La conciliazione agli inizi del secolo XX
Nel XIX secolo era in sostanza apparso ovvio[1] che la composizione amichevole di una controversia di qualunque natura, specialmente quando concernesse diritti, fosse preferibile ad una lotta giudiziaria sino alle estreme conseguenze.
Il Digesto del 1896, in preda all'entusiasmo, presenta addirittura una voce “conciliazione” che è di oltre 354 colonne[2] con una ricostruzione dell’istituto che parte dagli episodi di conciliazione presenti nella Bibbia e da cui abbiamo attinto a piene mani nelle pagine che precedono.
Forte era la speranza che il legislatore riponeva nella procedura amministrata dai giudici conciliatori, anche se nei fatti essa era avversata dai municipi, dai notai, dagli agenti delle tasse e dagli uffici giudiziari in genere e pure dal governo che non aveva soverchio desiderio di nominare i conciliatori[3].
Inoltre la dottrina[4] in quei tempi sottolineava che purtroppo le parti aderivano molto difficilmente all’invito ovvero utilizzavano la conciliazione per eludere la legge: per evitare di pagare le spese fiscali e notarili su determinati contratti era frequente il promovimento di una finta lite che si concludeva con un accordo.
Solo nel 1938 verrà emanata una norma[5] per fare chiarezza sugli atti traslativi disposti con verbale di conciliazione del conciliatore e concludere quindi la “guerra” tra l’amministrazione giudiziaria e quella finanziaria: ”I verbali di conciliazione redatti avanti ai giudici conciliatori, possono considerarsi, quando danno luogo a trasferimenti, come titoli validi alla esecuzione delle volture, ma devono essere assoggettati alla formalità della registrazione ed al contemporaneo versamento dei diritti di voltura. Quando però gli immobili, oggetto del trasferimento, hanno un valore non superiore a lire 400, i verbali non sono soggetti alla registrazione a mente dell'art. 129 della tariffa allegato A, parte II, della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e quindi i diritti di voltura devono riscuotersi dai procuratori del registro su richiesta degli interessati mediante rilascio di bolletta. Il limite è quello della competenza per valore del conciliatore”.
Le nostre dispute interne tuttavia non sembrano toccare più di tanto gli altri paesi europei.
Alla fine dell’Ottocento la tendenza in tutta Europa è quella di avere un apposito magistrato, scelto in luogo, anche non appartenente al ceto legale, col duplice incarico di comporre le controversie dei suoi concittadini sino a qualunque valore e di giudicarle in dati limiti di materia e valore, se non riesca a conciliarle [6].
Così accadde ad esempio in Austria con gli Uomini di fiducia del comune[7] che non erano giudici e costituivano un Ufficio di conciliazione con una competenza “sino a 300 fiorini”.
Dovevano agire in coppia[8] e non potevano indurre le parti a presentarsi alla conciliazione.
Nel caso di fallita conciliazione, le dichiarazioni di una parte non potevano essere utilizzate contro di essa in un successivo giudizio[9] .
In Prussia ed in Sassonia venne istituita un’autorità speciale detto Arbitro o Giudice di pace. In altri stati invece la conciliazione era affidata ad un conciliatore amministrativo.
Nel 1898 il Congresso degli Stati Uniti introduce la mediazione nella pratica giuridica di livello federale per affrontare i conflitti tra sindacato e organizzazioni produttive.
Diverse agenzie federali furono create per affrontare questo tipo di controversie sino alla metà degli anni ’50[10].
Peraltro nei primi anni del ‘900 per supplire alla istituzione, deficitaria in alcuni stati, delle small claims courts si crearono dei tribunali di conciliazione: così in Kansas in ben tre città[11] nel 1913, a Minneapolis[12] e a New York nel 1917, nel North Dakota nel 1921 e in ultimo nello Iowa nel 1923[13].
Merita un cenno speciale la legislazione del North Dakota, non tanto per gli esiti che non furono corrispondenti alle speranze, ma per l’organizzazione che ricorda quelle più recenti.
