Testi in vigore: Città del Vaticano
Legge sulla mediazione civile e commerciale attualmente in vigore in Città del Vaticano, nel testo originale e in traduzione italiana/inglese/francese/spagnola. Fa parte della sezione Testi in vigore multilingue, complementare a Legislazione internazionale e a Legislazione storica.
Nota importante. Questa sezione raccoglie il testo della normativa sulla mediazione civile e commerciale attualmente in vigore in ciascun paese, nella lingua originale, insieme a traduzioni realizzate con l'assistenza di un'intelligenza artificiale in italiano, inglese, francese e spagnolo (la lingua originale, quando già una delle quattro, non viene ritradotta). Le traduzioni non sono ufficiali: non sono certificate né hanno valore legale e possono contenere imprecisioni. Fanno sempre fede solo i testi ufficiali pubblicati dagli organi competenti di ciascun paese, richiamati nella sezione «Fonte» di ogni scheda. Per le disposizioni inserite in codici più ampi (es. un codice di procedura civile), sono riportati e tradotti solo gli articoli specificamente dedicati alla mediazione, non l'intero codice.
Fonte
Ricerca condotta su fonti ufficiali vaticane (vatican.va, ulsa.va, vaticanstate.va) e su repertori giuridici. Esito: non risulta esistere, nello Stato della Città del Vaticano, una legge autonoma dedicata alla mediazione o conciliazione civile e commerciale (un istituto analogo al D.Lgs. 28/2010 italiano). Di seguito le fonti verificate e il quadro ricostruito, con i relativi caveat.
Quadro delle fonti normative vaticane pertinenti:
- Legge sulle Fonti del Diritto, 1° ottobre 2008, N. LXXI, artt. 3-5 — disciplina il sistema delle fonti e i rinvii (recezione) al diritto italiano. URL: https://www.ulsa.va/it/pubblicazioni/bollettini/bollettino-n--16---2008/atti-di-sua-santita-benedetto-xvi/leggi-sulle-fonti-del-diritto-1-ottobre-2008-n-lxxi.html
- Art. 4 dispone il rinvio (recettizio, "statico") al Codice civile italiano del 16 marzo 1942 con le leggi che lo hanno modificato fino all'entrata in vigore della presente legge (cioè fino al 2008), con riserve specifiche per cittadinanza, stato delle persone, matrimonio, adozione, ecc. Poiché il rinvio è cristallizzato al 2008, la successiva legislazione italiana in materia di mediazione civile e commerciale (D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche) non risulta automaticamente recepita nell'ordinamento vaticano.
- Art. 5 dispone che si osserva il Codice di procedura civile vaticano del 1° maggio 1946, con le modificazioni successive proprie di tale codice — quindi un codice processuale autonomo vaticano, non un rinvio mobile al codice di procedura civile italiano vigente (che nel frattempo, con la l. 28/2010 e le riforme successive, ha introdotto la mediazione obbligatoria per varie materie, artt. 5 e ss. D.Lgs. 28/2010, e il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.).
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Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 31 luglio 2026 (Leone XIV — versione attualmente in vigore, che ha sostituito quella del 13 maggio 2023 di Papa Francesco), Titolo IV "Funzione Giudiziaria", art. 22, comma 3, contiene l'unico riferimento riscontrato a un principio di conciliazione, ma si tratta di una clausola generale sui doveri del giudice nel processo, non dell'istituzione di una procedura di mediazione/ADR strutturata. URL: https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/motu_proprio/documents/20260731-legge-fondamentale-scv.html (Testo previgente sostanzialmente identico all'art. 21, comma 3, della Legge Fondamentale del 13 maggio 2023: https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20230513-legge-fond-scv.html)
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Legge N. CCCLI sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano (16 marzo 2020, e successive modifiche, da ultimo motu proprio 27 marzo 2024) disciplina l'organizzazione del Tribunale, della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione, ma dalla ricognizione effettuata non risulta contenere disposizioni su mediazione/conciliazione come procedura autonoma. URL: https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20200313_legge-cccli-ordinamentogiudiziario.html
Caveat metodologici e limiti della ricerca: - Il testo integrale del Codice di procedura civile vaticano del 1° maggio 1946 non è stato reperito liberamente in rete (non risulta pubblicato in versione consultabile online sui portali ufficiali consultati: vatican.va, vaticanstate.va, ulsa.va); non è quindi possibile verificare se tale codice — nella sua articolazione originale o nelle "modificazioni successive" richiamate dall'art. 5 della l. LXXI/2008 — contenga un istituto di conciliazione giudiziale (sul modello del vecchio "giudice conciliatore"/tentativo di conciliazione del codice di rito italiano del 1940, da cui il codice vaticano del 1946 verosimilmente deriva). In assenza del testo verificabile, non si formula alcuna citazione di articoli specifici di tale codice, in ossequio alla regola di non inventare contenuti normativi. - Non è stata reperita alcuna legge, decreto o regolamento vaticano recante nel titolo o nell'oggetto le parole "mediazione", "conciliazione civile e commerciale" o "ADR" quale disciplina organica. - Non risultano indicazioni di un organismo di mediazione, elenco di mediatori o camera di conciliazione operante nell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano.
