Testi in vigore: Svizzera

Legge sulla mediazione civile e commerciale attualmente in vigore in Svizzera, nel testo originale e in traduzione italiana/inglese/francese/spagnola. Fa parte della sezione Testi in vigore multilingue, complementare a Legislazione internazionale e a Legislazione storica.

Nota importante. Questa sezione raccoglie il testo della normativa sulla mediazione civile e commerciale attualmente in vigore in ciascun paese, nella lingua originale, insieme a traduzioni realizzate con l'assistenza di un'intelligenza artificiale in italiano, inglese, francese e spagnolo (la lingua originale, quando già una delle quattro, non viene ritradotta). Le traduzioni non sono ufficiali: non sono certificate né hanno valore legale e possono contenere imprecisioni. Fanno sempre fede solo i testi ufficiali pubblicati dagli organi competenti di ciascun paese, richiamati nella sezione «Fonte» di ogni scheda. Per le disposizioni inserite in codici più ampi (es. un codice di procedura civile), sono riportati e tradotti solo gli articoli specificamente dedicati alla mediazione, non l'intero codice.

Fonte

Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) del 19 dicembre 2008, Raccolta sistematica del diritto federale (RS) 272. Adottato dall'Assemblea federale il 19 dicembre 2008, in vigore dal 1° gennaio 2011 (RU 2010 1739). Testo consolidato consultabile sul portale ufficiale della Confederazione Svizzera Fedlex:

  • Versione italiana: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it
  • Versione francese: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/fr
  • Versione tedesca: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/de

Gli articoli riportati di seguito (artt. 213–218 CPC) appartengono alla Parte 2 (Disposizioni speciali), Titolo 1 (Conciliazione) del Codice, nella sezione dedicata alla mediazione, collocata subito dopo le disposizioni sulla procedura di conciliazione (artt. 197–212) e prima dell'inizio del Titolo 2 (Procedura ordinaria, art. 219 e segg.). Non viene qui riprodotto l'intero CPC, ma solo gli articoli specificamente dedicati alla mediazione civile e commerciale.

Nota sulla plurilinguità ufficiale. La Svizzera ha tre lingue ufficiali per i testi di legge federali — tedesco, francese e italiano — e ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl, RS 170.512) le tre versioni linguistiche del CPC fanno ugualmente fede, senza che nessuna prevalga sulle altre. Il testo italiano riportato qui sotto è pertanto già un testo ufficiale e autentico della Confederazione, non una traduzione. Per completezza si segnala che esistono anche le versioni ufficiali autentiche in tedesco (Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO) e in francese (Code de procédure civile, CPC), reperibili ai link sopra indicati.

Le traduzioni inglese e spagnola riportate più sotto sono traduzioni non ufficiali, elaborate ai soli fini informativi e divulgativi di questo sito; non hanno valore legale e non sostituiscono in alcun caso i testi ufficiali tedesco, francese e italiano.

Fonti consultate: Fedlex — Raccolta sistematica del diritto federale (www.fedlex.admin.ch); www.droit-bilingue.ch (edizione bilingue italiano-francese del CPC, per verifica incrociata del testo); Lawbrary.ch (banca dati di legislazione svizzera).

Testo originale (italiano — lingua ufficiale federale)

Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) del 19 dicembre 2008 Parte 2: Disposizioni speciali — Titolo 1: Conciliazione — Mediazione

Art. 213 Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione

1 Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione.

2 La richiesta dev'essere formulata nell'istanza di conciliazione o all'udienza di conciliazione.

3 Se una parte le comunica il fallimento della mediazione, l'autorità di conciliazione rilascia l'autorizzazione ad agire.

Art. 214 Mediazione nella procedura decisionale

1 Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.

2 Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.

3 La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.

Art. 215 Organizzazione e attuazione della mediazione

L'organizzazione e l'attuazione della mediazione competono alle parti.

Art. 216 Relazione con il procedimento giudiziale

1 La mediazione è indipendente dal procedimento dinanzi all'autorità di conciliazione e dinanzi al giudice e ha natura confidenziale.

