A Roma era primariamente il pretore[1] che aveva il compito di prevenire[2] e dirimere[3] le liti.
Ma poteva darsi che l’accordo tra i litiganti si formasse nel percorso tra il luogo dove il creditore coglieva il debitore ed il tribunale, e successivamente in modo certo meno tumultuoso, in casa delle parti, di un congiunto o di un giureconsulto[4].
Con maggiore dettaglio possiamo dire che sino a Giustiniano la citazione in giudizio si faceva di privata autorità: l’attore sorprendeva il suo avversario in luogo pubblico e gli intimava di andare in giudizio; se questi si rifiutava venivano chiamati dei testimoni[5], e l’attore poteva prenderlo con una mano[6] e, se tentava di fuggire, poteva mettergli tutte e due le mani addosso[7].
Durante il percorso spesso i litiganti si accordavano[8] ed il magistrato doveva limitarsi a sanzionare l’accordo intervenuto[9]. L’accordo a seguito della vocatio in ius venne raccomandato dallo stesso Cristo come ci ricorda l’Evangelista: “Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all’esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico non uscirai di là finché non avrai pagato l’ultimo spicciolo.”[10].
La difficoltà della citazione per atto privato tuttavia e le limitazioni col tempo apposte[11], il desiderio di sottrarsi al diritto e al rigore delle formule ed anche un po’, secondo alcuno, l’incivilimento dei costumi, fecero nascere presso i Romani l’uso di tentare la conciliazione appunto in casa propria, o di un congiunto, o di un giureconsulto e ivi esponendo le proprie ragioni finivano per lo più di intendersi e conciliare con equità[12].
E anche se tale tentativo domestico non andava a buon fine si poteva appunto fruire dei buoni uffici del pretore[13].
I Romani andavano anche frequentemente ad accordarsi sotto ad una colonna, nel Foro di Cesare[14] e ciò avveniva previo giuramento solenne nel nome del padre della patria[15]. Nei migliori tempi di Roma peraltro si conducevano i coniugi sdegnati, non al foro davanti al pretore, ma al tempio di Giunone conciliatrice per farli desistere dal triste disegno di separarsi[16].
Questo stato di cose resse sino a Caligola che impose una pesantissima tassa sulle liti per rimpinguare le casse dello Stato e quindi considerò la conciliazione come una frode all’erario.
Svetonio ci racconta che l’imperatore pretendeva il 40% della somma controversa[17] e che Caligola condannava tutti coloro che venivano accusati di essersi accordati o di aver composto la lite[18].
La conciliazione riprese però vigore sotto l’imperatore Valente col Difensore di città[19] che sostituì l’antico Tribuno della plebe[20] che aveva tra i suoi compiti anche quello della conciliazione.
Il Difensore di città era una magistratura locale, paterna e paciera[21] eletta dal popolo[22]; doveva essere persona proba e con Onorio anche cristiano ortodosso.
La magistratura era indipendente da qualunque altra, gratuita e non poteva rifiutarsi[23]: la carica era inizialmente quinquennale, ma Giustiniano ridusse la durata al biennio.
Il Difensore doveva essere a disposizione di chiunque a qualunque ora: per cui alloggiava in una casa pubblica che serviva anche da archivio; aveva addetti un cancelliere, due ufficiali, e un archivista.
Inizialmente si trovava solo nelle città e nei borghi, ma con i Goti si insediò in ogni comune.
Aveva il compito di difendere i più deboli dai soprusi dei potenti[24], conosceva delle cause minori[25] con particolare riferimento alle genti di campagna e coadiuvava l’esazione dei tributi[26].
La giurisdizione del Difensore non poteva eludersi: l’attore che lo avesse fatto veniva solo per questo condannato a pagare le spese della lite[27].
Peraltro il suo primo compito era quello di difendere e conciliare i litiganti[28], ed a tale espresso dovere si ispirerà prima il Gran Cancelliere Sabaudo[29] e poi il conciliatore postunitario: la legge 16 giugno 1892 all’art. 9, in tema di conciliazione giudiziale, prevederà[30] che “in ogni controversia il conciliatore dovrà innanzi tutto procurare la conciliazione tra le parti, facendone menzione nel verbale di udienza”[31].
In età imperiale esistevano inoltre alcuni giudici[32] detti Irenarchi[33] o Stazionari[34] che mantenevano la pace pubblica e privata[35]: nelle città promuovevano e conservavano la concordia tra i cittadini, nelle campagne facevano perlustrazioni, accompagnavano convogli, arrestavano delinquenti e vagabondi[36].
