austriaca le ha esaminate in un rapporto del 2022 e il risultato è severo: a Innsbruck, fra il 2015 e il 2020, 561 procedimenti; a Salisburgo 392. Le materie prevalenti sono la verifica del canone, la restituzione della cauzione e la determinazione del valore dell'immobile. Ma il termine legale è di sei mesi, e lo ha superato circa il 40% dei casi di Innsbruck e il 35% di quelli di Salisburgo, alcuni oltre i due anni[42].
La Corte dei conti raccomanda criteri uniformi per misurare l'effetto di alleggerimento della giurisdizione, standard sulla qualificazione del personale e un ripensamento dell'assetto per una copertura nazionale. È la stessa diagnosi che ricorre in tutta questa serie di dossier: dove si impone un passaggio preventivo senza dotarlo di mezzi, il passaggio diventa un ritardo.
C'è infine un istituto che merita una segnalazione per ragioni quasi archeologiche. I Gemeindevermittlungsämter, uffici comunali di conciliazione, si fondano su una legge del Vorarlberg del 15 settembre 1909 e su una legge della Stiria del 29 dicembre 1914, tuttora vigenti. Sono composti da almeno tre fiduciari eletti dal governo del Land per cinque anni, il servizio è gratuito, la competenza copre pretese pecuniarie e mobiliari senza limite di valore, confini, servitù, possesso e diffamazione, e la transazione conclusa è titolo esecutivo in forza di una legge del 1869. Il ricorso non è obbligatorio[43].
Oggi esistono di fatto solo in Vorarlberg — ventuno uffici per novantasei comuni — e in Stiria, nel 2019, il Land ha dichiarato di non conoscere più alcun comune in cui ne sia istituito uno. È il fossile di un'idea che la Norvegia ha invece tenuto viva e trasformato nel forliksråd: la conciliazione comunale, gratuita, laica, senza limite di valore. L'Austria ce l'aveva prima di tutti e l'ha lasciata morire.
15. Il consumo
Il recepimento della direttiva 2013/11/UE è avvenuto con l'Alternative-Streitbeilegung-Gesetz, BGBl. I Nr. 105/2015, operativo dal 9 gennaio 2016. La tecnica è quella dell'elenco tassativo: il § 4 individua otto organismi, e ampliare l'elenco richiede una legge[44].
Sono la commissione di conciliazione dell'autorità per l'energia, quelle per le comunicazioni e per i servizi postali presso l'autorità di regolazione, l'agenzia per i diritti dei passeggeri, la conciliazione bancaria, l'ombudsman di internet, l'ombudsman per le case prefabbricate e infine la Schlichtung für Verbrauchergeschäfte, con competenza residuale su tutto il resto.
I numeri sono la parte interessante, perché mostrano un sistema piccolo che funziona. La conciliazione generale dei consumi ha ricevuto 2.002 domande nel 2024 e circa 2.500 nel 2025, massimo storico, con un aumento del 25%; la durata media è di circa un mese; oltre l'80% delle imprese partecipa al procedimento, e quando partecipa quasi l'80% dei casi si chiude con un accordo. Il 92% dei consumatori e l'87% delle imprese dichiarano che vi ricorrerebbero di nuovo. Le perizie esterne sono pagate dal Ministero degli affari sociali, non dalle parti[45].
L'autorità di regolazione ha trattato nel 2025 1.667 procedimenti sulle comunicazioni, con valore medio della controversia di 375 euro e il 94% chiuso entro novanta giorni, e 631 sui servizi postali, con il 91% entro novanta giorni. La conciliazione sull'energia ha registrato 1.037 procedimenti, oltre il 70% risolti, durata media 49 giorni. L'agenzia per i diritti dei passeggeri ha aperto 4.957 procedimenti formali, recuperando 1,99 milioni di euro, con durata media di 32 giorni e un tasso di successo del 94%[46].
Vale la pena fermarsi su questi numeri. Una durata media di trentadue giorni e un recupero medio di quattrocento euro per caso: è la dimostrazione che, nel contenzioso seriale di modico valore, un organismo pubblico specializzato e gratuito per il consumatore fa quel che nessuna condizione di procedibilità può fare.
Sul piano europeo, la piattaforma di risoluzione online è stata spenta il 20 luglio 2025 dal regolamento (UE) 2024/3228, e la direttiva (UE) 2025/2647 del 16 dicembre 2025, in vigore dal 19 gennaio 2026, ha riscritto l'impianto del 2013. Nessun atto austriaco di adeguamento dell'AStG risulta avviato ad agosto 2026[47].
16. L'arbitrato
L'arbitrato austriaco è disciplinato dai §§ 577-618 ZPO, riscritti dallo Schiedsrechts-Änderungsgesetz 2013, BGBl. I Nr. 118/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014[48].
