L'arbitrato ai tempi di Giustiniano
Nel mondo postclassico le costituzioni imperiali riconoscono efficacia obbligatoria e quindi sanzione in via di azione, al compromesso[1].
Si trattava di un negozio atipico, in virtù del quale le parti si obbligavano a demandare la soluzione di una lite ad un arbitro.
Nello stesso accordo, o in una stipulatio accessoria si prevedevano poi degli obblighi risarcitori, nell'ipotesi in cui una parte non avesse voluto addivenire ad arbitrato o non avesse voluto sottostare alla decisione dell'arbitro.
A sua volta, in capo all'arbitro era stabilito un obbligo di pronunciarsi, che veniva sanzionato, a certe condizioni dal Praetor.
Per avere un’idea più approfondita possiamo rifarci al titolo VIII del IV Libro delle Pandette[2] in un sunto della traduzione italiana dell’opera del POTHIER[3].
Le Pandette definiscono il compromesso come una specie di giudizio che aveva per scopo di terminare le liti, ossia come una convenzione, con cui i litiganti, mediante la comminatoria di una data pena, promettevano di stare alla sentenza di un arbitro che assumeva di giudicare il loro affare.
Il compromesso si definiva pieno quando obbligava tutti i compromittenti e abbracciava tutte le controversie presenti[4], ma non le future[5].
Si considerava non pieno ove riguardasse solo una data controversia[6].
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[6] Poteva definirsi non pieno anche il compromesso in cui si obbligava un solo compromittente, ma i giuristi lo ritenevano inefficace; era ancora non pieno quello che era sfornito della clausola di dolo.