Conclusione: allo stato della ricerca condotta (26 agosto 2026), lo Stato della Città del Vaticano non dispone di una legge propria sulla mediazione civile e commerciale, né risulta un rinvio dinamico che estenda automaticamente al proprio ordinamento il D.Lgs. 28/2010 italiano in materia di mediazione. L'unico riferimento normativo verbatim rinvenuto e verificabile, attinente (sia pure in modo generico) alla conciliazione delle controversie civili, è l'art. 22, comma 3, della Legge Fondamentale del 31 luglio 2026, riportato di seguito con le relative traduzioni.
Testo originale (italiano)
Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano (31 luglio 2026)
Titolo IV — Funzione Giudiziaria
Articolo 22
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«La funzione giudiziaria è esercitata, in nome del Sommo Pontefice, per le funzioni giudicanti dal Tribunale, dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione; per le funzioni inquirenti e requirenti, dall'ufficio del Promotore di giustizia. Il regime giuridico degli organi giudiziari è stabilito dalla Legge sull'ordinamento giudiziario.»
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«Il Sommo Pontefice, in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stato della medesima, può deferirne l'istruttoria e la decisione ad una particolare istanza con esclusione di ogni altro gravame.»
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«Nell'applicare la legge, il giudice si ispira al principio di equità, opera per il ristabilimento della giustizia e favorisce la conciliazione tra le parti. Nelle cause penali, inoltre, il giudice commina la pena in funzione della riabilitazione del colpevole, del suo reinserimento e del ripristino dell'ordine giuridico violato.»
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«In ogni processo è garantita l'imparzialità del giudice, il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti.»
(Nota redazionale: la disposizione sulla conciliazione tra le parti compariva, in termini sostanzialmente identici, già all'art. 21, comma 3, della Legge Fondamentale del 13 maggio 2023, poi sostituita dalla presente legge del 31 luglio 2026.)
Legge sulle Fonti del Diritto, 1° ottobre 2008, N. LXXI
Art. 4 (norme civili) — «Sotto le riserve specificate nell'art. 3, si osserva il Codice civile italiano del 16 marzo 1942 con le leggi che lo hanno modificato fino all'entrata in vigore della presente legge, salve le seguenti riserve: [...]» (seguono le riserve specifiche in materia di cittadinanza, capacità dei chierici, matrimonio, adozione, prescrizione di beni ecclesiastici, donazioni e lasciti, atti di stato civile, rapporti di lavoro, notariato e conservatoria delle ipoteche).
Art. 5 (norme di procedura civile) — «Si osserva il Codice di procedura civile vaticano del 1° maggio 1946, con le modificazioni successive, anche per la semplificazione e l'abbreviazione del rito.»
Traduzione inglese
Unofficial translation.
Fundamental Law of Vatican City State (31 July 2026)
Title IV — Judicial Function
Article 22
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"The judicial function is exercised, in the name of the Supreme Pontiff, for the adjudicating functions by the Tribunal, the Court of Appeal and the Court of Cassation; for the investigative and prosecutorial functions, by the Office of the Promoter of Justice. The legal regime of the judicial bodies is established by the Law on Judicial Organisation."
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"The Supreme Pontiff, in any civil or criminal case and at any stage thereof, may refer its investigation and decision to a particular instance, to the exclusion of any other appeal."
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"In applying the law, the judge is guided by the principle of equity, works towards the re-establishment of justice, and encourages conciliation between the parties. In criminal cases, moreover, the judge imposes the penalty with a view to the rehabilitation of the offender, his or her reintegration, and the restoration of the violated legal order."
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"In every proceeding, the impartiality of the judge, the right of defence, and the adversarial principle between the parties are guaranteed."
