Parte III — Testo integrale risultante del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28
← Torna alla proposta di revisione
PARTE III — Testo integrale risultante del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28
Avvertenza sulla convenzione grafica
Questa parte riproduce, articolo per articolo e nel loro ordine, tutti i quarantaquattro articoli oggi vigenti del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (dopo la riforma Cartabia — D.Lgs. 149/2022 — e il correttivo D.Lgs. 216/2024), integrati con i dodici articoli e i due Capi che la Parte I propone di inserire ex novo, collocati nella posizione che assumerebbero nel testo risultante (Art. 5-septies e Art. 5-octies dopo l’Art. 5-sexies; Art. 8-quater dopo l’Art. 8-ter; Artt. 16-ter—16-octies dopo l’Art. 16-bis; il nuovo Capo IV-bis, con gli Artt. 20-bis e 20-ter, e il nuovo Capo IV-ter, con l’Art. 20-quater, dopo l’Art. 20 e prima dell’Art. 21).
Convenzione grafica: il testo in carattere tondo riproduce il testo oggi vigente, non toccato dalla Parte I. Il testo in grassetto corsivo è quello che la Parte I propone di introdurre ex novo o di modificare rispetto al testo vigente — per le disposizioni interamente nuove (articoli o commi che oggi non esistono), l’intero testo è in grassetto corsivo; per le disposizioni che modificano un testo già esistente (inserimento o sostituzione di singole parole o periodi), solo la parte nuova o sostituita è in grassetto corsivo, mentre il resto del comma resta in tondo. Ove un comma sia interamente sostituito, l’intero comma risultante è riportato in grassetto corsivo, anche quando ricalca in parte la formulazione precedente, per segnalare che si tratta comunque di un testo tecnicamente nuovo.
Le note di aggiornamento normativo presenti nel testo ufficiale di Normattiva (le indicazioni “AGGIORNAMENTO”, relative alla storia delle modifiche pregresse) non sono riprodotte, per non appesantire la lettura: il testo tondo è già il risultato di quegli aggiornamenti, cioè il testo vigente al 27 agosto 2026. Le suddivisioni in Capi del decreto (Capo I—Capo VI) non sono riprodotte come intestazioni separate, salvo per i due nuovi Capi IV-bis e IV-ter proposti nella Parte I, riportati per segnalarne la collocazione sistematica: la sequenza degli articoli resta comunque quella integrale e in ordine.
Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
Art. 2 — Controversie oggetto di mediazione
Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.
Art. 3 — Disciplina applicabile e forma degli atti
Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8.
Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità, l’indipendenza e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
3-bis. Il difetto o l’irregolarità della delega di cui all’articolo 8, comma 4-bis, e la mancata partecipazione di una parte regolarmente convocata al primo incontro non impediscono che la mediazione si abbia per regolarmente tentata ai fini degli articoli 5, 12-bis e 13, quando la medesima parte partecipa regolarmente, personalmente o a mezzo di delega regolare, alla sessione di regolarizzazione fissata dal mediatore ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis. Le conseguenze di cui agli articoli 12-bis e 13 si producono solo quando anche tale sessione si conclude senza la regolare partecipazione della parte, salvo che ricorra un giustificato motivo.
La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo, nel rispetto dell’articolo 8-bis, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell’articolo 8-ter.
Art. 4 — Accesso alla mediazione
La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.
La domanda di mediazione deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 5 — Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
Nelle controversie di cui al comma 1 l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
introduttiva del giudizio
. L’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
dall’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
dall’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
dall’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
d-bis)
dall’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.
Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Il comma 1 e l’articolo 5-quater non si applicano:
nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis;
nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del Codice di procedura civile;
nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del Codice di procedura civile;
nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del Codice di procedura civile;
nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
nei procedimenti in camera di consiglio;
nell’azione civile esercitata nel processo penale;
nell’azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 5-bis — Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.
Art. 5-ter — Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio
L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, a aderirvi e a parteciparvi.
Il verbale al quale è allegato l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.
Art. 5-quater — Mediazione demandata dal giudice
Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.
