Sistemi di composizione dei conflitti in Svizzera (2026)
1. Perché questo dossier. 2. Il tratto distintivo: prima del giudice c'è il conciliatore. 3. L'autorità di conciliazione. 4. Come funziona il procedimento. 5. La riservatezza. 6. Gli esiti: transazione e autorizzazione ad agire. 7. La proposta di decisione. 8. La decisione nel merito fino a duemila franchi. 9. La riforma del 1° gennaio 2025. 10. La mediazione. 11. La famiglia. 12. I mediatori: nessun albo di Stato. 13. I numeri, o meglio la loro assenza. 14. L'arbitrato. 15. Gli ombudsman settoriali. 16. La conciliazione penale. 17. Che cosa può leggere l'Italia.
1. Perché questo dossier
Questo testo riprende e sostituisce il contributo del 9 novembre 2013, che trattava la Svizzera fra le «pillole». La Svizzera merita molto di più di una pillola, per una ragione semplice: è il paese europeo in cui la conciliazione obbligatoria funziona da sempre e nessuno ne discute, e in Italia quasi non se ne parla.
Dal 1° gennaio 2011 il Codice di diritto processuale civile federale — che esiste anche in versione italiana ufficiale, l'italiano essendo lingua ufficiale della Confederazione — impone che quasi ogni causa civile passi prima da un'autorità di conciliazione. E dal 1° gennaio 2025 quel sistema è stato rafforzato.
2. Il tratto distintivo: prima del giudice c'è il conciliatore
L'art. 197 CPC è di una sobrietà che colpisce: «La procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di conciliazione»[1].
Non «può essere preceduta». Non «il giudice invita». È la regola, e le eccezioni sono elencate.
L'art. 198 le elenca: la procedura sommaria, le cause sullo stato delle persone, il divorzio, le controversie di competenza di un'istanza cantonale unica e altri casi. La revisione del 2025 ne ha ampliato l'elenco, includendovi le azioni sul mantenimento dei figli e ulteriori competenze cantonali[2].
L'art. 199 disciplina la rinuncia. Le parti possono rinunciarvi congiuntamente nelle controversie patrimoniali di valore litigioso pari o superiore a centomila franchi. L'attore può rinunciarvi da solo se il convenuto ha domicilio all'estero o dimora ignota, e nelle controversie sulla parità dei sessi. Dal 2025 un nuovo capoverso consente all'attore di adire direttamente il giudice nelle controversie di competenza di un'istanza cantonale unica[3].
Si osservi la soglia: si può saltare la conciliazione sopra i centomila franchi, non sotto. È l'esatto contrario dell'intuizione italiana, che vorrebbe la conciliazione obbligatoria per le liti bagatellari e libera per le grandi. La logica svizzera è che sopra una certa cifra le parti hanno avvocati, consulenti e capacità di negoziare da sole; sotto, no.
3. L'autorità di conciliazione
Non è un mediatore privato ed è più di un funzionario. L'organizzazione — numero, composizione, sede — è rimessa al diritto cantonale, e i Cantoni hanno scelto modelli diversi: il giudice di pace, un ufficio di conciliazione autonomo, oppure una sezione interna al tribunale[4].
In due materie la composizione è imposta dalla legge federale: nelle controversie di locazione e affitto e in quelle sulla parità dei sessi l'autorità è paritetica, formata da un presidente e da una rappresentanza in numero uguale delle due parti sociali[5]. In quelle stesse materie l'autorità può prestare consulenza giuridica.
L'art. 201 definisce il compito in una riga che vale un trattato: l'autorità «cerca, in un'udienza senza formalità, di conciliare le parti».
4. Come funziona il procedimento
L'istanza di conciliazione va depositata presso l'autorità competente; l'udienza deve tenersi entro due mesi dal ricevimento, e la procedura deve concludersi di regola entro dodici mesi dal deposito[6].
L'art. 204 impone la comparizione personale delle parti, con eccezioni tassative — domicilio all'estero, malattia, età avanzata, altri motivi gravi — nei quali è ammessa la rappresentanza[7].
La mancata comparizione ha conseguenze precise (art. 206): se non compare l'attore, l'istanza si considera ritirata e l'autorizzazione ad agire non viene rilasciata; se non compare il convenuto, l'attore può proseguire, ottenendo l'autorizzazione o, nei casi previsti, la proposta o la decisione. Dal 2025 un nuovo capoverso prevede inoltre una multa disciplinare per chi non compare senza giustificazione[8].
