Proposta di revisione della disciplina della mediazione civile e commerciale. Uno studio comparato
Proposta di revisione della disciplina della mediazione civile e commerciale
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e al decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150
Nota introduttiva e criteri metodologici
Il presente documento formula una proposta organica di revisione del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, nonché di alcune disposizioni del decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150.
La proposta considera l’assetto normativo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia), e dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 (correttivo).
Il documento è predisposto quale contributo tecnico per la valutazione di possibili interventi legislativi e regolamentari: non è un disegno di legge pronto per la presentazione parlamentare, né un parere legale.
Le disposizioni proposte richiedono, prima di ogni eventuale iniziativa normativa, le verifiche di compatibilità ordinamentale, finanziaria e organizzativa di competenza delle amministrazioni interessate.
L’analisi si fonda sulla disciplina italiana vigente, sui dati statistici disponibili in materia di mediazione civile e commerciale e sul confronto con ordinamenti stranieri che presentano soluzioni rilevanti ai fini della valutazione. La ricognizione comparata utilizza, in prevalenza, i testi raccolti nella sezione di mediaresenzaconfini.it, oggi giunta a 196 Paesi e giurisdizioni tradotti (tutti i 27 Stati UE più la Turchia, e 169 Paesi extra-UE).
Il confronto non presuppone che le soluzioni straniere siano automaticamente trasferibili nell’ordinamento italiano: ogni modello è valutato in relazione alla coerenza con il sistema nazionale, alla sostenibilità organizzativa e alla compatibilità con i principi costituzionali e processuali interni.
Per ciascun intervento, la relazione illustrativa individua il problema applicativo o organizzativo cui la modifica intende rispondere, espone il contenuto della soluzione proposta e indica le fonti normative, comparative o statistiche che ne costituiscono il presupposto, con l’URL della fonte in nota quando la verifica è stata condotta direttamente.
Le fonti comparative sono distinte, ove rilevante, tra testi pubblicati nella raccolta richiamata, fonti primarie fornite dall’autore del progetto e fonti ufficiali direttamente consultate. Le traduzioni sono utilizzate esclusivamente a fini di studio comparato e non hanno carattere ufficiale.
I dati quantitativi — comprese soglie di valore, massimali assicurativi, aliquote tariffarie e durate procedimentali — sono proposti soltanto quando trovano un adeguato fondamento normativo, comparativo o statistico. Negli altri casi, la loro determinazione è rimessa al decreto ministeriale o ad altro provvedimento attuativo, previa istruttoria tecnica.
Diciotto ordinamenti hanno offerto, in tutto o in parte, elementi utilizzati nella formulazione delle proposte: Regno Unito, Grecia, Spagna, Francia, Cina, Oman, Turchia, Argentina, Slovenia, Canada, Stati Uniti, Scozia, Taiwan, Uganda, Kirghizistan e Capo Verde. È stato inoltre considerato l’Acte uniforme OHADA (una quindicina di Stati africani francofoni) quale termine di confronto, anche al fine di evidenziarne i limiti rispetto alle esigenze del sistema italiano.
Il documento riporta in chiusura tre appendici: il testo coordinato del d.lgs. n. 28 del 2010 come risulterebbe dalle modifiche proposte (Parte III), le disposizioni del D.M. n. 150 del 2023 interessate dalla revisione (Parte IV) e il testo, in lingua originale, delle fonti straniere citate a sostegno delle singole proposte (Parte V). In tutti i casi le parti nuove o modificate sono evidenziate in corsivo grassetto.
PARTE I — Proposta di modifica del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28
La Parte I si articola in quattordici articoli. Per ciascuno, il testo della modifica, nella forma tecnica della novella legislativa, è seguito dalla relazione illustrativa: anzitutto il problema applicativo che la modifica intende risolvere, quindi, quando pertinente, il riferimento comparato che ne ha ispirato la soluzione, con la fonte verificata.
Art. 1 — Ambito di applicazione, obbligatorietà, mediazione demandata e conseguenze della mancata partecipazione
Articolato
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 5-sexies è inserito il seguente:
«Art. 5-septies (Controversie di modesto valore)
Ferma restando l’applicazione dell’articolo 5, comma 1, l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce altresì condizione di procedibilità della domanda per le controversie civili di valore non superiore a 3.000 euro, con esclusione delle materie di cui all’articolo 5, comma 6.
Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 5, sono stabilite riduzioni dell’indennità di mediazione per le controversie di cui al comma 1, e può essere previsto che, per tali controversie, il primo incontro si svolga in via ordinaria con le modalità telematiche di cui all’articolo 8-bis, salva la facoltà di ciascuna parte di chiedere lo svolgimento in presenza.
Nelle controversie di cui al comma 1, l’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, salvo che il giudice rilevi ragioni di urgenza incompatibili con il rinvio. Quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata ma non si è ancora conclusa, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6; a tale udienza accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.»
b) all’articolo 5-quater, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il giudice esercita il potere di cui al comma 1 nell’ambito dei generali poteri di direzione del procedimento, avendo cura che il rinvio alla mediazione non pregiudichi l’accesso della parte alla tutela giurisdizionale. L’ordinanza di cui al comma 1 è impugnabile soltanto con il provvedimento che definisce il giudizio.»
c) all’articolo 12-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-quater, 5-sexies o 5-septies, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, indipendentemente dall’esito del giudizio medesimo e anche quando tale parte risulti vittoriosa.»
d) all’articolo 12-bis, comma 3, le parole «Nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 2, e indipendentemente dall’accertamento della soccombenza,»; conseguentemente, le parole «la parte soccombente che non ha partecipato» sono sostituite dalle seguenti: «la parte che non ha partecipato».
Relazione
Art. 5-septies — Controversie di modesto valore.
L’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 individua le controversie soggette a mediazione obbligatoria mediante un elenco tassativo di materie. Il sistema non considera il valore economico della lite, né il rapporto tra tale valore e i costi prevedibili del giudizio. Restano pertanto escluse controversie di importo contenuto che, pur non rientrando nelle materie indicate dall’art. 5, presentano caratteristiche favorevoli a una definizione conciliativa: rapporti destinati a proseguire, interesse economico limitato, prossimità tra le parti e sproporzione tra la posta in gioco e gli oneri del processo ordinario.
Il nuovo art. 5-septies affianca al criterio per materia un criterio di valore: la mediazione costituisce condizione di procedibilità per le controversie civili di valore non superiore a 3.000 euro, ferme le esclusioni di cui all’art. 5, comma 6. La soglia proposta ha carattere orientativo e richiede una verifica in sede attuativa, che tenga conto dell’incidenza sui flussi degli organismi, della distribuzione territoriale dell’offerta, dei costi a carico delle parti e delle agevolazioni tariffarie previste per le controversie di modesto valore. Nello stesso quadro si colloca la possibilità di prevedere il ricorso ordinario alla modalità telematica, salva la facoltà di ciascuna parte di richiedere lo svolgimento dell’incontro in presenza per comprovate ragioni. Il comma 3 riproduce il meccanismo già previsto dall’art. 5, comma 2, per il rilievo dell’improcedibilità: il giudice non individua né designa l’organismo di mediazione, restando ferma la facoltà della parte di scegliere l’organismo nel rispetto del criterio territoriale stabilito dall’art. 4.
Il confronto comparato evidenzia due impostazioni rilevanti. La disciplina greca combina le materie tassativamente previste con un criterio economico riferito al valore della controversia (Ν.4640/2019, art. 6: soglia di 30.000 euro). Nel Regno Unito, il Practice Direction 51ZE prevede l’invio automatico alla mediazione delle small claims in una fase determinata del procedimento. La proposta non riproduce integralmente nessuno dei due modelli, ma ne utilizza il criterio comune: destinare la mediazione alle controversie nelle quali il ricorso al giudizio ordinario rischia di risultare economicamente sproporzionato rispetto all’interesse dedotto.
Fonte: sito per il dato inglese (verificato); il dato greco sulla soglia di 30.000 € proviene dalla ricerca sul sito .
Art. 5-quater, comma 1-bis — Mediazione demandata dal giudice.
L’art. 5-quater attribuisce al giudice il potere di disporre l’esperimento della mediazione, senza individuare espressamente il parametro entro il quale tale potere deve essere esercitato. Il nuovo comma 1-bis chiarisce che il rinvio alla mediazione rientra nei poteri di direzione del processo, ma non può pregiudicare l’effettività dell’accesso alla tutela giurisdizionale. La formulazione non riduce lo spazio di valutazione del giudice; ne esplicita il limite di proporzionalità e contribuisce a rendere il ricorso alla mediazione demandata più prevedibile. La previsione secondo cui l’ordinanza è impugnabile soltanto con il provvedimento che definisce il giudizio è coerente con la natura ordinatoria della misura e mira a evitare un aggravio del procedimento mediante impugnazioni autonome.
Il riferimento comparato è costituito dalla decisione Churchill v. Merthyr Tydfil County Borough Council [2023] EWCA Civ 1416 della Court of Appeal inglese, che ha superato Halsey v Milton Keynes [2004]: la pronuncia riconosce il potere del giudice di disporre o favorire il ricorso a strumenti ADR, purché la misura non comporti una compromissione sostanziale del diritto di accesso al giudice. La proposta recepisce tale limite generale, senza aggiungere criteri ulteriori non presenti nella fonte.
Fonte: sito, dato UK verificato.
Art. 12-bis, commi 2 e 3 — Conseguenze della mancata partecipazione.
La disciplina vigente collega alcune conseguenze economiche della mancata partecipazione alla mediazione alla soccombenza nel successivo giudizio. Ne consegue che la parte assente senza giustificato motivo può non subire alcuna conseguenza qualora risulti vittoriosa nel merito: il criterio non distingue in modo adeguato tra l’esito della controversia e la condotta tenuta nel procedimento di mediazione, che dovrebbe rilevare come comportamento processuale autonomo.
La modifica proposta collega quindi la conseguenza economica alla sola mancata partecipazione senza giustificato motivo, per rendere effettivo l’obbligo di partecipazione nei procedimenti nei quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità o è disposta dal giudice, senza sanzionare la parte che risulti fondata nel merito. La disciplina richiede adeguate garanzie di proporzionalità: per tale ragione la proposta è coordinata con l’art. 9, che introduce una sessione di regolarizzazione nei casi di assenza o di irregolarità della delega al primo incontro. Le conseguenze previste dall’art. 12-bis operano soltanto quando la parte non partecipi regolarmente anche a tale ulteriore sessione, salvo giustificato motivo.
Il confronto comparato mostra ordinamenti nei quali la mancata partecipazione ingiustificata produce conseguenze indipendenti dall’esito del giudizio. Il riferimento croato (Zakon o medijaciji NN 27/26, art. 33, comma 3) conferma la praticabilità di un criterio oggettivo. L’esperienza turca evidenzia invece la necessità di evitare automatismi privi di correttivi: la Corte costituzionale turca, con decisione del 14 marzo 2024 (E. 2023/160, K. 2024/77, efficace dal 18 gennaio 2025), ha annullato la norma originaria (legge n. 6325, art. 18/A, comma 11) per violazione del principio di proporzionalità, ritenendo eccessiva una sanzione automatica insensibile alle circostanze della parte assente; il legislatore turco l’ha sostituita con la legge n. 7531/2024, che dimezza le spese poste a carico della parte assente. Il meccanismo di regolarizzazione previsto dall’art. 9 di questa proposta è diretto a prevenire la stessa criticità di proporzionalità.
Fonte: sito per la Croazia, dato verificato (); per la Turchia, decisione della Corte costituzionale turca E. 2023/160, K. 2024/77 del 14 marzo 2024 (pubblicata in Resmî Gazete n. 32521 del 18 aprile 2024), verificata su due fonti legali turche indipendenti (, ); la legge n. 7531/2024 che l’ha sostituita è verificata direttamente sul .
Soluzioni esaminate e non accolte. Non sono emerse, nel campione considerato, soluzioni che attribuiscano al mediatore un potere di formulazione unilaterale della proposta più incisivo di quello compatibile con l’ordinamento italiano dopo la sentenza n. 272 del 2012 della Corte costituzionale. I modelli greco e turco risultano, sotto questo profilo, sostanzialmente equivalenti al sistema italiano, fondato sulla richiesta congiunta delle parti.
Art. 2 — Mediazione telematica e strumenti digitali
Articolato
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 8-ter è inserito il seguente:
«Art. 8-quater (Impiego di sistemi automatizzati e di intelligenza artificiale)
Gli organismi di mediazione possono avvalersi di sistemi automatizzati, anche basati su intelligenza artificiale, per il preesame delle domande, la traduzione linguistica, l’organizzazione degli incontri e il supporto alla formulazione della proposta di cui all’articolo 11, a condizione che ne sia data preventiva e chiara informazione alle parti.
In nessun caso l’esito del procedimento di mediazione, l’accordo di conciliazione o la proposta di cui all’articolo 11 possono derivare esclusivamente da un trattamento automatizzato privo di controllo umano effettivo da parte del mediatore.
Il regolamento dell’organismo indica i criteri generali di funzionamento dei sistemi di cui al comma 1, garantendo alle parti, su richiesta, adeguata trasparenza sulle relative modalità d’uso.»
b) all’articolo 8-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le controversie di cui all’articolo 5-septies, comma 1, la mediazione si svolge secondo le modalità telematiche di cui al presente articolo, salvo che una parte, per comprovata impossibilità di accesso agli strumenti informatici o per altro giustificato motivo, chieda lo svolgimento in presenza.»
c) all’articolo 16, comma 2, primo periodo, dopo le parole «piattaforma informatica del Ministero della giustizia» sono inserite le seguenti: «, in modo da assicurare l’interoperabilità con i sistemi del processo civile telematico, anche ai fini del deposito della domanda di mediazione conseguente a rinvio del giudice ai sensi degli articoli 5, comma 2, 5-quater e 5-septies»;
d) all’articolo 8-bis, dopo il comma 1-bis introdotto dalla lettera b) è inserito il seguente:
«1-ter. La piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica assicura, secondo quanto specificato dal regolamento di procedura dell’organismo: la verifica dell’identità e dei poteri di rappresentanza dei partecipanti prima dell’inizio dell’incontro; un livello di protezione delle comunicazioni e dei dati trattati equivalente alla cifratura end-to-end; l’esclusione dell’accesso di soggetti non autorizzati; il divieto di registrazione dell’incontro, salvo consenso espresso di tutte le parti e del mediatore; e modalità adeguate di prosecuzione dell’incontro, anche mediante cambio di piattaforma, in caso di malfunzionamento tecnico.»
Relazione
Art. 8-quater — Impiego di sistemi automatizzati e di intelligenza artificiale.
La disciplina vigente non contiene una regolazione specifica dell’impiego di sistemi automatizzati o di strumenti basati sull’intelligenza artificiale nell’attività degli organismi di mediazione. Tali strumenti possono essere utilizzati per il preesame delle domande, la traduzione, l’organizzazione degli incontri e il supporto alla predisposizione di documenti o proposte, ma l’assenza di una disposizione espressa lascia indeterminati i limiti dell’automazione e le informazioni che devono essere rese alle parti — un vuoto particolarmente rilevante in un procedimento fondato sulla volontarietà, sulla riservatezza e sul ruolo effettivo del mediatore.
Il nuovo art. 8-quater ammette l’impiego di sistemi automatizzati per attività di supporto, subordinandolo a un obbligo di informazione preventiva e chiara. Esclude che l’esito del procedimento, l’accordo di conciliazione o la proposta del mediatore possano derivare esclusivamente da un trattamento automatizzato privo di controllo umano effettivo, e richiede che il regolamento dell’organismo indichi i criteri generali di funzionamento degli strumenti utilizzati, assicurando su richiesta delle parti un adeguato livello di trasparenza.
Il riferimento comparato è costituito dalla disciplina francese delle piattaforme di risoluzione online delle controversie: l’art. 4-3 della legge n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 (loi J21), introdotto dalla legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019, vieta l’adozione di soluzioni basate esclusivamente su trattamenti algoritmici o automatizzati senza informazione e consenso delle parti e impone la comunicazione, su richiesta, delle regole e delle principali caratteristiche del trattamento (il Décret n. 2019-1089 del 25 ottobre 2019, modificato dal Décret n. 2021-95 del 29 gennaio 2021, disciplina separatamente la procedura di certificazione di questi servizi).
Fonte: loi n. 2019-222 del 23 marzo 2019, art. 3 (che inserisce l’art. 4-3 nella loi n. 2016-1547 del 18 novembre 2016), verificata sul ; ; .
