L’arbitrato delle origini (Parte IV)
Nei domini longobardi ogni Giudice (Duca)[1] riceveva un territorio che veniva denominato giudicatura[2] (Ducato): il significato di Ducato era pertanto semplicemente quello di territorio soggetto ad un Giudice.
I Comitati che sostituiranno i Ducati nei domini franchi conserveranno lo stesso significato[3] e del resto i Conti franchi sostituiranno in seguito i Giudici longobardi[4].
In ogni giudicatura longobarda c’erano diversi Sculdasci[5] che presiedevano a fondi detti vici i quali contribuivano a formare una sculdascia o centena.
All’interno della sculdascia operavano a loro volte i Decani[6] nelle decanie, mentre delle selve si occupavano su incarico del Re i Saltarj o Silvani[7].
Nell’ordinamento giudiziazio longobardo i provvedimenti dei Decani venivano appellati allo Sculdascio, quelli dello Sculdascio ai Giudici e quelli dei Giudici al Re.
Lo Sculdascio che viveva ed operava nelle campagne e nelle castellanie componeva le cause minime come arbitro[8] e doveva rendere giustizia pronta entro quattro giorni, pena una multa di dodici soldi[9].
Non deve scandalizzare né il termine breve, né tantomento la multa poiché per giustizia negata da parte del Duca, cui si appellavano appunto le pronunce dello Sculdascio, era prevista la pena di morte sia sotto Rotari, sia sotto Liutprando.
Lo Sculdascio era un funzionario pubblico[10] che originariamente esigeva tributi[11], ma che in seguito divenne appunto magistrato con giurisdizione nei villaggi e pure comandante militare[12]. Si prendeva cura, in sostanza, di 144 fare (famiglie)[13].
I Gastaldi erano dei vicari dei Giudici, ma poteva accadere che gli stessi Giudici assegnassero invece il governo di una parte del loro territorio ad altri soggetti; in cambio questi ultimi che erano detti Conti[14], offrivano la loro fedeltà ed il servizio militare[15].
I conti longobardi non avevano giurisdizione civile[16] e militare propria[17], ma la esercitavano su delega dei Duchi in un luogo determinato; in tale luogo non operavano, infatti, i Gastaldi.
Sotto il dominio franco i Duchi longobardi furono beneficiati dal Re e divennero grafiones o comites (conti); Carlo Magno tuttavia non si fidava della loro fedeltà e allora ridusse i territori che erano stati ducali e ci insediò anche delle guarnigioni militari per controllarli.
I conti franchi avevano competenza civile, militare e fiscale.
Gli appelli dei Conti erano giudicati dal Conte Palatino che insieme al re faceva giudizio anche sulle controversie tra i nobili.
Presso i Franchi la giustizia dei non nobili veniva invece amministrata unitamente ai pubblici affari, nei cosiddetti placiti[18] che potevano essere generali[19] o comandati[20]: nei primi si discutevano le questioni inerenti la vita, i beni, la libertà; nei comandati venivano giudicate le cause pecuniarie e le trasgressioni minori.
Ai placiti in origine partecipavano come consiglieri tutti gli uomini liberi, ma siccome ciò si prestava a fenomeni di corruzione Carlo Magno decise che venissero sostituiti da sette giudici detti Scabini[21] che, in qualità di esperti di diritto, giudicavano le persone della loro nazionalità[22], sia nei placiti generali che in quelli comandati.
Il Conte in tal caso presiedeva il tribunale degli Scabini, sette uomini liberi (boni homines) o judices che giudicavano loro pari in base alla legge oppure secondo equità; Il Conte tuttavia non prendeva parte alle sentenze ma si limitava a dirigerli e a controllare che facessero buona giustizia ed in ultimo a far eseguire le pronuncie senza poter opporre temperamenti[23].
Nei placiti comandati il Conte poteva anche essere sostituito dal Tunginus[24] o Centenarius[25]; a questa figura ultima figura poteva forse anche essere delegato il potere giudiziario in una parte della contea[26].
Anche i contratti venivano stipulati dalle parti in presenza del Conte o del suo vicario.
Nei luoghi di loro residenza gli Scabini agivano da arbitri come gli Sculdasci, ma potevano anche sostituire i giudici ordinari[27]; nel XIII secolo perlomeno in Germania agiranno anche in veste di amichevoli compositori[28].
(Continua)
[28] Cfr. alcuni documenti stilati nel basso Reno in T. J. LACOMBLET, Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins oder des Erzstifts Cöln, der Fürstenthümer Jülich und Berg, Geldern, Meurs, Cleve und Mark, und der Reichsstifte Elten, Essen und Werden, Dusserdolf, 1840, pp. 118,466,483-484.