Storia della legislazione sulla mediazione in Italia

Testo integrale delle 66 leggi storiche su mediazione e sistemi di composizione dei conflitti in Italia, tratte dalla raccolta Sistemi di composizione delle controversie, vol. V di Carlo Alberto Calcagno. Vedi anche l'indice completo della storia della legislazione per paese e la legislazione internazionale vigente.

1. Regie Costituzioni di Sua Maestà Vittorio Amedeo II. (tit. IV, lib. II) (1770)

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

1. I Castellani e Baili, che non sono giudici ordinari dovranno udire e decidere nel territorio delle loro castellanie le cause delle mercedi dovute agli operai, quelle di nutrici, serve, miserabili, orfani, e simili, e tutte le altre modiche, e brevi, che possono spedirsi senza atti, o indagine giudiziaria.

2. Tali cause si termineranno senza scritti, o frustranti dilazioni; ma per mezzo di giuramento offerto, o riferto tra le parti, o come meglio sommariamente potrà farsi.

3. Decideranno parimenti le querele che insorgessero tra la gente rustica sopra la variazione dé confini, o altro incommodo che si pretendesse né beni, e percezione dei loro frutti, chiamando ed interponendo la mediazione dei più pratici di detti confini e terre, che sieno uomini dabbene, e non sospetti; ed avuto il loro sentimento, renderanno a ciascuno il loro diritto.

4. Nelle cause che richiedono ispezione giudiziaria, o nelle sopraddette, se eccederanno la somma di lire quaranta, ed il reo richiederà di essere rimesso al Giudice Ordinario, si asterranno di decidere, e rimetteranno le Parti al medesimo per un certo giorno no feriato, acciocché ricevino il compimento di giustizia, sotto pena della nullità, e refezione dé danni e spese.

2. Codice per lo Regno delle Due Sicilie 1819– Leggi della procedura ne giudizj civili – Edizione del 1848

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Libro I.

DÉ CONCILIATORI.

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Articolo 1. Il conciliatore darà udienza sempre che bisogno lo esiga , non escluse le sere ed i giorni festivi; ma dovrà periodicamente stabilirla due volte la settimana nella casa comunale.

2. Terrà pubbliche le udienze né giudizj, e potrà renderle segrete nelle conciliazioni.

3. Nell'esercizio della sua carica sarà assistito dal cancelliere.

4. Richiamerà all'ordine, e farà espellere gli astanti che recassero disturbi commettessero irriverenze: ed in caso di pertinacia potrà ordinare l'arresto, con formare immediatamente il verbale e spedirlo cogl'incolpati al giudice del circondario.

5. Trovandosi assente o impedito, sarà rimpiazzato dal sindaco o dal secondo eletto del comune.

6. Avrà il cancelliere due registri numerati in ogni pagina, e cifrati dal giudice del circondario, che scriverà il numero delle pagine a piè della prima e dell'ultima. Sarà addetto l'uno alle conciliazioni ed à compromessi, e l'altro à giudizj.

7. Le minute de 'verbali, tranne il caso previsto nell'articolo 4, come quelle degli atti semplici e delle sentenze, saranno distese su' registri.

8. Si apporranno né verbali le firme del conciliatore, del cancelliere e delle parti, o dé procuratori speciali. Se le parti o chi le rappresenta, non sappiano scrivere, se ne farà menzione.

9. Gli atti semplici e le sentenze saranno sottoscritte dal conciliatore e dal cancelliere.

10. Si conserveranno insieme co' registri i mandati di procura ed i consensi autentici.

11. Nell'ultimo giorno di ciascun anno saranno chiusi i registri col visto dé conciliatori, e depositati nell'archivio comunale.

12. Gli avvisi alle parti nelle conciliazioni , né compromessi e né giudizj saranno scritti dal cancelliere che indicherà l'oggetto ed il giorno della comparsa.

13. Dovrà il serviente del comune nell'intimare gli avvisi, gli atti semplici e le sentenza, lasciarne la copia a persona o al domicilio. Il cancelliere noterà sull'originale o sull'estratto la seguita intimazione.

14. Gli avvisi originali, le copie conformi degli atti semplici e le spedizioni delle sentenze e déverbali si rilasceranno agli attori o al convenuto, cui si appartengono.

15. Il cancelliere ed il serviente hanno l'obbligo di enunciare in ciascun atto le indennità percepite.

16. Saranno esenti dalla formalità del bollo e del registro tutti gli atti relativi alla competenza dé conciliatori, fuorché quelli di conciliazione o compromesso che ecceda la somma di sei ducati. Si registreranno gratuitamente le originali sentenze deffinitive; e nelle spedizioni o copie dovrà il cancelliere far menzione del registro.

17. Sono sottoposti i conciliatori alla immediata vigilanza del regio procuratore civile della provincia o valle ; ed a lui chiederanno gli opportuni rischiarimenti. Potrà egli richiamar le copie degli atti, e far anche nelle urgenze riconoscere i registri.

18. Per qué casi che non sono preveduti nel presente libro, si adatteranno le disposizioni della procedura dé giudici di circondario.

TITOLO II.

Delle conciliazioni

19. L'uffizio del conciliatore soprattutto consiste nel procurare con attività, che sieno spente le inimicizie e gli odj fra gli abitanti del comune.

20. Egli dee con uguale zelo adoperarsi, quante volte ne sia richiesto, per comporre fra loro le liti insorte o temute.

21. Sarà presunta la richiesta nelle separazioni personali eseguite colle sole vie di fatto fra i conjugi, e né giudizi incominciati frà il padre o la madre ed i suoi figliuoli, fra gli avi o le avole ed i loro nipoti: ma sono loro vietale le conciliazioni che producono la legale separazione personale, o dé beni frà conjugi, le quali si eseguiranno secondo lo stabilito né titoli VII e IX libro VII delle presenti leggi della procedura né giudizj civili. Benvero nel caso di detta separazione personale il conciliatore insinuerà à conjugi , che adiscano il presidente del tribunale.

22. Potrà aver luogo la conciliazione sempre che le parti possano disporre dé loro dritti, e non si tratti di materia in cui sieno proibite le transazioni.

23. E d'uopo per le donne maritate l’intervento o consenso dé mariti, o l'autorizzazione giudiziaria. Sono eccettuate le controversie relative alla sola amministrazione dé beni parafernali; agli affari del loro traffico, se sieno autorizzate dà mariti ad esercitare pubblicamente la mercatura; ed agli effetti mobiliari, se vivano separate di corpo o di beni in vigor di giudicato o di convenzione omologata.

24. Per quelli che sono dichiarati prodighi, e necessario il consenso del consulente o dato in cancelleria, o con altro atto pubblico.

25. Gli eredi presuntivi, ed altri che trovansi nel possesso provvisionale dé beni degli assenti, possono sperimentare la conciliazione per le liti che non riguardino beni o dritti immobiliari.

26. Debbono i mandatari delle parti esibire le facoltà speciali con atto autentico.

27. Le conciliazioni sul falso incidente civile, sulla proprietà dé beni dotali, e sulle donazioni o legati di alimenti non avranno menomo vigore, se non sieno prima omologate dal tribunale civile.

28. Non sono delle attribuzioni déconciliatori le dimande che interessino lo Stato ed il demanio, i comuni, gli stabilimenti pubblici, le corporazioni religiose, i minori, gl'interdetti, le eredità vacanti, i presunti assesti, o altri provveduti di curatore.

29. Hanno i minori emancipati l'arbitrio di conciliarsi come semplici amministratori dé proprj beni: ma cessa la limitazione negli atti commerciali cui sieno legalmente autorizzati, siccome è stabilito nelle leggi di eccezione per gli affari di commercio.

30. Sono vietate le conciliazioni per l'azione civile contra i giudici o per la loro ricusa, per la disapprovazione dépatrocinatori , per lo stato delle persone e per le tutele.

31. Lo sperimento delle conciliazioni, come atti volontàrj, non può comunque impedire il corso dé giudizj.

32. Quelli che chiedono lo sperimento, debbono sempre dirigersi al conciliatore del comune in cui la parte chiamata in conciliazione ha il suo domicilio o la sua residenza.

33. La spontanea comparsa di ambe le parti che sanno scrivere, o il loro consenso con atto notariale, attribuisce facoltà al conciliatore, sebbene incompetente pel rispettivo loro domicilio.

34. Saranno verbali le richieste per le conciliazioni.

35. Il termine a comparire in conciliazione è di due giorni dall'avviso.

Se manca il richiedente, o la parte chiamata, o se mancano ambedue, sarà a premura dell'uno o dell'altra rinnovato l'avviso. Persistendo chiunque nella contumacia, non si adopereranno tentativi ulteriori, finché le parti volontariamente compariscano. Sarà non però disteso atto della non comparsa.

36. Non riuscendo la conciliazione, dovrà il cancelliere notarle nel registro.

37. Qualora siansi riconciliale Io dispute, se ne formerà processo verbale con esprimervi distintamente la convenzione.

38. Se una delle parti o il suo procuratore ricusi di firmare, si avrà per distolta la conciliazione.

39. Quando la conciliazione non oltrepassi il valore determinato di ducati sei, il processo verbale di conciliazione sarà esecutivo contra le parti intervenute o i loro eredi, a norma dello stabilito nell' articolo 797 delle leggi civili: a qual effetto il conciliatore è autorizzato a dare la spedizione esecutiva del detto verbale nella stessa forma come nelle sentenze. Se poi l’atto di conciliazione oltrepassi il valore determinato di ducati sei, o il valore sia indefinito, o contra terzi, ancorché abbiano causa dalle parti contraenti, l'atto di conciliazione avrà solo forza di scrittura privata.

40. La chiamata o la presentazione volontaria per la conciliazione interrompe la prescrizione e fa decorrere gl'interessi; purché la dimanda a comparire in giudizio sia fatta nel corso d' un mese dal giorno della non comparsa , o della non seguita conciliazione.

LIBRO IX.

TITOLO UNICO.

DÉ COMPROMESSI.

1079. Ogni persona è autorizzata a compromettere sopra i diritti dé quali può liberamente disporre.

1080. Non è lecito di compromettere sulle donazioni ed i legati a titolo di alimenti, abitazione e vestiario, sulle separazioni fra marito e moglie, e sulle questioni di stato; né sulle controversie nelle quali dee intervenire il pubblico ministero.

1081. Il compromesso potrà farsi con un processo verbale avanti gli arbitri eletti, o con un atto avanti notajo, o con privata scrittura.

1082. Sotto pena di nullità, il compromesso dovrà indicare gli oggetti in lite, ed i nomi e cognomi degli arbitri.

1083. Il compromesso sarà valido, benché non fissi alcun termine: ed in questo caso l'autorità degli arbitri non durerà più di tre mesi da decorrere dal giorno dell' accettazione degli arbitri.

1084. Durante il termine del compromesso, gli arbitri non potranno esser rivocati senza unanime consenso delle parti.

1085. Nella procedura le parti e gli arbitri osserveranno i termini e le forme stabilite pé tribunali civili, qualora le parti non abbiano convenuto diversamente.

1086. Contra le sentenze degli arbitri vi sarà luogo all'appello, purché le parti nell'atto del compromesso non vi abbiano espressamente rinunciato.

Quando il compromesso cadrà sopra una causa pendente in appello, o sopra un ricorso per ritrattazione, la sentenza degli arbitri sarà definitiva e senza appello.

1087. Gli atti d'istruzione ed i processi verbali del ministero degli arbitri saranno fatti da tutti essi collegialmente, se pure il compromesso non gli autorizzi a deputare un di loro a questo oggetto.

1088. Il compromesso finisce:

1° per la morte, il rifiuto, la desistenza o 1'impedimento di uno degli arbitri; purché non sia stata apposta una clausola che autorizzi a continuare il compromesso, ovvero a surrogare un altro, a scelta delle parti, o dell' arbitro o del resto degli arbitri;

2° per lo spirare del termine stabilito , o di quello di tre mesi, non essendone stato fissato alcuno ;

3° per division di pareri, se gli arbitri non hanno la facoltà di chiamare un terzo.

1089. Quando gli eredi sono tutti maggiori, la morte non darà fine al compromesso: ma il termine per istruire e giudicare sarà sospeso, finché non sia decorso quello stabilito per fare inventario e deliberare.

1090. Cominciata la procedura, gli arbitri non possono più desistere. Non si ammette ricusa di arbitri, che per fatti posteriori al compromesso.

1091. Se un atto è arguito di falso, anche puramente coll'azione civile, o che insorga qualche incidente criminale, gli arbitri rimetteranno le parti avanti il tribunale competente, ed i termini del compromesso continueranno a decorrere dal giorno in cui sarà pronunziato sull' incidente.

1092. Ciascuna parte sarà tenuta a produrre le sue difese ed i suoi documenti, quindici giorni almeno prima che spiri il termine del compromesso. Gli arbitri dovranno giudicar sulle fatte produzioni.

La sentenza sarà firmata da ciascuno degli arbitri: e nel caso che sieno più di due, se il minor numero ricuserà di firmarla, gli altri ne faranno menzione; e la sentenza avrà la stessa forza, che se fosse stata firmata da ciascuno di essi.

Una sentenza di arbitri non sarà soggetta all'opposizione in verun caso.

1093. Qualora sieno divisi i pareri, gli arbitri autorizzati a nominare un terzo saranno tenuti a farlo con una decisione nella quale venga enunciata la divisione dé pareri. Se non possono convenir sulla nomina, dovranno dichiararlo nel processo verbale: ed il terzo sarà nominato dal presidente di quel magistrato cui spetta di ordinare che venga eseguita la decisione arbitrale.

A tal effetto sarà presentata una istanza dalla parte più diligente.

Né due casi predetti gli arbitri di opinione diversa saranno tenuti a stendere distinto e motivato il loro parere o nello stesso processo verbale o in processi verbali separati.

1094 II terzo arbitro sarà tenuto a profferire il suo giudizio nel termine di un mese, a computare dal giorno della sua accettazione; a meno che non sia stato prolungato questo termine dall'atto di nomina. Egli non potrà pronunziare, se non dopo aver conferito cogli arbitri divisi di opinione, i quali saranno citati a riunirsi a tal effetto.

Se tutti gli arbitri non si riuniscono, il terzo pronunzierà solo.

Se il terzo arbitro non si uniformerà al parere degli altri arbitri, potrà dare il suo avviso difforme che sarà decisivo, quante volte le parti gli abbian dato espressamente questa facoltà: altrimenti non vi sarà sentenza arbitrale , ed il compromesso resterà disciolto.

1095. Gli arbitri ed i terzi arbitri decideranno secondo le regole del diritto, qualora il compromesso non gli abbia autorizzali a pronunziare come amichevoli compositori.

1096. La sentenza degli arbitri sarà renduta esecutiva con una ordinanza del presidente del tribunal civile della provincia o valle in cui sia stata profferita. A tal effetto la minuta della sentenza sarà depositata fra tre giorni da uno degli arbitri nella cancelleria del tribunale.

Se la sentenza degli arbitri sia stata profferita su d'un oggetto di competenza di un giudice di circondario, l' ordinanza che la rende esecutiva, sarà pronunciala dal giudice medesimo: e la minuta sarà fra il termine suddetto depositata nella cancelleria della giudicatura di circondario. Se il compromesso riguarda una quistione in grado di appello, la semenza degli arbitri debbe essere depositata nella cancelleria del tribunale o della gran Corte civile, secondo la diversa competenza: e la sentenza che la rende esecutiva, sarà resa dal presidente del tribunale o della gran Corte civile.

Qualunque istanza o procedura per le spese del deposito e pé diritti del registro non potrà essere diretta che contra le parti.

1097. Le sentenze degli arbitri, anche preparatorie, non possono mandarsi ad esecuzione, che dietro una ordinanza del magistrato cui compete, in conformità dell' articolo precedente. Tale ordinanza sarà scritta in piede o al margine della originale sentenza, senza che vi sia bisogno di darne comunicazione al ministero pubblico. La spedizione della detta ordinanza si fa in seguito alla spedizione della sentenza.

La cognizione di tutto ciò che è relativo alla esecuzione della sentenza , appartiene al giudice del circondario, o al tribunale, o alla gran Corte il cui presidente ha rilasciato l'ordinanza.

1098. Le sentenze degli arbitri in nessun caso potranno essere opposte contra i terzi.

1099. L'appello dalla sentenza degli arbitri sarà prodotto davanti i tribunali civili per le materie le quali, se non vi fosse intervenuto arbitramento, sarebbero state o in prima o in ultima istanza della competenza de giudici di circondario; e davanti le gran Corti civili per le materie le quali sarebbero tanto in prima, quanto in ultima istanza appartenute à tribunali civili.

1100. Le regole relative alla esecuzione provvisionale delle sentenze dé tribunali sono anche applicabili alle sentenze degli arbitri.

1101. Se l'appello vien rigettato, l'appellante sarà condannato a quella stessa multa in cui sarebbe incorso , trattandosi di una sentenza dé tribunali ordinarj.

1102. Il ricorso per ritrattazione di sentenza può proporsi contra le sentenze degli arbitri né casi e nelle forme e fra i termini stabiliti per le sentenze dé tribunali ordinarj.

Il ricorso sarà prodotto davanti quel tribunale o quella gran Corte civile che sarebbe stata competente per conoscere dell' appello.

1103. Non possono allegarsi per titoli di ritrattazione della sentenza degli arbitri l. l’inosservanza delle forme ordinarie, quando le parti non avessero diversamente convenuto ;

2. se siasi pronunziato su di cose non dimandate salvo in questo caso ad agire di nullità come nell' articolo seguente.

1104. Non vi sarà bisogno né di appello né di ricorso per ritrattazione di sentenza né seguenti casi:

1. se la sentenza è stata pronunziata senza compromesso, o fuori dé termini del medesimo;

2. se è stata pronunziata in seguito di un compromesso nullo o spirato ;

3. se è stata pronunziata solamente da alcuni degli arbitri non autorizzati a giudicare in assenza degli altri;

4. se è stata pronunziata da un terzo arbitro il quale abbia mancato di conferire con gli altri arbitri divisi di opinione, a tenore del disposto dall'articolo 1094;

5. finalmente se si è pronunziato sopra cose non dimandate.

In tutti questi casi le parti produrranno opposizione alla ordinanza di esecuzione innanzi a quel giudice, quel tribunale o quella gran Corte civile, da cui sarà stata profferita; e domanderanno la nullità dell' atto che si è qualificato sentenza arbitramentale.

Se il tribunale ammette o rigetta le nullità, nel prodursi l'appello da questa sentenza, si dovrà cumulare benanche l'appello in merito avverso la sentenza degli arbitri, qualora sia suscettiva di appello, e non sieno trascorsi i termini a produrlo. Il tribunale o la gran Corte con una medesima sentenza o decisione deciderà prima delle nullità, e quindi del merito, se vi a luogo.

Non si potrà ricorrere alla suprema Corte di giustizia, che contra le sentenze o decisioni profferite dà tribunali o gran Corti civili, sia in grado di ricorso per ritrattazione, sia in grado di appellazione da una sentenza arbitramentale.

3. Codice di procedura civile del regno d’Italia (25 giugno 1865)

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

TITOLO PRELIMINARE.

DELLA CONCILIAZIONE E DEL COMPROMESSO.

CAPO I.

DELLA CONCILIAZIONE.

1 I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie.

2 La conciliazione può aver luogo quando le parti abbiano la capacità di disporre degli oggetti su cui cade la controversia, e non si tratti di materia nella quale siano vietate le transazioni.

La conciliazione fatta da un tutore o altro amministratore, o da chi non possa liberamente disporre degli oggetti su cui cade la controversia, ha soltanto effetto quando sia approvata nei modi stabiliti per la transazione.

Le conciliazioni sul falso proposto in via civile non hanno effetto se non siano omologale dall'autorità giudiziaria, sentilo il ministero pubblico.

3 La richiesta per la conciliazione è fatta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti che si vuole chiamare in conciliazione ha residenza, domicilio o dimora, ovvero si trova la cosa controversa.

4. Gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono scritti dal cancelliere, che indica in essi l' oggetto e il giorno per la comparizione.

Il messo del comune notifica questi avvisi lasciandone copia alla persona, o alla residenza, o al domicilio, o alla dimora, e il cancelliere nota sull'originale la seguita notificazione.

Gli avvisi originali si consegnano alla parte istante.

5 Le parti possono farsi rappresentare nelle conciliazioni da persona munita di mandato speciale per quest'oggetto, e autentico.

Se alcuna di esse non comparisca nel giorno e nell'ora stabiliti, non si ammettono altre richieste per la conciliazione, salvo che siano fatte da tutte le parti.

6* Quando le parti siansi conciliate, si forma processo verbale che contenga la convenzione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti, dal conciliatore, e dal cancelliere.

Se le parti, od una di esse, non possano sottoscrivere, se ne fa menzione indicando il motivo.

Se una delle parti ricusi di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta.

Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere ne fa menzione in apposito registro.

7. Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire 30, il processo verbale di conciliazione è esecutivo contro le parti intervenute, al quale effetto il conciliatore può autorizzarne la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.

Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire 30, o il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

CAPO II.

DEL COMPROMESSO.

8 Le controversie si possono compromettere in uno, o più arbitri in numero dispari.

Non si possono compromettere le quistioni di stato, di separazione Ira conjugi, e le altre che non possono essere transatte.

9. Il compromesso fatto da un amministratore, o da chi non può liberamente disporre della cosa su cui cade la controversia, non ha effetto se non quando sia appovato nei modi stabiliti per la transazione.

10. Chiunque, cittadino o straniero, può essere nominato arbitro.

Non possono essere arbitri le donne, i minori, gl'interdetti, e coloro che esclusi dall'ufficio di giurato per condanna penale non furono riabilitati.

11. Il compromesso deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, contenere il nome e cognome delle parti e degli arbitri, e determinare le controversie; altrimenti è nullo.

12. Quando in un contratto, o dopo, le parli siansi obbligate a compromettere le controversie che ne possano nascere, se gli arbitri non siano stati nominati, oppure vengano a mancare per qualunque causa tutti od alcuni, la nomina dei mancanti è fatta dall'autorità giudiziaria che sarebbe competente a conoscere della controversia, semprechè le parli non abbiano stabilito diversamente.

Se ad alcuna delle parti che si obbligarono a compromettere siano succedute persone sottoposte a tutela, la facoltà di nominare gli arbitri ò esercitata dal tutore con l'approvazione del consiglio di famiglia, o di tutela.

13. L'accettazione degli arbitri deve essere falla per iscritto.

Basta a questo effetto la sottoscrizione dei medesimi all'atto di nomina.

14. Le parli trasmettono i loro documenti o le loro memorie agli arbitri senza alcuna formalità giudiziale,

Alla parte che ritardi la trasmissione s'intima di farla nel termine di giorni 10, o in quello clic sarà stabilito dagli arbitri, i quali possono anche accordare proroghe.

Di tutto deve farsi menzione nel processo verbale.

15. Scaduto il termine indicato nell'articolo precedente gli arbitri giudicano sui documenti e sulle memorie stati loro trasmessi.

16. Nel caso di morte di una delle parti, il termine per istruire e giudicare è prorogato di giorni trenta.

17. Gli arbitri non sono tenuti di osservare le forme e i termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti l’autorità giudiziaria.

Le parti possono convenire altrimenti; In questo caso gli arbitri devono attenersi alle forme e ai termini indicati specificatamente nel compromesso.

Nel silenzio delle parti, o quando esse abbiano dichiarato che gli arbitri si attengano alle regole della procedura senza averle specificate, gli arbitri stessi stabiliscono i termini e il metodo del procedimento.

18. Gli alti d'istruzione e i processi verbali possono delegarsi dagli arbitri ad uno di essi, se ciò non sia vietalo dal compromesso.

19. Quando sorga alcuna delle quistioni accennate nel primo capoverso dell'articolo 8, o qualche altro incidente relativo a un fatto che possa dar luogo all'azione penale, gli arbitri devono rimettere le parli davanti l'autorità giudiziaria competente, e i termini per l'arbitramento sono sospesi sino al giorno in cui la sentenza pronunziata sull'incidente, e passata in giudicato, è notificata agli arbitri.

20. Gli arbitri decidono secondo le regole di diritto, se il compromesso non li abbia autorizzati a decidere come amichevoli compositori.

21. La sentenza degli arbitri è deliberata a maggioranza di voti dopo conferenza personale dei medesimi.

Essa deve contenere :

1. L'indicazione del nome e cognome, del domicilio, o della residenza delle parti:

2. L'indicazione dell'atto di compromesso;

3. I motivi in fatto e in diritto;

4. Il dispositivo;

5. L’indicazione del giorno, mese, anno , e luogo in cui è pronunziata;

6. La sottoscrizione di tutti gli arbitri. Ricusando alcuno di essi di sottoscriverla, ne è fatta menzione dagli altri, e la sentenza ha effetto purché sottoscritta dalla maggioranza.

22. Le sentenze degli arbitri devono essere pronunziate nel regno.

23. Le regole sull'esecuzione provvisoria delle sentenze dell'autorità giudiziaria sono applicabili alle sentenze degli arbitri.

24. La sentenza in originale è depositata coll'atto di compromesso, nel termine di giorni cinque, da uno degli arbitri, o personalmente o per mezzo di mandatario munito di procura speciale per quest'oggetto, alla cancelleria della pretura del mandamento in cui fu pronunziata; altrimenti è nulla.

Si forma processo verbale del deposito, che è sottoscritto da chi lo fa, dal pretore, e dal cancelliere. La procura anzidetta è annessa al processo verbale.

La sentenza è resa esecutiva e inserita nei registri per decreto del pretore, il quale deve pronunziarlo nel termine di giorni cinque dal deposito nella cancelleria.

25. La cognizione dei reclami contro il decreto indicato nell'articolo precedente, o contro il rifiuto del pretore a pronunziarlo, appartiene al tribunale civile da cui dipende il pretore.

26. Le istanze per il pagamento delle spese di deposito, della tassa di registro, e simili, delle sentenze degli arbitri, possono essere dirette soltanto contro le parti.

27 Contro le sentenze degli arbitri non si ammette opposizione per contumacia.

28. Le sentenze degli arbitri sono appellabili, eccettuati i casi seguenti:

1. Quando gli arbitri siano stati autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori;

2. Quando i medesimi abbiano pronunziato come giudici di appello;

3. Quando le parti abbiano rinunziato all'appello;

4 Quando la causa sarebbe stata di competenza del conciliatore.

29. L'appello si propone:

Davanti il tribunale civile o di commercio, quando le quistioni civili o commerciali sarebbero state di competenza dei pretori.

Davanti le corti d'appello, quando le quistioni sarebbero state di competenza di un tribunale civile o di commercio.

Il termine per appellare dalle sentenze degli arbitri è quello stabilito per le sentenze dell'autorità giudiziaria, e decorre dal giorno in cui fu notificata la sentenza in un col decreto che la rese esecutiva.

30. Contro le sentenze degli arbitri si ammette la domanda di rivocazione, nonostante qualunque rinunzia, nei casi, nelle forme, e nei termini stabiliti per le sentenze dell'autorità giudiziaria.

La domanda di rivocazione si propone davanti l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della causa.

31. Contro le sentenze degli arbitri pronunziate in appello è ammesso il ricorso per cassazione, eccettuati i casi, seguenti:

1. Quando gli arbitri siano stati autorizzali a pronunziare come amichevoli compositori;

2. Quando le parti abbiano rinunziato al ricorso per cassazione.

Le sentenze degli arbitri non possono essere impugnate per cassazione coi mezzi per cui è concessa l'azione di nullità dall'articolo seguente, salvo il diritto di ricorrere per cassazione contro la sentenza che abbia pronunzialo sulla della azione.

32. La sentenza degli arbitri può essere impugnata per nullità, non ostante qualunque rinunzia :

1. Se la sentenza sia stata pronunziata sopra un compromesso nullo o scaduto, oppure fuori dei limiti del compromesso;

2. Se la sentenza non abbia pronuncialo sopra tutti gli oggetti del compromesso, o contenga disposizioni contraddittorie;

3. Se la sentenza sia stata pronunciata da chi non poteva esser nominato arbitro, o da arbitri non autorizzati a decidere in assenza degli altri;

4. Se non siano state osservate le prescrizioni degli articoli 21 e 22 ;

5. Se nel procedimento non siano state osservale le forme richieste nei giudizj sotto pena di nullità, quando queste forme siano state indicate specificatamente nel compromesso.

33. La domanda di nullità si propone nel termine indicato nell'articolo 29 davanti l'autorità giudiziaria, che sarebbe stata competente a conoscere della controversia.

Quando sia dichiarala la nullità della sentenza degli arbitri, l'autorità giudiziaria pronuncia anche sul merito della controversia.

34 Il compromesso cessa:

1. Per la rivocazione della nomina degli arbitri , fatta di consenso delle parti, nella forma stabilita dall'articolo ;

2. Per la morte, la ricusazione, la desistenza o l'incapacità di uno dei medesimi, salvo patio contrario e quanto è stabilito nell'articolo 12;

3. Per la scadenza del termine stabilito nel compromesso, o in difetto, decorsi giorni novanta dal compromesso. Nel caso dell'articolo 12, il termine decorre dal giorno in cui sono nominati lutti gli arbitri.

Se nel termine sia stata pronunciata sentenza non definitiva, decorre dalla data del decreto che la rese esecutiva un nuovo termine eguale a quello stabilito nel compromesso o dalla legge.

Gli arbitri che, accettata la nomina, e senza giusto motivo, desistano o non pronuncino nel termine stabilito, sono tenuti al risarcimento dei danni verso le parti.

4. Regio decreto 13 dicembre 1903, n. 551 - Gazz. Uff., 2 febbraio 1904. - Regolamento per la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

TITOLO VI

Mezzi per l'esecuzione.

CAPO II

b) prestazione d'opera.

Art. 17

È pure necessaria una speciale deliberazione del consiglio comunale, da approvarsi dalla giunta provinciale amministrativa, per potere applicare le prestazioni d'opere alle strade di cui agli artt. 3 e 7 della legge 8 luglio 1903 n. 312.

Il ruolo delle persone obbligate alle prestazioni, giusta l'art. 5 della legge 30 agosto 1868, numero 4613, modificato nell'art. 6 della legge 8 luglio 1903, n. 312, deve essere affisso per due settimane all'albo pretorio del comune, e diventa esecutivo per tutti coloro i quali nel frattempo non lo abbiano contestato.

Le contestazioni sono decise inappellabilmente dal conciliatore, giusta l'art. 6 della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

5. 5 Regio decreto 20 settembre 1922, n. 1316 - Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 243. - In esecuzione dell'art. 5 della legge 15 settembre 1921, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

CAPO I

PROCEDIMENTO AVANTI IL PRETORE

Art. 12.

In qualunque stato della causa il pretore ha facoltà di far rilevare alle parti, in contraddittorio e mediante processo verbale, I motivi per I quali e gli si crede incompetente, le lacune che ravvisa nella istruzione, o la irregolarità degli atti che possono essere riparati senza pregiudizio di diritti quesiti, assegnando un breve termine per le deduzioni o I provvedimenti che possono occorrere.

Le parti, anche per mezzo dei procuratori, possono tuttavia consentire che il pretore decida senza appello la causa, quando vi sia ragione di ritenerla devoluta alla competenza del conciliatore. In questo caso è ammesso il ricorso per cassazione.

Il pretore può vietare alla parte di difendere da se stessa la causa, se l'inesperienza o altro motivo possa impedirle di trattarla convenientemente. In tal caso le assegna un termine per provvedere alla difesa.

6. Legge 3 aprile 1926, n. 563 - Gazzetta Uff. 14/04/1926, n. 87

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art. 4.

[Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, ha luogo per decreto reale, su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che è pubblicato, a spese delle associazioni, nella gazzetta ufficiale del Regno.

Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi delle associazioni, del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l'ammissione dei soci, fra le quali la buona condotta politica, dal punto di vista nazionale.

Gli statuti possono stabilire l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale e di istituti aventi per iscopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura o dell'arte nazionale.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

Art. 5.

[Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale, dove operano.

Le associazioni legalmente riconosciute hanno facoltà di imporre a tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che rappresentano, vi siano o non vi siano inscritti, un contributo annuo non superiore per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato, e, per i lavoratori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro. Almeno il decimo del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle associazioni, in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati, e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento.

É fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non più tardi del 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa, falsa o incompleta denunzia, i contravventori sono puniti con la ammenda fino a l. 2000.

Per l'esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali; le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenuta sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni.

Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attività dell'associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli organi sociali.

Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i consigli, enti od organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti (1).] (2).

(1) A norma dell'articolo 2 del D.L.gs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 i contributi sindacali imposti per effetto del presente articolo sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore del medesimoD.L.gs. luogotenenziale 369/1944.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

Art. 6.

[Le associazioni possono essere comunali, circondariali, provinciali, regionali, interregionali e nazionali.

Possono pure essere legalmente riconosciute, alle condizioni previste dalla presente legge, le federazioni o unioni di più associazioni e le confederazioni di più federazioni. Il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni importa il diritto di riconoscimento delle singole associazioni o federazioni aderenti. Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti e anche sui singoli partecipanti di esse, che viene esercitato nei modi stabiliti dallo statuto.

Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Così pure non può essere riconosciuta legalmente, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente.

Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell'agricoltura o dell'industria o del commercio, oppure per tutte le categorie di artisti ovvero di professionisti, non è ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione.

In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l'autorizzazione del governo, abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

Art. 10.

[I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a cui il contratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano, a norma dell'art. 5.

I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullità. Essi debbono, pure a pena di nullità, contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia.

Gli organi centrali di collegamento previsti nell'art. 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese, a cui si riferiscono. Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria, a cui le norme si riferiscono, e che le associazioni collegate rappresentano a termini dell'art. 5.

Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve essere depositata presso la locale Prefettura e pubblicata nel foglio degli annunzi della provincia, se si tratta di associazioni comunali, circondariali o provinciali, e depositata presso il ministero dell'economia nazionale e pubblicata nella gazzetta ufficiale del Regno, se si tratta di associazioni regionali, interregionali o nazionali.

I datori di lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti collettivi e le norme generali a cui sono soggetti, sono responsabili civilmente dell'inadempimento, tanto verso l'associazione dei datori di lavoro, quanto verso quella dei lavoratori, che hanno stipulato il contratto.

Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

Art. 12.

[Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e professionisti non legalmente riconosciute, continuano a sussistere come associazioni di fatto, secondo la legislazione vigente, con le eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente articolo.

Ad esse sono applicabili le norme del r. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 64.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

CAPO II

DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO.

Art. 13.

[Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro.

Prima della decisione è obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del Presidente della corte.

Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del codice di procedura civile.

Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.

L'appello contro le decisioni di tali collegi e commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti, è devoluto alla corte di appello funzionante come magistratura del lavoro.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

Art. 17.

[L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro, spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute ed è fatta valere contro le associazioni legalmente riconosciute, ove esistano; altrimenti in contradditorio di un curatore speciale, nominato dal Presidente della corte d'appello. In quest'ultimo caso è ammesso l'intervento in causa volontario di singoli interessati.

Quando associazioni di datori di lavoro o di lavoratori facciano parte di federazioni o confederazioni, o quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organi centrali di collegamento, l'azione giudiziaria non è procedibile, se non risulti che la federazione o la confederazione, ovvero l'organo centrale di collegamento, abbia tentato la risoluzione amichevole della controversia, e che il tentativo non sia riuscito.

Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria, per la quale sono costituite, entro i limiti della circoscrizione territoriale loro assegnata.

Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate, quando si tratti di associazioni comunali, circondariali, e provinciali, nel foglio degli annunzi giudiziari della provincia; e quando si tratti di associazioni regionali, interregionali o nazionali nella gazzetta ufficiale del Regno.

Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro ed i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

7. Regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130 - Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. (1)

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

TITOLO II

DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI GRADO SUPERIORE (FEDERAZIONI E CONFEDERAZIONI).

Art. 32.

Le associazioni sindacali di grado superiore (federazioni e confederazioni) legalmente riconosciute, costituiscono persone giuridiche.

