La partecipazione in mediazione non è delegabile all'avvocato - Tribunale di Vasto 17-12-2018
La sentenza affronta la questione della possibilità per le parti di farsi rappresentare da terzi (ed, in particolare, dal proprio difensore) nella procedura di mediazione.
Nel dibattuto in tema dei limiti di delegabilità a terzi della partecipazione in mediazione, la pronuncia detta dei precisi criteri che consentono tale possibilità, giungendo alla conclusione che non è mai possibile farsi rappresentare in mediazione dal proprio avvocato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, alla pubblica udienza del 17/12/2018 al termine della discussione orale disposta ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nel procedimento civile iscritto al n. 883/2016 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ e promosso da ___________ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di ___________ s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi come in atti. ***************** LETTI gli atti e la documentazione di causa; ASCOLTATE le conclusioni rassegnate dai difensori delle parti; PREMESSO IN FATTO CHE
- ___________ s.p.a. ha citato in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la ___________ s.n.c., assumendo di avere concesso in locazione alla società convenuta,
- con contratto registrato il 15.01.2016, un immobile per uso commerciale sito in Vasto Marina (CH), al Lungomare Cordella n. 1, per il canone annuale di € 18.075,96 (oltre aggiornamenti Istat), da versarsi in quattro rate trimestrali da € 4.518,99 ciascuna, entro il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno. A dire della intimante, la conduttrice si è resa morosa nell’adempimento delle sue obbligazioni e, in particolare, nel pagamento del canone di locazione, interrompendo i versamenti a far data dalla ricezione della comunicazione di disdetta del contratto, così maturando alla data del 01.06.2016 una morosità pari a complessivi € 58.473,86 (IVA compresa). Sulla base delle riferite circostanze, ___________ s.p.a. ha intimato alla società conduttrice lo sfratto per morosità, contestualmente citandola dinanzi a questo Tribunale per la convalida e chiedendo che, in caso di opposizione, fosse emessa ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio.
- Si è costituita in giudizio la società intimata, la quale, nel contestare le circostanze allegate dalla controparte, si è opposta all’accoglimento delle avversarie domande, eccependo l’inammissibilità ed l’improcedibilità dell’azione di sfratto, per avere essa ad oggetto un contratto di locazione che, a suo dire, avrebbe già cessato i propri effetti, a seguito dell’inoltro della lettera raccomandata con la quale la locatrice ha comunicato la propria volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza prestabilita.
- Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.08.2016, ha rigettato l’istanza di convalida dell’intimazione di sfratto e la richiesta di rilascio dell’immobile, ritenendo l’opposizione fondata su prova scritta, ed ha disposto il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., assegnando alle parti un termine di giorni quindici per l’attivazione del procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. b), D. Lgs. 28/10.
- Il procedimento di mediazione, articolatosi in più incontri durante i quali la parte istante ___________ s.p.a. non è mai comparsa personalmente, a mezzo del proprio legale rappresentante, ma soltanto attraverso il proprio avvocato munito di procura speciale notarile, si è concluso negativamente a causa della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal mediatore.
- Alla prima udienza celebrata dopo la definizione del procedimento di mediazione, la parte convenuta ha tempestivamente sollevato un’eccezione di improcedibilità della domanda, fondata sul rilievo che la procedura di mediazione si sarebbe svolta senza la comparizione personale della parte istante.
- A questo punto, il Giudice ha rinviato per la discussione all’udienza del 17.12.2018, previa assegnazione di un termine alle parti per il deposito di memorie difensive e per la produzione dei verbali di tutti gli incontri di mediazione.RITENUTO IN DIRITTO CHE
- Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione relativa alla procedibilità della domanda giudiziale, sollevata dalla parte convenuta all’udienza del 06.03.2017, celebratasi dopo che si è concluso negativamente il procedimento di mediazione.
- Passando alla disamina del caso concreto, occorre rimarcare che nella procedura di mediazione attivata su iniziativa del giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. b), D. Lgs. 28/10, la ___________ s.r.l. non è mai comparsa personalmente tramite il proprio legale rappresentante, essendo intervenuto a tutti gli incontri sempre e soltanto il difensore avv. Carlo Colantonio, il quale – peraltro – pur essendo munito di procura speciale notarile, non ha esposto al mediatore alcun giustificato motivo dell’assenza della propria assistita. Benchè l’avvocato della parte istante sia stato reiteratamente sollecitato dal difensore della controparte e dallo stesso mediatore a procurare la presenza personale del legale rappresentante della ___________ s.r.l. (cfr. verbali del 03.02.2017 e del 10.02.2017), quest’ultimo non si è mai personalmente presentato dinanzi al mediatore, né per partecipare ai numerosi incontri attraverso i quali si è svolta la procedura di mediazione, né per prendere posizione sulle plurime proposte conciliative formulate tanto dalla parte invitata, quanto dallo stesso mediatore. A fronte della specifica contestazione sollevata, durante l’incontro del 10.02.2017, dal legale rappresentante della società invitata, personalmente presente, l’avv. Colantonio si è limitato a trincerarsi dietro lo scudo formale dell’esistenza di una procura notarile, osservando – testualmente – “di essere dotato di tutti i poteri del caso”.