La conciliazione delle origini (V parte)
Quando i popoli germanici arrivarono nella nostra penisola vollero progressivamente abbandonare il loro dio Odino e abbracciare a loro modo la fede cristiana.
Allo stesso tempo cercarono di imitare i Romani anche dal punto di vista giuridico.
Racchiusero così le loro consuetudini in compilazioni, ma il contenuto, se si eccettuano i Goti che sostanzialmente trascrissero le leggi romane, è ben diverso da quanto ci propone il Codice giustinianeo[1].
Nel diritto romano la pena era, infatti, strettamente legata alla socialità, ma questo valore dal V al XII secolo[2] si perse: i popoli barbari erano congiunti tra di loro solo dal desiderio di combattere, ma non avevano coscienza di un vincolo sociale preesistente[3]; gli unici valori perseguiti erano la fedeltà reciproca e l’individualità.
Il sistema penale barbaro coniugava questi due ultimi elementi nel diritto di faida che in primo luogo spettava al singolo, ma anche alla famiglia o al gruppo parentale, e spesso coinvolgeva comunità più ampie (ad esempio quella di villaggio) [4].
In seguito a reati come l’omicidio, il ferimento o semplicemente ad inimicizie, la faida prevedeva insomma come contropartita l'omicidio, la devastazione, l'incendio doloso, la rapina, il furto e il pignoramento privato abusivo[5].
Particolarmente importante era la vendetta di sangue, cioè la faida che faceva seguito a un omicidio, a un ferimento grave o a un'ingiuria[6].
L’individuo si reputava insomma investito da Dio del mandato a punire le offese recate a lui o ai parenti col sangue dell’offensore[7].
Chi non volesse o non potesse[8] avvalersi della faida vedeva il danneggiante portato davanti ad tribunale degli uomini in arme (Mallo)[9].
Il sistema di regolazione dei conflitti era retto da consuetudini e non da leggi scritte.
Esse individuavano alcuni delitti pubblici che erano puniti con la morte.
Al di fuori dei delitti pubblici che non ammettevano risarcimento[10] avveniva invece la pacificatio faidae cioè la composizione pecuniaria della vendetta privata attraverso il guidrigildum e/o il fredus[11].
Nella determinazione del guidrigildo si operava la aestimatio capitis che in un primo tempo era lasciata allo stesso offeso e successivamente fu regolata dalla legge[12].
Il risarcimento del guidrigildo, a secondo del popolo barbaro di riferimento, poteva essere fisso[13] ossia stabilito dalla legge, ovvero variabile ed era quindi determinato da periti o giudici[14].
Col tempo si diffuse l’idea che solo Dio potesse svelare la verità delle cose occulte.
Ed ecco allora che la Divinità divenne giudice nei cosiddetti giudizi di Dio (Ordalie): la prova della reità o dell’innocenza veniva affidata all'acqua fredda, piuttosto che all'acqua bollente, alla croce, ai carboni ardenti etc.
In sostanza chi vinceva queste prove dimostrava la sua innocenza e chi le perdeva la sua colpevolezza e quindi poteva sfuggire alla sicura condanna solo col pagamento del guidrigildo[15].
Tali prove vennero in seguito sostituite dal duello giudiziario[16]: si reputava che la Divinità intervenisse a manifestare il suo giudizio tramite la sorte delle armi[17].
Così l'individuo vide nella propria attività la sua sicurezza suprema e quantunque le leggi germaniche avessero cercato in qualche modo di frenare la guerra privata inimicitias componendo, la faida si perpetuò come giudizio di Dio col diritto di sfida[18], come espressione suprema del principio individuale, considerato appunto radice della coesistenza degli uomini, fino all'apparire delle moderne istituzioni[19].
Rotari fu così determinato nel sostenere il giudizio di Dio che Liutprando confessò di voler eliminare il duello giudiziario, ma di non averne le forze[20].
La Chiesa cercò di limitare per quanto era possibile la faida e l’ordalia ad esempio con il diritto di asilo e con l’istruzione di un processo basato il più possibile sui riscontri oggettivi, ma non poté fare a meno di accogliere a sua volta il giudizio di Dio instituendo la purgatio canonica a fronte della quale l'ecclesiastico accusato poteva discolparsi dall'accusa tramite il giuramento sulla propria innocenza.