La novità centrale è di quelle che cambiano un mercato: la Corte suprema è diventata giudice di prima e ultima istanza per l'azione di annullamento del lodo, per l'accertamento della sua esistenza e per le questioni di costituzione del collegio. Prima la controversia percorreva tre gradi. La ragione dichiarata era che la parte soccombente poteva così ritardare per anni l'esecuzione del lodo, a svantaggio competitivo di Vienna come sede arbitrale. Fanno eccezione le controversie in cui è parte un consumatore, e quelle di lavoro, per le quali resta la struttura a più gradi. Per la prima volta, in materia civile, la Corte suprema svolge attività istruttoria[49].
Il Vienna International Arbitral Centre applica le Regole di Vienna del 2021 nella versione riformata in vigore dal 1° gennaio 2025 — e la precisazione non è pedanteria: non esistono «Regole di Vienna 2025», esiste una revisione del 2025 del testo del 2021[50]. La modifica principale è il nuovo Allegato 7 sulle controversie societarie, adottato in risposta diretta alla decisione della Corte suprema Swarovski del 3 aprile 2024 sull'arbitrabilità delle impugnazioni di delibere assembleari[51].
Quanto agli strumenti internazionali, l'Austria è parte della Convenzione di New York; non ha firmato la Convenzione di Singapore sulla mediazione — e non è un'anomalia austriaca: nessuno Stato membro dell'Unione l'ha firmata, perché la materia rientra nella competenza esterna dell'Unione e la Commissione non ha proposto una decisione di firma[52].
17. I numeri della giustizia austriaca
La statistica nazionale dà, per i procedimenti civili definiti nel 2025, una durata media di 8,6 mesi davanti ai Bezirksgerichte e di 16,3 mesi davanti ai Landesgerichte[53]. I volumi del 2024: 430.622 cause civili sopravvenute davanti ai Bezirksgerichte e 76.498 davanti ai Landesgerichte, oltre a 625.073 procedimenti di volontaria giurisdizione e 844.400 esecuzioni. Il totale supera i 2,8 milioni di affari l'anno, e il penale ne è appena il tre per cento[54].
Il Quadro di valutazione UE della giustizia 2026 dà invece, per il 2024, cifre molto diverse: 132 giorni in primo grado, 84 in appello e 117 in terzo grado; 0,9 cause sopravvenute e 0,3 pendenti ogni cento abitanti[55]. Con centotrentadue giorni l'Austria è il quarto sistema più rapido dell'Unione, dietro Paesi Bassi, Repubblica ceca e Lituania, e davanti a Germania, Belgio e Portogallo.
Le due serie non si contraddicono: misurano cose diverse, e la differenza va spiegata perché è la stessa che abbiamo incontrato in Germania. Il Quadro europeo misura le sole cause civili e commerciali contenziose con il disposition time CEPEJ, cioè il rapporto fra pendenti e definiti moltiplicato per trecentosessantacinque: è un indicatore stimato di smaltimento. La statistica austriaca misura la durata effettiva dei procedimenti definiti, su tutte le Zivilsachen di quel livello di tribunale, e distingue per tipo di ufficio anziché per grado di giudizio — il che è essenziale in un ordinamento dove il primo grado è ripartito su due livelli con carichi radicalmente diversi. Aggregare 8,6 e 16,3 mesi in un unico «primo grado» nasconde proprio la dualità che conta.
18. Che cosa può leggere l'Italia
Quattro cose, e nessuna è quella che di solito si cita quando si parla dell'Austria.
La prima è il paradosso, e va guardato in faccia. Un paese con una giustizia civile fra le più rapide d'Europa, una legge sulla mediazione stabile da ventidue anni, una formazione fra le più esigenti del continente e un ottanta per cento di esiti positivi dichiarati da chi la mediazione l'ha fatta, ha un tasso di utilizzo del quattro virgola sette per cento. La qualità dell'offerta non genera domanda. Chi in Italia sostiene che basterebbe fare buona mediazione perché la gente la usi trova qui la smentita più netta.
La seconda è il termine di paragone. I ricercatori austriaci hanno scoperto che le persone non confrontano la mediazione con la causa, ma con il parlarsi da soli. È una scoperta che dovrebbe riorientare qualunque campagna di informazione: l'argomento «costa meno di un processo» è inefficace non perché sia falso, ma perché risponde a una domanda che nessuno si è posto.
La terza è la clausola contrattuale. Chi si era impegnato a mediare prima che il conflitto nascesse, ha mediato nel settantacinque per cento dei casi; chi non si era impegnato, in un terzo. È il dato più incoraggiante di tutto lo studio e riguarda uno strumento che in Italia esiste già, è pienamente valido, non costa nulla allo Stato e nessuno promuove: la clausola di mediazione nei contratti. L'impegno assunto a freddo produce più composizione dell'obbligo imposto a caldo.