Art. 41.

Possono essere riconosciute le seguenti confederazioni nazionali, comprendenti più federazioni nazionali, ovvero più associazioni nazionali, ovvero più federazioni o confederazioni locali di associazioni sindacali:

A) per i datori di lavoro, una confederazione nazionale degli industriali; una confederazione nazionale degli agricoltori; una confederazione nazionale dei commercianti; una confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed aerei; una confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna; una confederazione nazionale bancaria;

B) per i lavoratori, una confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'industria; una confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'agricoltura; una confederazione nazionale degli impiegati ed operai del commercio; una confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti marittimi ed aerei; una confederazione nazionale impiegati ed operai dei trasporti terrestri e della navigazione interna; una confederazione nazionale degli impiegati bancari;

C) per gli esercenti una libera attività, una confederazione nazionale dei professionisti e degli artisti.

Possono altresì essere riconosciute due confederazioni generali, una per i datori di lavoro, ed una pei lavoratori e gli esercenti una libera attività.

Con regio decreto, sentito il Consiglio dei ministri e il consiglio nazionale delle corporazioni, può essere autorizzato, ove se ne manifesti il bisogno, il riconoscimento di altre confederazioni nazionali e di altre confederazioni generali.

TITOLO III

DEGLI ORGANI CENTRALI DI COLLEGAMENTO O CORPORATIVI.

Art. 42.

Gli organi di collegamento previsti dall'art. 3 della legge 3 aprile 1926 hanno carattere nazionale. Essi riuniscono le organizzazioni sindacali nazionali dei vari fattori della produzione, datori di lavoro, lavoratori intellettuali e manuali per un determinato ramo della produzione, o per una o più determinate categorie di imprese.

Le organizzazioni così collegate costituiscono una corporazione.

La corporazione è costituita con decreto del ministro per le corporazioni.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa le funzioni demandate alla amministrazione marittima circa la gente di mare ed i lavoratori dei porti, in quanto corrispondano in tutto o in parte a quelle demandate dalla legge 3 aprile 1926 o dal presente regolamento agli organi corporativi.

Art.44

Gli organi corporativi, per l'adempimento dei loro fini, hanno tra l'altro facoltà;

A) di conciliare le controversie che possono sorgere tra gli enti collegati, di emanare le norme previste dall'articolo 10 della legge 3 aprile 1926;

B) di promuovere, incoraggiare e sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare e meglio organizzare la produzione;

C) di istituire uffici di collocamento dovunque se ne manifesti il bisogno; dove siano tali uffici può essere vietato, con regio decreto, l'esercizio della mediazione libera e il funzionamento di altri uffici di collocamento, ferme restando in ogni caso le particolari disposizioni di legge e di regolamento, che disciplinano la materia;

D) di regolare il tirocinio o garzonato, emanando a tale scopo norme generali obbligatorie, e di invigilare sulla loro osservanza. A tali norme si applicano tutte le disposizioni sui contratti collettivi di lavoro.

TITOLO IV

DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLE NORME ASSI MILATE.

Art 47.

Possono stipulare contratti collettivi di lavoro le associazioni sindacali legalmente riconosciute.

I contratti collettivi di lavoro non stipulati da associazioni sindacali legalmente riconosciute sono nulli.

Art. 50.

Gli statuti delle associazioni di grado superiore (federazioni e confederazioni) possono stabilire che i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni aderenti, debbono essere da quelle preventivamente autorizzati.

In tal caso i contratti stipulati senza l'autorizzazione sono annullabili.

L'autorizzazione può essere data in termini generali e riferirsi ad un determinato periodo di tempo, ed a più categorie di lavoratori o di datori di lavoro.

Art. 52.

Non vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi riguardo a quei rapporti di lavoro, che per disposizione di legge o di regolamento o per clausola di capitolato o di contratto, siano disciplinati con atti della pubblica autorità.

Neppure vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi rispetto ai rapporti di lavoro, concernenti servizi di carattere personale o domestico.

I contratti collettivi stipulati in onta a questi divieti sono nulli.

Art.56

Affinché gli organi centrali corporativi possano emanare norme generali sulle condizioni del lavoro, a termini dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1926, è necessario che ciascuna delle associazioni- collegate ne abbia dato loro facoltà. Tale facoltà può anche essere data genericamente negli statuti.

Gli organi corporativi deliberano le norme, ispirandosi alla equità e contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori, e gli uni e gli altri con gli interessi superiori della produzione.

Le deliberazioni suddette non sono soggette ad alcuna impugnativa, ma le associazioni collegate possono far cessare l'efficacia delle norme emanate, con la stipulazione diretta di un contratto collettivo di lavoro.

Art. 79.

Nel giorno fissato per l'udienza le parti compariscono avanti il Presidente, con l'intervento del pubblico ministero.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto:

A) dichiarare se aderisce alla domanda attrice, o se ne chiede la reiezione;

B) proporre le questioni intorno alla competenza del magistrato, alla legittimazione della parte attrice, alla procedibilità dell'azione e ogni altra questione pregiudiziale.

A sua volta la parte attrice deve :

A) dichiarare se insiste nella sua domanda o se vi rinunzia;

B) proporre le questioni intorno alla legittimazione della parte convenuta e ogni altra questione pregiudiziale.

L'interveniente o gli intervenienti, se vi sono, dichiarano se insistono nella domanda presentata e propongono le questioni indicate alla lettera b) dei precedenti commi.

Se le questioni indicate nella lettera b) non sono proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporle in seguito, quando non si tratti di questioni che il giudice possa sollevare di ufficio.

Art. 80.

Se le parti insistono nella controversia, il Presidente deve anzitutto cercare di indurle ad un equo componimento.

Questo tentativo deve essere rinnovato durante il processo ogni qual volta se ne manifesti l'opportunità.

Se il componimento riesce, se ne dà atto nel processo verbale, il quale tien luogo del contratto collettivo.

Se il componimento non riesce, il Presidente rimette le parti davanti al collegio ad una udienza da tenersi non oltre dieci giorni, designa i consiglieri esperti e nomina il relatore.

Le parti hanno tre giorni di tempo per depositare le proprie deduzioni scritte, che devono essere notificate alle altre parti e comunicate al pubblico ministero.

Nelle loro deduzioni le parti possono limitare, ma non ampliare, né in alcun altro modo mutare le richieste fatte nel ricorso introduttivo, nella risposta e nell'atto di intervento.

I termini stabiliti in questo articolo non sono in alcun modo prorogabili.

8. Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471 (GU n. 069 del 22/03/1928). Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro. (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 69 del 22 marzo 1928)

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

ART. 1.

I collegi dei probiviri e le commissioni per l'impiego privato, rispettivamente costituiti con la legge 15 giugno 1893, n. 295, e col r. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, sono soppressi.

Le controversie individuali, che attualmente sono di competenza della giuria dei probiviri, quelle relative a rapporti derivanti dal contratto di impiego privato, quale che ne sia il valore, e ogni altra controversia individuale, derivante da rapporti soggetti a contratti collettivi di lavoro o ad altre norme che abbiano valore o effetti di contratti collettivi, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del r. decreto 1 luglio 1926, n. 1130, saranno decise dai pretori o dai tribunali, nei limiti della rispettiva competenza per valore, secondo le norme contenute nel presente decreto.

I pretori e i tribunali conosceranno altresì, secondo le norme anzidette, delle azioni promosse dalle associazioni legalmente riconosciute contro i datori di lavoro o lavoratori per la responsabilità civile loro incombente, giusta l'art. 10, comma 5, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

ART. 2.

Salvo il disposto dell'art. 23, i pretori e i tribunali, nella trattazione delle controversie indicate nell'articolo precedente, sono assistiti da due cittadini esperti nei problemi del lavoro, uno appartenente alla categoria dei datori di lavoro, e l'altro a quella dei lavoratori, scelti fra gli iscritti in appositi albi, da formarsi secondo le disposizioni degli articoli 20 e seguenti, avuto riguardo alle specialità di imprese a cui appartengono le parti in causa.

L'assistenza dei due cittadini non è tuttavia richiesta a pena di nullità della sentenza, a meno che, nella prima udienza, le parti facciano espressa richiesta di tale assistenza e designino, di accordo, le persone aventi i requisiti prescritti per l'ufficio. La designazione non vincola la scelta del giudice, ma rende necessaria l'assistenza, salvo che le persone indicate non accettino, per qualsiasi causa, l'ufficio o non possano adempierlo e si verifichi la prima delle ipotesi prevedute nell'art. 23, primo comma.

ART. 3.

Le controversie indicate nel primo capoverso dell'art. 1 si possono compromettere in arbitri, dalle parti, a norma degli articoli 8 e seguenti del codice di procedura civile.

Sono tuttavia nulle le clausole dei contratti collettivi di lavoro e delle norme assimilate, con le quali sia stabilito che le controversie individuali, derivanti dall'applicazione del contratto collettivo, vengano risolute da arbitri o da collegi nominati dalle associazioni contraenti, o comunque siano sottratte alla competenza dell'autorità giudiziaria secondo le norme del presente decreto.

L'appello dai lodi arbitrali, pronunciati su controversie individuali del lavoro in conformità del primo comma del presente articolo, non è ammesso, se l'oggetto della controversia non ecceda il valore di l. 2000.

L'appello, quando è ammesso a termini del presente decreto e del codice di procedura civile, si propone davanti la magistratura del lavoro.

I lodi arbitrali anzidetti sono inoltre estese le disposizioni dell'art. 87 del r. decreto 1 luglio 1926, n. 1130, per i casi di annullamento e di revocazione ivi indicati.

DELL'AZIONE E DEL PROCEDIMENTO.

ART. 4.

Nelle materie indicate nel primo capoverso dell'art. 1, l'azione, quando sia fondata sull'inadempimento di un contratto collettivo di lavoro, non può essere proposta, se prima non sia stato denunciato l'inadempimento all'associazione legalmente riconosciuta della categoria, a cui appartiene l'attore, anche se questi non sia socio.

La denuncia è fatta con lettera raccomandata. l'associazione comunica all'interessato se intende interporre i suoi uffici per la composizione della controversia per il tramite dell'associazione della categoria, a cui appartiene il convenuto.

In ogni modo, trascorsi quindici giorni dalla spedizione della denuncia, l'interessato può proporre l'azione in giudizio. questo, tuttavia, deve essere sospeso, su richiesta dell'associazione o delle parti, qualora la definizione della causa sia connessa ad una vertenza collettiva, per la quale penda giudizio davanti il magistrato del lavoro tra le associazioni interessate, giusta l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Le associazioni legalmente riconosciute possono però fare sempre intervento nel giudizio.

ART. 10.

Se le parti insistono nella controversia, il pretore o il presidente deve cercare, anzitutto, di indurle ad un equo componimento. Questo tentativo deve essere rinnovato durante il giudizio ogni qualvolta se ne manifesti l'opportunità.

Se il componimento non riesce, il pretore o il presidente, qualora le parti lo richiedano e la causa sia maturata per la decisione, può disporre la discussione immediata, che ha luogo nella stessa udienza innanzi al pretore o nella prima udienza del collegio, davanti al quale le parti sono rimesse dal presidente, osservandosi le disposizioni dell'articolo seguente.

Qualora non si procede a termini del precedente comma, il pretore o il presidente rimette le parti ad un'udienza successiva da tenersi non oltre dieci giorni, e nomina, quando sia possibile, i due cittadini, che devono assistere all'udienza, sentite eventualmente le parti nelle loro osservazioni in proposito. Il presidente può inoltre nominare il relatore.

Le parti hanno tre giorni di tempo per depositare le proprie deduzioni scritte, che devono essere notificate alle altre parti.

Nelle loro deduzioni le parti possono limitare, ma non ampliare, né in alcun modo mutare, le richieste fatte nel ricorso introduttivo, nella risposta o nell'atto di intervento, ovvero precisate nel verbale dell'udienza preliminare.

I termini stabiliti in questo articolo non sono in alcun modo prorogabili.

9. Legge 22 gennaio 1934, n. 76. Autorizzazione al governo del re a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro. G.U n. 30 del 06-02-1934

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art. 1

Il governo del re è autorizzato a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro, allegate alla presente legge, e ad introdurre nel testo, tenuto conto dei voti del parlamento, le opportune modificazioni, nonché quelle che saranno necessarie per coordinare le norme medesime fra di loro e con le disposizioni delle altre leggi vigenti.

le norme anzidette sostituiranno quelle emanate con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

Art. 5.

Nelle materie indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 1 l'azione non può essere proposta in giudizio se prima non sia denunciata la controversia all'associazione legalmente riconosciuta della categoria a cui appartiene colui che intende proporre l'azione in giudizio, anche se questi non sia socio.

La denuncia può essere fatta con lettera raccomandata.

L'associazione deve interporre i suoi uffici per la composizione della controversia per il tramite dell'associazione della categoria a cui appartiene colui contro il quale si intende proporre l'azione.

Se la composizione riesce, si forma verbale che deve essere firmato dalle parti e dai segretari delle associazioni, i quali devono certificare la verità della sottoscrizione delle parti.

Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda le l. 5000, il verbale che abbia i requisiti suindicati, si considera come titolo esecutivo parificato agli atti indicati nel n. 3 dell'articolo 554 del codice di procedura civile, se entro cinque giorni viene presentato al pretore che, accertata la regolarità formale, ne ordina il deposito nella cancelleria, autorizzando il cancelliere a rilasciarne copia in forma esecutiva, dopo che l'atto sia stato regolarmente registrato.

Quando il verbale non sia depositato presso la pretura nei termini su indicati ovvero quando l'oggetto della conciliazione superi le l. 5000, l'atto di conciliazione ha soltanto il valore di scrittura privata con firme autenticate.

Art. 6.

Qualora la conciliazione non sia possibile, l'associazione deve darne prontamente avviso al denunciante.

In seguito a tale avviso, e, in ogni caso, trascorsi quindici giorni dalla denuncia o, se questa sia stata fatta con lettera raccomandata, dalla spedizione della medesima, l'azione può essere proposta in giudizio.

Se non viene osservato l'obbligo della denuncia ovvero l'azione sia proposta prima del termine indicato nel precedente capoverso, il giudice, su richiesta dell'altra parte o dell'associazione sindacale, quando questa sia intervenuta in giudizio a norma dell'art. 7, ovvero anche di ufficio, dichiara improponibile la domanda. Tuttavia l'eccezione di improponibilità non può essere dedotta per la prima volta né il giudice può rilevarla d'ufficio in grado di appello.

Art. 13.

Se le parti insistono nella controversia, il pretore o il presidente deve cercare, anzitutto, di indurle ad un equo componimento; questo tentativo deve essere rinnovato durante il giudizio ogni qualvolta se ne manifesti l'opportunità.

Se la composizione riesce, se ne forma verbale, che è sottoscritto dalle parti, dal pretore o dal presidente e dal cancelliere.

Il pretore o il presidente, con suo decreto esteso in calce al verbale, ordina che questo sia depositato in cancelleria, autorizzando

Il cancelliere a rilasciarne copia in forma esecutiva, dopo che sia stato provveduto alla registrazione dell'atto.

Se il componimento non riesce, il pretore o il presidente, qualora le parti lo richiedano e la causa sia matura per la decisione,

Può disporre la discussione immediata, che ha luogo nella stessa udienza innanzi al pretore o nella prima udienza del collegio, davanti al quale le parti sono rimesse dal presidente, osservandosi le disposizioni dell'articolo seguente.

10. Regio decreto 5 settembre 1938, n. 1823 (Gazz. Uff., 9 dicembre, n. 288). - Norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

Art. 2

Comparizione personale delle parti.

In qualunque stato della causa, il presidente del tribunale può invitare le parti, con sua ordinanza, a comparire personalmente davanti a lui per fornire chiarimenti o per un tentativo di conciliazione.

Art. 27

Udienza presidenziale.

All'udienza fissata a norma dell'art. 25, il presidente, sentite le parti e il commissario della Repubblica:

1) qualora sia intervenuta transazione della controversia o rinuncia alla domanda o rinuncia, debitamente accettata, agli atti del giudizio dichiara chiuso il procedimento con propria ordinanza, ponendone le spese, in caso di rinuncia, a carico del rinunciante;

2) tenta, ove lo ritenga opportuno, la conciliazione fra le parti, e, in caso di successo, fa dare atto nel processo verbale dei termini del componimento;

3) determina i fatti contestati e quelli ammessi, facendone dare atto nel processo verbale;

4) pronuncia, con ordinanza, sull'ammissione dei mezzi di prova dedotti; dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova, che ritenga necessari; richiede, quando occorra, l'autorità portuaria o altra autorità amministrativa per compiere accertamenti a titolo di informazione;

5) autorizza, ove lo ritenga del caso, il commissario della Repubblica e le parti a presentare scritture conclusionali, fissando all'uopo un termine;

6) fissa l'udienza per la discussione della causa, disponendo, ove lo ritenga opportuno, la trattazione preliminare separata delle eccezioni che si oppongono alla decisione del merito e nomina il giudice relatore.

Art. 28

Efficacia dell'ordinanza che dichiara chiuso il procedimento, e del verbale di conciliazione.

L'ordinanza, con la quale il presidente dichiara chiuso il procedimento, e il verbale che dà atto del componimento della controversia hanno efficacia di titolo esecutivo negli stessi limiti e con le stesse modalità delle sentenze del tribunale.

11. Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 (Gazz. Uff., 13 febbraio, n. 36). - Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

TITOLO III

DEI DIRITTI CATASTALI, DI SCRITTURAZIONE, DI DISEGNATORE E DI CONSULTAZIONE

CAPO I

DEI DIRITTI CATASTALI SULLE VOLTURE

Art. 75.

I verbali di conciliazione redatti avanti ai giudici conciliatori, possono considerarsi, quando dànno luogo a trasferimenti, come titoli validi alla esecuzione delle volture, ma devono essere assoggettati alla formalità della registrazione ed al contemporaneo versamento dei diritti di voltura. Quando però gli immobili, oggetto del trasferimento, hanno un valore non superiore a lire 400, i verbali non sono soggetti alla registrazione a mente dell'art. 129 della tariffa allegato A, parte II, della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e quindi i diritti di voltura devono riscuotersi dai procuratori del registro su richiesta degli interessati mediante rilascio di bolletta.

Il limite è quello della competenza per valore del conciliatore (1).

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.

12. Legge 7 aprile 1941, n. 266 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 102). - Trattamento economico degli equipaggi sulle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate nei porti esteri e dell'A.O.I. in conseguenza della guerra (1).

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art. 12.

[ I rimborsi preveduti nell'art. 9, per quanto riflette il loro ammontare e la regolarità della relativa documentazione, saranno sottoposti, quando sia necessario, ai fini della conciliazione delle parti, all'esame di una apposita commissione composta da un delegato del Ministro per le comunicazioni che la presiede, da rappresentanti della cassa nazionale fascista per la previdenza marinara e della federazione nazionale fascista

Degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, secondo le norme che saranno stabilite dal R. decreto previsto all'art. 13.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

13. Regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 (in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 286). - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della l. 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

CAPO II

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E ACCERTAMENTI TECNICI

Art. 18.

Il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 56 della legge, relativo ai giudizi per la determinazione del compenso all'autore dell'opera radiodiffusa, è esperito dalle associazioni sindacali che rappresentano le categorie cui appartengono gli interessati. Si applicano, in tale caso, le norme contenute negli artt. 430 e 433 del codice di procedura civile, approvato con R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443.

14. Legge 3 dicembre 1942, n. 1548 (Gazz.Uff., 9 gennaio 1943, n. 6). - Norme relative alla registrazione dei processi verbali di conciliazione e al bollo e alla registrazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili (1).

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

Art. 1.

[I processi verbali delle convenzioni concluse in seguito a conciliazione delle parti, a norma dell'art. 185 del codice di procedura civile, limitatamente a quelle aventi per oggetto il pagamento di somme di danaro, sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di registro di Lire venti quando l'ammontare di tali somme non eccede le Lire cinquantamila.

Quando il pagamento di somme di danaro eccede Lire cinquantamila e non Lire centomila il processo verbale di conciliazione è soggetto alla imposta di registro stabilita dalla legge vigente ridotta alla metà.

Quando l'importo eccede Lire centomila sono dovute le normali imposte di registro.] (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

15. Regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721 (Gazz. Uff., 17 agosto, n. 190). - Decreto convertito in l. 5 maggio 1949, n. 178 (Gazz. Uff., 7 maggio 1949, n. 105, s.o.). -- Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia (1).

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(1) Decreto abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200.

(Estratto)

Art. 3.

[Il tentativo di conciliazione delle controversie collettive di lavoro da esperirsi dalla corporazione ai sensi dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è deferito ad un collegio di conciliazione costituito di volta in volta dal ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, avuto riguardo alla natura e all'oggetto delle singole controversie. ] (1)

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200.

16. Decreto legislativo luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 332 (Gazz. Uff., 3 luglio, n. 79). - Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art. 11.

[Le parti possono chiedere di essere intese personalmente dalla Commissione e possono farsi rappresentare da un procuratore legale. Il mandato a rappresentare comprende la facoltà di transigere e di consentire alla conciliazione.

La Commissione può ordinare alle parti di produrre documenti e di fornire chiarimenti in un termine all'uopo stabilito e, se l'ordine non è adempiuto nel termine stesso, decide allo stato degli atti. Può altresì ordinare la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione o di transazione.

Le adunanze della Commissione non sono pubbliche. Di esse viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. ] (1)

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200.

17. Decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639 (Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 127). - Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art. 6.

La Commissione circondariale deve tentare la conciliazione delle parti. Qualora l'accordo non venga raggiunto, se ne dovrà dare atto nel verbale di udienza, che dovrà essere firmato dalle parti.

Qualora l'accordo non venga raggiunto e la Commissione ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi per emettere la decisione, la pronuncierà senz'altro. In caso diverso, assegnerà un termine perentorio alle parti, perché forniscano gli elementi ritenuti necessari, rinviando la causa ad altra udienza, nella quale la decisione deve essere pronunziata.

Ricorrendone la necessità, può disporre un mezzo istruttorio, determinando nel relativo provvedimento i modi ed i termini per l'esecuzione e la parte tenuta ad anticiparne la spesa. Degli accertamenti tecnici è di regola incaricato l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

18. Decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 - Suppl. Gazz. Uff., 10 gennaio, n. 8. Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

TITOLO II

Elezioni comunali.

CAPO I

Elettorato ed eleggibilità.

Art. 12.

Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della paternità ed età, domicilio e condizione, alla presenza del sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.

19. Decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 247 (Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106). - Modificazione alla competenza per valore dei giudici conciliatori e dei pretori (1).

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(1) Decreto abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200.

(Estratto)

Art. 1.

[ Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire cinquemila.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire cinquantamila. ] (1)

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200.

20. Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483 (in Suppl. ordinario n. 116, alla Gazz. Uff., 20 maggio, n. 116) - Decreto ratificato, con modificazioni dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 . - Modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

(Disciplina dei sequestri).

Art. 50.

Il testo degli articoli 672, 673, 677, 678, 680 e 681 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 672 (Sequestro anteriore alla causa) - L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito.

"Se competente per la causa di merito è il conciliatore, l'istanza si propone al pretore.

"Se competente a conoscere del merito per ragione di materia non è il giudice civile ordinario, l'istanza di sequestro si propone al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito, salvo le diverse disposizioni della legge.

"Il giudice, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con decreto motivato se trattasi di sequestro conservativo, ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili; se trattasi invece di sequestro giudiziario avente per oggetto cose immobili, ovvero aziende o altre universalità di beni, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, salvi i casi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo nei quali può provvedere con decreto motivato".

"Art. 673 (Sequestro in corso di causa) - Quando vi è causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.

"Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza è proposta all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente del tribunale o della corte.

"Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato.

"Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.

"Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell'articolo precedente".

"Art 677 (Esecuzione del sequestro giudiziario) - Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonchè la comunicazione di cui all'art. 608, primo comma.

"L'art. 608, primo comma, è applicabile se il custode non sia persona diversa dal detentore.

"Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

"Al terzo si applica la disposizione dell'art. 211".

"Art. 678 (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili) - Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi, nel quale caso il pretore rimette le parti al giudice davanti al quale pende il giudizio di convalida. I due processi saranno riuniti e decisi con la stessa sentenza.

"Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

"Si applica l'art. 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione".

"Art. 680 (Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa) - Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell'art. 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679.

"Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest'ultima.

"Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei quindici giorni dal loro compimento.

"Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica.

"Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia di merito, provvede alla eventuale revoca del sequestro".

"Art. 681 (Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa) - Quando il giudice autorizza il sequestro con ordinanza, fissa l'udienza per la trattazione delle questioni relative alla convalida del sequestro, le quali sono decise insieme col merito.

"Quando il sequestro è stato concesso con decreto in corso di causa, il sequestrante, entro cinque giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve domandare al giudice la fissazione dell'udienza per la trattazione di cui al comma precedente; il giudice fissa tale udienza con decreto nel quale stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto stesso e di quello di autorizzazione.

"Se il sequestro è stato concesso, a norma dell'articolo 673, ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente" (1).

(1) Articolo aggiunto dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, in sede di ratifica.

21. Decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 (in Gazz. Uff., 7 maggio, n. 106). - Riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1).

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(1) Decreto ratificato dall'articolo 1 della legge 2 marzo 1953, n. 429.

(Estratto)

CAPO I

Organi periferici.

Art. 3.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono istituiti in ogni capoluogo di provincia ed esercitano le seguenti funzioni:

a) sovraintendono alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

b) provvedono al collocamento dei lavoratori nel territorio della Repubblica;

c) provvedono all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro e assistono i lavoratori che emigrano e le loro famiglie, curando anche il loro avviamento ai centri di cui al terzo comma;

d) svolgono compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro;

e) adempiono alle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione possibile;

f) svolgono tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative e regolamentari.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, istituiti nei capoluoghi di provincia che sono anche capoluoghi di regione, assumono la denominazione di Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ed esercitano anche azione di coordinamento e di vigilanza sugli Uffici provinciali della circoscrizione regionale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire Centri di emigrazione in numero non superiore a cinque per il raggruppamento, l'alloggiamento, la vittuazione e l'assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie. É altresì autorizzato ad istituire Sezioni staccate degli Uffici del lavoro e della massima occupazione non oltre il numero di duecento.

22. Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483 (in Suppl. ordinario n. 116, alla Gazz. Uff., 20 maggio, n. 116) e relazione. - Decreto ratificato, con modificazioni dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 . - Modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

(Ricorso per cassazione. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).

Art. 42.

Il testo degli articoli 360 e 361 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 360. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

"Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto".

"Art. 361. Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza dinanzi all'istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

"Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

"La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso" (1).

( Appellabilità delle sentenze ).

Art. 35.

Il testo degli articoli 339 e 340 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

" Art. 339 . Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.

"É inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'art. 114.

"Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire duemila, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza".

" Art. 340. Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

"Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

"La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello" (1).

(1) Articolo sostituito dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, in sede di ratifica.

(1) Articolo aggiunto dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, in sede di ratifica.

23. Legge 12 maggio 1949, n. 273 - (Gazzetta Uff. 11/06/1949, n.133). Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 10.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 100.000.

Resta immutato il limite di lire 50.000 stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'art. 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.

I tribunali e i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima della entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, secondo comma e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato a lire 2000.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima della entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.

24. Legge 15 agosto 1949, n. 533 (Gazz. Uff., 23 agosto, n. 192). - Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art. 5.

Le controversie di cui all'articolo precedente sono di competenza del pretore.

Il pretore, premesso un esperimento di conciliazione, giudica con l'assistenza di consulenti tecnici da lui nominati, anche fra persone non iscritte negli albi speciali di cui agli articoli 61 e 441 del Codice di procedura civile in numero di tre per i datori di lavoro e di tre per i lavoratori, su designazione, in numero doppio, delle associazioni sindacali interessate.

La nomina ha la durata di un anno e può essere rinnovata purché l'interessato lo consenta.

25. 1.6.26 Legge 18 aprile 1950, n. 199 (Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106). - Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art. 1.

[L'istanza per la concessione di terreni incolti od insufficientemente coltivati, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni modificative e integrative, è diretta al prefetto della provincia, nella quale si trova il fondo oggetto dell'istanza o la maggior parte di esso, se il fondo è sito in più province.

Sull'istanza provvede il prefetto, con decreto da emanare su conforme parere di una Commissione composta di un funzionario tecnico designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, di quattro membri nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali, in numero di due fra i conduttori diretti di aziende agricole, di cui uno proprietario e l'altro affittuario, e in numero di due fra i lavoratori della terra, nonché di un funzionario della prefettura, scelto dal prefetto ed avente anche le mansioni di segretario.

La Commissione ha sede presso la Prefettura e per le validità delle sue deliberazioni è sufficiente l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Per ciascuno dei componenti della Commissione è autorizzata la nomina di un supplente.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

Art. 8.

[Il ricorso per la decadenza si propone, dal proprietario, con le stesse forme dell'istanza di concessione. La Commissione prevista dall'art. 1 della presente legge, prima di emettere il proprio parere deve esperire tentativo di conciliazione fra le parti.

Il prefetto provvede in ogni caso con decreto motivato.

In caso di decadenza dalla concessione, il concessionario ha diritto alla indennità per i miglioramenti eseguiti, purché sussistano al tempo della restituzione. Alla determinazione della indennità provvede la stessa Commissione entro sessanta giorni dalla pronuncia di decadenza.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.

26. Legge 1 dicembre 1949, n. 908 (Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 292). - Esecuzione di alcune clausole economiche del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

Art. 1.

La restituzione dei beni e la reintegrazione dei diritti, in attuazione degli articoli 75 e 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonché degli Allegati XIV, XV e XVI al Trattato stesso, allorquando il Governo italiano vi si riconosca tenuto e tali beni si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana, o tali diritti siano comunque esercitati da dette persone, è disposta con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, previo parere della Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557.

Il decreto ministeriale previsto dal comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione di cui allo stesso comma precedente. La notifica del decreto deve aver luogo dopo che il relativo titolo di spesa sia stato ammesso a pagamento presso la competente Sezione di tesoreria provinciale e deve contenere gli estremi di detto titolo di spesa.

Art. 2.

I provvedimenti necessari per dare esecuzione alle decisioni emesse dalle Commissioni di conciliazione, a norma dell'art. 83 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, sono adottati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, quando le dette decisioni riguardano beni che si trovino, a qualsiasi titolo, presso persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione italiana o diritti che siano comunque esercitati da dette persone.

Il decreto ministeriale previsto nel comma precedente deve contenere la determinazione di una giusta indennità, ove questa sia dovuta, stabilita previo parere della Commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, numero 557, e con le modalità indicate nel secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

27. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 857 (in Suppl. a Gazz. Uff., 2 novembre, n. 252). -- Disposizioni di coordinamento e di attuazione della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile, e disposizioni transitorie.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Disposizioni di coordinamento.

Art.1

(Tentativo di conciliazione).

Il testo dell'art. 185 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

). -- Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo quando occorre, la loro comparizione personale.

"Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

"Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo".

28. Legge 15 luglio 1966, n. 604 (Gazzetta Uff. 06/08/1966, n.195)-Norme sui licenziamenti individuali.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

Art.1

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento, e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo (1) .

(1) Vedi l'articolo 2, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108.

Art. 2.

1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

2. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108.

Art. 3.

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Art. 4.

Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata (1).

(1) Vedi l'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

Art. 5.

L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

Art. 6.

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso (1).

L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo (2).

A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 32, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

(2) Comma sostituito dall'articolo 32, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

(3) Vedi l'articolo 5, comma 5, della legge 11 maggio 1990, n. 108.

Art. 7.

Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato.

Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente è sospeso dal giorno della richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di fallimento, del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale.

In caso di esito negativo nel tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale.

Art. 8.

Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro (1) (2) .

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108.

(2) A norma dell'articolo unico del D.P.R. 9 aprile 2003 è stato indetto referendum abrogativo relativo al presente articolo.

Art. 9.

L'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 10.

Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 4 febbraio 1970, n. 14, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra i beneficiari dell'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 9 della presente legge. La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 1973, n. 169, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude gli apprendisti dall'applicabilità nei loro confronti degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 13 di questa legge, nel corso del rapporto di apprendistato. La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1980, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell'art. 2095 c.c. a percepire l'indennità di anzianità di cui all'art. 9 di questa legge, quando assunto in prova e licenziato durante il periodo di prova medesimo. La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile 1987, n. 96, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'applicabilità di questa legge al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione. La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 1991, n. 41, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'applicabilità di questa legge al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea).

Art. 11.

[ Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di età, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 9. (1) (2)] .

La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge (3).

(1) Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 giugno 1986, n. 176, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma (contenente norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui esclude l'applicabilità degli articoli 1 e 3 della presente legge nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il 65° anno di età.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 18 giugno 1986, n. 137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo.

Art. 12.

Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

29. Legge maggio 1982, n. 203 (Gazz. Uff., 5 maggio, n. 121). - Norme sui contratti agrari

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Articolo 46

Tentativo di conciliazione. Disposizioni processuali.

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.

Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.

Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.

30. Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazz. Uff., 11 maggio, n. 108). - Disciplina dei licenziamenti individuali.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto).

Art.1

Reintegrazione.

1. I primi due commi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

"Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subìto dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti".

Art.2

Riassunzione o risarcimento del danno.

1. I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge (1) .

2. L'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1 . Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

2. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'art. 9 si applicano anche ai dirigenti".

3. L'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

Art. 8. - 1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro".

(1) A norma dell'articolo unico del D.P.R. 9 aprile 2003 è stato indetto referendum abrogativo relativo al presente comma.

Art.3

Licenziamento discriminatorio.

1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.

Art.4

Area di non applicazione.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (1)

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

(1) A norma dell'articolo unico del D.P.R. 9 aprile 2003 è indetto referendum abrogativo relativo al presente comma.

Art.5

Tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali.

1. La domanda in giudizio di cui all'articolo 2 della presente legge non può essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.

2. L'improcedibilità della domanda è rilevabile anche d'ufficio nella prima udienza di discussione.

3. Ove il giudice rilevi l'improcedibilità della domanda a norma del comma 2 sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione.

4. Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel termine perentorio di centottanta giorni, che decorre dalla cessazione della causa di sospensione.

5. La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione avvenuta nel termine di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, impedisce la decadenza sancita nella medesima norma.

6. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni può promuovere, anche attraverso l'associazione sindacale a cui è iscritta o conferisca mandato, il deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni e la sua decisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni dell'articolo 411 del codice di procedura civile.

7. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal giudice per l'applicazione degli articoli 91,92, 96 del codice di procedura civile.

Art.6

Abrogazioni.

1. Nel primo comma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole "dell'articolo 18 e".

2. Il primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è abrogato.

31. Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 gennaio, n. 7). - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art.2

Compiti e funzioni (1).

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;

m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

3. Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

6. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia-nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza (2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

(2) Vedi articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

32. Legge 14 novembre 1995, n. 481 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 novembre, n. 270). - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Articolo 2

Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità.

Omissis c. 20, lett. e): Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

Omissis

24 lett. b): i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il Servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

Omissis

33. Legge 31 luglio 1997, n. 249 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 31 luglio, n. 177). - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. (AUTORITÀ GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI)

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art.1

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Omissis

11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

Omissis

34. Legge 18 giugno 1998, n. 192 (Gazz. Uff., 22 giugno, n. 143). - Disciplina della subfornitura nelle attività produttive.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art.10

Conciliazione e arbitrato.

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a) , della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al comma 1 o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti.

3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.

35. Legge 29 marzo 2001, n. 135 (in Gazz. Uff., 20 aprile, n. 92). - Riforma della legislazione nazionale del turismo. (Abrogata dal decreto legislativo 23 maggio 20110, n. 79 a partire dal 21 giugno 2011)

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art. 4 comma 3.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

36. Legge 3 ottobre 2001, n. 366 (in Gazz. Uff., 8 ottobre, n. 234). - Delega al Governo per la riforma del diritto societario.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Articolo 12

(Omissis)

4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. (Omissis)

37. Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 (in Suppl. ordinario n. 8 alla Gazz. Uff., 22 gennaio, n. 17) - Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 3661.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria

Art. 9.

