Testi in vigore: San Marino
Legge sulla mediazione civile e commerciale attualmente in vigore in San Marino, nel testo originale e in traduzione italiana/inglese/francese/spagnola. Fa parte della sezione Testi in vigore multilingue, complementare a Legislazione internazionale e a Legislazione storica.
Nota importante. Questa sezione raccoglie il testo della normativa sulla mediazione civile e commerciale attualmente in vigore in ciascun paese, nella lingua originale, insieme a traduzioni realizzate con l'assistenza di un'intelligenza artificiale in italiano, inglese, francese e spagnolo (la lingua originale, quando già una delle quattro, non viene ritradotta). Le traduzioni non sono ufficiali: non sono certificate né hanno valore legale e possono contenere imprecisioni. Fanno sempre fede solo i testi ufficiali pubblicati dagli organi competenti di ciascun paese, richiamati nella sezione «Fonte» di ogni scheda. Per le disposizioni inserite in codici più ampi (es. un codice di procedura civile), sono riportati e tradotti solo gli articoli specificamente dedicati alla mediazione, non l'intero codice.
Fonte
Esito della ricerca (dichiarazione di trasparenza): dopo una ricerca approfondita su fonti ufficiali sammarinesi (Consiglio Grande e Generale, Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia, Tribunale Unico, Camera di Commercio, Reggenza della Repubblica) e su fonti dottrinali italiane, non è stata reperita alcuna legge sammarinese dedicata alla "mediazione civile e commerciale" in senso proprio (analoga, per intenderci, al d.lgs. 28/2010 italiano o alla direttiva UE 2008/52/CE). A San Marino risulta attualmente in vigore un solo istituto denominato espressamente "mediazione", ma limitato all'ambito familiare:
- Legge 29 maggio 2013 n.57 – "La mediazione familiare" (in vigore dal 3 giugno 2013), che istituisce il percorso di mediazione familiare e la figura del Mediatore Familiare. Scheda ufficiale: https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/scheda17132262.html ; pagina informativa della Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia: https://www.giustizia.sm/pub1/GiustiziaSM/Mediazione-Famigliare/Introduzione.html . Questo istituto riguarda i rapporti di famiglia, non la materia civile e commerciale, e per coerenza con l'oggetto richiesto non ne viene riportato né tradotto il testo in questa scheda.
Per la materia civile e commerciale, l'istituto più affine reperito e verificabile, tuttora in vigore, è la previsione sul tentativo di conciliazione nell'ambito del procedimento arbitrale, contenuta nella:
- Legge 18 marzo 1999 n.34 – "Dell'Arbitrato", art. 14, comma 2, che consente agli arbitri di fissare udienze per ascoltare le parti "anche ai fini del tentativo di conciliazione". Fonte del testo: https://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/2013/07/San-Marino-Arbitration-Law.pdf (riproduzione della legge sammarinese, promulgata il 18 marzo 1999). A conferma dell'autenticità e collocazione di questa legge nell'ordinamento sammarinese, nell'archivio ufficiale del Consiglio Grande e Generale risulta la legge gemella, approvata nella stessa seduta del 18 marzo 1999: Legge 35/1999, "Corte Arbitrale Permanente della Repubblica di San Marino" — scheda ufficiale: https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17014818.html. Non è stato possibile reperire, nel tempo a disposizione, la scheda ufficiale della Legge 34/1999 sul portale consigliograndeegenerale.sm (l'archivio online non è risultato interrogabile per numero di legge tramite i canali di ricerca disponibili); il testo qui riportato proviene quindi dalla fonte privata sopra indicata e non da copia autenticata dalla Segreteria Istituzionale sammarinese. Si raccomanda, per un uso diverso dalla semplice divulgazione informativa, la verifica presso la Segreteria Istituzionale (Palazzo Pubblico, Piazza della Libertà, San Marino – tel. +378 0549 882273).
Nota storica (istituto abolito, riportata solo per completezza e trasparenza, NON in vigore): San Marino conobbe in passato la figura del Giudice Conciliatore, istituita con Legge 22 agosto 1914 n.26 e disciplinata anche dalla Legge 22 marzo 1926 n.9 (schede ufficiali: https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17009343.html e https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17009761.html). Tale ruolo giudiziario è stato soppresso dall'art. 10 della Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2 ("Nuove norme in materia di Ordinamento Giudiziario"), con trasferimento delle relative funzioni al Commissario della Legge. Fonte: "Raccolta coordinata in materia di Ordinamento Giudiziario" (aggiornamento al 21 aprile 2022), Reggenza della Repubblica di San Marino: https://www.reggenzadellarepubblica.sm/pub1/ReggenzaSM/dam/jcr:de232cc2-6723-4a5e-9265-9f421d38e411/4%20testo%20coordinato%20delle%20norme%20in%20materia%20di%20ordinamento%20giudiziario.pdf (il testo di questo art. 10, riportato nel corpo della ricerca, è stato estratto tramite strumento automatico di lettura del PDF e non è stato possibile una verifica incrociata carattere per carattere con un secondo strumento; va quindi trattato come sintesi ad alta fedeltà, non come citazione certificata). Non essendo questo istituto in vigore, e non riguardando comunque un procedimento di "mediazione" in senso tecnico-moderno, il suo testo non viene tradotto in questa scheda.