La quarta è l'Einigungsverfahren, ed è la più scomoda. L'Austria ha un giudice conciliatore che funziona, formato, sostenuto dal novantatré per cento dei magistrati che lo conoscono e raccomandato da una valutazione ministeriale. Non ha una norma che lo preveda, e per questo non ha risorse, non ha personale dedicato, i giudici lo fanno gratis nel tempo che avanza e l'istituto copre il due virgola tre per cento delle cause civili di un solo distretto. In Italia diciamo spesso che le riforme falliscono perché la legge non basta. Il caso austriaco mostra il rovescio: quando la pratica funziona e la legge manca, la pratica resta un esperimento locale. Servono tutte e due.
Note
[1] Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen (Zivilrechts-Mediations-Gesetz – ZivMediatG), BGBl. I Nr. 29/2003. Iter: Regierungsvorlage 24 d.B. (XXII. GP), Ausschussbericht 47 d.B.; approvazione del Nationalrat in terza lettura il 29 aprile 2003, all'unanimità; nessuna obiezione del Bundesrat il 15 maggio 2003. Entrata in vigore 1° maggio 2004 (§ 33 Abs. 1), con regime scaglionato per il consiglio per la mediazione e per gli enti di formazione. Con il medesimo atto furono modificati l'Ehegesetz, la ZPO, la StPO, il Gerichtsgebührengesetz e il Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001.
[2] ZivMediatG: Abschnitt I (§§ 1-3) disposizioni generali; II (§§ 4-7) Beirat für Mediation presso il Ministero della giustizia; III (§§ 8-14) lista dei mediatori; IV (§§ 15-21) diritti e doveri del mediatore iscritto; V (§ 22) sospensione dei termini; VI (§§ 23-28) enti di formazione e corsi; VII (§§ 29-30) deleghe regolamentari; VIII (§§ 31-32) disposizioni penali; IX (§§ 33-36) norme finali e transitorie.
[3] BGBl. I Nr. 30/2020 (8. COVID-19-Gesetz), che ha inserito il § 33 Abs. 6 ZivMediatG sospendendo l'obbligo di cui al § 20 dal 16 marzo 2020 al 31 dicembre 2021; BGBl. I Nr. 246/2021, da Initiativantrag 2094/A (XXVII. GP) del 19 novembre 2021, approvato dal Nationalrat il 16 dicembre e dal Bundesrat il 22 dicembre 2021, che ha inserito nel § 33 Abs. 6 le parole «zweiter Satz» dopo «§ 20». La motivazione ufficiale dà atto che la novella del 2020 aveva, per errore di tecnica legislativa, fatto decadere l'intero § 20 anziché il solo secondo periodo, abolendo involontariamente l'obbligo di aggiornamento professionale. Non risultano altre novelle.
[4] § 1 ZivMediatG: «Mediation ist eine auf Freiwilligkeit der Parteien beruhende Tätigkeit, bei der ein fachlich ausgebildeter, neutraler Vermittler (Mediator) mit anerkannten Methoden die Kommunikation zwischen den Parteien systematisch mit dem Ziel fördert, eine von den Parteien selbst verantwortete Lösung ihres Konfliktes zu ermöglichen».
[5] § 8 ZivMediatG. Lista consultabile su JustizOnline; dataset aperto pubblicato su data.gv.at.
[6] § 9 ZivMediatG: «Anspruch auf Eintragung in die Liste der Mediatoren hat, wer nachweist, dass er 1. das 28. Lebensjahr vollendet hat, 2. fachlich qualifiziert ist, 3. vertrauenswürdig ist und 4. eine Haftpflichtversicherung nach § 19 abgeschlossen hat». Il § 10 disciplina la qualificazione tecnica. L'estratto del casellario, non più vecchio di tre mesi, non è richiesto ad avvocati, notai, psicoterapeuti e pubblici dipendenti, per i quali l'affidabilità è già requisito professionale.
[7] § 19 ZivMediatG (massimale minimo 400.000 euro per sinistro); § 13 (iscrizione quinquennale, rinnovo decennale; domanda ammissibile da un anno a tre mesi prima della scadenza); § 20: «Der Mediator hat sich angemessen, zumindest im Ausmaß von fünfzig Stunden innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren, fortzubilden».
[8] Zivilrechts-Mediations-Ausbildungsverordnung (ZivMediat-AV), BGBl. II Nr. 47/2004 del 22 gennaio 2004, §§ 1-6 e quattro allegati. Anlage 1 (percorso generale): 200 unità teoriche più 165 applicative, totale 365. Anlage 2 (professioni giuridiche), Anlage 3 (professioni economiche) e Anlage 4 (professioni sanitarie e psicosociali): 136 più 84, totale 220. Non risultano novelle; l'associazione nazionale dei mediatori continua a indicare 365 unità come standard vigente. Verifica sul testo consolidato RIS: NON VERIFICATO, il portale non è risultato accessibile.
