L’arbitrato delle origini (Parte IV)

Nei domini longobardi ogni Giudice (Duca)[1] riceveva un territorio che veniva denominato giudicatura[2] (Ducato): il significato di Ducato era pertanto semplicemente quello di territorio soggetto ad un Giudice.

I Comitati che sostituiranno i Ducati nei domini franchi conserveranno lo stesso significato[3] e del resto i Conti franchi sostituiranno in seguito i Giudici longobardi[4].

In ogni giudicatura longobarda c’erano diversi Sculdasci[5] che presiedevano a fondi detti vici i quali contribuivano a formare una sculdascia o centena.

All’interno della sculdascia operavano a loro volte i Decani[6] nelle decanie, mentre delle selve si occupavano su incarico del Re i Saltarj o Silvani[7].

Nell’ordinamento giudiziazio longobardo i provvedimenti dei Decani venivano appellati allo Sculdascio, quelli dello Sculdascio ai Giudici e quelli dei Giudici al Re.

Lo Sculdascio che viveva ed operava nelle campagne e nelle castellanie componeva le cause minime come arbitro[8] e doveva rendere giustizia pronta entro quattro giorni, pena una multa di dodici soldi[9].

Non deve scandalizzare né il termine breve, né tantomento la multa poiché per giustizia negata da parte del Duca, cui si appellavano appunto le pronunce dello Sculdascio, era prevista la pena di morte sia sotto Rotari, sia sotto Liutprando.

Lo Sculdascio era un funzionario pubblico[10] che originariamente esigeva tributi[11], ma che in seguito divenne appunto magistrato con giurisdizione nei villaggi e pure comandante militare[12]. Si prendeva cura, in sostanza, di 144 fare (famiglie)[13].

I Gastaldi erano dei vicari dei Giudici, ma poteva accadere che gli stessi Giudici assegnassero invece il governo di una parte del loro territorio ad altri soggetti; in cambio questi ultimi che erano detti Conti[14], offrivano la loro fedeltà ed il servizio militare[15].

I conti longobardi non avevano giurisdizione civile[16] e militare propria[17], ma la esercitavano su delega dei Duchi in un luogo determinato; in tale luogo non operavano, infatti, i Gastaldi.

Sotto il dominio franco i Duchi longobardi furono beneficiati dal Re e divennero grafiones o  comites (conti); Carlo Magno tuttavia non si fidava della loro fedeltà e allora ridusse i territori che erano stati ducali e ci insediò anche delle guarnigioni militari per controllarli.

I conti franchi avevano competenza civile, militare e fiscale.

Gli appelli dei Conti erano giudicati dal Conte Palatino che insieme al re faceva giudizio anche sulle controversie tra i nobili.

Presso i Franchi la giustizia dei non nobili veniva invece amministrata unitamente ai pubblici affari, nei cosiddetti placiti[18] che potevano essere generali[19] o comandati[20]: nei primi si discutevano le questioni inerenti la vita, i beni, la libertà; nei comandati venivano giudicate le cause pecuniarie e le trasgressioni minori.

Ai placiti in origine partecipavano come consiglieri tutti gli uomini liberi, ma siccome ciò si prestava a fenomeni di corruzione Carlo Magno decise che venissero sostituiti da sette giudici detti Scabini[21] che, in qualità di esperti di diritto, giudicavano le persone della loro nazionalità[22], sia nei placiti generali che in quelli comandati.

 Il Conte in tal caso presiedeva il tribunale degli Scabini, sette uomini liberi (boni homines) o judices che giudicavano loro pari in base alla legge oppure secondo equità; Il Conte tuttavia non prendeva parte alle sentenze ma si limitava a dirigerli e a controllare che facessero buona giustizia ed in ultimo a far eseguire le pronuncie senza poter opporre temperamenti[23].

Nei placiti comandati il Conte poteva anche essere sostituito dal Tunginus[24] o Centenarius[25]; a questa figura ultima figura poteva forse anche essere delegato il potere giudiziario in una parte della contea[26].

Anche i contratti venivano stipulati dalle parti in presenza del Conte o del suo vicario.

Nei luoghi di loro residenza gli Scabini agivano da arbitri come gli Sculdasci, ma potevano anche sostituire i giudici ordinari[27]; nel XIII secolo perlomeno in Germania agiranno anche in veste di amichevoli compositori[28].

