Testi in vigore: Canada

Legge sulla mediazione civile e commerciale attualmente in vigore in Canada, nel testo originale e in traduzione italiana/inglese/francese/spagnola. Fa parte della sezione Testi in vigore multilingue, complementare a Legislazione internazionale e a Legislazione storica.

Nota importante. Questa sezione raccoglie il testo della normativa sulla mediazione civile e commerciale attualmente in vigore in ciascun paese, nella lingua originale, insieme a traduzioni realizzate con l'assistenza di un'intelligenza artificiale in italiano, inglese, francese e spagnolo (la lingua originale, quando già una delle quattro, non viene ritradotta). Le traduzioni non sono ufficiali: non sono certificate né hanno valore legale e possono contenere imprecisioni. Fanno sempre fede solo i testi ufficiali pubblicati dagli organi competenti di ciascun paese, richiamati nella sezione «Fonte» di ogni scheda. Per le disposizioni inserite in codici più ampi (es. un codice di procedura civile), sono riportati e tradotti solo gli articoli specificamente dedicati alla mediazione, non l'intero codice.

Fonte

Il Canada è uno Stato federale nel quale la disciplina della procedura civile — e con essa la mediazione civile e commerciale — rientra prevalentemente nella competenza legislativa delle dieci Province e dei tre Territori, non del Parlamento federale. Non esiste quindi in Canada una legge federale organica sulla mediazione civile paragonabile a quelle di ordinamenti unitari. Ogni provincia disciplina la materia in modo autonomo: il regime provinciale più consolidato e più citato è la Rule 24.1 (Mandatory Mediation) delle Rules of Civil Procedure dell'Ontario, in vigore dal 1999 per i procedimenti civili avviati a Toronto, Ottawa e Windsor.

Per questa scheda si è scelto tuttavia di riportare la disciplina della mediazione contenuta nelle Federal Courts Rules / Règles des Cours fédérales (SOR/98-106 – DORS/98-106), Parte 9 "Case Management and Dispute Resolution Services" (articoli 385-391, qui riportati dall'art. 386 all'art. 391), per le seguenti ragioni:

  • è l'unico corpo di regole sulla mediazione applicabile in tutto il territorio canadese, a differenza delle regole provinciali (come la Rule 24.1 dell'Ontario) che valgono solo all'interno della singola provincia;
  • disciplina la mediazione e le altre forme di risoluzione consensuale delle controversie (early neutral evaluation, mini-trial) dinanzi alla Federal Court e alla Federal Court of Appeal, le corti federali competenti per le materie di giurisdizione federale (proprietà intellettuale, diritto marittimo, immigrazione, diritto amministrativo federale, controversie contro la Corona federale, ecc.);
  • è un testo normativo ufficialmente bilingue, coerente con la nota che segue sul bilinguismo canadese.

Le regole sono attualmente in vigore nella versione consolidata pubblicata dal Ministero della Giustizia del Canada; il testo qui riprodotto riflette la terminologia "associate judge" (giudice associato), introdotta in sostituzione di "prothonotary" a seguito delle modifiche in vigore dal 2023, e risulta corrente alla data di consultazione (25 agosto 2026).

Fonte ufficiale consultata (versione inglese, testo autentico): Federal Courts Rules (SOR/98-106), Part 9, ss. 385-391 — Justice Laws Website, Governo del Canada: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-98-106/index.html (sezioni consultate: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-98-106/page-21.html e https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-98-106/page-22.html)

Il Canada è un Paese ufficialmente bilingue (inglese e francese, entrambi lingue ufficiali federali ai sensi della Constitution Act 1867 e dell'Official Languages Act) e le Federal Courts Rules sono adottate in entrambe le lingue, entrambe egualmente autentiche. Il testo originale riportato di seguito è la versione inglese; il testo ufficiale francese (Règles des Cours fédérales, DORS/98-106) è disponibile presso: https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-98-106/TexteComplet.html Data l'esistenza di tale versione ufficiale francese autentica, non viene proposta in questa scheda una "traduzione francese" italiana-elaborata: si rinvia direttamente al testo ufficiale francese sopra indicato. Sono invece fornite, come richiesto per questa sezione del sito, una traduzione italiana e una traduzione spagnola (non ufficiali) del testo inglese.

