Parte IV — Articoli toccati del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150

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PARTE IV — Articoli toccati del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150

Avvertenza sulla convenzione grafica

Questa parte riproduce i soli articoli del decreto 24 ottobre 2023, n. 150 (nel testo oggi vigente) modificati direttamente nella Parte II, con le modifiche proposte evidenziate in grassetto corsivo secondo la stessa convenzione della Parte III. Non è quindi il testo integrale del D.M. — che consta di quarantanove articoli e più allegati — ma un testo a fronte limitato ai punti di intervento diretto su articoli già esistenti.

Le disposizioni interamente nuove che, nella Parte II, inserisco nel D.M. (il nuovo Capo III-bis con gli Artt. 12-bis, 12-ter e 12-quater sul procedimento disciplinare del mediatore; il nuovo Art. 25-bis sulla specializzazione lavoristica; il nuovo Art. 31-bis con l'Allegato F sul calcolo percentuale; il nuovo Capo V-bis con l'Art. 34-bis sull'antiriciclaggio e l'Art. 34-ter sull'anticipazione statale; il nuovo Capo VI-bis con gli Artt. 41-bis—41-quinquies sulle commissioni comunali di conciliazione; i nuovi Allegati E ed F) non hanno un testo "prima" da mettere a fronte: il loro testo integrale, già completo, si trova nell'Articolato della Parte II e non lo ripeto qui. La tabella che chiude questa Parte ne riepiloga la collocazione.

Art. 2 — Oggetto

Il presente decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:

del registro degli organismi;

della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;

dell'elenco degli enti di formazione;

d) dell'elenco nazionale dei mediatori di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo, costituito dalle sezioni A, B e C del registro e dalla sezione B) delle parti prima e seconda della sezione speciale per gli organismi ADR, e dell'elenco dei formatori quale sezione dell'elenco degli enti di formazione;

degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione.

Il presente decreto disciplina altresì:

i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;

i requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;

la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;

gli obblighi degli iscritti;

i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;

la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;

le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.

Art. 3 — Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR

Sono istituiti presso il Ministero il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR.

La parte prima del registro è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati, la sezione speciale del registro è riservata agli organismi ADR.

La parte prima del registro è articolata nelle seguenti sezioni:

sezione A: riservata all'elenco dei mediatori;

sezione B: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere;

sezione C: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

c-bis) sezione D: riservata all'elenco dei mediatori con formazione specifica per le controversie individuali di lavoro di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile, trattate ai sensi del Capo IV-ter del decreto legislativo;

e) sezione E: riservata all'elenco dei responsabili o dei rappresentanti dell'associazione in cui l'organismo pubblico è inserito.

La parte seconda del registro è articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b), c) e c-bis), e la sezione E è riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, responsabili e rappresentanti degli organismi.

La sezione speciale per gli organismi ADR è articolata nella parte prima e nella parte seconda.

La parte prima della sezione speciale, riservata agli organismi ADR pubblici, è suddivisa in due parti. La parte prima A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR, la parte prima B) contiene l'elenco dei mediatori.

La parte seconda della sezione speciale, riservata agli organismi ADR privati, è suddivisa in due parti. La parte seconda A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e la parte seconda B) contiene l'elenco dei mediatori.

7-bis. L'iscrizione di un mediatore in una o più delle sezioni di cui ai commi 3, 6 e 7, per il tramite di uno o più organismi ai sensi dell'articolo 8, costituisce iscrizione del medesimo nell'elenco nazionale dei mediatori di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo. A ciascun mediatore iscritto è attribuito un codice identificativo unico, che lo segue in caso di variazione o di pluralità degli organismi di cui all'articolo 21, comma 1, presso i quali dichiara la propria disponibilità.

Nota redazionale: la rinumerazione della lettera d) in e) al comma 3, e il corrispondente adeguamento del comma 4, sono conseguenza diretta dell'inserimento della nuova lettera c-bis) (Art. 4, lettera a, della Parte II); non introducono, di per sé, alcun contenuto ulteriore.

Art. 5 — Requisiti di serietà

Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serietà, l'organismo richiedente attesta:

l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;

la previsione, per gli organismi privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dell'organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.

c) la separazione organizzativa tra l'attività di mediazione e l'eventuale attività arbitrale svolta dal medesimo organismo o da soggetti a esso collegati, salva l'ipotesi in cui le parti, successivamente all'insuccesso della mediazione, convengano di deferire la controversia in arbitrato al medesimo organismo, con indicazione delle misure organizzative adottate a tal fine;

d) l'impegno a pubblicare sul proprio sito web, per ciascun mediatore designato, i dati relativi alla formazione conseguita e all'esperienza maturata, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera i-bis).

