Una panoramica delle legislazioni europee in materia di mediazione familiare obbligatoria
La mediazione familiare è normata in Italia da poco più che una decina d’anni. Dal 2006[1] al 2014 l’articolo di legge di riferimento è stato il 155-sexies del Codice civile.
Il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154[2] ha poi abrogato l’art. 155-sexies con l’art. 106 lett a)[3].
Dal 7 di febbraio del 2014 la disciplina è però ospitata dall’art. 337 octies Codice civile comma 2[4] che ha un identico tenore rispetto all’abrogato 155-sexies: “Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 337-ter[5] per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.
Dalle norme che si sono succedute si evince che in Italia la mediazione familiare è dall’origine facoltativa.
Da ultimo il Disegno di legge n. 735/18, Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità[6] (c.d. Decreto Pillon), depositato in senato il 1° agosto 2018 e attualmente all’esame della Commissione[7], prevede diverse disposizioni in materia di mediazione familiare.
Ed in particolare due disposizioni:- all’art. 3 c. 3 si stabilisce che “… L’esperimento della mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità secondo quanto previsto dalla legge qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori”.
- L’art. 7 c. 1 comporta una modifica dell’art. 706 del Codice di procedura civile del seguente tenore: «I genitori di prole minorenne che vogliano separarsi devono, a pena di improcedibilità, iniziare un percorso di mediazione familiare. I genitori devono redigere, eventualmente con l’aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall’articolo 337-ter del codice civile. In ogni caso il mediatore familiare deve rilasciare ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, in cui dà atto che gli stessi hanno tentato la mediazione e informa del relativo esito».
La norma, ove venisse approvata, introdurrebbe dunque nel nostro ordinamento ipotesi di mediazione familiare obbligatoria.
Con la presente nota non si intende fornire un commento della normativa italiana de iure condendo, ma semplicemente apprestare una sintesi delle principali legislazioni tra i 28 paesi UE che hanno previsto – vigenti e non (in Grecia ed in Romania è intervenuta la Corte Costituzionale) - ipotesi di mediazione familiare obbligatoria.
Gli stati che non vengono citati hanno per lo più una mediazione familiare a carattere volontario.
AUSTRIA
In Austria in materia di custodia dei minori il giudice può ordinare un primo incontro informativo di mediazione o un arbitrato dopo che la casa della famiglia è stata visitata da un consulente educativo[8].
A seguito del KindNamRÄG 2013 (Legge sulla modifica dei diritti dei bambini e dei nomi 2013)[9] il giudice oggi a sua disposizione anche altri strumenti: la visita obbligatoria della famiglia, il counseling genitoriale o educativo, ovvero una consulenza od un programma per affrontare l’aggressività o la violenza.
BELGIO
In ogni caso, sino a che il caso non è trattenuto in decisione, Il giudice dal 12 luglio 2018, qualora sia possibile una riconciliazione, può ordinare la mediazione, ameno che non si oppongano tutte le parti[10].
Ciò vale anche in caso di divorzio[11].
BULGARIA
In Bulgaria In oggi i giudici possono informare le parti della possibilità di partecipare ad una mediazione o ad altri mezzi di composizione bonaria dei conflitti .
Così accade anche in sede di procedimento di divorzio ove il giudice alla prima udienza con comparizione personale obbligatoria è tenuto in prima battuta a provare la conciliazione; se la conciliazione fallisce è tenuto a “spingere le parti” verso la mediazione[12]; se le parti convengono di avviare la mediazione o ad altri mezzi di composizione amichevole della controversia, il processo è sospeso.
CROAZIA
In Croazia dal novembre 2015 l’art. 379 c. 1[13] della legge sul diritto di famiglia (Obiteljski zakon) prevede che in sede di deposito domanda di divorzio, in presenza di figli minori, si dia la prova di aver partecipato ad una mediazione familiare.
Eccezioni a questa regola sono previste dall’art. 332[14] e riguardano il caso in cui venga accertata una violenza domestica, si sia stati dichiarati falliti, manchi la capacità di intendere e di volere, non si conosca la residenza del coniuge. Anche in questi casi tuttavia la mediazione familiare può essere opportunamente tenuta per coloro che non siano colpiti da incapacità.
ESTONIA
In Estonia ai sensi dell'art. 4 del C.p.c.[15] il giudice può inviare le parti in mediazione o in conciliazione. E ciò in generale. Il c. 1 dell'art. 562 del C.p.c. dà poi al Giudice la possibilità di invitare i genitori ad una mediazione o conciliazione.