[1. L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre contenere le conclusioni, di rito e di merito, con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonché la definitiva formulazione delle istanze istruttorie già proposte. In mancanza, si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante.

2. Nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di precisazione delle conclusioni di cui all'articolo 10, comma 1, ciascuna parte può indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della causa.

3. La parte è tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza di fissazione di udienza nel termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione. Se l'istanza è fatta congiuntamente, ciascuna delle parti può provvedere al deposito.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 54, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge 69/2009 medesima.

Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell'udienza

Art. 12.

[1. Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, il cancelliere, presenta senza indugio al presidente il fascicolo d'ufficio contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti (1).

2. Il presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle parti costituite. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare il termine a norma dell'articolo 154 del codice di procedura civile (1).

3. Il decreto deve contenere:

a) la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso;

b) l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, nonché la succinta esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istruttorie;

c) l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d'ufficio;

d) l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonché, ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali sia disposta a conciliare, l'invito alle altre parti a prendere all'udienza esplicita posizione sulle stesse;

e) l'invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di trattazione;

f) il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell'articolo 13, comma 2.

4. Il giudice relatore dichiara l'interruzione del processo con ordinanza non impugnabile se l'evento interruttivo, avveratosi nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, è stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di giorni novanta dall'evento stesso. Nei casi in cui l'interruzione opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il giudice la dichiara con effetto dal momento del verificarsi dell'evento interruttivo.

5. Ove l'eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara l'estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma dell'articolo 308, secondo comma, del codice di procedura civile.

6. Con il decreto, ove sussista l'esigenza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 182 del codice di procedura civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per i necessari adempimenti e fissa l'udienza di discussione entro i successivi trenta giorni.

7. Con il decreto che dichiara la nullità della notificazione della citazione al convenuto, se questi non si è costituito, il giudice fissa all'attore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la rinnovazione.

8. Con il decreto, se sussiste l'esigenza di integrare il contraddittorio a norma degli articoli 102 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi già scambiati; concede ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti originarie per l'eventuale replica. L'udienza davanti al collegio è fissata entro i successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente può, su istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni per controreplicare, fissando l'udienza entro i successivi trenta giorni.] (2)

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 54, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge 69/2009 medesima.

Udienza di discussione della causa

Art. 16.

[1. Se nessuna delle parti costituite compare all'udienza, il tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo (1) .

2. Quando nel decreto è contenuto l'invito alle parti a comparire di persona, il presidente le interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione, eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della controversia. Nel relativo verbale è dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito positivo, il tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché per l'esecuzione di obblighi di fare e non fare (1).

3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni. Il presidente dirige la discussione e può consentire brevi repliche (1).

4. Esaurita la discussione, il tribunale conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con ordinanza, quindi procede, eventualmente delegandola al relatore, all'assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta giorni successivi all'assunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione o altri mezzi di prova disponibili d'ufficio. Altrimenti, decide la causa in camera di consiglio con sentenza, anche a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile (1).

5. La decisione è emessa a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità della controversia,il tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi (1).

6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al presente decreto riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 1, il tribunale, se è competente, dispone con ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di trattazione; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano ferme le decadenze già maturate (1).] (2)

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 54, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge 69/2009 medesima.

DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Organismi di conciliazione

Art. 38.

[1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro (1).

3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39 .] (2)

(1) Comma modificato dall'articolo 6 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. Il Regolamento di cui al presente comma è stato emanato con D.M. 23 luglio 2004, n. 222.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Imposte e spese. Esenzione fiscale

Art. 39.

[1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.

4. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere allegate al regolamento di procedura (1) .] (2)

(1) Il Regolamento di cui al presente comma è stato emanato con D.M. 23 luglio 2004, n. 223.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Procedimento di conciliazione

Art. 40.

[1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

2. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto l'accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione (1).

3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, nè possono essere oggetto di prova testimoniale.

4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell'articolo 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.

5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.

6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.

7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel registro di cui all'articolo 38 .

8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (2).] (3)

(1) Comma modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

38. Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 (in Suppl. ordinario n. 61 alla Gazz. Uff., 14 aprile, n. 87). - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art. 19

1. In caso di controversie, prestatore e destinatario, del servizio della società dell'informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformità ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell'Unione Europea per l'inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie .

2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla Commissione Europea, nonché al Ministero delle attività produttive, che provvede a dame comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi della società dell'informazione, nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.

39. Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 - Gazzetta Ufficiale 12/05/2004 , n. 110. Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art.11

Conciliazione monocratica

1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.

2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.

3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.

3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata (1).

4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.

5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.

6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.

(1) Comma inserito dall'articolo 38, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

40. Legge 6 maggio 2004 n.129 (in Gazz. Uff., 24 maggio, n. 120). - Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art. 7.

1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.

41. Decreto del Ministero della Giustizia 23 luglio 2004 n. 222 (Gazz. Uff., 23 agosto, n. 197). - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

Preambolo

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, in particolare, il comma 2, ove si dispone che «il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 1244/U-24/36-7 del 20 maggio 2004 ai sensi del predetto articolo;

A d o t t a il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «ministero»: il Ministero della giustizia;

b) «decreto»: il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

c) «registro»: il registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

d) «conciliazione»: il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall'arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma;

e) «conciliatore»: le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di conciliazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

f) «organismo»: l'organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di conciliazione;

g) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

h) «ente privato»: qualsiasi soggetto, diverso dalla persona fisica, di diritto privato;

i) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro nominato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;

l) CCIAA: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero del registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, con i relativi effetti, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, nonché la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, con i relativi effetti.

Articolo 3

Istituzione del registro

1. È istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

3. Per la tenuta del registro, il responsabile può avvalersi con compiti consultivi di un comitato di tre giuristi esperti nella materia della risoluzione alternativa delle controversie (ADR), designati dal Capo del Dipartimento per un periodo non superiore a due anni; ai componenti del comitato non spettano compensi, né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

4. Il registro è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:

a) parte I: enti pubblici;

i) sezione A: elenco dei conciliatori;

b) parte II: enti privati;

i) sezione A: elenco dei conciliatori;

ii) sezione B: elenco dei soci, associati, dipendenti, amministratori, rappresentanti.

5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.

6. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurino la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

7. Gli elenchi dei conciliatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 4

Criteri per l'iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati o che costituiscono autonomi soggetti di diritto pubblico o di diritto privato.

2. Gli organismi di conciliazione costituiti, anche in forma associata dalle CCIAA sono iscritti su semplice domanda.

3. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti diversi da quelli indicati al comma 2 e, in particolare: a) la forma giuridica dell'ente o dell'organismo, il suo grado di autonomia, nonché la compatibilità della sua attività con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;

b) la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi, e il suo grado di adeguatezza, anche sotto il profilo patrimoniale; l'istante, in ogni caso, deve produrre polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione;

c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, non inferiori a quelli fissati a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'ente e i singoli conciliatori;

e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio, nonché la conformità del regolamento di procedura di conciliazione alla legge e della tabella delle indennità ai criteri stabiliti dal regolamento emanato a norma dell'articolo 39 del decreto;

f) il numero dei conciliatori, non inferiore a sette, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione in via esclusiva per il richiedente;

g) la sede dell'organismo di conciliazione.

4. Il responsabile verifica in ogni caso:

a) i requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori per i quali, ove non siano professori universitari in discipline economiche o giuridiche, o professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni, ovvero magistrati in quiescenza, deve risultare provato il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il responsabile in base ai criteri fissati a norma dell'articolo 10, comma 5;

b) il possesso, da parte dei conciliatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

1. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;

2. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;

3. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

4. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

5. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

5. Qualora l'ente sia un'associazione tra professionisti o una società tra avvocati, all'organismo devono essere destinati, anche in via non esclusiva, almeno due prestatori di lavoro subordinato, con prevalenti compiti di segreteria, ai quali risulti applicato il trattamento retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro; in ogni altro caso, i compiti suddetti devono essere svolti da almeno due persone nominativamente indicate con riferimento anche al tipo di trattamento giuridico ed economico applicato.

6. I predetti compiti non possono essere svolti dalle persone indicate alle lettere c) ed f) del comma 3.

Articolo 5

Procedimento

1. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero; alla domanda devono essere, in ogni caso, allegati il regolamento di procedura e la tabella delle indennità redatta in conformità del regolamento emanato a norma dell'articolo 39 del decreto; per gli enti privati, l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.

2. Per gli enti pubblici non nazionali, si provvede in conformità al comma 1, sentito il Ministero degli affari esteri.

3. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

4. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda; la richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e interrompe il predetto termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

5. Decorsi novanta giorni dal termine di cui al comma 4 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

6. Tutte le comunicazioni successive tra il Ministero e gli enti pubblici e privati si conformano alle modalità previste dall'articolo 17 del decreto.

Articolo 6

Limiti individuali all'esercizio delle funzioni

1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio, mediante distinte dichiarazioni, debitamente sottoscritte dagli interessati.

2. Ferme le dichiarazioni di esclusività richieste a norma dell'articolo 4, comma 3, lettera f), nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di conciliazione per più di tre organismi.

3. La violazione degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi professionali costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche; il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

Articolo 7

Regolamento di procedura

1. Il regolamento di procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza ed ai principi indicati nell'articolo 40 del decreto; è, in ogni caso, vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.

2. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento di conciliazione, che è derogabile soltanto su accordo delle parti per singoli atti; qualunque altra disposizione del regolamento è derogabile per accordo delle parti; il regolamento assicura la possibilità che il conciliatore designato, se le parti lo richiedono, concluda il procedimento con una proposta a norma dell'articolo 40, comma 2, del decreto.

3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico; in ogni caso, i giudici di pace, finché dura il loro mandato, non possono svolgere la conciliazione in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 322 del codice di procedura civile.

4. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere che il procedimento di conciliazione possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del conciliatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a).

5. Le parti hanno, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile, designato dall'ente o organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro di cui all'articolo 12; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo conciliatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Articolo 8

Obblighi degli iscritti

1. L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

2. Dell'esito positivo della conciliazione conclusa per il tramite dell'organismo di conciliazione deve essere redatto apposito verbale da trasmettere senza ritardo al responsabile del registro il quale, su istanza di parte, lo trasmette al presidente del tribunale ai fini dell'omologazione.

Articolo 9

Effetti dell'iscrizione

1. Adottato il provvedimento di iscrizione nel registro e comunicato all'istante il numero d'ordine attribuito nel registro all'ente o organismo, né l'ente, l'organismo, né il conciliatore designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta.

2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l'ente o organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine con la dicitura: «iscritto al n. ... del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

3. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni ente o organismo trasmette il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

Articolo 10

Sospensione e cancellazione dal registro

1. Al responsabile compete il potere di sospensione e, nei casi più gravi, di cancellazione dal registro, secondo le norme che regolano il procedimento amministrativo, in presenza di notizie o eventi che, qualora già conosciuti o accaduti, o comunque verificatisi successivamente, ne avrebbero impedito l'iscrizione, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8.

2. È disposta la cancellazione degli enti e organismi che non abbiano svolto almeno cinque procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio.

3. La cancellazione d'ufficio preclude all'ente o all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un triennio; i regolamenti di procedura disciplinano la sorte dei procedimenti in corso al momento della cancellazione dell'ente o dell'organismo dal registro.

4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui al comma 1, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto per via telematica, ai singoli enti o organismi interessati.

5. Il responsabile stabilisce i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera d); in via transitoria, e finché non si sia autonomamente determinata, il responsabile applica i criteri elaborati dall'Unione italiana delle CCIAA per il corso di conciliazione di livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui almeno 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, per un numero massimo di 30 partecipanti. (v. Decreto 24/7/06 in fondo ed in vigore dal 12/02/07)

6. Il responsabile può richiedere agli enti o organismi attestazioni omogenee di qualità, a far data dal secondo anno successivo all'iscrizione nel medesimo.

Articolo 11

Revisione del registro

1. La revisione del registro è disposta dal responsabile con cadenza triennale; degli esiti è informato il procuratore generale della Corte suprema di cassazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3 del decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riceve annualmente le informazioni specificamente finalizzate al monitoraggio degli effetti fiscali di favore previsti per il verbale di conciliazione.

Articolo 12

Registro degli affari di conciliazione

1. Ciascun ente o organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito; il legale rappresentante dell'ente o dell'organismo deve presentare senza indugio al responsabile, che ne faccia richiesta per ragioni attinenti all'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento, i dati raccolti e i documenti conservati.

2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile, previamente comunicate agli iscritti.

3. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all'ente od organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione al responsabile

1. L'autorità giudiziaria incaricata dell'omologazione ai sensi dell'articolo 40, comma 8, del decreto provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento. 2. L'autorità giudiziaria trasmette, in ogni caso, al responsabile copia dei provvedimenti di diniego di omologazione dei verbali di conciliazione conclusi per il tramite degli organismi.

Articolo 14

Responsabilità del servizio di conciliazione

1. Il conciliatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l'ente o l'organismo di appartenenza.

Articolo 15

Obblighi del conciliatore e dei suoi ausiliari

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di conciliazione è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.

2. Al conciliatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

3. Al conciliatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'ente o l'organismo, ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera;

c) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.

4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b).

Articolo 16

Divieti conseguenti al servizio di conciliazione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera b), secondo periodo, l'ente o l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai conciliatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi iscritti nel registro.

Articolo 17

Invarianza della spesa

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra il vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

42. Decreto del ministero della giustizia 23 luglio 2004, n. 223 (in Gazz. Uff., 23 agosto, n. 197). - Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

Preambolo

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, in particolare, il comma 3, ove si dispone che «con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 1245/U-24/36-7 del 20 maggio 2004;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per «indennità» l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione fornito dagli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati iscritti al registro di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici di diritto interno a norma dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003.

Articolo 3

Criteri di composizione dell'indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di conciliazione.

2. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 30,00 che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta.

3. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

4. Per le spese di conciliazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

5. L'importo massimo delle spese di conciliazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al presente decreto, può essere aumentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

8. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile.

9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

10. Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura non inferiore alla metà; in caso contrario, l'organismo comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di procedura dell'organismo.

11. Le spese di conciliazione comprendono anche l'onorario del conciliatore per l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.

12. Le spese di conciliazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

13. Ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo, gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno possono liberamente stabilire gli importi di cui al comma 4.

Articolo 4

Invarianza della spesa

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

Tabella A (allegata all'articolo 3 del decreto recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)

==================================================================

Valore della lite | Spesa | (per ciascuna parte)

==================================================================

Fino a Euro 1.000 | |Euro 40 da Euro 1.001 |a Euro 5.000 |Euro 100 da Euro 5.001 |a Euro 10.000 |Euro 200 da Euro 10.001 |a Euro 25.000 |Euro 300 da Euro 25.001 |a Euro 50.000 |Euro 500 da Euro 50.001 |a Euro 250.000 |Euro 1.000 da Euro 250.001 |a Euro 500.000 |Euro 2.000 da Euro 500.001 |a Euro 2.500.000 |Euro 4.000 da Euro 2.500.001 |a Euro 5.000.000 |Euro 6.000

Oltre Euro 5.000.000 | |Euro 10.000

43. Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (in Suppl Ord.n. 208 alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 301) - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Articolo 27 (Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela… (Omissis)

44. Legge 14 febbraio 2006, n. 55 (Gazzetta Uff. 01/03/2006, n.50). “Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia”.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Articolo 768 Octies

Controversie (1).

Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Si richiamano gli organismi, ma non la procedura. Il problema rimane anche per il nuovo D.lgs. viene richiamato, giusta l’abrogazione della conciliazione societaria. Anche se a dire il vero i patti di famiglia sono oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi della nuova legge.

45. Legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Gazz. Uff., 13 marzo, n. 60). Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art. 3, 2° co., lett. e) promuovere, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;

Omissis

46. Decreto del ministero della giustizia 24 luglio 2006 (in Suppl. Ordinario n. 33 alla Gazz. Uff., 12 febbraio, 2007 n. 35). Approvazione dei requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione per l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

Preambolo

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, nel quale si dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi di conciliazione approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

Visto l'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, nel quale si dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi di conciliazione deve, altresì, stabilire i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, lettera d);

Sentito il Comitato degli esperti nominati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, che ha valutato la rispondenza del modello di domanda, comprensivo degli allegati, ai criteri previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, nonché l'idoneità dei requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione, come di seguito determinati dal responsabile;

Approva

Articolo 1

l'allegato modello di domanda con acclusa nota esplicativa e i criteri ivi stabiliti;

Approva i seguenti requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione:

1) attestazione di impegno a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche:

almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze internazionali e principi comunitari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa;

almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria;

2) attestazione di disponibilità di strutture e locali idonei a consentire lo svolgimento dei corsi di formazione di cui sopra;

3) attestazione di disporre di almeno 3 formatori che siano in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori e che abbiano maturato esperienza almeno triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche;

4) attestazione di impegno a svolgere, a pena di decadenza dall'accreditamento, almeno 90 ore annuali dedicate all'attività di formazione dei conciliatori.

Allegato: Schema di domanda Il presente provvedimento ha decorrenza immediata.

Manda alla Segreteria per la pubblicazione e le comunicazioni.

Allegato 1 (omissis)

47. Legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Suppl. ordinario n. 95 alla Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140). - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Capo IV

GIUSTIZIA

(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

Art. 60.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

48. Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazz. Uff., 5 marzo, n. 53). - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Testo vigente al 24 dicembre 2011.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(In nota relazione illustrativa)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art.1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2

Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art.3

Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art.4

Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 é presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale é stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato é tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione é condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito é annullabile. Il documento che contiene l'informazione é sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art.5

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, é tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione é condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione é già iniziata, ma non si é conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non é stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non é già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art.6

Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art.7

Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art.8

Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1, il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art.9

Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art.10

Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art.11

Conciliazione

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art.12

Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non é contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art.13

Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art.14

Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art.15

Mediazione nell'azione di classe

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art.16

Organismi di mediazione e registro.

Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art.17

Risorse, regime tributario e indennità

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art.18

Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art.19

Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Art.20

Credito d'imposta

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Art.21

Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.22

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.23

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.24

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

49. Resoconti parlamentari su Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

Resoconto della II Commissione permanente (Giustizia)

referente

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, ricorda preliminarmente come l'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 deleghi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. I principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo sono previsti dal comma 3.

Il Capo I (articoli 1 e 2) delinea il campo d'applicazione della disciplina della mediazione attraverso la definizione di alcuni termini ricorrenti.

In particolare, per mediazione si intende l'attività svolta da un terzo - soggetto imparziale e privo dell'autorità di imporre alle parti la soluzione della controversia - finalizzata ad assistere le parti nel tentativo di raggiungere un accordo volto a comporre la controversia al di fuori delle procedure giudiziarie, nonché a formulare una proposta di risoluzione della controversia stessa. Per conciliazione si intende l'esito positivo dell'attività di mediazione. L'organismo di mediazione viene invece definito quale ente, pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione (in quanto iscritto nel registro), e privo dell'autorità di imporre alle parti una soluzione della controversia. Si prevede inoltre che il registro degli organismi di conciliazione debba essere istituito con decreto del Ministro della giustizia e che, in attesa di tale adempimento, operi il registro già previsto per la conciliazione societaria.

L'articolo 2 chiarisce che oggetto della mediazione può essere qualsiasi controversia civile e commerciale, comprese le controversie societarie, che abbiano ad oggetto diritti disponibili delle parti. Inoltre, la procedura di mediazione non intende sostituirsi o precludere altre eventuali forme di negoziazione già intraprese dalle parti su base volontaria ovvero già previste dalle carte dei servizi, e attivate mediante un reclamo degli utenti.

Il Capo II (articoli da 3 a 15) disciplina in modo non rigido né predeterminato il procedimento di mediazione, optando per una regolamentazione essenziale, che si affida all'autodeterminazione degli organismi di conciliazione.

L'articolo 3, segnatamente, stabilisce che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. Gli organismi di mediazione hanno peraltro l'obbligo di dotarsi di un proprio regolamento di procedura, che andrà depositato presso il Ministero della Giustizia unitamente alla richiesta di iscrizione nel registro. Il regolamento è volto a: disciplinare le modalità di svolgimento del procedimento; garantire la riservatezza del procedimento; prevedere modalità di nomina del mediatore, che ne assicurino l'imparzialità, l'idoneità all'incarico e il sollecito espletamento dello stesso; definire modalità telematiche di eventuale svolgimento della mediazione.

L'articolo 4 definisce le modalità di avvio del procedimento di mediazione e delinea particolari obblighi a carico degli avvocati delle parti.

Per quanto concerne l'apertura del procedimento di mediazione, è previsto il deposito presso l'organismo di mediazione prescelto di un'istanza contenente l'indicazione dell'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Dalla data di questo deposito cominciano a decorrere i 4 mesi previsti dall'articolo 6 come durata massima del procedimento di mediazione.

In caso di più istanze relative alla stessa controversia presentate a organismi diversi, il procedimento si svolgerà davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda (criterio temporale). L'ultimo periodo del comma 1 precisa che per determinare il tempo della domanda «si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione». Il comma 3 introduce un obbligo di informazione a carico degli avvocati. In particolare, la disposizione obbliga l'avvocato a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, delle agevolazioni fiscali e del credito d'imposta. Tale informazione dovrà essere fornita a partire dal primo colloquio, in modo chiaro e in forma scritta. L'assistito dovrà siglare il documento informativo. L'omissione di questo adempimento comporta la nullità del contratto concluso tra l'avvocato e l'assistito. Il documento sottoscritto dovrà poi essere allegato all'atto introduttivo del giudizio che si decida, eventualmente, di avviare. L'omissione di tale allegazione obbliga il giudice ad informare a sua volta la parte della possibilità di procedere con la mediazione.

L'articolo 5 disciplina i rapporti tra procedimento di mediazione e eventuale procedimento giudiziale. Il comma 1 prevede che per alcune categorie di controversie lo svolgimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità dell'azione civile. Le controversie rispetto alle quali trova applicazione la suddetta condizione di procedibilità riguardano le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari.

L'improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo e potrà essere rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza. In questo caso il giudice assegnerà alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Laddove il giudice rilevi che la mediazione è iniziata, ma non si è conclusa, fisserà la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi previsto dall'articolo 6.

Al di fuori delle ipotesi disciplinate dal comma 1, la mediazione ha carattere facoltativo. Il comma 2, peraltro, dispone che il giudice, tenendo conto «della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti», possa - in qualunque momento prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero prima della discussione della causa - invitare le parti a procedere alla mediazione. Se le parti concordano con l'indicazione del giudice, quest'ultimo fisserà una nuova udienza allo spirare del termine di 4 mesi previsto per la mediazione. La disposizione aggiunge che «quando la mediazione non è stata esperita, [il giudice] assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

La condizione di procedibilità non si applica (e dunque il tentativo di mediazione non è obbligatorio) in caso di azioni inibitorie e risarcitorie di classe disciplinate dal codice del consumo e alle azioni risarcitorie conseguenti a sinistri provocati da veicoli a motore e natanti disciplinate dal codice delle assicurazioni.

Il comma 3 dell'articolo 5 precisa altresì che lo svolgimento del procedimento di mediazione non preclude alla parte interessata l'accesso ai provvedimenti urgenti e cautelari. Il comma 4 esclude sia il carattere obbligatorio della mediazione (comma 1), sia la possibilità per il giudice di invitare comunque le parti a procedervi (comma 2), in una serie di procedimenti che - come evidenziato dalla relazione di accompagnamento - «sono posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi medesimi». Si tratta dei: procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; procedimenti in camera di consiglio; azione civile esercitata nel processo penale.

Il comma 5, in materia societaria, disciplina la specifica l'ipotesi in cui il tentativo di mediazione - pur non rappresentando una condizione di procedibilità ai sensi del comma 1 - è richiesto prima dell'esercizio dell'azione civile dallo Statuto della società o da una clausola contrattuale.

Il comma 6, interviene sugli istituti della prescrizione e della decadenza, per precisare gli effetti della comunicazione della domanda di mediazione: questa comporta che il termine di prescrizione del diritto che la parte intende far valere si interrompe e impedisce la decadenza dall'esercizio del diritto. Se il tentativo fallisce la domanda giudiziale dovrà però essere proposta entro il medesimo termine di decadenza da calcolarsi a partire dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di conciliazione. Solo il primo tentativo di mediazione impedisce la decadenza dall'esercizio del diritto.

Il comma 7 estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 dello schema di decreto, «in quanto compatibili», ai procedimenti davanti agli arbitri.

L'articolo 6 stabilisce che il procedimento di mediazione può avere una durata massima di 4 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine da questi fissato per il deposito.

L'articolo 7 precisa che il periodo, della durata massima di 4 mesi, che le parti dedicano al procedimento di mediazione non deve essere computato ai fini della determinazione del carattere ragionevole o meno della durata del processo, previsto dalla cosiddetta legge Pinto (legge n. 89 del 2001).

L'articolo 8 delinea sommariamente il contenuto del procedimento di mediazione che si svolgerà senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione; una disciplina più puntuale del procedimento è demandata infatti al regolamento che ciascun organismo di conciliazione deve adottare e depositare presso il ministero.

A seguito del deposito della domanda di mediazione, sull'organismo di mediazione - in persona del suo responsabile - incombono i seguenti obblighi: designare il mediatore; fissare, entro 15 giorni, il primo incontro tra le parti; dare immediata comunicazione del deposito della domanda e della data fissata per l'incontro all'altra parte, «con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante»; nominare uno o più mediatori ausiliari nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche. La disposizione aggiunge che se la nomina di mediatori ausiliari non è possibile, il mediatore potrà avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali; il regolamento dell'organismo di mediazione dovrà dunque predeterminare le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli esperti.

Al mediatore, in base al comma 3, spetta in generale il compito di adoperarsi per far sì che le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. L'articolo 9 disciplina il dovere di riservatezza nei confronti di chi presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo rispetto alle dichiarazioni e informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Tale dovere di segretezza può essere derogato con il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. L'articolo 10, al comma 1, prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione nel giudizio iniziato o riassunto a seguito dell'insuccesso della mediazione. Il giudizio deve avere il medesimo oggetto, anche parziale, del procedimento. Inoltre, sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.

Il comma 2, che disciplina il segreto professionale del mediatore, esclude obbligo di quest'ultimo di deporre dinanzi all'autorità giudiziaria o ad altra autorità. La medesima disposizione estende al mediatore l'applicazione dell'articolo 200 del codice di procedura civile e, nei limiti della loro applicabilità, delle garanzie previste per il difensore dall'articolo 103 del codice di procedura civile.

L'articolo 11 delinea i possibili esiti del procedimento di mediazione, individuando le seguenti ipotesi. a) Raggiungimento di un accordo. In questo caso il mediatore forma il processo verbale, al quale è allegato l'accordo, sottoscritto dalle parti.

L'accordo può eventualmente prevedere l'impegno delle parti al pagamento di una somma di denaro in caso di violazione o inosservanza degli obblighi previsti dall'accordo stesso. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo di conciliazione e le parti possono estrarne copia. b) Mancato raggiungimento dell'accordo. In questo caso il mediatore formula una proposta di conciliazione, avvertendo le parti che se verrà presentata domanda giudiziale e il provvedimento che definirà il giudizio corrisponderà al contenuto della proposta, la parte vincitrice che non ha accettato la proposta non solo non otterrà la ripetizione delle spese ma dovrà sostenere anche quelle del soccombente. La proposta sarà comunicata alle parti per iscritto e queste dovranno - entro 7 giorni, e sempre per iscritto - accettarla o rifiutarla (il silenzio equivale al dissenso). Se le parti accettano la proposta di conciliazione, su questa si forma il processo verbale, che sarà sottoscritto da tutti e depositato in segreteria. Anche in questo caso la conciliazione può prevedere l'impegno delle parti al pagamento di una somma di denaro in caso di violazione o inosservanza degli obblighi previsti dall'accordo stesso. Se le parti non accettano la proposta di conciliazione, il mediatore redige comunque il processo verbale, che conterrà l'enunciazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo. In base al comma 4 in questo verbale il mediatore dà anche atto della mancata partecipazione di una delle parti dal procedimento di mediazione.

L'articolo 12 prevede che il verbale contenente l'accordo tra le parti (scaturito direttamente dal procedimento di mediazione, ovvero frutto dell'adesione alla proposta del mediatore) sia omologato con decreto del presidente del Tribunale. Per l'individuazione del tribunale competente, si dovrà tener conto della sede dell'organismo di conciliazione, a meno che la controversia non rivesta carattere transfrontaliero e si debba far riferimento al luogo ove l'accordo deve essere eseguito. Presupposti per l'omologazione sono: la non contrarietà dell'accordo all'ordine pubblico; la non contrarietà dell'accordo a norme imperative; la regolarità formale dell'accordo. Il comma 2 - dando seguito al principio di delega di cui all'articolo 60, comma 3, lettera s) - precisa che il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca.

L'articolo 13 disciplina l'imputazione delle spese processuali in rapporto al fallito procedimento di mediazione. Se è la parte risultata vincitrice a non aver accettato la proposta di mediazione, che corrispondeva integralmente al provvedimento giudiziario poi adottato dal giudice, quest'ultimo deve: negare alla parte vittoriosa la ripetizione delle spese; condannarla invece a sostenere le spese che il soccombente ha affrontato dalla data della proposta di conciliazione fino alla definizione del giudizio civile; condannarla a versare allo Stato, a titolo di sanzione processuale, una somma parametrata sul contributo unificato dovuto. Tale criterio di imputazione delle spese deve applicarsi anche alle spese sostenute nella fase di mediazione, ovvero alle somme dovute al mediatore ed agli eventuali esperti coinvolti. Il giudice potrà comunque valutare il comportamento delle parti anche al fine dell'applicazione degli articoli 92 e 96 del codice di rito, relativi alla compensazione delle spese, alla ripetizione delle spese superflue e alla violazione del dovere di lealtà delle parti.

In base al comma 2, anche laddove la proposta non fosse identica al provvedimento giudiziario poi adottato, il giudice può comunque escludere per la parte vittoriosa la ripetizione delle spese sostenute per la mediazione (mediatore e eventuali esperti), in presenza di «gravi ed eccezionali ragioni», che il giudice dovrà comunque esplicitare in motivazione. Infine, il comma 3 esclude l'applicabilità della disciplina sull'imputazione delle spese processuali al rito arbitrale.

L'articolo 14, ai commi 1 e 2, individua una serie di obblighi a carico del mediatore, finalizzati a garantirne l'imparzialità. In particolare, il mediatore (e, laddove previsto, i suoi ausiliari): non può assumere diritti o obblighi connessi con gli affari trattati; non può percepire compensi direttamente dalle parti; deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità in relazione a ciascuna controversia trattata; deve informare immediatamente l'organismo e le parti di eventuali ragioni di incompatibilità con lo svolgimento della mediazione; deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative (pena la mancata omologazione del verbale di accordo in base all'articolo 12); deve dar seguito a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

Il comma 3 demanda al responsabile dell'organismo di mediazione il compito di valutare la sostituzione del mediatore quando le parti ne facciano richiesta; spetterà invece al regolamento dell'organismo definire le modalità di sostituzione del responsabile quando sia egli stesso a svolgere in prima persona la mediazione.

Come già accennato, l'articolo 5, comma 1, esclude che lo svolgimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità dell'azione di classe nemmeno rispetto alle categorie di controversie indicate nella medesima disposizione. L'azione di classe tuttavia non preclude la mediazione. L'articolo 15, pertanto è volto a raccordare la disciplina dell'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del Codice del consumo con la nuova disciplina della mediazione.

Il Capo III del provvedimento (articoli 16-19) regola la figura degli organismi di conciliazione adottando come modello generale quello della conciliazione stragiudiziale in materia societaria (ora assorbita dalla disciplina generale introdotta dal decreto). Si prevede che organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza, su istanza della parte interessata, siano abilitati a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie indicate all'articolo 2 dello schema di decreto.

Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia (nelle more dell'adozione del regolamento l'iscrizione va fatta presso il registro degli organismi di conciliazione per le controversie societarie). Con appositi decreti del Ministro della giustizia saranno disciplinati le modalità di formazione, tenuta e iscrizione al registro.

Con la domanda d'iscrizione al registro l'organismo di conciliazione deve depositare presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento deve contenere anche l'indicazione delle procedure telematiche eventualmente adottate (in ogni caso assicurando la sicurezza delle comunicazioni e il diritto alla privacy) e, in allegato, le tabelle delle indennità in favore degli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, ai fini dell'approvazione da parte del ministero (per gli organismi costituiti da enti pubblici, il decreto direttamente determina l'ammontare delle indennità). Il registro è soggetto alla vigilanza del Ministro della giustizia, con esclusione della sezione riservata agli organismi di conciliazione nelle materia del consumo, vigilata dal Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 16 prevede, oltre al registro, l'istituzione con decreto ministeriale presso il Ministero della giustizia dell'Albo dei formatori per la mediazione.

L'articolo 17 contiene parte della disciplina degli incentivi fiscali alla mediazione nonché i criteri per la determinazione dell'ammontare delle indennità di competenza degli organismi di conciliazione.

Le agevolazioni fiscali riguardano: l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o altro diritto di analoga natura di ogni atto, documento e provvedimento relativo al procedimento di mediazione; l'esenzione del verbale d'accordo dall'imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.

Con riferimento, invece, alle indennità di competenza degli organismi di conciliazione, mentre l'entità dell'ammontare minimo e massimo delle indennità in favore degli organismi di mediazione pubblici è fissato direttamente dal decreto ministeriale, la normativa secondaria potrà solo determinare i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi di mediazione privati. Il decreto fissa invece direttamente sia le maggiorazioni delle indennità (fino ad un massimo del 25 per cento) in caso di esito favorevole della mediazione che le riduzioni minime delle indennità quando il tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto. In tali ultime ipotesi - quando cioè sia obbligatorio esperire la mediazione - la parte avente diritto all'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 76, TU spese di giustizia è esentata dal pagamento dell'indennità all'organismo di conciliazione.

Dal 2010, l'impegno finanziario per le indicate agevolazioni fiscali è valutato in 11,7 milioni di euro. Esso è coperto dalle risorse del Fondo unico giustizia.Gli articoli 18 e 19, riprendendo il contenuto dei principi di delega, prevedono: che l'iscrizione nel Registro degli organismi istituiti presso i consigli dell'ordine degli avvocati, presso i consigli degli ordini professionali e degli organi di conciliazione presso le Camere di commercio avvenga «a semplice domanda»; la possibilità di usufruire dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale (per gli ordini forensi) e dall'ordine professionale (per organismi di conciliazione istituiti da altri ordini); la possibilità - per tutti gli ordini - di servirsi di proprio personale per le necessità degli organismi di mediazione. L'iscrizione a semplice domanda non esonera comunque gli organismi dal rispetto dei criteri per l'iscrizione nel Registro stabiliti dai decreti ministeriali.

L'articolo 20 integra la disciplina sulle agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che si avvalgono della mediazione stragiudiziale, riconoscendo loro un credito d'imposta commisurato all'indennità versata all'organismo di conciliazione fino ad un massimo di 500 euro. Il credito riconosciuto non corrisponderà quindi all'intera cifra pagata al mediatore bensì sarà ad essa commisurata in via proporzionale. L'effettiva misura del credito spettante sarà determinata con decreto del Ministro della Giustizia.

L'articolo 21 pone in capo al Ministero della giustizia specifici obblighi di informazione al pubblico del nuovo procedimento di mediazione.

L'articolo 22 estende anche al settore della mediazione la disciplina relativa agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2007, per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 23 abroga, come accennato, la disciplina della conciliazione nelle controversie societarie. È, tuttavia confermata la vigenza delle disposizioni relative a conciliazioni e mediazioni obbligatorie, comunque denominate.