2 Le dichiarazioni fatte dalle parti in sede di mediazione non possono essere utilizzate nel procedimento giudiziale.

Art. 217 Approvazione dell'accordo delle parti

1 Le parti possono congiuntamente chiedere al giudice di approvare l'accordo raggiunto in sede di mediazione.

2 L'accordo approvato ha l'effetto di una decisione passata in giudicato.

Art. 218 Spese della mediazione

1 Le spese della mediazione sono a carico delle parti.

2 Nelle cause in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione, se:

a. non dispongono dei mezzi necessari; e

b. la mediazione è raccomandata dal giudice.

3 Il diritto cantonale può prevedere altre agevolazioni in materia di spese.

Traduzione inglese

Swiss Code of Civil Procedure (Civil Procedure Code, CPC) of 19 December 2008 Part 2: Special Provisions — Title 1: Conciliation — Mediation (unofficial translation)

Art. 213 Mediation instead of the conciliation attempt

1 At the joint request of all the parties, the conciliation attempt is replaced by mediation.

2 The request must be made in the request for conciliation or at the conciliation hearing.

3 If a party notifies the conciliation authority that the mediation has failed, the conciliation authority issues the authorisation to proceed.

Art. 214 Mediation during the decision-making proceedings

1 The court may at any time recommend that the parties resort to mediation.

2 By joint agreement, the parties may at any time request the court to allow them to undertake mediation.

3 The court proceedings remain suspended until a party revokes the request for mediation or until the end of the mediation is notified.

Art. 215 Organisation and conduct of the mediation

The organisation and conduct of the mediation are the responsibility of the parties.

Art. 216 Relationship with the court proceedings

1 Mediation is independent of the proceedings before the conciliation authority and before the court, and is confidential in nature.

2 Statements made by the parties in the course of mediation may not be used in the court proceedings.

Art. 217 Approval of the parties' agreement

1 The parties may jointly request the court to approve the agreement reached through mediation.

2 The approved agreement has the effect of a final and legally binding judgment.

Art. 218 Costs of mediation

1 The costs of mediation are borne by the parties.

2 In matters concerning parentage (filiation), the parties are entitled to free mediation if:

a. they do not have the necessary means; and

b. the mediation is recommended by the court.

3 Cantonal law may provide for further relief with regard to costs.

Traduzione spagnola

Código de Derecho Procesal Civil suizo (Código de Procedimiento Civil, CPC) de 19 de diciembre de 2008 Parte 2: Disposiciones especiales — Título 1: Conciliación — Mediación (traducción no oficial)

Art. 213 Mediación en sustitución del intento de conciliación

1 A petición conjunta de todas las partes, el intento de conciliación será sustituido por una mediación.

2 La solicitud deberá formularse en la demanda de conciliación o en la audiencia de conciliación.

3 Si una de las partes comunica a la autoridad de conciliación el fracaso de la mediación, dicha autoridad expedirá la autorización para litigar.

Art. 214 Mediación durante el procedimiento sobre el fondo

1 El tribunal podrá recomendar en cualquier momento a las partes que recurran a la mediación.

2 Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar en cualquier momento al tribunal que les permita llevar a cabo una mediación.

3 El procedimiento judicial permanecerá suspendido hasta que una de las partes revoque la solicitud de mediación o hasta que se comunique la finalización de la mediación.

Art. 215 Organización y desarrollo de la mediación

La organización y el desarrollo de la mediación corresponden a las partes.

Art. 216 Relación con el procedimiento judicial

1 La mediación es independiente del procedimiento ante la autoridad de conciliación y ante el tribunal, y tiene carácter confidencial.

2 Las declaraciones realizadas por las partes durante la mediación no podrán utilizarse en el procedimiento judicial.

Art. 217 Homologación del acuerdo de las partes

1 Las partes podrán solicitar conjuntamente al tribunal que homologue el acuerdo alcanzado en la mediación.

2 El acuerdo homologado produce los efectos de una sentencia firme.

Art. 218 Costas de la mediación

1 Las costas de la mediación correrán a cargo de las partes.

2 En los asuntos relativos a la filiación, las partes tendrán derecho a la gratuidad de la mediación si:

a. no disponen de los medios necesarios; y

b. la mediación es recomendada por el tribunal.

3 El derecho cantonal podrá prever otras facilidades en materia de costas.