Sin dal 1895 qui era stata varato una codice di leggi che prevedeva l’elezione di quattro conciliatori in ogni città e villaggio. Il ricorso alla conciliazione poteva trovare luogo solo se ci fosse stata una lite pendente e se entrambe le parti avessero consentito che il caso fosse trasferito al conciliatore. Tale strumento rimase però inattuato e forse non furono eletti nemmeno i conciliatori.
Nel 1821 per rimediare a questa mancata attuazione lo Statuto del North Dakota prevedette la nomina di conciliatori da parte dei giudici delle corti distrettuali ed una condizione di procedibilità nel senso che i reclami inferiori a 200 dollari[14] dovevano passare (salvi alcuni rari casi eccettuati, come ad esempio in materia di titoli cambiari) obbligatoriamente dal conciliatore prima che ci fosse la citazione a giudizio.
La procedura era la seguente: un aspirante attore andava dal conciliatore e dichiarava la sua pretesa; il conciliatore notificava al convenuto la data ed il luogo della riunione tramite posta, de visu o per telefono.
Se il convenuto compariva e le parti erano in grado di raggiungere un accordo, l’intesa veniva redatta per iscritto, firmata dalle parti e poteva essere considerata come una sentenza della corte distrettuale.
Se il convenuto rifiutava di comparire o se le parti non raggiungevano un accordo, il conciliatore poteva soltanto rilasciare un certificato di mancata conciliazione per lasciare libero l’attore di proseguire la sua azione davanti al tribunale[15].
In contemporanea con i tentativi statunitensi si diffusero in tutta Europa una serie di istituzioni pubbliche cui furono conferite competenze in relazione ai rapporti di lavoro e alle relazioni industriali[16].
In Italia la conciliazione riguarda anche la composizione delle controversie di lavoro che venne ripartita in estrema sintesi tra organi ministeriali e collegi dei probiviri[17].
Abbiamo visto che già nel 1892 si dibatteva sull’istituzione di questi ultimi e si pensava di lasciare al conciliatore le controversie dei lavori agricoli, mentre ai collegi dei probiviri si riteneva di affidare le cause di minore valore tra operai ed industriali[18].
I collegi vennero istituiti[19] con la legge 15 giugno 1893 n. 295[20].
Loro compito in primo luogo era quello di conciliare le controversie che per l’esercizio delle industrie sorgessero “tra gli imprenditori e gli operai o apprendisti, o anche tra operai in dipendenza dei rapporti tra operai e apprendisti”; in secondo luogo quello di definire le stesse controversie in via giudiziaria per un valore non eccedente le lire 200[21].
I collegi erano dunque competenti[22] in sede di conciliazione e contenziosa[23] in ordine a svariati elementi del rapporto di lavoro[24] e ciò favorì l’emissione di moltissima giurisprudenza con cui si vennero poi a costruire le condizioni minime del rapporto di lavoro[25].
Erano composti non da giudici togati, ma da laici[26].
I Comuni ove fossero imprese industriali o fabbriche dovevano fornire gratuitamente il locale per l’elezione dei collegi e per le riunioni, mentre i costi erano a carico delle Camere di commercio[27].
In ciascun collegio esisteva un ufficio di conciliazione[28] che era composto da tre membri ed una giuria di cinque membri[29].
Gli uffici di conciliazione procedevano quindi all’esperimento di conciliazione che era obbligatorio[30] se si voleva poi, in caso di fallimento, perseguire la via giudiziaria[31].
I processi verbali di conciliazione venivano sottoscritti dalle parti, dal presidente e dal cancelliere[32].
Se la conciliazione non riusciva, a richiesta della parte interessata, veniva fatto risultare da processo verbale esprimente anche il parere dell’ufficio[33].
Quando una delle parti non compariva[34], l’ufficio di conciliazione redigeva, su richiesta della parte presente, verbale di non riuscita conciliazione con l’indicazione del parere[35] e rimetteva, sempre su richiesta della parte presente, le parti davanti alla giuria se ed in quanto di competenza[36].