L'articolo 24 introduce, infine, una specifica disciplina transitoria rispetto alla previsione del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità per le controversie individuate dall'articolo 5, comma 1. L'efficacia di tale disposizione è in particolare differita a 18 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e si applica ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.

Giulia BONGIORNO, presidente, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea ed al fine di consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

Venerdì 11 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento in esame.

Cinzia CAPANO (PD) rappresenta preliminarmente l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, che pone numerose questioni relative non solo al rispetto dei principi di delega, ma anche a talune delle soluzioni tecniche adottate.

In primo luogo rileva un difetto di impostazione. Infatti a suo parere la delega autorizza il Governo a dettare una disciplina di dettaglio, mentre il decreto legislativo sembra configurarsi come una ulteriore delega dal momento che molti aspetti di dettaglio della disciplina, in particolare quella degli organismi di mediazione, sono quasi totalmente rimessi alle fonti secondarie.

Ritiene, inoltre, che la disciplina della mediazione, come configurata dallo schema di decreto legislativo, si ponga in contrasto con la direttiva 2008/52/CE, che sancisce il principio del carattere nettamente separato e alternativo della mediazione rispetto alla giurisdizione. Nel provvedimento, al contrario, rileva un forte intreccio tra i percorsi della mediazione e della giurisdizione, sul quale si limita per ora ad esprimere forti perplessità, riservandosi un dettagliato intervento sul punto nel prosieguo del dibattito. In considerazione della rilevanza delle materie in relazione alle quali può o deve essere esperito il procedimento di mediazione, sottolinea la necessità che i mediatori siano soggetti adeguatamente qualificati. Sotto questo profilo ritiene che lo schema di decreto legislativo non sia sufficientemente stringente e determinato. Rileva, infine, il carattere sostanzialmente irrisorio dei benefici fiscali previsti in favore delle parti, anche a fronte del costo elevato delle prestazioni degli «esperti» dei quali il mediatore può avvalersi.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

Mercoledì 16 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute è stato illustrato il contenuto del provvedimento e sono stati svolti interventi.

Donatella FERRANTI (PD) rilevando come il provvedimento intervenga su una materia di estremo interesse per tutti gli operatori del diritto e le relative categorie, ritiene necessario che la Commissione svolga un ciclo di audizioni.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di comprendere la necessità di approfondire un tema così importante. Ricorda, tuttavia, che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è scaduto e che, per quanto il Governo abbia inteso attendere comunque l'espressione del parere, la Commissione dovrà esprimersi in tempi ragionevolmente brevi e tali da consentire al Governo un agevole esercizio della delega.

Antonino LO PRESTI (PdL) evidenzia come, in base all'articolo 60, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 60 del 2009, il termine per l'esercizio della delega scada il 5 marzo 2010. Ritiene pertanto che sussistano i margini sia per svolgere delle audizioni sia per consentire al Governo un agevole esercizio della delega.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea l'importanza per la Commissione di confrontarsi direttamente con gli operatori del diritto che saranno interessati dalla disciplina in esame. Nel corso delle audizioni, infatti, gli esperti interpellati potranno fornire un fondamentale contributo per chiarire alcuni punti controversi del provvedimento. Si riferisce, in particolare, alla confusione e sovrapposizione di piani tra mediazione e conciliazione, alla specifica formazione dei mediatori, nonché al tema della inutilizzabilità nell'eventuale successivo processo, delle dichiarazioni rese e delle informazioni assunte nel corso della mediazione. Osserva, in particolare, come tale ultima disposizione possa prestarsi a facili strumentalizzazioni.

Giulia BONGIORNO, presidente, assicura che le richieste di audizione saranno esaminate nel corso del prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

Mercoledì 13 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2010.

Cinzia CAPANO (PD) dopo avere ricordato come in un suo precedente intervento avvia svolto talune osservazioni di carattere generale sul nuovo istituto in esame, evidenzia gli aspetti delle disciplina ritenuti particolarmente problematici nel mondo dell'avvocatura. Rileva in primo luogo come la previsione della sanzione della nullità di cui all'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto legislativo sia del tutto inappropriata, ritenendo certamente preferibile che il comportamento dell'avvocato costituisca illecito disciplinare. Sottolinea quindi come la mancanza di criteri di competenza territoriale per l'individuazione degli organismi di mediazione possa dare origine a delicati problemi, ad esempio ove si ravvisi l'opportunità di riunire più procedimenti, nonché a facili strumentalizzazioni. Esprime forti perplessità sulla previsione di un potere autonomo del mediatore, indipendente dalla richiesta di tutte le parti, di formulare una proposta di conciliazione in caso di mancato raggiungimento dell'accordo. Tale previsione, in primo luogo, non sembra trovare fondamento nella delega. Inoltre, in considerazione delle conseguenze previste dall'articolo 13, crea una inopportuna sovrapposizione tra mediazione e giurisdizione. Non si può infatti escludere che la rilevanza attribuita dall'articolo 13 alla proposta di conciliazione del mediatore possa suggestionare il giudice e condizionare il comportamento delle parti.

Rileva altresì come anche la previsione della mediazione quale condizione di procedibilità ecceda i limiti della delega legislativa sottolineando, in ogni caso, che l'elenco delle materie per le quali la mediazione è obbligatoria dovrebbe essere rivisto e corretto. L'articolo 5, infatti, da un lato indica materie, quale la responsabilità medica, che presuppongono una competenza tecnica estremamente specialistica e approfondita, e dall'altro identifica materie, come i «patti di famiglia», i cui confini sono ancora estremamente incerti e sfumati nell'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale.

Con particolare riferimento al profilo della competenza tecnica del mediatore, chiamato obbligatoriamente a comporre controversie in materie estremamente delicate, evidenzia come lo schema di decreto non delinei in maniera adeguata i criteri per garantire una adeguata formazione del mediatore né sufficienti garanzie di neutralità, indipendenza ed imparzialità. Sotto questo profilo il provvedimento, anziché dettare direttamente una disciplina quanto meno di principio, come sembrerebbe necessario in base all'articolo 60, comma 3, lettera r) del decreto legislativo n. 69 del 2009, si limita a rinviare ad altre fonti: decreto ministeriale e regolamenti degli organismi di conciliazione. In ogni caso ritiene che, nell'ambito della mediazione, la formazione e la competenza degli avvocati debbano avere la massima considerazione.

Con riferimento agli articoli 9 e 10, sottolinea come la materia della riservatezza vada inopportunamente a sovrapporsi con il tema della inutilizzabilità di dichiarazioni e informazioni nel giudizio. Per quanto lo scopo della disposizione, che è quello di evitare condizionamenti nel comportamento delle parti nel corso della mediazione, sia condivisibile, appare comunque opportuno sopprimere il comma 1 dell'articolo 10. Ritiene, in sostanza, che la disciplina in esame possa rivelarsi non solo inutile, ma anche dannosa ed estremamente costosa. In relazione al credito di imposta di cui all'articolo 20 si stima infatti che l'istituto avrebbe un costo annuo di circa 500 milioni di euro, che verrebbero prelevati dal Fondo unico giustizia. D'altra parte sottolinea come tutte le volte che si è voluto introdurre nell'ordinamento un tentativo obbligatorio di conciliazione, come nel caso del processo del lavoro, si è ottenuto un completo insuccesso. Tutte le considerazioni svolte dovrebbero a suo parere indurre la Commissione a convergere sulla necessità di svolgere un ciclo di audizioni.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, dopo aver apprezzato lo spirito costruttivo con il quale è intervenuta l'onorevole Cinzia Capano, non condivide le osservazioni della medesima in merito alla sussistenza di un eccesso di delega con riferimento alle ipotesi di obbligatorietà della mediazione, né ritiene che i limiti della delega siano stati oltrepassati nel definire la disciplina di cui all'articolo 11, che prevede la proposta di conciliazione da parte del mediatore. Che tali aspetti della disciplina rientrino nei limiti della delega si evince chiaramente, sia pure in modo implicito, dall'articolo 60 della legge n. 69 del 2009, nonché dal considerando n. 14 della direttiva 2008/52/CE. Rileva come, d'altra parte, senza le previsioni di cui agli articoli 5 e 13 l'introduzione dell'istituto in esame sarebbe del tutto inutile ed inefficace.

Condivide invece l'osservazione secondo la quale all'articolo 4, comma 3, non dovrebbe essere prevista la sanzione della nullità, essendo certamente preferibile che il comportamento dell'avvocato rilevi sotto il profilo disciplinare. Condivide altresì i rilievi in merito alla necessaria definizione di criteri di competenza territoriale per l'individuazione di meccanismi di mediazione, potendosi eventualmente fare riferimento ad un ambito territoriale piuttosto ampio quale il distretto della Corte di appello al quale appartiene il tribunale competente per la causa che seguirebbe l'eventuale fallimento della mediazione. Esprime inoltre una condivisione sulla necessità di stabilire direttamente ex lege idonei criteri per la formazione del mediatore e per garantirne l'imparzialità. Ritiene peraltro che non vi possa essere una totale e assoluta sovrapposizione della figura del mediatore con quella dell'avvocato, soprattutto in considerazione delle specifiche competenze riconducibili a soggetti appartenenti ad altri ordini professionali. Sulla questione sarà opportuno discutere per trovare un punto di equilibrio. Conclude quindi evidenziando come le osservazioni dell'onorevole Capano siano condivisibili anche in merito all'articolo 10 dello schema di decreto, ritenendo che il secondo comma della predetta disposizione dovrebbe essere soppresso.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 1) e che proposte alternative di parere sono state presentate dall'onorevole Capano (vedi allegato 2) e dall'onorevole Vietti (vedi allegato 3).

Manlio CONTENTO (PdL) osserva come il provvedimento in esame presenti taluni profili problematici sui quali ritiene necessario soffermarsi. In primo luogo, pur condividendo in linea di principio che la mediazione sia configurata quale condizione di procedibilità in relazione a determinate materie, tuttavia rileva che la relativa previsione esorbita dai limiti della delega legislativa. In particolare, non ritiene conferente, allo scopo di sostenere la contraria tesi della conformità alla delega, il riferimento al considerando n. 14 della direttiva 2008/52/CE, posto che lo strumento della direttiva fa salva l'autonomia normativa degli Stati membri e, comunque, non pone il principio dell'obbligatorietà della mediazione. Osserva quindi che, al fine di evitare eventuali future pronunce di incostituzionalità, tale vizio potrebbe essere sanato ex post con un apposito intervento normativo, volto ad integrare l'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 con l'espressa previsione della possibilità di configurare un procedimento obbligatorio di mediazione. Esprime forti perplessità sul contenuto dell'articolo 4, comma 3, ritenendo del tutto inutile ed inefficace la previsione dell'obbligo di informazione a carico dell'avvocato e improprio l'utilizzo della sanzione della nullità. Più in generale, rileva che nello schema di decreto legislativo non si è adeguatamente tenuto conto della differenza concettuale tra l'istituto della mediazione e quello, distinto, della conciliazione, ravvisandosi talune sovrapposizioni in proposito.

Evidenzia quindi come, in relazione al sistema configurato dal provvedimento, sia indispensabile che il mediatore operi secondo criteri di assoluta trasparenza e sia dotato di preparazione specifica nelle materie giuridiche. Dovrebbe inoltre esserne identificata più chiaramente la natura, ad esempio in termini di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni nei suoi confronti. Con riferimento alle parti della mediazione, ritiene che la questione circa l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà dell'assistenza dell'avvocato dovrebbe essere oggetto di un'approfondita riflessione.

Anche con riferimento alle materie elencate dall'articolo 5 del provvedimento invita ad effettuare ulteriori riflessioni. Da un lato, infatti, rileva la presenza di alcune materie, come quella dei «patti di famiglia», dove non è sempre agevole distinguere il confine tra diritti disponibili e diritti indisponibili e, dall'altro, osserva che sarebbe stato più opportuno selezionare le materie in ragione dell'impatto deflattivo che il filtro della mediazione potrebbe produrre sul processo. Ritiene, segnatamente, che sarebbe stato preferibile applicare il nuovo istituto, in via sperimentale, con riferimento a un limitato numero di materie non particolarmente complesse, come quella condominiale, che tuttavia rappresentano una percentuale rilevante del carico giudiziario.

Per quanto concerne le conseguenze del mancato accordo delle parti, pur esprimendo talune perplessità su alcuni automatismi, ritiene la disciplina dell'articolo 13 sostanzialmente condivisibile, anche perché non ritiene facilmente praticabili soluzioni alternative che operino sul piano sanzionatorio prescindendo dalle conseguenze sulle spese processuali.

Ritiene inoltre più opportuno che la litispendenza, e quindi anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, siano ancorati al momento del deposito dell'istanza di conciliazione. Dovrebbero inoltre essere individuati dei criteri di competenza territoriale che consentano di individuare il mediatore più vicino a entrambe le parti. Osserva altresì che i regolamenti di procedura di cui all'articolo 16, pur dovendo essere molto elastici e non dovendo vincolare eccessivamente il mediatore, non possano non fare riferimento a talune regole fondamentali, quali, ad esempio, il principio del contraddittorio, inteso quantomeno come obbligo del mediatore di sentire entrambe le parti. Sottolinea, infine, l'importanza di predisporre strumenti di monitoraggio che consentano di valutare l'impatto che il nuovo istituto è destinato a produrre sul processo civile.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, dopo avere rilevato che la materia in esame è estremamente delicata ed offre numerosi spunti critici, evidenzia come la sua proposta di parere fornisca una risposta adeguata a molti dei rilievi emersi nel corso della discussione, compresi quelli oggi avanzati dall'onorevole Contento. Non condivide tuttavia l'osservazione secondo la quale il Governo, nel configurare la mediazione come condizione di procedibilità del giudizio per determinate materie, abbia superato i limiti della delega legislativa. Si tratta, infatti, di un principio evidentemente desumibile dalla delega e, segnatamente, dall'articolo 60, comma 3, lettera a) della legge n. 69 del 2009, secondo il quale la mediazione deve avere ad oggetto diritti disponibili «senza precludere l'accesso alla giustizia». La delega, pertanto, implicitamente consente al Governo di prevedere un procedimento obbligatorio di mediazione, purché non ne risulti precluso l'accesso alla giustizia. Ritiene quindi che non vi sia stato un eccesso di delega, bensì una corretta interpretazione della delega e sottolinea come, in tale contesto, il considerando n. 14 della direttiva 2008/52/CE non possa non essere ritenuto un fondamentale elemento interpretativo, oltre che una solida conferma del corretto operato del legislatore delegato. Rileva, inoltre, che sarebbe del tutto inutile ed ultronea l'introduzione nell'ordinamento dell'istituto in esame senza la previsione, per determinate materie, della sua obbligatorietà.

Condivide sostanzialmente le osservazioni dell'onorevole Contento in ordine al contenuto dell'articolo 4, comma 3. Quanto ai concetti di mediazione e conciliazione, osserva che lo schema di decreto configura un procedimento caratterizzato da una fase mediativa e da una fase conciliativa, non ravvisando quindi alcuna incoerenza nell'uso dei relativi termini. Rileva, infine, come il procedimento di mediazione, che il considerando n. 13 della citata direttiva inserisce nell'alveo della volontaria giurisdizione, appaia incompatibile con la previsione dell'obbligatorietà della difesa tecnica.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, rilevato che: l'istituto della «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 nonché dei principi della direttiva 2008/52/CE, viene configurato, per determinate materie, come condizione di procedibilità del successivo eventuale giudizio; al mediatore, in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, è attribuito il potere di formulare una proposta di mediazione: potere che - deve ritenersi - le parti implicitamente gli conferiscono nel momento stesso in cui instaurano il procedimento di mediazione; la predetta proposta, in caso di fallimento della conciliazione, produrrà, nell'ambito del successivo eventuale giudizio, le rilevanti conseguenze in materia di spese processuali previste dall'articolo 13;

il sistema configurato dallo schema di decreto legislativo, pertanto, non può che reggersi su una figura di mediatore «forte»: dotato di solida preparazione, di competenze tecniche specialistiche nelle materie in relazione alle quali è chiamato ad operare, di requisiti che garantiscano il massimo grado di imparzialità; gli organismi di conciliazione, a loro volta, dovranno assicurare il massimo livello di serietà ed efficienza; risulta quindi necessario che sia prevista direttamente dal decreto legislativo quantomeno una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza degli organismi di conciliazione; l'articolo 4, comma 1, primo periodo, prevede che la domanda di mediazione sia presentata mediante il deposito di un'istanza presso un organismo di conciliazione, senza indicare alcun criterio di competenza territoriale; appare quindi necessario prevedere opportuni criteri di competenza territoriale al fine di scongiurare che la norma si presti a strumentalizzazioni che, in ipotesi, potrebbero rendere eccessivamente onerosa alla parte convenuta la partecipazione al procedimento di mediazione in un luogo molto distante dalla sua residenza o sede;

la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione potrà essere determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito; l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, fa dipendere la litispendenza non dal deposito dell'istanza di mediazione ma dal fatto di un terzo, poiché per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione alle altre parti, effettuata dal responsabile dell'organismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

appare opportuno che anche il tempo della domanda sia determinato con riguardo al deposito dell'istanza;

l'articolo 4, comma 3, prevede a carico dell'avvocato un obbligo di informazione sanzionato con la nullità del contratto stipulato con l'assistito;

l'applicazione della sanzione della nullità e della relativa disciplina appaiono, nel caso di specie, inappropriate; al contrario, non sembrano sussistere ostacoli alla qualificazione del comportamento omissivo dell'avvocato in termini di illecito disciplinare; l'articolo 5, comma 1, elenca le materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità rispetto all'azione giudiziaria, comprendendovi la materia dei «patti di famiglia»; tale materia si caratterizza non solo per la frequente intersezione di diritti disponibili e diritti indisponibili, ma anche per gli ambiti e confini ancora incerti nell'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza; appare quindi opportuna una precisa indicazione dell'oggetto delle controversie, riconducibili alla predetta materia, che possono costituire oggetto di mediazione; risulta inoltre necessario sopprimere il comma 7 dell'articolo 5, poiché non appare conferente configurare la mediazione come condizione di procedibilità rispetto al procedimento arbitrale, che è procedimento privato, per sua natura celere e dotato di attitudine alla conciliazione;

all'articolo 8, appare opportuno disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di proceduta civile; la disciplina del dovere di riservatezza di cui all'articolo 9, potrebbe essere completata con la previsione dell'obbligo del mediatore di restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta nel corso del procedimento medesimo; tale previsione risulterebbe tra l'altro prodromica e strumentale in ordine al rispetto del divieto di utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, previsto dall'articolo 10;

all'articolo 10, in considerazione della ratio della disposizione medesima, che è quella di impedire che le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione siano successivamente riversate nel giudizio, occorre valutare la possibilità di prevedere che sulle predette dichiarazioni e informazioni non sia ammessa, oltre alla prova testimoniale, anche il giuramento decisorio;

appare altresì opportuno valutare la possibilità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista direttamente dal decreto legislativo una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza dell'organismo di conciliazione; 2) all'articolo 4, comma 1, sia previsto che la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione sia determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;

3) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, siano soppresse le parole «a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito»;

4) sia soppresso il comma 7 dell'articolo 5;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la litispendenza si produca dal momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di conciliazione; b) all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare l'oggetto della materia «patti di famiglia»;

c) all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di proceduta civile;

d) all'articolo 9, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il mediatore, concluso il procedimento di mediazione, sia tenuto a restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta;

e) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inammissibilità anche del giuramento decisorio;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELL'ONOREVOLE CAPANO

La II Commissione, considerato che: il procedimento su mediazione e conciliazione è stato oggetto di riflessione della dottrina nonché del Consiglio Nazionale Forense e di altre organizzazioni dell'avvocatura o di operatori della giustizia come gli osservatori sulla giustizia civile, e di esse si terrà conto nel presente parere.

Occorre però rilevare che la conciliazione e la mediazione non sono termini omogenei e si riferiscono ad un approccio del tutto diverso. Infatti, mentre la conciliazione è il risultato positivo di un processo che seleziona gli interessi contrapposti pervenendo ad un minimo comune denominatore, la mediazione è tutt'affatto diversa, poiché essa tende a ricostruire una relazione tra le parti e da detta relazione dovrà scaturire la soluzione del conflitto. La mediazione, pertanto, non si pone l'obbiettivo di risolvere un conflitto, ma di aiutare le parti a trovare un linguaggio comune che le aiuti a risolverlo tra loro. L'articolo 1 dello schema del decreto legislativo usa alla lettera a) il termine mediazione per connotare la procedura e alla lettera b) il termine conciliazione per connotare il risultato positivo della mediazione stessa.

Evidentemente questa differenziazione non è sufficiente a dar conto della diversità concettuale prima rilevata; tuttavia, assumendo tale differenza è evidente che l'istituto della mediazione viene così immediatamente finalizzato alla conciliazione e, in caso di suo fallimento, è destinata ad entrare nel processo e ad incidere sul suo esito anche relativamente al regolamento delle spese processuali. Come ammoniscono gli studiosi di questa esperienza, tuttavia, condizione di efficacia della mediazione è che essa lasci libere le parti di pervenire ad una soluzione del conflitto e non li obblighi a farlo prevedendo conseguenze punitive per il caso che ad essa non si pervenga.

La consapevolezza della particolarità dell'istituto è certamente avvertita nella legge delega, laddove indica tra i principi e criteri direttivi il «prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione»: la lettera r) della medesima norma indica il «prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni». Lo schema di decreto applica i criteri o principi direttivi appena riferiti all'articolo 3 comma 2, il quale stabilisce che il regolamento di ciascun organismo deve garantire modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Inoltre il capo terzo dello schema, dedicato agli organismi di conciliazione (qui le vecchie abitudini linguistiche tradiscono il legislatore, che avrebbe dovuto parlare di organismi di mediazione) si preoccupa della professionalità dei singoli mediatori, richiedendo garanzie di serietà ed efficienza agli enti, pubblici o privati che intendano costituire gli organismi (articolo 14, comma 1), l'iscrizione in apposito registro e la vigilanza sul medesimo operata dal Ministero della Giustizia, i requisiti di qualificazione professionale del mediatore da stabilire con decreto ministeriale, la previsione di un albo dei formatori presso lo stesso ministero (articolo 14 comma 5). Tuttavia è qui da osservare che in virtù della delega il decreto avrebbe dovuto stabilire i criteri di qualificazione professionale del mediatore e non già inviarli ad un decreto ministeriale, consentendo alla Commissione la valutazione in concreto di tali requisiti in una situazione in cui in generale non è prevista una regolamentazione di questa qualificazione e spesso l'acquisizione del titolo è consentita con la frequentazione di corsi di pochi mesi e privi di un controllo pubblico dall'efficacia formativa, così come accade per la qualificazione dei cosiddetti mediatori familiari.

Un rigoroso controllo del meccanismo formativo si palesa ancor più necessario laddove la mediazione assume carattere di obbligatorietà e di condizione di procedibilità dell'azione e peraltro è destinata a trovare ingresso nel processo, con la previsione della formulazione e successiva acquisizione al processo della proposta del mediatore in caso di esito negativo della procedura.

Ben vero che, come inopportunamente stabilisce l'articolo 11, comma 1, quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo aver informato le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 6, comma 1.

Ma questa è una norma estremamente criticabile. Essa snatura il concetto stesso di mediazione. La proposta di un accordo può venire da un mediatore nel corso della procedura, ma non dopo che essa ha dato esito negativo. Obbligare il mediatore a produrre una proposta a questo stadio avvicina la sua figura a quella del giudice, visto che non è prevista almeno la concorde richiesta delle parti a riportarla entro la procedura di mediazione. Oltretutto questa previsione è tanto più criticabile se si va a guardare il suo effetto sul processo ai sensi dell'articolo 13. Questa norma prevede che la proposta «solitaria» determini la totale eccezione al principio della soccombenza in materia di spese. Con una forte tentazione per il giudice di adeguarvisi, per punire la parte che non gli ha risparmiato la fatica di fare il processo e di decidere. A meno che il mediatore si guardi bene da uno studio approfondito della controversia, una volta constatato che tra le parti non si è raggiunto l'accordo, ma si limiti a tener conto degli elementi sorti nei colloqui tra le parti e faccia una proposta con un contenuto fortemente transattivo.

È proprio l'obbligatorietà la caratteristica che lascia più perplessi, quindi, anche perché essa non era prevista dalla legge delega. Anzi, l'articolo 60, comma 3, lettera c) della legge 69, nell'enunciare i principi e criteri direttivi, parla di disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La normativa comunitaria non indirizza verso ipotesi di tentativi obbligatori, lasciando libera la scelta al legislatore nazionale, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 52/2008. Il tentativo di conciliazione societaria, cui si riferisce la norma appena richiamata, è facoltativo.

Non sembra dunque campato in aria il dubbio di uno sconfinamento dalla delega con conseguente esposizione del primo comma dell'articolo 5, una volta definitivamente approvato, ad una declaratoria di illegittimità costituzionale.

Ovviamente la speranza del legislatore è di ottenere una forte diminuzione del contenzioso ordinario grazie all'esito positivo in una percentuale rilevante delle controversie portate in mediazione a pena di improcedibilità della domanda, come dispone il primo comma dell'articolo 5. E infatti il Ministro della Giustizia ha presentato lo schema di decreto come «l'introduzione di un nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano».

Peraltro l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro ha portato ad un esito talmente negativo che questo governo con il ddl 1441-quater ha eliminato questa obbligatorietà. A tale riguardo si consideri che l'esito negativo si è prodotto nonostante che per detto tentativo siano stati impiegate le risorse umane e le competenze delle Direzioni regionali del lavoro, evitando che i costi fossero a carico delle parti, mentre nelle odierne previsioni i costi della procedura di mediazione sono interamente a carico della stesse.

Non hanno avuto sorte migliore le procedure conciliative obbligatorie. Se si considera che circa un milione l'anno di controversie dovranno passare per il filtro della mediazione, almeno se dobbiamo credere alla relazione tecnico-fiscale; se si considera che molte di queste controversie avranno una tipologia molto più complessa rispetto alle cause di lavoro; se si considera altresì che molti esistenti organismi di conciliazione - a cominciare da quelli delle Camere di commercio, specializzati solo nelle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori - sono prive della necessaria organizzazione e competenza; se si considera infine che i 18 mesi previsti dall'articolo 24 per l'efficacia delle norme relative alla mediazione obbligatoria sono pochi per preparare in modo adeguato le molte migliaia di conciliatori per i nuovi organismi «deputati a gestire il procedimento di mediazione» ai sensi dell'articolo 16: non è azzardato prevedere che tantissimi processi vedranno soltanto aumentare di quattro mesi la loro durata.

Peraltro, si poteva forse immaginare un meccanismo di riduzione del danno. Prima di tutto occorreva mettere a regime la disciplina soltanto dopo che i nuovi organismi di conciliazione fossero istituiti, al termine di un congruo periodo di tempo necessario per la formazione dei conciliatori.

Come osserva il Prof. Sergio Chiarloni, componente del comitato scientifico del CNF in «Prime riflessioni sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega in materia di mediazione»: «l'effetto di deflazione sul processo ordinario sarà trascurabile. In regime di tentativo obbligatorio non si può capire se almeno una delle parti ha disponibilità alla conciliazione o se invece il procedimento di mediazione viene attivato solo per adempiere al comando legislativo. Né si può fare a meno di prendere in considerazione gli interessi e i possibili atteggiamenti delle parti. Sovente la controversia civile vede una parte (di solito il futuro convenuto) interessata a speculare sulle durate processuali. Sovente appariranno sulla scena convenuti interessati a tirare in lungo la procedura di mediazione e a tenere l'atteggiamento opportuno per ottenere questo risultato. Senza contare poi che i quattro mesi preveduti dall'articolo 6 potranno incoraggiare i violatori più scaltri dei diritti dell'avversario a farsi attori in accertamento negativo, magari scegliendo un organismo lontano e scomodo da raggiungere, nella speranza che la controparte preferisca non presentarsi. Il che offre il destro per osservare che non aver legato la scelta dell'organismo di conciliazione alla competenza dell'organo giurisdizionale può prestarsi ad abusi. Senza contare l'eventualità che i diversi organismi sparsi sul territorio vengano investiti delle procedure di mediazione secondo quantità irrazionalmente disomogenee, con eccessiva concentrazione presso alcuni, a danno di altri.

Con riferimento ai tentativi di mediazione che si riuscirà ad esperire nei termini sono poi da tenere in conto i possibili atteggiamenti dei mediatori. L'enorme numero di procedimenti potrà indurli ad un atteggiamento di resa burocratica senza un particolare impegno a procurare la conciliazione.

Il loro compenso è comunque garantito, anche se la conciliazione non riesce. È vero che non si avrà la maggiorazione (massima del 25 per cento) per il caso di successo della mediazione e che anzi si andrà incontro ad una riduzione ai sensi dell'articolo 17 lettera d) per i casi di mediazione obbligatoria. Ma, dal punto di vista dei redditi del conciliatore, meglio dieci conciliazioni non riuscite, perché il procedimento di mediazione si è svolto in maniera affrettata e senza il necessario approfondimento dei termini della controversia, piuttosto che una mediazione riuscita grazie a tutto l'impegno necessario per ottenere il risultato. Né si obietti che va incontro a responsabilità professionale il mediatore che non studia a fondo le carte, non approfondisce i problemi nelle controversie complesse anche attraverso i colloqui separati con le parti e non si fa assistere, quando opportuno, da esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali secondo la previsione dell'articolo 8 comma 4.

Se così operasse la procedura non potrebbe esaurirsi nei quattro mesi allo spirare dei quali viene meno la causa di improcedibilità (come risulta indirettamente dal comma 1 dell'articolo 5 quarto periodo, ai cui sensi «il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1»).

Nello stesso senso ed ancor più puntuali le osservazioni fatte pervenire alla Commissione dal Consiglio Nazionale Forense che qui si riportano. L'articolato presenta aspetti da condividere e profili che sembrano necessitare ulteriori riflessioni.

Sono da condividere le disposizioni che prevedono l'istituzione di organismi per lo svolgimento della mediazione, nonché quelle che disciplinano il procedimento, i doveri e gli obblighi dei mediatori, l'efficacia della conciliazione e così via (capo III della bozza in esame).

Alcune norme, al contrario, abbisognano di essere chiarite o appaiono superflue. Così, ad esempio, circa la disciplina transitoria, è necessario mettere a fuoco i rapporti tra gli organismi di conciliazione per le controversie societarie e quelli di nuova istituzione (articolo 23); appare, poi, inopportuna la previsione specifica in materia di mediazione di classe, in quanto la soluzione è già ricavabile dalle previsioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo (articolo 15).

Altre disposizioni, invece, debbono essere ripensate in quanto non sono chiari i criteri informatori delle stesse. Si pensi, ad esempio, alla previsione delle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria di cui all'articolo 5, la cui individuazione presenta caratteri di contraddittorietà e di irragionevolezza in quanto non parametrata sulle caratteristiche intrinseche della lite, da ritenersi, al contrario, privilegiate ai fini della conciliazione; od anche all'articolo 13 in tema di spese processuali, di cui si propone la soppressione e la sostituzione con una norma di rinvio alle disposizioni del codice di rito, come modificate dalla legge n. 69/2009 con particolare riferimento all'articolo 91, comma 1, seconda parte del codice di procedura civile.

Va, poi, evidenziato con nettezza che vi sono disposizioni che richiedono modifiche radicali, perché non in linea con i principi generali. Tra queste si segnalano: a) l'articolo 4, comma 3 il quale sanziona con la nullità il contratto concluso tra il professionista e l'assistito per il caso in cui manchi l'informazione preventiva e per iscritto circa la possibilità di ricorrere alla mediazione, l'utilizzo della categoria della nullità, infatti, non è in linea con le figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione (da segnalare anche, su questo tema l'opportunità di prevedere l'obbligo di informazione prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito);

b) il combinato disposto degli articoli 4 e 5, comma 6 che sembra individuare una disciplina non coerente circa la determinazione della litispendenza e la produzione degli effetti sostanziali della domanda; è da auspicare a tale riguardo un sistema che ne rimetta la produzione alla parte prescindendo dall'attività e, dunque, dall'eventuale inerzia di terzi; c) l'articolo 11 laddove prevede l'obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione alla cui mancata adesione sono ricollegati gli effetti di cui all'articolo 13 in assenza di accordo delle parti; tale sistema rischia di mettere in crisi il concetto stesso di mediazione e preclude possibili esiti positivi della stessa, per cui la proposta è da ancorare rigorosamente ad una richiesta concorde di tutte le parti interessate; d) in ordine ai procedimenti esclusi dall'obbligo di mediazione, l'articolo 4, comma 3, deve essere razionalizzato, escludendo che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva;

e) deve essere soppresso l'articolo 4, comma 7, laddove prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri; a tacer d'altro, tale disposizione è incompatibile con la natura e la funzione del giudizio arbitrale come forma di giurisdizione privata scelta dalle parti per la risoluzione delle loro controversie.

Va osservato poi che la mancata individuazione dei criteri di competenza per l'individuazione dell'ufficio di mediazione competente espone a gravi rischi anche per eventuali strumentalizzazioni prescegliendo luoghi che rendono più difficile l'esercizio del diritto per la controparte.

Infine, si sottolinea che la particolarità delle discipline assoggettate alla conciliazione obbligatoria impone peraltro di prevedere l'obbligatorietà dell'assistenza legale nei limiti di valore di cui all'articolo 82 del codice di procedura civile, soprattutto in relazione alla previsione di ingresso dei risultati della mediazione nel processo attraverso la proposta del mediatore a seguito del fallimento della conciliazione.

L'assistenza tecnica, peraltro, si impone anche in relazione alla disciplina sull'utilizzabilità delle dichiarazioni e informazioni assunte nel procedimento di mediazione. Solo una copertura qualificata, infatti, può garantire che dette dichiarazioni e informazioni e le modalità della loro assunzione possano non pregiudicare i diritti anche processuali delle parti, esprime:

PARERE CONTRARIO

«Capano, Ferranti, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELL'ONOREVOLE VIETTI

La Commissione II, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (atto n. 150); premesso che:

risulta positiva l'introduzione in ambito civile più ampio rispetto alle attuali previsioni settoriali, di procedimenti di conciliazione che consentano alle parti di realizzare rapidamente i loro interessi e, al contempo, di ristabilire una relazione duratura in grado di porre fine stabilmente al conflitto;

di fronte al radicato e generale malfunzionamento del sistema giurisdizionale, di cui tuttavia va ribadita la centralità, può - in determinate ipotesi - rispondere agli interessi del cittadino risolvere la propria controversia accedendo alla mediazione; la procedura conciliativa non può risolversi in una mera formalità, ma deve avere caratteristiche, soggettive ed oggettive, che garantiscano la possibilità di un suo proficuo esperimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sopprimere l'obbligo di mediazione, nelle materie previste dall'articolo 5, nel procedimento davanti agli arbitri, atteso che si tratta di procedimento privato, già di per sé dotato di celerità e di attitudine alla conciliazione;

2) introdurre all'articolo 4 regole che disciplinino la competenza territoriale, al fine di evitare strumentali individuazioni dell'organo di mediazione,

3) modificare l'articolo 20 dello schema di decreto, onde rendere effettivo il riconosciuto credito di imposta (nei limiti di 500 euro), senza proporzionarlo alle risorse finanziarie stanziate dal Ministero della giustizia;

4) individuare chiari principi per garantire una seria formazione dei conciliatori, la parità di accesso a tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti, assoluta trasparenza nei criteri di assegnazione e distribuzione degli incarichi, tassative ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità tra coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarico di mediatori in detti organismi di conciliazione e la carica e/o l'elezione a consigliere dell'ordine; 5) assicurare piena imparzialità allorché i suddetti organismi vengano interessati per controversie tra professionisti e cliente, in ossequio al principio di neutralità previsto dal comma 3, lettera r), dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 6) introdurre, anche solo per un periodo transitorio, l'obbligatorietà della difesa tecnica nei procedimenti di mediazione, al fine di favorire la capillare diffusione della cultura della conciliazione, soprattutto tenuto conto della positiva esperienza in tal senso maturata in altri paesi dove l'istituto è da tempo fortemente radicato;

7) individuare in modo compiuto gli aspetti organizzativi e il reperimento delle necessarie risorse.«Vietti, Rao, Ria».

