Perché conoscere la mediazione?


C'è un numero che, da solo, dice più di molte analisi: per smaltire il solo arretrato civile e commerciale accumulato in Italia nel 2023 — 1.942.050 procedimenti pendenti in primo grado — ai nostri tribunali servirebbero, con l'attuale organico di magistrati, più di nove anni. Lo stesso calcolo, applicato alla rete dei mediatori accreditati, si riduce a circa sette mesi; combinando avvocati, giudici e mediatori, a poche settimane (fonte: mediareinformati.it, «La mediazione civile in Italia nei numeri», 5 luglio 2026).

Non è un dato che uso per allarmismo. È il punto di partenza più onesto per spiegare perché la mediazione civile, commerciale e familiare non è più — se mai lo è stata — uno strumento di nicchia per addetti ai lavori, ma probabilmente la via più concreta che oggi un cittadino, un'impresa o una famiglia hanno per ottenere una risposta in tempi ragionevoli. Il nostro Paese si colloca al 34° posto su 143 nel WJP Rule of Law Index 2025 e al 53° posto al mondo — ultimo in Europa — per giustizia civile; l'EU Justice Scoreboard 2025 ci pone al 22° posto su 27 Stati membri per incentivi alla mediazione, con un disposition time medio di primo grado di 511 giorni, che sale a 673 in appello e 1.003 in Cassazione.

Eppure, l'Italia ha già, dentro di sé, la prova che si può fare diversamente. Tra il 1875 e il 1892, con un sistema di conciliazione volontaria oggi quasi dimenticato, si raggiunsero in Italia 6 milioni di accordi — 300.000 all'anno. Un dossier più ampio, basato sugli Annali di statistica giudiziaria del Regno, mostra che nei settantuno anni tra il 1875 e il 1950 il Conciliatore trattò il 71,77% di tutto il contenzioso civile nazionale (mediaresenzaconfini.it, «La statistica giudiziaria in Italia dal 1849 al 1950», 15 agosto 2026). Oggi, con la mediazione obbligatoria in vigore da oltre un decennio, gli accordi effettivamente raggiunti sono circa 20-24.000 l'anno: un decimo abbondante del volume ottocentesco, a fronte di una popolazione e di un contenzioso enormemente più ampi.

Il punto, allora, non è se la mediazione funzioni — le comparazioni internazionali lo dimostrano con nettezza, come vedremo. Il punto è se in Italia abbiamo davvero costruito, tra avvocati, mediatori e cittadini, la competenza per farla funzionare. È la domanda a cui il Corso di Alta Formazione UNAM, nella sua 3ª edizione, prova a dare una risposta pratica. E per questo vale la pena guardarla da quattro prospettive diverse, perché la posta in gioco non è la stessa per tutti.

Per l'avvocato che non fa mediazione

Chi esercita la professione forense senza essersi mai confrontato con la mediazione rischia, oggi, di leggere questo tema come marginale rispetto al proprio lavoro quotidiano. I dati raccontano un'altra storia. La legge 28 luglio 2026, n. 137, in vigore dal 16 agosto scorso, ha inserito tra le attività esclusive dell'avvocato anche l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei procedimenti di mediazione — con decreti delegati attesi entro il 16 febbraio 2027. È un segnale chiaro: la mediazione entra stabilmente nel perimetro della professione forense, non ne resta ai margini.

C'è poi un dato meno confortante, ma proprio per questo utile: una ricerca dell'Osservatorio sulla giustizia civile del 2023, su 200 avvocati italiani intervistati, ha rilevato che il 67% si sente a disagio nel proporre la mediazione ai clienti, temendo di apparire poco combattivo, e il 43% la propone solo quando la causa è debole — confermando che viene ancora vissuta come un "piano B" invece che come opzione strategica primaria. È un'identità professionale — quella del "guerriero del diritto" — che ha radici profonde, ma che i numeri comparati rendono sempre più difficile da giustificare: in Germania l'85% delle parti che raggiungono un accordo in mediazione si dichiara soddisfatto del risultato, contro il 32% di chi ottiene una sentenza favorevole (Max Planck Institute, 2021). Non è un dettaglio tecnico: è la prova che vincere in causa e ottenere giustizia, per il cliente, non sono sempre la stessa cosa.

Chi non si forma su questo rischia, semplicemente, di offrire ai propri assistiti uno strumento in meno — in un mercato in cui la Riforma Cartabia ha già equiparato i compensi della mediazione a quelli processuali e ha esteso credito d'imposta e patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti di mediazione.