Art. 8-bis, comma 1-bis — Mediazione telematica nelle controversie di modesto valore.
Per le controversie di modesto valore, il costo di partecipazione a un incontro in presenza può incidere in misura non proporzionata rispetto al valore della lite, in particolare per le controversie comprese nella soglia prevista dal nuovo art. 5-septies. La disposizione individua, pertanto, la modalità telematica come forma ordinaria di svolgimento della mediazione in tali controversie, ferma la possibilità di richiedere l’incontro in presenza per comprovata impossibilità di accesso agli strumenti informatici o per altro giustificato motivo: la previsione non introduce un obbligo rigido di svolgimento a distanza, ma mira a ridurre i costi di accesso al procedimento preservando una soluzione in presenza quando necessaria.
Il riferimento comparato è la Spagna, dove l’art. 24 della Ley 5/2012 dispone che per le controversie fino a 600 euro la mediazione si svolga «di preferenza» per via elettronica, salva impossibilità tecnica di una parte.
Fonte: sito, , dato verificato.
Art. 16, comma 2 — Interoperabilità tra processo telematico e mediazione.
Il processo civile telematico e le piattaforme utilizzate dagli organismi di mediazione operano, in linea generale, come sistemi separati: quando il giudice dispone l’esperimento della mediazione, la parte deve gestire autonomamente il deposito dell’atto processuale e l’avvio del procedimento di mediazione, con possibili duplicazioni di attività e rischi di errore. La modifica proposta attribuisce alla piattaforma informatica ministeriale una funzione di interoperabilità con i sistemi del processo civile telematico, anche per il deposito della domanda di mediazione conseguente a rinvio giudiziale, senza incidere sull’autonomia organizzativa degli organismi.
Nel Regno Unito il sistema Online Civil Money Claims (OCMC), che sta progressivamente sostituendo il precedente Money Claim Online, prevede per le cause difese un rinvio automatico (con possibilità di opt-out) al servizio di mediazione delle liti minori dopo il deposito del questionario di trattazione, nell’ambito di un progetto pilota attivo dal 2024 al 2027 (Practice Direction 51ZE).
Fonte: e , verificati direttamente; non tratti dal solo testo normativo pubblicato sul sito.
Art. 8-bis, comma 1-ter — Requisiti tecnici della mediazione telematica.
La disciplina italiana della mediazione telematica si concentra principalmente sugli atti, sulla firma e sulla conservazione dei documenti, senza individuare requisiti minimi per la piattaforma utilizzata durante l’incontro: verifica dell’identità dei partecipanti, protezione delle comunicazioni, prevenzione degli accessi non autorizzati, disciplina delle registrazioni e continuità del collegamento in caso di malfunzionamento. Tali aspetti assumono rilievo diretto per la riservatezza del procedimento e per la certezza della partecipazione, e la loro disciplina non può essere rimessa integralmente alle prassi dei singoli organismi.
Il nuovo comma 1-ter individua standard minimi da specificare nel regolamento di procedura dell’organismo, traendo spunto dall’art. 25 della legge kirghisa n. 256 del 14 novembre 2025, che disciplina in modo analitico i requisiti della mediazione online: la proposta ne utilizza le garanzie essenziali, adattandole al sistema italiano degli organismi iscritti nel registro ministeriale.
Non recepiti altri istituti della stessa legge kirghisa (estensione della mediazione alle materie penali; incontro informativo obbligatorio generalizzato; ordine professionale a iscrizione vincolata — la “Camera dei Mediatori”; divieto assoluto per i dipendenti pubblici di esercitare come mediatori; equiparazione dell’accordo notarile a titolo costitutivo per i trasferimenti immobiliari, già presente nel diritto italiano vigente): scelte di modello istituzionale distanti dall’impianto — organismi professionali vigilati dal Ministero, non ordine a iscrizione obbligatoria — su cui questo intero documento è costruito.
Fonte: sito, , verificato il 27.8.2026.
Art. 3 — Formazione, organismi, enti di formazione e statuto del mediatore
Articolato
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il mediatore è civilmente responsabile, secondo i principi generali, dei danni cagionati alle parti per fatto proprio nello svolgimento dell’incarico. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce l’obbligo per il mediatore di munirsi di adeguata polizza assicurativa o di garanzia equivalente per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione, individuandone i massimali minimi.»
b) all’articolo 16, comma 1-bis, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) la separazione organizzativa tra l’attività di mediazione e l’eventuale attività arbitrale svolta dal medesimo organismo o da soggetti a esso collegati, salva l’ipotesi in cui le parti, successivamente all’insuccesso della mediazione, convengano di deferire la controversia in arbitrato al medesimo organismo; c-ter) la pubblicazione, per ciascun mediatore designato dall’organismo, dei dati relativi alla formazione conseguita e all’esperienza maturata, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2.»
c) all’articolo 16, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole «Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori» sono aggiunte le seguenti: «per le controversie in cui prestano assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 8, comma 5; per svolgere le funzioni di mediatore nelle mediazioni diverse da quelle demandate dal giudice o soggette a condizione di procedibilità, l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 16-ter è comunque richiesta»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli avvocati che intendano iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 16-ter devono comunque completare la formazione iniziale e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici, secondo i medesimi requisiti previsti per gli altri mediatori dall’articolo 16-quinquies, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 62 del codice deontologico forense.»
d) all’articolo 16-bis, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La formazione impartita da enti non iscritti nell’elenco di cui al presente articolo non è valida ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 16-ter.
2-ter. L’iscrizione nell’elenco degli enti di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile, previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 e della qualità dei percorsi formativi erogati nel periodo precedente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2.»
e) dopo l’articolo 16-bis, come modificato dalla lettera d), sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-ter (Elenco nazionale dei mediatori)
Presso il Ministero della giustizia è istituito, con le medesime modalità organizzative previste per il registro di cui all’articolo 16, l’elenco nazionale dei mediatori persone fisiche.
L’iscrizione nell’elenco è condizione per l’esercizio della funzione di mediatore nei procedimenti di mediazione disciplinati dal presente decreto ed è subordinata al possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento stabiliti con il decreto di cui all’articolo 16-quinquies.
L’elenco è pubblico e consultabile per via telematica, con indicazione, per ciascun iscritto, degli organismi di appartenenza, delle materie di specializzazione dichiarate e degli eventuali provvedimenti disciplinari definitivi adottati ai sensi dell’articolo 16-quater.
L’elenco è tenuto esclusivamente in formato elettronico, secondo modalità che ne assicurano l’interoperabilità con il registro di cui all’articolo 16 e con gli altri sistemi informativi del Ministero della giustizia. Il mediatore iscritto ha l’obbligo di mantenere aggiornati i propri dati, provvedendo agli aggiornamenti necessari entro quindici giorni da ogni variazione rilevante; l’inosservanza di tale obbligo è causa di sospensione provvisoria dell’iscrizione, fino alla regolarizzazione.
Art. 16-quater (Vigilanza e responsabilità disciplinare del mediatore)
Il mediatore che, nello svolgimento dell’incarico, viola gli obblighi di cui all’articolo 14 o il dovere di riservatezza di cui all’articolo 9, ovvero l’obbligo di aggiornamento professionale di cui all’articolo 16-quinquies, comma 2, nonché il mediatore che si trovi in stato di ingiustificata inattività protratta per oltre tre anni consecutivi o che rifiuti, in modo reiterato e ingiustificato, incarichi di mediazione assegnatigli dall’organismo di appartenenza, è soggetto, secondo la gravità della violazione, alle seguenti misure: a) richiamo; b) sospensione dall’elenco di cui all’articolo 16-ter per un periodo non superiore a un anno; c) cancellazione dall’elenco.
Le misure di cui al comma 1 sono adottate dal Ministero della giustizia, su segnalazione del responsabile dell’organismo, della parte interessata o d’ufficio, con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l’interessato, sentito il Comitato di cui all’articolo 16-sexies quando lo ritenga necessario, ferma restando la responsabilità civile e penale del mediatore secondo la legge.
2-bis. Il procedimento di cui al comma 2 si conclude entro sessanta giorni dal suo avvio, prorogabili per una sola volta e per un pari periodo con provvedimento motivato dalla complessità del caso.
Contro il provvedimento che dispone la sospensione o la cancellazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
3-bis. Il mediatore cancellato dall’elenco ai sensi del comma 1, lettera c), può chiedere la riabilitazione, con effetto di reiscrizione, non prima che siano decorsi cinque anni dal provvedimento definitivo di cancellazione, quando dimostri di aver tenuto, medio tempore, condotta specchiatissima e incensurata. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce i requisiti, le condizioni e le modalità del procedimento di riabilitazione, ivi compreso l’eventuale obbligo di un percorso di aggiornamento professionale.
Art. 16-quinquies (Contenuti minimi della formazione iniziale e aggiornamento professionale continuo)
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 16, comma 2, sono stabiliti, quali contenuti minimi del percorso di formazione iniziale per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 16-ter, di durata complessiva non inferiore a 130 ore, l’insegnamento almeno delle seguenti materie: a) fondamenti teorici e tecniche della mediazione; b) tecniche di comunicazione e di negoziazione; c) gestione e trasformazione del conflitto; d) elementi di diritto della mediazione e delle materie a maggiore incidenza statistica nei procedimenti di mediazione; e) esercitazioni pratiche e simulazioni, con supervisione di un formatore, per una durata complessiva non inferiore al 30 per cento delle ore di cui al presente comma.
Il decreto di cui al comma 1 prevede altresì un obbligo di aggiornamento professionale continuo, con cadenza almeno biennale, comprendente specifici moduli tematici dedicati, tra l’altro, al riconoscimento e alla gestione delle situazioni di violenza domestica o di genere, alla tutela dei minori e delle persone con disabilità nel procedimento di mediazione, e alla mediazione con parti in condizione di vulnerabilità economica o sociale.
Il mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento di cui al comma 2 nei termini stabiliti dal decreto costituisce causa di sospensione dall’elenco di cui all’articolo 16-ter, ai sensi dell’articolo 16-quater.
I requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano indistintamente a tutti i mediatori, indipendentemente dalla professione di provenienza, fermo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4-bis, secondo periodo.
Art. 16-sexies (Comitato per la qualità della mediazione)
Presso il Ministero della giustizia è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la qualità della mediazione, con funzioni consultive in materia di mediazione civile e commerciale.
Il Comitato è composto da un magistrato designato dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato designato dal Consiglio nazionale forense, da tre mediatori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative degli organismi di mediazione e degli enti di formazione, e da due professori universitari in materie giuridiche esperti di mediazione, nominati con decreto del Ministro della giustizia. I componenti durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rinnovabili.
Il Comitato: a) esprime parere obbligatorio, non vincolante, sugli schemi dei decreti di cui all’articolo 16, comma 2, e all’articolo 16-quinquies; b) propone criteri e linee guida per la qualità dell’attività degli organismi e degli enti di formazione, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, comma 1-ter; c) può essere sentito nei procedimenti di cui all’articolo 16-quater su richiesta del Ministero della giustizia; d) pubblica annualmente una relazione sullo stato della mediazione in Italia, anche in prospettiva comparata.»
f) all’articolo 16, comma 1-ter, dopo le parole «quella dei mediatori» sono aggiunte le seguenti: «, nonché la disponibilità di un numero di mediatori non inferiore al minimo stabilito con il decreto di cui al comma 2, differenziato in relazione al distretto di Corte d’Appello nel quale l’organismo opera, tenuto conto dei dati sulla distribuzione territoriale dell’offerta di mediazione di cui all’articolo 16-sexies, comma 3, lettera e), quest’ultima introdotta dall’articolo 6 della presente proposta».
Relazione
Art. 14, comma 2-bis — Responsabilità civile e garanzia assicurativa.
La responsabilità civile del mediatore trova oggi applicazione nei principi generali dell’ordinamento, ma manca una previsione espressa che assicuri l’esistenza di una copertura idonea a garantire il risarcimento dei danni eventualmente cagionati nello svolgimento dell’incarico. La modifica proposta conferma l’applicazione dei principi generali di responsabilità civile e demanda al decreto attuativo la previsione di un obbligo assicurativo o di una garanzia equivalente, nonché la determinazione dei relativi massimali minimi, che richiede una specifica istruttoria tecnica.
La Spagna (Ley 5/2012, art. 11.3-11.4 e art. 14) prevede espressamente l’obbligo per il mediatore di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile professionale, insieme a un’azione diretta del danneggiato; il Portogallo (Lei n. 29/2013, art. 8, comma 2) codifica altresì la responsabilità civile del mediatore per i danni causati.
Fonte: sito, e , dati verificati.
Art. 16, comma 1-bis, lettere c-bis) e c-ter) — Separazione tra mediazione e arbitrato; trasparenza sui mediatori.
Gli organismi che svolgono sia attività di mediazione sia attività arbitrale possono presentare profili di conflitto di interessi organizzativo, che la disciplina vigente non regola in modo specifico. La proposta introduce un requisito di separazione organizzativa tra le due attività, salva la facoltà delle parti di deferire consensualmente la controversia in arbitrato al medesimo organismo dopo l’insuccesso della mediazione, e prevede la pubblicazione dei dati relativi alla formazione e all’esperienza di ciascun mediatore designato, per rendere verificabile dall’esterno la qualità del servizio.
La Spagna (Ley 5/2012, art. 5.1) impone alle istituzioni di mediazione entrambi questi obblighi.
Fonte: sito, , dato verificato.
Art. 16, comma 4-bis — Requisiti formativi degli avvocati mediatori.
L’attuale equiparazione automatica dell’avvocato al mediatore non coincide necessariamente con il possesso di una formazione specifica nelle tecniche di mediazione, negoziazione e gestione del conflitto: competenza giuridica e capacità di svolgere il ruolo imparziale del mediatore sono profili distinti. La proposta circoscrive l’equiparazione automatica alle ipotesi in cui l’avvocato presta assistenza tecnica alla parte nei procedimenti indicati dall’art. 8, comma 5; per lo svolgimento della funzione di mediatore negli altri procedimenti, richiede l’iscrizione nell’elenco nazionale e il possesso dei medesimi requisiti formativi previsti per gli altri mediatori.
La Turchia (legge n. 6325, art. 20) richiede a chiunque, inclusi i laureati in giurisprudenza, il completamento della formazione e il superamento di un esame scritto ministeriale: un modello che conferma il principio, ma che non è recepito nella sua interezza. La soluzione qui adottata è una via intermedia elaborata da questo documento, non una trasposizione del modello turco.
Fonte: sito, , dato verificato.
Art. 16-bis, commi 2-bis e 2-ter — Formazione accreditata e rinnovo degli enti.
Il sistema di accreditamento degli enti di formazione perde efficacia se la formazione impartita da soggetti non iscritti nell’elenco può produrre gli stessi effetti ai fini dell’accesso o del mantenimento nell’attività di mediatore; e se, una volta iscritto, un ente di formazione non è mai più riesaminato, la qualità accertata al momento dell’iscrizione potrebbe non riflettere più quella effettivamente erogata anni dopo. La modifica chiarisce che la formazione erogata da enti non iscritti non è valida ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei mediatori, e prevede il rinnovo dell’iscrizione degli enti di formazione entro un termine massimo di tre anni, previa verifica dei requisiti e della qualità dei percorsi svolti.
Il Portogallo (Lei n. 29/2013, art. 24) stabilisce che la formazione impartita da enti non certificati non è valida ai fini professionali; la Turchia (legge n. 6325, artt. 23-24) prevede che le autorizzazioni degli enti formatori siano rinnovabili fino a un massimo di tre anni, con nuova verifica dei requisiti.
Fonte: sito, e , dati verificati.
Artt. 16-ter e 16-quater — Elenco nazionale e disciplina individuale.
La disciplina vigente è centrata sul registro degli organismi di mediazione. Non è previsto un elenco nazionale dei mediatori persone fisiche, né un sistema di responsabilità disciplinare direttamente riferito al singolo professionista: un mediatore incompetente o scorretto può quindi continuare a operare semplicemente cambiando organismo. La proposta istituisce un elenco nazionale pubblico dei mediatori, tenuto in formato elettronico e interoperabile con il registro degli organismi, nel quale sono indicate le appartenenze organizzative, le specializzazioni dichiarate e gli eventuali provvedimenti disciplinari definitivi; il nuovo art. 16-quater introduce un sistema disciplinare graduato, fondato su richiamo, sospensione e cancellazione, adottato dal Ministero previo contraddittorio con l’interessato e con possibilità di acquisire il parere del Comitato per la qualità della mediazione.
