La conciliazione delle origini (II parte)

Presso i Greci[1] era vietato muovere guerra[2] senza prima aver offerto la pace: gli Araldi adempivano a questo compito come a quello di dichiarare la guerra  e proclamarla in pubblico.

Essi avevano anche altre importanti funzioni sempre connesse con la pace o con la giustizia: bandivano i giochi olimpici, durante i quali cessavano le guerre ed ogni contesa[3], su invito del presidente della ecclesia leggevano l’ordine del giorno e se si decideva di procedere a discussione invitavano chi lo voleva a prendere la parola, proclamavano giornalmente il nome dei componenti delle giurie di Eliasti che votavano le cause nei tribunali e, quando era il momento, chiamavano detti giudici a votare; provvedevano ancora al procedimento civile di manomissione degli schiavi e alla proclamazione alla polis dell’espulsione del figlio indegno dall’ οΐϰος (oikos = casa, gruppo familiare)[4] .

 Si trattava di persone sacre e rispettate non meno dei sacerdoti[5].

Su loro imitazione nelle città della Magna Grecia vennero costituiti gli Irenofilaci[6], ossia i custodi della pace, che sedavano le contese private con la ragione[7]: questo tipo di impostazione lo si ritroverà in diverse legislazioni europee dell’Ottocento in tema di conciliazione.

Gli Irenofilaci prima di ogni guerra trattavano la pace e qualsiasi soldato o re, prima di scendere in armi o muovere guerra doveva avere il loro assenso[8].

Secondo Plutarco fu Numa[9] ad istituire in Roma i sacerdoti Feciali che avevano la stessa funzione e poteri degli Irenofilaci, tanto che dai Romani si attribuì la responsabilità delle rovine portate dai Galli[10] ad un ambasciatore che aveva senza permesso abbandonato il suo ruolo di araldo, per prendere le armi[11].

I Romani erano convinti che il diritto non esistesse se non in virtù dell’opera di una determinata società (ubi societas ibi ius); e conseguentemente pensavano che il diritto proteggesse solo i cittadini di quella società o coloro che la società riconosceva in qualche modo degni di protezione.

Quindi un popolo straniero, anche se non in guerra, era considerato non soggetto alla legge e potenziale oggetto di mira espansionistica nei beni e nelle persone.

Tali principi erano riconosciuti da Roma anche a favore degli altri popoli e quindi perché s’intavolasse una relazione giuridica era necessario un trattato che sancisse i reciproci diritti ed obblighi[12].

Anche in assenza di trattato però la regola della libera aggressione subiva eccezione a proposito degli ambasciatori che erano sacri ed inviolabili[13], pure nel fervore della guerra[14]; ma essi non dovevano venire meno al loro ruolo prendendo le armi contro il popolo presso cui venivano inviati[15].

Nell’episodio della guerra contro Brenno, come lo stesso Plutarco ci racconta in un’altra delle Vite Parallele[16],  vennero meno le regole appena descritte.

In primis il riconoscimento da parte di Roma della reciprocità, in assenza di trattato.

I Galli assediavano Chiusi e furono mandati tre ambasciatori a dissuaderli, ma Brenno argomentò che aveva diritto di continuare l’assedio, perché i più forti, secondo l’insegnamento della stessa Roma[17], hanno diritto di prendere i beni dei più deboli[18]; uno dei tre ambasciatori, Quinto Fabio Ambusto, preso dall’ira imbracciò le armi ed uccise un comandante gallo.

Secondariamente un ambasciatore era venuto meno appunto all’obbligo di non imbracciar le armi.

I Galli in conseguenza dell’uccisione mandarono un araldo a Roma a chiedere che gli fosse ufficialmente consegnato l’uccisore, ma quest’ultimo, la cui famiglia era assai potente, chiese al Senato di risparmiargli la pena e lo ottenne[19]. Così Brenno saccheggiò Roma.

Se invece con un popolo non intervenivano trattati di pace, secondo la regola appena vista, la guerra per Roma era facoltativa, ma non equa. Per diventare tale doveva essere solo difensiva e costituire il mezzo estremo per ottenere ragione.

Ma comunque si tentava sempre un equo componimento.

I Feciali andavano a chiedere un’indennità e la consegna degli spergiuri; uno di loro detto Padre Patrato, giunto ai confini, gridava ad alta voce il suo nome e l’incarico ricevuto, convalidando con giuramenti ed imprecazione la verità delle sue parole. E così continuava a fare fino a che incontrava qualcuno. Ma se trascorrevano trentatré giorni senza ottenere ragione tornava indietro e dichiarava in senato che secondo il diritto divino nulla si opponeva alla guerra.

A ciò seguiva comunque[20] un’ulteriore intimazione di un Feciale che contestualmente infiggeva una lancia nel territorio nemico[21].

Tante erano le premure per mantenere la pace che a Roma si dedicò addirittura un tempio alla dea Concordia[22].

