Convertita la legge sulla negoziazione assistita da uno o più avvocati - II parte
2.La procédure participative
Vi sono in Francia rimedi alternativi al giudizio diversi dalla conciliation e dalla médiation.
Tra il 2010 ed il 2012[1] è stato introdotto uno strumento di risoluzione amichevole delle controversie, la procedura partecipativa che può essere utilizzata dalle parti assistite obbligatoriamente da avvocato.
La procédure participative è stata inserita nel 2010 nel Codice civile[2] e poi disciplinata nel 2012 dal Codice di rito[3] che fa riferimento alla disciplina del Codice Civile[4].
Il suo cammino inizia nel 2008 con il rapporto "L’ambition raisonnée d’une justice apaisée" di Serge Guinchard, presidente della Commissione per la ripartizione del contenzioso[5].
In questo documento si specifica che l’ispirazione ai membri della Commissione è venuta dal diritto collaborativo nordamericano.
Ma l’articolazione dell’istituto che comprende una fase extragiudiziaria nella quale può essere eventualmente investito un perito della soluzione di un controversia ha, come vedremo, radici molto antiche[6].
La Commissione Guinchard[7] nel suo rapporto indicava peraltro nel diritto collaborativo evidenti limiti sia in termini di costi, sia con riferimento all’assistenza dell’avvocato che è compressa alla fase stragiudiziale.
Appare qui di qualche interesse riportare il passo pertinente del rapporto.
"La Commissione ha voluto ispirarsi alla prassi del Nord America conosciuta come "diritto collaborativo" per suggerire la nascita in Francia di una nuova modalità di risoluzione dei conflitti, la "procedura partecipativa" di negoziazione assistita tramite avvocato.
Il diritto collaborativo
Il diritto collaborativo ha registrato una forte crescita negli ultimi quindici anni negli Stati Uniti, dove è nato, e dove è ampiamente praticato in oltre 40 stati. Si è anche sviluppato rapidamente in Canada, Australia e Nuova Zelanda e ha fatto un notevole passo avanti in Europa. Data la portata del fenomeno, gli avvocati francesi hanno preso l'iniziativa in questi ultimi anni, di utilizzare i processi collaborativi come parte delle controversie familiari. Ampiamente usato nel campo, questo modo singolare di risoluzione delle controversie consensuale può comunque riguardare contestazioni di qualsiasi genere. Nei paesi dove è largamente praticato, il diritto collaborativo è usato nel diritto civile, nel diritto del lavoro, nel diritto delle assicurazioni, o per le successioni, ed in particolare il contenzioso commerciale[8].
Come per tutti i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, è vietato temporaneamente alle parti di ricorrere ai tribunali. Si va ben oltre, però.
La sua particolarità risiede nel fatto che si basa su una “carta di collaborazione” che obbliga le parti di un litigio ed i loro avvocati a compiere ogni sforzo per giungere a una soluzione consensuale. Più in particolare le obbligazioni dei firmatari importano che essi non possano considerare il ricorso giudiziario come un’alternativa preferibile.
A tal fine gli avvocati sono tenuti a ritirarsi dal procedimento quando una parte viola il patto ed adisce il giudice, ma pure se nutrono dubbi circa la reale intenzione del cliente o dell’altra parte di condurre efficacemente i negoziati.
Meglio ancora la sottoscrizione della carta vieta, in caso di fallimento della procedura, di rappresentare poi nel contenzioso una delle parti. Infine, è convenuto che i pezzi di informazioni scambiati durante il processo di collaborazione non possano essere utilizzati in qualsivoglia contenzioso successivo[9].
Queste caratteristiche fondano la forza del diritto collaborativo, ma ne mostrano anche i limiti. Avendo tutto da perdere dal fallimento della procedura collaborativa, le parti sono incitate a partecipare attivamente e utilmente nella ricerca di una soluzione negoziata. In Canada il Ministero della Giustizia ha effettuato uno studio sulla qualità del diritto collaborativo, i risultati, pubblicati nel 2005, hanno evidenziato l'impatto molto positivo dello sviluppo di queste procedure e l'alto livello di soddisfazione delle parti, soprattutto in materia familiare.
Tuttavia, non si può ignorare che ciò che promuove il successo del processo collaborativo è anche ciò che ne rende particolarmente drammatico il fallimento.
Coloro che non sono in grado di raggiungere una soluzione negoziata non avranno le risorse, finanziarie e probatorie, per avviare quelle azioni legali che poi rimangono ancora l'unica via d'uscita.
Quando l'accesso alla giustizia è in gioco, sembra difficile accettare di ragionare in termini di "tutto o niente" e di porre in una posizione di schiacciante sconfitta tutti coloro che non sono riusciti a raggiungere un pieno accordo[10].
L'introduzione in Francia di un processo partecipativo
Il diritto collaborativo è una sorta di ricerca di una transazione contrattualizzata, che coinvolge, oltre alle parti, i loro avvocati. A questo riguardo, è particolarmente interessante per ispirare, incoraggiare le parti a una soluzione negoziata della controversia, pur mantenendo un accesso più efficace alla giustizia.
Questo è l’oggetto della proposta della commissione, volta a creare in Francia un processo partecipativo di negoziazione assistita tramite avvocato.
Il piano adottato dalla Commissione si basa sul ruolo centrale della leadership e dell'assistenza di un avvocato. Esso funziona come segue.
Le parti del processo partecipativo, assistite dai loro avvocati si impegnano in esso volontariamente prima di qualsiasi contenzioso.
La loro volontà di sostenere la risoluzione della loro controversia prende la forma di una convenzione di partecipazione che li impegna a collaborare in buona fede per la risoluzione negoziata della controversia.
La capacità della procedura di soddisfare le esigenze specifiche delle parti è assicurata dal fatto che l'oggetto, i termini e fattori che determinano la soluzione sono contenuti nella convenzione di partecipazione.
Le parti devono determinare le questioni da cui dipende la risoluzione del litigio, gli elementi informativi necessari per l’elaborazione delle soluzioni e le modalità del loro scambio. Esse forniscono inoltre le regole che disciplineranno l'eventuale necessità di un perito e la sua retribuzione.
Il processo partecipativo è quindi in grado di estendere efficacemente la portata delle clausole di conciliazione che sono comunemente utilizzate, ma sono spesso a rischio per la loro evasività, ed indirettamente alimentano il contenzioso giudiziario che circonda la loro attuazione[11].
Si è naturalmente previsto che le parti si impegnino reciprocamente a non adire il giudice durante il corso del contratto partecipativo. Perché ciò sia proficuo, l'impegno a non adire il giudice deve produrre le stesse conseguenze procedurali che la Corte Suprema riconnette alle clausole preventive di conciliazione. E dunque una pronuncia di irricevibilità.
Il contratto partecipativo potrà prevedere, in conformità con la legge del 17 giugno 2008, una riforma della prescrizione civile, la sospensione del termine di prescrizione durante il corso del processo partecipativo, tranne nelle materie in cui tali accordi sono esclusi dalla legge.
Per renderlo più attraente e sicuro alla fine, la Commissione propone di coordinare pienamente il processo partecipativo con il sistema giudiziario.
In primo luogo prevedendo che l’accordo contenente la regolazione pattizia del litigio possa essere omologato dal giudice competente tramite una procedura di giurisdizione graziosa alla fine della quale sarà dotato di forza esecutiva nel caso in cui essa si rivelasse come necessaria.
Poi, perché in caso di disaccordo o di accordo parziale, le parti non siano costrette a rimettere tutto in causa dopo aver condotto una lunga procedura, è previsto un verbale per constatare l’accordo parziale e i punti su cui la controversia continua: il beneficio per le parti allora consiste nel poter adire al giudice con la sola rimessione al cancelliere del documento, accompagnato dalle produzioni pertinenti, perché da una parte siano omologati i punti di accordo e dall’altra si statuisca sui punti in disaccordo senza che la causa scada ad un livello precedente, dato l’avanzamento delle trattative tra le parti durante il processo partecipativo.
I tempi destinati alla negoziazione a monte della lite giudiziaria permettono anzi di accelerare gli ulteriori tempi processuali, in caso di fallimento totale o parziale della negoziazione[12].
La necessità di assistere e consigliare le parti durante i negoziati, e l'esito giudiziario del processo partecipativo, giustificano che ciascuna parte sia assistita dal suo legale nella conduzione del processo partecipativo.
L'assistenza di un avvocato pone le parti in grado di difendere i loro interessi nel modo più pertinente. Ecco perché si prevede che tutte le formalità siano espletate dalle parti con l'assistenza dei loro avvocati: la convenzione partecipativa è firmata e, se del caso, può essere variata dalle parti, sempre assistite dai loro avvocati; il riconoscimento della soluzione negoziata, dei punti restanti del litigio, della volontà delle parti di adire al giudice e gli accordi che posero fine alla procedura sono egualmente sottoscritti in presenza degli avvocati.
La commissione si è particolarmente preoccupata che il diritto di accesso al giudice sia preservato.
Da un lato, l'obbligo per l'avvocato, previsto dal diritto collaborativo, di ritirarsi se la trattativa fallisce, non è stabilito. D'altra parte, in caso di emergenza, è ancora possibile andare in tribunale per ottenere un ordine di misure provvisorie o conservative. Infine, in caso di violazione del contratto di una parte, il disposto lascia l'altra parte libera dal suo obbligo di non adire il tribunale[13].
Inoltre, per le materie prevedenti diritti indisponibili, la Commissione ha programmato un regime speciale, che garantisce il rispetto dei diritti in questione e che è costruito attorno ai seguenti principi.
In primo luogo le parti in queste materie, secondo le precisazioni che seguono, assistite dai loro avvocati adiscono il giudice, che statuisce con ordinanza sulla richiesta, se autorizzare la conduzione di una procedura partecipativa.