(Continua)


[1] Sotto Liutprando i Duchi erano detti Giudici. Rotari invece li definiva con il loro nome, ossia Duchi. Cfr. amplius sulla materia C.B. DI VESME – S. FOSSATI, Vicende sulla proprietà in Italia dalla caduta dell’Imperio romano fino allo stabilimento dei feudi, Della Stamperia Reale, Torino, 1836, p. 131 e ss.; A. FUMAGALLI, Delle antichità longobardico-milanesi illustrate con dissertazioni dai monaci della Congregazione cisterciense di Lombardia, vol I, Nell'imperial monistero di S. Ambrogio Maggiore, Milano, 1792, p. 104 e ss.
[2] In tedesco Gau, in latino pagus; gli uomini liberi su un territorio erano detti pagenses.
[3] Pipino, Leg. 8.
[4] Presso i Longobardi invece, come spiegheremo, duchi e conti erano figure differenti.
[5] Inizialmente furono 12.
[6] Tra le altre competenze fermavano i servi fuggitivi ed i malfattori e li consegnavano allo Sculdascio che a sua volta li rimetteva al Duca.
[7] Dopo ogni vittoria le terre erano appunto proporzionalmente divise tra il Re e tutte le altre figure citate, per finire con l’affidamento alle famiglie (la parte del Re detto Fisco equivaleva all’intera parte dei Duchi).
[8] Cfr. L. SCAMUZZI, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, op. cit., p. 44. Secondo alcune chiose a codici antichi estensi non era altro che il giudice pedaneo.
[9] Iustitiam intra quatuor dies facere neglexerint. Leges Liutprandi Regis tit. 20. Non si sa con certezza se agisse anche da conciliatore nel senso moderno, perché per i barbari “comporre” significava soltanto giudicare.
[10] Principio caro a tutte le magistrature germaniche era che non si poteva essere giudicati da uomini di minore condizione e dunque tutti magistrati dovevano essere dei boni homines o nobiles, ossia gasindi o impiegati.
[11] Sostituì in merito il Gastaldo. Avevano le stesse funzioni del Gastaldo anche gli Attori del Re che erano sottoposti al Gastaldo: non esercitavano tuttavia le loro attribuzioni sugli uomini liberi, ma sui servi e sui semi-liberi (Aldi).
[12] Anche i Decani nel loro territorio avevano giurisdizione civile e militare su dodici fare. Il domicilio della fara non era mutabile se non con permesso del Re.
[13] Ossia 12 decanie. Con Rotari si entrava nella fara a 12 anni, con Liutprendo a 18.
[14] Istituzione comune a tutte le dominazioni barbariche fu quella dei Conti.
[15] In un primo momento i Conti venivano eletti dal popolo, ma poi una volta giunti in Italia, furono delegati del Re o dei Duchi.
[16] I Conti non erano giureconsulti, ma questi ultimi ad essi si accompagnavano specie quando c’era da giudicare una controversia tra Longobardi e Romani, perché ad ognuno doveva essere applicata la propria legge.
[17] Su tutti, tranne che sui Vescovi e sugli Abati.
[18] Presso i Longobardi c’erano delle adunanze nazionali detti concilii che si tenevano inizialmente ai primi di maggio e poi ai primi di marzo.
[19] Questi si tenevano tre volte all’anno, di 18 in 18 settimane.
[20] Si tenevano una volta al mese.
[21] Che a loro volta vennero ad essere controllati dai Missi dominici, a seguito di episodi di corruzione. Gli Scabini in Italia venivano spesso chiamati judices civitatis o judices sacri palatii o ancora iudices reges. Il primo documento che parla del collegio degli Scabini è in Italia del 751.
[22] E quindi potevano esserci nei placiti Scabini goti, romani, franchi ecc.
[23] F. C. DE SAVIGNY, Storia del diritto Romano nel medioevo, vol. I, traduzione di Emmanuele Bollati con note e giunte inedite, Gianini e Fiore Editori, Torino, 1854, p. 147.
[24] Voce franca.
[25] Prendeva il nome dal fatto che originariamente aveva incombenze militari e dunque derivava il suo nome dalla centuria romana. Secondo alcuni era semplicemente il nome latino per indicare lo Sculdascio. C.A. POZZO DI BORGO - G. C. GREGORJ, Statuti civili e criminali di Corsica, Ronet e Sibuet, Corsica, 1843, pp. 88 e ss.
[26] Essi non conoscevano però delle cause di libertà, della proprietà e sopra gli schiavi.
[27] A livello locale però applicavano ed erano esperti quindi più che altro di consuetudini. Cfr. E. LEO, Vicende della costituzione delle città lombarde sino alla discesa di Federico In Italia, traduzione di Cesare Balbo, Presso L. e F. fratelli Pic., Torino.

[28] Cfr. alcuni documenti stilati nel basso Reno in  T. J. LACOMBLET, Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins oder des Erzstifts Cöln, der Fürstenthümer Jülich und Berg, Geldern, Meurs, Cleve und Mark, und der Reichsstifte Elten, Essen und Werden, Dusserdolf, 1840, pp. 118,466,483-484.

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