La magistratura dei Difensori di città sopravvisse per molti secoli, anche durante il tempo delle invasioni e degli stanziamenti barbarici: la stessa codificazione barbarica ne menziona la presenza sino al XII secolo[37].
Dobbiamo aggiungere qui che “I primi pastori della Chiesa e sino il principe degli apostoli, san Paolo, si mostrarono solleciti di distogliere i fedeli dal ricorrere ai tribunali de' pagani per farvi decidere le loro controversie pecuniarie: si offerivano dessi arbitri pacieri, amichevoli conciliatori “[38].
Successivamente i Vescovi nell’era cristiana furono autorizzati[39] ad intromettersi negli affari civili dei fedeli quali conciliatori[40] ed arbitri.
Quando Innocenzo III papa[41] istituì il processo canonico[42] scritto subito si preoccupò di disciplinare il tentativo di conciliazione[43] e la legislazione canonica si fuse col diritto comune in molti paesi[44].
(
Continua)
[1] In origine con il termine
Praetor si intendeva qualunque magistrato e quindi anche i consoli che conducevano l’esercito, ma avevano anche la potestà di giudicare (
Praeibat iure et exercitu; Varrone,
De ling. Lat. Lib. 4, c. 14 et 16). Tuttavia erano sempre fuori Roma per le campagne militari e allora nel 387 a. C. si istituì in Roma il magistrato che da quel momento in poi mantenne questo nome.
[2] Cod. Iust., Novella 17 e
passim.
[3] Dig., Lib. 21,
De rebus creditis.
[4] Orazio, Libro II epistola I.
[5] Sempre che il convenuto non fosse un infame, perché in tal caso di testimoni non ce n’era bisogno. Erano infami ad esempio gli attori o i giocolieri.
[6] U
t invitum obtorto collo ad tribunal rapere posset. Procedura analoga avevamo in Atene come ci ricorda
CANTÙ in Appendice alla Storia Universale cit. p. 115 che dice essere necessari i testimoni per attestare la regolarità della citazione; tuttavia ad Atene non si poteva costringere un cittadino a partecipare ad un giudizio, salvo per i delitti per cui era previsto l’arresto.
[7] E se il convenuto era malato o vecchio, l’attore doveva mettergli a disposizione un carro trainato da giumenti.
[8] S
i dum in jus veniunt, de re transactum fuerit inter vocantem et vocatum, ita jus esto.
[9] Già le XII tavole, infatti, dopo avere sancito la validità della transazione intervenuta per via, precisavano che se non si fosse stipulata transazione, ambedue le parti potevano comparire nel foro o nel comizio per perorare la loro causa, ed il pretore decideva prima di mezzogiorno (“
Ni ita pacunt; in comitio aut in foro, ante meridiem, causam conscito: quum paerorant ambo praesentes”).
Si fa riferimento a quelle parti del foro che erano destinate all’attività contenziosa; il pretore poteva invece esercitare la giurisdizione volontaria in qualunque luogo.
[11] Il pudore delle matrone esigeva un riguardo, quindi chiamate in giudizio non era lecito metter loro le mani addosso, né potevansi chiamar le donzelle impuberi sotto l'altrui potestà soggette (L. 22,
in princ. D. de in ius vocando). Con la giurisprudenza si esentava un particolare dall'obbligo di comparire colui che dimorava in casa, cosicché l'attore non poteva citarlo nel suo proprio domicilio, ma doveva attenderlo allorché ne usciva («
Plerique putaverunt, dice la I. 18. D. de in ius vocando, «
nillum de domo sua in ius vocari licere: quia
domus tutissimum cuique refugium alque receptaculum sii : cumque qui a inde in ius vocaret vim inferro videri«); non si poteva citare un contadino al tempo della vendemmia per non distrarlo dal lavoro dei campi; particolari categorie (donne, magistrati) potevano dare delle garanzie e promettere che sarebbero comparse in giudizio, pena anche una multa: a quel punto era esclusa qualsiasi tipo di costrizione fisica. V. G. ARCERI,
Storia del diritto, volume unico, op. cit. p. 320-21.