1-bis. Il giudice esercita il potere di cui al comma 1 nell’ambito dei generali poteri di direzione del procedimento, avendo cura che il rinvio alla mediazione non pregiudichi l’accesso della parte alla tutela giurisdizionale. L’ordinanza di cui al comma 1 è impugnabile soltanto con il provvedimento che definisce il giudizio.
La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.
All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Art. 5-quinquies — Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione
Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.
Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.
Art. 5-sexies — Mediazione su clausola contrattuale o statutaria
Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.
La domanda di mediazione è presentata all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all’organismo individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 1.
Art. 5-septies — Controversie di modesto valore
1. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 5, comma 1, l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce altresì condizione di procedibilità della domanda per le controversie civili di valore non superiore a 3.000 euro, con esclusione delle materie di cui all’articolo 5, comma 6.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 5, sono stabilite riduzioni dell’indennità di mediazione per le controversie di cui al comma 1, e può essere previsto che, per tali controversie, il primo incontro si svolga in via ordinaria con le modalità telematiche di cui all’articolo 8-bis, salva la facoltà di ciascuna parte di chiedere lo svolgimento in presenza. Il decreto di cui al presente comma tiene altresì conto dei dati sulla distribuzione territoriale dell’offerta di mediazione di cui all’articolo 16-sexies, comma 3, lettera e), al fine di non aggravare la capacità di definizione dei distretti già interessati da un rapporto tra procedimenti pendenti e organismi attivi superiore alla media nazionale.
3. Nelle controversie di cui al comma 1, l’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, salvo che il giudice rilevi ragioni di urgenza incompatibili con il rinvio. Quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata ma non si è ancora conclusa, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6; a tale udienza accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Art. 5-octies — Commissioni comunali di conciliazione
1. I comuni, anche in forma associata o mediante unione di comuni, possono istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 5, una commissione comunale di conciliazione per la composizione delle controversie di cui all’articolo 5-septies, comma 1, tra persone fisiche residenti nel medesimo comune o in comuni limitrofi convenzionati.
2. La commissione è composta da almeno tre membri, scelti dal sindaco tra i cittadini residenti di comprovata onorabilità, indipendenza e imparzialità, non necessariamente in possesso di laurea in giurisprudenza, che abbiano completato un percorso formativo di base individuato con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2.
3. Il servizio prestato dalla commissione comunale di conciliazione è gratuito per le parti. La partecipazione dei componenti della commissione è a titolo onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità stabilite dal comune.
4. L’accordo raggiunto dinanzi alla commissione comunale di conciliazione è trasmesso, su istanza di parte, per l’omologazione secondo le modalità di cui all’articolo 12.
5. Il Ministero della giustizia, sentito il Comitato di cui all’articolo 16-sexies, può erogare ai comuni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, un contributo per l’istituzione della commissione, con priorità per i comuni ricadenti nei distretti di Corte d’Appello nei quali il rapporto di cui all’articolo 16-sexies, comma 3, lettera e), evidenzia un’offerta di mediazione inferiore alla media nazionale.
6. I componenti della commissione comunale di conciliazione non sono iscritti nell’elenco nazionale dei mediatori di cui all’articolo 16-ter e non sono soggetti agli obblighi di formazione continua di cui all’articolo 16-quinquies, fermo il percorso formativo di base di cui al comma 2. Si applicano loro, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto in materia di riservatezza, di imparzialità e di responsabilità del mediatore.
Art. 6 — Durata
Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
Quando il giudice procede ai sensi dell’articolo 5, comma 2, o dell’articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell’ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 5, comma 2, o dall’articolo 5-quater, comma 1.
La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso.
Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell’accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
Art. 7 — Effetti sulla ragionevole durata del processo
Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2 e dell’articolo 5-quater, comma 1, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 8 — Procedimento
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
1-bis. Quando al primo incontro il mediatore rileva, riguardo a una parte, il difetto o l’irregolarità della delega di cui al comma 4-bis, ovvero la mancata comparizione pur a fronte di una convocazione regolarmente pervenuta, ne dà atto a verbale e fissa una sessione di regolarizzazione, da tenersi non oltre quindici giorni, dandone comunicazione a tutte le parti con le modalità di cui al comma 1. La comunicazione indica espressamente le conseguenze previste dall’articolo 3, comma 3-bis, e dall’articolo 12-bis in caso di mancata o irregolare partecipazione anche alla sessione di regolarizzazione.
Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1.
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
4-bis. La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.
4-ter. La parte è assistita da un difensore o si fa rappresentare da un procuratore speciale a conoscenza dei fatti quando si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia priva della vista, dell’udito o della parola; b) non conosca la lingua italiana e non sia in grado di farsi comprendere nel corso della procedura di mediazione; c) sia interdetta, inabilitata o beneficiaria di amministrazione di sostegno con poteri di rappresentanza estesi all’atto; d) versi, per qualsiasi altra ragione, in una condizione di manifesta inferiorità rispetto all’altra parte, tale da comprometterne la libera partecipazione al procedimento. Il mediatore dà atto a verbale della sussistenza della condizione e dell’assistenza o rappresentanza prestata.
Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
5-bis. Quando è parte del procedimento una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il soggetto che vi presenzia in rappresentanza dell’amministrazione è munito di formale delega a transigere, rilasciata dall’organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione medesima, da esibire al mediatore e da allegare al verbale. In mancanza, il mediatore, se necessario, rinvia l’incontro assegnando un termine per la regolarizzazione, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 8, comma 1-bis, e all’articolo 3, comma 3-bis.
Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
6-bis. Il giudice non dispone la mediazione ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 1, quando dagli atti del procedimento risultino allegazioni di violenza domestica o di genere tra le parti, salvo che, sentita la parte che si afferma vittima e da questa adeguatamente informata delle garanzie del procedimento, ritenga che la mediazione possa comunque svolgersi senza pregiudizio per la sua libertà di autodeterminazione, dandone atto con motivazione specifica nell’ordinanza.
6-ter. Quando, nel corso del procedimento, emergono elementi indicativi di violenza domestica o di genere, o comunque di un grave squilibrio nella capacità di negoziazione tale da compromettere la libera formazione della volontà di una parte, il mediatore, sentite le parti anche in sessione separata, sospende o non avvia l’incontro, ne dà atto a verbale e informa la parte interessata della possibilità di rivolgersi ai servizi e ai centri antiviolenza competenti. La mediazione si considera in tal caso regolarmente tentata ai fini degli articoli 5 e 5-quater.
Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del Codice di procedura civile.
Art. 8-bis — Mediazione in modalità telematica
Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-bis. Per le controversie di cui all’articolo 5-septies, comma 1, la mediazione si svolge secondo le modalità telematiche di cui al presente articolo, salvo che una parte, per comprovata impossibilità di accesso agli strumenti informatici o per altro giustificato motivo, chieda lo svolgimento in presenza.
1-ter. La piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica assicura, secondo quanto specificato dal regolamento di procedura dell’organismo: la verifica dell’identità e dei poteri di rappresentanza dei partecipanti prima dell’inizio dell’incontro; un livello di protezione delle comunicazioni e dei dati trattati equivalente alla cifratura end-to-end; l’esclusione dell’accesso di soggetti non autorizzati; il divieto di registrazione dell’incontro, salvo consenso espresso di tutte le parti e del mediatore; e modalità adeguate di prosecuzione dell’incontro, anche mediante cambio di piattaforma, in caso di malfunzionamento tecnico.
A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art. 8-ter — Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto
Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
Al di fuori dei casi disciplinati dall’articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell’articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.
Art. 8-quater — Impiego di sistemi automatizzati e di intelligenza artificiale
1. Gli organismi di mediazione possono avvalersi di sistemi automatizzati, anche basati su intelligenza artificiale, per il preesame delle domande, la traduzione linguistica, l’organizzazione degli incontri e il supporto alla formulazione della proposta di cui all’articolo 11, a condizione che ne sia data preventiva e chiara informazione alle parti.
2. In nessun caso l’esito del procedimento di mediazione, l’accordo di conciliazione o la proposta di cui all’articolo 11 possono derivare esclusivamente da un trattamento automatizzato privo di controllo umano effettivo da parte del mediatore.
3. Il regolamento dell’organismo indica i criteri generali di funzionamento dei sistemi di cui al comma 1, garantendo alle parti, su richiesta, adeguata trasparenza sulle relative modalità d’uso.