Si tenga però presente che nella legge dei probiviri la stesura del verbale con annesso parere dell’ufficio si effettuava su istanza di parte.
Cosa assai interessante era ancora che se l’operaio avesse aderito alla proposta conciliativa, era ammesso “di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudiziariamente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole”[37].
L’idea di dare “un premio” a chi aderisce alla proposta dell’ufficio di conciliazione potrebbe essere forse coltivata anche nella nuova mediazione; la controparte, infatti, potrebbe essere portata a meditare maggiormente sulla chiusura dell’accordo[38], se l’altra parte potesse trovare supporto anche nello Stato per far valere i suoi diritti (in oggi invece la soluzione è quella di addossare semplicemente agli organismi il costo della mediazione delle persone indigenti).
Le sedute davanti all’ufficio di conciliazione non erano pubbliche[39], mentre lo erano quelle davanti alla giuria: chi non desiderava la pubblicità aveva dunque un altro buon motivo per chiudere la vertenza in anticipo.
Altri buoni motivi in generale per abbracciare la conciliazione erano il dimezzamento dei diritti di cancelleria (art. 43); tutti gli atti e provvedimenti del procedimento erano esenti da bollo e da registro (art. 44); solo in caso d’uso scattava il bollo ed il registro, se il verbale superava le lire 200 od era di valore indeterminato (art. 44).
In caso di fallimento del tentativo di conciliazione la controversia passava alla cognizione della giuria[40], se era di valore inferiore alle lire 200.
Il presidente tentava di conciliare le parti e, se perdurava l’insuccesso, la giuria, previa eventuale istruzione, decideva con sentenza inappellabile[41].
Per le cause di valore superiore esperito il primo tentativo si adiva il pretore o il tribunale.
Dal 1926 la competenza dei probiviri passerà alle Corti d’Appello funzionanti come magistratura del lavoro[42].
Nel 1898[43] si attribuì ancora ai collegi dei probiviri il giudizio inappellabile sulle controversie in materia di inabilità temporanea degli operai sino al valore di lire 200.
Oltre tale valore od in assenza dei collegi giudicava il pretore del luogo dell’infortunio.
Nel 1918 i collegi acquistarono anche il potere di intervenire nelle controversie collettive con un tentativo obbligatorio anche su richiesta di una sola parte[44].
Fu il primo rilevante esempio di intervento pubblico di sostegno indiretto dell’attività sindacale e della contrattazione collettiva[45].
Ancora in materia di emigrazione, ricordiamo l’art. 53 del regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205[46] stabilente che i rapporti di lavoro su suolo estero tra emigranti ed imprenditori arruolatori fossero di competenza del collegio dei probiviri che però preventivamente doveva tentare la conciliazione[47].
In materia di infortuni, ma da lavoro agricolo, ricordiamo poi che il vecchio regolamento sull’assicurazione obbligatoria[48] stabilì un tentativo obbligatorio ufficiale di conciliazione[49] presso le Commissioni compartimentali arbitrali cui seguiva sostanzialmente, in difetto d’accordo, un altrettanto obbligatorio arbitrato[50].
In epoca fascista non abbiamo forse la stessa considerazione per la conciliazione, o perlomeno essa viene a svolgere una differente funzione.
Basti rilevare che con il r.d. 20 settembre 1922, n. 1316 si stabilì che il pretore, se le parti glielo richiedevano, poteva pronunciare inappellabilmente sulla causa quando vi fosse ragione di ritenerla devoluta alla competenza del conciliatore[51].
Con il medesimo provvedimento[52] si stabilì poi che << Qualora apparisca la possibilità di una conciliazione, il pretore deve tentarla, facendone inserire menzione nel processo verbale >>[53] e che << in tutti i casi nei quali avanti il pretore avviene la conciliazione, il processo verbale che la contiene ha forza di titolo esecutivo ed è soggetto a registrazione come una sentenza.>>[54].