[12] V. L. SCAMUZZI, voce
Conciliatore e conciliazione giudiziaria cit. p. 40. “E più tardi prima di disaminare la causa avanti al pretore, si tentava sempre un amichevole accordo tra le parti”(
Duae experiundi viae, una summi iuris, altera intra parietes). Coloro che usavano del primo mezzo, dice il Noodt, usavano del rigore del diritto, e gli altri si mostravano più dolci ed umani:
ita potuit actor dare. Humanitati, nec minus licuit ei aliter agere summo iure (G. NOODT,
Ad edictum praetoris de pactis et transactionibus, Liber singularis, caput I, in G. NOODT, OPERA OMNIA, Johannes Van den Linden, Leida, 1724, pag. 484). A SCIALOJA,
Commentario del Codice di Procedura civile per gli Stati sardi, op. cit., p. 109.
[13] Dig., Lib. 13, § 3,
De usufructu ecc.
[14] Così ci racconta SVETONIO: “
Postea Plebs solida columnam propte viginti pedum lapidis numidici in foro stauit, scrpsitque: PARENTI PATRIAE: apud eam longo tempore sacrificare, vota suspicere, controversias quasdam, interposto per Caesarem jurejurando, distrahere perseveraverit” (“Dopo pose in piazza una colonna di porfido, tutta di un pezzo, alta circa venti piedi, e ci scrisse dentro: AL PADRE DELLA PATRIA. E perseverò lungo tempo nel sacrificare presso di essa, e qui si votava, e giurando ancora sotto il nome di Cesare, si terminarono alcune liti e controversie”). C. SVETONIO TRANQUILLO, XII Caesares -
C. Iulius Caesar 85, in OPERA, Vol I, Lipsia, 1816, p. 176.
[15] Sin dalle origini dunque a titolo esecutivo si preferiva il vincolo morale per suggellare un accordo.
[16] L. SCAMUZZI,
Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori e dei loro Cancellieri ed Usceri, III ed., E. Rechiedei & C., 1893, p. 170.
[17] L’imperatore voleva anche l'ottava parte del guadagno che facevano i facchini giorno per giorno: e dalle meretrici quanto ciascuna guadagnava in una volta.
E fece fare una aggiunta al capitolo della detta legge che conteneva questi precetti, che s'intendessero obbligate a pagare non solamente quelle che erano meretrici, ma quelle ancora che fossero state o meretrici o ruffiane (che erano anche dette a Roma anche
conciliatrices): e cosi le gentildonne furono obbligate alla medesima pena se fossero state trovate in adulterio.
Avendo fatto per bando pubblicare la predetta legge e non avendola fatta intagliare nel rame e, porre in pubblico, ne seguiva che gli uomini per dimenticanza, non potendo ricorrere alla scrittura, commettevano molti errori; finalmente domandandola il popolo con grande istanza, la fece intagliare in lettere minutissime e porre in luogo molto stretto in modo che nessuno la potesse copiare. G. SVETONIO TRANQUILLO,
Le vite dei dodici Cesari, trad. Fra Paolo Del Rosso, Cugini Pombe Comp. Editori, Milano, 1853, p. 214-215.
Peraltro gli agenti del fisco nel Regno d’Italia a seguito dell’istituzione del conciliatore nel 1865 non si comportarono molto diversamente considerando nulli tutti i verbali di conciliazione.
[18] Lib. IV, 40
De Vita Caesarum, C. Caesar Caligula (“Pro litibus atque judiciis ubicumque conceptis, quadragesima summae, de qua litigaretur: nec fine poena, si quis composuisse vel donasse negotium convinceretur”) (“Voleva che tutti quelli che litigavano gli pagassero la quarantesima parte della somma in litigio; e quelli che erano accusati d’essersi accordati, e di aver composto la lite, erano da lui condannati
”).
[19] Ne abbiamo notizia stabile nel 365 d.C. appunto con un rescritto di Valente e Valentiniano nel quale si indicano le cause civili che potevano conoscere. V. Cod. Iust., Lib. 5,
De defensoribus civitatum. Lo stesso tiolo era già presente nel Codice Theodosiano, I, 29.
[20] Il cui nome in età imperiale non suonava molto bene, visto che la compressione delle libertà civili era all’ordine del giorno.
[21] La figura è germe dei conciliatori comunali italiani dell’Ottocento, dei Giudici di Pace inglesi del Medioevo e dei Giudici di pace francesi all’indomani della Rivoluzione.
[22] Salva approvazione del prefetto del Pretorio. In epoca giustinianea il popolo si doveva però semplicemente pronunciare su i nomi di un elenco preparato dai Vescovi e dal Pretorio. L’idea della lista come vedremo arriverà sino al conciliatore del 1865
[23] Sotto pena di cinque libbre d’oro.