FRANCIA
Dal marzo 2002 al 20 novembre 2016 in materia di potestà genitoriale il giudice poteva chiedere ai genitori di incontrare un mediatore familiare che li informasse circa lo scopo e la regolamentazione di questa misura[16]. Dal 20 novembre 2016 la norma è mutata[17]: oggi opportunamente si stabilisce che il giudice può ordinare di incontrare un mediatore familiare che informerà i genitori circa l’oggetto e le modalità di svolgimento della mediazione, a patto che non ci si stata violenza da parte di un coniuge sull’altro o sul figlio[18].
Sia la sessione informativa in sede di misure provvisoria, sia quella in sede di regolamentazione della potestà genitoriale, non sono suscettibili di ricorso[19].
Circa l’applicazione della disciplina sopra vista (art. 373-2-10 c. 3) e dunque sull’invito obbligatorio in sessione informativa quando si tratti di potestà genitoriale, è intervenuto anche il decreto n° 2010-1395 del 12 novembre 2010[20].
GERMANIA
Ai sensi del § 135 FamFG[21] è possibile già dal 1° settembre 2009 ed in relazione al procedimento di divorzio e alle questioni conseguenziali che il Tribunale della famiglia obblighi le parti a partecipare ad una mediazione informativa o ad altro procedimento informativo di ADR davanti ad una persona o ad un ente di gradimento delle parti.
Il giudice può inviare alla procedura informativa entrambe le parti od una sola di esse.
Il provvedimento del giudice non è impugnabile[22].
La legge sulla promozione della mediazione che ha riformulato quest’ultima norma, specifica opportunamente che tale sessione informativa può riguardare non solo le controversie, ma anche i conflitti[23].
Il che pone la Germania all’avanguardia tra le legislazioni sul tema.
Prima dell’ultima novella il § 156 c 1 terza alinea FamFG stabiliva che il tribunale nei casi che coinvolgono la custodia, la residenza, i diritti di visita e di consegna dei bambini, doveva indicare, nei casi appropriati, la possibilità di mediazione o altra risoluzione alternativa delle controversie.
Oggi il giudice ha a disposizione una vasta gamma di provvedimenti: può coltivare in ogni momento l’accordo con le parti, se ciò non è in contrasto con il benessere del bambino[24]; può indicare le modalità di una eventuale consulenza degli organi a ciò deputati e dei servizi di supporto (l’Ufficio per i giovani, bambini e famiglie) al fine di sviluppare un piano concordato per l'esercizio della patria potestà e della responsabilità genitoriale; può ordinare che i genitori singolarmente o congiuntamente partecipino a una sessione informativa gratuita in materia di mediazione o di altro strumento di risoluzione alternativa dei conflitti in tribunale assegnata ad una persona o ad un provider di gradimento delle parti; può ordinare la partecipazione ad una procedura condotta dagli organi consulenti o dai servizi di supporto per la definizione di un piano concordato per l'esercizio della patria potestà e della responsabilità genitoriale[25].
Entrambi gli ordini (per la procedura informativa e per la consultazione) peraltro non sono autonomamente impugnabili.
GRECIA
In Grecia l'art. 182 c. 1 della legge 4512/18 (Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018) Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις) aveva stabilito dal gennaio 2018 l'obbligatorietà della mediazione preventiva per alcune materie comprese le controversie familiari[26].
Ma la Corte Costituzionale purtroppo ha dichiarato la norma incostituzionale nello scorso giugno[27].
IRLANDA
In Irlanda l'art. 23[28] della nuova legge sulla mediazione (MEDIATION ACT 2017) prevede che il Ministro della Giustizia, per garantire la disponibilità di sessioni di mediazione familiare ad un costo ragionevole ed in luoghi confortevoli prepari e pubblichi uno schema per la tenuta di tali sessioni. La disposizione sulla futura mediazione obbligatoria è allo stato inattuata.
Ma in precedenza sono state comunque varate diverse norme in favore della mediazione ed i legali hanno particolari obblighi inerenti l'informativa quando si tratti di controversie di famiglia.
MALTA
A Malta la mediazione costituisce il primo passo obbligatorio se si voglia contattare il Tribunale della famiglia.
E ciò almeno dal 2014.
Basta inviare una richiesta firmata alla Corte e le sessioni si tengono presso la Family Court.
La mediazione può riguardare ogni aspetto della separazione o del divorzio ed anche le modifiche delle condizioni. La maggior parte dei mediatori sono anche terapisti familiari, assistenti sociali o avvocati[29].REGNO UNITO
Il primo incontro obbligatorio di mediazione familiare[30] in UK si denomina Mediation Information & Assessment Meeting (MIAM)[31].
In esso il mediatore dà la possibilità di scoprire come funziona la mediazione. Si discute delle sedute necessarie e del loro costo. La mediazione familiare può essere a pagamento o gratuita se si può fruire del gratuito patrocinio
Al MIAM si può partecipare congiuntamente, ma spesso è un incontro informativo individuale.