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri sono state presentate una proposta di parere del relatore e due proposte alternative di parere, una dell'onorevole Capano e una dell'onorevole Vietti (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 19 gennaio 2010).

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, ritiene opportuno integrare le premesse della propria proposta di parere con la specificazione che la mediazione si svolge secondo le forme dei procedimenti di volontaria giurisdizione. Riformula quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1) e la illustra, evidenziando come la stessa sia stata redatta tenendo conto del dibattito svoltosi in Commissione, delle sollecitazioni provenienti dagli operatori del diritto e di molti dei rilievi mossi dall'opposizione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente come il Governo abbia seguito con estrema attenzione ed interesse il dibattito su un tema tanto complesso e delicato come quello in esame. Tale dibattito è stato costruttivo e ricco di riflessioni degne di approfondimento. Il Governo, pertanto, procederà ad un complessivo riesame del provvedimento che potrà condurre ad una rielaborazione del testo nella quale ritiene che molti dei rilievi emersi, anche se non tutti, potranno trovare accoglimento.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per le dichiarazioni del rappresentante del Governo, che ha manifestato la disponibilità ad apportare dei miglioramenti al testo del provvedimento sulla scorta di quanto emerso dal dibattito. Ringrazia inoltre il relatore Lo Presti, al quale va senza dubbio riconosciuto di avere tenuto conto anche di taluni suggerimenti dell'opposizione. Tuttavia, ritiene che non si possa votare a favore della proposta di parere del relatore, che comunque fa salvi quelli che il gruppo del Partito democratico considera i più gravi errori di impostazione del provvedimento, che configura una mediazione sostanzialmente obbligatoria, che si svolge senza la necessaria assistenza di un avvocato, di fronte ad un mediatore dotato di poteri forti, che si riverberano pesantemente sul successivo giudizio, senza che a tali poteri si accompagnino sufficienti garanzie che egli sia adeguatamente qualificato. Raccomanda quindi l'approvazione della proposta alternativa di parere presentata nella seduta di ieri dall'onorevole Capano (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 19 gennaio 2010).

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, fa presente che l'onorevole Anna Maria Bernini Bovicelli, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, ha fatto pervenire un appunto contente i suoi rilievi sul provvedimento. Prima di illustrare sommariamente i predetti rilievi, avverte che il testo integrale dell'appunto è disposizione presso la segreteria della Commissione. Con riferimento all'articolo 1, l'onorevole Bernini Bovicelli rileva l'esigenza di mantenere dal punto di vista terminologico una uniformità tra provvedimenti, sia con riferimento al testo dell'articolo 1 che con riferimento agli emanandi decreti attuativi, proponendo l'utilizzazione delle definizioni già usate nel decreto ministeriale n. 222 del 2004. In ordine all'articolo 4, ritiene opportuno, in conformità dei regolamenti di conciliazione oggi esistenti, prevedere che la domanda di mediazione indichi il valore indicativo della controversia e possa anche essere presentata congiuntamente dalle parti in lite. Ai fini dell'informativa prevista dal comma 3, osserva come, dal punto di vista pratico, possa risultare difficile individuare il primo colloquio con l'avvocato, ritenendo più opportuno ancorare l'informativa ad un differente e più chiaro momento, come, ad esempio, quello della raccolta della delega. Esprime poi forti perplessità sulla previsione della sanzione della nullità.

Ritiene che debbano essere comprese nel novero delle materie di cui all'articolo 5, comma 1, anche quelle relative ai patti parasociali, ai contratti di trasferimento delle partecipazioni sociali ed alla fornitura di servizi turistici. A norma del comma 3, lo svolgimento della mediazione non dovrebbe precludere la trascrizione della domanda giudiziale. L'elenco di cui al comma 4 dovrebbe essere integrato con il riferimento ai procedimenti sommari previsti dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Propone inoltre alcune integrazioni al testo del comma 5 e di prevedere che gli effetti processuali della domanda di mediazione, di cui al comma 6, decorrano dal momento della notifica ovvero del deposito presso l'organismo di conciliazione.

In relazione all'articolo 8, osserva che l'obbligatorietà della consulenza tecnica appare in contrasto con lo spirito della mediazione. Ritiene inoltre che si debba prevedere la mera facoltà di nominare un ausiliario, per evitare un ingiustificato aggravio di costi in capo alle parti quando ciò possa essere evitato. Nell'articolo 9 ritiene necessario precisare che alla riservatezza sia tenuto, oltre al mediatore, chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo. La disciplina dell'articolo 10, al comma 1 dovrebbe invece essere completata con il riferimento anche al giudizio proseguito a seguito dell'insuccesso della mediazione, mentre al comma 2 dovrebbe essere estesa a tutti coloro che partecipano al procedimento di mediazione.

Allo scopo di evitare ogni rapporto diretto tra mediatori e parti al di fuori dell'organismo di conciliazione, propone di emendare il testo dell'articolo 11, comma 2, con la previsione della comunicazione della proposta di conciliazione del mediatore alle parti per il tramite dell'organismo di conciliazione. Propone inoltre di precisare nell'articolo 12 che il verbale dell'accordo sia omologato «su istanza di parte». In relazione all'articolo 13, ritiene opportuno introdurre un meccanismo di incentivo alla mediazione legato al regime delle spese processuali anche con riferimento alla mancata adesione al tentativo di conciliazione, ovvero alla mancata comparizione dinnanzi al mediatore dopo l'adesione al tentativo di mediazione.

Rileva altresì che nell'articolo 16 non è stata fornita una disciplina transitoria che disciplini la sorte degli organismi di conciliazione già abilitati a gestire i tentativi di conciliazione di cui al decreto legislativo n. 5 del 2003. Con riferimento all'articolo 20 ritiene di primaria importanza introdurre una previsione contenente una specifica agevolazione fiscale sul compenso del professionista derivante dall'assistenza del cliente in mediazione. Evidenzia, infine, talune problematiche che possono derivare dalle abrogazioni disposte dall'articolo 23, comma 1.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata. Avverte che, in caso di approvazione della stessa, le proposte alternative di parere non saranno poste in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 1). La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Atto n. 150).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, rilevato che: l'istituto della «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 nonché dei principi della direttiva 2008/52/CE, viene configurato, per determinate materie, come condizione di procedibilità del successivo eventuale giudizio; che il procedimento di mediazione si svolge secondo le forme dei procedimenti di volontaria giurisdizione;

al mediatore, in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, è attribuito il potere di formulare una proposta di mediazione: potere che - deve ritenersi - le parti implicitamente gli conferiscono nel momento stesso in cui instaurano il procedimento di mediazione; la predetta proposta, in caso di fallimento della conciliazione, produrrà, nell'ambito del successivo eventuale giudizio, le rilevanti conseguenze in materia di spese processuali previste dall'articolo 13;

il sistema configurato dallo schema di decreto legislativo, pertanto, non può che reggersi su una figura di mediatore «forte»: dotato di solida preparazione, di competenze tecniche specialistiche nelle materie in relazione alle quali è chiamato ad operare, di requisiti che garantiscano il massimo grado di imparzialità; gli organismi di conciliazione, a loro volta, dovranno assicurare il massimo livello di serietà ed efficienza; risulta quindi necessario che sia prevista direttamente dal decreto legislativo quantomeno una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza degli organismi di conciliazione;

l'articolo 4, comma 1, primo periodo, prevede che la domanda di mediazione sia presentata mediante il deposito di un'istanza presso un organismo di conciliazione, senza indicare alcun criterio di competenza territoriale; appare quindi necessario prevedere opportuni criteri di competenza territoriale al fine di scongiurare che la norma si presti a strumentalizzazioni che, in ipotesi, potrebbero rendere eccessivamente onerosa alla parte convenuta la partecipazione al procedimento di mediazione in un luogo molto distante dalla sua residenza o sede;

la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione potrà essere determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito; l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, fa dipendere la litispendenza non dal deposito dell'istanza di mediazione ma dal fatto di un terzo, poiché per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione alle altre parti, effettuata dal responsabile dell'organismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1; appare opportuno che anche il tempo della domanda sia determinato con riguardo al deposito dell'istanza; l'articolo 4, comma 3, prevede a carico dell'avvocato un obbligo di informazione sanzionato con la nullità del contratto stipulato con l'assistito; l'applicazione della sanzione della nullità e della relativa disciplina appaiono, nel caso di specie, inappropriate; al contrario, non sembrano sussistere ostacoli alla qualificazione del comportamento omissivo dell'avvocato in termini di illecito disciplinare; l'articolo 5, comma 1, elenca le materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità rispetto all'azione giudiziaria, comprendendovi la materia dei «patti di famiglia»; tale materia si caratterizza non solo per la frequente intersezione di diritti disponibili e diritti indisponibili, ma anche per gli ambiti e confini ancora incerti nell'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza; appare quindi opportuna una precisa indicazione dell'oggetto delle controversie, riconducibili alla predetta materia, che devono costituire oggetto di mediazione; risulta inoltre necessario sopprimere il comma 7 dell'articolo 5, poiché non appare conferente configurare la mediazione come condizione di procedibilità rispetto al procedimento arbitrale, che è procedimento privato, per sua natura celere e dotato di attitudine alla conciliazione; all'articolo 8, appare opportuno disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di proceduta civile; la disciplina del dovere di riservatezza di cui all'articolo 9, potrebbe essere completata con la previsione dell'obbligo del mediatore di restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta nel corso del procedimento medesimo; tale previsione risulterebbe tra l'altro prodromica e strumentale in ordine al rispetto del divieto di utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, previsto dall'articolo 10;

all'articolo 10, in considerazione della ratio della disposizione medesima, che è quella di impedire che le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione siano successivamente riversate nel giudizio, occorre valutare la possibilità di prevedere che sulle predette dichiarazioni e informazioni non sia ammesso, oltre alla prova testimoniale, anche il giuramento decisorio;

appare altresì opportuno valutare la possibilità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista direttamente dal decreto legislativo una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza dell'organismo di conciliazione; 2) all'articolo 4, comma 1, sia previsto che la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione sia determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Cort d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;

3) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, siano soppresse le parole «a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito»;

4) sia soppresso il comma 7 dell'articolo 5;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la litispendenza si produca dal momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di conciliazione; b) all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare l'oggetto della materia denominata «patti di famiglia»;

c) all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di proceduta civile;

d) all'articolo 9, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il mediatore, concluso il procedimento di mediazione, sia tenuto a restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta;

e) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inammissibilità anche del giuramento decisorio;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile.

Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 122 del 19/01/2010

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esame e rinvio)

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente che la Commissione giustizia della Camera concluderà l'esame dello schema di decreto legislativo nel corso della settimana.

Il senatore DELOGU (PdL) illustra il provvedimento in titolo, il quale interviene sulla delicata e complessa disciplina della mediazione. Si sofferma dapprima criticamente sull'articolo 5 il quale regola i rapporti tra procedimento di mediazione ed eventuale procedimento giudiziale. Al riguardo esprime un giudizio critico sul comma 1 nella parte in cui prevede che per alcune categorie di controversie lo svolgimento del procedimento di mediazione rappresenti una vera e propria condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione civile. Analogamente non condivisibili appaiono le previsioni di cui all'articolo 4, il quale oltre a definire le modalità di avvio del procedimento di mediazione, delinea particolari obblighi a carico degli avvocati delle parti.

Si sofferma poi sull'articolo 6 il quale stabilisce che il procedimento di mediazione possa avere una durata massima di quattro mesi e che il termine decorra dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine da questi fissato per il deposito.

Svolge infine talune considerazioni sul ruolo e sui criteri di individuazione degli organismi di mediazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Legislatura 16º - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 126 del 27/01/2010

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2010

126ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede al presidente Berselli di rinviare l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno in sede consultiva alla prossima settimana al fine di assicurare ai senatori dell'opposizione tempi più congrui per l'approfondimento delle questioni oggetto dei provvedimenti e dei relativi numerosi emendamenti ad essi presentati presso le Commissioni di merito.

Il presidente BERSELLI accoglie la richiesta da ultimo formulata, rinviando alla prossima settimana l'avvio dell'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1955, 1956 e 1720.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il relatore DELOGU (PdL) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (che si allega al resoconto della seduta odierna).

Il senatore CENTARO(PdL), pur esprimendo il proprio apprezzamento per il tenore della proposta di parere nel suo complesso, ritiene non condivisibile l'osservazione con la quale si intende escludere l'obbligatorietà del ricorso all'istituto della mediazione. Rendere meramente facoltativo il ricorso al procedimento conciliativo rischia di eludere le logiche deflative sottese all'istituto. Per quel che concerne poi i profili afferenti all'individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione ritiene che essa debba essere determinata con riguardo non già al distretto di corte d'appello ma in relazione al circondario del tribunale competente nel merito della controversia.

Il senatore GALPERTI(PD), nell'illustrare una proposta di parere contrario alternativa a quella del relatore (che si allega anch'essa al resoconto della seduta odierna), svolge talune considerazioni critiche sull'articolo 5 nella parte in cui prevede come obbligatorio il ricorso all'istituto della conciliazione. Analogamente non condivisibile appare la sanzione della nullità contrattuale prevista nel caso di omessa informazione da parte dell'avvocato. Conclude esprimendo un giudizio critico per la mancata indicazione nello schema di decreto legislativo di puntuali criteri e requisiti per l' individuazione dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni di organismi di conciliazione.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) concorda con i rilievi del senatore Centaro sui profili afferenti alla competenza territoriale sottolineando come l'organismo di conciliazione debba essere individuato in primo luogo con riguardo al circondario del territorio e solo in via del tutto subordinata in relazione al distretto di Corte d'appello. Ritiene invece non condivisibile l'osservazione circa la necessità di rendere obbligatorio il ricorso all'istituto della mediazione.

Il senatore D'AMBROSIO(PD), pur condividendo le finalità deflative sottese all'istituto della mediazione, ritiene che lo schema di decreto legislativo così come formulato desti una serie di perplessità. In particolare critica la mancata individuazione dei requisiti che debbono essere possedute dagli organismi di conciliazione. Appare poi criticabile la scelta di demandare ad un successivo decreto ministeriale la determinazione dei requisiti personali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di mediazione. Nel sottolineare come l'efficace funzionamento dell'istituto richieda un'adeguata autorevolezza da parte dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni di mediatore, invita a valutare l'opportunità di istituire, analogamente a quanto previsto nell'ordinamento statunitense, appositi uffici per la conciliazione presso ogni tribunale, costituiti da magistrati in pensione. Dopo aver svolto taluni rilievi sulla previsione dell'obbligatorietà del ricorso all'istituto della mediazione, si sofferma sull'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento, evidenziando l'esigenza di includervi anche le controversie per il risarcimento del danno derivante da responsabilità da circolazione stradale.

Conclude affrontando la questione relativa all'individuazione dei criteri per determinare la competenza territoriale degli organismi di conciliazione.

La senatrice DELLA MONICA (PD) pur esprimendo apprezzamento per le finalità del provvedimento ritiene non condivisibili né il metodo né il merito dello schema di decreto. Fa quindi rinvio ai rilievi formulati nella proposta di parere illustrata dal senatore Galperti.

Il presidente BERSELLI, dopo aver svolto taluni rilievi sulla questione relativa all'individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione, si sofferma sulla problematica connessa all'obbligatorietà del procedimento di mediazione, sottolineando come al riguardo la legge delega nulla preveda in modo esplicito.

Il sottosegretario CALIENDO, dopo aver formulato talune considerazioni sull'istituto della conciliazione e sul carattere extragiudiziale di tale strumento, si sofferma sulla questione dell'obbligatorietà del ricorso a tale procedimento.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dopo aver sottolineato come la previsione dell'obbligatorietà si ponga in linea con quanto previsto all'articolo 60 della legge delega, svolge considerazioni sul possibile effetto deflattivo derivante dall'istituto conciliativo, con particolare riguardo alle controversie bagatellari.

La senatrice ALLEGRINI (PdL) sottolinea come l'obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di mediazione appaia in contrasto con quanto previsto dal disegno di legge n. 1167, il quale, modificando la normativa vigente, rende meramente facoltativo l'esperimento del tentativo di conciliazione innanzi agli ispettorati per le controversie di lavoro.

Dopo talune precisazioni del senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) e del presidente BERSELLI sull'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto, il relatore DELOGU (PdL) formula la proposta di parere favorevole con osservazioni, nel senso emerso nel dibattito.

La proposta di parere, da ultimo illustrata (che si allega anch'essa al resoconto della seduta odierna), è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 60, considerato che:

il provvedimento in titolo, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina la mediazione a fini conciliatori che, svolta da organismi professionali, indipendenti e imparziali, costituisce tuttavia una forma di volontaria giurisdizione;

il mediatore può fare una proposta di mediazione nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle spese processuali nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'articolo 13, che, in linea con i principi della delega, la scelta di fondo è quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di rendere minimo l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di mediazione;

le modalità di avvio del procedimento di mediazione sono costituite da una semplice domanda da depositare presso la segreteria di un organismo di conciliazione di cui all'articolo 16, anche se con particolari obblighi a carico degli avvocati delle parti;

l'articolo 5 regola i rapporti tra procedimento di mediazione ed eventuale processo civile prevedendo nel comma 1, che per alcune categorie di controversie lo svolgimento del procedimento di mediazione rappresenta una vera e propria condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione civile;

è stabilito che il procedimento di mediazione può avere una durata massima di quattro mesi e che il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine da questi fissato per il deposito; il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità; sono disciplinati i doveri di riservatezza e il divieto di testimonianza per coloro che svolgono la loro attività professionale presso l'organismo di conciliazione, ed è regolato il segreto professionale cui è tenuto il mediatore;

gli articoli 18 e 19 applicano, rispettivamente, l'articolo 60, comma 3, lettere e), stabilendo che i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale, e l'articolo 60, comma 3, lettera g), che, prevedendo la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali, è volto a rendere rapide le soluzioni per le controversie in determinate materie tecniche;

esprime parere favorevole formulando le seguenti osservazioni:

con riguardo all'articolo 4 si ritiene necessario in primo luogo introdurre nel comma 1 criteri precisi per l'individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che essa sia fissata in ragione della presenza della sede dell'organismo di conciliazione nell'ambito del distretto della Corte d'appello nel quale è ricompresa la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito. Sempre con riguardo al comma 1 sarebbe opportuno precisare prevedere che la litispendenza si determini dal momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di conciliazione. Al comma 3, sarebbe opportuno, poi, prevedere che l'obbligo informativo gravante sull'avvocato debba essere adempiuto prima della promozione del giudizio e non già in occasione del primo colloquio con la parte. Sarebbe inoltre necessario escludere che dal mancato adempimento dell'obbligo informativo possa derivare la nullità del contratto concluso con l'assistito. Appare più opportuno invece prevedere che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare per l'avvocato inottemperante;

con riferimento all'articolo 5 si ritiene necessario, in primo luogo, escludere al comma 1 l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione. Appare poi opportuna una revisione complessiva dell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto della mediazione, rivalutando più in generale le materie per le quali tale istituto può trovare applicazione. Appare infatti irragionevole l'inclusione di materie quali quelle condominiali, nelle quali il ricorso all'istituto in esame rischia di rivelarsi il più delle volte infruttuoso, e l'esclusione di materie quali quelle concernenti le controversie derivanti da richiesta di risarcimento del danno da responsabilità da circolazione stradale. Infine appare opportuno sopprimere il comma 7 dell'articolo in esame, nella parte in cui prevede l'applicazione delle norme procedimentali in esame anche ai giudizi davanti agli arbitri in quanto compatibili; con riguardo all'articolo 6 relativo alla durata del procedimento di mediazione appare opportuno precisare in primo luogo il carattere perentorio del termine non superiore a quattro mesi ivi previsto, facendo comunque salva la possibilità per le parti, se d'accordo, di derogarvi. Appare poi necessario chiarire quali siano le conseguenze derivanti dall'infruttuoso decorso del termine di durata suddetto.

In relazione all'articolo 8 si invita il Governo a valutare l'opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile; con riferimento all'articolo 10, comma 1 si ritiene necessario prevedere l'inammissibilità non solo della prova testimoniale ma anche del giuramento decisorio; in relazione all'articolo 16 appare opportuno introdurre criteri più puntuali per l'individuazione degli organismi di conciliazione. Si ritiene necessaria più in generale l'introduzione di una disciplina di principio relativa ai requisiti tale da garantire elevati livelli di formazione, competenza tecnica ed imparzialità del mediatore nonché la serietà e l'efficienza dell'organismo di conciliazione. Alla luce di tale considerazione sarebbe opportuno, al comma 3, stabilire che nel regolamento di procedura siano indicate anche le materie per le quali l'organismo svolge la propria attività.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 60, considerato che:

il provvedimento in titolo, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina la mediazione a fini conciliatori che, svolta da organismi professionali, indipendenti e imparziali, costituisce tuttavia una forma di volontaria giurisdizione;

il mediatore può fare una proposta di mediazione nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle spese processuali nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'articolo 13, che, in linea con i principi della delega, la scelta di fondo è quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di rendere minimo l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di mediazione;

le modalità di avvio del procedimento di mediazione sono costituite da una semplice domanda da depositare presso la segreteria di un organismo di conciliazione di cui all'articolo 16, anche se con particolari obblighi a carico degli avvocati delle parti;

l'articolo 5 regola i rapporti tra procedimento di mediazione ed eventuale processo civile prevedendo nel comma 1, che per alcune categorie di controversie lo svolgimento del procedimento di mediazione rappresenta una vera e propria condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione civile;

è stabilito che il procedimento di mediazione può avere una durata massima di quattro mesi e che il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine da questi fissato per il deposito; il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità; sono disciplinati i doveri di riservatezza e il divieto di testimonianza per coloro che svolgono la loro attività professionale presso l'organismo di conciliazione, ed è regolato il segreto professionale cui è tenuto il mediatore; l'articolo 60, comma 3, lettera a), della delega, da un lato, prevede tra i principi e criteri direttivi, che la mediazione non deve precludere l'accesso alla giustizia, dall'altro, non sembra prevedere espressamente l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione; questione, peraltro, sulla quale in Commissione si è svolto un ampio dibattito; gli articoli 18 e 19 applicano, rispettivamente, l'articolo 60, comma 3, lettere e), stabilendo che i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale, e l'articolo 60, comma 3, lettera g), che, prevedendo la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali, è volto a rendere rapide le soluzioni per le controversie in determinate materie tecniche; esprime parere favorevole formulando le seguenti osservazioni: con riguardo all'articolo 4 si ritiene necessario in primo luogo introdurre nel comma 1 criteri precisi per l'individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che essa sia fissata in ragione della presenza della sede dell'organismo di conciliazione nell'ambito del circondario del tribunale competente per la causa di merito e, solo in via subordinata, del distretto della Corte d'appello nel quale è ricompresa la circoscrizione del tribunale stesso. Dovrebbe in ogni caso essere fatta salva la facoltà delle parti di derogarvi concordemente. Sempre con riguardo al comma 1 sarebbe opportuno precisare prevedere che la litispendenza si determini dal momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di conciliazione. Al comma 3, sarebbe opportuno, poi, prevedere che l'obbligo informativo gravante sull'avvocato debba essere adempiuto prima della promozione del giudizio e non già in occasione del primo colloquio con la parte. Sarebbe inoltre necessario escludere che dal mancato adempimento dell'obbligo informativo possa derivare la nullità del contratto concluso con l'assistito. Appare più opportuno invece prevedere che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare per l'avvocato inottemperante;

con riferimento all'articolo 5 si ritiene necessario, in primo luogo, escludere al comma 1 l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione. Appare poi opportuna una revisione complessiva dell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto della mediazione, rivalutando più in generale le materie per le quali tale istituto può trovare applicazione. Appare infatti irragionevole l'inclusione di materie quali quelle condominiali, nelle quali il ricorso all'istituto in esame rischia di rivelarsi il più delle volte infruttuoso, e l'esclusione di materie quali quelle concernenti le controversie derivanti da richiesta di risarcimento del danno da responsabilità da circolazione stradale. Infine appare opportuno sopprimere il comma 7 dell'articolo in esame, nella parte in cui prevede l'applicazione delle norme procedimentali in esame anche ai giudizi davanti agli arbitri in quanto compatibili; con riguardo all'articolo 6 relativo alla durata del procedimento di mediazione appare opportuno precisare in primo luogo il carattere perentorio del termine non superiore a quattro mesi ivi previsto, facendo comunque salva la possibilità per le parti, se d'accordo, di derogarvi. Appare poi necessario chiarire quali siano le conseguenze derivanti dall'infruttuoso decorso del termine di durata suddetto.

In relazione all'articolo 8 si invita il Governo a valutare l'opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile; con riferimento all'articolo 10, comma 1 si ritiene necessario prevedere l'inammissibilità non solo della prova testimoniale ma anche del giuramento decisorio;

in relazione all'articolo 16 appare opportuno introdurre criteri più puntuali per l'individuazione degli organismi di conciliazione. Si ritiene necessaria più in generale l'introduzione di una disciplina di principio relativa ai requisiti tale da garantire elevati livelli di formazione, competenza tecnica ed imparzialità del mediatore nonché la serietà e l'efficienza dell'organismo di conciliazione. Alla luce di tale considerazione sarebbe opportuno, al comma 3, stabilire che nel regolamento di procedura siano indicate anche le materie per le quali l'organismo svolge la propria attività.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI E CASSON SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150.

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo solleva numerose perplessità sotto il profilo dell'inquadramento dell'istituto della mediazione e dell'influenza che l'esito non positivo del procedimento di conciliazione può avere sul processo davanti al giudice ordinario. Sul problema dell'indipendenza e l'imparzialità dei soggetti mediatori le norme concernenti gli organismi di conciliazione e quelle relative l'inquadramento professionale dei futuri mediatori-conciliatori risultano gravemente insufficienti. L'insieme di problemi e criticità contenute nel presente schema di decreto legislativo fanno dubitare fortemente dell'efficacia deflattiva che "la mediazione finalizzata alla conciliazione" potrà realmente avere sull'enorme contenzioso civile e commerciale che intasa oggi il nostro sistema giudiziario;

la terminologia impiegata dal legislatore, peraltro adottata già nelle disposizioni di delega, si presta a non pochi equivoci in quanto non tiene conto della profonda differenza esistente nel nostro ordinamento fra la mediazione, istituto disciplinato dal codice civile quale attività di colui che mette in relazione due o più parti ai fini della conclusione di un affare, e l’attività del conciliatore, intesa quale opera volta alla composizione di una lite e tale da costituire una valida alternativa alla giurisdizione ordinaria. L’articolo 1 del presente decreto, pur differenziando i due termini indicando come "mediazione" la parte relativa alla procedura e come "conciliazione" il risultato finale di tale attività, li usa in altri articoli quasi come sinonimi od impiega il termine "conciliazione" proprio per indicare la fase procedurale e non il risultato;

tali incertezze terminologiche si riflettono sulla configurazione del procedimento e sui suoi effetti: le conseguenze sul processo previste in caso di fallimento della conciliazione, relativamente al regolamento delle spese processuali non solo rischiano di condizionare indebitamente l'esito del giudizio ordinario ma finiscono per snaturare il senso della stessa attività mediatoria. Come ammoniscono numerosi giuristi una delle condizioni per l'efficacia della mediazione è che essa lasci libere le parti di pervenire ad una soluzione del conflitto e non li obblighi a farlo prevedendo conseguenze punitive per il caso che ad essa non si pervenga;

in questo quadro risulta estremamente criticabile la previsione di cui all'articolo 11, comma 1, secondo la quale quando l'accordo non è raggiunto il mediatore formula comunque una proposta di conciliazione, dopo aver informato le parti delle possibili conseguenze previste dall'articolo 13 sulle future spese processuali. Una norma questa che snatura il concetto stesso di mediazione: la proposta di un accordo può venire da un mediatore nel corso della procedura, ma non dopo che essa ha dato esito negativo. Obbligare il mediatore a formulare una proposta a questo stadio avvicina la sua figura a quella del giudice, visto che non è subordinata neanche ad una concorde richiesta delle parti, idonea a riportarla entro la procedura di mediazione;

notevoli perplessità suscita l'articolo 5, nel quale la mediazione assume carattere di obbligatorietà e di condizione di procedibilità dell'azione. È proprio l'obbligatorietà la caratteristica che lascia più perplessi in quanto essa non era prevista dalla legge delega. Anzi, l'articolo 60, comma 3, lettera c) della legge 69, nell'enunciare i principi e criteri direttivi, parla di disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Se la normativa comunitaria - come si evince dall'articolo 2 della direttiva 52/2008 - non indirizza verso ipotesi di tentativi obbligatori, lasciando libera la scelta al legislatore nazionale, il tentativo di conciliazione societaria, cui si riferisce la norma richiamata, è facoltativo. Non sembra dunque infondato il dubbio di uno sconfinamento dalla delega con conseguente esposizione del primo comma dell'articolo 5, una volta definitivamente approvato, ad una declaratoria di illegittimità costituzionale;

va inoltre ricordato che la legge delega, indica tra i principi e criteri direttivi il «prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione» nonché il «prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni» (legge 18 giugno 2008, n. 69, articolo 60, comma 3 lettere b) ed r)). A questo riguardo le norme contenute nello schema di decreto risultano gravemente insufficienti: stupisce, anche tenendo conto anche delle pregresse esperienze in tema di conciliazione, che non siano espressamente menzionati, fra i requisiti che debbono possedere gli organismi di conciliazione, quello dell’imparzialità e dell'indipendenza. Sarebbe opportuno, in tal senso, introdurre una norma simile a quella prevista per l’arbitrato dall’articolo 832, comma 4 del codice di procedura civile, che sancisce espressamente che le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi. Solo un’esplicita previsione normativa può essere in grado di evitare che si presentino, quali organismi terzi ed imparziali, organismi che invece vengono creati da gruppi di persone o da associazioni di categoria accomunate dai medesimi interessi, prevalentemente economici, e inidonei pertanto ad assicurare l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà del mediatore fondamentale ai fini del buon esito del tentativo di conciliazione;

scelta criticabile appare anche quella di demandare ad un decreto ministeriale la determinazione dei requisiti, personali e professionali, che un soggetto deve possedere affinché possa esercitare, in concreto, l’attività di "mediatore" (rectius "conciliatore"). Difatti, in base ai principi ispiratori della delega, già in questa sede il legislatore dovrebbe provvedere a specificare quali siano tali caratteristiche, soprattutto con riferimento al percorso formativo, nonché di successivo aggiornamento, che occorre seguire per poter ottenere la qualifica in esame. Solo in questo modo si sarebbe consentito alla Commissione la valutazione in concreto di tali requisiti in un contesto come quello attuale nel quale non è prevista una regolamentazione di questa qualificazione e spesso l'acquisizione del titolo è consentita con la frequentazione di corsi di pochi mesi, privi di un controllo pubblico dall'efficacia formativa, così come accade per la qualificazione dei cosiddetti mediatori familiari. Un rigoroso controllo del meccanismo formativo si palesa ancor più necessario laddove la mediazione assume carattere di obbligatorietà, di condizione di procedibilità dell'azione e con la possibilità di incidere sulla stessa definizione del giudizio;

è indispensabile individuare chiari principi per garantire una seria formazione dei mediatori, la parità di accesso a tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti, assoluta trasparenza nei criteri di assegnazione e distribuzione degli incarichi, tassative ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità volte a garantirne effettivamente l'imparzialità l'indipendenza e la neutralità come richiesto dal comma 3, lettera r), dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

con riferimento ai tentativi di mediazione che si riusciranno ad esperire nei termini sono poi da tenere in conto i possibili atteggiamenti dei mediatori. L'enorme numero di procedimenti rischierebbe di indurli ad un atteggiamento di resa burocratica senza un particolare impegno a procurare la conciliazione. Il loro compenso è comunque garantito, anche se la conciliazione non riesce. È vero che in questo caso non conseguiranno la maggiorazione (massima del 25 per cento) per il caso di successo della mediazione e che anzi si andranno incontro ad una riduzione ai sensi dell'articolo 17 lettera d) dello schema di decreto in caso di insuccesso della mediazione obbligatoria. Ma dal punto di vista dei redditi del conciliatore meglio dieci conciliazioni non riuscite, perché il procedimento di mediazione si è svolto in maniera affrettata e senza il necessario approfondimento dei termini della controversia, piuttosto che una mediazione riuscita grazie a tutto l'impegno necessario per ottenere il risultato;

in questo quadro è particolarmente grave che non si prevedano nel decreto norme dirette a legare la scelta dell'organismo conciliatore alla competenza dell'organo giurisdizionale al fine di rendere omogeneo, almeno sotto il profilo territoriale, il carico di lavoro di cui tali organismi saranno investiti al momento dell'entrata in vigore del decreto;

quanto alla speranza del legislatore di ottenere una forte diminuzione del contenzioso ordinario grazie all'esito positivo di un numero rilevante di controversie portate in mediazione a pena di improcedibilità della domanda, va ricordato che l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro ha avuto un esito talmente negativo che questo stesso governo, con il disegno di legge 1441-quater, si è trovato costretto ad eliminarla. A tale riguardo si consideri che tale esito negativo si è prodotto nonostante siano state impiegate le risorse umane e le competenze delle Direzioni regionali del lavoro, evitando che i costi fossero a carico delle parti, mentre nelle odierne previsioni i costi della procedura di mediazione sono interamente a carico di queste;

considerato inoltre che:

come asserito nella relazione tecnica sui profili fiscali circa un milione l'anno di controversie dovranno passare per il filtro della mediazione; che molte di queste controversie avranno una tipologia molto più complessa rispetto alle cause di lavoro; che molti organismi di conciliazione attualmente esistenti - a cominciare da quelli delle Camere di commercio, specializzati solo nelle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori - sono privi della necessaria organizzazione e competenza e, infine, che i 18 mesi previsti dall'articolo 24 per l'efficacia delle norme relative alla mediazione obbligatoria sono pochi per preparare in modo adeguato le molte migliaia di conciliatori per i nuovi organismi «deputati a gestire il procedimento di mediazione» ai sensi dell'articolo 16, non è azzardato prevedere che tantissimi processi vedranno soltanto aumentare di quattro mesi la loro durata. A questo riguardo occorreva mettere a regime la disciplina soltanto dopo che i nuovi organismi di conciliazione fossero istituiti, al termine di un congruo periodo di tempo necessario per la formazione dei conciliatori;

come autorevolmente evidenziato nella dottrina (S. Chiarloni) «l'effetto di deflazione sul processo ordinario sarà trascurabile. In regime di tentativo obbligatorio non si può capire se almeno una delle parti ha disponibilità alla conciliazione o se invece il procedimento di mediazione viene attivato solo per adempiere al comando legislativo. Né si può fare a meno di prendere in considerazione gli interessi e i possibili atteggiamenti delle parti. Sovente la controversia civile vede una parte (di solito il futuro convenuto) interessata a speculare sulle durate processuali. Sovente appariranno sulla scena convenuti interessati a tirare in lungo la procedura di mediazione e a tenere l'atteggiamento opportuno per ottenere questo risultato. Senza contare poi che i quattro mesi preveduti dall'articolo 6 potranno incoraggiare i violatori più scaltri dei diritti dell'avversario a farsi attori in accertamento negativo, magari scegliendo un organismo lontano e scomodo da raggiungere, nella speranza che la controparte preferisca non presentarsi. Il che offre il destro per osservare che non aver legato la scelta dell'organismo di conciliazione alla competenza dell'organo giurisdizionale può prestarsi ad abusi. Senza contare l'eventualità che i diversi organismi sparsi sul territorio vengano investiti delle procedure di mediazione secondo quantità irrazionalmente disomogenee, con eccessiva concentrazione presso alcuni, a danno di altri».

vi sono, infine, nello schema di decreto disposizioni che richiedono modifiche radicali perché non in linea con i principi generali. Tra queste si segnalano:

a) l'articolo 4, comma 3 che sanziona con la nullità il contratto concluso tra l'avvocato e l'assistito per il caso in cui manchi l'informazione preventiva e per iscritto circa la possibilità di ricorrere alla mediazione. Tale sanzione appare eccessiva e mal si concilia con l’articolo 1418 c.c. che prevede la nullità del contratto quale conseguenza di ipotesi di particolare gravità attinenti alla formazione del contratto, all’eventuale carenza di alcuno dei suoi elementi essenziali, all’illiceità della causa, o a profili di contrarietà a norme imperative o poste a tutela dell’ordine pubblico. Sarebbe, inoltre, più opportuno prevedere l'obbligo di informazione prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito;

b) il combinato disposto degli articoli 4 e 5, comma 6 che sembra individuare una disciplina non coerente circa la determinazione della litispendenza e la produzione degli effetti sostanziali della domanda; è da auspicare a tale riguardo un sistema che ne rimetta la produzione alla parte prescindendo dall'attività e, dunque, dall'eventuale inerzia di terzi;

c) in ordine ai procedimenti esclusi dall'obbligo di mediazione, l'articolo 4, comma 3, deve essere razionalizzato, escludendo che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva;

d) deve essere soppresso l'articolo 5, comma 7, laddove prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri: una disposizione incompatibile con la natura e la funzione del giudizio arbitrale come forma di giurisdizione privata scelta dalle parti per la risoluzione delle loro controversie;

e) la mancata individuazione dei criteri di competenza per l'individuazione dell'ufficio di mediazione competente espone a gravi rischi anche per eventuali strumentalizzazioni prescegliendo luoghi che rendono più difficile l'esercizio del diritto per la controparte;

f) la particolarità delle discipline assoggettate alla conciliazione obbligatoria impone di prevedere l'obbligatorietà dell'assistenza legale nei limiti di valore di cui all'articolo 82 del codice di procedura civile, soprattutto in relazione alla previsione di ingresso dei risultati della mediazione nel processo attraverso la proposta del mediatore a seguito del fallimento della conciliazione.