Per il mediatore che è già avvocato

Chi ha già la qualifica di mediatore, magari con le 80 ore previste dalla riforma, si trova oggi in una posizione favorevole ma non definitiva. La formazione post-Cartabia, per quanto sia già un progresso significativo rispetto al passato, resta un livello di "competenze operative" — non ancora quello dell'eccellenza specialistica che i casi complessi richiedono davvero. Tre esempi concreti aiutano a capire la differenza: una controversia condominiale da 25.000 euro di danni, risolta in mediazione in sei settimane con una spesa totale di 18.000 euro invece dei 40.000 stimati per la via giudiziale, mantenendo il rapporto di vicinato; una controversia commerciale da 250.000 euro tra due aziende, chiusa in otto settimane con il rinnovo triennale del contratto di fornitura invece della sua distruzione; una successione tra tre fratelli, risolta preservando sia l'attività di famiglia sia — soprattutto — le relazioni familiari, laddove la via giudiziale avrebbe richiesto anni e prodotto una spaccatura probabilmente definitiva.

In nessuno dei tre casi la soluzione tecnica bastava da sola: serviva la capacità di leggere gli interessi reali dietro le posizioni rigide, di gestire le dinamiche emotive del tavolo, di costruire soluzioni creative che il solo impianto normativo non avrebbe suggerito. Sono competenze che un percorso di alta formazione strutturato su più discipline — diritto, ma anche psicologia della negoziazione, neuroscienze applicate alla gestione del conflitto, tecniche di comunicazione — costruisce meglio di una formazione base. Non a caso i modelli comparati più efficaci (quello tedesco, ad esempio, con un tasso di successo della mediazione civile intorno al 70%) investono sistematicamente sulla qualità della formazione, non solo sul numero di ore obbligatorie.

Per il mediatore che non è avvocato

L'Italia ha oggi 22.439 mediatori accreditati — il numero più alto dell'Unione Europea — e non tutti provengono dalla professione forense: psicologi, consulenti, professionisti di altri ambiti costituiscono una parte significativa di questa rete. È una risorsa che i confronti internazionali confermano essere strategica: a Singapore, il Singapore International Mediation Centre ha gestito oltre 430 casi per un valore complessivo di 18 miliardi di dollari, con un caseload 2023 quadruplicato rispetto al 2019; in Ruanda il sistema comunitario degli Abunzi ha prodotto una riduzione dell'85% dei casi civili portati in tribunale; in Cina si risolvono per via di mediazione circa 20 milioni di controversie l'anno (mediaresenzaconfini.it, «La mediazione nel mondo: una mappa comparata di 195 ordinamenti», 7 luglio 2026). Nessuno di questi sistemi si regge sul presupposto che solo i giuristi possano condurre una mediazione efficace.

Per questo la 3ª edizione del Corso UNAM apre per la prima volta la partecipazione, in qualità di uditori, anche a chi non è avvocato: chiunque sia seriamente interessato a conoscere la mediazione civile, commerciale e familiare può oggi accedere allo stesso corpo docente e allo stesso programma di 124 ore su cui si formano gli avvocati, con lo stesso rigore metodologico. È un investimento diretto sulla qualità di quella rete di 22.439 professionisti che, numericamente, l'Italia ha già — e che i dati (67% degli avvocati a disagio nel proporre la mediazione, 43% che la usa solo come ripiego) dimostrano avere ancora bisogno di essere affiancata da competenze forti, indipendentemente dall'albo di provenienza.

Per il singolo cittadino

Chi non è né avvocato né mediatore, ma semplicemente una persona in conflitto — con un vicino, un familiare, un fornitore — ha in realtà l'interesse più diretto e meno visibile in questa discussione. La mediazione, quando funziona, costa meno e libera prima: nei tre casi concreti citati sopra i risparmi rispetto alla via giudiziale sono stati stimati tra il 30% e oltre il 50% dei costi complessivi, con tempi ridotti da anni a settimane. A questo si aggiungono incentivi economici concreti e già in vigore: un credito d'imposta fino a 600 euro sull'indennità di mediazione e fino a 600 euro sul compenso dell'avvocato, l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro fino a 100.000 euro di valore dell'accordo, e — per chi ha un reddito imponibile sotto le soglie di legge — l'estensione del patrocinio a spese dello Stato anche alla mediazione obbligatoria.

Restano, va detto con onestà, margini di miglioramento: l'utilizzo effettivo del credito d'imposta si ferma oggi a circa lo 0,4% del potenziale, per difficoltà di accesso alla piattaforma digitale e per un eccesso di burocrazia più volte segnalato dall'avvocatura. Ma la direzione — rendere la mediazione economicamente più accessibile della causa — è tracciata, e conoscerla è già un modo per usarla meglio. Capire come funziona un procedimento di mediazione, quali tutele offre, quando conviene proporla: non è più (solo) un sapere per addetti ai lavori, ma una forma pratica di alfabetizzazione civica.