Quattro ordinamenti offrono elementi in tal senso: il Belgio (Code judiciaire, artt. 1727 e 1727/5), la Turchia (legge n. 6325, artt. 19-21 e art. 32, lettera e), il Portogallo (Lei n. 29/2013, artt. 9, 43-44) e la Spagna (Ley 5/2012, art. 11.4). La proposta introduce un elenco nazionale unico e un procedimento disciplinare a tre livelli, modellato sulla combinazione belgo-portoghese.
Fonte: sito per tutti e quattro i paesi, dati verificati direttamente.
Art. 16-quater, comma 3-bis — Riabilitazione del mediatore cancellato.
La cancellazione dall’elenco nazionale, a differenza della sospensione (che ha durata massima predeterminata e si esaurisce da sé), non prevede oggi alcuna via di rientro: il mediatore cancellato resta escluso dalla professione senza limite di tempo, anche quando la violazione che ha originato la sanzione non fosse tale da giustificare un’esclusione permanente e il mediatore abbia nel frattempo tenuto una condotta ineccepibile. Un istituto di questo tipo esiste già, in Italia, per altre professioni ordinistiche, ma non per la mediazione: la proposta introduce un principio di riabilitazione, rinviando al decreto attuativo i requisiti e le modalità del procedimento (dettagliate nella corrispondente modifica del D.M. 150/2023, Parte II, Art. 2).
Il riferimento non è comparato, ma un’analogia interna con un istituto già presente nell’ordinamento italiano: l’art. 47 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento della professione forense, richiamato dall’art. 61 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per quanto non espressamente abrogato su questo punto) subordina la reiscrizione dell’avvocato radiato al decorso di almeno cinque anni e alla dimostrazione, ai sensi dell’art. 17 dello stesso decreto, di condotta specchiatissima e incensurata nel periodo intermedio; il principio è confermato da Cass., Sez. Un., n. 10921/2014, che lo riferisce alla sola radiazione (sanzione più grave della semplice cancellazione dall’albo). La proposta applica lo stesso termine quinquennale e lo stesso standard di condotta alla cancellazione del mediatore dall’elenco nazionale, sanzione che in questo sistema non ha un livello ulteriore più grave.
Fonte: R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 17 e 47; legge 31 dicembre 2012, n. 247; Cass., Sez. Un., 26 maggio 2014, n. 10921 — analogia con la disciplina della professione forense, non un dato comparato straniero.
Art. 16-quinquies — Formazione iniziale, pratica e aggiornamento continuo.
La disciplina dei contenuti formativi è oggi rimessa prevalentemente al decreto ministeriale, senza alcun paletto di legge che garantisca la copertura delle competenze essenziali — tecniche di negoziazione, gestione del conflitto, esercitazioni pratiche supervisionate — né di temi oggi sempre più rilevanti come il riconoscimento della violenza di genere o la tutela delle fasce vulnerabili. La proposta stabilisce a livello legislativo i contenuti essenziali della formazione iniziale (fondamenti e tecniche della mediazione, comunicazione e negoziazione, gestione del conflitto, elementi di diritto della mediazione, esercitazioni pratiche e simulazioni supervisionate), fissa la durata complessiva non inferiore a 130 ore con una quota minima di attività pratica, e introduce un obbligo di aggiornamento professionale continuo comprendente moduli sulla violenza domestica o di genere, sulla tutela dei minori e delle persone con disabilità e sulla gestione dei procedimenti con parti vulnerabili.
La Germania, tramite regolamento delegato (Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverordnung, come modificato dal 1° marzo 2024), fissa contenuti formativi minimi dettagliati non inferiori a 130 ore; la Spagna (Ley 5/2012, disp. finale ottava.2) affianca all’obbligo generale di formazione continua moduli tematici specifici su violenza di genere, tutela dei minori e delle persone con disabilità.
Fonte: sito per entrambi i paesi, dati verificati (, ).
Quanto alla quota di ore pratiche, il Decreto-Lei n. º 29/2026 di Capo Verde (art. 29, comma 2, lett. a) fissa un requisito che nessun’altra fonte esaminata quantifica con altrettanta precisione: almeno il 30 per cento del monte-ore complessivo dedicato a esercitazioni pratiche supervisionate. Applicato alle 130 ore già previste, tale criterio corrisponde a non meno di 39 ore pratiche e 91 teoriche, recepite nella proposta di modifica del D.M. 150/2023 (Parte II, Art. 3).
Fonte: testo integrale del Decreto-Lei n. 29/2026, caricato dall’utente.
Art. 16-sexies — Comitato per la qualità della mediazione.
Le funzioni di regolazione e vigilanza in materia di mediazione sono attualmente concentrate presso il Ministero della giustizia, senza una sede stabile di consultazione tecnica nella quale possano essere rappresentate le esigenze della magistratura, dell’avvocatura, degli organismi, degli enti di formazione e dell’università. La proposta istituisce, presso il Ministero, il Comitato per la qualità della mediazione, con funzioni consultive: esprime pareri sugli schemi dei principali atti regolamentari, formula criteri e linee guida per la qualità dell’attività degli organismi e degli enti di formazione, può essere sentito nei procedimenti disciplinari e pubblica una relazione annuale sullo stato della mediazione in Italia.
Il Belgio affida la governance del sistema a un organo dedicato, la Commission fédérale de médiation (Code judiciaire, art. 1727); in Francia, il Conseil national de la médiation, creato dalla loi n. 2021-1729 del 22 dicembre 2021 e reso operativo nel 2023, svolge un ruolo consultivo di riferimento per la qualità della mediazione.
Fonte: sito per il Belgio, dato verificato (); per la Francia, loi n. 2021-1729 del 22 dicembre 2021 (art. 45, istitutivo) e (modalità di funzionamento), operativo dal 2023; ruolo consultivo confermato dal .
Art. 16, comma 1-ter — Numero minimo di mediatori per organismo.
La permanenza dell’iscrizione nel registro non garantisce, di per sé, che l’organismo disponga di una capacità operativa adeguata al numero e alla tipologia dei procedimenti trattati. La proposta introduce un requisito relativo alla disponibilità di un numero minimo di mediatori, differenziato per distretto di Corte d’appello, la cui definizione puntuale è rimessa al decreto attuativo sulla base dei dati del monitoraggio territoriale previsto dall’art. 6.
Il Regolamento sulla mediazione commerciale della Repubblica Popolare Cinese (Decreto del Consiglio di Stato n. 827/2025, in vigore dal 1° maggio 2026), art. 8, impone agli organismi di mediazione commerciale un requisito minimo di almeno cinque mediatori iscritti.
Fonte: , confermato su copia ufficiale pubblicata dal Ministero dell’Ecologia e Ambiente cinese; verificato direttamente. Non presente sulla sezione “Testi in vigore multilingue” del sito, che non include la Cina.
Art. 16-ter, comma 4 — Tenuta elettronica e aggiornamento dell’elenco.
La mera consultabilità telematica dell’elenco non assicura che esso sia gestito in formato integralmente elettronico, interoperabile e costantemente aggiornato. La proposta impone la tenuta esclusivamente elettronica dell’elenco e pone a carico del mediatore l’obbligo di aggiornare entro quindici giorni i dati rilevanti, con sospensione provvisoria dell’iscrizione in caso di inosservanza.
Il Decreto-Lei capoverdiano (art. 31) impone che la Lista Nacional Oficial de Mediadores sia tenuta esclusivamente in formato elettronico, con lo stesso obbligo di aggiornamento entro quindici giorni.
Fonte: testo integrale del Decreto-Lei n. 29/2026, caricato dall’utente.
Art. 16-quater — Inattività, rifiuto degli incarichi e termine disciplinare.
L’iscrizione nell’elenco nazionale deve corrispondere a un’effettiva disponibilità allo svolgimento dell’attività: l’inattività ingiustificata protratta nel tempo e il rifiuto reiterato di incarichi possono ridurre artificialmente l’offerta di mediazione. La proposta inserisce tra le condotte rilevanti l’inattività ingiustificata superiore a tre anni e il rifiuto reiterato e ingiustificato degli incarichi assegnati dall’organismo, e introduce un termine per la conclusione del procedimento disciplinare.
Il Decreto-Lei capoverdiano (art. 32) prevede tra le cause di cancellazione l’inattività ingiustificata protratta per oltre tre anni consecutivi e il rifiuto sistematico e ingiustificato di partecipare alle mediazioni assegnate; la stessa legge (art. 33, comma 3) fissa un termine di sessanta giorni lavorativi per la conclusione del procedimento, prorogabile una sola volta.
Fonte: testo integrale del Decreto-Lei n. 29/2026, caricato dall’utente.
Non recepito: l’accreditamento tramite organismi privati riconosciuti ma non statali (Singapore, Regno Unito) — interessante come riferimento per una futura articolazione per fasce di anzianità, ma non tradotto in proposta in questa fase; la commissione di accreditamento con valutazione comportamentale dei candidati mediatori di Capo Verde (art. 30, comma 2) — un doppio livello di selezione oggi estraneo al sistema italiano e giudicato un aggravio procedurale non giustificato dall’evidenza disponibile; la clausola capoverdiana sulla diversità linguistica, culturale e regionale nella selezione dei mediatori (art. 28, comma 4) — troppo generica per tradursi in una regola precettiva.
Art. 4 — Esecutività dell’accordo, costi e mediazione internazionale
Articolato
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 1-bis, dopo le parole «previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico» sono aggiunte le seguenti: «. Il decreto è negato soltanto quando l’accordo sia contrario a norme imperative o all’ordine pubblico, ovvero quando ricorra un vizio di regolarità formale non sanabile nel termine assegnato dal presidente del tribunale, che non può essere superiore a quindici giorni»;
b) all’articolo 12, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. In alternativa a quanto previsto dal comma 1-bis, quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale può essere ricevuto in atto pubblico o autenticato da un notaio, che ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico; l’accordo così ricevuto o autenticato costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del Codice di procedura civile, senza necessità del decreto di omologazione di cui al comma 1-bis.»
c) all’articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando la parte vincitrice, prima della formulazione della proposta di cui all’articolo 11, abbia proposto una soluzione conciliativa che il provvedimento che definisce il giudizio recepisce in misura sostanzialmente corrispondente, anche se la mediazione si è conclusa senza una formale proposta del mediatore.»
d) all’articolo 17, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per le mediazioni di cui agli articoli 5, comma 1, 5-quater e 5-septies, quando il procedimento si conclude senza accordo al primo incontro, l’indennità dovuta all’organismo per il primo incontro è, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anticipata dallo Stato secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, ed è recuperata nei confronti della parte tenuta al pagamento, salvo che questa sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del Capo II-bis.»
Dopo il Capo IV del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è inserito il seguente:
«Capo IV-bis — Riconoscimento ed esecuzione degli accordi internazionali di mediazione
Art. 20-bis (Accordi internazionali di composizione delle controversie derivanti da mediazione)
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 12, comma 1-ter, un accordo internazionale di composizione risultante da una mediazione in materia commerciale, concluso per iscritto tra parti aventi sede o residenza in Stati diversi, è riconosciuto ed è dichiarato esecutivo in Italia alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla mediazione internazionale di composizione delle controversie, adottata a Singapore il 7 agosto 2019, quando la stessa sia ratificata dalla Repubblica italiana.
La domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività è proposta con ricorso alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui l’esecuzione deve avere luogo, che provvede in composizione monocratica.
Il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono negati soltanto per i motivi tassativamente previsti dalla Convenzione di cui al comma 1.»
All’attuazione del comma 2 del presente articolo è subordinata la sottoscrizione e la ratifica, da parte della Repubblica italiana, della Convenzione delle Nazioni Unite sulla mediazione internazionale di composizione delle controversie, adottata a Singapore il 7 agosto 2019, con apposito disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, da presentare alle Camere a cura del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della giustizia.
Relazione
Art. 12, comma 1-bis — Motivi di diniego dell’omologazione.
La formula vigente dell’art. 12, comma 1-bis, richiede l’accertamento della regolarità formale dell’accordo e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico, senza distinguere espressamente tra vizi sostanziali, idonei a impedire l’omologazione, e irregolarità formali suscettibili di regolarizzazione. La modifica proposta tipizza i presupposti del diniego e attribuisce al presidente del tribunale il potere di assegnare un termine non superiore a quindici giorni per la sanatoria dei vizi formali rimediabili.
Il Belgio (Code judiciaire, art. 1733) ammette il diniego solo per violazione dell’ordine pubblico o, in materia familiare, dell’interesse dei minori: un elenco chiuso più prevedibile della formula italiana.
Fonte: sito, , dato verificato.
Art. 12, comma 1-quater — Esecutività dell’accordo mediante atto notarile.
Quando non tutte le parti sono assistite da avvocati, l’accordo di mediazione richiede oggi l’omologazione del presidente del tribunale per acquisire efficacia esecutiva. La proposta introduce un canale alternativo: l’accordo può essere ricevuto in atto pubblico o autenticato da un notaio, che ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, senza sostituire la procedura di omologazione ma ampliando le modalità a disposizione delle parti prive di assistenza legale.
Sia il Portogallo (Lei n. 29/2013, art. 9) sia la Spagna (Ley 5/2012, art. 25.1-25.2) consentono che l’accordo acquisti forza esecutiva senza intervento del giudice e senza assistenza di un avvocato.
Fonte: sito per entrambi i paesi, dati verificati.
Art. 13, comma 1-bis — Valorizzazione delle proposte conciliative delle parti.
L’art. 13 disciplina le conseguenze processuali del rifiuto di una proposta formulata dal mediatore, senza considerare l’ipotesi in cui una parte abbia formulato direttamente una proposta conciliativa poi sostanzialmente coincidente con il contenuto della decisione giudiziale. La modifica proposta estende il meccanismo alle proposte formulate dalla parte prima dell’eventuale proposta del mediatore, così che il giudice possa tenerne conto quando il provvedimento che definisce il giudizio recepisca una soluzione sostanzialmente corrispondente.
La riforma spagnola del 2025 (Ley Orgánica 1/2025, art. 22, che introduce il nuovo comma 5 dell’art. 245 e modifica l’art. 394 della Ley de Enjuiciamiento Civil) premia sulle spese processuali la parte che abbia proposto, in sede di mezzo adeguato di soluzione della controversia, una soluzione poi sostanzialmente coincidente con la sentenza.
Fonte: , art. 22 (nuovo comma 5 dell’art. 245 e modifica dell’art. 394 LEC), verificata su fonte legale specializzata che riproduce il testo consolidato BOE.
Art. 17, comma 6-bis — Anticipazione delle indennità del primo incontro.
Il credito d’imposta previsto dall’art. 20 opera successivamente al sostenimento della spesa e non incide sul costo immediato che la parte deve affrontare per avviare o partecipare alla mediazione. La proposta prevede, per i procedimenti obbligatori o demandati e per le controversie di modesto valore, l’anticipazione da parte dello Stato dell’indennità relativa al primo incontro quando il procedimento si chiuda senza accordo; l’importo è recuperato nei confronti della parte tenuta al pagamento, salvo ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La Turchia prevede che le prime due ore di mediazione obbligatoria, quando il tentativo fallisce, siano a carico del bilancio del Ministero della giustizia.
Fonte: Ministero della Giustizia turco, (Resmî Gazete n. 33119 del 26 dicembre 2025), verificato direttamente sulla fonte ministeriale ufficiale.
Capo IV-bis — Accordi internazionali e Convenzione di Singapore.
L’ordinamento italiano non ha sottoscritto né ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi internazionali di composizione derivanti da mediazione, adottata a Singapore il 7 agosto 2019: senza tale meccanismo, un accordo di mediazione raggiunto tra un’impresa italiana e una controparte straniera non ha, fuori dall’UE, alcuna garanzia di essere eseguibile all’estero. La proposta introduce una disciplina interna condizionata alla sottoscrizione e alla ratifica della Convenzione, individuando nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo dell’esecuzione l’autorità competente a pronunciare sul riconoscimento e sull’esecutività dell’accordo.
Tra i Paesi esaminati, la Turchia ha dato attuazione organica alla Convenzione con un foro commerciale specializzato (legge n. 6325, art. 17/A) e la Nigeria l’ha recepita in modo esplicito (Arbitration and Mediation Act 2023, sez. 87); il numero degli Stati aderenti è in crescita, e da ultimo l’Oman, con Decreto Reale n. 6/2026 dell’11 gennaio 2026, ha ratificato la Convenzione.