L'assistenza tecnica, peraltro, si impone anche in relazione alla disciplina sull'utilizzabilità delle dichiarazioni e informazioni assunte nel procedimento di mediazione. Solo una copertura qualificata, infatti, può garantire che dette dichiarazioni e informazioni e le modalità della loro assunzione possano non pregiudicare i diritti anche processuali delle parti; sulla base delle osservazioni formulate esprime: parere contrario.

50. Decreto interministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 (G.U. n. 258 del 4-11-2010 )

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a)«Ministero»: il Ministero della giustizia;

b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

c) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

f) «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;

g) «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo;

h) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;

i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;

l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;

m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attività di formazione dei mediatori;

n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attività di formazione dei mediatori;

o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneità dell'attività svolta dagli enti di formazione;

p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;

q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;

s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:

a) l'istituzione del registro presso il Ministero;

b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;

c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;

d) i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco;

e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

Capo II

Registro degli organismi

Art. 3

Registro

1. É istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.

3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Capo II

Registro degli organismi

Art. 4

Criteri per l'iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);

b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;

c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;

f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;

g) la sede dell'organismo.

3. Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;

b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti diformazione in base all'articolo 18;

c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.

4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo.

Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.

Capo II

Registro degli organismi

Art. 5

Procedimento di iscrizione

1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell'articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.

2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.

4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

Capo II

Registro degli organismi

Art. 6

Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore

1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.

2. L'elenco dei mediatori è corredato:

a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;

b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);

c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c);

d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistichenecessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.

3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi.

4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

Capo II

Registro degli organismi

Art. 7

Regolamento di procedura

1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

2. L'organismo può prevedere nel regolamento:

a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;

b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;

c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;

d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;

e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.

3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10.

4. Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche.

5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:

a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;

b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;

c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Capo II

Registro degli organismi

Art. 8

Obblighi degli iscritti

1. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

2. Il responsabile dell'organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

Capo II

Registro degli organismi

Art. 9

Effetti dell'iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine.

4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

Capo II

Registro degli organismi

Art. 10

Sospensione e cancellazione dal registro

1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.

3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.

4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.

Capo II

Registro degli organismi

Art. 11

Monitoraggio

1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennità ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.

2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all'applicazione, nel processo, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.

3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.

Capo III

Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

Art. 12

Registro degli affari di mediazione

1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Capo III

Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

Art. 13

Obblighi di comunicazione al responsabile

1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento di diniego.

Capo III

Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

Art. 14

Natura della prestazione

1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

Capo III

Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

Art. 15

Divieti inerenti al servizio di mediazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtu' di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, letterac).

Capo IV

Indennità

Art. 16

Criteri di determinazione dell'indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;

e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite é indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.

Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Capo V

Enti di formazione e formatori

Art. 17

Elenco degli enti di formazione

1. É istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori.

2. L'elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

3. L'elenco è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione dell'elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Capo V

Enti di formazione e formatori

Art. 18

Criteri per l'iscrizione nell'elenco

1. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica l'idoneità dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;

b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attività di formazione presso il richiedente;

e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;

f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);

h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;

i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

3. Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;

b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera c).

Capo V

Enti di formazione e formatori

Art. 19

Procedimento d'iscrizione e vigilanza

1. Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.

Capo VI

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 20

Disciplina transitoria

1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.

3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.

Capo VI

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 ottobre 2010

Il Ministro della giustizia: Alfano

Il Ministro dello sviluppo economico: Romani

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010 Ministeri istituzionali - registro n. 17, foglio n. 279

Capo VI

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Tabella A

(articolo 16, comma 4)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;

oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

51. Parere Consiglio di Stato 26 agosto 2010 su Schema di regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 26 agosto 2010

N. della Sezione: 3640/2010

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

Schema di regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi

La Sezione

Vista la relazione n. 3/1/2-27 in data 02 agosto 2010, con cui il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di

Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore Presidente Giancarlo Coraggio;

PREMESSO

Il regolamento in esame dà attuazione alla previsione contenuta nell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, il quale ha previsto che gli organismi di mediazione delle controversie, nelle materie di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, disciplinato secondo i criteri e modalità di iscrizione poste con regolamento ministeriale, con il quale sono disciplinate altresì la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.

La stessa norma prevede inoltre che il regolamento disciplini anche le indennità spettanti per tale attività.

L’Amministrazione illustra il contenuto dei 21 articoli, di cui si compone il regolamento.

CONSIDERATO

1. Come si è precisato in premessa, con il d. lgs. n. 28 del 2010 è stata posta la disciplina “ in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, in attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).

In particolare il capo III°, all’articolo 16, nel disciplinare i nuovi “organismi di mediazione”, stabilisce che gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia e deputati a gestire il procedimento di mediazione delle controversie nelle materie di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 2 prevede che il Ministro della giustizia, per determinare criteri e modalità di iscrizione nel registro, emana un regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che l’organismo di mediazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositi presso il Ministero della giustizia il proprio “regolamento di procedura”, con l’obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni al quale debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma del successivo articolo 39.

Gli articoli successivi del capo dettano disposizioni in materia di “risorse, regime tributario ed indennità” spettanti agli organismi in questione rinviando per questi ultimi al regolamento ministeriale su indicato; inoltre disciplinano la costituzione di organismi presso i tribunali, gli ordini professionali e le camere di commercio.

In attuazione del disposto del comma 2 dell’art. 38 l’Amministrazione ha predisposto lo schema di regolamento in esame che si occupa sia del registro e delle relative iscrizioni sia delle indennità.

2. La normativa legislativa e quella regolamentare di attuazione, nel disciplinare in termini generali l’innovativo ed importante istituto della mediazione, si inseriscono in un quadro legislativo alquanto complesso e in particolare trovano il loro più diretto precedente nel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (articolo 38) e nei decreti ministeriali di attuazione del 23 luglio 2004 n. 222 (per il registro) e n. 223 (per le indennità).

E va al riguardo rilevato che, pur essendo la nuova e la vecchia disciplina per la massima parte coincidenti, lo schema di regolamento trasmesso si discosta in più punti dai regolamenti precedenti.

3. Su tutto ciò tace la relazione trasmessa dall’Amministrazione, che limitandosiad una pedissequa descrizione dell’articolato, non si fa carico dei rapporti fra le duediscipline, delle esperienze maturate nella vigenza della precedente, nonché dei motivi che hanno indotto ad introdurre modifiche non marginali.

A ciò si aggiunga che anche per quel che riguarda la coerenza fra la normativa primaria e quella secondaria non si è ritenuto di dover fornire indicazioni e chiarimenti.

4. Le carenze menzionate sono presumibilmente anche la conseguenza della mancata effettuazione sia della verifica di impatto della regolazione precedente sia dell’analisi di impatto della nuova, imposte entrambe dalla legge e dai conseguenti regolamenti di attuazione.

Tali carenze istruttorie, in alcun modo giustificate specie nel caso in esame, impediscono anche sul piano formale l’espressione del parere.

5. Scendendo comunque all’esame dello schema, la Sezione deve rilevare che si impongono approfondimenti sui seguenti profili.

A) Come si è anticipato, la norma primaria prevede che “gli enti pubblici o privati… sono abilitati a costituire organismi deputati….a gestire il procedimento di mediazione”, e che questi ultimi sono iscritti nel registro: il regolamento, al contrario, nelle definizioni (art. 1, lett. f) identifica gli enti come organismi al pari delle loro “articolazioni” senza ulteriori specificazioni. Contraddittoriamente poi, nella disciplina delle iscrizioni, il termine “organismo” è riferito – a quanto sembra – a quest’ultima fattispecie. Nel prosieguo dello schema, infine, si parla solo di organismi costituiti da enti.

Va inoltre rilevato che sotto questo aspetto lo schema si differenzia anche dal decreto n. 222 del 2004, che prevede appunto l’iscrizione degli organismi e non degli enti.

Risulta evidente la necessità di un coordinamento delle disposizioni in questione.

B) Ammesso che si dimostri la possibilità di una iscrizione degli enti, va chiarito se si tratti di soggetti preesistenti ovvero costituiti ad hoc.

Nel primo caso non si vede come enti nati evidentemente con altri scopi possano riconvertirsi nel loro complesso in “organismi di mediazione”: non sembra dunque che si possa fare a meno di costituire strutture deputate a tale funzione, ma in tal caso sarebbero queste ultime gli “organismi” di legge.

Nel secondo caso si pone lo stesso problema di ammissibilità della figura sollevato a suo tempo dal Consiglio di Stato nel parere 3064/2004 e risolto favorevolmente - sia pure in difformità dal parere stesso – nell’articolo 4, c. 1 del regolamento n. 222: ora al contrario se ne tace.

C) Se gli organismi sono articolazioni interne di enti (e questa è certamente l’ipotesi tipo dalla normativa primaria) occorre definire il rapporto con l’ente stesso dal punto di vista strutturale e finanziario in modo da garantire l’autonomia formale e sostanziale dell’”articolazione”.

Questi aspetti, anzi, dovrebbero costituire l’oggetto fondamentale della disciplina, ciò che non può certo dirsi della formulazione proposta.

Che poi si voglia altresì fissare dei requisiti minimi degli enti a cui appartengono gli organismi, può essere utile ma ciò non sopperirebbe comunque alla carenza suindicata.

D) Ben diversa è l’ipotesi in cui siano gli organismi stessi ad essere entificati (ipotesi, come già accennato, prevista espressamente nel decreto n. 222 contro il parere del Consiglio di Stato): in questo caso occorre definirne specificamente i requisiti strutturali e finanziari minimi.

E) Anche per quel che riguarda i “formatori” di cui al comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo, la normativa regolamentare (articolo 17 e ss.) presenta profili di problematicità in ordine all’aspetto soggettivo.

Anzitutto lo schema parla in un primo momento di “enti di formazione” (questa volta coerentemente con il regolamento n. 222), successivamente fa riferimento anche ad “organismi” da questi costituiti (con ciò innovando): ancora una volta, peraltro, non viene fornito alcun chiarimento sulla logica delle scelte effettuate e delle esperienze pregresse.

Rimangono in particolare le seguenti problematicità:

1) perchè si è ritenuto di escludere strutture di formazione che facciano capo a persone fisiche ovvero a figure soggettive prive di personalità giuridica;

2) se gli enti in questione debbano essere preesistenti ovvero possano essere costituiti ad hoc: in tal caso sembra irragionevole disciplinarne i requisiti unitariamente – ad es. – a quelli delle università;

3) nel caso degli “organismi”, quale sia il rapporto strutturale e finanziario con gli enti di appartenenza, rapporto che nel prosieguo dell’articolo 18 è totalmente trascurato.

6. Si prospettano inoltre le ulteriori problematiche specifiche.

a) É opportuno approfondire la compatibilità della funzione di mediatore con quella di pubblico dipendente (la si riconosce implicitamente nell’articolo 6, comma 4).

b) Nella disciplina del regolamento di procedura non si fa cenno ad una possibile sospensione nel periodo feriale, del termine di 15 giorni previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo, fermo naturalmente quello finale di 40 giorni.

c) Ai sensi del comma 13 dell’articolo 16 “gli organismi diversi da quelli costituiti da enti di diritto pubblico interno (rectius “enti pubblici”) possono liberamente stabilire gli importi ….” delle indennità. Nel decreto legislativo, al contrario, (articolo 17, comma 4, lett. b) si prevede l’approvazione delle tabelle.

d) I requisiti professionali dei formatori appaiono talmente specializzati da creare una sorta di riserva per un numero molto ristretto di soggetti.

7. Cogliendo l’occasione degli approfondimenti richiesti, si proceda anche ad una accurata rilettura del testo per adeguarlo alla nota circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (si pensi fra l’altro all’abuso del verbo servile “dovere”).

P.Q.M.

Rinvia l’espressione del parere in attesa degli incombenti istruttori disposti.

Il Presidente ed estensore

Giancarlo Coraggio

Il Segretario di Adunanza

Massimo Meli

52. Parere Consiglio di Stato 26 agosto 2010 su Schema di regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

Numero 04279/2010 e data 22/09/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 settembre 2010

NUMERO AFFARE 03640/2010

OGGETTO:

Ministero della giustizia – Ufficio legislativo.

Schema di regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 3/1/2-27 in data 2 agosto 2010, con cui il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Visto il parere interlocutorio espresso dalla Sezione nell’adunanza del 26 agosto 2010;

Vista la relazione integrativa di adempimento dell’amministrazione prot. n. 3/1/2-27 del 2 settembre 2010 e pervenuta il 13 settembre successivo;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Presidente Giancarlo Coraggio;

Premesso:

Il regolamento in esame dà attuazione all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il quale ha previsto che gli organismi di mediazione delle controversie, nelle materie di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, disciplinato secondo i criteri e modalità di iscrizione poste con regolamento ministeriale, con il quale sono disciplinate altresì la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.

La stessa norma prevede inoltre che il regolamento disciplini anche le indennità spettanti per tale attività.

L’Amministrazione illustra il contenuto dei 21 articoli, di cui si compone il regolamento.

Con il parere interlocutorio del 26 agosto 2010 sono state proposte varie osservazioni circa:

1) la mancata effettuazione sia della verifica di impatto della regolazione settoriale precedente (decreti ministeriali 222 e 223 del 2004) sia dell’analisi di impatto della nuova, previste dalla legge n. 246 del 28 novembre 2005 e dai conseguenti regolamenti di attuazione;

2) la contraddittorietà e la scarsa chiarezza nella individuazione delle strutture di mediazione della cui iscrizione si tratta;

3) la mancata indicazione dei requisiti degli organismi che siano articolazioni interne di enti nonché la definizione del loro rapporto con gli enti stessi dal punto di vista strutturale e finanziario, in modo da garantire l’autonomia formale e sostanziale dell’articolazione.

Venivano inoltre evidenziate analoghe problematicità circa la disciplina delle strutture di formazione.

Infine erano segnalate le seguenti questioni specifiche:

- la compatibilità della funzione di mediatore con quella di pubblico dipendente (la si riconosce solo implicitamente nell’articolo 6, comma 4);

- la possibile sospensione, nel periodo feriale, del termine di 15 giorni previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo, fermo naturalmente quello finale di 40 giorni;

- la fissazione delle indennità degli organismi diversi da quelli costituiti da enti di diritto pubblico interno (rectius “enti pubblici”);

- la eccessiva specializzazione dei requisiti professionali dei formatori.

Si concludeva invitando l’Amministrazione a procedere ad una accurata rilettura del testo per adeguarlo alla nota circolare 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (si pensi fra l’altro all’abuso del verbo servile “dovere”).

Considerato:

1. Al parere interlocutorio citato è stata data risposta con apprezzabile sollecitudine con la relazione integrativa del 2 settembre 2010, prot. n. 3/1/2-27.

Ad essa è allegata la relazione AIR, con ciò adempiendo ad una specifica previsione di legge.

2. Quanto al merito delle questioni a suo tempo sollevate, la relazione, da una parte, evidenzia le modifiche apportate allo schema in adempimento delle osservazioni della Sezione, dall’altra, argomenta – come richiesto in sede interlocutoria – le scelte effettuate.

Si osserva al riguardo quanto segue.

2.1. La modifica introdotta nel comma 1 dell’articolo 4 (Criteri per l’iscrizione nel registro) è senz’altro soddisfacente: essa elimina l’antinomia con la definizione di “organismo” prevista nell’articolo 1 e soprattutto chiarisce quali sono le strutture che vanno iscritte nel registro. Si tratta – come prospettato nel parere interlocutorio - o di articolazioni interne di enti, normalmente preesistenti e aventi evidentemente scopi di più ampia portata, ovvero di “organismi” costituiti con lo scopo precipuo della mediazione.

2.2. Quanto a questi ultimi, si prende atto della scelta di confermare l’opzione già prevista nel regolamento n. 222 del 2004 di ammettere la possibilità di una entificazione di organismi nati ad hoc. L’osservazione rifletteva una preoccupazione manifestata nel parere formulato da questa Sezione su quest’ultimo decreto ed era un mero invito ad un ulteriore approfondimento.

2.3. In ordine alla prima delle due fattispecie (quella cioè dell’articolazione interna), la modifica rende ancor più evidente la lacuna lamentata nel parere interlocutorio, perché, una volta collocato al centro del sistema l’ “articolazione” dell’ente e non l’ente stesso, con le sue più ampie dimensioni e finalità, non ci si può sottrarre alla necessità di fissare specificamente i requisiti di dette articolazioni.

Per tale non marginale profilo lo schema è tuttora carente, non essendo condivisibile l’assunto della relazione secondo cui la norma primaria “non intende sindacare l’organizzazione interna dell’ente, imponendo un’autonomia formale dell’organico…”.

É evidente, al contrario, che nel momento in cui il legislatore impone di iscrivere nel registro gli organismi (parte finale del comma 1 dell’articolo 16, d.lgs n. 28 del 2010) è a questi ultimi che vanno riferiti i requisiti e non - o non solo – agli enti di cui siano emanazione. Ed è inutile dire che tutto ciò non è senza rilevanza sulla distribuzione degli introiti e sulla attribuzione delle eventuali responsabilità.

Per ovviare almeno in parte a tale carenza si chiede di modificare il comma 2 dell’articolo 4 nei seguenti termini:

“d) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quel che attiene al rapporto giuridico con i mediatori;”.

2.4. In ordine agli importi delle indennità spettanti agli enti non pubblici e ai loro organismi, si rileva che l’affermazione della relazione secondo cui l’iscrizione nel registro comporterebbe anche l’approvazione delle tariffe (ai sensi del comma 1 dell’articolo 5) come preteso dal legislatore, e che quindi non sussisterebbe il contrasto evidenziato nel parere, non appare idonea a risolvere la questione.

Difatti la genericità della disposizione citata confligge con l’esplicita affermazione contenuta nel comma 13 dell’articolo 16 (“……gli organismi…possono liberamente stabilire gli importi…”). É quest’ultima dunque che va modificata nei seguenti termini: “13. Ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo, gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, previa approvazione del responsabile della tenuta del registro.”.

2.5. Quanto agli enti di formazione, si prende atto delle argomentazioni che giustificherebbero la limitazione della iscrizione alle sole persone giuridiche.

Rimangono per altro valide le osservazioni critiche circa la disciplina dei requisiti formulata nel parere interlocutorio e ribadite sub 2.3. Pertanto l’articolo 18, comma 2, lettera c) va modificato nei seguenti termini: “c) la trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;”.

Nello stesso articolo vi è poi un errore nel comma 1, laddove si dice “…sono iscritti, a domanda, gli enti di formazione costituiti da enti…”. Il riferimento presumibilmente è da intendere agli “organismi costituiti dagli enti…”.

3. Non si insiste ovviamente sulle ulteriori osservazioni formulate nel parere interlocutorio, che attenendo al merito, erano solo sollecitatorie di una ulteriore riflessione.

Si rileva solo come possa essere frutto di equivoco la risposta negativa della relazione sulla prospettata possibilità di sospendere il termine interno di 15 giorni nel periodo feriale.

É ovvio infatti che si tratti di termine “di natura non processuale…….e pertanto non soggetto a sospensione feriale”, ma proprio da qui nasce, il problema di un possibile uso strumentale di questo periodo di minore vigilanza, problema che ben potrebbe essere risolto in sede regolamentare.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con osservazioni.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

IL SEGRETARIO

53. Nota 2 febbraio 2011- Organismi di mediazione ed enti di formazione: nota illustrativa per la compilazione dei modelli di domanda

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

2 febbraio 2011

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale della giustizia civile

Premessa

In attuazione della previsione di cui all’art.5 del regolamento n.180 del 18 ottobre 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre 2010, con efficacia dal 5 novembre 2010 e con il quale è stato adottato il “regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28) il responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione ha adottato in data 4 novembre 2010 l’atto formale di approvazione dei modelli di domanda disponendo per gli adempimenti conseguenti al fine di dare adeguata pubblicità.

I suddetti modelli di domanda, in particolare, sono oggi visibili sul sito www.giustizia.it dunque facilmente consultabili dall’utenza al fine di potere proficuamente procedere alla corretta compilazione delle domande di iscrizione e relative allegazioni.

L’attenzione, dunque, si è spostata dal piano più eminentemente normativo a quello amministrativo della effettiva piena operatività; percorso che passa, inevitabilmente, attraverso la verifica da parte dell’amministrazione della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione fino alla adozione del formale atto di iscrizione con provvedimento del direttore generale della Giustizia Civile del Ministero.

Particolare attenzione all’efficienza dell’amministrazione

Entrando, in concreto, nell’esame della modulistica approvata dal Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia con atto del 4 novembre 2010 va precisato che la predisposizione delle suddette bozze ha avuto a suo fondamento due criteri guida di riferimento: assicurare l’efficienza della pubblica amministrazione ed agevolare quanto più possibile gli enti interessati alla proposizione della domanda di iscrizione nel modo più corretto possibile; l’uno e l’altro profilo, come è dato vedere, si presentano peraltro correlati, in quanto l’agevolazione degli interessati nel momento di predisposizione delle domande si traduce inevitabilmente in una maggiore efficienza della azione della pubblica amministrazione, in quanto una migliore e corretta predisposizione delle domande riduce notevolmente i tempi di studio ed analisi della completezza delle medesime nonché le richieste di informazione per chiarimenti da parte degli interessati, sia telefoniche che in occasione dell’orario di ricevimento presso la amministrazione, in ordine alle diverse problematiche riscontrate.

Si è, pertanto, tenuto necessariamente conto del fatto che quanto più dettagliata è la modulistica predisposta maggiore è la possibilità di risoluzione ex ante delle eventuali problematiche che l’istante può riscontrare nella predisposizione delle richieste e nella allegazione delle documentazione necessaria; ciò a beneficio della maggiore utilità e fruibilità del servizio da parte di chi intende presentare le domande di iscrizione.

Sempre nell’ottica dell’efficienza, inoltre, si è ritenuto di dovere richiedere la trasmissione delle domande nonché degli atti, oltre che in via ordinaria, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo organismiconciliazione.dgcivile.dag@giustizia.it; tale soluzione permette di semplificare notevolmente il lavoro dei funzionari addetti dell’amministrazione, in quanto consente di utilizzare i documenti trasmessi in sede di predisposizione dei provvedimenti di iscrizione e di modifica.

Tre diversi modelli di domanda

Ciò posto, si sono previsti tre diversi tipi di modelli di domanda, tenuto conto delle diversità previste in sede di disciplina contenuta nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 nonchè nel regolamento attuativo 18 ottobre 2010 n.180, tra gli enti pubblici e gli enti privati in materia di organismi di mediazione:

1. Primo modello: la domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione predisposta da enti privati

Un primo schema riguarda la domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione proposta da enti privati.

In questo contesto, oltre che predisporre il modello di domanda, si è predisposto il modello di atto riepilogativo dei dati e requisiti degli organismi di mediazione di cui si chiede l’iscrizione diviso in n.4 sezioni e n.6 appendici nonché il modello di atto riepilogativo degli allegati, diviso in n.5 diversi schemi di allegati.

Alcuni profili richiedono particolare attenzione.

1.1 requisiti degli enti

Innanzitutto, nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione e consapevolezza dell’istante in ordine all’effettivo contenuto della richiesta, si è ritenuto di dovere specificamente richiedere che, in sede di specificazione dell’oggetto sociale, la parte istante indichi, in modo espresso, la previsione dell’atto costitutivo nella quale sia fatta menzione che rientra tra le attività dell’ente anche quella di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28.

Tale imposizione, preme precisare, condurrà inevitabilmente, in diversi casi, a richiedere alla parte istante di modificare l’atto costitutivo al fine di una sua integrazione nel senso sopra indicato, ma ciò è diretto ad un duplice scopo: in primo luogo, della corretta impostazione della domanda sotto il profilo della precisa indicazione dell’oggetto della attività che si intende esercitare; in secondo luogo, della piena consapevolezza, già in sede di redazione dell’atto costitutivo, che l’attività di mediazione debba rappresentare un momento centrale e comunque rilevante dell’attività complessiva che l’ente si prefigge di svolgere, piuttosto che un momento meramente secondario ed accessorio cui non può non farsi discendere la sostanziale non adeguatezza all’assolvimento del servizio così come disciplinato e regolato dal legislatore.

Con riferimento, poi, alla sezione terza dedicata ai dati dell’organismo (se soggetto autonomo) o dell’ente istitutivo, si è ritenuto di fare espressamente precisare (in linea con quanto previsto dall’art.4, comma secondo, lett.a) del regolamento), in quale luogo si intende svolgere l’attività di mediazione (con specifica indicazione di almeno due sedi in due diverse Regioni o due sedi in due province della stessa regione).

Nella medesima sezione, poi, sono stati espressamente indicati tutti i requisiti di cui l’ente deve essere in possesso al fine di potere adeguatamente svolgere il servizio, in osservanza al necessario rispetto del requisito della capacità finanziaria e organizzativa dell’ente previsto dall’art.4, comma secondo, lett.a) del regolamento (disponibilità del luogo ove è la sede legale, con specifica indicazione del titolo da cui deriva il godimento; possesso del capitale sociale; stipula della polizza assicurativa); altri requisiti di cui è fatta espressa indicazione riguardano, invece, l’osservanza alle prescrizioni normative per il corretto svolgimento dell’attività sotto il profilo della trasparenza e della chiara informazione dell’utenza (possesso di regolamento di procedura e del codice etico; istituzione di un registro degli affari di mediazione; predeterminazione della misura della determinazione delle indennità e della tabella delle indennità); altri, infine, attengono alla sussistenza dei requisiti degli organi e dei mediatori (possesso dei requisiti di onorabilità degli amministratori e rappresentanti dell’ente; disponibilità di cinque mediatori a svolgere l’attività di mediazione in proprio favore; possesso dei requisiti dei mediatori).

Infine, sempre nella medesima sezione, si è richiesto espressa indicazione di quali mediatori hanno fatto richiesta di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale ovvero nella materia dei rapporti di consumo.

1.2. i requisiti dei mediatori

Si è poi differenziata la scheda da compilarsi per ciascuno dei mediatori, tenuto conto che il decreto legislativo ed il regolamento di attuazione distinguono tra mediatori generici, mediatori esperti nella materia internazionale, mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo.

Con specifico riferimento, in particolare, ai requisiti dei mediatori esperti nella materia internazionale, si è espressamente indicato di precisare, oltre all’ordine o collegio professionale di iscrizione ovvero al titolo di studio posseduto, anche la conoscenza linguistica ne cessazione e la esperienza nella materia internazionale maturata.

Per tale ultimo requisito, in particolare, si è ritenuto di dovere richiedere, ai fini della effettiva dimostrazione, o la autocertificazione ovvero la produzione di idonea documentazione.

Analoga specifica indicazione dei requisiti, infine, è stata compiuta per i mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo.

Per tutti i mediatori, inoltre, è stato richiesto di indicare, nell’allegato 2) per quali organismi è stata data la disponibilità e di precisare espressamente di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione superiore a cinque.

2. Secondo modello: la domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione predisposta da enti ed organismi pubblici

Un secondo modello riguarda la domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione per enti ed organismi pubblici.

2.1 la necessaria distinzione all’interno degli enti pubblici

Il decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, in particolare (dando attuazione al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28) ha previsto, nell’art.4, comma quarto, un percorso semplificato per taluni enti pubblici, in particolare per le camere di commercio e per gli ordini professionali: in questo caso, infatti, è richiesto solo il requisito di cui al comma secondo, lett.b) dell’art.4 (possesso di una polizza assicurativa) nonché dei requisiti di cui al comma terzo (requisiti dei mediatori).

Poiché la limitazione è fatta in modo espresso per i suddetti enti pubblici privilegiati, se ne è fatto conseguire che per gli altri enti pubblici non sussista tale limitazione, trovando quindi applicazione tutti i requisiti di cui all’art.4.

Rispetto, dunque, al modello predisposto per gli enti privati, il suddetto modello necessariamente distingue, al proprio interno, fra: a) domanda proposta da enti pubblici diversi dalle camere di commercio ed ordini professionali; b) domanda proposta dalle camere di commercio ed ordini professionali degli avvocati; c) infine, domanda proposta da ordini professionali diversi dagli ordini professionali degli avvocati.

Ciò, tenuto conto delle diversificazione contemplata dall’art.19 del decreto legislativo nonché dall’art.4, comma quarto, del regolamento.

Per quanto concerne, più in concreto, la modulistica predisposta per gli enti pubblici diversi dalle camere di commercio e gli ordini professionali, la stessa è stata elaborata sulla falsariga di quella già esaminata per gli enti privati.

Anche in questo caso, è stato richiesto in modo espresso che sia precisato l’oggetto sociale nei termini di cui sopra evidenziato per la domanda proposta da enti privati e si è distinta la scheda da compilarsi dai mediatori a seconda che trattasi di mediatori generici, esperti nella materia internazionale ed esperti nella materia dei rapporti di consumo.

Si evidenzia, poi, che la suddetta distinzione viene ribadita nell’ambito delle sezione quarta relativa ai requisiti per l’iscrizione; in questo contesto, se la indicazione dei requisiti per gli enti pubblici in genere si avvicina, quanto al contenuto, a quella degli enti privati, una semplificazione è stata prediposta per enti pubblici consistenti in camere di commercio e consigli degli ordini professionali degli avvocati, mentre una diversa ulteriore indicazione è stata predisposta per gli altri ordini professionali diversi dagli avvocati.

Relativamente, poi, alla modulistica predisposta per le camere di commercio ed ordini professionali degli avvocati, i requisiti sono stati limitati, in conformità a quanto espressamente richiesto dall’art.4, comma 4 del regolamento di attuazione, alla dimostrazione della stipula della polizza assicurativa; si è inoltre comunque richiesto di dichiarare la sussistenza del possesso dei requisiti dei mediatori nonché la istituzione del registro degli affari di mediazione.

Infine, per gli organismi costituiti dai consigli degli ordini professionali diversi da quelli degli avvocati, ai requisiti di cui sopra si è, inoltre, richiesto di indicare specificamente quali sia concretamente la disponibilità del personale nonché di quali locali si ha la detenzione, ciò tenuto conto della specifica previsione di cui all’art.19 del regolamento, di cui è faccio riferimento più specifico in seguito.

2.2.la domanda di autorizzazione all’istituzione di organismi speciali

Di particolare rilievo è la espressa predisposizione del modello di domanda di autorizzazione all’istituzione di organismi speciali costituti da ordini professionali diversi dagli ordini degli avvocati, come espressamente previsto dall’art.19 del regolamento di attuazione.

In particolare, la suddetta previsione normativa prevede che i consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale ed utilizzando locali nella propria disponibilità; ciò, preme evidenziare, in modo diverso da quanto previsto per gli ordini professionali degli avvocati, in quanto gli organismi potranno svolgere l’attività avvalendosi, oltre che di proprio personale, anche dei locali messi a disposizione dei presidenti dei tribunali.

Nella schema di domanda di autorizzazione sopra indicato, dunque, si è richiesta la espressa indicazione: a) della materia riservata alla competenza dell’ordine professionale nonché della effettiva esistenza dei requisiti logistici ed organizzativi sul cui presupposto soltanto può accertarsi la non sussistenza di elementi concreti ostativi alla effettiva esercitabilità del servizio.

3. La domanda di iscrizione all’elenco degli enti di formazione

3.1. i requisiti degli enti di formazione

Con riferimento a questa domanda, si è predisposto un modello unico, senza distinzione fra domanda di iscrizione proposta da enti pubblici o privati.

Ciò deriva dalla considerazione che, a differenza di quanto previsto dall’art.4, comma quarto, del regolamento di attuazione per la domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione (ove si è ritenuto di limitare la verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lett.b) e dei requisiti di cui al 3, per i mediatori) nessuna limitazione in tal senso è stata precisata con riferimento alla domanda di iscrizione nell’elenco dei formatori proposta da enti od organismi pubblici (l’art.19 del regolamento, infatti, nel prevedere le norme applicabili al procedimento di iscrizione, non ha richiamato il sopra citato art.4. del regolamento).

Anche in questo caso, alla domanda segue una parte relativa alle sezioni (in numero di quattro), una parte relativa alle appendici (in numero di quattro) ed una parte relativa agli allegati (in numero di tre).

L’appendice terza, in particolare, è destinata alla indicazione dell’elenco dei formatori, mentre l’appendice quarta è destinata alle indicazione informative relative al responsabile scientifico.

Come già segnalato con riferimento alla domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione, si è ritenuto parimenti di dovere specificamente richiedere che, in sede di specificazione dell’oggetto sociale, la parte istante indichi, in modo espresso, la previsione dell’atto costitutivo nella quale sia fatta menzione che rientra tra le attività dell’ente anche quella di formazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28

Con riferimento specifico alla sezione terza, relativa ai dati dell’ente di formazione, si è fatta specifica richiesta di specificazione, oltre che della seda dell’ente, anche delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica, tenuto conto del fatto che l’art.18, comma secondo, lett.e) fa espressa distinzione dei suddetti luoghi al fine di avere chiara precisazione e riscontro della capacità organizzativa dell’istante.

3.2. i requisiti dei formatori

L’appendice terza e quarta, infine, sono specificamente riferiti ai formatori nonché al responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.

Con riferimento ai primi, si è richiesta la espressa e precisa indicazione dei requisiti richiesti dall’art.18, comma terso, del regolamento, distinguendo tra i requisiti per i docenti dei corsi teorici e requisiti per i docenti dei corsi pratici.

Per i primi, il requisito delle pubblicazioni di almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie è stato individuato facendo specifico riferimento a queste specifiche condizioni: a) che si tratti di pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate di codice ISBN per i libri e ISSN per le pubblicazioni in serie; che si tratti di pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici. Non possono essere considerate valide, ai fini di cui sopra, le pubblicazioni online, sebbene dotate dei suddetti codici identificati.

