Sistemi di composizione dei conflitti in Germania (2026)
1. Perché questo dossier è stato riscritto. 2. Il Mediationsgesetz: la legge che non è cambiata. 3. La certificazione del mediatore, dal 2016 alla riforma del 2024. 4. Il Güterichter: la scommessa e i numeri. 5. La conciliazione dentro e prima del processo. 6. La mediazione familiare. 7. Il consumo: VSBG, organismo universale, la fine della piattaforma europea. 8. Le riforme processuali 2024-2026. 9. I numeri della giustizia civile tedesca. 10. Che cosa può leggere l'Italia.
1. Perché questo dossier è stato riscritto
Questo testo sostituisce il dossier pubblicato il 7 maggio 2013. La Germania è un caso diverso da Francia e Regno Unito, e vale la pena dirlo subito perché orienta la lettura: qui la legge sulla mediazione non è cambiata. Il Mediationsgesetz del 2012 è ancora quello, con i suoi nove paragrafi[1]. Ciò che è cambiato è tutto il resto — la certificazione del mediatore, i numeri, il contesto processuale — e soprattutto è cambiato ciò che oggi sappiamo: nel 2013 si poteva sperare che la riforma tedesca facesse decollare la mediazione, mentre nel 2017 il governo federale ha misurato l'esito e ha concluso che non serviva fare altro.
È questa la ragione principale della riscrittura. Un dossier del 2013 descrive necessariamente una scommessa aperta; oggi la scommessa ha un risultato, e il risultato è istruttivo per chi in Italia ragiona di politiche della mediazione.
2. Il Mediationsgesetz: la legge che non è cambiata
La legge di promozione della mediazione del 21 luglio 2012, entrata in vigore il 26 luglio[2], resta vigente nella struttura originaria. Vale la pena richiamarne l'impianto, perché è essenziale e molto meno regolamentare del nostro.
Il primo paragrafo definisce la mediazione come procedimento riservato e strutturato nel quale le parti, volontariamente e autonomamente, perseguono la composizione della lite con l'assistenza di uno o più mediatori privi di potere decisorio. Il terzo impone al mediatore di rivelare ogni circostanza che possa incidere sulla sua indipendenza e gli vieta di agire per una parte nella stessa materia, prima, durante e dopo la mediazione. Il quarto stabilisce l'obbligo di riservatezza, esteso ai collaboratori, con eccezioni tassative: l'attuazione dell'accordo, la tutela del minore, l'ordine pubblico. Il quinto richiede formazione teorica ed esperienza pratica e disciplina il titolo di mediatore certificato.
Un dettaglio che il dossier del 2013 non poteva registrare: la disposizione transitoria consentiva alla mediazione giudiziale sperimentata nei Länder di proseguire con quel nome soltanto fino al 1° agosto 2013[3]. Da allora quella figura non esiste più; esiste soltanto il Güterichter. Chi scrive ancora di «mediazione giudiziale tedesca» cita un istituto abrogato da tredici anni.
3. La certificazione del mediatore, dal 2016 alla riforma del 2024
Nel 2013 la certificazione era una promessa contenuta nella legge, in attesa del regolamento attuativo. Il regolamento è arrivato il 21 agosto 2016 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2017[4]; è stato ritoccato nel 2020 per sospendere i termini in caso di impedimento incolpevole, durante la pandemia[5]; ed è stato riformato in profondità con effetto dal 1° marzo 2024[6].
La riforma del 2024 interviene su quattro punti. Le ore di formazione salgono da centoventi a centotrenta. Fino al quaranta per cento può svolgersi in presenza virtuale, purché resti possibile l'interazione personale con i docenti: è la prima apertura formale alla formazione a distanza. Le mediazioni supervisionate sono cinque, da svolgere come mediatore o co-mediatore entro tre anni dalla fine del corso e da attestare a cura del supervisore, e sono ora integrate nel percorso anziché posticipate. Entrano fra i contenuti obbligatori la competenza digitale e la capacità di condurre mediazioni online. Quanto all'aggiornamento, servono almeno quaranta ore ogni quattro anni, e il mancato assolvimento fa venir meno il diritto di usare la qualifica di «certificato». Per chi era già certificato il termine di adeguamento è fissato al 29 febbraio 2028.