Fonte: sito per Turchia e Nigeria, dati verificati; la ratifica dell’Oman è stata verificata su fonte ufficiale (fm.gov.om, UNIS/UNCITRAL), non tramite la sezione “Testi in vigore multilingue” del sito, che non copre l’Oman.
Art. 5 — Riservatezza
Articolato
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«3. Gli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2 non operano: a) quando la divulgazione sia necessaria per prevenire un pericolo imminente per la vita o l’incolumità fisica di una persona; b) quando le dichiarazioni o le informazioni siano relative alla pianificazione o alla commissione di un reato non ancora consumato, ovvero funzionali a occultarne uno già commesso; c) quando la divulgazione sia necessaria per l’accertamento della responsabilità disciplinare del mediatore ai sensi dell’articolo 16-quater, limitatamente al procedimento disciplinare e nei soli confronti dell’autorità procedente; d) quando la divulgazione sia necessaria per dare attuazione o esecuzione all’accordo di conciliazione.»
b) all’articolo 10, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il divieto di cui al periodo precedente non opera nei casi di cui all’articolo 9, comma 3.»
c) all’articolo 9, dopo il comma 3, come inserito dalla lettera a), è aggiunto il seguente:
«4. Il dovere di riservatezza di cui ai commi 1 e 2 non si estende al fatto della partecipazione o della mancata partecipazione di una parte agli incontri di mediazione, che può essere comunicato dal mediatore al giudice ai fini di cui agli articoli 8, comma 1-bis, e 12-bis.»
Relazione
Art. 9, comma 3 — Eccezioni tassative.
La riservatezza costituisce un elemento essenziale del procedimento di mediazione. La disciplina vigente non individua in modo espresso le ipotesi eccezionali nelle quali il mediatore possa o debba comunicare informazioni apprese nel procedimento per tutelare interessi di rango superiore: un mediatore che apprenda, in sessione separata, di un pericolo imminente per l’incolumità di qualcuno, o della pianificazione di un reato, non ha oggi alcuna base legale chiara per intervenire. La modifica proposta introduce eccezioni tassative, riferite alla prevenzione di un pericolo imminente per la vita o l’incolumità fisica, alla pianificazione o commissione di reati, all’accertamento disciplinare della responsabilità del mediatore e all’attuazione o esecuzione dell’accordo di conciliazione. L’elencazione è formulata in termini restrittivi: l’obiettivo non è attenuare il dovere di riservatezza, ma assicurare una base normativa chiara nei casi in cui la protezione di interessi superiori renda necessaria una limitata divulgazione.
Il diritto comparato individua un nucleo ristretto di eccezioni con notevole convergenza: lo Uniform Mediation Act statunitense, il Mediation Act di Singapore (sez. 9, comma 2), la Germania (Mediationsgesetz, § 4, comma 2).
Fonte: sito per Stati Uniti, Singapore e Germania, dati verificati.
Art. 10, comma 1 — Coordinamento con l’inutilizzabilità processuale.
L’introduzione di eccezioni alla riservatezza richiede un coordinamento con il divieto di utilizzazione processuale previsto dall’art. 10: in assenza di tale coordinamento, le informazioni legittimamente comunicabili ai sensi dell’art. 9, comma 3, rimarrebbero comunque inutilizzabili in giudizio, vanificando l’eccezione proprio nei casi in cui l’utilizzabilità processuale è ciò che conta.
Art. 9, comma 4 — Comunicazione della partecipazione o della mancata partecipazione.
La presenza o l’assenza di una parte agli incontri di mediazione costituisce un dato necessario per l’applicazione delle disposizioni in materia di partecipazione effettiva, di sanzioni e di regolarizzazione del procedimento. La modifica chiarisce che il dovere di riservatezza non si estende al solo fatto della partecipazione o della mancata partecipazione agli incontri.
Il decreto francese n. 2025-660 del 18 luglio 2025 ha introdotto l’art. 1533-1 del Code de procédure civile, che chiarisce come «la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle»: una precisazione più circoscritta di quella qui recepita, ma dello stesso principio di fondo.
Fonte: , art. 17 (nuovo ), verificato direttamente sul testo vigente.
Un’avvertenza, non recepita come proposta: la ricerca comparata segnala il rischio di eccezioni troppo ampie o vagamente formulate, che scoraggerebbero la sincerità delle parti in mediazione. Per questo la formulazione qui proposta resta intenzionalmente tassativa e a soglia elevata, sul modello USA/Singapore piuttosto che su quello tedesco (clausola generica di “ordine pubblico”). Non si propone una sanzione penale per la violazione del segreto da parte del mediatore (presente in Belgio e Corea del Sud), preferendo il rafforzamento della via disciplinare di cui all’art. 16-quater.
Art. 6 — Monitoraggio statistico e distribuzione territoriale della mediazione
Articolato
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1-bis, come modificato dall’articolo 3, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
«c-quater) la trasmissione trimestrale al Ministero della giustizia, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2, dei dati relativi ai procedimenti iscritti, definiti e pendenti, alla partecipazione delle parti, alla prosecuzione oltre il primo incontro e agli esiti della mediazione, disaggregati per materia; il reiterato inadempimento di tale obbligo costituisce causa di sospensione o cancellazione dell’organismo dal registro, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.»
b) all’articolo 16-sexies, comma 3, come inserito dall’articolo 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«e) elabora e pubblica annualmente, sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, lettera c-quater), un rapporto sulla distribuzione territoriale dell’offerta di mediazione, articolato per distretto di Corte d’Appello, con indicazione almeno del numero di organismi attivi, del rapporto tra procedimenti iscritti e organismi attivi e del rapporto tra procedimenti pendenti e organismi attivi, segnalando i distretti nei quali tali indicatori si discostano significativamente dalla media nazionale, in eccesso o in difetto.»
c) all’articolo 5-septies, comma 2, come inserito dall’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma tiene altresì conto dei dati sulla distribuzione territoriale dell’offerta di mediazione di cui all’articolo 16-sexies, comma 3, lettera e), al fine di non aggravare la capacità di definizione dei distretti già interessati da un rapporto tra procedimenti pendenti e organismi attivi superiore alla media nazionale.»
Relazione
L’intervento non deriva dal confronto con ordinamenti stranieri, ma dall’esigenza di rendere sistematica e utilizzabile la rilevazione statistica nazionale sulla mediazione civile e commerciale. La disponibilità di dati completi, omogenei e territorialmente disaggregati costituisce una condizione necessaria per la programmazione del sistema, per la verifica dell’adeguatezza dell’offerta di organismi e mediatori e per la valutazione delle future modifiche normative.
Perché è utile — il problema che i dati rivelano. L’offerta di mediazione non è uniforme sul territorio: il rapporto tra procedimenti pendenti e organismi attivi per distretto varia da circa 51 (Reggio Calabria) a 531,8 a Roma — 2,6 volte la media nazionale (204,0) — e 420,0 a Firenze, il doppio della media, nonostante Roma abbia già il maggior numero di organismi d’Italia. Campobasso, con soli due organismi attivi, ha un pendente per organismo (250,0) superiore alla media pur avendo il flusso di iscrizioni più basso: sottodimensionamento strutturale, non eccesso di domanda. Un secondo indicatore (pendenti finali su iscritti nel semestre) conferma il quadro: Caltanissetta (3,45), Campobasso (3,07), Potenza (2,72), Roma (2,28) e Firenze (2,07) hanno un arretrato pari a più del doppio del flusso semestrale, contro lo 0,48 di Bologna. Senza un obbligo di trasmissione dati sistematico (oggi la partecipazione oscilla tra il 71% e il 77%) e senza un monitoraggio territoriale ricorrente, questi squilibri restano invisibili a chi dovrebbe decidere come correggerli — e continuano a peggiorare senza che nessuno se ne accorga in tempo utile.
La proposta richiede la trasmissione trimestrale dei dati relativi ai procedimenti iscritti, definiti e pendenti, alla partecipazione delle parti, alla prosecuzione oltre il primo incontro e agli esiti della mediazione, con disaggregazione per materia; il reiterato inadempimento è configurato come causa di sospensione o cancellazione dell’organismo dal registro. La proposta attribuisce inoltre al Comitato per la qualità della mediazione il compito di elaborare e pubblicare annualmente un rapporto sulla distribuzione territoriale dell’offerta, articolato per distretto di Corte d’appello, e coordina la nuova soglia di valore dell’art. 5-septies con questi stessi dati, affinché il decreto attuativo non aggravi la capacità di definizione dei distretti già in maggiore difficoltà.
Fonte per l’intera sezione: un’elaborazione di dati del Ministero della giustizia — e “Relazione Mediazione 2025” — e del ; per il confronto internazionale, l’ della Commissione europea, pubblicato il 4 giugno 2026 (l’edizione più recente disponibile). Questa elaborazione non è una pubblicazione ufficiale del Ministero: i suoi limiti (tasso di risposta non totale, dati 2024-2025 in parte stimati) restano da riscontrare puntualmente sulla “Relazione Mediazione 2025” ufficiale prima di un uso pubblico. La lett. a) dà inoltre veste di causa di sospensione o cancellazione dal registro all’inadempimento di un obbligo di trasmissione statistica trimestrale già previsto, per gli organismi, dall’articolo 16, comma 6, del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150: non introduce un nuovo obbligo, ma ne rafforza l’effettività elevandolo a requisito di mantenimento dell’iscrizione.
Art. 7 — Verifica quinquennale della mediazione obbligatoria
Articolato
All’articolo 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si avvale, tra l’altro, dei dati e delle relazioni elaborati dal Comitato per la qualità della mediazione di cui all’articolo 16-sexies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con particolare riguardo: a) ai tassi di comparizione, prosecuzione e accordo disaggregati per materia; b) alla distribuzione territoriale dell’offerta di organismi di mediazione e alla capacità di definizione dei procedimenti per distretto di Corte d’Appello; c) al tasso di partecipazione effettiva degli organismi alla rilevazione statistica nazionale. La verifica dà conto specificamente delle materie nelle quali il tasso di accordo risulti stabilmente e significativamente inferiore alla media nazionale.»
Relazione
L’art. 42 del d.lgs. n. 149 del 2022 prevede una verifica sulla permanenza della mediazione come condizione di procedibilità entro il 18 ottobre 2027, senza individuare in modo puntuale gli indicatori sui quali la verifica debba essere fondata. La proposta richiede che la verifica ministeriale consideri, tra l’altro, i tassi di comparizione, prosecuzione e accordo disaggregati per materia, la distribuzione territoriale dell’offerta e il tasso di partecipazione effettiva degli organismi alla rilevazione statistica nazionale, senza presupporre che una bassa percentuale di accordi comporti automaticamente l’esclusione di una materia dalla mediazione obbligatoria: il dato deve essere valutato congiuntamente alla partecipazione delle parti, alla durata e al costo del giudizio alternativo, alla capacità organizzativa e alla funzione preventiva della mediazione.
Perché è utile. È forse il punto di maggiore urgenza pratica dell’intera proposta: l’art. 42 del D.Lgs. 149/2022 impone al Ministro una verifica sulla permanenza della mediazione obbligatoria, con scadenza il 18 ottobre 2027 — poco più di un anno da oggi — ma non dice su quali dati questa verifica debba fondarsi. I dati per materia mostrano un sistema tutt’altro che uniforme: il tasso di accordo 2023 varia dal 52% della subfornitura all’8% dei contratti bancari, 10% dei finanziari e 13% degli assicurativi (con le iscrizioni sui contratti bancari dimezzate in un decennio, mentre le pendenze sono più che raddoppiate). Senza un aggancio esplicito a indicatori disaggregati per materia e per territorio, la verifica del 2027 rischia di essere condotta su una base parziale e di risolversi in un rinnovo o un’abrogazione indistinti dell’intero elenco dell’art. 5, comma 1, invece che in una scelta selettiva e motivata materia per materia.
Fonte per l’intera sezione: un’elaborazione di dati del Ministero della giustizia condotta nell’ambito del progetto tra l’11 e il 14 agosto 2026.
Art. 8 — Tariffe e sostenibilità economica
Articolato
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17, comma 5, lettera a), dopo le parole «il criterio di calcolo» sono inserite le seguenti: «, articolato per scaglioni di valore della controversia secondo un meccanismo percentualmente decrescente all’aumentare del valore»;
b) all’articolo 17, comma 5, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) un meccanismo di riduzione dell’indennità, ulteriore e ordinariamente più contenuto rispetto a quello di cui alla lettera e), in favore delle parti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superi il doppio del limite di reddito stabilito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con percentuale di riduzione decrescente in relazione allo scostamento dell’ISEE dal predetto limite.»
c) all’articolo 17, comma 6, dopo le parole «dell’articolo 5-quater, comma 2» sono inserite le seguenti: «, ovvero dell’articolo 5-septies, comma 1,»;
d) all’articolo 17, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
«6-ter. Le riduzioni e le esenzioni dell’indennità di cui al comma 5, lettera f-bis), e al comma 6 sono compensate agli organismi secondo le modalità previste dall’articolo 20, comma 4.»
e) all’articolo 17, comma 8, le parole «può essere rideterminato» sono sostituite dalle seguenti: «è rideterminato, salvo motivato diniego con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Comitato per la qualità della mediazione di cui all’articolo 16-sexies, quando la variazione risulti superiore al 5 per cento,»;
f) all’articolo 20, comma 4, le parole «fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo massimo annuale di euro quarantottomila, ed è esteso alle indennità non esigibili dalle parti ammesse alla riduzione di cui all’articolo 17, comma 5, lettera f-bis)»;
g) all’articolo 17, dopo il comma 6-ter, come inserito dalla lettera d) del presente articolo, è aggiunto il seguente:
«6-quater. Il verbale sottoscritto dalle parti ai sensi dell’articolo 8, comma 6, nella parte in cui reca l’impegno delle parti al pagamento dell’indennità di mediazione, costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 474 del Codice di procedura civile, per il recupero, nei confronti della parte inadempiente, delle somme dovute all’organismo a tale titolo.»
Relazione
La disciplina delle indennità deve conciliare due esigenze: garantire l’accessibilità del procedimento alle parti con minori risorse economiche e assicurare la sostenibilità degli organismi di mediazione, in larga parte finanziati attraverso le indennità dovute dalle parti. La proposta interviene sulla progressività del calcolo, sulle riduzioni per fasce economiche intermedie, sulle esenzioni e sulla loro compensazione, sull’indicizzazione e sull’efficacia esecutiva dell’impegno di pagamento risultante dal verbale. Un chiarimento terminologico vale per l’intero articolo: l’indennità è dovuta dalle parti all’organismo di mediazione, non al singolo mediatore; è l’organismo, con il proprio regolamento di procedura, a determinare internamente la quota che ne spetta al mediatore (art. 28, comma 2, del D.M. 150/2023, non modificato da questa proposta).
Il criterio di calcolo per scaglioni percentuali decrescenti mira a rendere l’incidenza dell’indennità più proporzionata al valore della lite, con aliquote da determinare in sede regolamentare sulla base di un’istruttoria su valori medi, costi organizzativi, domanda potenziale e impatto sulle parti. La Turchia determina i compensi secondo percentuali del valore decrescenti per scaglioni — dal 6 per cento per i valori più bassi allo 0,5 per cento per quelli più alti.
Fonte: Ministero della Giustizia turco, (Resmî Gazete n. 33119 del 26 dicembre 2025), verificato direttamente sulla fonte ministeriale ufficiale.
La riduzione ISEE è diretta a evitare il salto tra l’esenzione totale per il patrocinio a spese dello Stato e l’applicazione integrale dell’indennità per soggetti che superano solo di poco il limite reddituale, con una compensazione degli organismi per evitare che l’ampliamento delle tutele sia posto a loro esclusivo carico.
*Fonte: la riduzione graduata per fasce ISEE, con percentuale decrescente in relazione allo scostamento dal limite di reddito, è una tecnica già impiegata dall’ordinamento italiano in numerosi ambiti (contribuzione universitaria, compartecipazione sanitaria, tariffe di servizi pubblici locali): ne è estesa l’applicazione all’indennità di mediazione, ancorandola allo stesso limite di reddito già fissato dall’articolo 76 del testo unico spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) per il patrocinio a spese dello Stato, anziché introdurre un nuovo parametro. Le aliquote di riduzione specifiche restano da determinare con il decreto di cui al comma 5: v. Parte II, Art. 7.
La proposta interviene inoltre sull’indicizzazione dell’indennità, oggi meramente facoltativa e mai esercitata in modo sistematico dal 2010, trasformandola in un adeguamento ordinariamente dovuto, con una valvola di sicurezza per non applicarlo quando non opportuno.