[9] § 18 ZivMediatG: «Der Mediator ist zur Verschwiegenheit über die Tatsachen verpflichtet, die ihm im Rahmen der Mediation anvertraut oder sonst bekannt wurden. Er hat die im Rahmen der Mediation erstellten oder ihm übergebenen Unterlagen vertraulich zu behandeln. Gleiches gilt für Hilfspersonen des Mediators sowie für Personen, die im Rahmen einer Praxisausbildung bei einem Mediator unter dessen Anleitung tätig sind».
[10] § 320 Z 4 ZPO, che esclude dalla capacità di testimoniare gli «eingetragene Mediatoren nach dem Zivilrechts-Mediations-Gesetz» riguardo a quanto appreso nella mediazione. Si tratta di incapacità a testimoniare (Aussageverbot), non di facoltà di astensione disponibile dalla parte. Per la mediazione transfrontaliera l'obbligo è invece formulato come Entschlagungspflicht al § 3 EU-MediatG.
[11] § 31 ZivMediatG: «Wer entgegen seiner Pflicht zur Verschwiegenheit und Vertraulichkeit (§ 18) Tatsachen offenbart oder verwertet und dadurch ein berechtigtes Interesse einer Person verletzt, ist vom Gericht mit einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen».
[12] § 22 Abs. 1 ZivMediatG: «Der Beginn und die gehörige Fortsetzung einer Mediation durch einen eingetragenen Mediator hemmen Anfang und Fortlauf der Verjährung sowie sonstiger Fristen zur Geltendmachung der von der Mediation betroffenen Rechte und Ansprüche». Abs. 2 per l'estensione convenzionale e per l'estensione legale in materia familiare.
[13] EU-Mediations-Gesetz (EU-MediatG), BGBl. I Nr. 21/2011, in vigore dal 1° maggio 2011 e applicabile alle mediazioni iniziate dopo il 30 aprile 2011, attuativo della direttiva 2008/52/CE. § 2 definizione di controversia transfrontaliera; § 3 obbligo di astensione dalla testimonianza con eccezioni di ordine pubblico; § 4 sospensione di prescrizione e decadenze.
[14] § 433a ZPO, introdotto contestualmente all'EU-MediatG ed esteso dalla Zivilverfahrens-Novelle 2022 agli accordi conclusi ai sensi dell'Alternative-Streitbeilegung-Gesetz; rubrica vigente «Mediationsvergleich und Vergleiche nach dem Alternative-Streitbeilegung-Gesetz», in vigore nella versione attuale dal 1° maggio 2022.
[15] MEDIAS – «Mediation als Instrument der Streitbeilegung und Konfliktlösung: Anwendungspraxis und Effekte». Programma KIRAS Sicherheitsforschung, call 2021, finanziato dal Bundesministerium für Finanzen quale titolare del programma; Bedarfsträger e committente sostanziale il Bundesministerium für Justiz. Esecutore: IRKS – Institut für angewandte Rechts- und Kriminalsoziologie, Università di Innsbruck; direzione scientifica Hemma Mayrhofer. Durata del progetto 1° marzo 2023 – 30 settembre 2025; rilevazione autunno 2023; metodo mixed-methods. Campione: 1.724 cittadini, 318 mediatori, 223 giudici, 171 avvocati.
[16] MEDIAS, cit.: notorietà dichiarata circa 50%; 14% ha preso in considerazione una mediazione; 4,7% l'ha usata (81 persone su 1.724); massimo del 6,7% nella fascia 40-59 anni; 8,6% fra chi ha istruzione superiore contro 2,8% fra chi non ce l'ha.
[17] MEDIAS, cit.: «Mit 48,5 % gab nahezu die Hälfte an, dass der Konflikt durch die Mediation ganz gelöst werden konnte»; «Weitere 31,5 % konnten den Konflikt dadurch teilweise lösen»; «Nur 15,1 % der Befragten mit eigener Mediationserfahrung antworteten, dass es zu einem Abbruch bzw. zur Beendigung der Mediation ohne Lösung kam»; 30,7% riferisce un miglioramento della relazione fra le parti.
[18] Presentazioni pubbliche dei risultati: 18 giugno 2024, in occasione del «Tag der Mediation» (la data del 17 giugno, che circola in alcune fonti, è errata); 20 ottobre 2025, «Oft erfolgreich, aber wenig nachgefragt»; 12 marzo 2026, «Erfolgreich, aber hochschwellig: Neue Studienergebnisse zum Mediationsparadox in Österreich», IRKS in cooperazione con forum wirtschaftsmediation. Non risulta pubblicato un rapporto finale MEDIAS unitario: i risultati sono usciti in H. Mayrhofer – M. Neuwirth, «Das Mediationsparadoxon in Zahlen», Die Mediation, parte 1 (Q4/2025) e parte 2 (Q1/2026). NON VERIFICATO quanto all'esistenza di un rapporto finale unitario.