5. La riservatezza
L'art. 205 stabilisce che le dichiarazioni rese in udienza non possono essere verbalizzate né utilizzate nella successiva procedura decisionale, salvo quanto serve per la proposta di decisione[9].
È una riservatezza più snella di quella californiana e più operativa di quella italiana: non protegge un privilegio, impedisce semplicemente che ciò che si è detto per comporre torni indietro come prova.
6. Gli esiti: transazione e autorizzazione ad agire
Se le parti trovano un accordo, l'art. 208 dispone che transazione, acquiescenza o desistenza siano verbalizzate e sottoscritte, e che abbiano l'effetto di una decisione passata in giudicato[10]. Niente omologazione, niente giudice: il verbale del conciliatore è la sentenza.
Se l'accordo non si trova, l'art. 209 prevede il rilascio dell'autorizzazione ad agire, che l'attore deve utilizzare depositando la causa entro tre mesi — ridotti a trenta giorni per le controversie di locazione e affitto. Decorso il termine, l'autorizzazione decade[11].
Anche questo merita una nota. Il fallimento della conciliazione non apre una porta permanente: apre una finestra di tre mesi. Chi non la usa deve ricominciare. È un incentivo a decidersi che l'ordinamento italiano non conosce.
7. La proposta di decisione
Qui sta l'istituto più interessante, e qui va corretta una cifra che circola ancora.
L'art. 210 consente all'autorità di conciliazione di sottoporre alle parti una proposta di decisione nelle controversie patrimoniali fino a una certa soglia, e — senza limite di valore — nelle controversie di locazione e affitto (sfratto per mora, protezione dalla disdetta, proroga) e in quelle sulla parità dei sessi[12].
La soglia patrimoniale era di cinquemila franchi fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 è di diecimila franchi[13]. Chi cita ancora i cinquemila descrive il diritto previgente. È cambiata anche la denominazione: l'istituto, che prima si chiamava «proposta di giudizio», si chiama ora proposta di decisione[14].
L'effetto è nell'art. 211: se nessuna parte la rifiuta entro venti giorni dalla comunicazione scritta, la proposta ha effetto di decisione passata in giudicato[15].
Vale la pena fermarsi. Un organo non giurisdizionale, dopo un'udienza informale, formula una proposta; se nessuno la rifiuta entro venti giorni, quella proposta è una sentenza definitiva. Non serve consenso: serve assenza di dissenso. È il meccanismo più economico che si possa immaginare per chiudere una lite di modesto valore, e in Italia non esiste nulla di paragonabile.
8. La decisione nel merito fino a duemila franchi
L'art. 212 va oltre: nelle controversie patrimoniali fino a duemila franchi, su richiesta dell'attore, l'autorità di conciliazione decide nel merito. La procedura è orale. Dal 2025 un nuovo capoverso le impone di statuire anche sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili[16].
La soglia dei duemila franchi è rimasta invariata nella revisione del 2025.
Il combinato disposto degli artt. 210-212 costruisce una scala che non ha equivalenti: sotto i duemila franchi il conciliatore decide; fino a diecimila propone e la proposta diventa sentenza se nessuno la rifiuta; sopra, concilia e basta. È esattamente ciò che in Norvegia fa il forliksråd, con la differenza che la Svizzera lo ha graduato per fasce di valore.
9. La riforma del 1° gennaio 2025
La revisione del CPC, adottata il 17 marzo 2023 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha toccato soprattutto la conciliazione[17]. Riepilogando quanto già visto: ampliate le eccezioni dell'art. 198; nuovo caso di rinuncia unilaterale nell'art. 199; multa disciplinare per la mancata comparizione nell'art. 206; soglia della proposta di decisione elevata a diecimila franchi e ridenominazione dell'istituto nell'art. 210; statuizione sulle spese nell'art. 212.
La riforma ha inoltre ridotto l'anticipo massimo esigibile dal tribunale a metà dei costi prevedibili, ampliato le competenze dei tribunali commerciali per le controversie internazionali, ammesso le udienze in videoconferenza, previsto che le decisioni non siano di regola motivate e reso le decisioni esecutive al momento della notificazione[18].
