La conciliazione delle origini (III parte)

Anche la conciliazione tra privati fu assai praticata a giudizio instaurato o prima del giudizio.

Tuttavia il termine “conciliazione” pur derivando dal latino conciliare, aveva forse in tarda epoca repubblicana[1] un diverso significato rispetto a quello che gli diamo noi, relativo alla facilitazione della comunicazione tra le parti ed al conseguente soddisfacimento degli interessi.

Secondo VARRONE[2] l’operazione di conciliare era quella che svolgevano i lavandai, e che consisteva nel sottomettere, spremere, costringere i panni (cilia)[3]; “donde si disse in traslato conciliare l’adoperarsi per rendere taluno benevolo a sé o agli altri. In senso ancora più figurato si disse conciliare il far da mezzano, a qualunque scopo, onesto o disonesto: così i Romani davano il nome di conciliatrices a certe donne che si assumevano di riunire gli sposi divisi”[4].

I Romani utilizzavano anche la parola negoziazione ed essa riguardava un settore di attività particolare, quello del commercio. Il termine negotiatio aveva, infatti, il significato di commercio all’ingrosso, traffico, attività affaristica[5]; il negotiator era il commerciante, il banchiere, il finanziere[6].

Anche il vocabolo mediator aveva presso i Romani a che fare con il commercio.

Essi intendevano colui che indagando la volontà e la convenienza dei negozianti,  si intrometteva tra di loro per trattare e concludere tra di essi un’operazione lecita ed onesta[7].

Riguardo a tale funzione Giustiniano nel capitolo VIII[8] di una Novella[9] precisa che “Avendo noi fatto una legge  che, trattandosi di cause pecuniarie, i mediatori non si possono costringere a fare testimonianza, alcuni abusano di questa disposizione e non vogliono fare testimonianza. Prescriviamo quindi che se ambedue le parti litiganti acconsentono che il mediatore faccia testimonianza, debba egli prestarla, suo malgrado; poiché in tal caso il consenso delle parti toglierà la proibizione da noi fatta che si possa costringere a fare testimonianza[10].

Per indicare i mediatori Ulpiano[11] utilizzò anche il vocabolo pararii[12] e pure il vocabolo[13] proxeneta[14] di derivazione greca, seppure quest’ultimo non fosse, perlomeno nell’epoca giustinianea, legato soltanto al commercio[15].

Tuttavia per discorrere della conciliazione ai nostri fini, ossia degli amichevoli compositori tra privati, interessa in primo luogo dare un cenno all’attività dei cosiddetti disceptatores domestici[16], cui abbiamo già visto più riferimenti in Platone laddove il grande filosofo deferisce la risoluzione delle controversie in primo luogo ai vicini[17] e che in greco antico venivano chiamati per la loro funzione διαλλακτήρoι (diallactèroi)[18].

Dell’amichevole componimento si trova appunto traccia nelle leggi ateniesi[19].

Nel mondo ateniese è in effetti realistico pensare che la conciliazione o comunque i metodi alternativi avessero ampio spazio dal momento che, dato uno sguardo alla legislazione, potevano essere svariate le occasioni di controvertere: innanzitutto vi era un pluralità di ordinamenti (diritto familiare, della fratria ecc.) in relazione ai gruppi sociali che il diritto ellenico riconosceva: tutti questi rapporti presupponevano una risoluzione dei dissidi non contenziosa, perlomeno sino al momento in cui l’usanza non veniva assimilata dal diritto della polis.

Conseguenza di tutta questa serie di rapporti era ad esempio che mentre a Roma un soggetto poteva poi definirsi o meno proprietario, così non si può dire che fosse in Grecia; quivi non esisteva un diritto di proprietà[20] che un soggetto potesse vantarsi erga omnes[21]; le stesse servitù in realtà erano solo regolamenti convenzionali di una limitazione legale del fondo; se ancora un soggetto dava a pegno un bene e non pagava, almeno nei primordi, non poteva recuperare la differenza tra quello che avrebbe dovuto pagare ed il valore di mercato della cosa pignorata (ciò perché il creditore non poteva vendere il bene e soddisfarsi); almeno nei tempi antichi poi non era possibile ipotecare più volte un dato bene e non si poteva nemmeno assegnare ad un bene mobile, benché capiente per valore, il soddisfacimento di più crediti[22].