[19] Dato riferito da H. Mayrhofer nel podcast INKOVEMA «Gut durch die Zeit» n. 272 (2026): attivazione della mediazione nel 75% dei casi in presenza di clausola contrattuale anteriore al conflitto, contro circa un terzo in assenza.
[20] Comunicato dell'Università di Innsbruck sui risultati MEDIAS: «Wer eine breitere Nutzung von Mediation zur nachhaltigen Konfliktlösung erreichen will, sollte somit nicht nur deren Bekanntheit erhöhen und – zumindest für bestimmte Bevölkerungsgruppen – finanzielle Ressourcen bereitstellen, sondern auch auf einen individuellen und gesellschaftlichen Wandel des Umgangs mit Konflikten hinwirken». Un elenco analitico e testuale delle raccomandazioni non è ricavabile dalle fonti pubbliche accessibili: NON VERIFICATO su questo profilo.
[21] Dati riferiti da H. Mayrhofer, direttrice dell'IRKS e responsabile scientifica di MEDIAS: picco storico superiore a 4.000 iscritti nei primi anni, circa 1.700-1.800 oggi; 13% esercita a tempo pieno, 38% regolarmente, circa 36% occasionalmente; la maggioranza svolge 4-8 mediazioni l'anno. Il Ministero della giustizia non pubblica statistiche aggregate sulla lista: la serie storica ufficiale è NON VERIFICATA.
[22] H. Mayrhofer – M. Neuwirth, «Um Verstetigung ringend: Neue Befunde zum Berufsfeld Mediation in Österreich», Perspektive Mediation, 2026.
[23] § 204 Abs. 1 ZPO: «Das Gericht kann bei der mündlichen Verhandlung in jeder Lage der Sache auf Antrag oder von amtswegen eine gütliche Beilegung des Rechtsstreites oder die Herbeiführung eines Vergleiches über einzelne Streitpunkte versuchen. Hiebei ist, wenn dies zweckmäßig erscheint, auch auf Einrichtungen hinzuweisen, die zur einvernehmlichen Lösung von Konflikten geeignet sind. Kommt ein Vergleich zustande, so ist dessen Inhalt auf Antrag ins Verhandlungsprotokoll einzutragen». Abs. 2: «Zum Zwecke des Vergleichsversuches oder der Aufnahme des Vergleiches können die Parteien, sofern sie zustimmen, vor einen beauftragten oder ersuchten Richter verwiesen werden». Il testo conserva la grafia originaria del 1895.
[24] § 258 Abs. 1 n. 4 ZPO, che indica fra le funzioni della vorbereitende Tagsatzung «der Vornahme eines Vergleichsversuchs sowie bei dessen Scheitern der Erörterung des weiteren Fortgangs des Prozesses»; Abs. 2: «Die Parteien und ihre Vertreter haben dafür zu sorgen, dass in der vorbereitenden Tagsatzung der Sachverhalt und allfällige Vergleichsmöglichkeiten umfassend erörtert werden können. Zu diesem Zweck ist die Partei oder, soweit diese zur Aufklärung des Sachverhalts nicht beitragen kann, eine informierte Person zur Unterstützung des Vertreters stellig zu machen». Si segnala che la vorbereitende Tagsatzung è disciplinata dal § 258 e non dal § 204, come talora riferito.
[25] § 433 ZPO, in vigore nella formulazione attuale dal 1° luglio 1914. Abs. 1: convocazione della controparte davanti al Bezirksgericht del suo domicilio prima dell'introduzione del giudizio, al solo fine del tentativo di transazione. Abs. 2: contro il provvedimento sulla domanda non è ammesso alcun rimedio. La transazione conclusa è gerichtlicher Vergleich e quindi titolo esecutivo ai sensi della Exekutionsordnung.
[26] Zivilverfahrens-Novelle 2022 (ZVN 2022), BGBl. I Nr. 61/2022, applicabile ai verbali redatti dopo il 30 aprile 2022: dimezzamento della Pauschalgebühr per le transazioni concluse alla prima udienza, esteso ai Mediationsvergleiche, alle transazioni ai sensi dell'AStG e — come già prima della novella — alle transazioni pretorie ex § 433 ZPO. La medesima novella ha riscritto i §§ 207-213 ZPO sulla verbalizzazione, con obbligo di sottoscrizione della transazione da parte dei litiganti a pena di validità.
[27] NON VERIFICATO: i dati sull'uso effettivo del prätorischer Vergleich. Non esiste una statistica pubblica separata e i relativi procedimenti non risultano disaggregati nelle fonti accessibili.