Così dispose nel 643 per i delitti di minore gravità dei sudditi l’Editto di Rotari (legge VIIII), ma qui i testimoni che giurassero sulla buona fede dell’accusato dovevano essere dodici soggetti terzi detti Sagramentali o Aidi[21].
I più alti prelati si sentivano anche autorizzati a praticare addirittura il duello giudiziario, direttamente o tramite i propri advocati[22].
L’uso dell’ordalia in definitiva ebbe lunga grande fortuna e divenne uno dei capisaldi del feudalesimo: la Chiesa lo proibì soltanto nel 1215 con il IV Concilio Laterano ed introdusse una rivoluzione per l’amministrazione della prova: le testimonianze scritte sostituirono il verdetto delle armi (duello giudiziario) o le prove fisiche[23].
Ma la proibizione a nulla sortì visto che Ottone II dovette ripristinare il duello giudiziario e il papa Innocenzo III dovette concederlo ai[24] Beneventani che lo inserirono in uno Statuto approvato con riluttanza da Gregorio IX nel 1230[25].
Successivamente alla calata di Alboino[26] il guidrigildo, almeno in Italia[27], era un privilegio quasi esclusivamente riservato alle genti barbare, ossia in buona sostanza ai Longobardi.
In altre parole quando i barbari attribuivano il guidrigildo ad una persona lo fornivano di una qualche protezione, perché chi lo uccideva o commetteva offesa contro di lui sapeva che sarebbe stato soggetto al pagamento di una somma di denaro[28].
Con un esempio eloquente si può dire che solo colui che riceveva mandato dal re[29] di uccidere un vescovo cattolico poteva farlo impunemente, e pure risparmiare i soldi del guidrigildo che ammontava a venti soldi[30]; negli altri casi l’uomo longobardo[31] poteva uccidere impunemente il suo nemico, ma doveva pagarne il capo e se il capo della vittima era quello di un longobardo o di un longobardizzato il risarcimento poteva essere copioso.
Alla fin fine l’apprezzo dipendeva dalla sua qualità, nel senso che vedeva il suo culmine nei possidenti terrieri, ed il minimo negli “uomini liberi” ossia nei plebei.
In mezzo si trovavano in posizione superiore i nobili (impiegati superiori, gente di corte) e al di sotto gli arimanni (i guerrieri) tra cui spiccavano gli esercitales ovvero i guerrieri a cavallo.
Potremmo in altre parole paragonare il guidrigildo alla concessione della cittadinanza oppure alla piena capacità giuridica.
Era riservato agli uomini guerrieri, che lo consideravano come una sorta di battesimo.
Del resto chi voleva possedere un immobile doveva essere in grado di difenderlo con le armi; chi per motivi fisici o giuridici non fosse atto alle armi non poteva accampare alcun diritto, non poteva essere giudice, Scabino o testimonio.
La donna che non poteva prendere in mano armi non aveva un guidrigildo, ma le si applicava in via di similitudine[32].
E che la donna avesse un grande valore per i Longobardi lo dimostra il fatto che chi impediva alla donna libera la via doveva pagare novecento soldi[33] e così chi la stuprava[34], la rapiva violentemente[35] o la sposava da minorenne[36].
La donna di qualsiasi genia era però soggetta al mundio di un cittadino[37] e quindi era a quest’ultimo che andava il risarcimento.
Il mundio non l’abbandonava per tutta l’esistenza: ad esso erano soggetti anche i figli nei confronti del padre, ma al contrario della donna potevano emanciparsi diventando guerrieri.
Siccome le nozze di una nubile o di una vedova dovevano essere autorizzate dai parenti, se un uomo la sposava senza chiedere il permesso doveva pagare ai parenti 20 soldi per il diritto di faida e 20 soldi per l’anagrip, ossia per aver nutrito un proponimento audace.
Chi si sposava peraltro doveva acquistare anche il mundio perché diversamente non poteva ereditare[38].
Abbiamo accennato che i Longobardi utilizzavano il sistema del guidrigildo variabile: arrivati appunto in Italia non lo estesero ai Romani[39], la cui incolumità era dunque spesso seriamente minacciata dalla faida.
Giuridicamente i Romani erano considerati nella stragrande maggioranza semiliberi (Aldii)[40], o servi dei Longobardi[41]: da tale condizione scaturiva primariamente che non potessero tenere armi, il che li rendeva particolarmente indifesi. Se erano servi potevano diventare aldii[42] e chi li uccideva doveva pagare il prezzo dell’aldionato, ma al suo padrone e non certo agli eredi del defunto[43].