L’Argentina àncora l’onorario del mediatore — pagato in quel sistema secondo un meccanismo diverso da quello italiano — a un’unità di conto (la UHOM) aggiornata periodicamente con risoluzione ministeriale, un meccanismo strutturale, non discrezionale. Non è riprodotta l’unità di conto separata, né il pagamento diretto al mediatore: è traslato solo il principio dell’aggiornamento periodico non discrezionale, applicandolo all’indennità dovuta all’organismo nel sistema italiano.
Fonte: , che istituisce la Unidad de Honorarios de Mediación (UHOM, pari a 12 Unidades Retributivas del SINEP); l’aggiornamento periodico tramite risoluzione ministeriale è disposto dalla successiva ; verificato direttamente su fonte ufficiale argentina. Non presente sulla sezione del sito, che non copre l’Argentina.
Il verbale sottoscritto dalle parti, nella parte in cui reca l’impegno al pagamento dell’indennità, è reso titolo esecutivo per il recupero delle somme dovute all’organismo.
Il Decreto-Lei n. º 29/2026 di Capo Verde (art. 74, comma 7) attribuisce natura di titolo esecutivo extragiudiziale al verbale in cui le parti si impegnano al pagamento dei costi di mediazione.
Fonte: testo integrale del Decreto-Lei n. 29/2026, caricato dall’utente.
Altri modelli comparati considerati, e perché non sono stati recepiti. La Slovenia rende la mediazione dei consumatori sostanzialmente gratuita (ZIsRPS, 2015) — un modello limitato a una materia e a un contesto diversi dalla mediazione generalista del D.Lgs. 28/2010. L’Ontario applica un tariffario fisso e contenuto (O. Reg. 451/98) — già vicino, nella sua logica, al sistema qui proposto. Lo Stato di New York, in alcuni distretti giudiziari (in attuazione del quadro generale del 22 NYCRR Part 160), esenta i primi novanta minuti di mediazione nei procedimenti a rinvio giudiziale — così, ad esempio, il Nono Distretto Giudiziario e la Bronx Supreme Court. Questi modelli confermano la direzione della proposta più di quanto offrano una singola soluzione tecnica direttamente trasponibile.
Fonte: Slovenia, , verificato direttamente. Ontario, , verificato direttamente. New York, , che rinvia ai singoli distretti; la regola dei novanta minuti gratuiti è verificata su e della .
Art. 9 — Forme della procedura e sanatoria dei difetti di partecipazione
Articolato
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il difetto o l’irregolarità della delega di cui all’articolo 8, comma 4-bis, e la mancata partecipazione di una parte regolarmente convocata al primo incontro non impediscono che la mediazione si abbia per regolarmente tentata ai fini degli articoli 5, 12-bis e 13, quando la medesima parte partecipa regolarmente, personalmente o a mezzo di delega regolare, alla sessione di regolarizzazione fissata dal mediatore ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis. Le conseguenze di cui agli articoli 12-bis e 13 si producono solo quando anche tale sessione si conclude senza la regolare partecipazione della parte, salvo che ricorra un giustificato motivo.»
b) all’articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Quando al primo incontro il mediatore rileva, riguardo a una parte, il difetto o l’irregolarità della delega di cui al comma 4-bis, ovvero la mancata comparizione pur a fronte di una convocazione regolarmente pervenuta, ne dà atto a verbale e fissa una sessione di regolarizzazione, da tenersi non oltre quindici giorni, dandone comunicazione a tutte le parti con le modalità di cui al comma 1. La comunicazione indica espressamente le conseguenze previste dall’articolo 3, comma 3-bis, e dall’articolo 12-bis in caso di mancata o irregolare partecipazione anche alla sessione di regolarizzazione.»
c) all’articolo 12-bis, comma 1, dopo le parole «al primo incontro» sono inserite le seguenti: «, ovvero, quando fissata ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis, alla sessione di regolarizzazione,»;
d) all’articolo 12-bis, comma 2, come sostituito dall’articolo 1 della presente proposta, dopo le parole «non ha partecipato al primo incontro» sono inserite le seguenti: «, ovvero, quando fissata ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis, alla sessione di regolarizzazione,».
Relazione
La disciplina vigente non prevede un meccanismo procedurale per regolarizzare, nell’ambito dello stesso procedimento di mediazione, il difetto o l’irregolarità della delega ovvero la mancata comparizione al primo incontro: l’unica valvola è il «giustificato motivo», clausola generale che il giudice valuta solo a processo instaurato, quando è troppo tardi per salvare l’occasione di comporre la lite in mediazione. La proposta introduce una sessione di regolarizzazione, da fissare entro quindici giorni quando il mediatore rilevi l’irregolarità della delega o la mancata comparizione della parte nonostante la regolare convocazione: la sessione costituisce prosecuzione del medesimo procedimento, e le conseguenze previste dagli artt. 12-bis e 13 operano soltanto se la parte non partecipi regolarmente anche a essa, salvo giustificato motivo.
Che cosa dice, con onestà, la ricerca comparata su questo punto specifico. Nessuno dei testi esaminati prevede esattamente questo meccanismo: non è, a differenza delle altre proposte di questo documento, il recepimento di un istituto straniero puntualmente verificato. Tre elementi lo sostengono comunque:
La Corte costituzionale turca ha già bocciato, per ragioni di proporzionalità, il modello opposto — la sanzione automatica e rigida, senza alcuna possibilità di correzione, dell’art. 18/A, comma 11, della legge n. 6325 (annullata il 14 marzo 2024, decisione E. 2023/160, K. 2024/77). È un precedente comparato in negativo: segnala che una sanzione rigida come quella oggi proposta dall’Art. 1 corre un rischio di proporzionalità che un meccanismo di correzione preventiva riduce concretamente. Fonte: decisione della Corte costituzionale turca E. 2023/160, K. 2024/77 del 14 marzo 2024 (Resmî Gazete n. 32521 del 18 aprile 2024), verificata su e ; non riscontrata sulla sezione “Testi in vigore multilingue” del sito, che riporta ancora il testo pre-annullamento.
La Francia offre una logica affine, per un difetto diverso. L’art. 750-1 del Code de procédure civile prevede, per la mancata attivazione del tentativo obbligatorio, una “sanction à double détente”: una prima conseguenza processuale con possibilità di regolarizzare prima che diventi definitiva. Fonte: , verificato direttamente; meccanismo della “sanction à double détente” (irricevibilità ex art. 122 CPC + nullità dell’atto ex art. 54 CPC, con possibilità di sanatoria ex art. 126 CPC) descritto secondo dottrina francese ().
La giurisprudenza italiana applica già un principio affine. La Cassazione (sent. n. 20214/2021) ha applicato ai difetti di delega in mediazione il principio della “sanatoria per raggiungimento dello scopo” (art. 156, terzo comma, c.p.c.). La proposta trasforma questo orientamento, già applicato caso per caso dai giudici, in una regola procedurale scritta e prevedibile, affidata al mediatore.
I limiti della proposta, dichiarati. Il meccanismo è pensato come una correzione singola, non ripetibile: se anche la sessione di regolarizzazione fallisce, le sanzioni si applicano per intero. Il termine di quindici giorni è una scelta discrezionale di questo documento, non vincolata da un modello estero. Non essendo questo istituto tratto da un modello estero verificato, la sua opportunità andrebbe valutata anche alla luce dell’esperienza pratica degli organismi italiani.
Art. 10 — Mediazione nelle controversie di lavoro
Articolato
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le parti di una controversia individuale di lavoro di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile possono in ogni caso avvalersi, in alternativa o in aggiunta al tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del Codice di procedura civile, del servizio di mediazione in materia di lavoro di cui al Capo IV-ter del presente decreto.»;
b) dopo il Capo IV-bis, introdotto dall’articolo 4 della presente proposta, è inserito il seguente:
«Capo IV-ter — Mediazione in materia di lavoro
Art. 20-quater (Servizio di mediazione in materia di lavoro)
Gli organismi iscritti nel registro possono istituire, nell’ambito del proprio elenco di mediatori, una sezione dedicata alle controversie di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile, riservata a mediatori in possesso di una formazione specifica in materia di lavoro, individuata con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2.
Il servizio di cui al comma 1 è gratuito per il lavoratore quando la controversia abbia ad oggetto crediti di lavoro di valore non superiore a quello stabilito con il decreto di cui all’articolo 17, comma 5, ovvero quando il lavoratore sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato; il relativo onere è compensato agli organismi secondo le modalità di cui all’articolo 20, comma 4.
Il lavoratore che intende agire in giudizio per una controversia di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile può comunicare all’organismo prescelto, con le modalità previste dal regolamento di procedura, la volontà di avvalersi del servizio di cui al presente articolo. Dalla ricezione della comunicazione da parte del datore di lavoro decorre un termine di quattro settimane, prorogabile di due settimane su richiesta concorde delle parti, durante il quale sono sospesi i termini di decadenza previsti dalla legge o dal contratto collettivo per l’esercizio dell’azione. Decorso il termine senza che sia stato raggiunto un accordo, l’organismo rilascia alle parti un attestato di espletamento del servizio.
Il servizio di cui al presente articolo non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La comunicazione di cui al comma 3 e l’attestato di cui al medesimo comma non sono soggetti a formalità e possono essere richiesti anche in via telematica.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto in materia di riservatezza e di inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento.»
c) all’articolo 20, comma 4, come modificato dall’articolo 8 della presente proposta, dopo le parole «lettera f-bis)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle indennità non esigibili ai sensi dell’articolo 20-quater, comma 2».
Relazione
Le controversie individuali di lavoro sono caratterizzate dalla presenza di strumenti conciliativi propri, in particolare quelli disciplinati dagli artt. 410 e seguenti del Codice di procedura civile, divenuti facoltativi dal 2010. La previsione di tali strumenti non esclude l’utilità di un servizio di mediazione strutturato, purché operi in modo coordinato con le garanzie proprie del diritto del lavoro e senza sovrapporsi impropriamente ai meccanismi già esistenti. La proposta riconosce alle parti la possibilità di avvalersi della mediazione in materia di lavoro in alternativa o in aggiunta al tentativo di conciliazione previsto dall’art. 410 c.p.c., senza configurarla come condizione di procedibilità né farla sostituire ai canali conciliativi sindacali, amministrativi o giudiziali già previsti; la mediazione lavoristica deve garantire piena volontarietà, informazione adeguata, assistenza quando necessaria, qualificazione specialistica del mediatore e verifica della conformità dell’accordo alle norme imperative e alle tutele inderogabili.
Nel Regno Unito, la sezione 18A dell’Employment Tribunals Act 1996 impone al lavoratore di notificare la controversia ad Acas, ente pubblico che offre un periodo di conciliazione gratuito (la sospensione dei termini di decadenza è disposta da una norma collegata, l’art. 207B dell’Employment Rights Act 1996) — un modello di “obbligo leggero” (solo l’opportunità di conciliare, non l’esito). In Nuova Zelanda, l’Employment Relations Act 2000 affida al Ministry of Business, Innovation and Employment un servizio di mediazione gratuito (opzione non recepita, per coerenza con il carattere non aggiudicativo della mediazione italiana).
Fonte: e , verificati direttamente; , verificato direttamente. Non presenti sulla sezione “Testi in vigore multilingue” del sito, che non copre la legislazione sul processo del lavoro degli ordinamenti esteri.
Un’ipotesi dichiarata, non verificata. La scommessa è che il canale facoltativo del 2010 sia rimasto poco utilizzato non per l’assenza di un obbligo, ma per l’assenza di un servizio strutturato — un’ipotesi che questo documento non ha potuto verificare con dati di utilizzo e che andrebbe confrontata con la prassi degli operatori del diritto del lavoro.
Art. 11 — Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Articolato
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l’articolo 16-sexies, introdotto dall’articolo 3 della presente proposta, è inserito il seguente:
«Art. 16-octies (Obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo)
Gli organismi di mediazione sono soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e vi adempiono secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti dall’organismo in forma semplificata, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, quando la controversia rientra tra quelle di cui all’articolo 5-septies, comma 1, e l’accordo di conciliazione non comporta il trasferimento di denaro o di altri beni tra le parti; sono assolti in forma ordinaria o rafforzata, secondo i medesimi criteri, negli altri casi e comunque quando l’importo dell’accordo sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Quando, nel corso del procedimento, emergono elementi di anomalia rispetto all’ordinario andamento della mediazione — in particolare una sproporzione manifesta e non giustificata tra il valore dell’accordo di conciliazione e l’oggetto della controversia dedotta in mediazione, l’assenza di una genuina contrapposizione di interessi tra le parti, o la ricorrenza delle medesime parti, ovvero di parti riconducibili al medesimo centro di interessi, in una pluralità di procedimenti dall’esito analogo — il mediatore ne dà tempestiva comunicazione al responsabile antiriciclaggio dell’organismo, che valuta l’adozione delle misure previste dal decreto legislativo n. 231 del 2007, ivi compresa la segnalazione di operazione sospetta di cui all’articolo 35 del medesimo decreto.
I pagamenti delle indennità di mediazione e delle somme dovute in esecuzione dell’accordo di conciliazione, quando di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, sono corrisposti con strumenti di pagamento diversi dal contante.
Gli organismi possono assolvere gli obblighi di cui al presente articolo avvalendosi di terzi, nei casi e con le modalità previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 231 del 2007.»
Relazione
Gli organismi di mediazione rientrano già tra i soggetti obbligati ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera g), del d.lgs. n. 231 del 2007, ma questo obbligo vive interamente fuori dal d.lgs. n. 28 del 2010, senza alcun coordinamento con le regole proprie del procedimento: applicare la stessa adeguata verifica «ordinaria» a una mediazione di modesto valore senza trasferimento di denaro e a un accordo di importo rilevante non è prudenza, ma una scelta che scoraggia l’uso della mediazione per le controversie minori senza aumentare la protezione da rischi reali.
La proposta non introduce un sistema autonomo di prevenzione del riciclaggio, ma richiama e rende applicabili, nel contesto del d.lgs. n. 28 del 2010, gli obblighi già previsti dal d.lgs. n. 231 del 2007, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al rischio: verifica semplificata per le controversie di modesto valore prive di trasferimenti patrimoniali, ordinaria negli altri casi, rafforzata in presenza di elementi di anomalia. Il mediatore non è chiamato a svolgere una valutazione investigativa: quando emergano elementi rilevanti, effettua una comunicazione interna al responsabile antiriciclaggio dell’organismo, cui compete la valutazione delle misure previste dal d.lgs. n. 231 del 2007.
Il principio di riferimento — la valutazione basata sul rischio (risk-based approach, Raccomandazione 1 del GAFI/FATF) — è esattamente ciò che oggi manca. La proposta introduce una adeguata verifica semplificata per le controversie di modesto valore prive di trasferimento di denaro, e ordinaria o rafforzata altrove, oltre a un obbligo di segnalazione interna ancorato a indicatori concreti di mediazioni simulate (usate, in astratto, per dare parvenza legittima a trasferimenti di provenienza illecita).
Fonte: D.Lgs. 231/2007 e principio del risk-based approach, GAFI/FATF Raccomandazione 1, di generale applicazione; il riferimento a “certain litigation” tra i metodi di sfruttamento dei professionisti legali per il riciclaggio è verificato direttamente nell’Executive Summary e nel Cap. 4 (“Method 6: Litigation”) del . Il rapporto tratta il contenzioso (“litigation”), non la mediazione: il collegamento con la mediazione resta un’estensione per analogia, non un’affermazione del rapporto stesso, ed è qui segnalato espressamente come tale.
Un’ultima annotazione metodologica. Questa è, tra tutte le sezioni di questo documento, quella meno debitrice del diritto comparato: coordina due leggi italiane già esistenti, ispirandosi a un principio internazionale generale piuttosto che a una singola legge straniera sulla mediazione — nessuna delle quali, tra quelle esaminate, tratta esplicitamente il coordinamento tra mediazione e antiriciclaggio.