[28] H. Mayrhofer – M. Koller – F. Riffer – M. Burhenne, «Studie über das Modellprojekt Einigungsverfahren – Endbericht», IRKS, Vienna, 31 luglio 2024, commissionato dal Bundesministerium für Justiz: il modello di riferimento è dichiaratamente il Güterichterverfahren tedesco; ambito territoriale il distretto della Corte d'appello di Vienna; l'Einigungsrichter è giudice non decidente; formato di regola limitato a un massimo di due unità da due ore ciascuna; svolgimento su base volontaria e onoraria; costi di interpretariato a carico delle parti.
[29] Il rapporto dà atto che «zum Projekt Einigungsverfahren bislang noch keine systematischen Untersuchungen vorlagen»: è la prima indagine sistematica sul progetto.
[30] Endbericht Einigungsverfahren, cit.: campione di 223 giudici (32 con formazione da Einigungsrichter — 13 formati prima del 2023, 7 nel 2023, 12 in formazione al momento della rilevazione — e 191 senza) e 171 avvocati; 19 giudici hanno proposto il procedimento in 115 casi l'anno, pari al 5,0% del loro carico, percentuale che scende al 2,3% includendo chi non l'ha mai proposto; attivazione effettiva in circa sei casi su dieci, poco più di cinque su dieci per i giudici privi di formazione specifica. Il rapporto non contiene un totale dei procedimenti svolti, né un tasso di accordo, né una durata media.
[31] Ibidem: circa il 75% dei giudici ha almeno una conoscenza di base dell'istituto; quasi il 93% dei giudici delle sedi in cui è offerto lo sostiene; il 68% di quelli che non ne dispongono ne vorrebbe l'introduzione; due terzi di chi ne dispone vorrebbe usarlo di più; il 14% degli avvocati ha assistito un cliente in un Einigungsverfahren e il 66% non conosce l'istituto.
[32] Ibidem: casistica ritenuta più idonea (rapporti destinati a proseguire, casi in cui la decisione rischia di inasprire il conflitto, conflitti sostanziali più ampi dell'oggetto formale della lite, precedenti tentativi di transazione falliti ma promettenti); raccomandazioni di estensione e istituzionalizzazione, risorse adeguate, formazione standardizzata, riconsiderazione dell'autofinanziamento degli interpreti, flessibilità sulla sede.
[33] ORF Wien, 7 settembre 2016: all'epoca operavano dieci Einigungsrichter presso il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, con impegno fino a quattro ore per caso, servizio gratuito e stretti obblighi di riservatezza; il Ministero della giustizia rifiutò l'istituzionalizzazione per ragioni di costo. Nessuna base legale espressa risulta introdotta: la copertura tecnica resta il § 204 Abs. 2 ZPO.
[34] NON VERIFICATO: l'anno esatto di avvio del progetto pilota, l'elenco dei tribunali partecipanti, l'eventuale proroga o estensione dopo il rapporto del 31 luglio 2024, e la forma tecnica di recepimento dell'accordo. Il sito ufficiale del progetto non è risultato accessibile e non risultano atti ministeriali successivi.
[35] «Richtlinie zur Förderung der Familienmediation» del Bundeskanzleramt, sezione famiglia e giovani; erogazione tramite cinque associazioni convenzionate; co-mediazione obbligatoria con un mediatore di formazione psicosociale e uno di formazione giuridica, entrambi con qualifica di mediatore. Dal 1° gennaio 2024 le domande di finanziamento sono presentate esclusivamente per via telematica.
[36] Tariffario in vigore dal 1° gennaio 2026: tariffa dell'équipe 220 euro l'ora; undici scaglioni da 2.200 a 6.800 euro di reddito mensile congiunto; scaglione A (fino a 2.200 euro) 10 euro l'ora senza figli e gratuito con uno o più figli; scaglioni successivi da 20 a 120 euro; oltre 6.801 euro nessun sostegno.
[37] NON VERIFICATO: il numero di mediazioni familiari finanziate ogni anno e il budget destinato. La Cancelleria federale non pubblica dati di attività aggregati.
[38] § 95 Abs. 1a AußStrG, obbligatorio dal 1° febbraio 2013: i coniugi con figli minori devono «bescheinigen, dass sie sich über die spezifischen aus der Scheidung resultierenden Bedürfnisse ihrer minderjährigen Kinder bei einer geeigneten Person oder Einrichtung haben beraten lassen». È la cosiddetta Elternberatung vor einvernehmlicher Scheidung: basta un solo colloquio, possibile anche in gruppo; l'elenco dei consulenti riconosciuti è tenuto dal ministero competente per la famiglia. Non è mediazione.
[39] § 107 Abs. 3 AußStrG, che consente al giudice di ordinare, nei procedimenti su affidamento e diritto di contatto, la consulenza familiare, genitoriale o educativa obbligatoria, la partecipazione a un colloquio informativo sulla mediazione, percorsi di gestione dell'aggressività, il divieto di espatrio col minore e il ritiro dei suoi documenti di viaggio; Abs. 4, sospensione ripetuta del procedimento; Abs. 5, esclusione della rifusione delle spese.
