Testi in vigore: Monaco

Legge sulla mediazione civile e commerciale attualmente in vigore in Monaco, nel testo originale e in traduzione italiana/inglese/francese/spagnola. Fa parte della sezione Testi in vigore multilingue, complementare a Legislazione internazionale e a Legislazione storica.

Nota importante. Questa sezione raccoglie il testo della normativa sulla mediazione civile e commerciale attualmente in vigore in ciascun paese, nella lingua originale, insieme a traduzioni realizzate con l'assistenza di un'intelligenza artificiale in italiano, inglese, francese e spagnolo (la lingua originale, quando già una delle quattro, non viene ritradotta). Le traduzioni non sono ufficiali: non sono certificate né hanno valore legale e possono contenere imprecisioni. Fanno sempre fede solo i testi ufficiali pubblicati dagli organi competenti di ciascun paese, richiamati nella sezione «Fonte» di ogni scheda. Per le disposizioni inserite in codici più ampi (es. un codice di procedura civile), sono riportati e tradotti solo gli articoli specificamente dedicati alla mediazione, non l'intero codice.

Fonte

Premessa metodologica e avvertenza importante. Una ricerca approfondita non ha individuato, nell'ordinamento del Principato di Monaco, una legge organica dedicata alla mediazione civile e commerciale paragonabile, ad esempio, alla legge italiana (D.Lgs. 28/2010) o alla direttiva europea 2008/52/CE (Monaco non è Stato membro UE). Diverse fonti secondarie consultate durante la ricerca (in particolare la scheda "Arbitrage et médiation" dello studio legale monegasco 99 Avocats associés, https://www.99avocats.com/en/skills/arbitration-and-mediation) affermano esplicitamente che "la legislazione monegasca non contiene una disposizione generale sulla mediazione giudiziaria o contrattuale".

In una precedente sessione di lavoro era stata ipotizzata la "Loi n. 1395 du 21 décembre 2012" come normativa di riferimento: tale ipotesi è stata verificata come ERRATA (quella legge riguarda una materia del tutto diversa) e viene qui espressamente scartata.

Ricercando su fonti ufficiali — Journal de Monaco (https://journaldemonaco.gouv.mc), banca dati legislativa Legimonaco (https://legimonaco.mc) e il sito del Conseil National (https://www.conseil-national.mc) — la disposizione più pertinente, verificabile e specificamente riferita alla "médiation" in ambito civile (categoria che nell'ordinamento monegasco, privo di un codice del consumo o di un codice di procedura civile con sezione dedicata alla mediazione commerciale, ricomprende anche le controversie commerciali, il cui regime di prescrizione rinvia al diritto civile comune) è la seguente:

  • Loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile (Journal de Monaco n. 8152 del 13 dicembre 2013), il cui Articolo Premier ha riscritto integralmente il Titre XX del Libro III del Code civil monégasque ("De la prescription extinctive"). All'interno di tale nuovo Titre XX è stato inserito un articolo che riconosce espressamente la médiation (mediazione) e la conciliation (conciliazione) tra le parti quali cause di sospensione della prescrizione civile.
  • Testo della legge: https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2013/Journal-8152/Loi-n-1.401-du-5-decembre-2013-relative-a-la-prescription-civile
  • Versione consolidata/scheda Legimonaco: https://legimonaco.mc/tnc/loi/2013/12-05-1.401/
  • Progetto di legge n. 892 e relativo Rapport del Conseil National (testo dell'articolo riportato in modo identico): https://legimonaco.mc/projet/892/ e https://www.conseil-national.mc/wp-content/uploads/2020/08/PL892_Rapport.pdf
  • Conferma indipendente in un commentario di uno studio legale monegasco (Panorama juridique 2013, 99 Avocats associés): https://www.99avocats.com/publications/panorama-juridique-2013

Sulla numerazione esatta dell'articolo: quattro fonti indipendenti consultate (il testo della legge sul Journal de Monaco, il Rapport del Conseil National sul progetto di legge n. 892, e il commentario dello studio legale 99 Avocats) indicano concordemente l'articolo 2059 del Code civil come sede della disposizione. Il contenuto testuale della disposizione (riportato di seguito) è risultato identico e stabile in tutte le fonti consultate. Non è stato tuttavia possibile, per limiti tecnici di accesso diretto al PDF integrale del codice consolidato, effettuare una verifica byte-per-byte supplementare del numero d'articolo sul testo integrale del Code civil; si segnala pertanto questo margine di incertezza residua e si invita a verificare direttamente sulle fonti sopra linkate prima di un uso professionale/legale del dato numerico. Il contenuto sostanziale della norma (sospensione della prescrizione per ricorso a mediazione/conciliazione, ripresa del termine non prima di sei mesi dalla dichiarazione di conclusione) è invece da ritenersi affidabile, essendo stato riscontrato in modo identico su più fonti indipendenti.