Art. 12 — Tutela delle parti vulnerabili e prevenzione della violenza
Articolato
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 6, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«i) nei procedimenti in cui risulti, tra le medesime parti, l’esistenza di un ordine di protezione contro gli abusi familiari ai sensi dell’articolo 473-bis.69 del Codice di procedura civile, ovvero di una misura cautelare personale applicata ai sensi dell’articolo 282-bis del codice di procedura penale, ancora efficace.»
b) all’articolo 5-quater, dopo il comma 1-bis, come inserito dall’articolo 1 della presente proposta, è inserito il seguente:
«1-ter. Il giudice non dispone la mediazione ai sensi del comma 1 quando dagli atti del procedimento risultino allegazioni di violenza domestica o di genere tra le parti, salvo che, sentita la parte che si afferma vittima e da questa adeguatamente informata delle garanzie del procedimento, ritenga che la mediazione possa comunque svolgersi senza pregiudizio per la sua libertà di autodeterminazione, dandone atto con motivazione specifica nell’ordinanza.»
c) all’articolo 8, dopo il comma 1-bis, come inserito dall’articolo 9 della presente proposta, è inserito il seguente:
«1-ter. Quando, nel corso del procedimento, emergono elementi indicativi di violenza domestica o di genere, o comunque di un grave squilibrio nella capacità di negoziazione tale da compromettere la libera formazione della volontà di una parte, il mediatore, sentite le parti anche in sessione separata, sospende o non avvia l’incontro, ne dà atto a verbale e informa la parte interessata della possibilità di rivolgersi ai servizi e ai centri antiviolenza competenti. La mediazione si considera in tal caso regolarmente tentata ai fini degli articoli 5 e 5-quater.»
d) all’articolo 8, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. La parte è assistita da un difensore o si fa rappresentare da un procuratore speciale a conoscenza dei fatti quando si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia priva della vista, dell’udito o della parola; b) non conosca la lingua italiana e non sia in grado di farsi comprendere nel corso della procedura di mediazione; c) sia interdetta, inabilitata o beneficiaria di amministrazione di sostegno con poteri di rappresentanza estesi all’atto; d) versi, per qualsiasi altra ragione, in una condizione di manifesta inferiorità rispetto all’altra parte, tale da comprometterne la libera partecipazione al procedimento. Il mediatore dà atto a verbale della sussistenza della condizione e dell’assistenza o rappresentanza prestata.»
Relazione
Il procedimento di mediazione si fonda sulla libertà di autodeterminazione delle parti e sulla possibilità di partecipare al confronto negoziale in condizioni di effettiva consapevolezza e autonomia. La mediazione può non essere appropriata quando emergano elementi di violenza domestica o di genere, di coercizione, di intimidazione, di grave squilibrio relazionale o di vulnerabilità personale tale da impedire una partecipazione libera e informata. La proposta introduce presìdi riferiti all’accesso alla mediazione, alla gestione del procedimento e all’assistenza delle parti in condizioni di vulnerabilità comunicativa, cognitiva o relazionale: esclude dalla mediazione obbligatoria le controversie nelle quali risulti, tra le medesime parti, l’esistenza di un ordine di protezione o di una misura cautelare personale efficace; limita la mediazione demandata nei casi di allegazioni di violenza; e attribuisce al mediatore il potere-dovere di sospendere o non avviare l’incontro quando emergano elementi incompatibili con la libera formazione della volontà.
La pagina dedicata alla Scozia sulla sezione del sito riporta il testo esatto della rule 33.22 (Ordinary Cause Rules 1993, mod. 2022): lo sheriff deve tenere «particolare attenzione» a eventuali allegazioni di violenza domestica prima di disporre il rinvio a mediazione di una causa di famiglia — un dovere di attenta considerazione, non una preclusione automatica. La proposta va dichiaratamente oltre questo modello, configurando un’esclusione di regola del rinvio (lett. b): una scelta giustificata dal fatto che il rinvio italiano innesca un procedimento con conseguenze sanzionatorie in caso di mancata partecipazione, un contesto più gravoso di quello scozzese.
Fonte: sito, , verificato direttamente il 26 agosto 2026; testo confermato anche su .
Art. 8, comma 4-ter — Rappresentanza obbligatoria per le parti in condizione di vulnerabilità. Il decreto disciplina oggi la rappresentanza solo sotto il profilo della delega e dell’assistenza tecnica nei casi di procedibilità o mediazione delegata, senza alcuna previsione per le parti che si trovino in una condizione di vulnerabilità comunicativa, cognitiva o di manifesto squilibrio anche al di fuori di quei casi.
Il Decreto-Lei n. º 29/2026 di Capo Verde (art. 46, comma 3) impone la rappresentanza obbligatoria in questi casi, con una clausola residuale per situazioni non tipizzate.
Fonte: testo integrale del Decreto-Lei n. 29/2026, caricato dall’utente (Boletim Oficial di Capo Verde, I Série, n. 52 del 4 maggio 2026).
I limiti della proposta, dichiarati. Il testo della rule 33.22 scozzese, verificato su , resta breve: non è chiaro se esistano previsioni procedurali di dettaglio equivalenti a quelle qui introdotte ex novo. Gli ancoraggi al diritto italiano sono verificati e aggiornati: l’ordine di protezione contro gli abusi familiari, disciplinato fino al 2023 dall’art. 342-bis c.c., è oggi regolato dall’art. 473-bis.69 c.p.c., a seguito dell’abrogazione dell’art. 342-bis c.c. da parte del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo della riforma Cartabia del processo di famiglia); l’art. 282-bis c.p.p. resta invariato. La proposta non affronta il tema, più ampio, della formazione specifica dei mediatori sul riconoscimento degli indicatori di violenza.
Art. 13 — Mediazione di prossimità comunale
Articolato
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l’articolo 5-septies, come inserito dall’articolo 1 della presente proposta, è inserito il seguente:
«Art. 5-octies (Commissioni comunali di conciliazione)
I comuni, anche in forma associata o mediante unione di comuni, possono istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 5, una commissione comunale di conciliazione per la composizione delle controversie di cui all’articolo 5-septies, comma 1, tra persone fisiche residenti nel medesimo comune o in comuni limitrofi convenzionati.
La commissione è composta da almeno tre membri, scelti dal sindaco tra i cittadini residenti di comprovata onorabilità, indipendenza e imparzialità, non necessariamente in possesso di laurea in giurisprudenza, che abbiano completato un percorso formativo di base individuato con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2.
Il servizio prestato dalla commissione comunale di conciliazione è gratuito per le parti. La partecipazione dei componenti della commissione è a titolo onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità stabilite dal comune.
L’accordo raggiunto dinanzi alla commissione comunale di conciliazione è trasmesso, su istanza di parte, per l’omologazione secondo le modalità di cui all’articolo 12.
Il Ministero della giustizia, sentito il Comitato di cui all’articolo 16-sexies, può erogare ai comuni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, un contributo per l’istituzione della commissione, con priorità per i comuni ricadenti nei distretti di Corte d’Appello nei quali il rapporto di cui all’articolo 16-sexies, comma 3, lettera e), evidenzia un’offerta di mediazione inferiore alla media nazionale.
I componenti della commissione comunale di conciliazione non sono iscritti nell’elenco nazionale dei mediatori di cui all’articolo 16-ter e non sono soggetti agli obblighi di formazione continua di cui all’articolo 16-quinquies, fermo il percorso formativo di base di cui al comma 2. Si applicano loro, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto in materia di riservatezza, di imparzialità e di responsabilità del mediatore.»
Relazione
Le controversie di modesto valore possono presentare un costo di accesso alla mediazione non proporzionato rispetto alla posta economica in gioco, soprattutto nei territori nei quali l’offerta di organismi è limitata: una lite tra vicini di valore modesto spesso non arriva mai a un organismo di mediazione professionale, non per mancanza di obbligo, ma perché rivolgersi a un professionista appare sproporzionato rispetto alla posta in gioco. La proposta consente ai comuni, anche in forma associata o mediante unione di comuni, di istituire commissioni comunali di conciliazione per le controversie di cui all’art. 5-septies tra persone fisiche residenti nello stesso comune o in comuni limitrofi convenzionati; il servizio ha carattere gratuito per le parti e si colloca come canale di prossimità per controversie semplici, di valore contenuto e con una marcata dimensione relazionale o territoriale, senza sostituire la mediazione professionale.
Taiwan disciplina la mediazione comunitaria con il Township, County-Administered City and District Mediation Act, riportato sulla sezione del sito: commissioni di conciliazione presso gli uffici locali, composte da 7 a 15 membri, con servizio integralmente gratuito (art. 23: «nessun compenso può essere richiesto») e accordo soggetto a vaglio del tribunale per diventare esecutivo.
Fonte: sito, verificato direttamente il 26 agosto 2026 (il portale legislativo ufficiale taiwanese, law.moj.gov.tw, resta comunque inaccessibile per un blocco robots.txt indipendente dal sito).
Che cosa adatta la proposta, e cosa resta dichiaratamente non fondato. Il numero minimo di componenti (tre, non da sette a quindici) è un adattamento discrezionale alla scala amministrativa italiana, non tratto dal modello taiwanese: va trattato come tale, non come recepimento comparato. L’accordo raggiunto è omologabile con le stesse modalità della mediazione professionale. Un contributo ministeriale, con priorità ai comuni dei distretti in cui il monitoraggio territoriale dell’Art. 6 rileva un’offerta inferiore alla media, rafforza proprio i territori dove il canale professionale è più carente.
I limiti della proposta, dichiarati. Taiwan attribuisce alle commissioni anche una competenza in materia penale (reati perseguibili a querela), che non si riprende, eccedendo lo scopo della mediazione civile e commerciale. Resta aperto il tema della compatibilità di un servizio comunale gratuito con la sostenibilità economica degli organismi professionali privati che coprono lo stesso segmento di controversie minori.
Art. 14 — Rappresentanza della pubblica amministrazione
Articolato
Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all’articolo 8, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Quando è parte del procedimento una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il soggetto che vi presenzia in rappresentanza dell’amministrazione è munito di formale delega a transigere, rilasciata dall’organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione medesima, da esibire al mediatore e da allegare al verbale. In mancanza, il mediatore, se necessario, rinvia l’incontro assegnando un termine per la regolarizzazione, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 8, comma 1-bis, e all’articolo 3, comma 3-bis.»
Relazione
La partecipazione delle pubbliche amministrazioni alla mediazione può risultare inefficace quando il soggetto presente all’incontro non disponga di poteri effettivi per valutare e concludere l’accordo. La proposta richiede che il soggetto che rappresenta un’amministrazione pubblica sia munito di formale delega a transigere, rilasciata dall’organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione interessata; quando la delega manchi o risulti insufficiente, il mediatore può rinviare l’incontro assegnando un termine per la regolarizzazione, secondo lo stesso meccanismo previsto dall’art. 9 di questa proposta.
Le Judicature (Court Annexed Mediation) Rules 2026 dell’Uganda, sulla sezione del sito, includono nello Schedule 1 un Form 7 — “Autorizzazione per persona giuridica/ente pubblico” — che l’ente pubblico usa per autorizzare formalmente un proprio rappresentante.
Fonte: sito, verificato direttamente il 26 agosto 2026.
Che cosa non recepisce la proposta, per onestà verso il metodo di lavoro seguito. Le regole ugandesi contengono altre due innovazioni non recepite perché ridondanti con contenuti già presenti: un termine di sessanta giorni per la conclusione della mediazione, che si sovrappone al limite di sei più tre mesi già previsto dall’art. 6 (più favorevole di quello ugandese); e una previsione sulla remunerazione dei mediatori a carico del fondo giudiziario, già coperta dall’anticipazione statale dell’Art. 4. Una terza previsione, sull’estensione della mediazione alla fase di appello, esula dall’ambito di questa proposta.
PARTE II — Proposta di modifica del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150
La Parte II reca gli interventi regolamentari necessari a dare attuazione alle modifiche proposte nella Parte I al d.lgs. n. 28 del 2010. Le disposizioni legislative definiscono i principi, i requisiti e le nuove funzioni del sistema; le modifiche al D.M. n. 150 del 2023 ne disciplinano l’attuazione con riguardo ai requisiti degli organismi, all’elenco nazionale dei mediatori, alla formazione iniziale e continua, alla specializzazione in materia di lavoro, alla prevenzione del riciclaggio, alle tariffe e agli allegati tecnici. Le indicazioni quantitative contenute in questa Parte hanno carattere esemplificativo ove non siano già desumibili da fonti normative o statistiche idonee: la loro definizione definitiva richiede un’istruttoria tecnica, finanziaria e organizzativa.
Art. 1 — Requisiti di iscrizione e di efficienza degli organismi
Articolato
Al decreto 24 ottobre 2023, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«c) la separazione organizzativa tra l’attività di mediazione e l’eventuale attività arbitrale svolta dal medesimo organismo o da soggetti a esso collegati, salva l’ipotesi in cui le parti, successivamente all’insuccesso della mediazione, convengano di deferire la controversia in arbitrato al medesimo organismo, con indicazione delle misure organizzative adottate a tal fine; d) l’impegno a pubblicare sul proprio sito web, per ciascun mediatore designato, i dati relativi alla formazione conseguita e all’esperienza maturata, secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 1, lettera i-bis).»
b) all’articolo 6, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) la disponibilità di un numero di mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo non inferiore al minimo stabilito, per il distretto di Corte d’Appello nel quale l’organismo ha sede legale o sede operativa, dalla tabella di cui all’allegato E, aggiornata con cadenza almeno biennale sulla base del rapporto sulla distribuzione territoriale dell’offerta di mediazione di cui all’articolo 16-sexies, comma 3, lettera e), del decreto legislativo;»
c) all’articolo 6, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
«h-bis) il possesso, per ciascun mediatore, di una polizza assicurativa personale, o di garanzia equivalente, per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione, di massimale non inferiore all’importo minimo stabilito con provvedimento del responsabile del registro, sentito il Comitato per la qualità della mediazione, a seguito di apposita istruttoria attuariale, distinta e ulteriore rispetto alla polizza dell’organismo di cui alla lettera c), fermo restando che l’organismo può stipulare una polizza collettiva in favore di tutti i mediatori inseriti nel proprio elenco, di massimale non inferiore al prodotto tra il predetto importo minimo individuale e il numero dei mediatori assicurati;»
d) all’articolo 8, comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«f) dalla documentazione attestante il possesso della polizza assicurativa individuale, o della garanzia equivalente, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h-bis), salvo il caso di polizza collettiva stipulata dall’organismo.»
Dopo l’allegato D, quando esistente, o in ogni caso in calce agli allegati del decreto 24 ottobre 2023, n. 150, è inserito il seguente:
«Allegato E — Numero minimo di mediatori per organismo, differenziato per distretto di Corte d’Appello
*[Tabella da compilare a cura del Ministero della giustizia sulla base del primo rapporto elaborato ai sensi dell’articolo 16-sexies, comma 3, lettera e), del decreto legislativo, con un minimo non inferiore a cinque mediatori per organismo in ogni distretto, e un minimo più elevato, da determinare, per i distretti nei quali il già menzionato rapporto evidenzia un numero di procedimenti pendenti per organismo superiore alla media nazionale.] **»
Relazione
L’articolo attua le modifiche introdotte nella Parte I in materia di separazione tra mediazione e arbitrato, trasparenza sui mediatori, numero minimo di mediatori disponibili e garanzia assicurativa individuale.
La modifica dell’art. 5 integra i requisiti di iscrizione dell’organismo, richiedendo l’indicazione delle misure adottate per assicurare la separazione organizzativa tra attività di mediazione e attività arbitrale eventualmente esercitate dallo stesso organismo o da soggetti a esso collegati, e introduce l’obbligo di pubblicare, per ciascun mediatore designato, informazioni relative alla formazione conseguita e all’esperienza maturata.
La modifica dell’art. 6 collega il requisito relativo al numero dei mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo alla tabella contenuta nel nuovo allegato E, differenziata per distretto di Corte d’appello e aggiornata sulla base del monitoraggio territoriale. La disciplina regolamentare definisce infine la documentazione relativa alla garanzia assicurativa individuale e alla possibile polizza collettiva: nessuna delle fonti comparate esaminate (Spagna, Portogallo) indica un importo minimo specifico per il massimale, limitandosi a imporre l’obbligo assicurativo in sé, sicché la sua determinazione è demandata a un’istruttoria attuariale del responsabile del registro.
Art. 2 — Elenco nazionale e procedimento disciplinare
Articolato
Al decreto 24 ottobre 2023, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) dell’elenco nazionale dei mediatori di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo, costituito dalle sezioni A, B e C del registro e dalla sezione B) delle parti prima e seconda della sezione speciale per gli organismi ADR, e dell’elenco dei formatori quale sezione dell’elenco degli enti di formazione;»
b) all’articolo 3, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. L’iscrizione di un mediatore in una o più delle sezioni di cui ai commi 3, 6 e 7, per il tramite di uno o più organismi ai sensi dell’articolo 8, costituisce iscrizione del medesimo nell’elenco nazionale dei mediatori di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo. A ciascun mediatore iscritto è attribuito un codice identificativo unico, che lo segue in caso di variazione o di pluralità degli organismi di cui all’articolo 21, comma 1, presso i quali dichiara la propria disponibilità.»
c) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente Capo:
«Capo III-bis — Procedimento disciplinare a carico del mediatore
Art. 12-bis (Cause di richiamo, sospensione e cancellazione dall’elenco nazionale dei mediatori)
Costituisce causa di richiamo la violazione, non grave né reiterata, degli obblighi previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo o dall’articolo 21 del presente decreto.