Anche lo Stato non può stare a guardare — perché gli altri Paesi non lo stanno facendo

Se questo vale per i singoli professionisti e cittadini, vale a maggior ragione per chi la giustizia deve governarla. E qui i numeri comparati parlano con particolare chiarezza. In Francia, tra il 2016 e il 2023, il numero di mediazioni è cresciuto del 340%, con un tasso di accordo del 65%: il Ministero della Giustizia francese stima che nel solo 2023 la mediazione abbia liberato circa 180.000 giorni-udienza. Nel Regno Unito, dopo la sentenza Churchill v Merthyr Tydfil del 2023 — che ha riconosciuto ai giudici il potere di disporre il ricorso a strumenti di risoluzione alternativa — le mediazioni civili e commerciali sono cresciute del 24% nel biennio 2023-24, con un tasso di accordo dell'87% (audit CEDR). Nei paesi scandinavi oltre il 40% delle controversie civili danesi si risolve in mediazione, con una soddisfazione delle parti superiore al 90%; in Svezia il 70% delle cause civili si chiude senza sentenza, grazie al ruolo attivo del giudice come facilitatore fin dalle prime fasi del processo.

Questi risultati non nascono per caso. Nascono da scelte organizzative precise, che un dossier tecnico di revisione della disciplina italiana — costruito sul confronto con diciotto ordinamenti stranieri, tra cui Regno Unito, Francia, Spagna, Grecia, Turchia, Argentina, Colombia, Canada e Taiwan — ha messo a fuoco una per una. Alcuni esempi concreti: la Grecia e il Regno Unito hanno introdotto una soglia di valore economico (30.000 euro in Grecia) sotto la quale la mediazione diventa automatica, accanto al criterio per materia già in uso in Italia; la Spagna prevede lo svolgimento telematico "di preferenza" per le liti fino a 600 euro, per non far pesare i costi di partecipazione su controversie di modesto valore; la Francia ha già disciplinato per legge l'uso dell'intelligenza artificiale negli strumenti di risoluzione online, vietando che un accordo possa derivare esclusivamente da un trattamento algoritmico senza controllo umano — lo stesso principio di garanzia che il dossier propone di introdurre anche nel sistema italiano. La Corte costituzionale turca, dal canto suo, ha bocciato nel 2024 una sanzione automatica per l'assenza ingiustificata in mediazione perché sproporzionata, imponendo al legislatore di correggerla: un promemoria utile anche per l'Italia, dove il tema della proporzionalità delle sanzioni resta aperto.

Nessuno di questi Paesi ha aspettato che il problema si risolvesse da sé. Hanno investito su piattaforme digitali interoperabili, su soglie di accesso più basse, su regole chiare per le nuove tecnologie, su meccanismi di incentivo economico reale — e, in ogni caso analizzato, sulla formazione dei professionisti coinvolti come leva prioritaria, non accessoria. L'Italia, va detto per onestà, non parte da zero: ha oggi 22.439 mediatori accreditati (il numero più alto in UE), un sistema di credito d'imposta e patrocinio gratuito già in vigore, un impianto normativo — la Riforma Cartabia — riconosciuto anche a livello europeo come un modello di riferimento. Ma la clausola di revisione prevista dalla stessa riforma, che impone al Ministero della Giustizia di valutare entro il 18 ottobre 2027 l'opportunità di mantenere la mediazione come condizione di procedibilità, non è ancora stata avviata: un'occasione, più che una scadenza da temere, per misurare con dati affidabili quello che gli altri Paesi hanno già misurato e usato per migliorarsi.

Dove tutto questo si incontra

C'è un filo che lega le quattro prospettive appena viste e l'argomento rivolto allo Stato: in ogni caso, il fattore decisivo non è la norma in sé, ma la competenza di chi quella norma deve applicarla ogni giorno — avvocati, mediatori, cittadini informati, e in ultima istanza un'amministrazione capace di misurare ciò che funziona. È esattamente il gap che il Corso di Alta Formazione UNAM, giunto alla 3ª edizione, prova a colmare: 124 ore di formazione, 48 docenti tra professori universitari, magistrati, avvocati mediatori, notai e psicologi, in convenzione con cinque atenei — Perugia, Firenze, Bologna, Trento e Verona. Per la prima volta il percorso è aperto anche a chi non è avvocato, in qualità di uditore; l'iscrizione è gratuita per i magistrati, in attività o in quiescenza. La quota agevolata resta valida per chi si iscrive entro il 15 settembre 2026; le iscrizioni chiudono il 24 settembre, e il corso prende avvio il 25 settembre 2026.

Non è la sola risposta possibile a un sistema giudiziario che, secondo i dati appena richiamati, non riesce più a garantire da solo tempi di giustizia ragionevoli. Ma è una risposta concreta, verificabile, alla portata di chi — avvocato, mediatore, cittadino o semplice osservatore attento — abbia deciso che non si può più permettersi di ignorare uno strumento che altrove, con investimenti mirati sulla formazione, sta già cambiando il modo in cui i conflitti si risolvono.

Programma completo, bando e modalità di iscrizione: https://unam.it/corso-di-alta-formazione-e-aggiornamento-professionale-2026-2027/

Avv. Carlo Alberto Calcagno

Vicedirettore del Corso di Alta Formazione UNAM (3ª edizione)

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