Resta però una caratteristica che colpisce chiunque venga dal sistema italiano, e che la riforma non ha toccato: la certificazione è un'autocertificazione dell'ente formatore. Non esiste un albo pubblico dei mediatori certificati, non esiste un'autorità che verifichi, non esiste un registro ministeriale. La qualifica è affidata al mercato della formazione e alla responsabilità di chi la spende. È l'esatto opposto del modello italiano degli organismi accreditati, e il confronto fra i due merita più attenzione di quanta gliene sia stata dedicata.
4. Il Güterichter: la scommessa e i numeri
Il Güterichter è la figura più interessante del sistema tedesco e quella che il dossier del 2013 presentava come la vera novità. È un giudice non decidente al quale il collegio può rinviare le parti per la fase conciliativa e per ulteriori tentativi, e che può impiegare tutti i metodi di composizione, mediazione compresa[7]. Il rinvio è disposto dal giudice, non richiede il consenso delle parti, non comporta costi aggiuntivi, è coperto da riservatezza, e l'eventuale accordo viene recepito come transazione giudiziale, cioè come titolo esecutivo. Esiste una norma gemella per i procedimenti di famiglia.
Sulla carta è un modello quasi ideale: coniuga l'autorevolezza del magistrato con la flessibilità della mediazione, senza far uscire la causa dalla giurisdizione. È il modello che l'udienza francese di composizione amichevole, introdotta dieci anni dopo, ha in larga parte imitato.
I numeri, però, vanno guardati in faccia. Nel 2024 i rinvii a Güterichter in tutta la giustizia civile tedesca sono stati circa 14.800; davanti ai tribunali di primo grado sono stati 6.701, pari al 2,1 per cento dei procedimenti definiti, e negli altri plessi la quota oscilla fra lo 0,4 e lo 0,8 per cento[8]. Il tasso di accordo è intorno al cinquanta per cento, e sale al sessantaquattro nelle materie familiari.
Il dato va letto in due tempi. Da un lato, dove viene usato funziona: un accordo su due, e due su tre in famiglia, sono percentuali che nessun sistema di mediazione obbligatoria raggiunge. Dall'altro, viene usato pochissimo, e già la relazione governativa del 2017 registrava quote «nell'ordine di pochi punti percentuali o addirittura per mille», con tendenza leggermente calante. Quattordici anni dopo l'introduzione, il Güterichter resta uno strumento d'élite.
5. La conciliazione dentro e prima del processo
La cornice generale non è cambiata: il giudice deve perseguire la composizione amichevole in ogni stato del processo, e prima della trattazione orale si tiene un'udienza di conciliazione obbligatoria, salvo che un tentativo sia già avvenuto davanti a un organismo stragiudiziale o che appaia manifestamente privo di prospettive; le parti devono comparire personalmente, e se nessuna compare il procedimento è sospeso[9]. È un dispositivo che in Italia manca, e che colloca la conciliazione all'inizio del giudizio come passaggio ordinario e non come deroga.
Diverso il discorso per il tentativo obbligatorio stragiudiziale. La norma federale è una clausola di apertura: i Länder possono imporre un tentativo di conciliazione davanti a un organismo riconosciuto prima della causa, per le controversie patrimoniali davanti al giudice di pace fino a settecentocinquanta euro, per le liti di vicinato, per la lesione dell'onore non a mezzo stampa e per le pretese in materia di parità di trattamento[10].