Costituiscono causa di sospensione dall’elenco nazionale dei mediatori, per un periodo da tre a dodici mesi: a) la reiterazione, dopo il richiamo, della medesima violazione o di violazione della stessa natura; b) la violazione del dovere di riservatezza previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo, quando non ricorrano le cause di esclusione previste dal comma 3 del medesimo articolo; c) il mancato assolvimento, nei termini stabiliti dall’articolo 15 del presente decreto, dell’obbligo di aggiornamento professionale continuo previsto dall’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto legislativo; d) lo stato di ingiustificata inattività del mediatore, protratta per oltre tre anni consecutivi; e) il rifiuto, reiterato e ingiustificato, di incarichi di mediazione assegnati dall’organismo o dagli organismi presso i quali il mediatore ha dichiarato la propria disponibilità ai sensi dell’articolo 21, comma 1.
Costituiscono causa di cancellazione dall’elenco nazionale dei mediatori: a) la reiterazione di una violazione già sanzionata con la sospensione; b) la violazione grave del dovere di riservatezza, quando dalla stessa sia derivato un pregiudizio rilevante per una delle parti; c) la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4; d) la cancellazione dall’elenco disposta con provvedimento definitivo del Ministero ai sensi dell’articolo 16-quater, comma 2, del decreto legislativo, quando adottata all’esito del procedimento di cui all’articolo 12-ter.
Art. 12-ter (Procedimento)
Il responsabile del registro, su segnalazione del responsabile dell’organismo, della parte interessata o d’ufficio, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all’adozione di una delle misure previste dall’articolo 12-bis, ne dà comunicazione al mediatore interessato e al Comitato per la qualità della mediazione di cui all’articolo 16-sexies del decreto legislativo, con l’invito, entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, a fornire chiarimenti e produzioni documentali.
1-bis. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dal suo avvio, prorogabili per una sola volta e per un pari periodo con provvedimento motivato dalla complessità del caso.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 39, commi 2, 3 e 6, sostituito il riferimento all’organismo o all’ente di formazione con il riferimento al mediatore, e intendendosi il parere del Comitato per la qualità della mediazione, quando reso, come parere obbligatorio non vincolante.
Il provvedimento che dispone la sospensione o la cancellazione è comunicato al mediatore e a tutti gli organismi presso i quali il medesimo ha dichiarato la propria disponibilità ai sensi dell’articolo 21, comma 1, ed è annotato nell’elenco nazionale dei mediatori con indicazione del solo tipo di provvedimento e della sua durata, senza indicazione dei fatti che lo hanno determinato.
Il mediatore sospeso o cancellato non può essere designato per lo svolgimento di nuovi incarichi dall’organismo o dagli organismi presso i quali è inserito, per l’intera durata della sospensione o, in caso di cancellazione, in via definitiva; resta fermo il completamento degli incarichi già in corso al momento della comunicazione del provvedimento, salvo che il provvedimento stesso disponga altrimenti per ragioni attinenti al comportamento del mediatore nel procedimento in corso.
Contro il provvedimento che dispone la sospensione o la cancellazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell’articolo 16-quater, comma 3, del decreto legislativo.
Art. 12-quater (Riabilitazione)
1. Il mediatore cancellato dall’elenco nazionale dei mediatori ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 3, può presentare al responsabile del registro istanza di riabilitazione non prima che siano decorsi cinque anni dalla data in cui il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo, ai sensi dell’articolo 16-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo.
2. L’istanza è corredata dalla documentazione idonea a dimostrare che, nel periodo successivo alla cancellazione, il richiedente non è incorso in ulteriori violazioni di cui all’articolo 12-bis né in condanne penali ostative al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 4, e ha tenuto condotta specchiatissima e incensurata.
3. Quando la cancellazione è stata disposta per una delle cause di cui all’articolo 12-bis, comma 3, lettera b), l’istanza è corredata altresì dall’attestazione di aver frequentato, successivamente alla cancellazione, un percorso di aggiornamento professionale individuato dal responsabile del registro tra quelli di cui all’articolo 24.
4. Il responsabile del registro decide sull’istanza, sentito il Comitato per la qualità della mediazione di cui all’articolo 16-sexies del decreto legislativo, entro novanta giorni dalla sua presentazione. Il provvedimento di accoglimento dispone la reiscrizione del mediatore nell’elenco nazionale e la cancellazione dell’annotazione del provvedimento disciplinare che l’ha preceduta.
5. In caso di rigetto, una nuova istanza di riabilitazione non può essere proposta prima che siano decorsi due anni dal provvedimento di rigetto.
6. Contro il provvedimento che rigetta l’istanza di riabilitazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.»
Relazione
L’articolo rende operativi l’elenco nazionale dei mediatori e il procedimento disciplinare individuale previsti dagli artt. 16-ter e 16-quater del d.lgs. n. 28 del 2010. La proposta non istituisce un registro interamente nuovo: utilizza le sezioni del registro già destinate ai mediatori e agli organismi ADR, integrandole con un codice identificativo unico riferito alla posizione individuale del mediatore. Il nuovo procedimento disciplina richiamo, sospensione e cancellazione, assicurando contraddittorio, termine di conclusione, comunicazione agli organismi interessati e pubblicità limitata al tipo e alla durata della misura.
Due nuove cause di sospensione e un termine procedimentale. Il Decreto-Lei n. 29/2026 di Capo Verde ha portato la Parte I (Art. 3, nuovo art. 16-quater, commi 1 e 2-bis) ad aggiungere due nuove cause disciplinari — inattività ingiustificata ultra-triennale e rifiuto reiterato di incarichi — e un termine di sessanta giorni per il procedimento. Questo documento vi dà attuazione con la lettera d) ed e) dell’art. 12-bis, comma 2 (collocate nella fascia della sospensione, trattandosi di condotte che presuppongono già una reiterazione o una durata prolungata) e con il nuovo comma 1-bis dell’art. 12-ter: quest’ultimo introduce una garanzia procedurale che il procedimento a carico di organismi ed enti di formazione non ha (l’art. 39 del D.M. fissa solo il termine per le controdeduzioni, non un termine di conclusione), propria del solo procedimento a carico del mediatore persona fisica.
Fonte: testo integrale del Decreto-Lei n. 29/2026, caricato dall’utente.
Il nuovo art. 12-quater — riabilitazione del mediatore cancellato. Dà attuazione al nuovo comma 3-bis dell’art. 16-quater del decreto legislativo (Parte I, Art. 3), che introduce il principio e ne rinvia i requisiti e le modalità al decreto attuativo. La cancellazione, unica tra le misure disciplinari a non avere oggi una durata predeterminata né una via di rientro, resta senza sbocco anche quando il mediatore dimostri, nel tempo, di aver superato le ragioni che l’hanno determinata: un esito che né la sospensione (che si esaurisce da sé) né il richiamo (che non incide sull’iscrizione) condividono. L’articolo colma questa lacuna riprendendo, per analogia interna, i due elementi che l’ordinamento forense richiede per la reiscrizione dell’avvocato radiato: un termine minimo di cinque anni e la dimostrazione di una condotta specchiatissima e incensurata nel periodo intermedio, qui verificata dal responsabile del registro anziché dal consiglio dell’ordine, sentito il Comitato per la qualità della mediazione in luogo del consiglio nazionale forense. Quando la cancellazione derivava da una violazione del dovere di riservatezza — la causa più delicata dal punto di vista della fiducia delle parti nell’istituto — l’istanza richiede inoltre un aggiornamento professionale specifico, a differenza delle altre cause di cancellazione, per le quali il solo decorso del tempo e la condotta incensurata sono ritenuti sufficienti.
Fonte: R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 17 e 47 (ordinamento della professione forense); legge 31 dicembre 2012, n. 247; Cass., Sez. Un., 26 maggio 2014, n. 10921 — analogia con la disciplina della professione forense, non un dato comparato straniero.
Un punto lasciato aperto. Il coordinamento tra questa sospensione o cancellazione e l’eventuale procedimento disciplinare dell’ordine professionale di appartenenza (quando il mediatore sia anche avvocato) non è affrontato: un tema di ne bis in idem disciplinare da considerare in una stesura definitiva.
Art. 3 — Formazione iniziale e continua
Articolato
Al decreto 24 ottobre 2023, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23, comma 1, le parole «di durata non inferiore a ottanta ore» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a centotrenta ore»;
b) all’articolo 23, comma 3, le parole «hanno durata non inferiore a quaranta ore» sono sostituite dalle seguenti: «hanno durata non inferiore a novantuno ore»;
c) all’articolo 23, comma 4, le parole «hanno durata non inferiore a quaranta ore» sono sostituite dalle seguenti: «hanno durata non inferiore a trentanove ore»;
d) all’articolo 24, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I corsi di aggiornamento professionale continuo di cui al comma 2 comprendono, con cadenza almeno biennale, contenuti dedicati: a) al riconoscimento e alla gestione delle situazioni di violenza domestica o di genere nel procedimento di mediazione, ivi compresa la rilevanza, ai fini dell’articolo 5, comma 6, lettera i), e dell’articolo 5-quater, comma 1-ter, del decreto legislativo, degli ordini di protezione e delle misure cautelari personali; b) alla tutela dei minori e delle persone con disabilità nel procedimento di mediazione; c) alla mediazione con parti in condizione di vulnerabilità economica o sociale, ivi compresi i criteri di riconoscimento delle situazioni rilevanti ai fini dell’articolo 17, comma 5, lettera f-bis), del decreto legislativo.»
Relazione
L’articolo dà attuazione ai nuovi contenuti minimi della formazione iniziale e dell’aggiornamento professionale continuo. La durata della formazione iniziale è elevata a 130 ore, con una ripartizione che assicura almeno il 30 per cento di attività pratica e laboratoriale supervisionata; sono inoltre introdotti moduli periodici di aggiornamento sulla violenza domestica o di genere, sulla tutela di minori e persone con disabilità e sulla mediazione con parti vulnerabili.
Fonte: Germania e Capo Verde per il totale e la quota pratica (v. Parte I, Art. 3); Spagna per l’obbligo dei contenuti tematici, non per la loro durata.
Art. 4 — Specializzazione in materia di lavoro
Articolato
Al decreto 24 ottobre 2023, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) sezione D: riservata all’elenco dei mediatori con formazione specifica per le controversie individuali di lavoro di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile, trattate ai sensi del Capo IV-ter del decreto legislativo;»
e la lettera d) è di conseguenza rinumerata come lettera e); corrispondenti modificazioni sono apportate all’articolo 3, comma 4.
b) dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Formazione iniziale e continua dei mediatori nelle controversie di lavoro)
Ai fini dell’inserimento nella sezione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c-bis), il richiedente attesta per ciascun mediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall’articolo 23, la partecipazione a un corso, riservato a non più di quaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore, articolato in moduli teorici e pratici, avente a oggetto: a) i principi generali del diritto del lavoro e della disciplina del rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato; b) le forme di conciliazione e di composizione delle controversie di lavoro previste dagli articoli 410, 411 e 412 del Codice di procedura civile e il loro coordinamento con la mediazione; c) le specificità della negoziazione in ambito lavoristico, incluso lo squilibrio di potere negoziale tra le parti e le condizioni di vulnerabilità del lavoratore.
Ai fini della conferma dell’inserimento nella sezione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c-bis), l’organismo, nel termine previsto dall’articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di aggiornamento nelle materie indicate dal comma 1, per non meno di quattro ore nel biennio.»
Relazione
L’articolo introduce una sezione D dell’elenco nazionale, riservata ai mediatori con formazione specifica per le controversie individuali di lavoro. La specializzazione comprende un corso iniziale dedicato ai principi del diritto del lavoro, alle forme di conciliazione già previste dall’ordinamento e alle specificità negoziali delle controversie lavoristiche, nonché un aggiornamento periodico: le dieci ore iniziali e le quattro ore biennali riprendono, per analogia interna, il monte-ore già previsto dall’art. 25 del D.M. vigente per la specializzazione in materia internazionale e di consumo.
Fonte: analogia interna con l’articolo 25 del D.M. vigente (dieci ore iniziali, quattro ore biennali), applicato senza modifiche al nuovo percorso di specializzazione.
Art. 5 — Adeguata verifica antiriciclaggio
Articolato
Al decreto 24 ottobre 2023, n. 150, dopo l’articolo 34 è inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Criteri di adeguata verifica della clientela)
Ai fini dell’articolo 16-octies, comma 2, del decreto legislativo, l’organismo assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela in forma semplificata, secondo le modalità previste dall’articolo 23-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, quando la controversia rientra tra quelle di cui all’articolo 5-septies, comma 1, del decreto legislativo e l’accordo di conciliazione non comporta il trasferimento di denaro o di altri beni tra le parti.
Fuori dai casi previsti dal comma 1, l’organismo assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela in forma ordinaria secondo le modalità previste dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
L’organismo assolve gli obblighi di adeguata verifica rafforzata, secondo le modalità previste dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2007, quando ricorre uno o più degli elementi di anomalia indicati dall’articolo 16-octies, comma 3, del decreto legislativo.
Il responsabile antiriciclaggio dell’organismo, individuato tra i soggetti indicati dall’articolo 6, comma 1, lettera e), del presente decreto o tra il personale amministrativo di cui alla lettera l) del medesimo comma, è comunicato al responsabile del registro contestualmente alla domanda di iscrizione o, per gli organismi già iscritti alla data di entrata in vigore del presente articolo, entro novanta giorni da tale data.»
Relazione
L’articolo attua il nuovo art. 16-octies del d.lgs. n. 28 del 2010. Non introduce un regime antiriciclaggio autonomo, ma individua il livello di verifica applicabile nel procedimento di mediazione rinviando agli artt. 18, 23-bis e 24 del d.lgs. n. 231 del 2007: la verifica semplificata si applica alle controversie di modesto valore prive di trasferimenti patrimoniali, quella ordinaria fuori da tali casi, quella rafforzata in presenza di elementi di anomalia. La disposizione individua, inoltre, il responsabile antiriciclaggio dell’organismo e ne disciplina la comunicazione al responsabile del registro.
Fonte: rinvio a normativa vigente (D.Lgs. 231/2007, artt. 18, 23-bis e 24).
Art. 6 — Requisiti territoriali
La Parte II non introduce deroghe ai requisiti di iscrizione per gli organismi che operano nei distretti caratterizzati da offerta insufficiente: una misura di questo tipo non troverebbe fondamento in alcuna norma, italiana o straniera, e presupporrebbe un meccanismo di designazione formale dei «distretti a offerta insufficiente» che la Parte I, per la stessa ragione, non introduce, limitandosi al monitoraggio territoriale (Parte I, Art. 6). La proposta privilegia un monitoraggio stabile, la variazione del requisito relativo al numero minimo di mediatori e l’eventuale impiego dei dati territoriali per misure di sostegno; eventuali ulteriori correttivi dovranno essere valutati dopo la disponibilità di dati completi e comparabili.
Art. 7 — Tariffe, riduzioni e anticipazioni
Articolato
Al decreto 24 ottobre 2023, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28, comma 8, le parole «demandata dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «demandata dal giudice, ovvero quando è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5-septies, comma 1, del decreto legislativo»;
b) all’articolo 30, comma 4, le parole «demandata dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «demandata dal giudice, ovvero quando è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5-septies, comma 1, del decreto legislativo»;
c) dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis (Criterio di calcolo percentualmente decrescente e riduzione ISEE)
In alternativa alla tabella di cui all’allegato A, le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici e, quando l’organismo privato non abbia dichiarato di adottare la tabella di cui all’allegato A, agli organismi privati, sono calcolate applicando al valore della lite l’aliquota percentuale corrispondente allo scaglione di valore di cui alla tabella dell’allegato F, fermi gli importi minimi e massimi ivi indicati per ciascuno scaglione e fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.