Per la procedura di divorzio e di separazione, comprese le liquidazioni successive, non è necessaria una preventiva autorizzazione del giudice per avviare un processo partecipativo; tuttavia, il riferimento al giudice e il procedimento dinanzi a lui restano soggetti alle disposizioni speciali in vigore.
D'altra parte, un accordo non può produrre effetti che dopo l'omologazione da parte del giudice competente a conoscere della questione, vale a dire, il giudice naturale, il cui coinvolgimento garantisce che accordo rispetti l'ordine pubblico e tuteli i diritti e gli interessi di alcuno.
Infine, su domanda del rappresentante del Consiglio Superiore del notariato, si precisa che la procedura partecipativa non pregiudica alcuna regola della pubblicità fondiaria, di modo che il ruolo del notaio è conservato, nel rispetto delle esigenze del decreto n. 55-22 del 4 gennaio 1955 e del decreto n. 55-1350 del 14 ottobre 1955.
La commissione ritiene che il processo partecipativo sia ben progettato, a seguito dell'accordo formalizzato e della sua relazione con il sistema giudiziario, un quadro giuridico prevedibile e sicuro per le parti, incoraggiate a risolvere la loro controversia amichevolmente con l'assistenza dei loro avvocati"[14].
La nuova esperienza giuridica della procédure participative, emendata dai difetti del diritto collaborativo, almeno a dire della predetta Commissione[15], è stata approvata[16] in prima lettura dal Senato nel febbraio del 2009 tramite le cure del proponente senatore Laurent Béteille, Governo favorevole, con lo scopo in realtà di limitare l’ambito della mediazione[17].
All’epoca era Guardasigilli Rachida Dati che sollecitò in un primo tempo il rapporto Guinchard e appoggiò poi l’operazione della procédure participative nel tentativo di farsi perdonare: nel 2008 il Ministro ebbe, infatti, a subire una massiccia mobilitazione di magistrati, avvocati e amministratori locali, tutti uniti contro la sua riforma che sopprimeva più di trecento giurisdizioni in Francia[18].
Il Guardasigilli sotto cui vennero invece approvati i provvedimenti di legge[19] che introdussero l’istituto (in vigore dal 23 gennaio 2012) fu Michel Mercier.
L’attuale Ministro della Giustizia, Christiane Taubira, è invece assolutamente favorevole alla mediazione[20], tanto che vuole introdurre la mediazione familiare obbligatoria per tutti i rapporti familiari[21].
Il Conseil national des barreaux (CNB) tramite Jean-Marie Burguburu il suo presidente, al contrario vorrebbe[22] che si estendesse la negoziazione assistita come condizione di procedibilità a tutte le materie compresa quella familiare[23].
Gli esiti della procédure participative peraltro non confortano le pretese vantate dal CNB[24]: nel 2013 secondo un rapporto del Senato francese del 2014, sono state richieste solo 7 omologazioni di n.a.; ma anche le transazioni tra avvocati che sono possibili in Francia dagli anni ’90 hanno avuto soltanto 115 richieste[25].
Mi sono intrattenuto sulle vicende storiche transalpine in buona sostanza per far comprendere che la stagione della negoziazione assistita in Francia si è sostanzialmente conclusa dopo soli due anni di vigenza[26].
La scuola di mediazione del Bar Paris del resto gli dedica la miseria di tre ore nell’ambito del suo corso di 25 ore rivolto agli assistenti avvocati[27] e questo è un eloquente quanto negativo sintomo.
Del resto se allarghiamo lo sguardo comparatistico osserviamo che le procedure gestite autonomamente da avvocati non hanno dato, perlomeno negli ultimi cinquanta anni, risultati positivi: è a tutti noto ad esempio come la discovery statunitense sia stata sottratta agli avvocati negli anni ’80 e posta sotto il controllo del giudice anche a motivo degli alti costi che generava[28].
Tanto meno ci sono stati in Europa risultati degni di nota quando si è trattato di procedure costruite come condizioni di procedibilità e con omologazione del giudice, come nel caso della negoziazione assistita italiana odierna: si è fatta la prova in Grecia già nel 1995 (Απόπειρα εξώδικης επίλυσης[29]) ed in Romania nel 2000 (Conciliere directã)[30], ma i risultati sono stati fallimentari[31] e perlomeno in Romania, nel tentativo di rilanciare un istituto che appunto coinvolgeva gli avvocati, si è pensato alla fine di inviarli in alternativa, in mediazione[32].
In Grecia si è introdotto in particolare un tentativo obbligatorio preventivo[33] per i procedimenti di diritto privato che rientrano in funzione della loro materia nella giurisdizione del tribunale collegiale di primo grado e per i quali il diritto sostanziale consente la conciliazione[34].
Quando registra l’atto iniziale del procedimento e fissa la data dell’udienza, il cancelliere appone, sull’originale e sulle copie, un timbro leggibile recante l’indicazione che l’udienza avrà luogo soltanto previo tentativo di "soluzione extragiudiziale della controversia"[35].
La convocazione in udienza deve comprendere anche l’invito al convenuto a presentarsi presso l’ufficio dell’avvocato o del collegio di avvocati del ricorrente in un determinato giorno e ora, per cercar di giungere alla risoluzione extragiudiziale della controversia.
La parte così convocata deve presentarsi accompagnata dal proprio avvocato o deve essere rappresentata da un avvocato munito di procura.
Gli avvocati possono stabilire di comune accordo un’altra data per tale incontro o rimandarlo a un altro giorno ed ora, stabilendo il luogo.
Gli incontri per la risoluzione extragiudiziale delle controversie si tengono nell’arco di tempo fra il quinto giorno dopo la notificazione del procedimento e il trentacinquesimo giorno prima della data stabilita per l’udienza[36].
Durante l’incontro le parti, accompagnate dai loro avvocati o rappresentate dagli avvocati ai quali hanno dato procura, e assistite se lo desiderano da una terza persona scelta di comune accordo[37], esaminano l’intera controversia e l’eventuale replica del convenuto, senza esser vincolate dalle disposizioni del diritto sostanziale.
Nel caso si avvalgano di un terzo se il tentativo non riesce, in tutto o in parte, esso non può essere sentito in un successivo giudizio in qualità di testimone o di esperto o come consulente tecnico o non può essere autorizzato a partecipare causa a qualsiasi titolo[38].
Le parti si servono di tutti i mezzi opportuni per accertare i fatti principali ed i punti sui quali vi è accordo o disaccordo, nonché le conseguenze accettate o contestate, nell’intento di giungere a una risoluzione reciprocamente accettabile della controversia, nella sua interezza o in parte.
Se giungono a una risoluzione integrale o parziale della controversia, si redige il verbale, che è esente da tributi, indicandovi i termini dell’accordo e, in particolare, la natura del diritto riconosciuto, l’importo della prestazione dovuta e l’eventuale termine di adempimento.
L’accordo si limita alla controversia in oggetto.
Inoltre, si determinano i costi previsti all’articolo 176 e seguenti del CPC.
Il verbale viene datato e firmato dalle parti o dai loro avvocati, nel numero di originali equivalente al numero delle parti o gruppi di parti[39].
Ogni parte può presentare il proprio originale del verbale al presidente del tribunale collegiale di primo grado presso il quale è pendente il caso, e chiederne la omologa.
Il presidente omologa il verbale dopo aver accertato che: a) la controversia può essere risolta in via "extragiudiziale" ai sensi del paragrafo 1; b) il verbale è stato firmato a norma di legge; c) nel verbale sono indicati con chiarezza il diritto riconosciuto e l’eventuale importo della prestazione dovuta.
Se la controversia comprende anche la richiesta di rigetto della domanda della parte avversa, la ratifica del verbale costituisce titolo esecutivo e il presidente emana contemporaneamente l’ordine di esecuzione.
Se l’obiettivo era esclusivamente una pronuncia pregiudiziale, nel verbale viene indicato il diritto riconosciuto. In ogni caso la ratifica del verbale comporta l’estinzione del processo[40].
Se non si raggiunge un accordo, viene redatto e firmato il verbale dell’insuccesso del tentativo di "soluzione alternativa alla controversia", nel quale si possono indicare anche i motivi.
Se non viene firmato un verbale comune, l’avvocato del ricorrente o di un’altra parte diligente redige una dichiarazione, nella quale si possono indicare anche i motivi dell’insuccesso.
Una dichiarazione analoga può essere redatta anche dall’avvocato della parte avversa.
Il verbale o le dichiarazioni riguardanti l’insuccesso vengono depositati durante l’udienza assieme alle conclusioni.
In caso di accordo parziale non è richiesta la stesura di un verbale specifico o di dichiarazioni[41].
Purtroppo questo tipo di ΕΤΕΔ non ha dato grandi risultati, ovvero non ha dato luogo a molti accordi extragiudiziali.
Altra esperienza che richiama la soluzione approntata dall’Italia è appunto quella rumena.
Ma anche qui le cose non sono andate come preventivato.
La legislazione rumena[42] prevede l'istituto della “conciliazione diretta” tra le parti nelle controversie commerciali.
L’art. 109 del Codice di procedura civile della Romania stabilisce che chi rivendica un diritto contro un'altra persona deve fare una richiesta davanti al giudice competente. Nei casi specificatamente previsti dalla legge però la citazione al giudice competente può essere operata solo dopo il compimento di una procedura preliminare, alle condizioni stabilite da tale legge.
La prova della procedura preliminare deve essere allegata alla citazione.
Un caso specifico che necessita la procedura preliminare è stato inserito con il decreto n. 138/2000, che ha appunto introdotto l’art. 720 1[43] C.p.c., a tenore del quale rapporti commerciali in contestazione, quando sono suscettibili di valutazione pecuniaria, devono essere preventivamente risolti attraverso la conciliazione diretta (conciliere directa) con l'altra parte.