Qui il dossier del 2013 è superato, ed è bene dirlo con la cautela dovuta. Nei due Länder che è stato possibile verificare direttamente, la soglia patrimoniale non c'è più: in Renania Settentrionale-Vestfalia la vecchia legge sugli organismi di conciliazione è stata abrogata e la disciplina attuale elenca soltanto vicinato, onore e parità di trattamento[11]; in Baviera la legge sulla conciliazione copre le stesse tre materie[12]. L'obbligo di tentativo preventivo per le piccole cause di denaro, che nel 2013 era il dato più citato dai commentatori italiani, in quei due Länder non esiste più. Va aggiunto, per onestà, che non è stato possibile ricostruire il quadro completo e aggiornato di tutti i sedici Länder: le rassegne divulgative disponibili sono contraddittorie e la dottrina di riferimento è ferma a vent'anni fa. Chi avesse bisogno del dato per un Land specifico deve verificarlo caso per caso.
6. La mediazione familiare
Non esiste una legge speciale: si applicano il Mediationsgesetz e le norme processuali della volontaria giurisdizione. Due disposizioni meritano attenzione perché disegnano un modello intermedio fra la volontarietà pura e l'obbligo.
Nel procedimento di divorzio il giudice può ordinare ai coniugi, separatamente o insieme, di partecipare a un colloquio informativo gratuito sulla mediazione e di darne attestazione[13]. Nelle cause su responsabilità genitoriale, residenza, diritto di visita e consegna del minore il giudice deve operare per l'accordo, se non contrasta con l'interesse del minore, informare sui servizi di consulenza e può parimenti ordinare la partecipazione a un colloquio informativo[14].
Il punto decisivo è però il regime di quell'ordine: non è autonomamente impugnabile né coercibile. Il giudice può ordinare, ma non può eseguire; l'inosservanza può al più incidere sul riparto delle spese. È una soluzione che sta esattamente a metà fra la Francia, che dal 2025 sanziona l'assenza con un'ammenda fino a diecimila euro, e l'Inghilterra, che dal 2024 può ordinare l'ADR con conseguenze sulle spese codificate. La Germania ordina e non sanziona: e i numeri del Güterichter suggeriscono che la differenza si veda.
7. Il consumo: VSBG, organismo universale, la fine della piattaforma europea
È il settore in cui il dossier del 2013 è più lacunoso, per la ragione semplice che il sistema è nato dopo. La legge sulla composizione alternativa delle controversie dei consumatori è del 19 febbraio 2016 ed è in vigore, per la parte principale, dal 1° aprile 2016[15]; l'Ufficio federale di giustizia riconosce gli organismi privati, tiene la lista nazionale e riferisce alla Commissione europea. Dal 1° gennaio 2020 l'organismo generale è diventato organismo universale della Federazione, gestito da un ente con sede a Kehl[16].
I numeri del rapporto quadriennale pubblicato nel 2026[17] descrivono un sistema in forte crescita: ventisette organismi riconosciuti; domande passate da 104.645 nel 2022 a 146.446 nel 2025, con un aumento del quaranta per cento; procedimenti definiti da 88.697 a 134.920; durata media stabile intorno ai cento giorni; quote di accordo fra il settantotto e l'ottantotto per cento. La crescita maggiore è nel comparto viaggi e trasporti, dove le domande sono aumentate del centoquaranta per cento.
C'è però una criticità che vale più di tutti i dati positivi: presso l'organismo universale circa due terzi delle domande non sono trattabili perché l'impresa rifiuta di partecipare. È il limite strutturale di un sistema in cui la partecipazione del professionista resta volontaria, ed è esattamente il problema che il legislatore europeo ha cercato di affrontare con la nuova direttiva.
Due novità di cornice. La piattaforma europea di risoluzione online ha cessato di operare il 20 luglio 2025, per effetto dell'abrogazione del regolamento che l'aveva istituita: decade quindi l'obbligo di inserirne il link nelle informative dei siti, mentre restano gli obblighi informativi nazionali. E la nuova direttiva del 16 dicembre 2025[18], in vigore dal 19 gennaio 2026 con termine di recepimento al 20 marzo 2028, estende l'ambito alle controversie non contrattuali e precontrattuali e agli operatori di paesi terzi, introduce un obbligo di risposta dell'impresa all'organismo — pur lasciando volontaria la partecipazione — e digitalizza le procedure. La legge tedesca non è ancora stata adeguata.