Le parti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superi il doppio del limite di reddito stabilito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, hanno diritto, su richiesta corredata dall’attestazione ISEE, a una riduzione dell’indennità altrimenti dovuta ai sensi degli articoli 28 e 30, ovvero del presente articolo, secondo percentuali decrescenti in relazione allo scostamento dell’ISEE dal predetto limite, determinate con provvedimento del responsabile del registro, sentito il Comitato per la qualità della mediazione. Le riduzioni previste dal presente comma non sono cumulabili con l’esenzione totale prevista dall’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo, di cui costituiscono ipotesi residuale per i redditi superiori al limite ivi previsto.
Le riduzioni previste dal comma 2 sono compensate agli organismi secondo le modalità previste dall’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo, su domanda corredata dalla documentazione delle richieste di riduzione accolte nell’anno di riferimento.»
d) dopo l’allegato E, come inserito dall’articolo 1 del presente decreto, è inserito il seguente:
«Allegato F — Tabella percentuale per il calcolo alternativo delle spese di mediazione
[Le aliquote della presente tabella riproducono, scaglione per scaglione, la tariffa minima turca di mediazione per l’anno 2026 (Tarife Ücreti), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale turca (Resmî Gazete) n. 33119 del 26 dicembre 2025 — l’unico dato comparato reperito, tra i paesi esaminati, che adotti un meccanismo percentuale degressivo per scaglioni (v. Parte I, Art. 8, lett. a). La colonna in euro converte meccanicamente gli scaglioni originari in lire turche al cambio di riferimento BCE del 5 agosto 2026 (1 EUR = 54,9691 TRY): è un’indicazione di scala, non una proposta tariffaria autonoma, perché un cambio valutario non è una base stabile per fissare soglie di legge. La determinazione degli scaglioni in euro andrebbe effettuata direttamente dal Ministero, in sede di adozione, senza vincolo al tasso di cambio di un dato giorno; le aliquote percentuali sono invece il dato verificato che viene recepito.]
| Scaglione (lire turche) | Equivalente in euro, a titolo di scala (cambio BCE 5.8.2026) | Aliquota (procedimento a mediatore unico) |
| Fino a 600.000 TRY | fino a circa € 10.900 | 6% |
| Da 600.001 a 1.560.000 TRY | da circa € 10.900 a € 28.400 | 5% |
| Da 1.560.001 a 3.120.000 TRY | da circa € 28.400 a € 56.800 | 4% |
| Da 3.120.001 a 6.240.000 TRY | da circa € 56.800 a € 113.500 | 3% |
| Da 6.240.001 a 15.600.000 TRY | da circa € 113.500 a € 283.800 | 2% |
| Da 15.600.001 a 28.080.000 TRY | da circa € 283.800 a € 510.800 | 1,5% |
| Da 28.080.001 a 53.040.000 TRY | da circa € 510.800 a € 964.900 | 1% |
| Oltre 53.040.000 TRY | oltre circa € 964.900 | 0,5% |
Il calcolo è per scaglioni, sul modello dell’imposta progressiva: a ciascuna fascia si applica solo l’aliquota corrispondente, non l’intero valore della lite. La tariffa turca prevede aliquote maggiorate (dal 9% all’1%) quando la mediazione coinvolge più mediatori: questa variante non è recepita, la mediazione italiana svolgendosi normalmente con un mediatore unico.]»
Al decreto 24 ottobre 2023, n. 150, dopo l’articolo 34 è inserito il seguente Capo:
«Capo V-bis — Anticipazione delle indennità da parte dello Stato
Art. 34-ter (Modalità dell’anticipazione)
Ai fini dell’articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo, quando il procedimento di mediazione, nei casi ivi previsti, si conclude senza accordo al primo incontro, l’organismo presenta al Ministero, entro il termine previsto dall’articolo 16, comma 6, del presente decreto per la trasmissione dei dati statistici del medesimo trimestre, un’istanza cumulativa di anticipazione, corredata dall’elenco dei procedimenti per i quali l’indennità non è stata corrisposta dalla parte tenuta al pagamento, con indicazione del relativo importo.
Il Ministero, verificata la conformità dell’istanza ai dati trasmessi ai sensi dell’articolo 16, comma 6, provvede al pagamento entro novanta giorni dalla ricezione, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente; quando le risorse non sono sufficienti a soddisfare integralmente le istanze pervenute nel trimestre, il pagamento è effettuato in misura proporzionale.
Il Ministero, per il tramite del concessionario della riscossione, recupera nei confronti della parte tenuta al pagamento le somme anticipate ai sensi del comma 2, maggiorate degli interessi legali, salvo che la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del Capo II-bis del decreto legislativo, nel qual caso l’anticipazione resta definitivamente a carico dello Stato.
Il Ministero pubblica annualmente, nella relazione di cui all’articolo 16-sexies, comma 3, lettera d), del decreto legislativo, i dati aggregati relativi alle anticipazioni erogate e recuperate ai sensi del presente articolo.»
Relazione
L’articolo dà attuazione alle modifiche legislative in materia di indennità, esenzioni, riduzioni ISEE e progressività del calcolo delle spese di mediazione. Estende alle controversie di modesto valore il regime di riduzione applicabile alle mediazioni obbligatorie e demandate dal giudice, e introduce, in alternativa alla tabella ordinaria, un calcolo mediante aliquote percentuali decrescenti per scaglioni di valore — l’unico meccanismo di questo tipo riscontrato tra gli ordinamenti esaminati, tratto dalla tariffa minima turca di mediazione per il 2026. Le riduzioni ISEE sono attribuite su richiesta e compensate agli organismi mediante il meccanismo già previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2010; l’allegato F indica aliquote, importi minimi e massimi, modalità di calcolo e coordinamento con le riduzioni applicabili. Un nuovo Capo V-bis disciplina le modalità dell’anticipazione statale delle indennità del primo incontro prevista dalla Parte I, riutilizzando il canale della comunicazione trimestrale già esistente come veicolo procedurale per l’istanza cumulativa di rimborso.
Fonte: lettere a-b, correzione testuale interna. Lettera c, Allegato F e Capo V-bis: Ministero della Giustizia turco, (Resmî Gazete n. 33119 del 26 dicembre 2025), verificata direttamente sulla fonte ministeriale ufficiale; cambio EUR/TRY, Banca Centrale Europea, 5 agosto 2026.
Art. 8 — Istituzione delle commissioni comunali di conciliazione
Articolato
Al decreto 24 ottobre 2023, n. 150, dopo l’articolo 41 è inserito il seguente Capo:
«Capo VI-bis — Commissioni comunali di conciliazione
Art. 41-bis (Elenco delle commissioni comunali di conciliazione)
È istituito presso il Ministero, distinto dal registro degli organismi, l’elenco delle commissioni comunali di conciliazione costituite ai sensi dell’articolo 5-octies del decreto legislativo.
Il comune, o i comuni associati, chiedono l’iscrizione della commissione nell’elenco con istanza del sindaco o, in caso di unione di comuni, del presidente dell’unione, corredata: a) dell’atto costitutivo della commissione e dei nominativi dei suoi componenti; b) dell’attestazione del possesso, da parte di ciascun componente, dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4 e del completamento del percorso formativo di base di cui all’articolo 41-quater; c) dell’indicazione della sede presso cui la commissione svolge la propria attività; d) dell’elenco dei comuni limitrofi convenzionati, quando la commissione è competente anche per essi ai sensi dell’articolo 5-octies, comma 1, del decreto legislativo.
Il responsabile del registro provvede sull’istanza entro sessanta giorni, con applicazione, in quanto compatibili, dell’articolo 13, commi 6 e 7.
L’elenco delle commissioni comunali di conciliazione è pubblico e accessibile attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione, con indicazione dei comuni titolari, della sede e dei comuni limitrofi convenzionati.
Art. 41-ter (Composizione e funzionamento)
La commissione comunale di conciliazione è composta da almeno tre membri, nominati con provvedimento del sindaco tra i cittadini residenti nel comune, o in uno dei comuni convenzionati, in possesso dei requisiti di onorabilità e del percorso formativo di cui all’articolo 41-quater.
Il comune comunica al responsabile del registro, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi alle controversie trattate nell’anno precedente, con indicazione del loro numero, dell’esito e dell’oggetto, secondo un modello predisposto dal responsabile del registro.
Si applicano, in quanto compatibili con la natura non professionale della commissione, le disposizioni dell’articolo 21, commi 3, 4 e 5, del presente decreto in materia di incompatibilità dei componenti.
Art. 41-quater (Percorso formativo di base)
Il percorso formativo di base previsto dall’articolo 5-octies, comma 2, del decreto legislativo ha durata stabilita con provvedimento del responsabile del registro, sentito il Comitato per la qualità della mediazione, in misura proporzionata alla natura non professionale dell’incarico e comunque inferiore a quella prevista dall’articolo 23 per la formazione dei mediatori professionali, ed è tenuto da un ente di formazione iscritto nell’elenco previsto dall’articolo 10, ovvero, in convenzione con il Ministero, dalla Scuola superiore della magistratura o da altro ente pubblico di formazione, e ha a oggetto: a) i principi fondamentali della mediazione e della gestione del conflitto; b) le nozioni essenziali sulle controversie di cui all’articolo 5-septies, comma 1, del decreto legislativo; c) il dovere di riservatezza, di imparzialità e le cause di incompatibilità; d) le modalità di redazione del verbale e dell’accordo di conciliazione e la sua trasmissione per l’omologazione ai sensi dell’articolo 5-octies, comma 4, del decreto legislativo.
Il percorso formativo di cui al comma 1 è rinnovato con cadenza almeno quadriennale.
Art. 41-quinquies (Contributo ministeriale)
Il contributo previsto dall’articolo 5-octies, comma 5, del decreto legislativo è erogato su domanda del comune, presentata entro il 31 marzo di ogni anno, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente e con priorità, a parità di altre condizioni, per i comuni ricadenti nei distretti nei quali il rapporto di cui all’articolo 16-sexies, comma 3, lettera e), del decreto legislativo evidenzia un’offerta di mediazione inferiore alla media nazionale, secondo un ordine di priorità decrescente in base al numero degli abitanti del comune richiedente, dal più piccolo al più grande.
Il contributo copre, nei limiti dello stanziamento disponibile, le spese per il percorso formativo di cui all’articolo 41-quater e le spese di prima istituzione della commissione; non copre oneri di funzionamento ricorrenti, che restano a carico del comune ai sensi dell’articolo 5-octies, comma 1, del decreto legislativo.»
Relazione
Il nuovo art. 5-octies del decreto legislativo (Parte I, Art. 13, ispirato al modello taiwanese delle commissioni di township) istituisce un canale di conciliazione comunale gratuito, ma senza questo articolo del D.M. mancherebbe qualsiasi meccanismo per costituire, registrare e verificare tali commissioni. L’articolo istituisce pertanto, presso il Ministero, un elenco separato dal registro degli organismi — e non un’estensione di quest’ultimo, che ne snaturerebbe la natura non professionale voluta dall’art. 5-octies, comma 2, del decreto legislativo — con un procedimento di iscrizione più snello (istanza del sindaco, non dell’organismo) e requisiti proporzionati: atto costitutivo, requisiti di onorabilità dei componenti, percorso formativo di base di durata proporzionata alla natura non professionale dell’incarico e comunque inferiore a quella prevista per i mediatori professionali, comunicazione annuale dei dati sulle controversie trattate. Un contributo ministeriale, erogato su domanda del comune con priorità per i comuni più piccoli e per quelli ricadenti nei distretti a offerta di mediazione inferiore alla media nazionale, copre le spese di prima istituzione e di formazione, restando a carico del comune gli oneri di funzionamento ricorrenti.
Fonte: modello taiwanese per l’istituto in sé, verificato sul sito ufficiale (v. Parte I, Art. 13); durata del percorso formativo e criterio di priorità del contributo, senza fonte comparata — rinviati a un provvedimento successivo anziché fissati in questa sede.
Art. 9 — Disposizioni finali e transitorie
Articolato
Le disposizioni introdotte dagli articoli 1, lettera b), e 6 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dalla pubblicazione, da parte del Ministero, del primo rapporto sulla distribuzione territoriale dell’offerta di mediazione previsto dall’articolo 16-sexies, comma 3, lettera e), del decreto legislativo, e in ogni caso non prima che siano trascorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; fino a tale momento continua ad applicarsi l’articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto 24 ottobre 2023, n. 150, nel testo previgente.
Gli organismi già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano ai nuovi requisiti previsti dagli articoli 1, lettera c), e 3 entro dodici mesi da tale data, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 42 del decreto 24 ottobre 2023, n. 150.
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatta eccezione per le risorse necessarie all’anticipazione di cui all’articolo 34-ter e al contributo di cui all’articolo 41-quinquies, che sono stanziate con separato provvedimento legislativo, condizione della cui adozione è espressamente il presente decreto per le sole disposizioni che le riguardano.
Relazione
L’articolo reca le clausole necessarie per l’applicabilità della riforma regolamentare senza traumi: un differimento dell’efficacia per le norme che presuppongono dati oggi non disponibili, un termine di adeguamento per gli organismi già operanti, e una clausola di invarianza finanziaria che dichiari onestamente dove la neutralità non sia possibile. Il comma 1 rinvia l’efficacia delle disposizioni sul numero minimo di mediatori per distretto e sui criteri territoriali alla pubblicazione del primo rapporto sulla distribuzione territoriale dell’offerta di mediazione, e in ogni caso non prima di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto. Il comma 2 riprende, per analogia, il meccanismo di adeguamento transitorio già previsto dall’art. 42 del D.M. vigente per il passaggio dal precedente regolamento. Il comma 3 riproduce il modello della clausola di invarianza finanziaria dell’art. 48 del D.M. vigente, con l’eccezione delle due misure che comportano una spesa pubblica non compensata da altre economie — l’anticipazione statale e il contributo ai comuni — per le quali l’operatività resta condizionata a un separato provvedimento legislativo di stanziamento.
Fonte: costruzione interna, analogia con l’art. 42 e l’art. 48 del D.M. vigente.
Avvertenze — Parte II
Questa Parte presuppone l’accoglimento della Parte I: gran parte dei suoi articoli fa riferimento a disposizioni del decreto legislativo (artt. 5-septies, 5-octies, 14 comma 2-bis, 16 comma 1-ter, 16-quinquies, 16-sexies, 16-octies, 17 comma 6-bis) introdotte solo da questa proposta. Un’eventuale modifica solo parziale della Parte I richiederebbe una revisione corrispondente di questa Parte, articolo per articolo.
Le cifre numeriche di questa Parte sono, dove possibile, tratte da una fonte comparata puntuale (le ore di formazione iniziale, dalla combinazione di Germania e Capo Verde; le ore di specializzazione lavoristica, per analogia dall’articolo 25 del D.M. vigente; le aliquote dell’Allegato F, dalla tariffa turca 2026): dove nessuna fonte comparata è stata reperita (il massimale assicurativo individuale, le percentuali di riduzione ISEE, la durata del percorso formativo delle commissioni comunali, la soglia di adeguata verifica antiriciclaggio rafforzata), non fisso un importo, ma ne rinvio la determinazione a un provvedimento tecnico successivo, per evitare di presentare come proposta una cifra priva di riscontro.
Il meccanismo di calcolo percentuale (Art. 7, lettera c, nuovo art. 31-bis) è proposto in alternativa, non in sostituzione, alla tabella a scaglioni fissi dell’allegato A: una scelta prudenziale per non imporre un cambiamento immediato e integrale del sistema tariffario. Una stesura definitiva dovrebbe valutare se, e quando, rendere il meccanismo percentuale obbligatorio in luogo di quello a scaglioni fissi.
Le due misure che comportano un onere finanziario non compensato (anticipazione statale, Art. 7; contributo ai comuni, Art. 8) sono condizionate, quanto alla loro concreta operatività, a un separato provvedimento legislativo di stanziamento delle risorse.
Questa Parte non è stata sottoposta, né avrebbe potuto esserlo in questa sede, ai pareri che l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la prassi già seguita per il D.M. 150/2023 richiederebbero per la sua adozione (Consiglio di Stato, Garante per la protezione dei dati personali, comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy per la parte relativa al Codice del consumo): resta un esercizio di comparazione e di proposta ragionata, non un atto pronto per l’adozione.
Appendici collegate
Il documento prosegue in tre pagine collegate, che riportano rispettivamente il testo coordinato risultante dalle modifiche proposte e le fonti straniere citate a sostegno di ciascuna proposta, in lingua originale: Parte III — Testo integrale risultante del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28; Parte IV — Articoli toccati del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150; Parte V — Appendice: fonti comparate in lingua originale (con le conclusioni del documento).