Tali precetti dovevano considerarsi riferiti, in quanto applicabili, anche al conciliatore[55].
L’art. 7 del r.d. settembre 1923, n. 1955[56], in materia di computo dell’orario di lavoro, prevedeva un tentativo volontario di conciliazione[57] ad opera del capo circolo d'ispezione dell'industria[58].
Pur essendo il tentativo facoltativo se non si conciliava potevano esserci serie ripercussioni: l'ispettore, con notificazione scritta, poteva, infatti, diffidare[59] la parte che egli riteneva inadempiente, e, quando fossero ricorsi gli estremi della contravvenzione, deferiva i contravventori all'autorità giudiziaria.
Con il r.d. 28 agosto 1924, n. 1422[60] si estese il tentativo di conciliazione, con annesso arbitrato, previsto nel 1918 per gli infortuni da lavoro in agricoltura alle controversie assicurative in materia di invalidità e vecchiaia (artt. 125-127).
Nel 1926 vennero stabiliti i requisiti di riconoscimento delle associazioni sindacali[61] sul cui impianto si reputa opportuno dare un cenno.
Le associazioni sindacali, le federazioni e confederazioni [62]avevano personalità giuridica di diritto pubblico[63], rappresentavano tutti i datori, lavoratori ed esercenti la libera professione, fossero o non fossero iscritti; in capo ai datori sussisteva un contributo obbligatorio da corrispondere in ragione di una giornata di lavoro per lavoratore e al lavoratore per la giornata stessa[64].
Gli aderenti alle associazioni[65] dovevano godere di “buona condotta politica, dal punto di vista nazionale[66]. Soltanto un’associazione o una confederazione o federazione per categoria di datori, lavoratori ed esercenti poteva essere legalmente riconosciuta[67]; le associazioni preesistenti erano considerate di “fatto”[68]. Furono inoltre sostanzialmente vietate le associazioni dei pubblici dipendenti[69].
Con la stessa norma venne varata la disciplina dei contratti collettivi.
A pena di nullità[70] dovevano essere stipulati da associazioni sindacali legalmente riconosciute.
Potevano essere bisognosi di autorizzazioni da parte delle federazioni e confederazioni[71].
Dovevano essere osservati da tutti gli appartenenti alle categorie di riferimento ed i datori di lavoro erano considerati responsabili civilmente dell’eventuale inadempimento nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali[72]. Non potevano riguardare i contratti regolati da pubblica autorità ed i servizi di carattere personale e domestico[73].
Con la legge 1130/26 nacquero infine gli organi centrali dello Stato[74] di collegamento che “riunivano le organizzazioni sindacali nazionali dei vari fattori della produzione, datori di lavoro, lavoratori intellettuali e manuali per un determinato ramo della produzione, o per una o più determinate categorie di imprese” [75].
In due parole si avviò quello che noi definiamo ordinamento corporativo.
Contemporaneamente il legislatore modificò il Codice civile introducendo alcuni principi che riguardavano il contratto collettivo[76].
L’art. 44 del regolamento[77] poneva in capo alle corporazioni come primo obbligo quello della conciliazione delle controversie tra enti collegati (associazioni, federazioni, confederazioni).
Le associazioni sindacali collegate dalle corporazioni erano autonome quanto a stipulazione dei contratti collettivi, ma le corporazioni dovevano appunto partecipare ai tentativi di conciliazione, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale nel caso di infruttuosità del tentativo.
Tale viatico era necessario per tutte controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro che concernessero l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti ovvero le nuove condizioni di lavoro.
In merito alle nuove condizioni di lavoro, quando il periodo di vigenza del contratto volgeva al termine, le associazioni sindacali legalmente riconosciute ne denunziavano la scadenza[78] e potevano poi provvedere direttamente[79] a stipulare e depositare il contratto collettivo; se non riuscivano a provvedervi ed era infruttuoso il tentativo di conciliazione[80] era loro facoltà di adire la magistratura del lavoro per la formazione delle nuove condizioni di lavoro[81].