8. Le riforme processuali 2024-2026
Tre interventi, tutti successivi al dossier originario, cambiano il contesto in cui la composizione amichevole opera.
Il primo è la videoconferenza: una legge del 15 luglio 2024 ha riscritto la norma sull'udienza a distanza rendendola ordinaria, anche per la fase conciliativa[19]. Non è un dettaglio tecnico: rende praticabile un tentativo di conciliazione che prima esigeva la trasferta di tutti.
Il secondo sono i Commercial Courts: dal 1° aprile 2025 i Länder possono istituire presso le corti d'appello sezioni specializzate per le controversie commerciali di valore superiore a cinquecentomila euro, con processo integralmente in inglese se le parti lo concordano, e revisione davanti alla Corte federale[20]. È una mossa dichiaratamente competitiva verso Londra, Amsterdam e Singapore, ed è il segno che la Germania ha smesso di considerare l'arbitrato internazionale come un destino ineluttabile.
Il terzo è il processo civile online. La legge che ne autorizza sviluppo e sperimentazione è stata approvata dal Bundestag il 13 novembre 2025 e pubblicata il 22 dicembre; la sperimentazione è partita il 15 aprile 2026 presso i primi tribunali — Mannheim, Norimberga, Amburgo-Mitte — con adesioni di dieci Länder e ulteriori ingressi previsti nel corso dell'anno[21]. L'ambito è quello dei crediti pecuniari fino a diecimila euro e delle controversie sui diritti dei passeggeri aerei. Sulla durata della valutazione le fonti divergono, fra i due anni indicati in sede parlamentare e le verifiche a due, sei e otto anni riferite dall'avvocatura federale.
9. I numeri della giustizia civile tedesca
Qui va corretta un'immagine consolidata. Nel 2013 si citava la giustizia civile tedesca come esempio di rapidità. Oggi i dati ufficiali[22] raccontano altro.
La durata media di un giudizio di primo grado concluso con sentenza davanti al tribunale è di 17,5 mesi nel 2024, contro i 14,6 del 2022 e gli 11,9 del 2005; fino alla sentenza d'appello si superano i trentasette mesi, contro i ventisette del 2005; e il 15,8 per cento dei procedimenti supera i quattro anni. Nel frattempo il carico per giudice è calato, da 190,6 procedimenti l'anno nel 2004 a 118,5 nel 2023: il rallentamento non si spiega con l'aumento del lavoro.
Quanto ai volumi, dopo un crollo storico — meno cinquantanove per cento davanti ai giudici di pace fra il 1995 e il 2022, meno trentuno virgola sei davanti ai tribunali — il 2023 e il 2024 segnano una ripresa: 806.250 nuove cause civili davanti ai giudici di pace nel 2024 e 317.295 davanti ai tribunali. Ma la ripresa è quasi tutta contenzioso di massa: le sole cause dei passeggeri aerei sono state 134.496 nel 2024, erano 55.887 due anni prima.
Il dato che più interessa chi si occupa di composizione amichevole è però un altro: la quota di transazioni sta calando. Davanti ai giudici di pace è al 12,7 per cento, davanti ai tribunali al 24,8 (era il 26,3 l'anno prima), davanti alle corti d'appello è precipitata al 9 per cento dal 18,5. In un paese che ha una legge sulla mediazione, un giudice conciliatore dedicato e un'udienza conciliativa obbligatoria, le parti transigono meno di prima.
10. Che cosa può leggere l'Italia
Quattro osservazioni, e nessuna è consolatoria.
