Testi in vigore: Kuwait
Legge sulla mediazione civile e commerciale attualmente in vigore in Kuwait, nel testo originale e in traduzione italiana/inglese/francese/spagnola. Fa parte della sezione Testi in vigore multilingue, complementare a Legislazione internazionale e a Legislazione storica.
Nota importante. Questa sezione raccoglie il testo della normativa sulla mediazione civile e commerciale attualmente in vigore in ciascun paese, nella lingua originale, insieme a traduzioni realizzate con l'assistenza di un'intelligenza artificiale in italiano, inglese, francese e spagnolo (la lingua originale, quando già una delle quattro, non viene ritradotta). Le traduzioni non sono ufficiali: non sono certificate né hanno valore legale e possono contenere imprecisioni. Fanno sempre fede solo i testi ufficiali pubblicati dagli organi competenti di ciascun paese, richiamati nella sezione «Fonte» di ogni scheda. Per le disposizioni inserite in codici più ampi (es. un codice di procedura civile), sono riportati e tradotti solo gli articoli specificamente dedicati alla mediazione, non l'intero codice.
Fonte
Il Kuwait non dispone di una legge organica dedicata alla mediazione o conciliazione civile e commerciale, sul modello di quanto adottato ad esempio da Emirati Arabi Uniti, Qatar o Arabia Saudita. Le fonti secondarie consultate (in particolare la guida comparata Chambers and Partners – Litigation 2026: Kuwait, Global Practice Guides) confermano che la conciliazione/mediazione giudiziale trova il proprio fondamento normativo all'interno della legge generale sulla procedura civile e commerciale, integrata da singole leggi settoriali (es. la legge sulla famiglia n. 51/1984 per le controversie familiari) e da prassi ministeriali, senza un corpus normativo unitario sulla mediazione.
La normativa più pertinente in materia civile e commerciale è pertanto il Decreto-Legge n. 38 del 1980, recante la Legge sulla Procedura Civile e Commerciale (in arabo: مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية), emanato il 4 giugno 1980, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Kuwait Al-Yawm n. 1307 del 25 giugno 1980 ed entrato in vigore il 1° novembre 1980 (successivamente modificato più volte, da ultimo anche con riforme relative all'istituzione delle Camere economiche specializzate). Tale legge, tuttora vigente, contiene le disposizioni sul tentativo di conciliazione giudiziale (الصلح) che il tribunale è tenuto a esperire tra le parti nel corso del procedimento civile e commerciale, nonché sulla verbalizzazione e l'efficacia esecutiva dell'accordo conciliativo eventualmente raggiunto. Le disposizioni rilevanti sono l'art. 67 (collocato nel Titolo IV, "Disciplina dell'udienza ed esame della causa", artt. 64-76) e l'art. 73 (medesimo Titolo IV), riportate di seguito.
Fonti consultate: - Portale legislativo del Governo del Kuwait, testo del Qanoon Al-Murafaat Al-Madaniyah wal-Tijariyah (e.gov.kw) — accesso bloccato (errore 403) al momento della verifica; - eastlaws.com, scheda del Decreto-Legge n. 38/1980 — accesso bloccato (errore 403) al momento della verifica; - almohami.com, portale giuridico kuwaitiano, riproduzione del testo consolidato del Decreto-Legge n. 38/1980 (fonte secondaria da cui sono stati estratti gli artt. 67 e 73) — https://www.almohami.com/مرسوم-بالقانون-رقم-38-لسنة-1980-بإصدار-قانون/ - kuwaitlawyer.net, sezione dedicata alla legge sulla procedura civile e commerciale — https://kuwaitlawyer.net/law-civil-commercial-procedures/ - Chambers and Partners, Litigation 2026 – Kuwait, Global Practice Guides — https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/litigation-2026/kuwait - New York Convention Guide, Kuwait Arbitration Laws (per il quadro generale del sistema processuale kuwaitiano) — https://www.newyorkconvention.org/media/uploads/pdf/5/8/582_kuwait-arbitration-laws.pdf - WIPO Lex, scheda Kuwait — https://www.wipo.int/wipolex/en/text/577386
Dichiarazione di affidabilità. Il portale legislativo ufficiale del Kuwait e il database eastlaws.com, che avrebbero permesso una verifica diretta sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non sono risultati raggiungibili al momento della redazione (errore 403). Il testo arabo degli artt. 67 e 73 qui riportato è stato pertanto ricostruito da una fonte giuridica secondaria (almohami.com), che riproduce il testo consolidato della legge; la citazione tra virgolette rispecchia tale fonte, con correzione dei soli refusi di trascrizione manifesti (es. "افذا"→"فإذا") per restituire una lettura coerente con l'arabo giuridico standard, senza alcuna modifica di contenuto sostanziale. La sostanza delle due disposizioni — obbligo per il giudice di esperire un tentativo di conciliazione in apertura di udienza (art. 67) ed efficacia di titolo esecutivo del verbale che documenta l'accordo conciliativo raggiunto dalle parti (art. 73) — è corroborata in modo concorde da più fonti secondarie indipendenti (Chambers and Partners; portali giuridici kuwaitiani). Si segnala quindi un livello di affidabilità alto per il contenuto sostanziale delle disposizioni e moderato per la formulazione letterale esatta del testo arabo, non essendo stato possibile un riscontro diretto sulla fonte primaria ufficiale.