[40] § 106a AußStrG (Familiengerichtshilfe): servizio ausiliario che, su incarico del giudice, supporta la raccolta degli elementi di decisione, l'avvio di una composizione amichevole e l'informazione delle parti, con potere di contatto diretto con il minore e di ottenere coattivamente la partecipazione; obbligo di segretezza; ricusazione secondo le regole del consulente tecnico. § 106b: incarico come Besuchsmittler. Dati di attività NON VERIFICATI.
[41] §§ 39 ss. Mietrechtsgesetz (MRG), BGBl. 520/1981: nei comuni in cui è istituita una wohnrechtliche Schlichtungsstelle il ricorso ad essa è obbligatorio e pregiudiziale rispetto al giudice per le materie elencate.
[42] Rechnungshof, rapporto 2022 sulle Schlichtungsstellen, situazione ad aprile 2021: dieci comuni (Vienna, Graz, Linz, Salisburgo, Innsbruck, Klagenfurt am Wörthersee, St. Pölten, Leoben, Neunkirchen, Stockerau; Mürzzuschlag soppressa nell'aprile 2021). Innsbruck 2015-2020: 561 procedimenti; Salisburgo 2015-2020: 392. Materie prevalenti: verifica del canone 24-26%, restituzione della cauzione 21-33%, determinazione del valore dell'immobile 14-24%. Termine legale sei mesi, superato nel 40% circa dei casi di Innsbruck I e nel 35% di quelli di Salisburgo.
[43] Gemeindevermittlungsämter: legge del Vorarlberg del 15 settembre 1909 e legge della Stiria del 29 dicembre 1914; composizione di almeno tre fiduciari più un supplente, eletti dal governo del Land per cinque anni; servizio gratuito; competenza su pretese pecuniarie e mobiliari senza limite di valore, confini, servitù, possesso e diffamazione; esecutività della transazione in forza della legge del 1869. Ventuno uffici per novantasei comuni in Vorarlberg; in Stiria il Land ha dichiarato nel 2019 di non conoscere più alcun comune in cui ne sia istituito uno. In Vorarlberg è in corso la transizione al Gemeindevermittlungsdienst ex § 80b Gemeindegesetz, con disciplina transitoria al § 100 Abs. 17. La base primaria dei Landesgesetze è NON VERIFICATA: il portale del diritto regionale non è risultato accessibile.
[44] Alternative-Streitbeilegung-Gesetz (AStG), BGBl. I Nr. 105/2015, pubblicato il 13 agosto 2015; le disposizioni operative (§§ 5-19, 21-23, 25-30) si applicano dal 9 gennaio 2016. Attua la direttiva 2013/11/UE. Il § 4 Abs. 1 contiene l'elenco tassativo degli otto organismi riconosciuti: Schlichtungsstelle der E-Control; Schlichtungsstelle für Kommunikationsdienste (RTR); Schlichtungsstelle für Postdienste (RTR); Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte; Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft; Internet Ombudsstelle; Ombudsstelle Fertighaus; Schlichtung für Verbrauchergeschäfte, con competenza residuale.
[45] Verbraucherschlichtung Austria: 2.002 domande nel 2024 (+10% sul 2023), oltre l'80% di partecipazione delle imprese, circa il 75% di accordo nei casi con partecipazione dell'impresa, soddisfazione dichiarata dal 92% dei consumatori e dall'87% delle imprese. Bilancio 2025 (comunicato del 5 gennaio 2026): circa 2.500 domande, +25%, massimo storico; durata media circa un mese; circa due terzi di accordo sul totale e quasi l'80% quando l'impresa partecipa. Le perizie esterne sono a carico del Ministero degli affari sociali.
[46] RTR, bilancio 2025: comunicazioni 1.667 procedimenti (telecomunicazioni 1.584, media 83), valore medio della controversia 375 euro, 94% chiuso entro 90 giorni; servizi postali 631 procedimenti (+16%), 91% entro 90 giorni. E-Control, 2025: 1.037 procedimenti (849 da consumatori, 188 da imprese), oltre il 70% risolto, durata media 49 giorni; smart meter difettosi o privi di dati nel 13% dei reclami. Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte, relazione 2025: 6.663 richieste scritte, 4.957 procedimenti formali aperti, 1,99 milioni di euro recuperati, recupero medio di circa 400 euro per caso chiuso, tempo medio di prima risposta un giorno, durata media 32 giorni, tasso di successo 94%.