La partecipazione al tentativo della corporazioni evidentemente non lasciava molta libertà alla negoziazione.
Comunque una volta intrapresa la via della giustizia[82] vi era un secondo tentativo di conciliazione giudiziale, operato appunto dalla Corte d’Appello costituita magistratura del lavoro per questo tipo di controversie.
La corte venne costituita in sostanza per perseguire i reati di sciopero e di serrata che erano appunto illeciti penali per la legge del 1926[83].
Giudicava le controversie giuridiche[84] secondo diritto e le controversie economiche[85] “secondo equità, contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori, e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione”[86].
All’udienza[87] il presidente della corte chiedeva all’associazione convenuta se avesse intenzione di aderire alla richiesta dell’attore oppure se ne chiedesse la reiezione e all’attore di dichiarare se volesse insistere nella domanda o se vi rinunziasse[88].
Se le parti insistevano nella controversia[89], il presidente doveva anzitutto cercare di indurle ad un equo componimento.
Il tentativo doveva essere rinnovato durante il processo ogni qual volta se ne manifestasse l'opportunità.
Se il componimento riusciva, se ne dava atto nel processo verbale, il quale sostituiva il contratto collettivo.
Se il componimento non riusciva, il presidente rimetteva le parti davanti al collegio[90].
L’art. 29 della l. 16 giugno 1927 n. 1766[91], in materia di usi civici, delineava un tentativo di conciliazione in ogni fase del procedimento sia su richiesta delle parti, sia su richiesta del commissario agli usi civici.
Fino a che non fosse intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata[92] sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti, i reclami relativi al possesso erano deferiti al commissario, che regolava provvisoriamente, secondo il suo prudente arbitrio, l'esercizio del medesimo: dunque si svolgeva una sorta di arbitrato, in forza di legge, seppure non definitivamente aggiudicativo, peraltro svincolato dalla forma della procedura ordinaria[93].
Nel 1928 s’introdusse una disciplina generale del processo del lavoro.
Sì abolirono i collegi dei probiviri[94] e le controversie da essi decise insieme a tutte le altre di carattere individuale passarono al pretore e al tribunale, nell’ambito della loro competenza per valore[95].
Si dispose che non potesse essere proposta un'azione fondata sull'inadempimento di un contratto collettivo, se prima tale inadempimento non fosse stato denunciato all'associazione sindacale della categoria, cui apparteneva l'attore, perché questa potesse interporre i propri uffici per la composizione della controversia, per il tramite della associazione contrapposta[96].
La composizione era facoltativa per l’associazione sindacale di categoria e trascorsi quindici giorni si poteva proporre l’azione in giudizio[97].
A sua volta il pretore o il presidente del tribunale adito dovevano tentare l’equo componimento[98].
L’art. 172 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 stabiliva poi un tentativo di conciliazione in materia di acque pubbliche ad opera del giudice.
“Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.
Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute”[99].
L’autorità di pubblica sicurezza poteva e può ancor oggi comporre bonariamente i dissidi privati[100]: ciò per mezzo degli ufficiali e su richiesta di parte, a cui segue un invito in un termine congruo a partecipare al tentativo[101].
Il processo verbale di conciliazione riuscita, firmato dalle parti[102], da due testimoni e dal funzionario, poteva essere prodotto e faceva fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta[103].
Nel 1938 l’Italia ha dettato poi norme processuali in merito al tribunale delle prede, un organo che i paesi in guerra erano tenuti a istituire[104].
Davanti ad esso poteva tenersi in qualunque stato della causa[105] un tentativo di conciliazione facoltativo il cui verbale, in caso di accordo, aveva la stessa efficacia di una sentenza[106].
Sempre in materia militare fu previsto in seguito un tentativo di conciliazione anche per le questioni concernenti il trattamento economico degli equipaggi sulle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate nei porti esteri e dell'Africa Occidentale Italiana (A.O.I.)[107] in conseguenza della guerra: lo Stato si era infatti, impegnato a rimborsare gli armatori[108].