La regina Teodolinda[44] volle che si estendesse il guidrigildo variabile almeno ai sacerdoti che però non godevano comunque di molta tranquillità dato che non sapevano con precisione quanto valesse il loro “capo”[45]; in generale possiamo affermare che il guidrigildo concesso era comunque di valore assai inferiore a quello attribuito ai dominatori: un nobile longobardo valeva circa trecento soldi, mentre un cavaliere di infimo rango centocinquanta; un romano longobardizzato non arrivava invece a cento[46].
Con Rotari ed il suo Editto (643 d. C.) furono abolite integralmente le norme che non fossero longobarde: tutti coloro che si trovavano nei domini longobardi vennero considerati sudditi[47].
A parte ciò Rotari si limitò a far redigere per iscritto ed in latino[48] le consuetudini (cadarfrede) in materia giudiziaria, e quindi fissò, anche in materia di guidrigildo e di fredus[49], una volta per tutte, delle regole che pur esistenti da tempi remoti, erano però oggetto di interpretazione elastica[50].
Tuttavia tale Editto veniva osservato soltanto qualora si agisse nel pubblico processo di fronte ad un tribunale longobardo e si invocasse appunto una delle 390 leggi contenute nell’Editto.
Si mise per iscritto che la faida potesse essere sostituita dal guidrigildo e che comunque si dovesse pagare la relativa tassa[51]: quindi apprezzato il guidrigildo si aggiungeva il “diritto fisso di faida” che alcuno stimò in 20 soldi[52].
L’editto stabilì anche il pretium di ogni offesa: ad esempio un omicidio occulto di un libero o di un servo era apprezzato una certa cifra di guidrigildum e novecento soldi di fredus[53] che l’uccisore doveva corrispondere, ma quello che differenziava il valore di una vittima appartenente ad una razza diversa da quella longobarda erano le tasse che su detto pretium gli eredi dovevano pagare e che venivano ovviamente determinate dai Longobardi[54]: con ciò si salvava sempre e comunque l’onore e la dignità della gens longobarda.
L’Editto di Rotari sembra offrire svariati tipi di prescrizione che davano luogo anche a diverse scansioni ed esiti processuali.
Per i delitti pubblici era esclusivamente prevista la pena di morte: l’unico modo per evitarla era dunque quello di vincere le prove del giudizio di Dio.
Facevano parte dei delitti capitali la uccisione del dux, la viltà, l’alto tradimento[55], la ribellione al comandante in guerra[56], l’abbandono o l’inganno del compagno in guerra[57].
Il secondo tipo di prescrizione prevedeva il pagamento del solo fredus: in tal caso il colpevole era ammesso al pagamento di una sanzione. I proventi del fredus potevano spettare esclusivamente al re ovvero metà al re e metà agli offesi dal reato.
Ad esempio la somma di novecento soldi da corrispondere a titolo di poenam era prevista per chi dava rifugio ai ladri, alle spie, all’omicida[58] e anche per chi portava scandalo o sedizione in convento o nelle assemblee[59]oppure nel caso di coloro che depredavano i cadaveri[60].
Altre norme prevedevano congiuntamente il guidrigildum e il fredus: in caso di colpevolezza dunque non bastava soddisfare il re, ma anche gli offesi dal reato e quindi entravano in gioco i periti che dovevano stimare il capo della vittima; se il guidrigildo non veniva corrisposto riprendeva vigore con tutta probabilità del diritto di faida.
Ciò accadeva, come si è visto, per l’omicidio occulto che comportava sia il pagamento del fredus di novecento soldi, sia del guidrigildum ai parenti del morto[61].
Ancora vi erano prescrizioni che richiedevano solo il pagamento del guidrigildum; in tal caso dovevano essere tacitati i soli offesi dal reato o comunque dal comportamento stigmatizzato.
Il traghettatore di fiume che trasportasse il fuggiasco era ad esempio soggetto a pena di morte, ma poteva salvarsi pagando appunto il guidrigildo[62].
Ancora vi erano norme che stabilivano l’entrata in gioco di un garante che poteva corrispondere il guidrigildum e/o il fredus in luogo del garantito. In assenza del garante o del pagamento il diritto di faida riprendeva evidentemente il suo corso.