Per completezza si segnala che, a livello provinciale, il regime più noto resta la Rule 24.1 (Mandatory Mediation) delle Ontario Rules of Civil Procedure (R.R.O. 1990, Reg. 194), applicabile ai procedimenti civili di Toronto, Ottawa e Windsor: https://www.ontario.ca/laws/regulation/900194

Testo originale (inglese)

Federal Courts Rules (SOR/98-106) Part 9 — Case Management and Dispute Resolution Services (Sections 386 to 391)

Section 386 — Order for dispute resolution conference

(1) The Court may order that a proceeding, or any issue in a proceeding, be referred to a dispute resolution conference, to be conducted in accordance with rules 387 to 389 and any directions set out in the order.

(2) Time limit for dispute resolution conference — Unless the Court orders otherwise, a dispute resolution conference shall be completed within 30 days.

Section 387 — Interpretation

A dispute resolution conference shall be conducted by a case management judge or associate judge assigned under paragraph 383(c), who may

(a) conduct a mediation, to assist the parties by meeting with them together or separately to encourage and facilitate discussion between them in an attempt to reach a mutually acceptable resolution of the dispute;

(b) conduct an early neutral evaluation of a proceeding, to evaluate the relative strengths and weaknesses of the positions advanced by the parties and render a non-binding opinion as to the probable outcome of the proceeding; or

(c) conduct a mini-trial, presiding over presentation by counsel for the parties of their best case and rendering a non-binding opinion as to the probable outcome of the proceeding.

Section 388 — Confidentiality

Discussions in a dispute resolution conference and documents prepared for the purposes of such a conference are confidential and shall not be disclosed.

Section 389 — Notice of settlement

(1) Where a settlement of all or part of a proceeding is reached at a dispute resolution conference,

(a) it shall be reduced to writing and signed by the parties or their solicitors; and

(b) a notice of settlement in Form 389 shall be filed within 10 days after the settlement is reached.

(2) Where a settlement of only part of a proceeding is reached at a dispute resolution conference, the case management judge shall make an order setting out the issues that have not been resolved and giving such directions as he or she considers necessary for their adjudication.

(3) Where no settlement can be reached at a dispute resolution conference, the case management judge shall record that fact on the Court file.

Section 390 — Stay of proceedings

On motion, a case management judge or an associate judge assigned under paragraph 383(c) may, by order, stay a proceeding, including a proceeding that has previously been stayed, for a period of not more than six months, on the ground that the parties have undertaken to refer the subject-matter of the proceeding to an alternative means of dispute resolution, other than a dispute resolution conference referred to in rule 386.

Section 391 — Case management judge not to preside at hearing

A case management judge who conducts a dispute resolution conference in an action, application or appeal shall not preside at the hearing thereof unless all parties consent.

Traduzione italiana

Regole delle Corti federali (SOR/98-106) Parte 9 — Servizi di gestione del procedimento e di risoluzione delle controversie (Articoli da 386 a 391)

Articolo 386 — Ordinanza di rinvio a una conferenza di risoluzione delle controversie

(1) La Corte può ordinare che un procedimento, o qualsiasi questione in esso sollevata, sia rinviato a una conferenza di risoluzione delle controversie, da svolgersi conformemente alle regole da 387 a 389 e alle direttive contenute nell'ordinanza.

(2) Termine per la conferenza di risoluzione delle controversie — Salvo diverso ordine della Corte, la conferenza di risoluzione delle controversie deve concludersi entro 30 giorni.

Articolo 387 — Interpretazione

La conferenza di risoluzione delle controversie è condotta da un giudice responsabile della gestione del procedimento o da un giudice associato designato ai sensi del paragrafo 383(c), il quale può:

(a) condurre una mediazione, assistendo le parti mediante incontri congiunti o separati con esse, al fine di incoraggiare e facilitare il dialogo tra le parti nel tentativo di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile della controversia;

(b) condurre una valutazione neutrale anticipata del procedimento, valutando i punti di forza e di debolezza relativi delle posizioni sostenute dalle parti e rendendo un parere non vincolante sull'esito probabile del procedimento; oppure

(c) condurre un mini-processo, presiedendo la presentazione, da parte dei difensori delle parti, della rispettiva versione migliore della causa e rendendo un parere non vincolante sull'esito probabile del procedimento.

Articolo 388 — Riservatezza

Le discussioni svolte nel corso di una conferenza di risoluzione delle controversie e i documenti predisposti ai fini di tale conferenza sono riservati e non possono essere divulgati.

Articolo 389 — Avviso di transazione

(1) Qualora, nel corso di una conferenza di risoluzione delle controversie, venga raggiunta una transazione totale o parziale del procedimento:

(a) essa deve essere messa per iscritto e sottoscritta dalle parti o dai loro procuratori; e

(b) un avviso di transazione, redatto secondo il modulo 389, deve essere depositato entro 10 giorni dal raggiungimento dell'accordo.