Art. 9 — Dovere di riservatezza
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
3. Gli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2 non operano: a) quando la divulgazione sia necessaria per prevenire un pericolo imminente per la vita o l’incolumità fisica di una persona; b) quando le dichiarazioni o le informazioni siano relative alla pianificazione o alla commissione di un reato non ancora consumato, ovvero funzionali a occultarne uno già commesso; c) quando la divulgazione sia necessaria per l’accertamento della responsabilità disciplinare del mediatore ai sensi dell’articolo 16-quater, limitatamente al procedimento disciplinare e nei soli confronti dell’autorità procedente; d) quando la divulgazione sia necessaria per dare attuazione o esecuzione all’accordo di conciliazione.
4. Il dovere di riservatezza di cui ai commi 1 e 2 non si estende al fatto della partecipazione o della mancata partecipazione di una parte agli incontri di mediazione, che può essere comunicato dal mediatore al giudice ai fini di cui agli articoli 8, comma 1-bis, e 12-bis.
Art. 10 — Inutilizzabilità e segreto professionale
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Il divieto di cui al periodo precedente non opera nei casi di cui all’articolo 9, comma 3. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11 — Conclusione del procedimento
Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo.
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.
La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.
Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8-bis, certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.
Salvo quanto previsto dall’articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e l’eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l’organismo.
Del verbale e dell’eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell’organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del Codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Art. 11-bis — Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche
Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 1.1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 12 — Efficacia esecutiva ed esecuzione
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di cui al presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del Codice di procedura civile. L’avvocato certifica la conformità all’originale della copia dell’accordo trasmessa con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Il decreto è negato soltanto quando l’accordo sia contrario a norme imperative o all’ordine pubblico, ovvero quando ricorra un vizio di regolarità formale non sanabile nel termine assegnato dal presidente del tribunale, che non può essere superiore a quindici giorni.
1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.
1-quater. In alternativa a quanto previsto dal comma 1-bis, quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale può essere ricevuto in atto pubblico o autenticato da un notaio, che ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico; l’accordo così ricevuto o autenticato costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del Codice di procedura civile, senza necessità del decreto di omologazione di cui al comma 1-bis.
Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 12-bis — Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro, ovvero, quando fissata ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis, alla sessione di regolarizzazione, del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-quater, 5-sexies o 5-septies, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro, ovvero, quando fissata ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis, alla sessione di regolarizzazione, senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, indipendentemente dall’esito del giudizio medesimo e anche quando tale parte risulti vittoriosa.
Nei casi di cui al comma 2, e indipendentemente dall’accertamento della soccombenza, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.
Art. 13 — Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del Codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando la parte vincitrice, prima della formulazione della proposta di cui all’articolo 11, abbia proposto una soluzione conciliativa che il provvedimento che definisce il giudizio recepisce in misura sostanzialmente corrispondente, anche se la mediazione si è conclusa senza una formale proposta del mediatore.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
Art. 14 — Obblighi del mediatore
Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) comunicare immediatamente al responsabile dell’organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.
2-bis. Il mediatore è civilmente responsabile, secondo i principi generali, dei danni cagionati alle parti per fatto proprio nello svolgimento dell’incarico. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce l’obbligo per il mediatore di munirsi di adeguata polizza assicurativa o di garanzia equivalente per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione, individuandone i massimali minimi.
Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo.
Art. 15 — Mediazione nell’azione di classe
Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 840-bis del Codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Art. 15-bis — Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, al cittadino italiano non abbiente il patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza dell’avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, se è raggiunto l’accordo di conciliazione.
Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all’apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
L’ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Art. 15-ter — Condizioni reddituali per l’ammissione
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 15-quater — Istanza per l’ammissione anticipata
L’interessato che si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all’articolo 5, comma 1.
L’istanza per l’ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o l’apolide, a pena di inammissibilità, correda l’istanza per l’ammissione con una certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 15-quinquies — Organo competente a ricevere l’istanza per l’ammissione anticipata e nomina dell’avvocato
L’istanza per l’ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall’interessato o dall’avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.
1-bis. L’interessato, se il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
Entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificatane l’ammissibilità, ammette l’interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
2-bis. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie l’istanza di ammissione anticipata è trasmessa all’ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall’articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1.