Si badi inoltre che nel processo greco l’azione non dipende dal diritto fatto valere, ma dalla qualifica soggettiva di colui che lo fa valere: l’esecuzione immobiliare ad esempio è sola del cittadino perché solo lui, in linea di principio, può possedere un immobile.

Il solo cittadino può ancora promuovere azione presso i Quaranta, il meteco presso il Polemarco, i commercianti presso i Tesmoteti; ciò determinava, come è evidente, una forte limitazione della capacità processuale.

Infine si tenga conto del fatto che la sentenza del tribunale ordinario, ossia quello eliastico, era definitiva: e quindi chi vi ricorreva doveva aver imboccato altre strade  che si erano rivelate insoddisfacenti.

Ricordiamo ancora che il tentativo di conciliazione obbligatorio è già previsto nel VII secolo a.C. per opera di Zaleuco di Locri. E' stato rinvenuto un frammento delle Tavole di Zaleuco dal seguente tenore: “Vietarsi di intraprendere un giudizio fra due se prima non siasi tentata la riconciliazione[23].

(Continua)
[1] Stiamo parlando del periodo che va dal 116 al 27 a. C.
[2] Cfr. De lingua latina, libro V:”A cogitatione concilium, inde consilium; quod ut vestimentum apud fullonem cum cogitur, conciliari dictum.”.
[3] Sulla scorta dell’insegnamento varroniano sono le opere: V. E. H. BARKER, Classical recreations, J. A. Walpy, Londra, 1812, p. 379-380;  T.LUCRETII CARI, De Rerum natura libri six, a cura di  G. WAKEFIELD, J.A. Walpy, Londra, 1823, p. 922; G. MANNO, Della fortuna delle parole, vol. 2, L. Nervetti, Milano, 1832, p. 26-27.
 [4] V. amplius L. SCAMUZZI, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, op. cit., pag. 37.
[5] Ma si trattava anche di impresa collettiva (negotiatio plurimum cum e sine societate) e di impresa individuale (negotiatio unius). V. amplius P. CERAMI.- A. DI PORTO - A. PETRUCCI, Diritto commerciale romano: profilo storico, C. Giappichelli, 2004, p. 61.
[6] San Tommaso, qualche secolo dopo, distinguerà tra le forme di negotiatio ossia di mercatura, affermando come lecito solo lo scambio di beni che attraverso il lavoro hanno avuto una trasformazione migliorativa che li ha resi più idonei a soddisfare i bisogni umani. In questo senso non sarebbe dunque lecito lo scambio di denaro con denaro. Cfr. Summa Theologiae, II-II, q. 77,  a. 4.
[7] C. PARODI, Lezioni di diritto commerciale, Rosa Lavagnino Parodi, Genova, 1854, p. 70. Quindi facevano riferimento a quella figura individuata dagli art. 29 e ss. del Codice di Commercio e per noi dall’art. 1754 C.c.
[8] Ut mediatores non nisi de partium consensu testimonium ferant, et de testimonio proxenetarum. I mediatori non prestano testimonianza se non con il consenso delle parti. Testimonianza dei mediatori.
[9]Quoniam vero legem proposuimus in pecuniariis causis nolentes testificari, illos non compellendos testimonium dare, qui ante mediatores facti sunt ipsis, et quidam abutuntur hoc, et testimonio nolunt uti: sancimus, si utraque pars consentiat, quod et mediator eorum fiat testificator (componantur enim ea, quae ab eo dicuntur) compellere eum etiam nolentem testimonium perhibere: prohibitione, propter quam eum nolentem testificare penitus  nostra voluit lex, propter consensm utriusque partis sublata”.
[10] F. FORAMITI, Corpo del diritto civile, vol. IV, Tipografia di G. Antonelli, Venezia, 1844, col. 696-698. Anche per noi - seppure la figura non abbia molti punti di contatto con quella romanistica – “Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né' davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità”(art. 10 c. 2 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28). Dunque la riservatezza di determinate funzioni era fondamentale anche nei tempi antichi.