È necessario per tutte le domande che richiedono ordini riguardanti minori o circa il supporto finanziario.
Viene escluso invece nel caso di violenza domestica.
REPUBBLICA CECA
In Repubblica Ceca il § 100 c. 3 del C.p.c.[32] stabilisce in materia di affidamento dei figli minori, che il giudice può ordinare alle parti di partecipazione per un massimo di tre mesi a un tentativo conciliazione stragiudiziale o ad un procedimento di mediazione o di terapia familiare.
ROMANIA
Nell'aprile scorso il Parlamento ha visto il deposito di una nuova normativa che modificava la legge 162/06 sulla mediazione e che prevedeva in particolare il tentativo obbligatorio di mediazione[33].
Il tentativo obbligatorio riguardava anche i rapporti familiari ed in particolare (art. 64) i disaccordi tra i coniugi riguardo a: a) la continuazione del matrimonio; b) la condivisione dei beni comuni; c) l'esercizio dei diritti dei genitori; d) lo stabilimento del domicilio dei bambini; e) il contributo dei genitori all'assistenza all'infanzia.
Ma la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale il tentativo obbligatorio di mediazione[34].
UNGHERIA
L'Ungheria ha istituito la mediazione familiare obbligatoria in materia di custodia anche transfrontaliera dal 15 marzo 2014[35].
Il giudice può ordinare un primo incontro di mediazione e la sua decisione è inappellabile[36].
[1] Legge 8 febbraio 2006, n. 54. "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006. [2] - Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (14G00001), in G.U. n. 5 del 8 gennaio 2014 - in vigore dal 7 febbraio 2014. [3] Art. 106 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile; omissis [4] Articolo inserito dall’art. 55 c. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 [5] Si tratta dei provvedimenti riguardo ai figli. [6] http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1071882/index.html?part=ddlpres_ddlpres1 [7] Che sta tenendo delle audizioni con gli esperti del settore [8] § 107 AußStrG Besondere Verfahrensbestimmungen (omissis)- die Teilnahme an einem Erstgespräch über Mediation oder über ein Schlichtungsverfahren;
- u slučajevima kada prema procjeni stručnog tima centra za socijalnu skrb ili obiteljskog medijatora zbog obiteljskog nasilja nije moguće ravnopravno sudjelovanje bračnih drugova u postupku medijacije
- ako su jedan ili oba bračna druga lišeni poslovne sposobnosti, a nisu u stanju shvatiti značenje i pravne posljedice postupka ni uz stručnu pomoć
- ako su jedan ili oba bračna druga nesposobni za rasuđivanje i
- ako bračni drug ima nepoznato prebivalište i boravište.
- L'article 15 de la loi du 13 décembre 2011 mentionnée ci-dessus prévoyait, à titre expérimental, que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d'une décision fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être précédée d'une tentative de médiation familiale. L'article 7 de la loi déférée renouvelle cette expérimentation. Toutefois, le 3° de cet article 7 dispense les parents de cette tentative de médiation lorsque des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
- Les sénateurs requérants soutiennent que l'article 6 et le 3° de l'article 7 méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi dès lors qu'ils ne précisent pas si les violences doivent être constatées par le juge ou simplement alléguées. Ils reprochent également au 3° de l'article 7 de ne pas prévoir les modalités d'évaluation de l'expérimentation qu'il institue.
- En adoptant l'article 6, le législateur n'a pas entendu subordonner l'interdiction faite au juge aux affaires familiales d'enjoindre aux parents de recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation en cas de violences intrafamiliales à la condition que ces violences aient donné lieu à condamnation pénale ou au dépôt d'une plainte. Il n'a pas davantage entendu dispenser les parents séparés de faire une tentative de médiation dans ces seules hypothèses. Il appartiendra donc au juge d'apprécier la réalité des violences pour l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-10 du code civil et du 3° de l'article 7 de la loi déférée.
- En second lieu, aucune exigence constitutionnelle n'impose au législateur de déterminer les modalités de l'évaluation consécutive à une expérimentation.
- L'article 6 et le 3° de l'article 7, qui ne méconnaissent ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.”
- a) In der Überschrift wird das Wort „Streitbeilegung“ durch das Wort „Konfliktbeilegung“ ersetzt.
- b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
- bb) In Satz 1 wird das Wort „Streitbeilegung“ durch das Wort „Konfliktbeilegung“ ersetzt.
- c) Absatz 2 wird aufgehoben.
- Διαφορές που υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικασία διαμεσολάβησης.
- (1) The Minister may, for the purposes of ensuring that information sessions concerning mediation are available (in this Act referred to as a “mediation information session”), at a reasonable cost and in suitable locations, to parties to relevant proceedings and having had regard to the matters specified in subsection (2)—