[24] Anche dall’abuso del fisco.
[25] Sino a cinquanta aurei o soldi. Da Giustiniano la competenza fu aumentata a trecento aurei. E si prevedette anche che le sentenze fossero appellabili ai Presidi delle province cui peraltro si attribuì un potere gerarchico sui Difensori.
[26] Fungeva anche da depositario della fede pubblica: riceveva testamenti, atti di donazione e qualunque altro atto pubblico.
[27] Con riferimento a tale ipotesi viene alla mente di chi scrive l’art. 13 del decreto 4 marzo 2010 che prevede un regime penalizzante circa le spese processuali in capo all’attore che rifiuti la proposta del mediatore e ancor di più l’art. 40 c. 5 del decreto legislativo 5/03, oggi abrogato, che prevedeva che la mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore fossero valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
[28] Cod. Giustinianeo, Lib. V.,
De defensoribus civitatum ovvero Codice Theodosiano 1.29.7 [=brev.1.10.2] Iidem aaa. Potamio praefecto augustali.
Defensores nihil sibi insolenter, nihil indebitum vindicantes, nominis sui tantum fungantur officio: nullas infligant mulctas, nullas exerceant quaestiones. Plebem tantum vel decuriones ab omni improborum insolentia et temeritate tueantur, et id tantum, quod esse dicuntur, esse non desinant.
(“I difensori non punendo nulla contrariamente alla loro abitudine e nulla ingiustamente, si tengono tanto lontani dal ruolo che gli proviene dal loro stesso nome: non infliggono multe, non istruiscono processi. Proteggono la popolazione ed in particolare i decurioni da ogni eccesso e sconsideratezza dei malvagi, e a tal punto ciò che sono detti essere, non smettono di essere”).
Dat. III. non. mart. Constantinopoli, Arcadio a. ii. et Rufino v.c. coss.
Interpretatio.
Defensores secundum suum nomen curiam vel plebem sibi commissam cum omni iustitia et aequitate defendant; nullum de innocentibus aut condemnare aut verberare praesumant.
“Interpretazione. I difensori secondo il ruolo che gli proviene dal loro stesso nome proteggono la curia o la popolazione a loro affidata con ogni giustizia ed equità; non hanno la presunzione di condannare o di castigare nessuno tra gli innocenti”.
[29] V. Per il Gran Cancelliere sabaudo v. art. 3 lib. II, cap. II, tit. II Leggi e Costituzioni di Sua Maestà del 1729: “
Impiegherà uno studio particolare, ed amorevole per sollevare gli oppressi, e destituiti di patrocinio, per proteggere i Pupilli, le Vedove, e gli Orfani, ed altre miserabili Persone, e per assistere virilmente a tutti quelli, che contendendo con Parti prepotenti stentano a conseguire giustizia, tenendo Noi informati delle suddette vessazioni, e prepotenze”.
[30] Con riferimento alla giurisdizione contenziosa.
[31] L. SCAMUZZI,
Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori e dei loro Cancellieri ed Usceri, op. cit. p. 249.
[32] Che giravano armati e costituiscono in un certo senso i primi agenti di polizia armata. Il Difensore di città al contrario era disarmato.
[35] L. SCAMUZZI, voce
Conciliatore e conciliazione giudiziaria, op. cit., p. 42.
[36] La carica fu soppressa da Arcadio ed Onorio perché in questi magistrati dilagava la corruzione. V. C.A. VANZON,
Dizionario universale della lingua italiana, ed insieme di geografia, Tipografia Demetrio Barcellona, Palermo,1840, p. 301.
[37] Il
Breviarium Alaricianum dei Visigoti (506),
Lex ripuaria e
Responsum papiniani dei Burgundi (534), la
Lex romana utinensis (900) la
Lombarda (1100)
, il Brachilogus juris civilis (1100) dei Longobardi.
[38] G. GALLETTI – P. TROMPEO,
Atti del Parlamento Subalpino del 1850, Eredi Botta Tipografi, Torino, 1865, p. 192.
[39] Da rescritti imperiali di Arcadio ed Onorio.
[40] Vedi la episcopale udienza.
[42] Peraltro e a differenza del diritto civile il diritto canonico prevedeva che la donna potesse stare in giudizio senza il consenso del marito: un elemento di grande modernità.
[43] C. CANTÙ,
Appendice alla Storia Universale, tomo VI, Pomba & C., Torino, 1839, p. 394-395.
[44] Ad esempio nel regno di Castiglia.