La conciliere directa in sostanza di una specie di discovery obbligatoria: il richiedente s’incontra con la parte avversa che lo informa per iscritto delle domande giudiziali che svolgerà e della loro base giuridica, e di tutti i documenti che li supportano.
L’incontro vero e proprio di conciliazione avviene decorsi 15 giorni da tale scambio.
La conciliazione intervenuta si formalizza un documento scritto che mostra i crediti reciproci in materia e punto di vista di ciascuna parte.
Va ribadito che la legge 202/10 da ultimo introduce sempre nel caso dei rapporti commerciali l’alternatività con la mediazione che a questo punto diviene, in quanto eletto nel caso, uno strumento obbligatorio[44] .
E dunque il legislatore rumeno ha deciso di potenziare l’incontro delle parti inserendo la presenza di un terzo neutrale.
Per i motivi sostanziali e procedurali che emergono dal testo normativo francese peraltro il processo partecipativo è istituto altamente specialistico e necessita in altre parole di adeguata preparazione su più versanti.
Va valutato e affrontato attentamente il processo negoziale, ma pure le conseguenze nel caso di accordo parziale, di mancato accordo e di inesecuzione della convenzione partecipativa.
La procedura partecipativa non coincide, in altre parole, con la semplice omologazione di una transazione tra avvocati che è presente peraltro in Francia da parecchi anni e pure in altri paesi europei come ad esempio la Germania.
È qualcosa di profondamente diverso e non è in particolare uno strumento alla portata dei novelli avvocati: la negoziazione partecipativa presuppone eccellenti nozioni di diritto, ma pure una spiccata esperienza processuale. E ciò perché nel caso di insuccesso, parziale o totale, delle trattative la procedura potrebbe facilmente costituire un primo grado di giudizio[45].
La negoziazione francese, in altre parole, prevede due fasi: 1) negoziazione tra le parti in base alla convenzione stipulata liberamente e accordo o mancato accordo o accordo parziale 2) omologazione per accordo e giudizio per mancato accordo o per accordo parziale partendo non dagli atti introduttivi delle parti, ma dalla stipulata convenzione a cui sono allegati i documenti che le parti ritengono pertinenti.
Questo percorso destinato dunque a legali esperti richiede altresì in loro un cambiamento di mentalità.
Unitamente alla mediazione civile e commerciale la procedura partecipativa prende, infatti, a piene mani “le sue regole non scritte” dalla negoziazione e dunque l’assistente nella procedura partecipativa non si possono permettere di ignorarle.
Ciò è detto a chiare lettere in una intervista da Natalie Fricero[46], docente ordinario dell’Università di Nizza, che è stata membro della Commissione Guinchard.
In sostanza l’accademica spiega che per fruire della negoziazione assistita l’avvocato deve formarsi in tecniche di comunicazione e negoziazione e deve essere addestrato ad andare in mediazione.
A commento di questa intervista Dominique Lopez, uno dei più importanti avvocati negoziatori di Francia[47] scrive quanto segue: “Fort bien, qu’ils le soient est toujours un plus pour négocier, c’est vrai mais si en face l’autre avocat n’est pas formé car il n’en a nulle obligation, il sera très dur d’arriver à un accord qui ne soit pas une concession réciproque au sens juridique du terme? C’est donc perdre une chance d’avoir votre solution optimale et encore faut-il que l’avocat non formé à ces techniques ne s’arcqueboute pas naturellement sur une défense légitime mais axée uniquement sur les positions de base de son client. Ce ne sera que temps perdu et personne n’en sortira gagnant”.
Insomma o gli avvocati sono preparati in tecniche di negoziazione e comunicazione oppure se si parla solo di posizioni giuridiche la negoziazione assistita si traduce in una mera perdita di tempo.
La disciplina civilistica della procédure participative doveva entrare in vigore il 1° settembre 2011, termine appunto che il legislatore ha ritenuto necessario per adeguare a tale rimedio anche le norme del codice di procedura civile[48]: in realtà e per la precisione le norme processuali sono arrivate dopo qualche mese, a fine gennaio 2012[49].
L’art. 2068 C.c. dispone espressamente che la procedura partecipativa è disciplinata dal Codice di procedura civile.
Il legislatore a fine 2010 ha inserito dunque il titolo XVIII al libro terzo del Codice Civile: ”Della convenzione di procedura partecipativa”.
La convenzione di procedura partecipativa è un accordo mediante il quale le parti di una controversia che non ha ancora visto l’intervento di giudice o di un arbitro si impegnano ad operare congiuntamente ed in buona fede per risolvere amichevolmente la loro controversia[50]. L’accordo è a tempo determinato[51].
Il codice di procedura civile aggiunge che “Si traduce in una procedura convenzionale per raggiungere un accordo e, se del caso, per proseguire in sede giudiziaria”[52].
Come abbiamo accennato nella procedura convenzionale al fine di raggiungere un accordo può trovare spazio anche l’intervento di un tecnico (articoli 1544-1555 del Codice di rito).
Quanto allo sbocco giudiziario abbiamo già visto che in Francia esiste una “procedura ai fini del processo” (procédure aux fins de jugement) in difetto di conciliazione davanti al Tribunal d’instance e alla juridiction de proximité. [53].
In sostanza in caso di fallimento totale o parziale del tentativo preventivo di conciliazione, il richiedente può adire il giudice in sede contenziosa in base a tutte o a parte delle domande originarie[54]. Il ricorso al giudice è fatto secondo le modalità previste dall'articolo 829[55] .
Per intendere la procedura partecipata aux fins de jugement – la cui disciplina è contenuta negli articoli del Codice di rito che vanno dal 1556 al 1564 – si deve comprendere che in buona sostanza le parti definiscono già con la convenzione partecipativa e/o con l’accordo, totale o parziale, l’oggetto del giudizio davanti al giudice competente per la misura.
Il mondo processuale rimane cioè cristallizzato in base alle vicende extraprocessuali: solo alcuni fatti qualificati (pagamento, compensazione, aggiornamenti di contratti ad esecuzione differita) successivi alla stipula della convenzione o dell’accordo possono mutare il quadro processuale.
Il giudizio è assicurato dal legislatore francese per la omologazione dell’accordo totale o parziale, in caso di mancato accordo, totale o parziale e infine nella ipotesi di inesecuzione della convenzione che appunto legittima l’azione giudiziaria.
Ma torniamo alla disciplina sostanziale. Gli estremi della convenzione di procedura partecipativa sono contenuti, a pena di nullità, in un atto scritto che deve precisare:
1) il termine
2) l’obiettivo della controversia
3) L’indicazione dei documenti e delle informazioni necessarie per risolvere la disputa e le condizioni del loro scambio[56].
Il Codice di rito aggiunge alcuni elementi in relazione alla procedura convenzionale: “Oltre a quanto menzionato dall’art. 2063 C.c., la convenzione di procedura partecipativa menziona i nomi, i cognomi, e gli indirizzi delle parti e dei loro avvocati.”[57]
E precisa che la comunicazione delle memorie e dei documenti tra le parti avviene tramite i loro avvocati secondo le modalità previste dalla convenzione, che li porta a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo. Una ricevuta viene apprestata quando un documento sarà comunicato[58].
Qualsiasi persona, assistita dal suo avvocato, può concludere una convenzione di procedura partecipativa a condizione che i diritti siano disponibili, fatte salve le disposizioni della sezione 2067[59], ossia quelle che attengono alla separazione ed al divorzio, materie nelle quali comunque è possibile utilizzare la procedura, ma non vi sono le conseguenze che poi vedremo in caso di mancato raggiungimento di un accordo.
Si tratta dunque di una procedura con assistenza legale obbligatoria.
Ciò è ribadito anche dall’art. 1544 del Codice di rito nella Sezione I, e dunque in relazione alla procedura partecipativa convenzionale: «Le parti, assistite dai loro avvocati, ricercano congiuntamente, alle condizioni fissate dalla convenzione, un accordo che metta fine alle differenze che li oppongono»[60].
Tale procedura non può però essere utilizzata nella materia del lavoro[61].
Finché è in corso la procedura partecipativa, il giudice non può ricever la domanda che richieda una pronuncia sulla controversia. Tuttavia l’inesecuzione della controversia legittima l’altra parte a ricorrere al giudice perché si pronunci[62].
Nei casi d’urgenza la convenzione non impedisce che le parti possano richiedere misure provvisorie[63].
La procedura partecipativa convenzionale può essere modificata con le stesse forme con cui è stata costituita[64].
Le parti, a conclusione della procedura partecipativa, possono raggiungere un accordo su tutte o su alcune delle controversie e l’intesa può essere sottoposta all’omologazione del giudice[65].
Quando, non riuscendo a raggiungere un accordo con la procedura partecipativa, le parti presentano le loro controversia in tribunale, sono esentati dal preventivo tentativo di conciliazione o di mediazione, se previsto[66].
Tale norma appare criticabile dal momento che la mediazione non agisce solo sul piano dei diritti, ma soprattutto su quello degli interessi e quindi la procedura di mediazione non può considerarsi equiparabile ad un contratto stipulato con l’assistenza dei legali e tantomeno ad un non accordo. Inoltre potrebbe aggiungersi che la mediazione o la conciliazione sono di ausilio proprio quando la negoziazione diretta od indiretta si sia rivelata inefficace.
Acutamente poi si fa notare che questa previsione pone nel nulla la clausola di mediazione che si fosse inserita nei contratti[67].
Una convenzione di procedura partecipativa può essere raggiunta dai coniugi che siano in cerca di una soluzione consensuale di divorzio o di separazione[68].
Ma non è applicabile l’art. 2066[69] e quindi in questo caso non si chiede l’omologazione al giudice, né si può pensare di andare esenti dal tentativo di conciliazione in caso di mancato accordo.
La domanda di divorzio o separazione legale presentata a seguito di una convenzione di procedura partecipativa è formata e giudicata secondo le norme sul divorzio contenute nel titolo VI del libro I del Codice civile[70].