In tal modo, si è ritenuto di potere adeguatamente limitare a validi testi di approfondimento la verifica della sussistenza del requisiti in esame, dovendo essere caratterizzati, in primo luogo, dalla naturale destinazione a tutti i possibili esperti e non ad un limitato contesto; dall’altro, dalla destinazione al commercio del contributo realizzato: la finalità è, evidentemente, quella di evitare la presentazione di pubblicazioni di comodo non aventi alcuna referenza qualificata di provenienza.

Con riferimento, poi, ai requisiti dei formatori, l’art.18, comma terzo, del regolamento distingue a seconda che trattasi di docenti dei corsi teorici e docenti dei corsi pratici, prevedendo per ciascuna di tali categorie requisiti specifici.

La norma, in particolare, non richiama alcun requisito che invece è stato precisato con riferimento ai mediatori, cioè la laurea universitaria triennale ovvero la iscrizione ad un ordine o collegio professionale.

La circostanza è apparsa di particolare rilievo, in quanto comporterebbe la possibilità che formatori possano svolgere l’attività di formazione senza il possesso di quei requisiti minimali previsti per lo svolgimento dell’attività di mediazione e che appaiono, invece, imprescindibili per una compiuta ed adeguata professionalità.

Si è pertanto ritenuto che i requisiti di cui all’art.18, comma terzo, stabiliti per i formatori siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i mediatori ed il cui possesso è imprescindibile per chi è chiamato a svolgere l’attività di docenza nella materia della mediazione.

Pertanto, nell’ambito dell’appendice terza, nella indicazione dei requisiti previsti per i formatori si è fatto richiamo anche ai suddetti requisiti della laurea almeno triennale ovvero della iscrizione in un albo o collegio professionale.

3.3. il responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza

Con riferimento al responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza, lo stesso deve essere in possesso, per come prescritto dall’art.18, comma secondo, lett.i), del duplice requisito della chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.

Il legislatore non ha fornito una specifica indicazione in ordine all’esatta interpretazione del duplice requisito sopra delineato, ma in linea generale può dirsi che deve trattarsi di persona che, in relazione alla propria funzione ed attività professionale esercitata, ha avuto modo di inserirsi nel contesto accademico e professionale nello specifico campo della mediazione e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

La generica terminologia usata per la individuazione dei caratteri qualificanti il professionista in esame ha consigliato di lasciare anche in questo caso aperta la determinazione dei requisiti da richiedere, con talune specifiche richieste di indicazioni che possono essere utili ai fini della compiuta valutazione della capacità professionale in relazione alla attività da svolgere e, pertanto:

a) si è richiesto comunque che sia precisato il titolo di studi posseduto;

b) si è ritenuto di dovere richiedere sulla base di quali elementi e dati (il cui onere di allegazione spetta al suddetto responsabile scientifico) sia possibile verificare la sussistenza dei requisiti della chiara fama ed esperienza acquisita.

54. Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

4 aprile 2011

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

visto l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”;

visto l’art.3 del suddetto decreto interministeriale che prevede che il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile;

visto l’art.5 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui il responsabile del registro approva i modelli di domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con la indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

visto l’art.10 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui spetta al responsabile del registro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di controllo, anche mediante l’acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti;

adotta la seguente

CIRCOLARE

In sede di concreta attuazione dell’attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione, si ritiene necessario dare specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta applicazione delle previsioni contenute nel d.lgs.28/2010 nonché nel decreto interministeriale 180/2010.

In materia di regolamento di procedura: la conclusione del procedimento di mediazione

Preme evidenziare che si ritiene non corretto l’inserimento, nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la quale, ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Una siffatta previsione non può, infatti, essere considerata conforme alla disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all’art.5 del d.lgs.28/2010.

L’inserimento di tale previsione nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione non può che essere ritenuta in contrasto con la norma primaria (art.5 del d.lgs 28/2010) che esige che, per determinate materie, deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione: il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale solo può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione.

La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione.

Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione regolamentare, si produrrebbe l’effetto, non consentito, di un aggiramento della previsione che ha imposto l’operatività della condizione di procedibilità per talune materie.

In realtà, in tale caso, deve ritenersi che il rilascio da parte della segreteria di un organismo della dichiarazione di conclusione del procedimento non può assurgere ad atto valido ed efficace ai fini dell’assolvimento dell’onere di esperire previamente il tentativo di conciliazione; ciò, in quanto la mancata comparizione anche del solo istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione.

A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circostanza che ai sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e dell’art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art.8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010.

É,inoltre, rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore.

In conclusione: la previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione.

Ai fini, quindi, della corretta applicazioni delle previsioni normative di riferimento, questa direzione, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, invita gli organismi di mediazione ad adeguarsi alla presente circolare nei sensi di cui sopra, limitando alla sola fattispecie della mediazione volontaria l’applicazione di una eventuale previsione del regolamento di procedura che abbia contenuto analogo a quello preso in esame.

In materia di requisiti dei mediatori

Ai sensi dell’art.4, comma quinto, del D.M. 180/2010, il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione.

Sicchè, ai nostri fini, anche i requisiti di qualificazione dei mediatori di cui all’art.4, comma terzo, lett.a),b), c),, del d.m. 180/2010, possono essere attestati mediante autocertificazione.

In questo contesto, preme evidenziare l’esigenza di una piena e chiara consapevolezza del dichiarante circa l’effettivo contenuto di quanto il medesimo autodichiara, tenuto conto delle conseguenze penali che potrebbero prodursi in caso di non corrispondenza al vero di quanto dichiarato.

Per tale ragione, con specifico riferimento a tale profilo, la modulistica predisposta ed approvata da questa direzione generale ha avuto come specifico obiettivo quello di responsabilizzare al massimo chi intende ottenere l’inserimento quale mediatore negli elenchi di un organismo di mediazione.

Si è, a tal proposito, predisposta una appendice terza, in cui il mediatore dovrà indicare, oltre che i propri dati personali, anche la sussistenza dei requisiti idonei per l’inserimento negli elenchi di un organismo di mediazione; si è, in particolare, previsto che sia espressamente indicato il titolo di studi posseduto, ovvero l’ordine od il collegio professionale presso il quale è iscritto; e si è, inoltre, richiesto di specificare di avere frequentato un corso di formazione presso un ente abilitato ai sensi dell’art.18 del d.m. 180/2010, nonché la durata del corso e la valutazione finale.

Inoltre, si sono predisposti gli allegati 1) 2) e 3) nei quali il mediatore assume espressamente la responsabilità penale per le eventuali dichiarazioni non veritiere in materia di sussistenza dei requisiti di onorabilità, possesso dei requisiti di qualificazione e di disponibilità per un numero di organismi non superiore a cinque.

In particolare, con specifico riferimento alla dichiarazione sul possesso dei requisiti, si è chiesto espressamente di indicare: a) il titolo di studi posseduto; b) l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale; c) l’esperienza nella materia dei rapporti di consumo; d) la frequentazione di un corso di formazione presso un ente di formazione abilitato a svolgere l’attività di formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, con l’indicazione della durata e della valutazione finale.

Preme, a questo punto, precisare che il possesso del requisito di cui al punto d) potrà essere dichiarato, tenuto conto della normativa prevista dal d.m. 222/2004 nonché dell’innesto normativo di cui al d.m. 180/2010, solo ove il mediatore abbia:

frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 50 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;

frequentato e superato con esito positivo: a) un percorso formativo di durata non inferiore a 40 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;

ottenuto l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004, presso l’organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;

ottenuto l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004, ovvero quale “conciliatore” presso l’organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) fatto riserva, ai sensi dell’art.20, comma secondo, del decreto ministeriale 28/2010, di acquisizione dei requisiti anche formativi previsti dal medesimo decreto ovvero avere attestato l’avvenuto svolgimento di almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale, entro il termine di scadenza di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale.

Quest’ultimo caso, per completezza, si verifica in applicazione della previsione di cui all’art.20, comma secondo, del d.m. 180/2010, secondo cui i mediatori già iscritti, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione fino alla scadenza dei sei mesi sopra indicato, salvo comunicare, a mezzo dell’organismo cui è iscritto, l’avvenuta acquisizione dei requisiti aggiuntivi.

Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle prescrizioni di cui sopra, costituendo le stesse linee guida cui questa direzione intende seguire al fine del compiuto esercizio della propria attività di vigilanza preventiva e successiva.

Roma, 4 aprile 2011

Il Direttore Generale

Maria Teresa Saragnano

55. DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123) GU n. 129 del 6-6-2011 - Suppl. Ordinario n.139. Testo in vigore dal: 21-6-2011

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art.67

Composizione delle controversie in materia di turismo

1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.

2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art.68

Assistenza al turista

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell’ambito delle attività istituzionali, assicura l’assistenza al turista, anche attraverso call center. É altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice.

2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo assicura l’omogeneità di informazioni in ordine ai diversi servizi previsti per i turisti, anche attraverso l’individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. É fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere delegata agli enti locali.

Art. 79

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e 140-bis del presente Codice.

2. É comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

ART. 80

Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis.

2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. É fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

56. Circolare - Ministero della Giustizia - 13/06/2011, n. 105108. Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull'applicabilità della disciplina del silenzio assenso 13 giugno 2011

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

Destinatari:

Art.1

il Direttore generale della Giustizia civile visto l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’ art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”;

visto l’art.3 del suddetto decreto interministeriale che prevede che il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile(o suo delegato);

visto l’art.17 del suddetto decreto interministeriale, che prevede che l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile;

visto l’art.5 del medesimo decreto interministeriale (cui fa richiamo l’art.19 del medesimo decreto relativamente agli enti di formazione), secondo cui il responsabile del registro approva i modelli di domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con la indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

visto l’art.10 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui spetta al responsabile del registro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di controllo, anche mediante l’acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti;

visto il parere dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia del 6 giugno 2011;

adotta la seguente

CIRCOLARE

In sede di concreta attuazione dell’attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, si ritiene necessario dare specifica indicazione sul profilo problematico inerente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che si attivano a seguito delle diverse istanze proposte a questa direzione generale e, in particolare, sulla applicabilità della disciplina del silenzio assenso.

Le previsioni normative di riferimento

Secondo la previsione di cui all’art.5 del decreto interministeriale di cui all’oggetto, il procedimento di iscrizione degli organismi di mediazione nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta decorre un nuovo termine di venti giorni. Quando è scaduto il termine di giorni quaranta (ovvero il termine di venti giorni nel caso in cui sia stata formulata la richiesta di integrazione ed essa sia pervenuta) senza che si sia provveduto, si procede comunque all’iscrizione.

L’art.19 del medesimo decreto interministeriale, poi, estende la medesima previsione sopra citata anche al procedimento di iscrizione nell’elenco degli enti di formazione.

Le suddette previsioni normative, dunque, chiariscono espressamente l’applicazione della disciplina del silenzio assenso relativamente al procedimento di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e degli enti di formazione: il trascorrere del termine di quaranta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, ovvero del termine di venti giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta, assume una valenza giuridica propria, in quanto comporta il prodursi di effetti analoghi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione, tanto che l’amministrazione è tenuta comunque all’iscrizione.

Il problema

Nei procedimenti amministrativi di competenza, questa direzione generale non si limita unicamente a valutare la sussistenza dei presupposti per la iscrizione nel registro degli organismi di mediazione ovvero nell’elenco degli enti di formazione.

Si inserisce, infatti, nell’ambito delle attività di controllo e vigilanza di questa direzione generale, anche la verifica di legittimità delle ulteriori richieste che un organismo di mediazione od un ente di formazione già iscritti sono tenuti a formulare, in forza della previsione di cui all’art.8 del decreto interministeriale sopra citato.

Più segnatamente, ciascun organismo di mediazione od ente di formazione iscritto è tenuto a comunicare a questa direzione generale qualunque vicenda modificativa dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione; ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui un organismo od ente intende modificare le proprie sedi, il regolamento, il numero dei mediatori, il numero dei formatori, e così via.

Su ciascuna delle suddette richieste questa direzione generale è tenuta a compiere una valutazione di legittimità, dovendo controllare la sussistenza dei requisiti. In sostanza, come all’atto della domanda di iscrizione si compie la valutazione della sussistenza dei suddetti requisiti , così parimenti, tale attività va compiuta anche quando l’istanza è successiva al momento della iscrizione.

La direzione generale, in tali ipotesi, in caso di regolarità delle modifiche richieste, adotta un provvedimento di modifica del precedente, il quale costituisce, dunque, nell’ambito del rapporto tra la amministrazione vigilante e l’ente od organismo istante, l’atto regolativo e legittimante l’attività che può essere svolta dai soggetti interessati.

È dunque indubbio che, anche in questo caso, deve ragionarsi in termini di procedimento amministravo attivato a seguito di una istanza di un privato: la legittimità della variazione richiesta, infatti, può derivare solo a seguito del compiuto controllo da parte di questa direzione generale.

Il problema è che, relativamente a tali istanze, non vi è alcuna espressa indicazione, in sede di regolamento interministeriale n.180/2010 , dei tempi di chiusura del procedimento né degli effetti della mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.

Ciò a differenza di quanto espressamente detto relativamente alle istanze di nuova iscrizione dagli artt. 5 e 19 del regolamento interministeriale.

L’applicazione della disciplina del silenzio assenso di cui alla l.241/90

Sotto il profilo normativo, la soluzione che si ritiene di dovere applicare, in linea con il parere espresso dall’ufficio legislativo, consiste nella applicabilità, ai procedimenti amministrativi in esame, delle previsioni normative in materia di procedimento amministrativo di cui alla l. 7 agosto 1990 n.241, segnatamente nella parte in cui ha generalizzato l’istituto del silenzio assenso ad ogni procedimento amministrativo, salvo specifiche esclusioni.

In particolare, il riferimento normativo è dato:

- dall’art.2, secondo cui 1.Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni;

- dall’art. 20, secondo cui 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

In tali casi, pertanto, se nel termine di trenta giorni non viene adottato il provvedimento formale di autorizzazione, trova applicazione la disciplina del silenzio assenso, con la conseguenza che, ad esempio, l’organismo può operare nelle ulteriori sedi, può applicare il nuovo regolamento, può utilizzare i nuovi mediatori o formatori di cui ha chiesto l’inserimento negli elenchi e così via.

Va precisato che, a tal proposito, il legislatore del 2005, nel modificare la previsione contenuta nell’art.20 della legge 241/90, ha inteso generalizzare l’istituto del silenzio assenso a tutti i procedimenti amministrativi, salvo eccezioni di cui al comma quarto, non riconducibili alla presente fattispecie.

Ed è proprio la scelta legislativa di rendere generale la applicazione della previsione del silenzio assenso per tutti i procedimenti amministrativi che induce a non propendere per la diversa tesi, pur prospettata da parte della dottrina e da una giurisprudenza minoritaria, secondo cui l’effetto, consistente nella legittimazione a svolgere l’attività, si determina in forza di legge e pertanto solo ove ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per il legittimo rilascio del provvedimento favorevole; sicchè, in mancanza di tali condizioni, la fattispecie del silenzio assenso non si potrebbe perfezionare, con la conseguenza che il privato si troverebbe a svolgere l’attività in via di mero fatto in mancanza di un titolo abilitativo.

Secondo tale impostazione, occorrerebbe, sempre ed in ogni caso, una previa valutazione da parte dell’amministrazione vigilante, con la conseguenza che non potrebbe operare l’effetto del silenzio assenso nel caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento.

Se, da un lato, tale soluzione consente alla amministrazione vigilante di mantenere un potere di controllo che deve necessariamente estrinsecarsi attraverso un suo atto formale di accoglimento dell’istanza, d’altro lato, è confliggente, per come detto, con il dato normativo di riferimento, secondo cui, comunque ed in ogni caso, il privato che abbia attivato un procedimento amministrativo per lo svolgimento di una attività, deve essere messo in condizioni di potere operare nel senso richiesto una volta che il termine di conclusione sia trascorso senza adozione di un atto formale.

La applicazione, dunque, delle previsioni normative in esame consente di:

- non impedire agli istanti di potere operare nel senso della richiesta compiuta una volta decorso il tempo di giorni trenta dalla presentazione dell’istanza;

- porre comunque l’amministrazione nella possibilità di intervenire in un momento successivo o in via di autoannullamento o, comunque, attivando quei poteri che sono da porre in relazione alla propria funzione di vigilanza, dovendo questa direzione generale controllare costantemente che ciascun organismo od ente svolga l’attività nel rispetto delle previsioni di legge, primaria e secondaria, oltre che delle direttive date.

La tutela dell’interesse pubblico ed i poteri dell’amministrazione vigilante

Se, dunque, l’unica via percorribile nella questione in esame è quella della applicabilità della disciplina del silenzio assenso come modalità di possibile conclusione del procedimento amministrativo, d’altro lato ciò non vuol dire che l’amministrazione non possa, in seguito, intervenire sugli effetti dell’atto, ripristinando la situazione di legittimità nel caso in cui l’istanza non risulti adeguatamente supportata dai requisiti di legge previsti.

A tutela dell’interesse pubblico a che l’attività che l’interessato può svolgere, per effetto del silenzio assenso, rientri nell’ambito della corrispondenza alle previsioni di legge, presiedono tre diverse previsioni normative:

- l’art.20 della l.241/90, secondo cui l’amministrazione tenuta alla adozione del provvedimento espresso può, nel caso in cui ha operato il silenzio assenso, assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt.21 quinquies e 21 nonies: cioè, revocare l’atto amministrativo formatosi per silenzio assenso (in caso di mutamento delle situazioni di fatto o per sopravvenuto interesse pubblico); annullare l’atto amministrativo illegittimo (sussistendo le ragioni di pubblico interesse).

- l’art.21, comma 2 bis, della legge 241/90, secondo cui restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste dalle leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli artt.19 e 20;

- l’art.21, comma 1, della legge 241/90, secondo cui con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Al secondo comma è poi previsto che “le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente”.

Il potere di intervento successivo dell’amministrazione e la responsabilizzazione della parte istante

È proprio su tali poteri di intervento successivo da parte della pubblica amministrazione che si intende fare alcune precisazioni, in modo da rendere chiaro quali siano i limiti della effettiva e corretta applicazione della disciplina del silenzio assenso.

In primo luogo, come si è visto, sussiste il potere dell’amministrazione di procedere alla revoca dell’atto ove, successivamente alla sua adozione ovvero al maturarsi del silenzio assenso, sopravvengano fatti nuovi od un nuovo interesse pubblico che inducono a non rendere più produttivo di effetti l’atto (anche tacito) adottato.

In secondo luogo, l’amministrazione vigilante può intervenire con un atto di annullamento di ufficio ove sussistano ragioni di pubblico interesse.

Tale ultimo contesto, in particolare, sembra riconducibile, ad esempio, al caso in cui sia stata formulata istanza di approvazione di un nuovo regolamento di procedura che contenga nuove indicazioni rispetto a quello in precedenza adottato.

A tal proposito, si precisa che ai sensi dell’art.16 del d.lgs. 28/2010, il responsabile del registro deve approvare il regolamento di procedura inviato,nonché, evidentemente, tutte le successive modifiche apportate.

Il suddetto regolamento, preme precisare, assume particolare valenza ai fini dello svolgimento del corretto servizio di mediazione, in quanto indica e descrive le modalità nonché i criteri tramite cui l’organismo intende svolgere la suddetta attività; costituisce, dunque, l’atto interno regolatore cui l’organismo è tenuto ad uniformarsi, a tutela dell’interesse generale nonché dell’interesse specifico sia delle parti che del mediatore.

Il riscontro, dunque, anche in un momento successivo, di previsioni regolamentari in contrasto con specifiche norme primarie e secondarie legittima un intervento della amministrazione vigilante nel senso dell’annullamento dell’atto (anche tacito) di approvazione: è, infatti, in gioco l’interesse pubblico a che l’attività dell’organismo di mediazione sia svolta nel pieno rispetto delle regole predisposte dal legislatore.

In terzo luogo, una riflessione a parte merita l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso relativamente a tutte le altre istanze per le quali l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di determinati requisiti (come, ad esempio, nel caso di istanze di inserimento di nuovi mediatori o di nuovi formatori negli elenchi degli organismo e degli enti di formazione, di aggiungere nuove sedi, ecc.).

Qui occorre compiere una considerazione inerente alla stretta correlazione tra istanza fondata su autodichiarazioni e maturarsi del silenzio assenso.

In primo luogo, con riferimento alle ipotesi di cui sopra, il legislatore ha previsto, nell’art.4, comma quinto del D.M. 180/2010, che il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 (eccetto che per quello di cui al comma 2, lett.b) può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione.

A tal proposito, questa direzione generale, proprio al fine di evitare incomprensioni o erronee indicazioni nelle autocertificazioni, ha provveduto a redigere una modulistica molto dettagliata e specifica, in modo da rendere evidente, per ciascuna autocertificazione, l’esatto contenuto che ciascuna parte deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a questa amministrazione; inoltre, sono state pubblicate sul sito della Giustizia diverse faq finalizzate proprio a dirimere quanto più possibile questioni interpretative in ordine al contenuto del regolamento n.180/2010.

In questa sede, dunque, preme evidenziare che il solo fatto di presentare un’istanza avente ad oggetto quanto sopra indicato potrebbe non comportare il prodursi dell’effetto del silenzio assenso.

Trova infatti applicazione la previsione, sopra citata, dell’art.21, comma 1, della legge 241/90, secondo cui con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Al secondo comma è poi previsto che “le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente”

Se, dunque, da un lato, deve ritenersi che possa trovare generale applicazione, anche in questo contesto, l’istituto del silenzio assenso, d’altro lato, non può non evidenziarsi che, in caso di istanza fondata su di una autodichiarazione, il presupposto della applicabilità dell’istituto è la piena corrispondenza al vero di quanto dichiarato o, comunque, la effettiva sussistenza dei requisiti richiesti nel rispetto della normativa vigente.

La concreta operatività dell’istituto,dunque, deve muoversi su due piani: da un lato, quello del diritto dell’istante ad avere certezza della conclusione del proprio procedimento amministrativo, sia in conseguenza di un atto formale che per effetto del silenzio assenso; d’altro lato, quello dell’autoresponsabilità del soggetto istante, che implica piena consapevolezza della veridicità di quanto dichiarato.

Alcune ipotesi applicative

A tal proposito, preme evidenziare alcune ipotesi in cui si rende necessario richiedere particolare attenzione nella redazione della modulistica approvata da questo direzione generale, precisamente:

- la sede dell’ente: occorre che sia specificamene indicato il titolo del godimento nonché, nel caso in cui l’immobile sia in godimento per locazione o comodato, che sia specificamente indicata la data di registrazione dell’atto;

- il capitale: occorre che il capitale di €10.000,00 sia effettivamente nella disponibilità dell’ente; il riferimento fatto dall’art.4, comma secondo, lett.a), al capitale la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata ha valenza solo indicativa del valore numerico di riferimento, non anche alla modalità di costituzione di una società a responsabilità limitata (per la quale è sufficiente che, ai sensi dell’art.2464 c.c., sia versato solo il 25 per cento dei conferimenti in danaro); in questo caso, l’istante dovrà allegare, altresì, una dichiarazione del responsabile dell’istituto di credito presso cui risulti l’accantonamento della somma;

- i requisiti di qualificazione dei mediatori: ai sensi dell’art.4, comma 3 lett.a) gli stessi devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti in un ordine o collegio professionale. Con riferimento a questo ultimo requisito, va precisato che non può darsi analogo effetto all’iscrizione presso albi od elenchi (di diversa natura), posto che il dato letterale sopra considerato fa unicamente riferimento alla iscrizione presso ordini o collegi professionali.

- Inoltre, nella modulistica predisposta si è provveduto a dettagliare specificamente l’allegato 2 relativo ai requisiti dei mediatori, in modo da rendere particolarmente responsabile l’istante in ordine a quanto dichiarato;

- i requisiti di qualificazione dei formatori: ai sensi dell’art.18, comma 3 lett.a) del d.m. 180/2010, i formatori devono attestare di avere pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie (formatori teorici); di avere operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure (formatori pratici); in entrambi i casi, devono attestare di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private, nazionali o straniere.

Con riferimento al primo requisito, il contributo deve avere carattere scientifico, nel senso che deve avere la sua rilevanza in quanto costituisce motivo di approfondimento, sotto il profilo tecnico - giuridico, della materia in esame, in particolare delle diverse questioni che la effettiva utilizzazione della figura può comportare nonché della piena comprensione della stessa dagli operatori del diritto.

In secondo luogo, l’oggetto della pubblicazione deve riguardare specificamente la materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie. Lo stesso, dunque, implica un necessario momento di approfondimento personale, da parte del docente del corso teorico, della figura della mediazione e degli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie quali strumenti di definizione della controversia nello specifico ambito civilistico, dal punto di vista processuale che sostanziale, delle tecniche di mediazione da utilizzare, della disciplina normativa e regolamentare. Sotto il profilo, poi, della effettiva dimostrazione della pubblicazione dello scritto, deve trattarsi di: a) pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate di codice ISBN per i libri e ISSN per le pubblicazioni in serie; pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici. Non possono essere considerare valide, ai fini di cui sopra, le pubblicazioni online, sebbene dotate dei suddetti codici identificati.

Con riferimento al secondo requisito, non può assumere rilievo qualunque attività compiuta in sede di procedimento di mediazione, ma solo quella svolta in qualità di mediatore, cioè, secondo quanto prevede l’art.1 lett.c) e d) del regolamento, quale terzo imparziale al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia, rimanendo, comunque, privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.

È necessario che la suddetta attività di mediatore sia compiuta nei casi in cui il legislatore ha espressamente inteso fornire una specifica regolamentazione, sotto il profilo sia soggettivo, prevedendosi che l’attività di mediazione debba necessariamente svolgersi presso un certo soggetto (organismo) cui è demandato il compito di procedere all’attività di mediazione; che oggettivo, prevedendosi che in caso di conclusione positiva della conciliazione, il verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore ha valore di titolo esecutivo.

In tal contesto, l’istante non può limitarsi ad una generica affermazione, ma deve specificamente indicare, nell’ambito della modulistica approvata, quale specifica attività di mediazione lo stesso ha svolto, presso quale organismo, quando, nonché il numero del procedimento.

Analogamente, con riferimento al terzo requisito, comune ad entrambe le qualifiche di formatore, l’istante non può fare generica indicazione di avere svolto attività di docenza; dovrà, invece, dare specifica indicazione della data del corso tenuto e presso quale ente.

i requisiti formativi di aggiornamento: ai sensi dell’art.20, comma quarto, del

, i formatori già iscritti, possono continuare a esercitare l’attività di formazione, purchè entro sei mesi dalla scadenza dell’entrata in vigore del regolamento, abbiano acquisito i requisiti di aggiornamento di cui all’art.18. I suddetti requisiti, preme precisare, sono quelli espressamente indicati nell’art.18, comma terzo, lett.a) per i formatori teorici (tre contributi scientifici) e pratici (tre procedure presso organismi di mediazione o conciliazione).

Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle prescrizioni di cui sopra, costituendo le stesse linee guida cui questa direzione intende seguire al fine del compiuto esercizio della propria attività di vigilanza preventiva e successiva.

Il Direttore Generale

57. Legge 4 novembre 2010, n. 183 - Gazzetta Uff. 09/11/2010 , n. 262. Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.(COLLEGATO LAVORO)

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art.30

Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. – (Finalità). – 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».

5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.31

Conciliazione e arbitrato

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 410. – (Tentativo di conciliazione). – Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.

3. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 411. – (Processo verbale di conciliazione). – Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».

5. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412. – (Risoluzione arbitrale della controversia). – In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;

2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovverso se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto».

6. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-ter. – (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). – La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

7. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».

8. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-quater. – (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). – Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 10, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 10.

12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

13. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

14. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 76»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».

15. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.

16. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.

17. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».

18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.32

Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato

Art. 32

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti aldecreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

58. legge 26 febbraio 2011 n. 10 (GU n. 47 del 26-2-2011 - Supplemento Ordinario n.53, in vigore dal 27/02/2011). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

imprese e alle famiglie

(Estratto)

Art. 2 c. 16–decies

Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, é prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti»;

(Omissis)

59. Codice di Procedura Civile - R.D. - 28/10/1940, n. 1443 - Gazzetta 28/10/1940 , n.253 (aggiornato all’11/08/11) – Fonte: DE IURE, Giuffré editore.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratti)

ARTICOLO 91

Condanna alle spese.

[I]. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui [277, 2792 n. 1,2,3,5], condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte [385, 75 att.] e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92 (1).

[II]. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza [3261], del titolo esecutivo [474] e del precetto [480] sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

[III]. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

(1) Comma così modificato dall'art. 45, comma 10, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza».

ARTICOLO 185

Tentativo di conciliazione (1).

[I]. Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'art. 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 [1833] (2).

[II]. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione [3503].

[III]. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa [923, 126, 130; 88 att.]. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo [4742].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. L'art. 89 l. 26 novembre 1990, n. 353 ha abrogato l'originario comma 1, che così recitava: «Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale».

(2) Comma premesso dall'art. 23 lett. c-quater)d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserita dall'art. 12l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

ARTICOLO 198

Esame contabile.

[I]. Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti [185, 200].

[II]. Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia, senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

ARTICOLO 199

Processo verbale di conciliazione.

[I]. Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio [126, 130, 1682; 36 att.].

[II]. Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo [923, 4742] al processo verbale.

ARTICOLO 200

Mancata conciliazione.

[I]. Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

[II]. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116, secondo comma.

ARTICOLO 320

Trattazione della causa (1).

[I]. Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

[II]. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

[III]. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

[IV]. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

[V]. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 29 l. 21 novembre 1991, n. 374. Il testo precedente recitava: «Tentativo di conciliazione nell'ipotesi di costituzione delle parti in cancelleria. [I]. Se la costituzione avviene in cancelleria a norma dell'articolo 314, il conciliatore può convocare le parti e, qualora si presentino, cerca di conciliarle. [II]. Se la conciliazione riesce, se ne fa processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma»

ARTICOLO 322

Conciliazione in sede non contenziosa (1).

[I]. L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

[II]. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

[III]. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 31 l. 21 novembre 1991, n. 374. Il testo precedente recitava: «Processo verbale di conciliazione. [I]. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore. [II]. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio».

ARTICOLO 410

Tentativo di conciliazione (1).

[I]. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite llassociazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

[II]. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

[III]. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

[IV]. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

[V]. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

[VI]. La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se llistante o il convenuto sono una persona giuridica, unnassociazione non riconosciuta o un comitato, llistanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova llazienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

4) llesposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

[VII]. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire llautorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da unnorganizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

[VIII]. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.

(1) Articolo così modificato dall'art. 31 l. 4 novembre 2010, n. 183. Il testo precedente recitava: «Tentativo obbligatorio di conciliazione - [I]. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. [II]. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. [III]. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. [IV]. Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. [V]. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. [VI]. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente comma 3. [VII]. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. [VIII]. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione». La rubrica era stata già sostituita dall'art. 36 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, mentre il primo comma era stato sostituito dall'art. 36 d.lgs. n. 80, cit., e successivamente modificato dall'art. 198d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

ARTICOLO 411

Processo verbale di conciliazione (1).

[I]. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

[II]. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

[III]. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di unnassociazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane llautenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e` stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

(1) Articolo sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183. Il testo recitava: «[I]. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. [II]. Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. [III]. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto». Precedentemente l'articolo era stato anche modificato dall'art. 81 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

ARTICOLO 412

Risoluzione arbitrale della controversia (1).

[I]. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

[II]. Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

1) il termine per llemanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale llincarico deve intendersi revocato;

2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e lleventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

[III]. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

[IV]. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

(1) Articolo sostituito dall'art. 38 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successivamente dall'art. 31 l. 4 novembre 2010, n. 183. Il testo recitava: «Verbale di mancata conciliazione - [I]. Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411. [II]. L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta. [III]. Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale. [IV]. Delle risultanze del verbale di cui al comma 1 il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio».

ARTICOLO 412 TER

Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva (1).

[I]. La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(1) Articolo inserito dall'art. 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successivamente sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183. Il testo precedente recitava: «Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi - [I]. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono: a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi; b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria; d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate; e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri. [II]. I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale. [III]. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile. [IV]. Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile». Inoltre, la rubrica ed il primo comma erano stati modificati dall'art. 1912d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

ARTICOLO 412 QUATER

Altre modalità di conciliazione e arbitrato (1).

[I]. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

[II]. Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

[III]. La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare lloggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e lleventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

[IV]. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con llaltro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

[V]. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e llindicazione dei mezzi di prova.

[VI]. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

[VII]. Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

[VIII]. All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.

[IX]. Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale.

[X]. La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione e` la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

[XI]. Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare llarbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

[XII]. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte.

(1) Articolo sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183. Il testo recitava: «Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale - [I]. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. [II]. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto». Precedentemente l'articolo era stato inserito dall'art. 39 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e modificato dall'art. 1914d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 .

ARTICOLO 420

Udienza di discussione della causa.

[I]. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio [116, 117]. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice (1).

[II]. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico [2699 c.c.] o scrittura privata autenticata [2702 ss. c.c.] e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare [1833, 185] o transigere [1965 ss. c.c.] la controversia [842]. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione [1162].

[III]. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo [4742 n. 1].

[IV]. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione [37] o alla competenza [409, 413] o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio [1872, 420-bis], il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva [2792 n. 4] dando lettura del dispositivo.

[V]. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

[VI]. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio [153] non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

[VII]. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio [153] di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

[VIII]. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

[IX]. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto, dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

[X]. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.

[XI]. A tutte le notificazioni e comunicazioni [136, 137 ss.] occorrenti provvede l'ufficio.

[XII]. Le udienze di mero rinvio sono vietate [151 att.].

(1) Comma così modificato dall'art. 31 l. 4 novembre 2010 n. 183. Il testo recitava: «Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice».

ARTICOLO 696 BIS

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (1).

[I]. L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

[II]. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

[III]. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

[IV]. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

[V]. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

[VI]. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-bis) n. 6 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

ARTICOLO 708

Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente (1).

[I]. All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

[II]. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

[III]. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

[IV]. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento (2).

(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-ter) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore, recitava: «Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente. - [I]. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli. - [II]. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione. - [III]. Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. - [IV]. Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177.». La Corte cost., con sentenza 30 giugno 1971, n. 151 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, unitamente all'art. 707, nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.

(2) Comma aggiunto dall'art. 21l. 8 febbraio 2006, n. 54. V. disposizioni di cui al successivo art. 4 l. n. 54, cit.

ARTICOLO 711

Separazione consensuale.

[I]. Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo 708 (1).

[II]. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.

[III]. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

[IV]. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

[V]. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente. (1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.

60. Disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile e Disposizioni transitorie - R.D. - 18/12/1941 , n. 1368 - Gazzetta 24/12/1941 , n.302 (aggiornato all’11/08/11) – Fonte: DE IURE, Giuffré editore.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

ARTICOLO 68

Istanza di conciliazione.

[I]. L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al giudice di pace (1) con ricorso o verbalmente.

[II]. Se l'istanza è proposta con ricorso, il giudice di pace (1) fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.

[III]. Se è proposta verbalmente, il giudice di pace redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente [3221 c.p.c.].

ARTICOLO 69

Mancata comparizione della parte invitata.

[I]. Se la parte invitata non si presenta, il giudice di pace ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.

ARTICOLO 88

Processo verbale di avvenuta conciliazione.

[I]. La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere [35].

[II]. Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare [842 c.p.c.], il giudice ne prende atto nel processo verbale di udienza e fissa un'udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente.

[III]. Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere della pretura (1) della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di pretura (1), da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale d'udienza contenente la convenzione [1853 c.p.c.].

(1) Ai sensi dell'art. 1 d.ls. 19 febbraio 1998, n. 51, i riferimenti alla pretura devono intendersi fatti al tribunale.

ARTICOLO 147

Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (1).

[I]. Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale che ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.

[II]. Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.

61. Decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145. Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (11G0187). Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 197 del 25-8-201. Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2011

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della

Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».

2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole «nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o con qualifica di magistrato»;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;».

Art. 3

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

a) «d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;»;

b) «e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4.

L'organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b ».

Art. 5

Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»;

b) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma»;

c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.»;

e) al comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;

f) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: «14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.».