La prima riguarda il valore di una valutazione onesta. La legge tedesca conteneva l'obbligo di valutarne gli effetti; il governo ha commissionato lo studio, lo ha presentato al Parlamento nel 2017 e ne ha tratto la conclusione che non servivano nuovi interventi, sconsigliando anche l'introduzione di un patrocinio pubblico per la mediazione. Si può non condividere la conclusione — le cifre rilevate, sette-ottomila mediazioni l'anno in un paese di ottantatré milioni di abitanti, sono un fallimento più che un successo — ma la sequenza è esemplare: si scrive la legge, si mette per iscritto l'obbligo di misurarla, si misura, si decide. In Italia questa sequenza non l'abbiamo mai completata.
La seconda riguarda il Güterichter. È lo strumento che tutti citiamo con ammirazione, ed è giusto: dove viene usato compone metà delle cause. Ma viene usato nel due per cento dei casi. La lezione è che un buono strumento senza un meccanismo che lo attivi resta una possibilità teorica. La Francia, che nel 2023 ha copiato il modello con l'udienza di composizione amichevole, ha aggiunto proprio quel meccanismo: il giudice può disporla anche senza il consenso delle parti, ed è arrivata al settantuno per cento dei tribunali in due anni.
La terza riguarda la certificazione. La Germania affida la qualifica del mediatore all'autocertificazione dell'ente formatore, senza albo né controllo pubblico, e ha comunque un tasso di accordo del cinquanta per cento davanti al Güterichter. Non se ne ricava che i controlli siano inutili; se ne ricava che la qualità del terzo non dipende meccanicamente dall'apparato che lo accredita, e che il nostro dibattito su requisiti e registri ha forse sopravvalutato quella leva.
La quarta è la più scomoda ed è il calo delle transazioni. Un sistema che ha tutti gli strumenti — legge quadro, giudice conciliatore, udienza conciliativa obbligatoria, organismi del consumo efficienti — vede scendere la quota di cause definite con accordo e allungarsi i tempi a parità di carico. È il segnale che la disponibilità a comporre non è funzione degli strumenti disponibili, ma di qualcosa che sta più a monte, nella cultura professionale e nella struttura degli incentivi economici del contenzioso. Chi progetta riforme della mediazione dovrebbe partire da lì, e la Germania è la prova che avere gli strumenti giusti non basta.
Note
[1] Mediationsgesetz (MediationsG), art. 1 del Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung del 21 luglio 2012, BGBl. I S. 1577. Struttura invariata in nove paragrafi: § 1 definizioni; § 2 procedimento e compiti del mediatore; § 3 obblighi di rivelazione e limiti all'attività; § 4 riservatezza; § 5 formazione e aggiornamento, mediatore certificato; § 6 delega regolamentare; § 7 progetti di ricerca e sostegno finanziario; § 8 valutazione; § 9 disposizione transitoria.
[2] Entrata in vigore il 26 luglio 2012. Non risultano modifiche sostanziali successive; una fonte secondaria segnala un unico adeguamento formale del 2015 legato alla ridenominazione ministeriale, che non è stato possibile verificare su fonte ufficiale.
[3] § 9 MediationsG.
[4] Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren (ZMediatAusbV) del 21 agosto 2016, BGBl. I S. 1994, in vigore dal 1° settembre 2017.
[5] Prima ordinanza di modifica del 13 agosto 2020, BGBl. I S. 1869, che introduce il § 8 sulla sospensione dei termini per impedimento incolpevole.
[6] Seconda ordinanza di modifica dell'11 luglio 2023, BGBl. 2023 I Nr. 185 del 18 luglio 2023, in vigore dal 1° marzo 2024. Sul regime di supervisione anteriore al 1° marzo 2024 le fonti secondarie divergono e non è stato possibile consultare il testo ufficiale previgente.
[7] § 278 Abs. 5 ZPO, introdotto dalla legge di promozione della mediazione del 21 luglio 2012 in sostituzione della richterliche Mediation: «Il giudice può rinviare le parti, per l'udienza di conciliazione e per ulteriori tentativi di conciliazione, davanti a un giudice all'uopo designato e non dotato di potere decisorio (Güterichter). Il Güterichter può impiegare tutti i metodi di composizione del conflitto, compresa la mediazione». Norma gemella: § 36 Abs. 5 FamFG.