Non risultano invece modifiche sostanziali agli articoli sulla mediazione[19].
10. La mediazione
La mediazione occupa in Svizzera il posto che le compete: un'alternativa alla conciliazione, non un suo sostituto obbligatorio.
L'art. 213 prevede che, se tutte le parti lo chiedono, la procedura di conciliazione sia sostituita da una mediazione; se una parte comunica l'insuccesso, l'autorità rilascia l'autorizzazione ad agire[20]. L'art. 214 consente al giudice, su richiesta congiunta, di sospendere il processo in ogni momento per una mediazione. L'art. 215 lascia alle parti la scelta del mediatore e l'organizzazione del procedimento[21].
L'art. 216, la cui rubrica ufficiale è «Rapporto con la procedura giudiziale», stabilisce che la mediazione è indipendente dall'autorità di conciliazione e dal giudice ed è confidenziale, e che le dichiarazioni delle parti non possono essere utilizzate nella procedura giudiziale[22].
L'art. 217 prevede che, su richiesta congiunta, l'accordo raggiunto in mediazione possa essere sottoposto ad approvazione dell'autorità di conciliazione o del giudice, con effetto di decisione[23].
L'art. 218 disciplina le spese, e contiene la disposizione più significativa: la mediazione è di regola a carico delle parti, ma nelle controversie sulla filiazione le parti hanno diritto alla gratuità se mancano delle risorse necessarie e il giudice ne ha raccomandato il ricorso; il diritto cantonale può prevedere ulteriori agevolazioni. La norma risale, in questa formulazione, al 1° gennaio 2017[24].
Gratuità della mediazione familiare per chi non può permettersela, condizionata alla raccomandazione del giudice: è la stessa idea che il Lussemburgo sta ancora discutendo in un progetto di legge fermo da cinque anni, e che la Svizzera applica da nove.
11. La famiglia
L'art. 297 CPC prevede che, quando devono essere adottati provvedimenti riguardanti un figlio, il giudice senta personalmente i genitori e possa esortarli a un tentativo di mediazione[25]. Una previsione parallela si trova nell'art. 314 del codice civile, per l'autorità di protezione dei minori[26].
«Esortare» non è «ordinare»: la Svizzera si è fermata un gradino prima della Norvegia e dell'Armenia.
12. I mediatori: nessun albo di Stato
Dal 2011 la procedura civile è unificata a livello federale, ma la regolamentazione dei mediatori extragiudiziali resta ai Cantoni — e nessuno ha creato un albo pubblico paragonabile a quelli continentali[27].
Esiste la Federazione svizzera delle associazioni di mediazione (FSM/SDM-FSM), organizzazione privata di secondo livello che rilascia un certificato riconosciuto come standard di qualità. Non è un albo di diritto pubblico e l'iscrizione non è condizione di validità della mediazione ai sensi del CPC[28].
È una scelta coerente: se la conciliazione obbligatoria la fa un organo pubblico, la mediazione può restare un mercato professionale libero.
13. I numeri, o meglio la loro assenza
Qui arriva il paradosso, ed è il dato più interessante di questo dossier.
La Svizzera non ha una statistica federale sistematica sulla giustizia civile. Non esiste, sul portale dell'Ufficio federale di statistica, una serie sulla giustizia civile paragonabile a quella penale. Le informazioni quantitative si ricavano dai rapporti annuali dei singoli tribunali cantonali, scarsamente comparabili fra i ventisei Cantoni; e i dati su transazioni e conciliazioni — che rappresentano la maggioranza dei casi chiusi — restano in larga parte sconosciuti a livello aggregato. Il Consiglio federale aveva proposto, nell'ambito della revisione del CPC, una base legale uniforme per le statistiche giudiziarie: i Cantoni l'hanno respinta in consultazione[29].
L'unica statistica federale sistematica sulla conciliazione riguarda la locazione, ed è curata dall'Ufficio federale delle abitazioni sulla base di rapporti semestrali obbligatori. I dati verificati: nel 2023 sono state avviate 43.063 nuove procedure di conciliazione locativa, contro le 23.935 del 2022 — un aumento dell'80%, attribuito all'aumento del tasso ipotecario di riferimento e alla conseguente ondata di richieste di aumento del canone. Il tasso di accordo è del 90,5%[30].