Nel caso ad esempio in cui un servo (e quindi anche un Romano) avesse ucciso il suo padrone c’era ordinariamente la pena di morte. Ma colui che ne prendeva le difese poteva pagare novecento soldi metà al re e metà ai parenti del morto[63].
Infine c’erano tutte quelle norme relative al diritto di Mundio e di Aldionato che, come abbiamo accennato, costituivano particolari regimi.
Un sistema complesso dunque: anche per questo forse ogni popolo preferiva seguire nelle questioni “domestiche” le sue leggi seppure ciò non fosse propriamente legale; e quindi i Romani[64] utilizzavano il diritto giustinianeo per i loro contratti e per le loro dispute.
E ciò anche se avessero goduto davanti al tribunale longobardo del privilegio del guidrigildo, ossia fossero stati “longobardizzati”.
Nel caso di dispute per lo più in questo periodo i popoli dominati ricorrevano ad arbitri che erano sacerdoti cattolici per i Romani e sacerdoti ariani per i Goti[65].
Il tribunale longobardo era quindi vissuto dai popoli dominati come un sistema di giustizia alternativo nella ipotesi in cui non si volesse promuovere un arbitrato che i Longobardi definivano peraltro giurisdizione volontaria[66].
Il loro concetto di alternatività era quindi diverso dal nostro dal momento che il rito domestico non era legale, ma semplicemente tollerato.
In sintesi con l’Editto di Rotari non si estende il guidrigildo a tutti i Romani, ma si concede semplicemente ad essi una giurisdizione legale[67]; coloro che poi venivano considerati “patteggiati”[68], potevano anche godere davanti al tribunale longobardo del guidrigildo, che però veniva appunto apprezzato in modo minore rispetto a quello longobardo attraverso un gioco di furbesca tassazione.
Erano considerati, a dire il vero, longobardizzati anche i Guargangi, ossia gli stranieri che chiedevano asilo nel Regno longobardo[69]: essi dovevano fare atto di sudditanza ed implorare la protezione (Mundio) del re ed in cambio ottenevano di essere sottoposti alla legislazione longobarda ovvero ad una legislazione ancor più privilegiata, nel senso che potevano entrare ed uscire da Regno con più facilità degli stessi Longobardi.
Non si trattava però di cittadini longobardi pieni: era loro vietatofare donazioni ed alienazioni d'ogni tipo, e manomettere Aldii ed i servi, senza il consenso del Re. Morto il Guargango, i suoi figliuoli legittimi potevano ereditare i beni del padre, ma divenivano semplicemente Longobardi e quindi non potevano mantenere l’eventuale regime privilegiato dei padri[70].
Ma in ogni caso questi stranieri avevano un trattamento di gran lunga migliore rispetto a quello dei poveri Romani.
La situazione cambiò in parte con la conversione alla fede[71] dei Longobardi e con una legge (726 d.C.) di Liutprando[72] in cui si comminava una multa al notaio qualora la pattuizioni fossero state redatte per ignoranza contrariamente alla legge dei contraenti.
Ciò determinava appunto il riconoscimento regale della legge romana e l’applicazione ad un notaio del guidrigildo, qualsiasi fosse la sua nazionalità.
Quindi per i Romani divenne legale l’uso contrattuale del diritto giustinianeo.
Nel contempo Liutprando considerò tutti i sudditi dell’Esarcato[73] come se fossero Longobardi e quindi estese ad essi finalmente il guidrigildo.
Le composizioni in uso dei barbari[74] non avevano dunque un particolare rapporto con la conciliazione odierna, anche se di fatto aveva la stessa funzione perché ristabiliva la pace tra i contendenti; ogni offesa andava riparata solamente col pagamento di una multa o di un risarcimento, per il quale si teneva conto delle condizioni dell’offeso e dell’offensore.
Pagata la multa od intervenuto il risarcimento dunque non poteva dirsi che fosse intervenuto un accordo od una transazione.
Per quanto anche nell’impero romano che stava venendo meno non sappiamo esattamente che cosa si intendesse per transazione[75].
Il guidrigildo ed il fredus divennero poi peraltro la base legale degli accomodamenti[76] che dal XIV sec. si sono mantenuti, sotto diverso nome, sino ad oggi[77].
[77] V. le attuali oblazioni per le contravvenzioni.