3-bis. Quando l’avvocato nominato dall’interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo di mediazione competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.
Art. 15-sexies — Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata
Contro il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15-septies — Effetti dell’ammissione anticipata e sua conferma
L’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione.
Le indennità di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
Quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
L’istanza di conferma indica l’ammontare del compenso richiesto dall’avvocato ed è corredata dall’accordo di conciliazione. Il consiglio dell’ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell’accordo indicato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, conferma l’ammissione e trasmette copia della parcella vistata all’ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all’organismo di mediazione.
L’interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
L’avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l’articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15-octies — Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.
Art. 15-novies — Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto
L’insussistenza dei presupposti per l’ammissione di cui all’articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione.
Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l’ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione in via anticipata.
Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell’ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione.
Contro il provvedimento di revoca l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato. Si applica l’articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15-decies — Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza
Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l’istanza per l’ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Si applica l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 15-undecies — Disposizioni finanziarie
All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
Art. 16 — Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
1-bis. Ai fini dell’abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà: a) l’onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi; b) la previsione, per gli organismi costituiti da enti privati, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti; b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di compatibilità dell’attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti; c) l’impegno dell’organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite; c-bis) la separazione organizzativa tra l’attività di mediazione e l’eventuale attività arbitrale svolta dal medesimo organismo o da soggetti a esso collegati, salva l’ipotesi in cui le parti, successivamente all’insuccesso della mediazione, convengano di deferire la controversia in arbitrato al medesimo organismo; c-ter) la pubblicazione, per ciascun mediatore designato dall’organismo, dei dati relativi alla formazione conseguita e all’esperienza maturata, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2; c-quater) la trasmissione trimestrale al Ministero della giustizia, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2, dei dati relativi ai procedimenti iscritti, definiti e pendenti, alla partecipazione delle parti, alla prosecuzione oltre il primo incontro e agli esiti della mediazione, disaggregati per materia; il reiterato inadempimento di tale obbligo costituisce causa di sospensione o cancellazione dell’organismo dal registro, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell’organismo l’adeguatezza dell’organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell’organismo e quella dei mediatori, nonché la disponibilità di un numero di mediatori non inferiore al minimo stabilito con il decreto di cui al comma 2, differenziato in relazione al distretto di Corte d’Appello nel quale l’organismo opera, tenuto conto dei dati sulla distribuzione territoriale dell’offerta di mediazione di cui all’articolo 16-sexies, comma 3, lettera e).
Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia, in modo da assicurare l’interoperabilità con i sistemi del processo civile telematico, anche ai fini del deposito della domanda di mediazione conseguente a rinvio del giudice ai sensi degli articoli 5, comma 2, 5-quater e 5-septies. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico.
L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento.
La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori per le controversie in cui prestano assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 8, comma 5; per svolgere le funzioni di mediatore nelle mediazioni diverse da quelle demandate dal giudice o soggette a condizione di procedibilità, l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 16-ter è comunque richiesta. Gli avvocati che intendano iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 16-ter devono comunque completare la formazione iniziale e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici, secondo i medesimi requisiti previsti per gli altri mediatori dall’articolo 16-quinquies, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 62 del codice deontologico forense. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto, in conformità all’articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 16-bis — Enti di formazione
Sono abilitati a iscriversi nell’elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall’articolo 16, commi 1-bis, lettera a), e 1-ter.
Ai fini di cui al comma 1, l’ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall’ente, la completezza, l’adeguatezza e l’aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all’estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all’articolo 16, comma 2.
2-bis. La formazione impartita da enti non iscritti nell’elenco di cui al presente articolo non è valida ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 16-ter.
2-ter. L’iscrizione nell’elenco degli enti di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile, previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 e della qualità dei percorsi formativi erogati nel periodo precedente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2.
Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l’iscrizione, e il mantenimento dell’iscrizione, nei rispettivi elenchi.
Art. 16-ter — Elenco nazionale dei mediatori
1. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con le medesime modalità organizzative previste per il registro di cui all’articolo 16, l’elenco nazionale dei mediatori persone fisiche.
2. L’iscrizione nell’elenco è condizione per l’esercizio della funzione di mediatore nei procedimenti di mediazione disciplinati dal presente decreto ed è subordinata al possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento stabiliti con il decreto di cui all’articolo 16-quinquies.