Per il resto restano solo dati accademici datati. Uno studio riferito all'anno 2012 misurava tassi di conciliazione differenziati per modello organizzativo: 49,3% nei Cantoni con giudice di pace, 43,9% con conciliazione interna al tribunale, 65,4% con ufficio di conciliazione autonomo; il Canton Berna, con ufficio autonomo, dichiarava per il 2013 un 85% di successo su 6.625 casi[31]. Sono cifre di dodici anni fa, riferite a un campione, e vanno usate come ordine di grandezza storico e nulla più.
Il paradosso, dunque, è questo: la Svizzera ha un sistema di conciliazione obbligatoria che a giudicare da ogni indizio disponibile funziona molto bene, e non lo misura. Il novanta per cento di accordi nella locazione è un risultato che nessun sistema di mediazione al mondo si avvicina a raggiungere; ed è l'unico settore in cui i dati esistono, per caso, perché li raccoglie un ufficio che si occupa di case.
14. L'arbitrato
La Svizzera è una delle sedi arbitrali più importanti del mondo, e nel 2021 ha riformato la disciplina.
L'arbitrato internazionale è retto dal capitolo 12 della legge federale sul diritto internazionale privato, artt. 176-194, con riforma in vigore dal 1° gennaio 2021. Si applica ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera quando, al momento della stipulazione, almeno una parte non aveva domicilio o sede in Svizzera (art. 176)[32].
Le novità della riforma: l'art. 178 ammette ora la convenzione arbitrale «per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo», formula aperta che sostituisce l'elenco tassativo di mezzi tecnici e comprende posta elettronica e messaggistica; il nuovo art. 190a introduce per la prima volta la revisione del lodo — per fatti scoperti successivamente, per influenza criminale accertata in sede penale, per motivi di ricusazione emersi dopo la chiusura — con termine di novanta giorni dalla scoperta e limite assoluto di dieci anni[33].
L'art. 191 concentra l'impugnazione nel solo Tribunale federale; l'art. 192 consente alle parti non domiciliate in Svizzera di escludere per accordo l'impugnabilità del lodo, nel qual caso l'esecuzione segue la Convenzione di New York[34]. La riforma ha inoltre ammesso le memorie al Tribunale federale in lingua inglese per l'arbitrato internazionale, dato non verificato sul testo primario[35].
L'arbitrato interno è disciplinato dalla terza parte del CPC, artt. 353-399[36].
Le Swiss Rules of International Arbitration in vigore sono quelle del 1° giugno 2021, amministrate dallo Swiss Arbitration Centre[37]. I numeri: nel 2024, 100 nuovi casi, 82% internazionali con parti da 37 paesi, 41% in procedura accelerata; nel 2025, 125 nuovi casi, record e +25% sull'anno precedente, 77% internazionali con 67 nazioni rappresentate, valore medio della controversia poco superiore a cinquanta milioni di franchi — da 17.127 franchi fino a oltre 4,4 miliardi nei due casi maggiori — 34% in procedura accelerata, dieci nuove mediazioni (+67%) e sei procedimenti d'urgenza decisi entro quindici giorni[38].
Sulla Convenzione di New York un dato merita di essere segnalato: la Svizzera l'ha firmata il 29 dicembre 1958, ratificata il 1° giugno 1965 e applicata dal 30 agosto 1965 senza formulare alcuna riserva — né di reciprocità né di commercialità[39]. È fra i pochissimi Stati ad applicarla nella sua massima estensione, e non è un caso che sia una delle sedi arbitrali preferite al mondo.
15. Gli ombudsman settoriali
Fuori dal processo civile la Svizzera ha una rete di organi di conciliazione settoriali con numeri significativi[40]:
— l'Ombudsman bancario, fondazione privata indipendente, nel 2025 ha chiuso 2.575 casi; nei 319 interventi con esame di merito ha raccomandato un compromesso in 174 casi, accolto dall'istituto in 170, cioè nel 98%; il 58% dei casi si è chiuso entro un mese;
— l'Ombudsman dell'assicurazione privata ha ricevuto nel 2024 3.336 richieste, di cui 3.078 di sua competenza, con un tasso di successo del 62%;
— ombudscom, organo di conciliazione delle telecomunicazioni mandatato dall'Ufficio federale delle comunicazioni, ha ricevuto nel 2025 2.801 richieste, con 1.000 procedimenti formali avviati e 829 conciliazioni riuscite.
