Sulle qualità dei Conservatori della Pace
La tradizione del bonario componimento dei paesi di common law vede la propria nascita nell’XI secolo.
Nel 1070 e dunque dopo quattro anni di regno, Guglielmo il Conquistatore ordinò che si facesse una giustizia di pace[1].
In origine i Giudici di Pace erano detti Custodes o Conservatores pacis[2], venivano eletti direttamente dal popolo ed avevano una competenza in tema di conciliazione e di giurisdizione dei piccoli conflitti[3]; veniva seguito sostanzialmente il modello dei Difensori di città romani.
La conservazione della pace, prima cura dei Conservatori, richiedeva tre occupazioni, ossia:
1. la prevenzione della violazione della pace, (in specie di quella familiare[4]) rendendosi il Giudice garante per la sua conservazione e a seconda dei casi del buon comportamento degli offensori;
2) la pacificazione di quelle che sono le rotture della pace;
3) la punizione (secondo la legge) di chi ha rotto la pace[5].
Nel 1275 Edoardo I, dopo tre anni di regno, comandò che in tutti luoghi vigesse la pace della Santa Chiesa e quella temporale: la prima era assicurata dal re, dagli Arcivescovi e dai Vescovi, la seconda sempre dal Re[6] e dai suoi giudici temporali ed ufficiali.
Tra i giudici temporali vennero ulteriormente legittimati appunto i Conservatori della pace[7].
Sotto Edoardo III e dunque nel 1327, i Conservatori della Pace presero il nome di Giudici di Pace[8], ed acquistarono il diritto di giudicare i casi di fellonia – e dunque assunsero una competenza penale -, ma il re se ne riserbò allora la nomina.
Erano appunto detti anche Commissari di pace, perché il loro potere discendeva dalla Commissione di pace reale.
Chi non riconosceva il loro ruolo di pacificatori, come del resto di tutte le autorità che ne erano investite a partire dal Re di Inghilterra, primo pacificatore, poteva essere condannato alla prigione[9].
Dal punto di vista della giustizia civile vennero loro inizialmente affidate le controversie inerenti i lavoratori ed i servi: ciò era in linea con la coeva legislazione del continente.
Originariamente erano solo due o tre per contea; ma il loro numero col tempo si accrebbe e divenne un onore appartenere alla loro schiera, onore che però doveva corrispondere almeno ad una rendita da 100 lire sterline.
Ma non tutti adempivano realmente l'ufficio della carica di cui portavano il titolo; coloro però che intendevano esercitarlo, dovevano ottenere dal Segretario della corona alla cancelleria un dedimus potestatem, e prestare un giuramento generale e speciale.
Per far sì che la loro giustizia non fosse oggetto di pervertimento, furono considerati incompatibili col ruolo - e si ritenne che quindi non potessero amministrare la Giustizia di Pace - coloro che:
1) si facessero intimorire;
2) recassero favori ai loro vicini, agli amici o ad altre persone;
3) provassero odio o malizia, contro le parti o alcuna di esse;
4) provassero cupidigia per doni, denari od onori anche se diretti alla loro moglie;
5) fossero perturbati mentalmente da qualche passione;
6) fossero ignoranti o mancanti della necessaria comprensione su ciò che dovesse essere fatto;
7) fossero presuntuosi, quando in mancanza di legge (o di altre sufficienti regole o garanzie) avessero deciso di procedere (presumendo di essere intelligenti) secondo il loro volere e sentimento[10].
Nel 1616 Giacomo I re d’Inghilterra e di Scozia, rafforzò questi principi pronunciando un illuminato discorso alla Star-Chamber, una corte istituita per assicurare il rispetto delle leggi da parte delle persone importanti, quelli così potenti che i tribunali ordinari non poteva condannare i loro crimini.
In questo discorso che era indirizzato ai giudici di ogni ordine e grado chiese che facessero giustizia “rettamente e indifferentemente, senza indugio, parzialità, paura, o corruzione, con fortezza d'animo e cuore retto, con le mani pulite e incorrotte, e tuttavia non pronunciando in base alle loro convinzioni, ma secondo il vero significato della legge, non facendo le leggi, ma interpretando la legge, (secondo il vero senso della legge, e previa consultazione deliberata,), ricordando che il loro ufficio è quello di jus dicere, e non dello jus dare”[11].
Anche se questo re non passò alla storia per aver sconfitto la corruzione e la povertà[12], il suo discorso divenne un faro per valutare anche le qualità dei giudici di pace[13].
Ancora nel 1655 le essenziali qualità richieste ai Magistrati e ai Giudici, sono quattro, vale a dire:
1. Essi devono essere uomini sani e con un patrimonio, e di coraggio per la verità e nella verità.
2. Devono essere uomini timorati di Dio, non alla ricerca di un posto d’onore, o della comodità, che non mostrano rispetto per le persone, ma per la causa.
3. Devono essere uomini che servono effettivamente, che cercano di scoprire tutta la verità, e che odiano la cupidigia.
4. Essi devono giudicare le persone in tutte le stagioni, usando ogni diligenza nel sentire e terminare le cause, e non devono trascurare il pubblico impiego per quello privato, o per il riposo[14].
[14] “Now there be four essential properties required in Magistrates and Justices, viz
1. They must be men of ability of body and estate, and of courage for the truth, and in the truth.
2. They must be men fearing God: Not seeking the place for honor, or commodity, nor respecting persons, but the cause.
3. They must be men dealing truly, searching out all the truth, and hating covetousness.
4. They must judge the people at all seasons, using all diligence in hearing and ending causes; and not to neglect the public for private employments, or ease”. M. DALTON, The Countrey Justice, Company of Stationer, London 1655, p. 8.