[11] Unitamente a Giustiniano nella novella appena vista e nelle Pandette, Libro cinquantesimo, Titolo XIV, De Proxenetics.
[12] CELSO utilizza il termine adnumeratores ed altri li designano interventores e ministri. Nella pratica del commercio sono anche detti sensali. C. PARODI, Lezioni di diritto commerciale, op. cit., p. 69.
[13] Est enim proxenetarum modus, qui emptionibus-venditionibus, commerciis, contractibus licitis, uliles non adeo improbabili more se exhibent. (Z. 3. Ulp. Lib. 8. De Omn. Tribun.)
[14] I compensi di questi soggetti erano detti proxenetae merces (G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai giorni nostri, Tipografica Emiliana, Venezia, 1857, p. 159) e dipendevano nell’ammontare dal prudente apprezzamento del giudice. C. PARODI, Lezioni di diritto commerciale, op. cit., p. 83.
[15] “…his personis quarum interventu nuptiae, amicitiae, nomina, aut quaevis negotiationes inter duos plures-ve contrahuntur”.
[16] Gli amichevoli compositori furono detti disceptatores domestici a partire da Cicerone  (P. Quintio c. 5 e ss. e c. 11; Pro Caecina, 2;  Pro Caecina, 8). Pro Caecina, 2: “quorum alterum levius est, propterea quod et minus laedit, et persaepe disceptatore domestico dijudicatur; alterum est vehementissimum, quod et ad graviores res pertinet, et non honorariam operam amici, sed severitatem judicis ac vim requirit”. Cfr. G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1, Rondinella, Napoli, 1853, p. 72; J. G. HEINECCII, Antiquitatum romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma secundum ordinem Institutionum Justiniani digestum, Henrici Luodovici Broenneri, Francoforte sul Meno,1841, p. 648. <<Se un cittadino aveva delle differenze civili, doveva egli sulle prime cercare di terminarle all'amichevole, per disceptatores domesticos. Se non vi poteva riuscire citava l'avversario incontrandolo a comparire innanzi al Pretore con una di queste formole “in jus eamus; in jus ambula;”..>> N. DEL BUONO, Lezioni sulle antichità romane, Da' Torchi della Società Filomatica, Napoli, 1856, p. 22.
[17] V. Leggi, 915d e 920d.
[18]These were persons to whom a dispute was referred by agreement of the parties. Their power depended on the terms of the reference. It was usual, before commencing an action, to try what could be done by the mediation of friends. They would endeavour, by advice and persuasion, to reconcile the parties, or at least to bring them to some amicable arrangement. Such persons were called διαλλακτι . They were like the disceptatores domestici of Cicero; (Pro Caecina, 8)” C. R. KENNEDY, The Orations of Demosthenes, Henry G. Bohn, London, 1856, p. 411.
[19] A SCIALOJA, Commentario del Codice di Procedura civile per gli Stati sardi, op. cit., p. 109. L’esimio giurista richiama le Leges Atticae di Samuel Petit al passo 339 (la pagina di riferimento è però la 428) “XI Pactiones adversariorum coram testibus, non vi, non coacte, initae, ratae erant ex hac Lege: ΟΣΑ ΑΝ ΤΙΣ ΕΚΩΝ ΕΤΕΡΟΣ ΕΤΕΡΩ ΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΑΥΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΙΝΑΙ (Quaecumque alter cum altero volens cum volente cosam testibus pactus fuerit, rata sunto)…”.
[20] Nella lingua greca antica manca persino un termine che possa identificare il diritto di proprietà.
[21] Doveva dimostrarsi di volta in volta che il diritto di possesso di un soggetto fosse poziore a quello di un altro.
[22] Questo scenario beninteso cambierà verso la fine dell’età classica e si avvicinerà a quello del nostro ordinamento.

[23] M. DE LUCA PICIONE, Cenni storici sulle ADR, in Temi Romana, Speciale media conciliazione, gennaio-dicembre 2010.

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