[8] Dati riferiti all'anno 2024, elaborati da R. Greger su base Destatis e pubblicati in MDR 2025, R209.
[9] § 278 Abs. 1-4 ZPO, nel testo risultante dalla riforma del processo civile in vigore dal 1° gennaio 2002.
[10] § 15a EGZPO, da ultimo modificato con effetto dal 1° aprile 2016 dalla legge sulla composizione delle controversie dei consumatori del 19 febbraio 2016. Le materie richiamate sono le controversie patrimoniali davanti all'Amtsgericht fino a 750 euro, il vicinato (§§ 906, 910, 911, 923 BGB), la lesione dell'onore non a mezzo stampa o radiodiffusione e le pretese fondate sulla legge sulla parità di trattamento.
[11] § 53 JustG NRW; la precedente legge sugli organismi di conciliazione del 2000 è stata abrogata.
[12] Art. 1 BaySchlG, legge 25 aprile 2000, GVBl. S. 268; versione dell'articolo in vigore dal 30 aprile 2013, legge da ultimo modificata il 26 marzo 2026, GVBl. S. 75.
[13] § 135 FamFG, nel testo in vigore dal 26 luglio 2012.
[14] § 156 FamFG, nel testo in vigore dal 26 luglio 2012. L'ordine di partecipare al colloquio informativo non è autonomamente impugnabile né coercibile; l'inosservanza può incidere sul riparto delle spese.
[15] Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen (VSBG) del 19 febbraio 2016, BGBl. I S. 254, in vigore per la parte principale dal 1° aprile 2016.
[16] § 29 VSBG; obbligo informativo del professionista al § 36 VSBG. L'organismo universale della Federazione opera dal 1° gennaio 2020 tramite lo Zentrum für Schlichtung e.V. di Kehl.
[17] Verbraucherschlichtungsbericht 2026 del Bundesamt für Justiz, relativo al periodo 2022-2025. Dati settoriali 2025 confermati dal governo federale nella risposta parlamentare BT-Drs. 21/4247 del 19 febbraio 2026.
[18] Direttiva (UE) 2025/2647 del 16 dicembre 2025, che modifica la direttiva 2013/11/UE; in vigore dal 19 gennaio 2026, termine di recepimento 20 marzo 2028. La piattaforma ODR europea ha cessato di operare il 20 luglio 2025 per effetto dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 524/2013 a opera del regolamento (UE) 2024/3228.
[19] Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten del 15 luglio 2024, BGBl. 2024 I Nr. 237 del 18 luglio 2024; nuovo § 128a ZPO in vigore dal 19 luglio 2024.
[20] Justizstandort-Stärkungsgesetz, BGBl. 2024 I Nr. 302 del 10 ottobre 2024, in vigore dal 1° aprile 2025.
[21] Gesetz zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit, approvato dal Bundestag il 13 novembre 2025 (BT-Drs. 21/1509) e pubblicato in BGBl. 2025 I Nr. 349 del 22 dicembre 2025; sperimentazione avviata il 15 aprile 2026.
[22] Statistisches Bundesamt, Statistischer Bericht – Zivilgerichte – 2024, pubblicato l'8 agosto 2025; elaborazione in Greger, MDR 2025, R209. La relazione governativa di valutazione del Mediationsgesetz è in BT-Drs. 18/13178 del 20 luglio 2017 e riporta circa 7.110 mediazioni nel 2014, 8.285 nel 2015 e 7.405 nel 2016, con oltre due terzi dei mediatori sotto le cinque mediazioni l'anno.
Nota
Questo dossier riscrive integralmente il contributo Sistemi di composizione dei conflitti in Germania (NEWS), pubblicato il 7 maggio 2013.