La legislazione dell'arbitrato: Cipro
A Cipro gli strumenti alternativi di risoluzione alternativa (Εναλλακτική επίλυση) che sono in piedi dal 1959 sono l’arbitrato (Διαιτησιασ), la conciliazione (Συμβιβασμόσ/ Συμφιλίωση) e la mediazione (Διαμεσολάβηση). L’arbitrato che è disciplinato per legge viene utilizzato nei rapporti tra imprese: controversie in materia di costruzioni, controversie bancarie tra debitori e istituzioni cooperative, trasporti. Anche l’arbitrato commerciale internazionale vede un utilizzo. Di solito l’arbitrato è meno dispendioso in termini di tempo e più efficiente dei procedimenti giudiziari, a causa dell'aumento del carico di lavoro dei tribunali locali. Ci sono poi meno motivi per l’impugnazione che nel contenzioso. A Cipro esiste un arbitrato interno ed uno internazionale. L'arbitrato interno è regolato dalla Legge sull'arbitrato del 1944 (Cap. 4). La legge sull'arbitrato internazionale in materia commerciale (101/1987) (legge IACM) si applica invece esclusivamente alle controversie commerciali internazionali ed è quasi identica alla legge modello UNCITRAL. In aggiunta la Foreign Courts Judgments (Recognition, Registration and Enforcement) Law of 2000 (Law 121(I)/2000) provvede per la disciplina relativa alla procedura da seguire per il riconoscimento del lodo straniero.
In generale, laddove esiste un accordo arbitrale tra le parti, tutte le questioni commerciali possono essere risolte mediante arbitrato. Le questioni penali, matrimoniali e familiari, le controversie relative ai minori e le controversie con implicazioni di ordine pubblico non sono invece arbitrabili. L'unico requisito previsto dalle leggi principali applicabili all'arbitrato è che l'accordo di arbitrato debba essere un accordo scritto per sottoporre le controversie presenti o future all'arbitrato e deve essere chiaro e certo. La legge cipriota non consente a un tribunale arbitrale di assumere giurisdizione su terzi che non siano firmatari e quindi non vincolati contrattualmente dall'accordo arbitrale, senza il loro consenso. Per quanto riguarda le controversie commerciali internazionali, le parti sono libere di determinare la procedura di nomina degli arbitri e sono libere di selezionare chiunque come arbitro, indipendentemente dalla sua nazionalità. Né la legge IACM né la legge sull'arbitrato interno contengono disposizioni esplicite che disciplinano il principio di riservatezza. Ciò non significa, tuttavia, che il principio non abbia applicazione a Cipro. L’arbitrato può essere ad hoc o istituzionale. L’arbitrato ad hoc, ossia quello non amministrato da Enti, è il più comune in Cipro, anche se è legato a doppio filo alla collaborazione tra le parti e i loro avvocati. In sostanza nell’arbitrato ad hoc le parti scelgono il tribunale arbitrale ed il procedimento da seguire. Più consigliato è l’arbitrato istituzionale. La clausola arbitrale scritta è vincolante. Il lodo arbitrale rimane confidenziale e riservato. Per essere eseguito deve ottenere l’exequatur. È impugnabile solo per dolo dell’arbitro od in riferimento alle spese di arbitrato. È prevista la procedura di correzione del lodo e quella di annullamento.
Note
- 256) Anno in cui finì il colonialismo britannico.
- 257) È qui uno strumento che è una via di mezzo tra la mediazione e l’arbitrato. È molto simile alla mediazione, ma il terzo può offrire un parere non vincolante che può portare a una soluzione. Cfr. http://www.practicallaw.com/7-502-0202#a878470.
- 258) Ο περί Διαιτησίας Νόμος (ΚΕΦ.4) http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_4/full.html
- 259) http://cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1987_1_101/full.html
- 260) V. da ultimo Y. PAPAPETROU, Cyprus: Enforcement of foreign Judgements, 2019
- 261) Cfr. S. PAVLOU, E. CHRISTOFI, T. SYMENOIDES, Arbitration procedures and practice in Cyprus: overview, 1° febbraio 2020. https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-019- 8626?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&b hcp=1
Scheda tratta da Carlo Alberto Calcagno, Arbitrato e negoziato in Europa, Key Editore, collana Sistemi di composizione delle controversie n. 14, 2020 — Capitolo Primo, § 1.2.