Vedremo però che è possibile omologare davanti al giudice un accordo che attenga all’esercizio dell’autorità parentale[71].
La prescrizione è legalmente sospesa anche dopo una convenzione di procedura partecipativa[72].
Nel qual caso il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal termine della convenzione, per un tempo che non potrà essere inferiore ai sei mesi[73].
La procedura partecipativa è accessibile anche tramite il gratuito patrocinio[74].
Tuttavia si precisa che soltanto i legali possono assistere le parti: principio peraltro, come abbiamo detto, generale[75].
La sezione II[76] del Capitolo I del titolo II del libro V del Codice di rito, contiene, come accennato, una disciplina legata alla comparsa di un tecnico nella procedura partecipativa convenzionale che ora esaminiamo.
Quando le parti decidono di ricorrere ad un tecnico, esse lo scelgono di comune accordo e determinano il suo mandato. Il tecnico è remunerato dalle parti, secondo le modalità convenute tra di loro[77].
È compito del tecnico, prima di accettare la missione, di comunicare tutti i fatti che possono inficiare la propria indipendenza in modo che le parti possano tirare le conseguenze che stimano utili[78].
Il tecnico comincia le operazioni nel momento in cui le parti abbiano concordato con lui le modalità del contratto[79].
Il tecnico compie la sua missione con coscienza, diligenza ed imparzialità nel rispetto del principio del contraddittorio[80].
Non potrà essere revocato se non con il consenso unanime delle parti[81].
Su richiesta del tecnico o dopo aver ricevuto le sue osservazioni, le parti possono modificare la missione di lui od affidare una missione aggiuntiva ad un altro tecnico[82].
Le parti comunicano al tecnico i documenti necessari per lo svolgimento della sua missione[83].
Quando l’inerzia di una parte impedisce al tecnico di condurre al meglio la sua missione, questi convoca l’assemblea delle parti e comunica loro quali siano le diligenze necessarie. Se la parte non risponde alla sua richiesta, il tecnico continua la sua missione in base agli elementi che ha a disposizione[84].
Un qualsiasi terzo interessato può, con l’accordo delle parti e del tecnico, intervenire alle operazioni condotte che lo riguardino. Il tecnico lo informa sui punti che sono per lui vincolanti[85].
Il tecnico unisce al suo rapporto le osservazioni ed i reclami scritti, se le parti o nel caso i terzi intervenienti lo domandano[86].
Egli menziona nel suo rapporto le osservazioni e di reclami[87].
Al termine delle operazioni, il tecnico rimette alle parti un rapporto scritto, e, se del caso, ai terzi intervenienti[88].
Il rapporto può essere prodotto in causa[89].
La consulenza tecnica dunque si presta almeno a due utilizzazioni: 1) costituisce base per la negoziazione tra le parti; 2) può essere prodotta in giudizio all’esito evidentemente del fallimento della negoziazione.
Appare strumento interessante in primo luogo perché è extragiudiziale: normalmente la consulenza tecnica è invece delegata dal giudice.
Inoltre può vertere su qualsiasi oggetto e non soffre dunque le limitazioni di materia che la maggior parte degli strumenti processuali (anche in Italia) possiedono.
Lo strumento sembra avvicinarsi alla neutral evaluation di stampo anglo-sassone dal momento che le parti sono padrone della missione del tecnico e dunque potrebbero chiedergli oltre al rapporto anche di fare una conciliazione od una mediazione.
Bisogna dire che i Francesi hanno con la consulenza tecnica un rapporto secolare e che i loro provvedimenti storicamente hanno influenzato la legislazione di mezza Europa e significativamente quella del nostro paese.
Dunque con un Editto del 1563[90] si consentì ai tribunali di nominare degli esperti (arbitres rapporteurs = arbitri–relatori) che sentivano le parti e ne riferivano al Tribunale.
Con questa legge nasce propriamente in Francia quello che noi consideriamo il consulente tecnico[91].
L’art. 3 dell’Editto del novembre 1563 stabiliva in questo modo la competenza del Tribunale dei Giudici e Consulenti dei Mercanti, ossia del Tribunale di commercio su cui recentemente sta riflettendo anche il Ministero della Giustizia italiano.
“Conosceranno i Giudici e Consoli dei Mercanti di tutti i processi e le controversie che d'ora in poi interverranno tra i Mercanti, solamente nell’ambito dell’esercizio della mercatura, le loro vedove riconosciute, i fattori, servitori e istitori, riguardanti crediti, quietanze, fatture, lettere di cambio e di credito, ricevute, contratti di assicurazione, compagnie, società o associazioni già in piedi o che si faranno; in queste materie e controversie noi abbiamo il pieno potere e l’autorità regale per commetterle alla cognizione, giudizio e decisione dei giudici sopradetti; e tre di loro, che non svolgano attività contenziosa, eletti tra di loro, possano, se la natura della materia lo consente, se sono richiesti dalle parti, fornire il parere che ritengono, ad eccezione di quelle cause che siano riservate ai giudici e che siano pendenti davanti a loro, ovvero davanti ai Giudici e Consoli dei Mercanti, se le parti consentono e richiedono.
E ora dichiaro nulle tutte quei documenti portanti crediti, quietanze, fatture, e simili che non siano soggette alla giurisdizione dei ai Giudici e Consoli dei Mercanti”[92].
E dunque nello stesso collegio si eleggevano tre soggetti che su richiesta delle parti potevano fare una proposta di composizione, se le parti lo richiedevano.
La figura del consulente-relatore non era storicamente una novità, già i Romani l’avevano.
Dall'avvocato BARINETTI[93], accademico dell’Ottocento, apprendiamo che gli arbitri ricevevano dal pretore alcune controversie “per le molte differenze ed i rapporti assai intralciati” nelle quali assumevano funzione di mediatori e di pacificatori[94].
Gli arbitri che a Roma svolgevano questo ruolo di mediatori e pacificatori erano detti sequestri.
E pure l’imperatore Federico II li norma splendidamente quando si occupa delle attribuzioni del Baiulo: ”Decideranno parimenti le querele che insorgessero tra la gente rustica sopra la variazione de’ confini, o altro incommodo che si pretendesse ne’ beni, e percezione dei loro frutti, chiamando ed interponendo la mediazione dei più pratici di detti confini e terre, che sieno uomini dabbene, e non sospetti; ed avuto il loro sentimento, renderanno a ciascuno il loro diritto”.
Dal 1563 il cammino dei tecnici in Francia è proseguito senza soluzione di continuità: all’inizio del XIX secolo in Francia si conoscevano diverse figure di compositori che avevano a che fare con la delegazione: parliamo degli arbitri d’obbligo e degli arbitri conciliatori eredi della tradizione sopra esposta.
Gli arbitri d’obbligo venivano nominati dal tribunale di commercio per occuparsi delle vicende societarie che andavano in arbitrato obbligatorio.
Il giudice del commercio poi rimetteva davanti agli arbitri conciliatori le parti per l’esame dei conti: essi avevano l’obbligo di sentire le parti e conciliarle, qualora fosse stato possibile, e dare in caso diverso il loro parere; questi arbitri peraltro non giudicavano, ma esprimevano solo un parere[95].
Lo schema era in allora quello di oggi della procedura partecipativa con nomina di tecnico, con l’unica differenza che attualmente sono le parti a nominarlo.
Sulla scorta dell’art 421 del Codice di procedura civile francese del 1806[96] l’arbitro conciliatore – erede dell’arbitro-relatore - arrivò anche in Italia: il Codice commerciale etneo del 1819 prevedeva che il giudice del commercio rimettesse davanti agli arbitri le parti per l’esame dei conti; essi avevano l’obbligo di sentire le parti e conciliarle, qualora fosse possibile, e dare in caso diverso il loro parere.
Gli arbitri conciliatori erano peraltro utilizzati anche ai sensi dell’art. 156 del Codice di procedura civile italiano del 1859 con riferimento alla controversie societarie.
Di qui l’istituto è passato nell’art. 402 dal Codice del 1865 e, venendo a tempi più recenti, si ritrova negli articoli 198-200 del nostro Codice di procedura civile, anche se in quest’ultimo non si fa riferimento all’incarico di arbitri, ma alla figura del consulente contabile[97].
Rispetto alle figure del passato l’arbitro-relatore della procédure participative viene appunto nominato dalle parti con l’assistenza dei loro avvocati.
In ciò ha giocato la “contaminazione” del diritto nordamericano.
Se si fossero seguiti lo spirito e la lezione dell’Editto del 1563 ciò non sarebbe accaduto.
Il re di Francia Carlo IX che emise l’Editto non aveva, infatti, una grande considerazione degli avvocati.
L’art. 4 prevedeva infatti che “E per tagliare corto tutte le lungaggini, ed altre occasioni di eccezione o dilazione, voglio ed ordino che tutti i rinvi siano espressi e basati su una richiesta; e le parti saranno tenute a comparire personalmente alla prima udienza per essere ascoltati se non c’è una legittima scusa di malattia od assenza, nel qual caso invieranno una risposta scritta di propria mano, o nel caso di malattia i loro parenti vicini ed amici che siano muniti di procura speciale, il tutto senza ministero di avvocato e procuratore”[98].
In altre parole i Giudici e Consoli dei Mercanti giudicavano, dopo aver tentato la conciliazione[99], con le parti presenti e senza l’assistenza dei difensori.
Ma ci sono altri aspetti della normativa del 1563 su cui riflettere.
Il principio di negoziazione secondo buona fede che si ritrova nel decreto 132/14 e nella procédure participative è qui già presente.
