Annullabile la norma del regolamento di mediazione che vieti di proporre (TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, sentenza n. 98/17)
Con la sentenza n. 98 del 2017 il TAR Abruzzo, sede di Pescara, sez. I, ha annullato le disposizioni del regolamento di un organismo di mediazione che vietavano al mediatore di formulare la proposta di conciliazione quando una delle parti non avesse partecipato al procedimento o si fosse opposta alla sua formulazione.
Il Collegio ha ritenuto tali previsioni regolamentari in contrasto con l’art. 11 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, norma primaria che consente al mediatore di formulare la proposta anche in assenza di una richiesta congiunta delle parti in tal senso. Una fonte regolamentare secondaria, hanno osservato i giudici amministrativi, non può comprimere una facoltà che la legge attribuisce espressamente al mediatore.
La pronuncia va salutata con favore: la funzione della mediazione non si esaurisce nella mera verbalizzazione delle posizioni delle parti, ma richiede al mediatore un ruolo attivo, anche quando una parte diserta l’incontro o si oppone al confronto. Svuotare per via regolamentare questo potere significherebbe tradire la funzione deflativa dell’istituto.