Law on the Sources of Law, 1 October 2008, No. LXXI
Art. 4 (civil rules) — "Subject to the reservations specified in Art. 3, the Italian Civil Code of 16 March 1942, together with the laws that have amended it up to the entry into force of this law, is observed, save for the following reservations: [...]"
Art. 5 (civil procedure rules) — "The Vatican Code of Civil Procedure of 1 May 1946 is observed, with its subsequent amendments, including for the simplification and shortening of proceedings."
Note: no dedicated Vatican law on civil/commercial mediation has been identified; the above are the closest verifiable, relevant provisions found (see "Fonte" section for full explanation).
Traduzione francese
Traduction non officielle.
Loi fondamentale de l'État de la Cité du Vatican (31 juillet 2026)
Titre IV — Fonction judiciaire
Article 22
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« La fonction judiciaire est exercée, au nom du Souverain Pontife, pour les fonctions de jugement par le Tribunal, la Cour d'appel et la Cour de cassation ; pour les fonctions d'instruction et de poursuite, par l'Office du Promoteur de justice. Le régime juridique des organes judiciaires est établi par la Loi sur l'organisation judiciaire. »
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« Le Souverain Pontife peut, dans toute cause civile ou pénale et à quelque stade que ce soit de celle-ci, en déférer l'instruction et la décision à une instance particulière, à l'exclusion de tout autre recours. »
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« En appliquant la loi, le juge s'inspire du principe d'équité, œuvre au rétablissement de la justice et favorise la conciliation entre les parties. Dans les affaires pénales, en outre, le juge inflige la peine en fonction de la réhabilitation du coupable, de sa réinsertion et du rétablissement de l'ordre juridique violé. »
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« Dans chaque procès, l'impartialité du juge, le droit de la défense et le contradictoire entre les parties sont garantis. »
Loi sur les sources du droit, 1er octobre 2008, n° LXXI
Art. 4 (normes civiles) — « Sous réserve des dispositions spécifiées à l'art. 3, le Code civil italien du 16 mars 1942, ainsi que les lois qui l'ont modifié jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, est observé, sous réserve des exceptions suivantes : [...] »
Art. 5 (normes de procédure civile) — « Le Code de procédure civile vatican du 1er mai 1946 est observé, avec ses modifications ultérieures, y compris aux fins de simplification et d'abrègement de la procédure. »
Note : aucune loi vaticane dédiée à la médiation civile et commerciale n'a été identifiée ; les dispositions ci-dessus sont les plus proches, vérifiables et pertinentes, qui aient été trouvées (voir la section « Fonte » pour l'explication complète).
Traduzione spagnola
Traducción no oficial.
Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano (31 de julio de 2026)
Título IV — Función Judicial
Artículo 22
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«La función judicial se ejerce, en nombre del Sumo Pontífice, para las funciones de enjuiciamiento, por el Tribunal, la Corte de Apelación y la Corte de Casación; para las funciones de instrucción y de acusación, por la Oficina del Promotor de Justicia. El régimen jurídico de los órganos judiciales se establece mediante la Ley sobre el Ordenamiento Judicial.»
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«El Sumo Pontífice, en cualquier causa civil o penal y en cualquier estado de la misma, puede deferir su instrucción y decisión a una instancia particular, con exclusión de cualquier otro recurso.»
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«Al aplicar la ley, el juez se inspira en el principio de equidad, actúa para el restablecimiento de la justicia y favorece la conciliación entre las partes. En las causas penales, además, el juez impone la pena en función de la rehabilitación del culpable, de su reinserción y del restablecimiento del orden jurídico violado.»
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«En todo proceso se garantiza la imparcialidad del juez, el derecho de defensa y el contradictorio entre las partes.»
Ley sobre las Fuentes del Derecho, 1 de octubre de 2008, N.º LXXI
Art. 4 (normas civiles) — «Bajo las reservas especificadas en el art. 3, se observa el Código Civil italiano del 16 de marzo de 1942 con las leyes que lo han modificado hasta la entrada en vigor de la presente ley, salvo las siguientes reservas: [...]»
Art. 5 (normas de procedimiento civil) — «Se observa el Código de Procedimiento Civil vaticano del 1 de mayo de 1946, con sus modificaciones sucesivas, también a efectos de la simplificación y abreviación del procedimiento.»
Nota: no se ha identificado ninguna ley vaticana dedicada a la mediación civil y comercial; las disposiciones anteriores son las más cercanas, verificables y pertinentes que se han encontrado (véase la sección "Fonte" para la explicación completa).