Nel prologo dell’Editto sta appunto scritto: “Carlo[100] per grazia di Dio, re di Francia: A tutti i presenti e futuri: Saluto e vi rendo conto della richiesta e del monito per noi reso dal nostro Consiglio dei Mercanti della nostra buona città di Parigi, e per il bene pubblico e l’accorciamento di tutti i processi e delle controversie tra i Mercanti che sembra debbano negoziare in buona fede, senza le sottigliezze e le coercizioni previste dalle leggi e dalle Ordinanze, almeno, secondo l’avviso delle nostre tre volte onorata Madonna e Madre, dei Principi del nostro sangue, dei Signori e delle Genti del nostro Consiglio, stabiliamo ordiniamo e permettiamo ciò che segue”[101].
Questo editto è importante non solo perché istituisce il tribunale dei Mercanti, ma perché ci fa comprendere che la negoziazione in buona fede nasce nell'ambito delle relazioni tra i commercianti e dunque non è campato per aria che il primo organismo di mediazione di Francia stigmatizzi l'operazione della procédure participative come un favore che è stato fatto delle grandi multinazionali europee.
Almeno originariamente l’Editto riguardava appunto i mercanti.
Inoltre in questo prologo la locuzione "ans être astreins aux subtilités des Lois & Ordonnances" ci spiega che la ratio dell’istituto era quella di creare una zona franca, fuori cioè dagli obblighi coercitivi, ove i Mercanti potessere negoziare; non è che la “Besa”, la tregua che in Albania si afferma a seguito della guerra con l’impero Ottomano.
Noi mediatori lo chiamiamo semplicemente setting di mediazione.
La sezione III del Capitolo I del titolo II del libro V del Codice di rito francese è dedicata alla conclusione della procedura convenzionale[102].
La procedura convenzionale si intende conclusa:
1) con lo spirare del termine della convenzione partecipativa;
2) per la risoluzione anticipata e scritta della convenzione operata dalle parti assistite dai loro avvocati;
3) con la stipulazione di un accordo che ponga fine alla totalità delle differenze o la redazione di un documento che attesti la persistenza parziale o totale delle differenze stesse[103].
Quando è stato raggiunto almeno un parziale accordo, lo si constata per iscritto dalle parti, assistite dai loro avvocati. E si enunciano in maniera dettagliata gli elementi che hanno permesso la conclusione di questo accordo[104].
Il Capitolo II del titolo II del libro V del Codice di Rito si occupa invece dello sbocco processuale (procédure aux fins de jugement), ambito che, come detto all’inizio, appare quanto meno delicato.
Al termine della procedura convenzionale e con l'eccezione delle domande di divorzio o di separazione su cui è tenuto a provvedere a norma della sezione II del capo V del titolo I del libro III (ossia delle norme inerenti al divorzio e alla separazione), il giudice può conoscere della causa, a seconda dei casi, per omologare l'accordo delle parti che termina la controversia, un parziale accordo delle parti e decidere in merito alla parte del contenzioso rimasto in sospeso o per pronunciarsi sulla intera questione[105].
La domanda fatta al giudice da una parte in caso di inesecuzione della convenzione dell’altra, perché statuisca sulla causa prima dello spirare del termine della convenzione, è formata, istruita e giudicata conformemente alle regole di procedura applicabile davanti al giudice stesso[106].
Il Codice affronta subito il caso più semplice in cui venga domandato di omologare l’accordo che chiude la controversia[107] (art. 1557).
La domanda di omologazione di un accordo tra le parti ai sensi dell'articolo 1555, ossia nel caso di accordo tombale, viene presentato al giudice su richiesta di una delle parti o di tutte le parti[108].
Per essere ricevibile, la richiesta è accompagnata dalla convenzione del processo partecipativo[109].
Qualora l'accordo richieda la capacità di discernimento di un minore, soprattutto quando si riferisce alle modalità di esercizio della potestà genitoriale, la richiesta deve descrivere le condizioni in base a cui il minore è stato informato del suo diritto di essere ascoltato dal giudice, o dalla persona da questi designata e ad essere assistito da un avvocato[110].
Il Paragrafo I appartiene invece alla sezione II che riguarda la procédure de jugement quando persistono delle differenze[111] ossia il caso opposto al precedente.
Tale paragrafo contiene due norme generali che si attagliano a tali ipotesi.
Quando le norme di procedura applicabili dinanzi al giudice al fine di decidere su tutta o parte della controversia sulla base della sezione II e III (ossia le successive che si occupano della omologazione di accordo parziale e delle differenze parziali residue) prevedono un tentativo preliminare di conciliazione o di mediazione, il caso si riferisce direttamente ad una udienza per essere giudicato[112].
Viene ribadita dunque l’esenzione del tentativo già evidenziata nella disciplina sostanziale.
Davanti al tribunal de grande instance e a meno che la procedura non debba essere assoggettata alla procedura ordinaria, l’affare è direttamente richiamato all’udienza del giudice assegnatario. L’affare non potrà essere restituito allo juge de la mise en état[113] quando le parti vogliono modificare le loro richieste o la base giuridica delle stesse[114].
Il paragrafo II si occupa invece della omologazione di accordo parziale e delle differenze parziali residue.
Quando le parti non sono pervenute che ad un accordo parziale e a meno che non domandino l’omologazione ai sensi dell’art. 1557, possono rivolgersi al giudice perché statuisca secondo le regole che valgono di fronte a lui, con una richiesta congiunta firmata dai propri avvocati che li hanno assistiti nella procedura partecipativa alle condizioni previste dal presente paragrafo.
La richiesta contiene a pena di irricevibilità, oltre a ciò che è menzionato dall’art. 57 (ossia gli elementi necessari per una domanda congiunta):
- i punti oggetto di un accordo tra le parti, per cui possono chiedere al giudice congiuntamente l’omologazione;
- le rispettive pretese delle parti per quanto riguarda i punti sui quali esse rimangono in lite, accompagnate dai motivi di fatto e di diritto su cui si basa ogni affermazione, indicando per ciascuna pretesa i documenti forniti.
Sotto la stessa sanzione (della irricevibilità), la predetta richiesta è accompagnata dalla convenzione di procedura partecipativa, dei documenti previsti dall’art. 2063 C.c. (i documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione delle differenze), e se del caso, del rapporto del tecnico, e dei documenti che sono stati comunicati durante la procedura convenzionale[115].
L’oggetto della lite è determinato dalle pretese rispettive che sono state formulate come espresso nella domanda ai sensi dell’articolo 1559[116].
Le parti non possono modificare le loro pretese, salvi l’aggiornamento di una domanda relativa ad un contratto ad esecuzione differita, l’intervenuto pagamento e la compensazione, la sottoposizione al giudice di un intervento di terzo o la sopravvenienza o la rivelazione di un fatto successivo alla stipulazione dell’accordo[117].
Le parti non possono modificare la base giuridica della loro richiesta o sollevare nuovi motivi quando rispondono all'invito del giudice di fornire spiegazioni di fatto o di diritto che quest’ultimo ritiene necessarie per risolvere la controversia[118].
Il paragrafo III e conclusivo della nostra analisi si occupa invece della situazione in cui le differenze permangono totali.
Quando le differenze dunque persistono totalmente il giudice le può conoscere:
- in base alle regole che vigono davanti a lui;
- oppure in base alle regole del precedente paragrafo;
- o ancora su richiesta unilaterale su cui egli deciderà circa le regole che vigono davanti a lui tenendo conto di quelle previste nel presente paragrafo[119].
La richiesta è depositata in cancelleria dall’avvocato della parte più diligente. A pena di irricevibilità, essa va presentata entro tre mesi che decorrono dallo spirare del termine di conclusione della convenzione di procedura partecipativa[120].
In aggiunta alle informazioni richieste, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 58 (indicazioni anagrafiche ed oggetto della domanda), la domanda contiene una dichiarazione dei motivi di fatto e di diritto ed è accompagnata da un elenco dei documenti di cui al terzo comma dell'articolo 1560 (i documenti e le informazioni necessarie per la risoluzione delle differenze e i documenti che sono stati forniti al tecnico durante la procedura)[121].
L'avvocato che procede al deposito ne informa l'altra parte e il medesimo avvocato che l’ha assistita nella procedura convenzionale, a seconda dei casi, mediante notifica o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno[122].
Davanti al tribunal de grande instance, il deposito deve contenere la nomina di avvocato[123].
Quando la domanda è stata depositata presso il tribunal de grande instance, la notifica dell’avvocato procedente informa che il convenuto deve nominare un legale entro quindici giorni da tale notifica[124].
Negli altri casi, l'avvocato del ricorrente è informato dalla cancelleria, del deposito della richiesta, della data della prima udienza utile in cui sarà chiamato il caso. Questa data è portata a conoscenza della controparte con la notifica di cui al terzo comma dell'articolo 1563[125].
(Continua)
[1] L’entrata in vigore è del 23 gennaio 2012.
[2] Art. 37 legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010 che ha introdotto gli articoli che vanno da 2062 a 2067 del Codice civile.
[3] Art. 2 del Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 - art. 2 Titolo II del libro V: Il processo partecipativo (articoli 1542- 1564).
[4]La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre. Art. 1542 C.p.c.
[5] Si può trovare in http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000392/0000.pdf
[6] Bisogna dire . che i Francesi hanno con la consulenza tecnica un rapporto secolare e che i loro provvedimenti tramite l’opera di Napoleone hanno influenzato la legislazione di mezza Europa e significativamente quella del nostro paese.
[7] Cfr. in particolare da pag. 168 in poi.
Si può trovare in http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000392/0000.pdf
[8] Section 3 – La procédure participative de négociation assistée par avocat
La commission a souhaité s’inspirer de la pratique nord-américaine dite du « droit collaboratif », pour proposer l’émergence en France d’un nouveau mode de règlement des conflits, la « procédure participative » de négociation assistée par avocat.