3. L’elenco è pubblico e consultabile per via telematica, con indicazione, per ciascun iscritto, degli organismi di appartenenza, delle materie di specializzazione dichiarate e degli eventuali provvedimenti disciplinari definitivi adottati ai sensi dell’articolo 16-quater.
4. L’elenco è tenuto esclusivamente in formato elettronico, secondo modalità che ne assicurano l’interoperabilità con il registro di cui all’articolo 16 e con gli altri sistemi informativi del Ministero della giustizia. Il mediatore iscritto ha l’obbligo di mantenere aggiornati i propri dati, provvedendo agli aggiornamenti necessari entro quindici giorni da ogni variazione rilevante; l’inosservanza di tale obbligo è causa di sospensione provvisoria dell’iscrizione, fino alla regolarizzazione.
Art. 16-quater — Vigilanza e responsabilità disciplinare del mediatore
1. Il mediatore che, nello svolgimento dell’incarico, viola gli obblighi di cui all’articolo 14 o il dovere di riservatezza di cui all’articolo 9, ovvero l’obbligo di aggiornamento professionale di cui all’articolo 16-quinquies, comma 2, nonché il mediatore che si trovi in stato di ingiustificata inattività protratta per oltre tre anni consecutivi o che rifiuti, in modo reiterato e ingiustificato, incarichi di mediazione assegnatigli dall’organismo di appartenenza, è soggetto, secondo la gravità della violazione, alle seguenti misure: a) richiamo; b) sospensione dall’elenco di cui all’articolo 16-ter per un periodo non superiore a un anno; c) cancellazione dall’elenco.
2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate dal Ministero della giustizia, su segnalazione del responsabile dell’organismo, della parte interessata o d’ufficio, con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l’interessato, sentito il Comitato di cui all’articolo 16-sexies quando lo ritenga necessario, ferma restando la responsabilità civile e penale del mediatore secondo la legge.
2-bis. Il procedimento di cui al comma 2 si conclude entro sessanta giorni dal suo avvio, prorogabili per una sola volta e per un pari periodo con provvedimento motivato dalla complessità del caso.
3. Contro il provvedimento che dispone la sospensione o la cancellazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
3-bis. Il mediatore cancellato dall’elenco ai sensi del comma 1, lettera c), può chiedere la riabilitazione, con effetto di reiscrizione, non prima che siano decorsi cinque anni dal provvedimento definitivo di cancellazione, quando dimostri di aver tenuto, medio tempore, condotta specchiatissima e incensurata. Il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, stabilisce i requisiti, le condizioni e le modalità del procedimento di riabilitazione, ivi compreso l’eventuale obbligo di un percorso di aggiornamento professionale.
Art. 16-quinquies — Contenuti minimi della formazione iniziale e aggiornamento professionale continuo
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 16, comma 2, sono stabiliti, quali contenuti minimi del percorso di formazione iniziale per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 16-ter, di durata complessiva non inferiore a 130 ore, l’insegnamento almeno delle seguenti materie: a) fondamenti teorici e tecniche della mediazione; b) tecniche di comunicazione e di negoziazione; c) gestione e trasformazione del conflitto; d) elementi di diritto della mediazione e delle materie a maggiore incidenza statistica nei procedimenti di mediazione; e) esercitazioni pratiche e simulazioni, con supervisione di un formatore, per una durata complessiva non inferiore al 30 per cento delle ore di cui al presente comma.
2. Il decreto di cui al comma 1 prevede altresì un obbligo di aggiornamento professionale continuo, con cadenza almeno biennale, comprendente specifici moduli tematici dedicati, tra l’altro, al riconoscimento e alla gestione delle situazioni di violenza domestica o di genere, alla tutela dei minori e delle persone con disabilità nel procedimento di mediazione, e alla mediazione con parti in condizione di vulnerabilità economica o sociale.
3. Il mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento di cui al comma 2 nei termini stabiliti dal decreto costituisce causa di sospensione dall’elenco di cui all’articolo 16-ter, ai sensi dell’articolo 16-quater.
4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano indistintamente a tutti i mediatori, indipendentemente dalla professione di provenienza, fermo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4-bis, secondo periodo.