(Continua)
[1] Ma anche presso gli Ebrei come ci racconta il Deuteronomio. La guerra per considerarsi giusta e legittima doveva essere in primo luogo decisa da un’assemblea popolare e poi dichiarata al nemico con un’ambasceria e proclamata pubblicamente da araldi. F. CANTARELLA, op. cit., p. 366.
[2] Fino alla guerra del Peloponneso (431 a. C.) si osservavano comunque delle regole di diritto umanitario internazionale: protezione dei santuari, diritto ai riti sacri di sepoltura, rispetto dei neutrali, dei supplici e dei patti di capitolazione, condono della vita a chi si arrendeva, a chi non era combattente, ai prigionieri; a questi ultimi veniva comunque garantito un trattamento umano. F. CANTARELLA, op. cit., p. 366.
[3] A. NIBBY, Osservazioni artistico-antiquarie sopra la statua volgarmente appellata il Gladiator Moribondo, Vincenzo Poggioli,1821 p. 14 e ss.
[4] La Grecia ai tempi di Pericle, op. cit., p. 285 e 288. A. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit., p. 63, 95 e 106.
[5] Così ci vengono descritti da Omero, Polibio, Plutarco e Diodoro Siculo. V. G. A. GUATTANI, Lezioni di storia, mitologia e costumi, Puccinelli, Roma, 1838, p. 348. Gli araldi mantengono un ruolo di primo piano anche nel Medioevo: stabiliscono le regole delle giostre e dei tornei cavallereschi, assistono ai matrimoni, banchetti ed ai funerali reali. Al tempo del principato riprendono il loro ruolo di annunziare la guerra e la pace. Nelle battaglie si tenevano dinanzi allo stendardo, numeravano i morti, chiedevano la restituzione dei prigionieri, intimavano alle piazze di arrendersi, e nelle capitolazioni precedevano il governatore della città; rendevano pubbliche le vittorie, e ne portavano talvolta la notizia nelle corti straniere ed alleate. Se ne hanno notizie sino a Luigi XIII ovvero sino al 1643. A. BONFANTI., Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia ecc., 1828, p. 107 e ss.
[6] PLUTARCO, Le vite parallele, Numa, capitolo XII, trad. M. ADRIANI, Firenze, 1859, p. 159.
[7] In greco il termine “irene” indica appunto quella pace che non si stabilisce per forza, ma per via di ragione.
[8] PLUTARCO, Le vite parallele, Numa, capitolo XII, trad. M. ADRIANI, Firenze, 1859, p. 159.
[9] Numa Pompilio, secondo re di Roma, visse secondo alcuni (ADRIANI) tra il 712 ed il 669 a.C. e secondo altri tra il 754-671 (AMYOT).
[10] Si fa riferimento al sacco di Roma operato da Brenno nel 391 a. C.
[11] L’ambasciatore, come ci ricorda T. LIVIO (Ab urbe condita, VI,1,6)  venne appunto citato in giudizio dal tribuno Cneo Marcio  perché aveva preso le armi contro il diritto delle genti e dalla condanna lo salvò soltanto la morte.
[12] F. WALTER, Storia del diritto di Roma sino a Giustiniano, vol. 1 parte prima, Cugini Pomba e Comp. Editori, Torino, 1851, p. 89-90.
[13] T. LIVIO, Ab urbe condita, (I, 14 II,4, IV, 17.19.32; XXX, 25). Chi romano avesse fatto offesa ad un legato doveva inoltre essere consegnato dai feciali al popolo da cui l’ambasceria era partita. T. LIVIO, Ab urbe condita, XXXVIII.
[14] L’unica restrizione che i Romani ponevano alla libertà di ambasciatori che fossero in guerra con la città, è che non potessero calpestare il suolo di Roma; infatti, il Senato li incontrava sempre fuori dalle mura. F. WALTER, Storia del diritto di Roma sino a Giustiniano, op. cit., p. 90.
[15] T. LIVIO, Ab urbe condita, I, 36 e 51.
[16] PLUTARCO, Le vite parallele, Camillo, capitolo XVII, trad. M. ADRIANI, Firenze, 1859, p. 316 e ss.
[17] Che nella stessa situazione aveva combattuto contro i popoli da cui aveva  ricevuto offesa (Albani, Fidenati, ecc.).
[18] Peraltro avevano chiesto ai Chiusdini di consegnare delle terre incolte ed essi si erano rifiutati.
[19] E non solo, venne pure eletto tribuno militare. PLUTARCO, Le vite parallele, Camillo, capitolo XVIII, p. 318.
[20] Nella Roma primitiva, poi si ritenne più comodo considerare come “straniero” un appezzamento di terreno presso il tempio di Bellona e qui gettare l’asta.
[21] F. WALTER, Storia del diritto di Roma sino a Giustiniano, op. cit. p. 88 e ss.

[22] Fu eretto per voto da Furio Camillo nel 387 e poi rifatto da Costantino perché era stato dato alle fiamme sotto Massenzio. A dire il vero a Roma ce ne erano due, uno della Concordia Prenestina che è quello a cui facciamo riferimento e l’altro che fu ribattezzato della Concordia Augusta. R. V. CORTONESE, Accurata e succinta descrizione topografica delle antichitá di Roma, Volume 1, P. Piale e M. de Romanis, Roma, 1824, pp. 85 e ss.

Argomenti correlati