Le droit collaboratif nord-américain
Le droit collaboratif a connu un fort développement depuis une quinzaine d’années aux États-Unis, où il est né, et où il est largement pratiqué dans plus de 40 États. Il s’est également rapidement développé au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande et a fait une percée remarquable en Europe. Face à l’ampleur du phénomène, des avocats français ont pris l’initiative, depuis quelques années, de recourir à des processus collaboratifs dans le cadre de contentieux familiaux. Très utilisé dans ce domaine, ce mode singulier de règle- ment consensuel des différends peut néanmoins appréhender des litiges de toute nature. Dans les pays qui le pratiquent déjà à grande échelle, le droit collaboratif est utilisé en droit de la responsabilité, droit du travail, droit des assurances ou encore pour le règlement des successions, des litiges commerciaux notamment.
[9] Comme tout mode alternatif de règlement des conflits, il interdit provisoirement aux parties de recourir au juge. Il va néanmoins beaucoup plus loin. Sa particularité tient à ce qu’il repose sur une « charte collaborative » qui oblige non seulement les parties au litige, mais également leurs avocats, à tout mettre en œuvre pour aboutir à une solution consensuelle. Plus précisément, les obligations découlant de cette charte s’articulent de manière à ce qu’aucun des signataires ne puisse envisager le recours au juge comme une alternative préféra- ble. À cette fin, les avocats sont tenus de se désengager de la procédure dès lors que l’une des parties rompt le pacte en saisissant le juge, mais également s’ils ont le moindre doute quant à la volonté réelle de leur client ou de l’autre partie d’avancer efficacement dans la négociation. Mieux encore, la signature de la charte leur interdit, en cas d’échec de la procédure, de représenter ultérieurement l’une quelconque des parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Enfin, il est convenu que les éléments d’information échangés au cours de la procédure collaborative ne peuvent être utilisés dans une éventuelle procédure contentieuse ultérieure.
[10] Ces traits caractéristiques font la force du droit collaboratif, mais ils en montrent également les limites. Ayant tout à perdre dans l’échec de la procé- dure collaborative, les parties sont effectivement incitées à participer activement et utilement à la recherche d’une solution négociée. Au Canada, le ministère de la Justice a mené une étude qualitative concernant le droit collaboratif, dont les conclusions, rendues publiques en 2005, ont mis en évidence l’impact très positif du développement de ces procédures et le niveau élevé de satisfaction des parties, notamment en matière familiale.Pour autant, on ne peut ignorer que ce qui favorise le succès du pro- cessus collaboratif est en même temps ce qui rend son échec particulièrement dramatique. Ceux qui n’auront pu aboutir à une solution négociée n’auront plus les moyens, financiers et probatoires, de se lancer dans une procédure judiciaire qui demeure alors pourtant leur seule issue. Lorsque l’accès à la justice est en jeu, il paraît difficilement acceptable de raisonner en termes de « tout ou rien » et de placer en situation d’échec insurmontable tous ceux qui ne seront pas par- venus à un accord total.
[11] L’introduction en France d’une procédure participative
Le droit collaboratif constitue une forme de recherche transaction- nelle contractualisée, faisant intervenir, en sus des parties, leurs avocats. À cet égard, il apparaît particulièrement intéressant de s’en inspirer, pour inciter les parties à la résolution négociée de leur différend, tout en préservant davantage leur accès effectif à la justice. Tel est l’objet de la proposition de la commission, tendant à créer en France une procédure participative de négociation assistée par avocat.
Le schéma retenu par la commission est fondé sur le rôle central d’impulsion et d’assistance des avocats. Il se décline de la façon suivante.
Les parties à la procédure participative, assistées de leurs avocats, s’y engagent volontairement avant toute procédure contentieuse. Leur volonté de prendre en charge la résolution de leur différend prend la forme d’une conven- tion de participation qui les engage à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution négociée du différend. La capacité de la procédure à répondre aux besoins particuliers des parties est assurée par le fait que l’objet, les modalités et les éléments déterminant la solution sont inscrits dans la convention de parti- cipation. Les parties y déterminent nécessairement les questions qu’impliquent la résolution du litige, les éléments d’information nécessaires à l’élaboration des solutions et les modalités de leur échange. Elles prévoient également les règles qui encadreront l’éventuelle intervention d’un technicien et sa rémunération. La procédure participative est ainsi apte à prolonger utilement les clauses de conci- liation qui sont d’usage courant mais qui risquent souvent, par leur imprécision, de nourrir indirectement le contentieux judiciaire autour de leur mise en œuvre.
[12] Il est naturellement prévu que les parties s’engagent mutuellement à ne pas saisir le juge pendant le cours du contrat participatif. Pour qu’il soit complet, l’engagement de ne pas saisir le juge doit produire les mêmes conséquences procédurales que celles qui sont attachées par la Cour de cassation aux clauses de conciliation préalable. Il s’agira donc d’une fin de non-recevoir. Le contrat participatif pourra prévoir, conformément à la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription civile, la suspension du délai de prescription pendant le cours de la procédure participative, sauf dans les matières où de tels accords sont exclus par ladite loi. Pour la rendre attractive et en sécuriser l’issue, la commission propose d’articuler de manière complète la procédure participative avec le système judiciaire. D’abord, en prévoyant que l’accord constatant le règlement consen suel du litige peut être homologué par le juge compétent dans le cadre d’une procédure gracieuse de sorte qu’il sera doté de la force exécutoire lorsque cela sera nécessaire. Ensuite, parce qu’en cas de désaccord ou d’accord partiel, les parties ne sont pas contraintes de tout remettre en cause dans le cadre d’une lon- gue procédure contentieuse : un procès-verbal est prévu pour constater l’accord partiel ainsi que les points sur lesquels le litige persiste ; l’avantage pour les par- ties consiste alors à pouvoir saisir la juridiction compétente par la seule remise au greffe de ce document, accompagné des pièces utiles, pour, d’une part, homologuer les points d’accord et, d’autre part, statuer sur les points de désaccord sans que l’affaire soit renvoyée à la mise en l’état, compte tenu de l’avancement des échanges entre les parties pendant le cours de la procédure participative. Le temps consacré à la négociation en amont de la procédure judiciaire permet ainsi d’accélérer le déroulement d’une procédure judiciaire ultérieure, en cas d’échec total ou partiel de la négociation.
[13] La nécessité d’assister et de conseiller les parties tout au long de la négociation, ainsi que le dénouement judiciaire de la procédure participative, justifient que les parties soient chacune assistées de leur avocat pour conduire la procédure participative. L’assistance par un avocat place les parties en mesure de défendre leurs intérêts de la manière la plus pertinente. C’est pourquoi il est prévu que l’ensemble des formalités doit être accompli par les parties avec l’assistance de leurs avocats : la convention de participation est signée et, le cas échéant, modifiée par les parties, toujours assistées de leurs avocats ; la consta- tation de la solution négociée, des points restant litigieux ou de la volonté des parties de se tourner désormais vers le juge et les accords qui mettent un terme à la procédure sont également signés en présence des avocats.
La commission s’est particulièrement attachée à ce que le droit d’accès à un juge soit préservé. D’une part, l’obligation qui est faite à l’avocat, en droit collaboratif, de se déporter en cas d’échec de la négociation, n’est pas reprise. D’autre part, en cas d’urgence, il demeure possible de saisir le juge aux fins d’ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. Enfin, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, le dispositif délie l’autre partie de son obligation de ne pas saisir la justice.
[14] En outre, pour les matières dans lesquelles les droits sont indispo- nibles, la commission a prévu un régime spécifique, garantissant le respect des droits en cause et s’articulant autour des grands principes suivants.
D’une part, dans ces matières, et sous réserve des précisions qui suivent, les parties assistées de leurs avocats sollicitent du juge, qui statue par ordonnance sur requête, l’autorisation d’engager une procédure participative. Pour les procédures de divorce et de séparation de corps, en ce compris les liquidations subséquentes, l’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire pour engager une procédure participative; en revanche, la saisine du juge et la procédure suivie devant lui demeurent soumises aux dispositions spéciales en vigueur.
D’autre part, un accord ne pourra produire d’effet qu’après son homologation par le juge compétent pour connaître de la matière, c’est-à-dire le juge naturel, dont l’intervention permet de s’assurer que l’accord respecte l’ordre public et préserve les droits et intérêts de chacun.
Enfin, à la demande du représentant du Conseil supérieur du nota- riat, il est précisé que la procédure participative ne préjudicie pas aux règles de la publicité foncière, de façon à ce que le rôle du notaire soit préservé, dans le respect des exigences du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret no 55- 1350 du 14 octobre 1955.
La commission considère que la procédure participative ainsi conçue constitue, en raison de la convention formalisée et de son articulation avec le système judiciaire, un cadre juridique prévisible et sécurisant pour les parties, incitant celles-ci à résoudre leur litige à l’amiable, avec l’assistance de leurs avocats.
[15] Non per gli organismi di mediazione.
Cfr. http://fr.wikimediation.org/images/9/95/CPMN_Communique_23mars2009.pdf
[16] Proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées
[17] http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_B%C3%A9teille
[18]http://fr.wikimediation.org/images/9/95/CPMN_Communique_23mars2009.pdf; http://it.wikipedia.org/wiki/Rachida_Dati
[19] Art. 37 della legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010 che ha introdotto gli articoli che vanno da 2062 a 2067 del Codice civile; art. 2 del Decreto n. 2012-66 del 20 gennaio 2012 - art. 2 Titolo II del libro V: Il processo partecipativo (articoli 1542- 1564).
[20] Nel paese transalpino esiste peraltro già la mediazione obbligatoria in sede sperimentale e sino al dicembre 2014 qualora si invochi la revisione delle modalità per l'esercizio della potestà dei genitori o del contributo al mantenimento e all'educazione del bambino. Evidentemente il Ministro vuole estendere la mediazione familiare obbligatoria avendo dato la stessa buoni frutti.