Art. 16-sexies — Comitato per la qualità della mediazione
1. Presso il Ministero della giustizia è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la qualità della mediazione, con funzioni consultive in materia di mediazione civile e commerciale.
2. Il Comitato è composto da un magistrato designato dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato designato dal Consiglio nazionale forense, da tre mediatori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative degli organismi di mediazione e degli enti di formazione, e da due professori universitari in materie giuridiche esperti di mediazione, nominati con decreto del Ministro della giustizia. I componenti durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rinnovabili.
3. Il Comitato: a) esprime parere obbligatorio, non vincolante, sugli schemi dei decreti di cui all’articolo 16, comma 2, e all’articolo 16-quinquies; b) propone criteri e linee guida per la qualità dell’attività degli organismi e degli enti di formazione, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, comma 1-ter; c) può essere sentito nei procedimenti di cui all’articolo 16-quater su richiesta del Ministero della giustizia; d) pubblica annualmente una relazione sullo stato della mediazione in Italia, anche in prospettiva comparata; e) elabora e pubblica annualmente, sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, lettera c-quater), un rapporto sulla distribuzione territoriale dell’offerta di mediazione, articolato per distretto di Corte d’Appello, con indicazione almeno del numero di organismi attivi, del rapporto tra procedimenti iscritti e organismi attivi e del rapporto tra procedimenti pendenti e organismi attivi, segnalando i distretti nei quali tali indicatori si discostano significativamente dalla media nazionale, in eccesso o in difetto.
Art. 16-octies — Obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
1. Gli organismi di mediazione sono soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e vi adempiono secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.
2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti dall’organismo in forma semplificata, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, quando la controversia rientra tra quelle di cui all’articolo 5-septies, comma 1, e l’accordo di conciliazione non comporta il trasferimento di denaro o di altri beni tra le parti; sono assolti in forma ordinaria o rafforzata, secondo i medesimi criteri, negli altri casi e comunque quando l’importo dell’accordo sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Quando, nel corso del procedimento, emergono elementi di anomalia rispetto all’ordinario andamento della mediazione — in particolare una sproporzione manifesta e non giustificata tra il valore dell’accordo di conciliazione e l’oggetto della controversia dedotta in mediazione, l’assenza di una genuina contrapposizione di interessi tra le parti, o la ricorrenza delle medesime parti, ovvero di parti riconducibili al medesimo centro di interessi, in una pluralità di procedimenti dall’esito analogo — il mediatore ne dà tempestiva comunicazione al responsabile antiriciclaggio dell’organismo, che valuta l’adozione delle misure previste dal decreto legislativo n. 231 del 2007, ivi compresa la segnalazione di operazione sospetta di cui all’articolo 35 del medesimo decreto.
4. I pagamenti delle indennità di mediazione e delle somme dovute in esecuzione dell’accordo di conciliazione, quando di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, sono corrisposti con strumenti di pagamento diversi dal contante.
5. Gli organismi possono assolvere gli obblighi di cui al presente articolo avvalendosi di terzi, nei casi e con le modalità previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Art. 17 — Risorse, regime tributario e indennità
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale e l’accordo di conciliazione sono esenti dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo, articolato per scaglioni di valore della controversia secondo un meccanismo percentualmente decrescente all’aumentare del valore, e le modalità di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro; d) le maggiorazioni massime dell’indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione; e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice; f) i criteri per la determinazione del valore dell’accordo di conciliazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3; f-bis) un meccanismo di riduzione dell’indennità, ulteriore e ordinariamente più contenuto rispetto a quello di cui alla lettera e), in favore delle parti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superi il doppio del limite di reddito stabilito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con percentuale di riduzione decrescente in relazione allo scostamento dell’ISEE dal predetto limite.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero dell’articolo 5-quater, comma 2, ovvero dell’articolo 5-septies, comma 1, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
6-bis. Per le mediazioni di cui agli articoli 5, comma 1, 5-quater e 5-septies, quando il procedimento si conclude senza accordo al primo incontro, l’indennità dovuta all’organismo per il primo incontro è, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anticipata dallo Stato secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, ed è recuperata nei confronti della parte tenuta al pagamento, salvo che questa sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del Capo II-bis.