Da una lettura spassionata di questi provvedimenti si può evincere che lo spirito della conciliazione si è perso definitivamente con la legislazione fascista che non ammetteva ingerenze nella gestione dei conflitti: a prova di ciò il Nuovo Digesto Italiano del 1938 decise di far compilare una voce sulla “conciliazione” che risultò di sole quattro pagine ed in cui venne affermato che l’istituto era rimasto lettera morta[109].
Comunque il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12[110] istituì la figura del giudice conciliatore[111] e tale normativa resse sino al 1991[112], sino a che non venne sostituito dal giudice di pace.
La legge ribadì la sua funzione conciliativa e contenziosa[113] e rimise al codice di procedura le competenze[114] e le attribuzioni nonché la forma degli atti e dei giudizi[115].
Nel codice di Procedura Civile del 40[116] venne poi introdotta nel processo di cognizione la conciliazione giudiziale davanti al giudice istruttore.
L’art. 185 C.p.c. prevedeva: <<1. Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza o in quella successiva stabilita a norma dell’art. 183 ultimo comma, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale. 2. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione. 3. Quando la parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo>>.
La norma venne spiegata in questo modo nella relazione del Guardasigilli[117] al Codice: “Nella prima udienza il giudice istruttore deve anche esplicare un attivo intervento per controllare la regolarità formale degli atti coi quali prende inizio il processo e viene instaurato il contraddittorio (articoli 181, 182 e 183 del codice) così da togliere di mezzo possibili cause di nullità, e soprattutto deve dare opera al tentativo di conciliazione.
Come ho altra volta affermato, ritengo che la conciliazione sia il mezzo socialmente più proficuo per raggiungere quella civica pace che è il fine ultimo della giustizia dello Stato; e però il giudice non adempie compiutamente il dover suo se, prima di impiegare l'apparato necessariamente meno spedito e più costoso del processo per attuare la legge, non fa uso della propria autorità per indurre le parti al riconoscimento spontaneo del diritto contrastato o ad un equo componimento delle reciproche pretese. Confido che la maggiore facilità di ottenere la conciliazione sia un frutto non ultimo della nuova organizzazione del processo, perché il tentativo di componimento può ottenere successo soltanto se sia raggiunta dal giudice e dalle parti quella esatta comprensione del contenuto della causa, che costituisce lo scopo della prima udienza di trattazione. Per questo il codice considera momento ottimo per sperimentare il tentativo di conciliazione la prima udienza, ma favorisce d'altra parte il rinnovarsi del tentativo ogni volta se ne presenti l'occasione propizia nel corso del procedimento (art. 185 del codice).
L'art. 88[118] poi, regolando la forma della conciliazione, mira a facilitarne la conclusione, ammettendo le parti a ratificare l'accordo nel modo più semplice, quando l'accordo sia stato concluso dai procuratori non autorizzati”.
Parole quelle della Relazione che possono valere altrettanto bene per la mediazione in cui sia i partecipanti sia il mediatore debbono avere un’esatta comprensione dell’oggetto di mediazione e di conciliazione.
Da tale relazione si può però ed altresì trarre il convincimento che la conciliazione giudiziale dovesse comportare per il legislatore una ben limitata creatività, dovendosi rimanere all’interno di una cornice normativa ben stabilita dalle parti.
È questo un limite non da poco, a meno che non si ritenga come fanno diversi autori che in realtà debbano essere messe in campo diversi tipi di procedura rispondenti a differenti finalità, a secondo che ci si muova in sede processuale, extraprocessuale o endoprocessuale e che ciò si riverberi necessariamente anche sul comportamento da tenersi dal conciliatore.
In sostanza la conciliazione creativa sarebbe indicata per le procedure extragiudiziali che non vogliono risolvere una controversia, ma semplicemente riallacciare il dialogo tra le persone e quindi in questo tipo di procedura il conciliatore non reca consigli, ma facilita appunto solo la comunicazione delle parti.