[21] Cfr. http://mediaresenzaconfini.org/2014/09/10/che-cosa-pensa-il-ministro-della-giustizia-francese-della-mediazione/
[22]http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/les-avocats-doivent-proposer-des-forfaits-11-02-2014-3578877.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F
La stima degli avvocati in Francia non è stata mai così bassa.
Il 4 aprile 2014 un deputato, Mr. Damien Abad, si è posto il problema di capire ed ha fatto una interrogazione parlamentare sul punto, se non sia possibile che una persona depositi un ricorso al Tribunale di Grande istanza (il nostro tribunale) senza assistenza legale visto che né la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, né la convenzione europea dei diritti dell’uomo richiamano la necessarietà dell’assistenza legale. Cfr. sul punto http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-53052QE.htm
[23] In Francia la negoziazione assistita è assolutamente volontaria.
[24] Dobbiamo dire però che da ultimo il CNB si è dimostrato “imparziale”. "L’avocat, acteur des modes amiables de résolution des différends" è un brochure che il CNF francese (CNB) ha preparato nell'ottobre del 2014 per divulgare la cultura dei MARC (così chiamano gli ADR in Francia). Si spiega ad esempio che ci sono ben dieci buone ragioni per andare in mediazione e farsi accompagnare da un avvocato. Che circa l'84% delle imprese che hanno partecipato ad una mediazione (Rapporto Magendie) si sono dichiarate soddisfatte. Che il 99% degli accordi in mediazione hanno avuto esecuzione spontanea.Che la presenza dell'avvocato favorisce gli accordi per il 50%. Che in Francia ci sono ben 64 centri di mediazione gestiti dall'avvocatura. Questa apertura alla mediazione è forse dovuta al fatto che a prescindere dalla parificazione di legge e dalle direttive del Governo, il CNB ha dovuto tener conto dei dati disastrosi sulla n.a. e di uno Studio. L'Istituto IPSOS su richiesta del Consiglio Nazionale Forense di Francia (CNB), ha realizzato uno studio (cfr.http://blogcdcl.wordpress.com/) per conoscere gli usi delle società in materia di ADR e le loro esigenze e aspettative.
I risultati sono stati i seguenti:
- I conflitti sono legati a una violazione del contratto e coprono il 96% delle PMI
- Un terzo delle PMI ha incontrato nel corso degli ultimi tre anni un conflitto relativo a una violazione del contratto
- La disponibilità ad una risoluzione amichevole è indiscutibile, ma le aziende non rinunciano al processo
- Una risoluzione deve essere veloce e contribuire a mantenere le relazioni
- Solo una società su 10 ha utilizzato l'ADR
- Le aziende, una volta informati sono interessate a verificare i benefici: velocità, efficienza, mantenimento delle buone relazioni e basso costo
- Alla fine dell'intervista il 72% delle imprese ha previsto di inserire una clausola nel loro contratto per obbligarsi all'uso di un ADR
http://encyclopedie.avocats.fr/GED_BWZ/199905791718/[CNB]_Justice_21eme_siecle_-_Modes_amiables_de_resolution_des_differends_[oct._2014].pdf
[25] http://www.senat.fr/rap/r13-404/r13-4045.html
[26] Il 4 giugno 2014 il Ministero della Giustizia della Francese ha pubblicato una sintesi di contributi degli avvocati, cancellieri dei tribunali di commercio, degli ufficiali giudiziari e dei notai sulla giustizia nel 21° secolo .
In tale documento i rappresentanti degli avvocati, dei notai e degli ufficiali giudiziari evidenziano la necessità di una sorta di assicurazione per i cittadini che ricomprenda una consulenza legale più una mediazione o conciliazione preventiva obbligatoria e gratuita. Nessuno parla più di negoziazione assistita.
Synthesis des contributions des professions d’avocats, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice et notaires sur la Justice du XXIème siècle. In
http://www.justice.gouv.fr/publication/justice21-synthese-contributions-professions.pdf
[27] http://dl.avocatparis.org/Ecole_Mediation/pdf/170913_EdlM-Programme-A4-septembre-PRINT.pdf
[28] In oggi peraltro i costi sono rimasti e dunque si è introdotta quella telematica.
[29] 214 Α C.p.c. (Tentativo di transazione giudiziaria).
[30] Art. 720 C.p.c.
[31] Cfr. per la Grecia http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gre_it.htm
Per la Romania v. ad es. Concilierea directa, procedura obligatorie daca vrei sa-ti obtii banii de la debitori in instanta in http://jurefani.wordpress.com/2012/03/05/concilierea-directa-procedura-obligatorie-daca-vrei-sa-ti-obtii-banii-de-la-debitori-in-instanta/
[32] Art. 42 Legea 202/2010.
[33] Art. 214 A che è entrato in vigore nel 2000 e che è stata modificato nel 2002.
[34] "1. Αγωγές, που έχουν ως αντικείμενό τους διαφορές ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου κατά την τακτική διαδικασία, για τις οποίες επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός, δεν μπορεί να συζητηθούν, αν δεν προηγηθεί απόπειρα "εξώδικης* επίλυσης"*, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων”.
[35] “2. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης κατάθεσης της αγωγής και τον ορισμό δικασίμου ο γραμματέας θέτει στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα ευδιάκριτη σφραγίδα ότι συζήτηση δεν επιτρέπεται αν δεν προηγηθεί απόπειρα "εξώδικης* επίλυσης της διαφοράς".
[36] "3. Στην κλήση για συζήτηση πρέπει να περιλαμβάνεται και πρόσκληση προς τον εναγόμενο να προσέλθει στο γραφείο του δικηγόρου του ενάγοντος ή στα γραφεία του δικηγορικού συλλόγου του τελευταίου ορισμένη ημέρα και ώρα, με αντικείμενο την απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς. Αν η επίσπευση γίνεται από τον εναγόμενο ή από άλλο διάδικο, αυτός προσκαλεί τον αντίδικο στο γραφείο του δικηγόρου του ή στα γραφεία του δικηγορικού συλλόγου του τελευταίου. Ο προσκαλούμενος οφείλει να παραστεί με δικηγόρο ή να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο εφοδιασμένο με την κατά το άρθρο 98 ειδική πληρεξουσιότητα. Στη συνάντηση μπορεί να κληθεί και ο τυχόν προσεπικαλούμενος. Οι δικηγόροι μπορούν από κοινού να ορίσουν άλλη ημερομηνία συνάντησης ή να αναβάλλουν τη συνάντηση για άλλη ημέρα και ώρα σε ορισμένο τόπο. Οι συναντήσεις για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς πραγματοποιούνται μέσα στο χρονικό διάστημα από την πέμπτη ημέρα μετά την επίδοση της αγωγής έως την τριακοστή πέμπτη ημέρα πριν από τη δικάσιμο."
[37] Si tratta dunque di un tentativo di conciliazione anche senza la presenza di un terzo, o addirittura di una negoziazione tra avvocati.
[38] “4. Κατά τη συνάντηση οι διάδικοι με τους δικηγόρους τους ή εκπροσωπούμενοι από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, επικουρούμενοι, εφόσον το επιθυμούν, και από τρίτο πρόσωπο κοινής επιλογής, εξετάζουν ολόκληρη τη διαφορά καθώς και την τυχόν ανταγωγή του εναγομένου, χωρίς να δεσμεύονται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. Χρησιμοποιούν όλα τα πρόσφορα μέσα για να εξακριβώσουν τα κρίσιμα περιστατικά και τα σημεία συμφωνίας και διαφωνίας τους, καθώς και τις συνέπειες που δέχονται ή αμφισβητούν, ώστε να επιτύχουν αμοιβαίως αποδεκτή λύση της διαφοράς, εν όλω ή εν μέρει. Το τρίτο πρόσωπο κοινής επιλογής που μετέσχε τυχόν στη συνάντηση, έστω και σε μέρος της, αν η απόπειρα αποτύχει εν όλω ή εν μέρει και ακολουθήσει συζήτηση της διαφοράς, δεν εξετάζεται ως μάρτυρας ούτε μπορεί να οριστεί ως πραγματογνώμονας ή τεχνικός σύμβουλος ούτε επιτρέπεται να μετάσχει στην εκδίκαση με οποιαδήποτε ιδιότητα.”
[39] “5. Αν οι διάδικοι καταλήξουν σε ολική ή μερική λύση της διαφοράς, συντάσσεται ατελώς πρακτικό στο οποίο αναγράφεται το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και οι τυχόν όροι υπό τους οποίους θα εκπληρωθεί. Η συμφωνία περιορίζεται στα όρια της ένδικης διαφοράς. Καθορίζονται επίσης και επιβάλλονται τα έξοδα κατά τις διατάξεις των άρθρων 176 επ.. Το πρακτικό χρονολογείται και υπογράφεται από τους διαδίκους ή από τους δικηγόρους τους, αν έχουν την κατά το άρθρο 98 ειδική πληρεξουσιότητα, σε τόσα αντίτυπα όσοι οι αντιδικούντες διάδικοι ή ομάδες διαδίκων”.
[40] “6. Κάθε διάδικος μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να ζητήσει από τον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή, την επικύρωσή του. Ο πρόεδρος αφού διαπιστώσει: α) ότι η διαφορά είναι δεκτική "εξώδικης"* επίλυσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, β) ότι το πρακτικό έχει υπογραφεί σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου και γ) ότι από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το τυχόν ποσόν της οφειλόμενης παροχής, επικυρώνει το πρακτικό. Αν η διαφορά περιλαμβάνει και καταψήφιση, το πρακτικό από την επικύρωση του αποτελεί τίτλο εκτελεστό και ο πρόεδρος το περιάπτει ταυτόχρονα με τον εκτελεστήριο τύπο. Αν η διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, το πρακτικό αποδεικνύει το δικαίωμα. Σε κάθε περίπτωση με την επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης. Αν η επικυρούμενη συμφωνία καλύπτει μέρος της διαφοράς, η κατάργηση της δίκης επέρχεται μόνο κατά τούτο.”
