Quando i popoli germanici arrivarono nella nostra penisola vollero progressivamente abbandonare il loro dio Odino e abbracciare a loro modo la fede cristiana.
Allo stesso tempo cercarono di imitare i Romani anche dal punto di vista giuridico.
Racchiusero così le loro consuetudini in compilazioni, ma il contenuto, se si eccettuano i Goti che sostanzialmente trascrissero le leggi romane, è ben diverso da quanto ci propone il Codice giustinianeo[1].
Nel diritto romano la pena era, infatti, strettamente legata alla socialità, ma questo valore dal V al XII secolo[2] si perse: i popoli barbari erano congiunti tra di loro solo dal desiderio di combattere, ma non avevano coscienza di un vincolo sociale preesistente[3]; gli unici valori perseguiti erano la fedeltà reciproca e l’individualità.
Il sistema penale barbaro coniugava questi due ultimi elementi nel diritto di faida che in primo luogo spettava al singolo, ma anche alla famiglia o al gruppo parentale, e spesso coinvolgeva comunità più ampie (ad esempio quella di villaggio) [4].
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Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione dei conflitti, volume I, pp. 208 e ss. - tutti i diritti sono riservati
[1] Ci riferiamo in particolare al Codice Teodosiano, alle Istituzioni giustinianee, ai libri XLVII e XLVIII del Digesto (
libri terribiles) e a varie Novelle imperiali. E. MESSINA,
Propedeutica al diritto penale delle Due Sicilie, Napoli, 1858, p. 60 e ss.
[2] Con le invasioni dell’Europa di popoli slavi, germani ed arabi.
[3] Anche perché si trattava, almeno originariamente, di popoli semi-nomadi che vivevano essenzialmente di caccia ed agricoltura: quando si stanziavano su un territorio esso veniva ripartito solo per il tempo in cui permanevano e quindi sostanzialmente pochi mesi. Il possesso provvisorio di un terreno serviva unicamente a rafforzare il loro senso di libertà. V. F. S. DI CHIOGGIA,
Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi, in Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Vienna, 1861, p. 431 e ss.
[4] Non però alla donna. V.
Liutprandi, legge 13. Anche in Grecia la vendetta apparteneva a tutti i membri della casa dell’offeso contro tutti i membri della famiglia dell’offensore. A. BISCARDI,
Diritto greco antico, op. cit., p. 159.