L'arbitrato ai tempi di Giustiniano

Nel mondo postclassico le costituzioni imperiali riconoscono efficacia obbligatoria e quindi sanzione in via di azione, al compromesso[1].

Si trattava di un negozio atipico, in virtù del quale le parti si obbligavano a demandare la soluzione di una lite ad un arbitro.

Nello stesso accordo, o in una stipulatio accessoria si prevedevano poi degli obblighi risarcitori, nell'ipotesi in cui una parte non avesse voluto addivenire ad arbitrato o non avesse voluto sottostare alla decisione dell'arbitro.

A sua volta, in capo all'arbitro era stabilito un obbligo di pronunciarsi, che veniva sanzionato, a certe condizioni dal Praetor.

Per avere un’idea più approfondita possiamo rifarci al titolo VIII del IV Libro delle Pandette[2] in un sunto della traduzione italiana dell’opera del POTHIER[3].

Le Pandette definiscono il compromesso come una specie di giudizio che aveva per scopo di terminare le liti, ossia come una convenzione, con cui i litiganti, mediante la comminatoria di una data pena, promettevano di stare alla sentenza di un arbitro che assumeva di giudicare il loro affare.

Il compromesso si definiva pieno quando obbligava tutti i compromittenti e abbracciava tutte le controversie presenti[4], ma  non le future[5].

Si considerava non pieno ove riguardasse solo una data controversia[6].

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[1] A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano, UTET, Torino, 1987, p. 489.
[2] Commento su Digesto 4, 8 “De receptis, qui arbitrium receperunt, un sentential dicant” (“Dei compromessi accettati, e che quelli che accettarono il compromesso, pronuncino sentenza”).
[3] Cfr. amplius R. G. POTHIER, Le pandette di Giustiniano, Vol. 1, versione italiana di A. BAZZARINI, Antonio Bazzarini & C., Venezia, 1833, p. 432 e ss.
[4] E quando contenesse la clausola del dolo, ossia quella clausola in base alla quale ci si possa difendere dal dolo altrui.
[5]  L'arbitro non poteva giudicare di quelle cose che sopraggiungessero dopo la stipulazione della convenzione.

[6] Poteva definirsi non pieno anche il compromesso in cui si obbligava un solo compromittente, ma i giuristi lo ritenevano inefficace; era ancora non pieno quello che era sfornito della clausola di dolo.

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