Funzione definitoria o di ausilio alla definizione della lite avrebbe invece la conciliazione in sede giudiziale ed endoprocessuale, per cui lo stesso conciliatore non potrebbe muoversi che all’interno di un assetto normativo predefinito e quindi indirizzare o spiegare alle parti il contesto giuridico imprescindibile di riferimento quando non addirittura controllare che l’accordo rispetti tale cornice normativa[119].
Comunque sia la conciliazione di cui all’originario 185 C.p.c. non poteva intervenire su diritti indisponibili, e quindi non sulle questioni di stato[120].
Si riteneva che il giudice svolgesse qui non una funzione contenziosa, ma volontaria e che l’udienza fosse una mera occasione.
Il verbale di conciliazione era considerato da alcuno[121] titolo esecutivo giudiziale solo formalmente[122], ma in realtà ascritto all’art. 474 c. 2 C.p.c. dell’epoca, ossia agli atti a cui la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia delle cambiali e degli altri titoli di credito.
Verificatasi l’accordo il giudice doveva cancellare la causa dal ruolo[123], ma se l’accordo fosse stato parziale, il giudizio proseguiva.
Nel codice di rito la conciliazione giudiziale e non giudiziale del conciliatore sono invece un corpo estraneo[124] di tre norme (320-322 C.p.c.) sistemato dal legislatore dopo centinaia di articoli.
Alla conciliazione giudiziale è dedicato l’articolo 320 c.p.c.[125] che prevedeva l’ipotesi, assai rara per il tempo, in cui le parti si costituissero in cancelleria.
Alla conciliazione non giudiziale sono invece destinati gli articoli 321 e 322 C.p.c. che ripercorrono un cammino ampiamente commentato[126].
C’è chi ritiene[127] che l’istituto, anche successivamente alla riforma del 1991 con cui si è in pratica “sostituito” al conciliatore il giudice di pace, sia praticamente ancora quello del 1865, con l’unica differenza che il nostro codice non contemplerebbe una norma espressa come lo era l’art. 2125 del vecchio Codice civile in materia di interruzione prescrizione[128].
Secondo chi scrive ci sono almeno un paio di differenze da sottolineare: il verbale di conciliazione in sede non contenziosa oltre la competenza del conciliatore non poteva fondare alcun tipo di esecuzione forzata; come già accennato, invece, l’attuale processo verbale oltre competenza può fondare almeno l’espropriazione forzata per somme di denaro[129].
Altra divergenza riguarda la disciplina della non comparizione a seguito di convocazione per il tentativo non contenzioso; abbiamo detto che nel sistema del 1865 se il convenuto o l’attore non comparivano l’unico nuovo evento che poteva verificarsi era che il tentativo si ripetesse su richiesta congiunta[130].
L’art. 69 delle disposizioni di attuazione del C.p.c., ancora vigente, stabilisce invece che se la parte invitata non si presenta “il giudice di pace ne dà atto nel processo verbale: di questo la parte istante può ottenere copia”[131].
Il codice di procedura civile stabilì ancora alcune norme in merito alla controversie collettive ed individuali di lavoro.
Abbiamo visto che la legge 3 aprile 1926, n. 563 aveva istituito la magistratura del lavoro per le controversie collettive.
In seguito il tentativo di conciliazione in tali controversie venne affidato provvisoriamente al Ministero delle corporazioni[132] e poi esso venne ad essere esperito direttamente dalle corporazioni[133].
Tale ultima attribuzione rimane ferma nel codice di procedura civile[134] del 1942 che pone il tentativo di conciliazione corporativa come condizione di proponibilità della domanda.
La domanda[135] di fronte alla magistratura del lavoro[136], poteva essere proposta, in altre parole, solo dopo che fosse stata tentata la conciliazione davanti alla corporazione competente e doveva prodursi in causa il processo verbale da cui risultava l’esperimento del tentativo.
L’art. 420 prevedeva poi che il presidente, nella prima udienza e in ogni momento del processo in cui se ne manifestasse l’opportunità dovesse cercare di indurre le parti ad un equo componimento.
