La conciliazione nel Codice per lo Regno delle Due Sicilie.
Il primo libro del Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 26 marzo 1819 riportava significativamente il titolo De’ Conciliatori e si divideva in sei titoli: il primo dedicato alle disposizioni preliminari ovvero a come era organizzata l’attività della giustizia di pace[1] ed il secondo alle conciliazioni[2].
Solo dal titolo III in poi ci si occupava delle regole del giudizio: ciò sta ad indicare che la conciliazione era l’attività a cui il codice di rito attribuiva maggior rilievo.
Il conciliatore doveva essere proprietario terriero (“distinto per probità e pubblica opinione”) del comune perché si diceva che tale qualità lo rendesse più interessato alla pace e alla concordia nel comune[3].
Aveva giurisdizione inappellabile, ma la competenza era limitata alle azioni personali relative a mobili “sino a sei ducati”[4].
Ma poteva essere arbitro[5] e conciliatore anche per somme superiori[6].
Per espletare i suoi compiti era assistito da un cancelliere[7] e teneva udienza anche di sera e nei festivi[8] nella propria casa[9] ed obbligatoriamente due volte alla settimana nella casa comunale.
Ciò per retaggio secolare risalente al Difensore civico romano di età imperiale che doveva essere disponibile per tutti a qualunque ora ed abitava dunque in una casa pubblica che serviva anche da archivio. Non a caso lo stesso regolamento della conciliazione societaria attuale ed il decreto interministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 si sono preoccupati di stabilire che il regolamento di procedura debba indicare la sede di conciliazione (gli stessi modelli ministeriali attuali di domanda di iscrizione insistono molto sul requisito).
Anche se normalmente le udienze erano pubbliche[10] il conciliatore etneo poteva stabilire che quelle di conciliazione fossero segrete[11], il che ne fa un esempio di grande lungimiranza e modernità.
Non a caso il titolo II usa la locuzione “Delle conciliazioni”, perché ne contemplava ben due, peraltro tra loro collegate.
La prima e principale consisteva nel procurare con attività che fossero spenti gli odi e le inimicizie degli abitanti del comune (art. 19): quindi bastava un semplice litigio o malinteso, non ci voleva una vera e propria controversia perché il conciliatore potesse intervenire.
La legge non diceva come avrebbe potuto operare il conciliatore onde prevenire l’escalation del conflitto, ma poteva trattarsi anche di semplici consigli per cui non utilizzava alcuna formalità, né l’ausilio del cancelliere.
Il fatto che il conciliatore si potesse intromettere nelle questioni che non erano ancora controversie civili e pure senza essere richiesto era cosa foriera di non pochi inconvenienti.
Così nel codice di procedura civile del 1865 si stabilirà un intervento soltanto su richiesta delle parti e per questioni che avessero assunto le caratteristiche di controversie civili[12].
Se però tale intervento di prevenzione non fosse stato utile il conciliatore poteva essere richiesto di comporre le liti che le parti temevano o che fossero insorte (art. 20): da ciò si ricava che il conciliatore poteva conciliare le parti prima dell’insorgenza della lite e quindi in conciliazione preventiva ovvero durante il corso di un giudizio non pendente davanti a lui o ancora durante un giudizio di fronte a lui pendente.
Da notarsi è che le conciliazioni su richiesta delle parti a lite instaurata non erano viste con particolare favore.
Ben prima della Comunità Europea dunque il codice etneo stabiliva “che lo sperimento delle conciliazioni, come atti volontari, non può comunque impedire il corso de’ giudizj”[13].
In tema di diverbi familiari (art. 21[14]), comprese le separazioni di fatto[15], si riteneva invece che il conciliatore fosse obbligato ad intervenire[16].
In ogni caso la conciliazione poteva avvenire solo se le parti potevano disporre dei loro diritti[17] e per materie che potessero essere oggetto di transazione (art. 22).
Speciali disposizioni erano dunque dettate per coloro che avevano una limitata capacità di contrattare (artt. 23-25 e 29)[18].
