Brevi considerazioni sui compositori nei secoli

Il conciliatore operava ordinariamente nella Roma antica, ma non era considerato un professionista[1] e la sua figura non era disciplinata dalle legge.

Le XII tavole però imponevano al pretore di sanzionare la convenzione, ossia di rendere esecutivo l’accordo che le parti potessero eventualmente trovare con o senza l’aiuto di terze persone.

I Romani fruivano dell'opera degli arbitri e dei giudici, ma ancora al tempo di Cicerone non era facile nemmeno per gli addetti ai lavori distinguere tra le due figure: appariva chiara la sola distinzione tra conciliatori ed arbitri.

L’arbitro era colui che accettava il compromesso, il conciliatore colui che pur intervenuto nell'affare per tentare di conciliarlo amichevolmente coi suoi consigli o colla sua autorità, non aveva accettato il compromesso[2].

L’editto perpetuo stabiliva, infatti, che il pretore potesse costringere ad emettere sentenza soltanto colui che avesse accettato il compromesso[3].

Il meccanismo mutò con i popoli barbari che non ammettevano un diniego di giudizio tra uomini liberi. Il principio peraltro viene ribadito a distanza di secoli negli statuti medievali: l’elezione sostituiva l’accettazione dell’arbitro che peraltro doveva giurare come già accadeva nel diritto post-classico.

<<Item, statuimo che qualunque del detto Comune sarà eletto ad alcuna lite o vero discordia diffinire d’alcuni uomini del detto Comune, quello cotale così electo sia costrecto per saramento la detta discordia diffinire e dare il lodo da inde un mese: e ciò che laudato sarà, el rectore e ‘l camarlengo faccia el lodo tenere fermo. E chi contra facesse, sia punito in X soldi di denari>>[4].

Peraltro in diverse materie  si poteva ricorrere solo all’arbitro o agli arbitri e non al giudice: così sino al XIX secolo nelle liti tra parenti[5] e in quelle societarie a partire dalla Ordinanza sul commercio di Luigi XIV.

Si aggiunga che gli antichi pensavano ai boni homines come a figure non soltanto operanti in presenza di una lite, ma pure stabilenti i principi fondamentali della società.

<<Item, statuimo et ordiniamo ch’el camerlengo e’l consellio debbiano eléggiare quattro buoni omini, due de la villa e due del castello, e’ quali debbiano fare, col camerlengo e col consellio, e’ beni del Comune>>[6].

All’inizio del XIX secolo si conoscevano diverse figure di compositori: i giudici di pace, i conciliatori amichevoli, gli arbitri volontari,  gli arbitri d’obbligo e gli arbitri conciliatori.

Il Giudice di pace francese al pari del Conciliatore delle Due Sicilie e di quello italiano del 1865 era un giudice che aveva come primo dovere quello della conciliazione preventiva.

I conciliatori amichevoli si distinguevano dagli arbitri d’obbligo perché  i primi non erano giudici e non dovevano attenersi alle forme legali.

Gli arbitri volontari invece venivano scelti dalle parti e non nominati dal tribunale di commercio: potevano anche sostituire gli arbitri di obbligo se le parti li avessero ricusati, ma ordinariamente si occupavano del diritto non societario.

Il giudice del commercio poi rimetteva davanti agli arbitri conciliatori le parti per l’esame dei conti: essi avevano l’obbligo di sentire le parti e conciliarle, qualora fosse stato possibile, e dare in caso diverso il loro parere; questi arbitri peraltro non giudicavano[7], ma esprimevano solo un parere[8].

L’istituto dell’esame dei conti peraltro esisteva anche in epoca medievale: <<Item statuimo et ordiniamo, che se avvenisse che alcuna questione fusse dinanzi da li nostri consoli o vero camerlengo, la quale non vedessero chiaramente chi avesse la ragione o no per lo suono de le parole de le parti; che li consoli et camerlengo, di loro albitrio, possansi fare recare dinanzi a loro li libri e le scripture che apparessero de la decta questione, se a loro piaciarà, per invenire lo vero della questione, senza alcuna promessione che facesse alcuna de le parti  di stare a la sentenza de li decti libri o vero scriptura>>[9].


[1] Si trattava di un soggetto, spesso un giureconsulto, che doveva conciliare per andare avanti nel corso degli onori.
[2] Quod si, inquit, hactenus intervenit ut experiretur an Consilio suo vel auctoritate discuti litem paterentur, non ridetur Arbitrium recepisse. 1. l3 § 2 Ulp. lib. I 3 ad Ed.
[3] Editto perpetuo Tit. XIII:”I. Qui arbitrium pecuniam compromissa receperit , sententiam eum dicere cogam”.
[4] Cfr. § LVII Statuto Montagutolo
[5] Nel diritto giustinianeo era invece il pretore che decideva se autorizzare i parenti a farsi causa.
[6] § CLX Statuto Montagutolo del 1280.
[7] E non giuravano come invece dovevano fare i periti.
[8] Corte Suprema di Giustizia, 5 aprile 1838.

[9] Capitolo XV Statuto de’ lanajuoli di Siena del 1298.

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