Contesto complementare (non riportato come testo di legge principale, perché non specificamente verificato in forma letterale o non pertinente in ambito civile/commerciale generale): - Il Code de procédure civile monegasco contiene, nel Livre Préliminaire, un Titre II "De la conciliation" (articoli 24-37), che disciplina un tentativo di conciliazione giudiziaria obbligatoria dinanzi al Giudice di Pace prima di alcune categorie di cause; tale istituto, tuttavia, risulta espressamente escluso per la materia commerciale (art. 25) ed è una procedura endoprocessuale di conciliazione, non un istituto di mediazione in senso moderno. Fonte: https://legimonaco.mc/code/code-procedure-civile/ (sintesi automatica, non riportata qui in forma verbatim per assenza di verifica testuale puntuale). - Esistono inoltre normative monegasche settoriali che disciplinano la mediazione in ambiti specifici estranei alla materia civile/commerciale generale: mediazione familiare (Loi n. 1.336 du 12 juillet 2007, modificata dalla Loi n. 1.450 du 4 juillet 2017) e mediazione penale (art. 1 della Loi n. 1.533 du 9 décembre 2021, che ha introdotto la mediazione penale nel Code de procédure pénale). Queste leggi non riguardano la mediazione civile e commerciale e non sono quindi riportate come testo principale.

In conclusione, in assenza di una legge organica sulla mediazione civile/commerciale a Monaco, il testo più pertinente e verificabile che riconosce legalmente l'istituto della mediazione (e conciliazione) in ambito civile è l'articolo di nuovo conio inserito nel Code civil dalla Loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, riportato di seguito.

Testo originale (francese)

Loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile — disposizione inserita nel Titre XX ("De la prescription extinctive") del Livre III du Code civil (citata in tutte le fonti consultate come article 2059):

« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. »

(Testo estratto tramite ricerca automatizzata dal Journal de Monaco n. 8152 del 5/13 dicembre 2013 e riscontrato in modo identico nel Rapport n. 892 del Conseil National e nel Panorama juridique 2013 di 99 Avocats associés — cfr. URL in sezione "Fonte". Non essendo stato possibile scaricare e leggere direttamente il file PDF integrale byte-per-byte, questa citazione va considerata affidabile nel contenuto ma da riscontrare sulla fonte primaria per un uso professionale.)

Traduzione italiana

Traduzione non ufficiale.

« La prescrizione è sospesa a decorrere dal giorno in cui, dopo l'insorgere di una controversia, le parti convengono di ricorrere alla mediazione o alla conciliazione oppure, in mancanza di accordo scritto, a decorrere dal giorno della prima riunione di mediazione o di conciliazione.

Il termine di prescrizione ricomincia a decorrere, per una durata non inferiore a sei mesi, a partire dalla data in cui una delle parti, o entrambe, oppure il mediatore o il conciliatore, dichiarano che la mediazione o la conciliazione è terminata. »

Traduzione inglese

Unofficial translation.

"Limitation is suspended from the day on which, after a dispute has arisen, the parties agree to resort to mediation or conciliation or, failing a written agreement, from the day of the first mediation or conciliation meeting.

The limitation period starts running again, for a period which may not be less than six months, from the date on which either party, or both, or the mediator or conciliator, declares that the mediation or conciliation has ended."

Traduzione spagnola

Traducción no oficial.

« La prescripción queda suspendida a partir del día en que, tras el surgimiento de un litigio, las partes convienen recurrir a la mediación o a la conciliación o, a falta de acuerdo escrito, a partir del día de la primera reunión de mediación o de conciliación.

El plazo de prescripción vuelve a correr, por una duración que no podrá ser inferior a seis meses, a partir de la fecha en que una de las partes, o ambas, o bien el mediador o el conciliador, declaren que la mediación o la conciliación ha finalizado. »