Testo originale (arabo)
مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
الباب الرابع: نظام الجلسة ونظر الدعوى (المواد 64-76)
المادة 67
"تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم، فإذا لم يتم الصلح أمرت بإثبات ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاهاً من طلبات أو دفوع في محضر الجلسة، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. وللمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات."
المادة 73
"للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة، في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه من صلح، أو أي اتفاق آخر، في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، أُلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأُثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة، في الحالين، قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام."
Traduzione italiana
Decreto-Legge n. 38 del 1980, recante la Legge sulla Procedura Civile e Commerciale
Titolo IV: Disciplina dell'udienza ed esame della causa (artt. 64-76)
Art. 67
"Il tribunale inizia adoperandosi per la conciliazione tra le parti. Se la conciliazione non viene raggiunta, il tribunale ordina che le domande o le eccezioni presentate oralmente dalle parti o dai loro rappresentanti siano messe a verbale dell'udienza, con il convenuto che parla per ultimo. Il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare la cancellazione di espressioni offensive o contrarie al buon costume o all'ordine pubblico da qualsiasi atto processuale o memoria."
Art. 73
"Le parti possono chiedere al tribunale, in qualunque stato si trovi la causa, di far verbalizzare la conciliazione, o qualsiasi altro accordo, da esse raggiunto, che viene sottoscritto da loro stesse o dai loro rappresentanti. Se le parti hanno redatto per iscritto quanto concordato, l'accordo scritto viene allegato al verbale d'udienza e il suo contenuto vi viene riportato. In entrambi i casi il verbale d'udienza ha forza di titolo esecutivo, e ne viene rilasciata copia secondo le regole previste per il rilascio delle copie delle sentenze."
Traduzione non ufficiale.
Traduzione inglese
Decree-Law No. 38 of 1980 Promulgating the Law of Civil and Commercial Procedure
Title IV: Conduct of the Hearing and Examination of the Case (Articles 64-76)
Article 67
"The court shall begin by seeking conciliation between the litigants. If conciliation is not reached, the court shall order that the requests or defences stated orally by the litigants or their representatives be recorded in the minutes of the hearing, with the defendant speaking last. The court may, even of its own motion, order that offensive expressions, or expressions contrary to public morals or public order, be struck out from any pleading or memorandum."
Article 73
"The litigants may request the court, at any stage the case may be in, to record in the minutes of the hearing any conciliation, or any other agreement, they have reached, to be signed by them or by their representatives. If they have put in writing what they have agreed upon, the written agreement shall be attached to the minutes of the hearing and its content recorded therein. In either case, the minutes of the hearing shall have the force of a writ of execution, and a copy thereof shall be issued in accordance with the rules laid down for the delivery of copies of judgments."
Unofficial translation.
Traduzione francese
Décret-loi n° 38 de 1980 portant promulgation de la loi de procédure civile et commerciale
Titre IV : Déroulement de l'audience et examen de l'affaire (articles 64 à 76)
Article 67
"Le tribunal commence par rechercher la conciliation entre les parties. Si la conciliation n'aboutit pas, le tribunal ordonne que les demandes ou moyens de défense présentés oralement par les parties ou leurs mandataires soient consignés au procès-verbal de l'audience, le défendeur parlant en dernier. Le tribunal peut, même d'office, ordonner la suppression des expressions injurieuses ou contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public figurant dans toute pièce de procédure ou tout mémoire."
Article 73
"Les parties peuvent demander au tribunal, à quelque stade que se trouve l'instance, de faire consigner au procès-verbal de l'audience la conciliation, ou tout autre accord, auquel elles sont parvenues, lequel est signé par elles-mêmes ou par leurs mandataires. Si les parties ont couché par écrit les termes de leur accord, celui-ci est annexé au procès-verbal de l'audience et son contenu y est consigné. Dans les deux cas, le procès-verbal de l'audience a force de titre exécutoire, et il en est délivré copie selon les règles prévues pour la délivrance des copies de jugements."
Traduction non officielle.
Traduzione spagnola
Decreto-Ley n.º 38 de 1980 por el que se promulga la Ley de Procedimiento Civil y Mercantil
Título IV: Desarrollo de la audiencia y examen de la causa (artículos 64 a 76)
Artículo 67
"El tribunal comenzará procurando la conciliación entre las partes. Si no se logra la conciliación, el tribunal ordenará que las pretensiones o excepciones formuladas oralmente por las partes o sus representantes se hagan constar en el acta de la audiencia, hablando el demandado en último lugar. El tribunal podrá, incluso de oficio, ordenar que se supriman las expresiones ofensivas o contrarias a las buenas costumbres o al orden público de cualquier escrito procesal o memorial."
Artículo 73
"Las partes podrán solicitar al tribunal, en cualquier estado en que se encuentre el proceso, que se haga constar en el acta de la audiencia la conciliación, o cualquier otro acuerdo, al que hayan llegado, el cual será firmado por ellas mismas o por sus representantes. Si las partes hubieran puesto por escrito lo acordado, dicho acuerdo escrito se unirá al acta de la audiencia y su contenido se hará constar en ella. En ambos casos, el acta de la audiencia tendrá fuerza de título ejecutivo, y se expedirá copia de la misma conforme a las reglas establecidas para la entrega de copias de las sentencias."
Traducción no oficial.