(2) Qualora nel corso di una conferenza di risoluzione delle controversie venga raggiunta una transazione limitata a una parte del procedimento, il giudice responsabile della gestione del procedimento emette un'ordinanza che individua le questioni non risolte e impartisce le direttive che ritiene necessarie per la loro decisione.

(3) Qualora non venga raggiunta alcuna transazione nel corso di una conferenza di risoluzione delle controversie, il giudice responsabile della gestione del procedimento ne dà atto nel fascicolo della Corte.

Articolo 390 — Sospensione del procedimento

Su istanza, un giudice responsabile della gestione del procedimento o un giudice associato designato ai sensi del paragrafo 383(c) può, con ordinanza, sospendere un procedimento — compreso un procedimento già precedentemente sospeso — per un periodo non superiore a sei mesi, qualora le parti si siano impegnate a sottoporre l'oggetto del procedimento a un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie, diverso dalla conferenza di risoluzione delle controversie di cui alla regola 386.

Articolo 391 — Divieto per il giudice responsabile della gestione del procedimento di presiedere l'udienza

Il giudice responsabile della gestione del procedimento che ha condotto una conferenza di risoluzione delle controversie in un'azione, in una domanda o in un appello non può presiedere alla relativa udienza, salvo consenso di tutte le parti.

Traduzione spagnola

Reglas de los Tribunales Federales (SOR/98-106) Parte 9 — Servicios de gestión de causas y de resolución de controversias (Artículos 386 a 391)

Artículo 386 — Orden de remisión a una conferencia de resolución de controversias

(1) El Tribunal podrá ordenar que un procedimiento, o cualquier cuestión planteada en él, sea remitido a una conferencia de resolución de controversias, que se desarrollará de conformidad con las reglas 387 a 389 y con las instrucciones establecidas en la orden.

(2) Plazo para la conferencia de resolución de controversias — Salvo que el Tribunal disponga lo contrario, la conferencia de resolución de controversias deberá concluir en un plazo de 30 días.

Artículo 387 — Interpretación

La conferencia de resolución de controversias será dirigida por un juez encargado de la gestión de la causa o por un juez asociado designado conforme al párrafo 383(c), quien podrá:

(a) llevar a cabo una mediación, asistiendo a las partes mediante reuniones conjuntas o separadas con ellas, con el fin de fomentar y facilitar el diálogo entre las partes en un intento de alcanzar una solución mutuamente aceptable de la controversia;

(b) llevar a cabo una evaluación neutral temprana del procedimiento, evaluando las fortalezas y debilidades relativas de las posiciones sostenidas por las partes y emitiendo una opinión no vinculante sobre el resultado probable del procedimiento; o

(c) llevar a cabo un mini-juicio, presidiendo la presentación, por parte de los abogados de las partes, de la mejor versión de su causa y emitiendo una opinión no vinculante sobre el resultado probable del procedimiento.

Artículo 388 — Confidencialidad

Las discusiones mantenidas en una conferencia de resolución de controversias y los documentos preparados para dicha conferencia son confidenciales y no podrán divulgarse.

Artículo 389 — Aviso de transacción

(1) Cuando en una conferencia de resolución de controversias se alcance una transacción total o parcial del procedimiento:

(a) esta deberá constar por escrito y ser firmada por las partes o sus abogados; y

(b) deberá presentarse un aviso de transacción, conforme al formulario 389, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se alcance el acuerdo.

(2) Cuando en una conferencia de resolución de controversias se alcance una transacción limitada a una parte del procedimiento, el juez encargado de la gestión de la causa dictará una orden en la que se indiquen las cuestiones no resueltas y se impartan las instrucciones que considere necesarias para su resolución.

(3) Cuando no se alcance ninguna transacción en una conferencia de resolución de controversias, el juez encargado de la gestión de la causa dejará constancia de ello en el expediente del Tribunal.

Artículo 390 — Suspensión del procedimiento

Previa moción, un juez encargado de la gestión de la causa o un juez asociado designado conforme al párrafo 383(c) podrá, mediante orden, suspender un procedimiento — incluido un procedimiento previamente suspendido — por un período no superior a seis meses, cuando las partes se hayan comprometido a someter el objeto del procedimiento a un medio alternativo de resolución de controversias, distinto de la conferencia de resolución de controversias prevista en la regla 386.

Artículo 391 — Prohibición de que el juez encargado de la gestión de la causa presida la audiencia

El juez encargado de la gestión de la causa que haya dirigido una conferencia de resolución de controversias en una acción, solicitud o apelación no podrá presidir la audiencia correspondiente, salvo que todas las partes lo consientan.