[47] Regolamento (UE) 2024/3228 del 19 dicembre 2024, abrogativo del regolamento (UE) n. 524/2013, in vigore dal 19 gennaio 2025; cessazione della piattaforma ODR il 20 luglio 2025. Direttiva (UE) 2025/2647 del 16 dicembre 2025, in vigore dal 19 gennaio 2026, modificativa della direttiva 2013/11/UE e delle direttive (UE) 2015/2302, 2019/2161 e 2020/1828. NON VERIFICATO: l'avvio di un intervento austriaco di adeguamento dell'AStG.
[48] §§ 577-618 ZPO, Vierter Abschnitt, articolato in dieci titoli: disposizioni generali (577-580), convenzione arbitrale (581-585), costituzione del collegio (586-591), competenza (592-593), svolgimento (594-602), lodo e chiusura (603-610), impugnazione (611-613), riconoscimento ed esecutività dei lodi stranieri (614), procedimento giudiziale (615-616), disposizioni speciali per consumatori e lavoro (617-618). § 611 Abs. 4: termine di tre mesi dalla ricezione del lodo per l'azione di annullamento.
[49] Schiedsrechts-Änderungsgesetz 2013 (SchiedsRÄG 2013), BGBl. I Nr. 118/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014; Regierungsvorlage 2322 d.B. (XXIV. GP). § 615 ZPO: competenza dell'OGH in prima e ultima istanza per l'azione di annullamento, l'accertamento dell'esistenza o inesistenza del lodo e le questioni di costituzione del collegio; esclusione per le controversie con consumatori e per quelle di lavoro (§§ 617-618).
[50] VIAC, Wiener Regeln e Wiener Mediationsregeln, versione 2021 nella redazione entrata in vigore il 1° gennaio 2025, applicabile ai procedimenti avviati dopo il 31 dicembre 2024. Il centro intitola i testi «VIAC Rules of Arbitration and Mediation 2021»: la denominazione corretta è dunque Regole di Vienna 2021 nella versione riformata in vigore dal 1° gennaio 2025, non «Regole di Vienna 2025».
[51] OGH, 18 OCg 3/22y, 3 aprile 2024 («Swarovski»), sui requisiti delle clausole compromissorie negli statuti sociali e sull'arbitrabilità delle controversie di impugnazione delle delibere. Altre decisioni del 2024: 4 Ob 46/24d del 25 giugno (i giudici statali non possono dichiarare valida una convenzione arbitrale); 18 ONc 1/24b del 6 agosto (interpretazione estensiva delle clausole compromissorie); 18 OCg 1/24g del 17 ottobre (soglia elevata per l'annullamento del lodo). NON VERIFICATO: l'esistenza di decisioni dell'OGH o del VfGH del periodo 2024-2026 specificamente in materia di mediazione.
[52] UNCITRAL, stato delle adesioni alla Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi transattivi internazionali derivanti dalla mediazione (Singapore, 2018): l'Austria non figura fra i firmatari, né vi figura alcuno Stato membro dell'Unione europea. Il solo Stato europeo occidentale firmatario è il Regno Unito (3 maggio 2023), che non ha ratificato.
[53] Bundesministerium für Justiz, «Justiz: Daten und Fakten»: «Die durchschnittliche Dauer der im Jahr 2025 erledigten Zivilverfahren betrug bei den Bezirksgerichten 8,6 Monate und bei den Landesgerichten 16,3 Monate».
[54] Bundesministerium für Justiz, «Tätigkeit der Gerichte 2023-2024»: cause civili sopravvenute in primo grado 430.622 davanti ai Bezirksgerichte e 76.498 davanti ai Landesgerichte nel 2024; Außerstreitsachen 625.073; esecuzioni 844.400; insolvenze 11.730. Il totale degli affari supera i 2,8 milioni l'anno; il penale rappresenta circa il 3% del carico.
[55] Commissione europea, 2026 EU Justice Scoreboard e relativo Quantitative data factsheet (giugno 2026), figure 2, 5, 6 e 13, dati 2024, fonte studio CEPEJ: Austria 132 giorni in primo grado, 84 in appello, 117 in terzo grado; 0,9 cause sopravvenute e 0,3 pendenti ogni cento abitanti. Serie del primo grado: 130,3 giorni (2014), 135,4 (2021), 141,5 (2022), 140,7 (2023), 132 (2024). Nella figura 27 sulla promozione dell'ADR, dati 2025, l'Austria è sedicesima fra i ventisei Stati censiti. Nel Rule of Law Index del World Justice Project, sotto-fattore 7.7 sui meccanismi alternativi, l'Austria ottiene 0,712 nel 2025 contro 0,724 nel 2015.
Nota
Questo dossier riprende e sostituisce i contributi seguenti:
- La mediazione in pillole: Austria — 1° febbraio 2012
- L'arbitrato in pillole: l'Austria — 23 giugno 2014
- La mediazione familiare: Austria — 2 gennaio 2018
- La formazione del mediatore in Austria — 23 marzo 2023