Art. 6

Modifiche all'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «,dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;

b) al comma 2, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;

c) al comma 3, dopo le parole «il responsabile» e prima delle parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;

d) al comma 4, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 luglio 2011

Il Ministro della giustizia: Alfano

Il Ministro dello sviluppo economico: Romani

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 297

62. Decreto-legge 13 agosto 2011 n.138 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 188). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148. - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (MANOVRA BIS)

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art. 2

(Omissis)

35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

(Omissis)

63. Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192) (GU n. 220 del 21-9-2011 ).Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011.

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Art. 11

Delle controversie agrarie

1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.

3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione.

5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.

9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.

11. Il rilascio del fondo può' avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone.

64. Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (in Gazz. Uff., 4 novembre, n. 258). - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennité spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28(1) (2).

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero della Giustizia 13 giugno 2011, n. 105108.

(2) Come modificato dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2011, n. 145.

IL MINISTRODELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;

A d o t t a il seguente regolamento:

CAPO I

Disposizioni generali

Art.1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

c) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

f) «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;

g) «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo;

h) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;

i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;

l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;

m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attività di formazione dei mediatori;

n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attività di formazione dei mediatori;

o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneità dell'attività svolta dagli enti di formazione;

p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;

q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;

s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art.2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:

a) l'istituzione del registro presso il Ministero;

b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;

c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;

d) i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco;

e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

CAPO II

Registro degli organismi

Art.3

Registro

1. É istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

2. Il registro é tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne é responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico (1).

3. Il registro é articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni é regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

Art.4

Criteri per l'iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione é necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);

b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;

c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;

f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;

g) la sede dell'organismo.

3. Il responsabile verifica altresi':

a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;

b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti (1);

c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.

4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione é sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, é fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), é attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.

(1) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

Art.5

Procedimento di iscrizione

1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative é data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda é, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell'articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.

2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.

4. Quando é scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

Art.6

Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore

1. Il richiedente é tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.

2. L'elenco dei mediatori é corredato:

a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;

b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);

c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c);

d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.

3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per piu' di cinque organismi.

4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile é tenuto a informarne gli organi competenti.

Art.7

Regolamento di procedura

1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che é derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

2. L'organismo può prevedere nel regolamento:

a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;

b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o piu' parti al procedimento di mediazione;

c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;

d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;

e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo é limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.

3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10.

4. Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche.

5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:

a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;

b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;

c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.

d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo (1);

e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta (2).

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo é tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

Art.8

Obblighi degli iscritti

1. L'organismo iscritto é obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

2. Il responsabile dell'organismo é tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresi' la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

4. L'organismo iscritto é obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) (1).

(1) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

Art.9

Effetti dell'iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione é comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo é tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine.

4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

Art.10

Sospensione e cancellazione dal registro

1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione dal registro.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresi' la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.

3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.

4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.

Art.11

Monitoraggio

Art. 11

1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennità ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.

2. Il Ministero procede altresi' alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all'applicazione, nel processo, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.

3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.

CAPO III

Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

Art.12

Registro degli affari di mediazione

1. Ciascun organismo é tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, é fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Art.13

Obblighi di comunicazione al responsabile

1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento di diniego.

Art.14

Natura della prestazione

1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

Art.15

Divieti inerenti al servizio di mediazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtu' di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c).

CAPO IV

Indennità

Art.16

Criteri di determinazione dell'indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, é dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che é versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione é dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione (1);

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma (2);

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento (3).

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione é liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite é indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità é dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento (4).

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione (5).

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu' mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando piu' soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresi' ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili (6).

(1) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

(3) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

(4) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

(5) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

CAPO V

Enti di formazione e formatori

Art.17

Elenco degli enti di formazione

1. É istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori.

2. L'elenco é tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne é responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia (1).

3. L'elenco é articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione dell'elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni é regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

Art.18

Criteri per l'iscrizione nell'elenco

1. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica l'idoneità dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione é necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;

b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attività di formazione presso il richiedente;

e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;

f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);

h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;

i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

3. Il responsabile verifica altresi':

a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;

b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera c).

Art.19

Procedimento d'iscrizione e vigilanza

1. Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.

CAPO VI

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art.20

Disciplina transitoria

1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta (1).

2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile (2).

3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile , dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente, verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta (3).

4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile (4).

(1) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

(2) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

(3) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

(4) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

Art.21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

All.1

Tabella A

(articolo 16, comma 4)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;

oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

65. Circolare 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

20 dicembre 2011

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia il Direttore generale della Giustizia civile

Visto l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258;

visto il decreto interministeriale 6 luglio 2011 n.145, recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n.180;

ritenuta la necessità di dare specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta interpretazione ed applicazione del d.i. n.180/2010, così come corretto dal sopra citato d.i. n. 145/2011;

adotta la seguente

CIRCOLARE

Come è noto, a quasi un anno dall’entrata in vigore del d.i. n. 180/2010 si è ritenuta la necessità, con il d.i. 145/2011, di adottare misure correttive nella regolamentazione della disciplina in materia di determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione, nonché in materia di indennità per il compimento del servizio di mediazione e conciliazione.

Tenuto conto delle novità introdotte, dei diversi quesiti pervenuti e dei principali profili di incertezza che sono stati posti all’attenzione, si intende procedere ad offrire la linea interpretativa di questa direzione generale con la indicazione dei criteri direttivi da seguire.

Attività di vigilanza:

L’art.1, comma 2 lett.b) ha specificato che l’attività di vigilanza può essere altresì compiuta avvalendosi dell’Ispettorato generale del Ministero della Giustizia.

Il riferimento alla attività di vigilanza è quella già contemplata nelle previsioni generali di cui all’art.16, comma quarto, del d.lgs. 28/2010 nonché nelle previsioni regolamentari di cui agli artt.3,4,5, 10, 17,18, 19 del d.i. 180/2010.

La norma, dunque, ha una duplice valenza: da un lato, conferma la rilevanza della funzione di vigilanza attribuita all’Amministrazione, d’altro lato, conferisce uno strumento ulteriore per agevolare il concreto esercizio dell’attività di controllo.

L’attività di vigilanza, pertanto, verrà esercitata operando non solo, come già avviene, con un’attenta verifica della regolarità delle istanze proposte, ma anche su come viene concretamente esercitata l’attività di mediazione e di formazione da parte degli Organismi di mediazione e degli enti di formazione.

Pertanto, l’attività di controllo verrà compiutamente esercitata non solo verificando ipotesi di inosservanza delle previsioni di legge (primarie e secondarie), ma anche al non raggiungimento di standard minimi di qualità, requisito necessario per potere validamente svolgere un servizio di mediazione nonché di formazione che sia improntato al presupposto della professionalità, efficienza ed idoneità dei medesimi.

Sotto il primo aspetto, il controllo verrà esercitato tenendo in considerazione, ad esempio, le inosservanze agli obblighi di comunicazione imposti all’organismo, ovvero il venire meno dei requisiti richiesti (il capitale minimo, il numero minimo di mediatori, l’aggiornamento biennale degli stessi, ecc.); sotto il secondo aspetto, si farà riferimento alle modalità concrete di gestione del servizio (tempestività di provvedere alle comunicazioni a seguito della presentazione della istanza di mediazione; fissazione della prima sessione entro quindici giorni dal deposito dell’istanza; rispetto dei criteri di assegnazione degli incarichi ecc.).

Sarà comunque cura della direzione generale rendere noto a tutti gli organismi iscritti su quali profili si appunterà particolarmente l’attenzione per la verifica della rispondenza del servizio offerto dai vari organismi di mediazione con i livelli minimi di qualità esigibili.

Sintesi dei principi espressi:

l’amministrazione esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva (verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti) che successiva (verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie nonché le direttive di questa amministrazione).

Il tirocinio assistito:

L’art.2, comma 1, del d.i. 145/2011 ha introdotto una modifica all’art.4, comma 3, del d.i. 180/2011 in tema di formazione dei mediatori.

In particolare, la precedente versione della previsione normativa in esame richiedeva che i mediatori, una volta iscritti, avevano comunque l’obbligo di compiere uno specifico aggiornamento, almeno biennale da acquisire presso enti di formazione accreditati secondo quanto previsto nell’art.18 del medesimo regolamento.

Il suddetto art.18 prevede, per chiarezza, che il percorso di aggiornamento formativo deve avere una durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolate in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione.

A completamento di tale previsione, l’art.4 del d.i. 145/2011 prevede che l’organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all’art.4, comma 3, lettera b).

Con la previsione normativa introdotta, si inserisce un ulteriore, distinto, obbligo formativo, consistente nella partecipazione dei mediatori, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

La previsione normativa ha dato luogo a diverse questioni applicative sulle quali occorre fare chiarezza.

Prima di approfondire le singole questioni è tuttavia opportuno precisare quale sia stata la ragione dell’intervento correttivo in esame in modo da potere individuare il fondamento del medesimo e, sulla base di questo, orientare le scelte interpretative.

A tal proposito, va evidenziato che i mesi successivi all’entrata in vigore del regolamento 180/2010 avevano evidenziato un profilo particolarmente rilevante sul piano della effettiva esperienza pratica del mediatore iscritto presso un organismo di mediazione.

Era, infatti, emersa la necessità che, oltre all’attività di formazione teorica di aggiornamento biennale, il mediatore iscritto curasse di compiere una formazione pratica fondamentalmente basata sulla verifica di come altri mediatori, anche essi iscritti, gestissero i diversi momenti del percorso di mediazione, confrontando la propria esperienza pratica con quella di altri mediatori.

Ed è per tale ragione che si è dunque ritenuto necessario aggiungere, ai fini del perseguimento dell’obiettivo di assicurare nel tempo una sempre maggiore competenza tecnica di ciascun mediatore, nell’ambito del percorso di aggiornamento biennale, anche una attività formativa pratica, imponendo un tirocinio obbligatorio assistito presso altri mediatori.

Questa è la finalità perseguita con la previsione di cui all’art.2 del d.i. 145/2011.

Ciò posto, può procedersi ad esaminare le diverse questioni proposte:

la norma ha valenza per i mediatori da iscrivere ovvero per i mediatori già iscritti?

Il dato testuale della norma (partecipazione nel biennio di aggiornamento) induce a precisare che il suddetto nuovo requisito non possa che riguardare solamente i mediatori già iscritti, essendo impensabile che si sia fatto riferimento ad un biennio di aggiornamento per chi non ha ancora ottenuto l’iscrizione.

Vi sono, poi, due altre ragioni che rafforzano il suddetto convincimento:

non si può imporre un obbligo se non nei confronti di chi è tenuto all’osservanza e, in caso di inosservanza, è passibile di sanzione. Sotto tale profilo, la norma non può che dirigersi nei confronti dei mediatori iscritti i quali, in quanto tali, sono tenuti ad osservare tutte le prescrizioni imposte;

la possibilità di assistere in forma di tirocinio alle mediazioni implica, altresì, che il soggetto tirocinante sia sottoposto al vincolo della segretezza e della riservatezza; tale vincolo non avrebbe senso nei confronti di soggetti che, in quanto non ancora iscritti, non sono sottoposti ad alcun potere di controllo e di vigilanza.

in cosa consiste la partecipazione in forma di tirocinio assistito?

La previsione normativa in esame si limita a prescrivere che la attività formativa pratica dovrà essere compiuta mediante la partecipazione, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione.

Il termine “tirocinio” è stato utilizzato allo scopo di fare riferimento ad una attività di addestramento pratico. L’assistenza implica che il suddetto addestramento deve essere compiuto con la presenza di altro mediatore.

Di per sé, tuttavia, le norme non indicano le modalità attraverso cui può svolgersi la suddetta attività formativa pratica. In realtà, una risposta in merito può essere data tenuto conto del termine “partecipare” nonché della natura propria dell’attività di mediazione.

Sotto il primo profilo, la partecipazione può essere intesa in forma restrittiva, cioè limitata alla sola assistenza, ovvero in forma più estensiva, cioè contemplando anche la possibilità che il tirocinante svolga talune attività sotto la vigilanza del mediatore.

Preme evidenziare che, in entrambi i casi, , implica comunque un contatto diretto tra il mediatore in tirocinio e le parti coinvolte nella mediazione.

È preferibile la prima soluzione più restrittiva, che postula che il tirocinante deve limitarsi ad assistere alla mediazione compita dal mediatore vigilante senza compiere ulteriori attività.

Ciò appare in linea con la particolare natura della mediazione, in cui massima deve essere la consapevolezza delle parti che la gestione ed il compimento dell’attività diretta alla soluzione concordata della controversia derivi unicamente dal mediatore.

Le parti, cioè, devono potere individuare unicamente nel mediatore titolare il soggetto gestore di tutte le fasi del percorso di mediazione, ciò allo scopo di instaurare compiutamente il necessario rapporto di fiducia che costituisce una componente essenziale della riuscita di una mediazione.

Ancora, non percorribile appare la soluzione di contemplare la possibilità che il suddetto tirocinio possa svolgersi mediante la partecipazione ad una fase preliminare del procedimento di mediazione, per esempio relativamente alla verifica della rispondenza della domanda di mediazione ai requisiti regolamentari, all’individuazione delle indennità dovute, alla verifica dei poteri di rappresentanza ed agli altri aspetti afferenti, nonché la partecipazione in affiancamento ad altro mediatore.

Si tratta, in verità, di una attività che, seppure rilevante, è prodromica o successiva rispetto al nucleo centrale dell’attività di mediazione per la quali si è ritenuto di imporre l’ulteriore attività formativa: quella del momento del confronto delle altrui esperienze nel diretto contatto con le parti e con quanto emerge nel corso delle diverse sessioni.

In conclusione, dunque, il compimento del tirocinio formativo richiede che il mediatore assista, in modo diretto, allo svolgimento, da parte di altro mediatore iscritto, di taluna delle fasi in cui si svolge il percorso di mediazione in presenza delle parti (dalla prima sessione a quella di redazione del verbale conclusivo a seguito dell’accordo ovvero del mancato accordo).

in che modo devono essere conteggiati i venti casi di mediazione?

Si è posta, poi, la questione se, per il raggiungimento dei venti casi di mediazione cui il mediatore iscritto deve partecipare, debba richiedersi la presenza ad un intero percorso di mediazione (che va dalla prima sessione a quella conclusiva di redazione del verbale conclusivo) ovvero si possa più semplicemente partecipare anche a singole fasi del medesimo.

Deve essere preferita l’impostazione secondo cui costituisce partecipazione anche la sola presenza ad una singola fase di cui si compone il percorso di mediazione.

Questa soluzione è più in linea con la reale ratio della previsione normativa in esame che è quella di consentire ai mediatori già iscritti di potere verificare le modalità di gestione della mediazione da parte di altri mediatori, potendo in tal modo arricchire il proprio bagaglio formativo.

Sicchè, dovrebbe essere consentito a ciascun mediatore iscritto di potere verificare e sperimentare l’altrui esperienza ora in sede di prima sessione, ora in un momento successivo, ora nel momento in cui il mediatore ritiene di dovere formulare alle parti la proposta di mediazione, senza porre alcuna ulteriore preclusione.

In conclusione, ciascuna fase del percorso di mediazione costituisce momento utile per il conteggio dei venti casi di mediazione da attuare nel biennio.

Deve, qui, essere affrontato e definito un ulteriore profilo che ha costituito motivo di particolare riflessione.

Si è posto, cioè, il problema se la partecipazione assistita, per avere validità, debba essere compiuta solo relativamente a fasi di mediazione per così dire attive (ove, cioè, vi è stata la partecipazione di entrambe le parti e si è effettivamente proceduto ad attuare le diverse sessioni, congiunte o private, finalizzate al raggiungimento dell’accordo), ovvero anche ad ipotesi in cui, effettuata la comunicazione all’altra parte, il mediatore, in presenza dell’invitante, prende atto della mancata comparizione redigendo il verbale negativo, secondo quanto previsto nell’art.7, comma quinto, del d.m. 180/2010, come modificato dall’art.3, lett.a) del d.m. 145/2011.

Deve, a tal proposito, precisarsi che, tenuto conto delle ragioni sopra espresse circa le finalità perseguite con l’introduzione di un obbligo di tirocinio assistito per i mediatori, una vera ed effettiva attività in tal senso, ai fini del pieno arricchimento personale, non può che esigere la necessità di una partecipazione ad una mediazione “attiva”.

D’altro lato, questa direzione generale non può non considerare l’attuale momento di prima attuazione della disciplina della mediazione ed in particolare la circostanza che, dalle rilevazioni statistiche ad oggi fornite dalla direzione generale di statistica del Ministero, i procedimenti di mediazione con comparizione dell’aderente sono solo il 30,62% ma che, laddove invece l’aderente compare, il 52,58% delle mediazioni si chiudono con un verbale di conciliazione.

In questa fase, dunque, imporre l’espletamento dell’obbligo di tirocinio assistito solo per le mediazioni “attive” significherebbe limitare enormemente la possibilità di potere adempiere a quanto richiesto, in quanto difficilmente ciascuno mediatore già iscritto potrebbe, nel biennio, espletare la suddetta attività formativa.

D’altro lato, ci si rende altresì conto che ricercare, da parte del mediatore che intende partecipare ad una mediazione in tirocinio, il procedimento di mediazione “attivo” potrebbe comportare, stante il limitato numero di mediazioni in tal senso, il rischio di una disponibilità di tempo cui potrebbe non corrispondere una effettiva utilità ove si dovesse, invero, riscontrare, che il procedimento di mediazione deve chiudersi per mancata partecipazione della parte invitata.

Pertanto, deve ritenersi che, fino a quando la mediazione stragiudiziale non avrà, come invece ci si auspica, particolare seguito sotto il profilo della partecipazione della parte invitata al procedimento di mediazione, la necessità di consentire a tutti i mediatori iscritti di potere adempiere al proprio obbligo formativo introdotto con il decreto correttivo impone di ritenere valida, ai fini del conteggio delle venti partecipazioni nel biennio a titolo di tirocinio assistito, anche la presenza del mediatore in tirocinio alla redazione del verbale negativo redatto dal mediatore titolare, secondo quanto previsto dall’art.7, comma quinto, del d.m. 180/2010, come modificato dall’art.3, lett.a) del d.m. 145/2011.

Solo in un secondo momento, laddove cioè si avrà modo di riscontrare una tendenza al rialzo del numero di procedimenti di mediazione conclusisi con la partecipazione della parte invitata, si procederà ad una modifica del presente orientamento, esigendosi, invero, che l’obbligo del tirocinio assistito debba essere compiuto necessariamente partecipando a fasi “attive” del procedimento di mediazione, cioè a momenti del percorso di mediazione caratterizzati dalla partecipazione della parte invitata.

il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni biennio?

La previsione normativa in esame precisa letteralmente che la partecipazione in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione deve essere compiuta nel biennio di aggiornamento.

Il che implica, di conseguenza, che l’obbligo di compiere tale ulteriore adempimento formativo deve essere costantemente aggiornato, così come, del resto, il medesimo impegno formativo sussiste per l’aggiornamento biennale da acquisirsi presso gli enti di formazione in base all’art.18, così come già prevedeva (e continua a prevedere) l’art.4, comma terzo, del d.i. 180/2010.

In conclusione, i mediatori iscritti, per ogni biennio successivo alla loro iscrizione, oltre a seguire uno specifico aggiornamento formativo presso gli enti di formazione in base all’art.18, dovranno altresì partecipare, sempre per ogni biennio successivo alla iscrizione, ad almeno venti casi di mediazione in forma di tirocinio assistito.

È appena il caso di precisare che deve compiersi una distinzione fra i mediatori già iscritti al momento dell’entrata in vigore del D.M. 145/2011 (26 agosto 2011) e quelli iscritti successivamente.

Per i mediatori già iscritti, il biennio ha inizio dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto correttivo: è evidente, infatti, che solo da tale date può esigersi per essi il rispetto dell’ulteriore obbligo di aggiornamento.

Per i mediatori iscritti in data successiva, l’obbligo di aggiornamento avrà decorrenza dalla data di iscrizione di ciascuno di essi presso l’elenco dell’organismo di mediazione di appartenenza.

quanti tirocinanti possono essere presenti per ciascuna mediazione?

Non è possibile compiere in modo aprioristico ed astratto una delimitazione del numero di mediatori in tirocinio che possono, di volta in volta, essere presenti per ciascuna mediazione.

La soluzione più ragionevole, in mancanza di specifica indicazione normativa, è quella di lasciare la valutazione al responsabile di ciascun organismo di mediazione che dovrà tenere conto dei profili organizzativi, di appositi spazi a disposizione, del numero delle parti presenti, e cosi via.

Il principio di fondo, che deve costituire criterio essenziale di riferimento, è quello della capacità organizzativa di ciascun organismo quale esplicazione del requisito dell’efficienza richiesto dall’art.16, comma 1, del d.lgs. 28/2010.

L’applicazione di tale principio comporta, anche, la valutazione da parte del responsabile dell’organismo di mediazione del miglior modo di gestione del servizio, in ciò considerando pure, pertanto, la necessità di tutelare l’interesse delle parti in mediazione ad un ambiente sereno e privo di fonti di distrazione; il che si traduce, a seconda delle circostanze, anche nella valutazione di quale debba essere il numero di tirocinanti che possono essere presenti per ciascuna mediazione.

Non corretta, invece, è la soluzione di una registrazione della mediazione per una successiva visualizzazione, in quanto, per come detto, tale attività non è caratterizzata dalla percezione immediata ed in tempo reale ed è esclusa la possibile di immediata interlocuzione con il mediatore.

Sintesi dei principi espressi:

l’obbligo del tirocinio assistito riguarda solo i mediatori già iscritti;

la partecipazione al tirocinio assistito comporta solo la presenza del mediatore in tirocinio senza compimento di ulteriore attività che riguardi l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento;

costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio ad una singola fase del procedimento di mediazione;

costituisce partecipazione valida, allo stato e tenuto conto del limitato numero di mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, anche la sola presenza del mediatore in tirocinio alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte;

il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni 2 anni;

la determinazione del numero dei mediatori in tirocinio che possono essere presenti di volta in volta è lasciata alla valutazione del responsabile dell’organismo, che terrà conto della natura dell’affare di mediazione e della propria capacità organizzativa e strutturale.

I criteri di assegnazione degli affari di mediazione:

L’art.4 del d.i. 145/2011 prevede che l’organismo iscritto deve precisare, nel regolamento di procedura, i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

La previsione normativa ha di mira una duplice finalità.

Da un lato, contribuisce a rendere ancora più evidente che l’organismo di mediazione deve operare nel rispetto della necessaria indipendenza (già indicata nell’art.60, comma terzo, lett.b) delle legge 69/2009) per ciascun affare di mediazione. Una delle modalità di attuazione è, appunto, l’attribuzione secondo criteri predeterminati degli affari di mediazione.

D’altro lato, emerge come uno dei criteri fondamentali per la ripartizione degli affari di mediazione debba essere quello, non solo della idoneità tecnica in materia di mediazione, ma anche della specifica competenza professionale che debba, quanto più possibile, corrispondere alla natura della controversia insorta tra le parti.

Dunque, nel redigere il regolamento di procedura dell’organismo in ordine al punto in esame occorre che siano tenute presenti le seguenti indicazioni:

nel regolamento di procedura dell’organismo devono essere espressamente indicati i criteri per l’assegnazione;

i suddetti criteri devono essere inderogabili; il che comporta che siano predeterminati ed oggettivi, nel senso che non può rinviarsi ad un momento successivo la concreta determinazione, ma devono essere indicati ex ante ed in modo oggettivo e quindi valevoli come parametro di riferimento per potere, di volta in volta, procedere alla ripartizione degli incarichi tra i mediatori; gli stessi, inoltre, devono essere certi, per evitare che l’assegnazione sia del tutto arbitraria, priva di effettiva giustificazione;

deve darsi rilievo, nel regolamento, alla competenza professionale dei mediatori iscritti.

È soprattutto quest’ultimo punto che merita particolare approfondimento.

Significativo è, a tal proposito, il modo in cui i singoli organismi di mediazione daranno attuazione a tale previsione nel momento in cui dovranno provvedere ad inserire i criteri richiesti nel proprio regolamento che costituirà il parametro di riferimento per la valutazione della corretta assegnazione degli affari fra i singoli mediatori.

A tal proposito, preme fornire le seguenti indicazioni.

- Nei singoli regolamenti non si potrà fare generico rinvio alla previsione di cui all'art.3 del d.i. 145/2011, in quanto occorrerà effettivamente indicare attraverso quali criteri il responsabile dell'organismo provvederà ad assegnare tra i mediatori ora l'uno ora l'altro incarico;

- la ripartizione degli affari di mediazione all’interno di ciascun organismo costituisce per il responsabile un’attività particolarmente delicata e significativa, in quanto deve essere rispettosa dei criteri oggettivi e predeterminati indicati nel regolamento i quali, a loro volta, devono tenere conto della competenza professionale di ciascun mediatore;

- tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, cioè il complesso delle specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all’attività professionale esercitata;

- l’attività professionale, in quanto tale, è un requisito da intendersi in modo distinto dalla capacità tecnica di sostenere il percorso di mediazione, in quanto quest’ultima implica conoscenza specifica degli strumenti che devono essere attuati per condurre e svolgere adeguatamente il percorso di mediazione;

Ciò precisato, è opportuno chiarire che ciascun organismo di mediazione, per potere effettuare correttamente la ripartizione degli affari di mediazione, deve necessariamente procedere, ex ante, ad una distinzione per categorie dei propri mediatori in relazione alle specifiche competenze professionali dei medesimi (dando concreta attuazione alla previsione di cui all'art.7, comma 2 lett. d del d.m. 180/2010.

Pertanto, nei diversi regolamenti di procedura sarebbe opportuno che venisse espressamente indicato, proprio al fine di chiarire come avverrà l'assegnazione degli incarichi tenendo conto della competenza professionale, quale ripartizione interna di competenza professionale è stata compiuta tra i mediatori inseriti nel proprio elenco.

Va ancora detto che il raggruppamento dei mediatori per competenza non dovrebbe essere limitato alle materie giuridiche, ma a tutte le diverse materie di competenza possibili (tecniche, umanistiche, mediche, e così via.).

Al di là di questo primo, fondamentale criterio, devono intervenire altri criteri che tengono conto del grado di difficoltà della controversia, della esperienza del mediatore, della disponibilità del medesimo, e così via.

Fondamentale è, pertanto, il riferimento alla particolare natura della causa.

Sintesi dei principi espressi:

nei singoli regolamenti non si potrà fare generico rinvio alla previsione di cui all'art.3 del d.i. 145/2011;

tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, cioè le specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all’attività professionale esercitata;

La chiusura del procedimento:

L’art.3 del d.i. correttivo prevede che, quando la mediazione è obbligatoria, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata alla mediazione; in questo caso, l’attestato di conclusione del procedimento può essere rilasciato dalla segreteria dell’organismo, ma solo all’esito della verifica da parte del mediatore della mancata partecipazione della parte chiamata e del mancato accordo.

La norma, in primo luogo, si applica solo nel caso in cui l’esperimento del tentativo di mediazione è previsto come obbligatorio. Il che vuol dire che, in caso di mediazione volontaria o sollecitata dal giudice o per contratto, il mediatore può chiudere il procedimento di mediazione anche ove la parte istante non si sia presentata.

Nei casi, invece, in cui vi è obbligatorietà del tentativo di conciliazione, è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione.

Tale precisazione, in particolare, costituisce conferma di quanto già la direzione generale della giustizia civile aveva avuto modo di precisare con la circolare del 4 aprile 2011 in materia, per l’appunto, di chiusura del procedimento di mediazione.

In sostanza, si è voluto precisare che, nei casi di obbligatorietà del tentativo di mediazione:

l’invitante deve necessariamente presentarsi davanti al mediatore, indipendentemente dal fatto che l’altra parte abbia, eventualmente, dichiarato o rappresentato che non sarebbe stata presente;

è il mediatore che deve verbalizzare la mancata presenza della parte chiamata, non potendo tale attività essere compiuta dalla segreteria;

solo a seguito della redazione del verbale negativo del mediatore, la segreteria potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento.

Sintesi dei principi espressi:

nei casi in cui vi è obbligatorietà del tentativo di conciliazione, è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il mediatore dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento di mediazione.

Le modifiche in materia di indennità:

diverse sono le modifiche apportate in materia di indennità di mediazione.

si è, in primo luogo, aumentata la misura dell’indennità in caso di successo della mediazione che da un quinto passa a un quarto dell’entità della indennità (art.5, comma 1, lett.a) del d.m. 145/2011);

in secondo luogo, in caso di obbligatorietà del tentativo di mediazione, si è ulteriormente ridotta la misura dell’indennità rispetto al precedente regime: la misura di un terzo rimane per i primi sei scaglioni, mentre per i restanti scaglioni la riduzione è della metà (art.5, comma 1, lett. b) del d.m. 145/2011);

in terzo luogo, nei casi di obbligatorietà del tentativo di mediazione, è rimasta salva la riduzione prevista dalla lettera e) del medesimo comma, con esclusione di ulteriori aumenti, ad eccezione di quello previsto dalla lett.b) in caso di successo della mediazione (art.5, comma 1, lett.b) del d.m. 145/2011).

Per chiarire, si osserva che deve essere compiuta una distinzione relativamente alla determinazione dell’indennità a seconda che la mediazione sia obbligatoria o facoltativa, in particolare:

in caso di mediazione obbligatoria

In questo contesto, occorre distinguere a seconda che l’altra parte compaia o meno.

Se l’altra parte compare:

a1) si opera una riduzione dell’importo dell’indennità, che sarà di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per gli altri scaglioni;

a2) l’importo dell’indennità potrà subire un aumento solo in caso di successo della mediazione (dunque, non potrà applicarsi alcun altro aumento previsto, invece, per le altre forme di mediazione, in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, formulazione della proposta di mediazione).

Se l’altra parte non compare:

b1) l’indennità che dovrà essere corrisposta sarà unicamente di € 40,00, per il primo scaglione, o € 50,00, per gli altri scaglioni;

b2) nel caso di formulazione della proposta (ai sensi dell’art.11 del d.lgs. 28/2010) opera l’aumento di un quinto di cui alla lettera c) del comma quarto dell’art.16 del d.m. 180/2010, richiamato dall’art.5, comma 1, lett.c) del d.m. 145/2011.

in caso di mediazione facoltativa

Per la mediazione facoltativa, sollecitata dal giudice ovvero prevista dalle parti, le modifiche rispetto alla disciplina precedente riguardano quindi:

b1) la misura dell’aumento dell’indennità in caso di successo della mediazione;

b2) la riduzione a € 40,00 o € 50,00 in caso di mancata partecipazione dell’altra parte;

resta invariato, rispetto alla disciplina precedente:

l’aumento dell’indennità, in misura non superiore ad un quinto, in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

l’aumento in caso di formulazione della proposta del mediatore;

l’aumento, in misura non superiore ad un quarto, in caso di successo della mediazione.

A differenza, quindi, della mediazione obbligatoria, in caso di mediazione facoltativa si avrà il cumulo degli aumenti previsti.

Per completezza, poi, resta da definire un ultimo profilo, quello, cioè, della cumulabilità della spese di segreteria con quelle della mediazione.

A tal proposito, va chiarito che ai sensi dell’art.16, comma primo, del d.m. 180/2010 l’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Il successivo comma secondo prevede che per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 (dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione, dalla parte invitata solo al momento in cui intende aderire al procedimento e, quindi, prendervi parte).

Il comma terzo, poi, prevede che per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al decreto; il comma quarto, infine, stabilisce la misura in aumento od in diminuzione dell’importo massimo delle spese di mediazione.

Per quanto sopra esposto, le due voci di spesa assumono valenza diversa ed autonoma.

Le spese di avvio, stabilite in misura fissa ed unitaria, hanno riguardo, più specificamente, alle spese dell’organismo per potere avviare il procedimento di mediazione: ricezione della istanza, visione da parte della segreteria, fascicolazione e registrazione, comunicazione alla altra parte dell’inizio della procedura e così via.

Si tratta, dunque, delle spese relative all’attività di segreteria prodromica a quella di mediazione vera e propria svolta dal mediatore.

Quest’ultima, dunque, assume valenza diversa, in quanto riguarda le spese di concreto svolgimento dell’attività di mediazione (ricomprende infatti anche l’onorario del mediatore).

Si tratta, quindi, di due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva; la previsione, contenuta nel comma secondo dell’art.16 (secondo cui le spese di avvio sono a valere sull’indennità complessiva) implica unicamente che la spesa di segreteria, una volta corrisposta, è solo una parte dell’indennità complessiva da corrispondere.

Ciò comporta che, al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione, entrambe siano dovute.

Pertanto, oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’art.16, commi 3 e ssgg. del d.m. 180/2010, come modificati dall’art.5 del d.m. 145/2011.

Nel caso in cui, in particolare, trova applicazione la previsione contenuta nell’art.16, comma quarto lett.e) del d.m. 180/2010 (come modificato dall’art.5 del d.m. 145/2011) saranno dovute sia le spese di avvio del procedimento (di € 40,00) sia le spese per la mediazione non riuscita (non essendo comparsa nessuna delle controparti oltre quella che ha introdotto la mediazione).

Resta fermo, peraltro, che oltre alla suddetta indennità complessiva (spese di avvio e spese di mediazione) saranno dovute anche le spese vive, così come conteggiate e documentate dall’organismo di mediazione.

Va precisato, infine, che resta pur sempre nella facoltà degli organismi di mediazione stabilire una deroga in melius degli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al d.m. 180/2010, così come previsto dall’art.5, comma 1, lett. f) del d.m. 145/2011: ciò nella chiara linea di una possibile riduzione del costo complessivo del procedimento di mediazione.

Per completezza, trattandosi di questione posta all’attenzione di questa amministrazione, preme compiere talune precisazioni in ordine alla partecipazione al procedimento di mediazione di persone che si trovino, secondo quanto prevede l’art.17, comma quinto, del d.lgs. 28/2010, nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art.76 del t.u. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115.

A tal proposito va infatti chiarito che:

della previsione contenuta nell’art.17, comma quinto, del d.lgs. 28/2010 è possibile avvalersi solo nel caso in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, secondo quanto previsto nell’art.5 della medesima legge;

nel caso in cui sussistano i presupposti previsti, l’organismo di mediazione è tenuto a fornire il servizio di mediazione senza diritto ad alcun compenso;

l’organismo di mediazione non potrà richiedere il pagamento del compenso nei confronti dell’erario o dell’amministrazione in generale;

la suddetta norma trova applicazione senza che possa distinguersi tra organismi di mediazione pubblici o privati: la norma contenuta nell’art.17, comma sesto, del d.lgs. 28/2010 richiama le indennità spettanti agli organismi pubblici unicamente al fine di rinviare compiutamente agli importi delle indennità di cui alla tabella A che, secondo la previsione contenuta nell’art.16, comma 13, si applicano unicamente agli organismi costituti da enti di diritto pubblico interno, salvo che trattasi di materia per le quali è prevista l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione: si tratta, infatti, di importi delle indennità previsti per gli organismi pubblici che, in caso di obbligatorietà del tentativo di mediazione trovano applicazione anche per gli organismi privati

Sintesi dei principi espressi:

le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva;

al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione, entrambe devono essere corrisposte;

oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’art.16, commi 3 e ssgg. del d.m. 180/2010, come modificati dall’art.5 del d.m. 145/2011;

oltre alla suddetta indennità complessiva dovranno essere corrisposte, altresì, le spese vive, purchè documentate dall’organismo di mediazione;

in caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.76 del t.u. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso né nei confronti della parte né nei confronti dell’erario o, in generale, dell’amministrazione.

Roma, 20 dicembre 2011

Il Direttore Generale

Maria Teresa Saragnano

66. DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 - Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (11G0255) Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/2011

Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.

(Estratto)

Capo II

DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Art. 10

Organismi di composizione della crisi

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità'.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.

4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso.

7. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

8. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.

Art. 12

Modifiche alla disciplina della mediazione

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.";

b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».