Art. 6 — Requisiti di efficienza

Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l'organismo richiedente attesta:

per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;

l'indicazione delle fonti di finanziamento;

la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di validità almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;

per gli organismi privati la previsione, nell'atto costitutivo, che l'organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

la nomina di un responsabile dell'organismo con la qualifica di mediatore;

f) la disponibilità di un numero di mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo non inferiore al minimo stabilito, per il distretto di Corte d'Appello nel quale l'organismo ha sede legale o sede operativa, dalla tabella di cui all'allegato E, aggiornata con cadenza almeno biennale sulla base del rapporto sulla distribuzione territoriale dell'offerta di mediazione di cui all'articolo 16-sexies, comma 3, lettera e), del decreto legislativo;

l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale;

il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all'articolo 8;

h-bis) il possesso, per ciascun mediatore, di una polizza assicurativa personale, o di garanzia equivalente, per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di massimale non inferiore all'importo minimo stabilito con provvedimento del responsabile del registro, sentito il Comitato per la qualità della mediazione, a seguito di apposita istruttoria attuariale, distinta e ulteriore rispetto alla polizza dell'organismo di cui alla lettera c), fermo restando che l'organismo può stipulare una polizza collettiva in favore di tutti i mediatori inseriti nel proprio elenco, di massimale non inferiore al prodotto tra il predetto importo minimo individuale e il numero dei mediatori assicurati;

le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;

la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative, comprese le attività di segreteria;

il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;

la descrizione della struttura organizzativa e di segreteria destinata alla gestione delle sedi;

le modalità della gestione contabile;

la disponibilità di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data;

la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo;

il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituente e l'organismo, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'organismo è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;

il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore;

l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web;

la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.

Art. 8 — Requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori

L'organismo che chiede l'iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti.

La richiesta è corredata, per ciascun mediatore:

dalla dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e a essere inserito in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c);

dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità;

dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico;

dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale;

dalla attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall'articolo 23.

f) dalla documentazione attestante il possesso della polizza assicurativa individuale, o della garanzia equivalente, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h-bis), salvo il caso di polizza collettiva stipulata dall'organismo.

L'organismo che chiede l'iscrizione e indica i mediatori da inserire nelle sezioni B) o C) del registro, di cui all'articolo 3, comma 3, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, attesta il conseguimento della qualificazione prevista dall'articolo 25, comma 1, e le conoscenze linguistiche, con certificazione non inferiore al livello B2.

Art. 23 — Formazione iniziale dei mediatori

Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a centotrenta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.

Il corso di cui al comma 1, è composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore.

I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a novantuno ore, si svolgono in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per i tre quarti del predetto monte orario, e hanno ad oggetto:

l'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;

la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali;

l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti;

la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice;

la validità e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione;

la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità;

i compiti e le responsabilità del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa.

I moduli pratici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a trentanove ore, si svolgono in presenza, mediante laboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto:

le fasi della procedura di mediazione anche telematica;

il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione;

le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa;

le attività finalizzate alla acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale;

le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa.

Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possono prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o più organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo.

Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e per ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale che ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno o più elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso di formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del corso di approfondimento giuridico previsto dal comma 7.

Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a quattordici ore, è tenuto da formatori teorici che hanno conseguito la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attività di mediatore.

Gli avvocati iscritti all'albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica previsto dal comma 3, lettera d) per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.

Art. 24 — Formazione continua dei mediatori

L'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3, riservati a un numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona, comprendenti attività laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza.

1-bis. I corsi di aggiornamento professionale continuo di cui al comma 2 comprendono, con cadenza almeno biennale, contenuti dedicati: a) al riconoscimento e alla gestione delle situazioni di violenza domestica o di genere nel procedimento di mediazione, ivi compresa la rilevanza, ai fini dell'articolo 5, comma 6, lettera i), e dell'articolo 5-quater, comma 1-ter, del decreto legislativo, degli ordini di protezione e delle misure cautelari personali; b) alla tutela dei minori e delle persone con disabilità nel procedimento di mediazione; c) alla mediazione con parti in condizione di vulnerabilità economica o sociale, ivi compresi i criteri di riconoscimento delle situazioni rilevanti ai fini dell'articolo 17, comma 5, lettera f-bis), del decreto legislativo.

L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio.

Art. 28 — Indennità e spese per il primo incontro

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.

Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.

Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi: € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00; € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato.

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio; € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, ovvero quando è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5-septies, comma 1, del decreto legislativo, o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

Art. 30 — Determinazione delle spese di mediazione

In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, ovvero quando è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5-septies, comma 1, del decreto legislativo, o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

Disposizioni interamente nuove del D.M. 150/2023 — rinvio alla Parte II

Disposizione nuovaCollocazione nel D.M. risultanteTesto integrale in
Capo III-bis (Artt. 12-bis—12-quater)dopo l'Art. 12Parte II, Art. 2, lettera c)
Art. 25-bisdopo l'Art. 25Parte II, Art. 4, lettera b)
Art. 31-bis e Allegato Fdopo l'Art. 31Parte II, Art. 7, lettera c) e d)
Capo V-bis (Art. 34-ter)dopo l'Art. 34Parte II, Art. 7, comma 2
Art. 34-bisdopo l'Art. 34Parte II, Art. 5
Capo VI-bis (Artt. 41-bis—41-quinquies)dopo l'Art. 41Parte II, Art. 8
Allegato Edopo gli allegati esistentiParte II, Art. 1, comma 2

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