Il processo verbale di conciliazione aveva l’efficacia di un contratto collettivo o di un accordo economico: in altre parole aveva efficacia erga omnes.
Si trattava di una conciliazione effettuata dai rappresentanti, anche se il giudice poteva ordinare la comparizione delle parti in ogni stato del processo[137].
Con la soppressione degli organi corporativi centrali il tentativo fu affidato ad un collegio di conciliazione costituito di volta in volta dal ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, avuto riguardo alla natura e all'oggetto delle singole controversie[138].
Così volle il governo Badoglio per mantenere fermi in un primo tempo e nella loro struttura esterna gli organi sindacali[139].
Riguardo alle controversie individuali va detto che il contenuto r.d. 26 febbraio 1928 n. 471 che abrogava la giurisdizione dei probiviri ed inseriva l’obbligo di composizione sindacale, venne confermato dai provvedimenti successivi del 1934[140] che portarono sostanzialmente ad un aumento delle competenze del pretore e del tribunale del lavoro[141].
Si aggiunse in sostanza che il verbale era titolo esecutivo sino a Lire 5000 e che doveva essere presentato al pretore che, accertata la regolarità formale, lo depositava in cancelleria autorizzando il cancelliere a rilasciare copia in forma esecutiva ad avvenuta registrazione (art. 5)[142].
La denuncia all’associazione sindacale venne considerata condizione di proponibilità della domanda giudiziaria (art. 6); si rese infine il verbale di conciliazione giudiziale esecutivo con decreto (art. 7).
Il Codice di procedura civile regolò di nuovo la materia; ma le norme a proposito dell’obbligo di denuncia alle associazioni sindacali legalmente riconosciute divenirono ben presto lettera morta, perché sciogliendosi l’ordinamento corporativo vennero meno anche le associazioni legalmente riconosciute a cui la denuncia avrebbe dovuto indirizzarsi[143].
In ogni caso le norme del codice di rito estesero maggiormente l'ambito di applicazione dell'onere della denuncia[144] all’associazione legalmente riconosciuta che era obbligata ad interporre i suoi uffici per la conciliazione[145].
In caso di conciliazione il verbale doveva essere sottoscritto dalle parti e dai rappresentanti delle associazioni sindacali[146] e diveniva titolo esecutivo con decreto del pretore, a seguito di deposito presso la cancelleria[147].
Se la conciliazione non riusciva i rappresentanti delle associazioni formavano processo verbale da cui risultava anche la soluzione su cui essi concordavano e l’ammontare del credito che spettasse a una delle parti.
Il processo verbale poteva così essere documento idoneo per richiedere decreto d’ingiunzione di pagamento della somma indicata[148].
La domanda in giudizio poteva essere proposta soltanto dopo che fosse pervenuta al denunciante la copia del processo verbale di mancata conciliazione o dopo che fossero decorsi quindici giorni dalla denuncia.
Il giudice, se non risultava che fosse fatta la denuncia o se questa fosse stata fatta ad una associazione che non rappresentava la categoria alla quale il denunciante apparteneva, sospendeva anche d'ufficio il procedimento affinché la denuncia fosse fatta, e fissava all'attore un termine perentorio per riassumere la causa.
La denuncia era cioè condizione di procedibilità[149] della domanda giudiziale[150].
Per le stesse ragioni viste più sopra perse vigore anche l’art. 440 C.p.c. che prevedeva l’audizione da parte del pretore dei rappresentanti sindacali che avessero partecipato alla conciliazione: di fatto dopo la caduta del Fascismo la norma autorizzò solo l’interrogatorio libero delle parti.
Una citazione particolare merita ancora l’art. 447 C.p.c. per cui se il conciliatore avesse rilevato di trovarsi in presenza di un rapporto di lavoro avrebbe dovuto rimettere la causa al pretore; ciò è sintomatico dello sfavore che il regime nutriva per il giudice conciliatore.
[150] Art. 433 C.p.c.