Conclusione operativa: la sola disposizione in vigore, verificabile su fonte testuale, e pertinente alla materia civile e commerciale in senso ampio (ADR nell'ambito di un procedimento su controversie civili/commerciali) è l'art. 14, comma 2, della Legge 18 marzo 1999 n.34 "Dell'Arbitrato", riportato di seguito insieme al resto dell'art. 14 per contesto. Si tratta di una previsione incidentale (il tentativo di conciliazione come facoltà degli arbitri nel corso del procedimento arbitrale), non di una disciplina organica della mediazione civile e commerciale come istituto autonomo.
Testo originale (italiano)
LEGGE 18 marzo 1999 n.34 – DELL'ARBITRATO
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 marzo 1999.
Art. 14 – Istruzione
- Gli arbitri istruiscono la controversia nei tempi più brevi.
- Gli arbitri, d'ufficio o su richiesta di parte, possono fissare una o più udienze per ascoltare le parti, anche ai fini del tentativo di conciliazione, ed i testimoni nonché per acquisire ogni altro elemento istruttorio nel rispetto del principio del contraddittorio.
- L'assunzione dei mezzi di prova può essere delegata dagli arbitri ad uno di essi.
- Gli arbitri possono nominare uno o più esperti, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli.
- Inoltre, gli arbitri possono concedere alle parti termini per lo scambio di memorie, repliche e documenti; di tali atti le parti devono depositarne copie anche per le controparti.
- Chiusa l'istruttoria, gli arbitri possono invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte, con copia per le controparti e fissare un'udienza per la discussione orale.
(Testo riprodotto verbatim dalla fonte indicata sopra. L'unico riferimento alla "conciliazione" rinvenuto nell'intera legge è quello evidenziato al comma 2. Il resto della legge — che disciplina in via generale il procedimento arbitrale sammarinese — non è stato riportato in questa scheda perché non pertinente alla mediazione/conciliazione, coerentemente con l'oggetto della ricerca richiesta.)
Traduzione inglese
Unofficial translation.
LAW No. 34 of 18 March 1999 – ON ARBITRATION
We the Captains Regent of the Most Serene Republic of San Marino
We promulgate and order the publication of the following law approved by the Grand and General Council at its sitting of 18 March 1999.
Article 14 – Taking of evidence
- The arbitrators shall conduct the proceedings in the shortest possible time.
- The arbitrators, on their own motion or at a party's request, may set one or more hearings to hear the parties, including for the purposes of attempting conciliation, and witnesses, and to gather any other evidentiary material, in accordance with the principle of adversarial proceedings.
- The taking of evidence may be delegated by the arbitrators to one of them.
- The arbitrators may appoint one or more experts, define their mandate, receive their reports and hear them.
- The arbitrators may further grant the parties time limits for the exchange of briefs, replies and documents; the parties must file copies of such documents also for the counterparties.
- Once the taking of evidence is closed, the arbitrators may invite the parties to submit further written briefs, with a copy for the counterparties, and set a hearing for oral argument.
Traduzione francese
Traduction non officielle.
LOI n° 34 du 18 mars 1999 – SUR L'ARBITRAGE
Nous, Capitaines-Régents de la Très Sérénissime République de Saint-Marin
Nous promulguons et ordonnons la publication de la loi suivante, approuvée par le Conseil Grand et Général en sa séance du 18 mars 1999.
Article 14 – Instruction
- Les arbitres instruisent le litige dans les délais les plus brefs.
- Les arbitres, d'office ou à la demande d'une partie, peuvent fixer une ou plusieurs audiences pour entendre les parties, y compris aux fins de la tentative de conciliation, ainsi que les témoins, et pour recueillir tout autre élément probatoire, dans le respect du principe du contradictoire.
- L'administration des preuves peut être déléguée par les arbitres à l'un d'entre eux.
- Les arbitres peuvent nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission, recevoir leurs rapports et les entendre.
- Les arbitres peuvent en outre accorder aux parties des délais pour l'échange de mémoires, répliques et documents ; les parties doivent en déposer copie également pour les parties adverses.
- L'instruction close, les arbitres peuvent inviter les parties à présenter des mémoires écrits supplémentaires, avec copie pour les parties adverses, et fixer une audience pour la plaidoirie orale.
Traduzione spagnola
Traducción no oficial.
LEY n.º 34 de 18 de marzo de 1999 – SOBRE EL ARBITRAJE
Nosotros, los Capitanes Regentes de la Serenísima República de San Marino
Promulgamos y mandamos publicar la siguiente ley, aprobada por el Consejo Grande y General en su sesión del 18 de marzo de 1999.
Artículo 14 – Instrucción
- Los árbitros instruirán la controversia en el plazo más breve posible.
- Los árbitros, de oficio o a solicitud de parte, podrán fijar una o varias audiencias para oír a las partes, incluso a efectos del intento de conciliación, y a los testigos, así como para recabar cualquier otro elemento probatorio, respetando el principio de contradicción.
- La práctica de los medios de prueba podrá ser delegada por los árbitros en uno de ellos.
- Los árbitros podrán nombrar a uno o varios peritos, definir su encargo, recibir sus informes y oírlos.
- Además, los árbitros podrán conceder a las partes plazos para el intercambio de escritos, réplicas y documentos; de dichos actos las partes deberán depositar copias también para la contraparte.
- Cerrada la instrucción, los árbitros podrán invitar a las partes a presentar escritos adicionales, con copia para la contraparte, y fijar una audiencia para la discusión oral.