[41]Art. 214 A commi 7-11.
[42] Che per quanto riguarda la gestione delle controversie è mutata ultimamente con un importante provvedimento: Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Legea 202/2010 Mica reforma a Justitiei. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010 (Legge 202/2010 per quanto riguarda alcune misure per accelerare le soluzioni processuali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I nr. 714 del 26 ottobre 2010. Piccola riforma della giustizia).
[43] A modifica ed integrazione del Codice di Procedura Civile (Codul de procedura civila).
[44] Art. 42 Legea 202/2010.
[45] Cfr. art. 1561 e 1562 C.p.c.
[46] http://www.youtube.com/watch?v=_OOEFY-9ZNs
[47] Cfr. http://www.cyber-avocat.com/CaFamille/Equipe.asp
[48] V. art. 43 legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010.
[49] La procédure participative est régie par le code de procédure civile.
[50] La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. Art. 2062 c. 1 C.c.
[51] Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Art. 2062 c. 2 C.c.
[52] Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Art. 1543 C.p.c.
[53] L’art. 829 C.p.c. recita appunto « à fin de conciliation et, à défaut, de jugement ».
[54] Art. 836 c. 1 C.p.c. novellato.
[55] Art. 836 c. 2 C.p.c. novellato. La domanda giudiziale viene formata ai fini della conciliazione o in difetto del giudizio, fermo restando che si può sempre chiedere la promozione del tentativo di conciliazione.
La domanda può anche essere formata attraverso una dichiarazione da depositarsi congiuntamente nella segreteria del Giudice oppure a seguito di presentazione volontaria davanti al giudice.
[56] La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise:
1° Son terme ;
2° L'objet du différend ;
3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange. Art. 2063 C.c.
[57] Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats. Art. 1545 c. 1 C.p.c.
[58] La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée. Art. 1545 c. 2 C.p.c.
[59] Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067. Art. 2064 c. 1 C.c.
[60] Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.
[61] Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Art. 2064 u.c. C.c.
[62] Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige. Art. 2065 c. 1 C.c.
[63] En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties. Art. 2065 c. 2 C.c.
[64] La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. Art. 1546 C.p.c.
[65]Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. (Art. 2066 c. 1 C.c.) Non si fa qui che riprendere la prassi vigente in materia di transazioni tra avvocati.
[66] Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue. Art. 2066 c. 2 C.c.
[67] http://fr.wikimediation.org/images/9/95/CPMN_Communique_23mars2009.pdf
[68] Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps. Art. 2067 c. 1 C.c.
[69] L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. Art. 2067 c. 2 C.c.
[70] La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce. Art. 2067 C.c. c. 2 ultima parte.
[71] V. art. 1557 c. 3 C.p.c.
[72] La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. Art. 2238 c. 1 ultima parte C.c.
[73] En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Art. 2238 c. 2 ultima parte C.c. Si tratta di una norma decisamente incentivante.
[74] Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil. Art. 10 c. 2 Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
[75] Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. Art. 4 c. 3 loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
[76] Le recours à un technicien.
[77] Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Art. 1547 C.p.c.
[78] Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles. Art. 1548 C.p.c.
[79] Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat. Art. 1549 c. 1 C.p.c.
[80] Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire. Art. 1549 c. 2 C.p.c.
[81] Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. Art. 1549 c. 3 C.p.c.
[82] A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Art. 1550 C.p.c.
[83] Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Art. 1551 c. 1 C.p.c.
[84] Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose. Art. 1551 c. 2 C.p.c.
[85] Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables. Art. 1552 C.p.c.
[86] Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites. Art. 1553 c. 1 C.p.c.
[87] Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations. Art. 1553 c. 2 C.p.c.
[88] A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant. Art. 1554 c. 1 C.p.c.
[89] Ce rapport peut être produit en justice. Art. 1554 c. 2 C.p.c.
[90] Edit du mois de Novembre 1563, portant établissement des Juges-Consuls en la ville de Paris; http://partages.univ-rennes1.fr/files/partages/Recherche/Recherche%20Droit/Laboratoires/CHD/Textes/Edit1563.pdf
[91] Cfr. Revue de législation et de jurisprudence, Volume 15, Bureau de rédaction, 1842, p. 319 e ss. http://books.google.it/books?id=NKEvAQAAMAAJ&hl=it&source=gbs_navlinks_s http://www.mediation-ieam.com/Historique.asp
[92] Connaîtront les Juges & Consuls des marchands, de tous procès & différends qui se seront ciaprès mus entre Marchands, pour fait de marchandise seulement, leurs veuves Marchandes publiques, leurs Facteurs, Serviteurs & Commettants, tous Marchands, soit que lesdits différends procèdent d’obligations, cédules, récépissés, lettres de change ou crédit, réponses, assurances, transports de dettes & novations d’icelles, calculs ou erreur en iceux, compagnies, société ou association ja faites, ou qui se feront ci-après ; desquelles matières & différends, nous avons, de nos pleine puissance & autorité royale, attribué & commis la connaissance, jugement & décision auxdits Juges-Consuls, & aux trois d’eux, privativement à tous nos Juges, appelés avec eux, si la matière y est sujette, & en sont requis par les Parties, tel nombre de personnes de conseil qu’ils aviseront, exceptés toutefois & réservés les procès que la qualité susdite ja intentés & pendants pardevant nos Juges, auxquels néanmoins enjoignons les renvoyer pardevant lesdits Juges & Consuls des marchands, i les Parties le requièrent et consentent.
Et avons dès à présent déclarés nuls tous transports de cédules, obligations & dettes qui seront
faits par lesdits Marchands & personnes privilégiées, ou autre quelconque non sujette à la
Juridiction desdits Juge & Consuls.
[93] Professore ordinario di diritto somano all’Università di Pavia nel 1864.
[94] P. BARINETTI, Diritto romano, Parte generale, Vallardi, Milano, 1864 p. 190-191.
[95] Corte Suprema di Giustizia, 5 aprile 1838.
[96] Cfr. J. MATTEI, Annotazioni al codice di procedura civile, Pietro Naratovich, Venezia, 1869, p. 459.
[97] Circa la diretta derivazione dell’esame contabile nostrano da quello del 1865 si esprime V. ANDRIOLI in Commento al codice di procedura civile, E. Jovene, Napoli, 1956, p. 114. L’autore ritiene semplicemente che l’oggetto del nostro esame contabile sia più lato, poiché può pertenere ad ogni sorta di giudizio.
[98] Et pour couper court à toute longueur, & ôter l’occasion de fuit & plaider, voulons & ordonnons que tous ajournements soient libellés, & qu’ils contiennent demande certaine ; & seront tenues les Parties comparoir en personne à la première assignation, pour être ouies par leur bouche, s’ils n’ont légitime excuse de maladie ou absence, esquels cas enverront par écrit leur réponse signée de leur man propre, ou au cas de maladie, de l’un de leurs parents, voisins ou amis ayant de ce chargé & procuration spéciale, dont il sera apparoir à ladite assignation, le tout sans aucun ministère d’Avocat ou Procureur.
[99] Art. 5
Se le versioni contrastano e le parti non si trovano d’accordo, sarà fissato un termine alla prima udienza per indicare i loro testimoni, che verranno sentiti sommariamente e dopo le deposizioni il giudice prenderà una decisione in udienza se è possibile secondo l’onore e la coscienza di detti Giudici e Consoli.
ARTICLE V
Si les Parties sont contraires, & non d’accord de leurs faits, délai compétent leur sera préfix à la première comparution, dans lequel ils produiront leurs témoins, qui seront ouis sommairement, & sur leur déposition, le différend sera jugé sur la champ, si faire se peut, dont nous chargeons l’honneur & conscience desdits Juges & Consuls.
[100] Si tratta di Carlo IX che fu re di Francia dal 1560 al 1574.
[101] CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France : A tous présents & à venir : Salut, Savoir faisons, que sur la Requête & remontrance à nous faites en notre Conseil de la part des Marchands de notre bonne ville de Paris, & pour le bien public & abréviation de tout procès & différends , Marchands qui doivent négocier en semble de bonne foi, sans être astreins aux subtilités des Lois & Ordonnances, avons, par l’avis de notre très-honorée Dame & Mère, des Princes de notre sang, Seigneurs & Gens de notredit Conseil, statué, ordonnons & permis ce qui s’ensuit.
[102] L'issue de la procédure.
[103] La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.
[104] La procédure conventionnelle s'éteint par :
1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.
Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord. Art. 1555 C.p.c.
[105] A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige. Art. 1556 c. 1 C.p.c.
[106] La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge. Art. 1556 c. 2 C.p.c.
[107] La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend.
[108] La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties. Art. 1557c. 1 C.p.c.
[109] A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative. Art. 1557 c. 2 C.p.c.
[110] Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat. Art. 1557 c. 3 C.p.c.
[111] La procédure de jugement du différend persistant.
[112] Lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée. Articolo 1558 C.p.c.
[113] È un giudice del tribunal de grande instance che sovraintende al corretto esercizio processuale e che può essere nominato come giudice unico in certe materie.
[114] Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l'article 1561. Articolo 1559 C.p.c.
[115] Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l'article 57 :
― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;
― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle. Articolo 1560 C.p.c.
[116] L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559. Art. 1561 c. 1 C.p.c.
[117] Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord. Art. 1561 c. 2 C.p.c.
[118] Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Art. 1561 c. 3 C.p.c.
[119] Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :
― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe. Art. 1562 C.p.c.
[120] La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative. Art. 1563 c. 1 C.p.c.
[121] Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560. Art. 1563 c. 2 C.p.c.
[122] L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Art. 1563 c. 3 C.p.c.
[123] Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat. Art. 1563 c. 4 C.p.c.
[124] Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification. Art. 1564 c. 1 C.p.c.
[125] Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563 c. 2 C.p.c.