In conciliazione si poteva essere rappresentati con mandato speciale (art. 26).
Per certe materie[19] le conciliazioni dovevano essere omologate dal tribunale[20], e non erano conciliabili le questioni riguardanti un ente pubblico[21], la volontaria giurisdizione[22], le cause di responsabilità contro i giudici ed avvocati.
Tali limitazioni di forte impronta romanistica verrà ripresa anche dal legislatore del 1865.
Le domande di conciliazione su richiesta erano verbali (art. 34), mentre per la chiamata in conciliazione, ossia per l’avviso che il conciliatore faceva pervenire al chiamato in ordine al giorno della conciliazione, la legge non prevedeva alcun mezzo e quindi il conciliatore poteva stimare da sé il più confacente al caso concreto[23].
Il conciliatore competente era quello del luogo di domicilio o di residenza (art. 32); la comparizione spontanea davanti ad un giudice diverso poteva avvenire solo se entrambi le parti “sapevano scrivere” ovvero in forza di procura notarile[24]; fuori da queste ipotesi il conciliatore si dichiarava sempre incompetente (art. 33).
La conciliazione non si teneva in assenza di una o di entrambi le parti; in tal caso veniva rinnovato l’avviso di comparizione; ove anche quest’ultimo fosse stato infruttuoso la conciliazione non poteva più tenersi a meno che le parti non l’avessero richiesta congiuntamente; si annotava però della mancata comparizione (art. 35)[25].
La chiamata o la presentazione volontaria in conciliazione interrompeva la prescrizione[26] se veniva instaurato giudizio entro un mese dalla mancata comparsa o dalla non seguita conciliazione (art. 40)[27].
Se le parti non si accordavano non si redigeva alcun verbale, ma il cancelliere lo annotava in apposito registro (art. 36). L’annotazione serviva al conciliatore semplicemente perché si potesse difendere dall’eventuale rimprovero di non aver proceduto a conciliare le discordie tra i suoi concittadini.
Sussisteva anche un caso detto di conciliazione distolta, quando cioè una parte a completa stesura del verbale decideva di non firmarlo; in tal caso si considerava la conciliazione come non avvenuta, appunto distolta (art. 38).
In caso di accordo e quindi di <<riconciliazione delle dispute>> si formava processo verbale <<con esprimervi distintamente la convenzione>>[28] ed il processo era esecutivo[29] contro le parti intervenute e i loro eredi “sino a sei ducati”; sopra i sei ducati o <<contra i terzi>> il processo verbale aveva la forza di scrittura privata[30](art. 39).
Il verbale era considerato atto pubblico autentico in quanto il conciliatore era pubblico ufficiale: quindi se lo si voleva impugnare era necessaria la querela di falso e le confessioni giudiziali o extragiudiziali facevano piena prova contro il dichiarante che avesse sottoscritto il verbale; sopra i sei ducati però il verbale non aveva il valore dell’atto notarile[31] che avrebbe consentito la pronta esecuzione e la possibilità di generare iscrizioni ipotecarie.
I verbali di conciliazione e di compromesso erano esenti dal bollo e dal registro “sino a sei ducati”[32].
Era vietato ai cancellieri dei conciliatori ed ai servienti di esigere "per loro dritti alcuna somma che non fosse prevista dalla tariffa"[33].
In conclusione si trattava evidentemente di una conciliazione facoltativa[34] di carattere universale[35] che comunque aveva alcuni tratti che si ritrovano anche nella più recente normativa.
È interessante infine notare che si aveva invece in questi anni[36] una conciliazione obbligatoria nel caso in cui vi fosse lite tra Comuni e Pubblica Amministrazione o quando il Comune fosse comunque convenuto; di essa si occupavano però i Consigli di Intendenza[37].
[37] L. 12 dicembre 1816 e 21 marzo 1817. Dunque la conciliazione nei rapporti di diritto pubblico o comunque quando fossero coinvolti soggetti pubblici, possiede una lunga tradizione.