6-ter. Le riduzioni e le esenzioni dell’indennità di cui al comma 5, lettera f-bis), e al comma 6 sono compensate agli organismi secondo le modalità previste dall’articolo 20, comma 4.
6-quater. Il verbale sottoscritto dalle parti ai sensi dell’articolo 8, comma 6, nella parte in cui reca l’impegno delle parti al pagamento dell’indennità di mediazione, costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 474 del Codice di procedura civile, per il recupero, nei confronti della parte inadempiente, delle somme dovute all’organismo a tale titolo.
Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione.
L’ammontare dell’indennità è rideterminato, salvo motivato diniego con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Comitato per la qualità della mediazione di cui all’articolo 16-sexies, quando la variazione risulti superiore al 5 per cento, ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
Agli oneri per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l’anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede: a) quanto a 5,9 milioni di euro per l’anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
Art. 18 — Organismi presso i tribunali
I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
Art. 19 — Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
Art. 20 — Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione
Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro quarantottomila, ed è esteso alle indennità non esigibili dalle parti ammesse alla riduzione di cui all’articolo 17, comma 5, lettera f-bis), nonché alle indennità non esigibili ai sensi dell’articolo 20-quater, comma 2.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio”.
Capo IV-bis — Riconoscimento ed esecuzione degli accordi internazionali di mediazione
Art. 20-bis — Accordi internazionali di composizione delle controversie derivanti da mediazione
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 12, comma 1-ter, un accordo internazionale di composizione risultante da una mediazione in materia commerciale, concluso per iscritto tra parti aventi sede o residenza in Stati diversi, è riconosciuto ed è dichiarato esecutivo in Italia alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla mediazione internazionale di composizione delle controversie, adottata a Singapore il 7 agosto 2019, quando la stessa sia ratificata dalla Repubblica italiana.
Art. 20-ter — Competenza e motivi di diniego
1. La domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività è proposta con ricorso alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui l’esecuzione deve avere luogo, che provvede in composizione monocratica.
2. Il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono negati soltanto per i motivi tassativamente previsti dalla Convenzione di cui all’articolo 20-bis, comma 1.
Capo IV-ter — Mediazione in materia di lavoro
Art. 20-quater — Servizio di mediazione in materia di lavoro
1. Gli organismi iscritti nel registro possono istituire, nell’ambito del proprio elenco di mediatori, una sezione dedicata alle controversie di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile, riservata a mediatori in possesso di una formazione specifica in materia di lavoro, individuata con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2.
2. Il servizio di cui al comma 1 è gratuito per il lavoratore quando la controversia abbia ad oggetto crediti di lavoro di valore non superiore a quello stabilito con il decreto di cui all’articolo 17, comma 5, ovvero quando il lavoratore sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato; il relativo onere è compensato agli organismi secondo le modalità di cui all’articolo 20, comma 4.
3. Il lavoratore che intende agire in giudizio per una controversia di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile può comunicare all’organismo prescelto, con le modalità previste dal regolamento di procedura, la volontà di avvalersi del servizio di cui al presente articolo. Dalla ricezione della comunicazione da parte del datore di lavoro decorre un termine di quattro settimane, prorogabile di due settimane su richiesta concorde delle parti, durante il quale sono sospesi i termini di decadenza previsti dalla legge o dal contratto collettivo per l’esercizio dell’azione. Decorso il termine senza che sia stato raggiunto un accordo, l’organismo rilascia alle parti un attestato di espletamento del servizio.
4. Il servizio di cui al presente articolo non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La comunicazione di cui al comma 3 e l’attestato di cui al medesimo comma non sono soggetti a formalità e possono essere richiesti anche in via telematica.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto in materia di riservatezza e di inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento.
Art. 21 — Informazioni al pubblico
Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Art. 22 — Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».
Art. 23 — Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile. Le parti di una controversia individuale di lavoro di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile possono in ogni caso avvalersi, in alternativa o in aggiunta al tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del Codice di procedura civile, del servizio di mediazione in materia di lavoro di cui al Capo IV-ter del presente decreto. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.
Art. 24 — Disposizioni transitorie e finali
Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.