La mediazione in pillole: Malta
A Malta la mediazione è di regola volontaria e condotta da un terzo informato secondo il metodo facilitativo. Può essere extragiudiziale o delegata dal Giudice o da altra Autorità. Il tempo della mediazione viene stabilito dal Giudice o dall’Autorità. Se la richiesta di mediazione proviene da un decreto dell’autorità giudiziaria civile o commerciale può essere richiesta l’assistenza del solo avvocato. Il mediatore può soltanto riferire alla Corte o ad altra autorità aggiudicativa che un accordo è stato raggiunto e sempre che le parti lo abbiano autorizzato a farlo per iscritto. La gestione dei mediatori è operata dal Centro di Mediazione che può anche impartire consigli e raccomandazioni al Ministro della Giustizia ed è esente da imposte e tasse sino a che è in funzione.