Il 98% di adesione alle raccomandazioni dell'ombudsman bancario è il dato che meglio spiega perché in Svizzera non serva rendere vincolanti queste decisioni.
16. La conciliazione penale
L'art. 316 del codice di procedura penale prevede che, nei procedimenti per reati perseguibili a querela, il pubblico ministero possa convocare querelante e imputato a un'udienza di conciliazione: l'assenza ingiustificata del querelante equivale a ritiro della querela; se l'accordo è raggiunto viene sottoscritto e il procedimento abbandonato[41].
Per i minori la base è l'art. 17 della legge di diritto processuale penale minorile: il magistrato dei minorenni può incaricare una persona qualificata e indipendente di condurre una mediazione fra danneggiato e minore, con il consenso esplicito delle parti; se riesce, il procedimento è definitivamente abbandonato[42]. Alcuni Cantoni, fra cui il Ticino, hanno una normativa attuativa dedicata.
17. Che cosa può leggere l'Italia
La prima lezione è la scala per valore. Sotto i duemila franchi l'autorità di conciliazione decide; fino a diecimila propone, e la proposta diventa definitiva se nessuno la rifiuta entro venti giorni; sopra, tenta soltanto. Non è un obbligo uniforme: è un obbligo graduato, che dà all'organo poteri crescenti man mano che la posta scende. L'Italia ha un obbligo uniforme e un conciliatore senza alcun potere.
La seconda è la soglia rovesciata. In Svizzera si può rinunciare alla conciliazione sopra i centomila franchi. Da noi si tende a pensare il contrario: obbligo per le piccole cause, libertà per le grandi. La logica svizzera è migliore, perché è nelle liti minori che il costo del processo supera il valore della lite.
La terza è il verbale che vale sentenza. L'art. 208 attribuisce alla transazione conclusa davanti al conciliatore l'effetto di una decisione passata in giudicato, senza alcuna omologazione. È la soluzione più semplice fra tutte quelle esaminate in questa serie, e non richiede né notaio né giudice.
La quarta è la finestra di tre mesi. Fallita la conciliazione, l'autorizzazione ad agire vale tre mesi — trenta giorni per la locazione — e poi decade. Chi vuole andare in causa deve deciderlo subito. È un filtro che non costa nulla e che l'Italia non ha.
La quinta è la gratuità della mediazione familiare per chi non ha risorse, quando il giudice la raccomanda. In vigore dal 2017, e ancora oggi una delle poche previsioni del genere in Europa.
La sesta è un ammonimento speculare a quello turco. La Svizzera ha il sistema che meglio funziona e i dati peggiori: non misura nulla, perché i Cantoni hanno rifiutato di farsi misurare. Non è un buon esempio. Un sistema che funziona ma non si conta non può nemmeno difendersi quando qualcuno propone di smontarlo.
Note
[1] Art. 197 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC, RS 272), del 19 dicembre 2008, in vigore dal 1° gennaio 2011. Il CPC è testo ufficiale anche in lingua italiana.
[2] Art. 198 CPC, nel testo risultante dalla revisione in vigore dal 1° gennaio 2025.
[3] Art. 199 CPC, con il nuovo capoverso 3 introdotto dalla revisione del 2025.
[4] Organizzazione delle autorità di conciliazione rimessa al diritto cantonale di organizzazione giudiziaria.
[5] Art. 200 CPC: autorità paritetiche in materia di locazione e affitto e di parità dei sessi.
[6] Artt. 202-203 CPC: istanza, udienza entro due mesi, conclusione di regola entro dodici mesi.
[7] Art. 204 CPC: comparizione personale ed eccezioni.
[8] Art. 206 CPC, con il nuovo capoverso 4 sulla multa disciplinare introdotto dalla revisione del 2025. Art. 207 CPC per le spese in caso di ritiro o mancata comparizione.
[9] Art. 205 CPC.
[10] Art. 208 CPC.
[11] Art. 209 CPC: autorizzazione ad agire, termine di tre mesi, ridotto a trenta giorni per le controversie di locazione, affitto di locali commerciali e affitto agricolo.
[12] Art. 210 CPC.
[13] Soglia elevata da 5.000 a 10.000 franchi dal 1° gennaio 2025 (art. 210 cpv. 1 lett. c CPC).
[14] Ridenominazione dell'istituto da «proposta di giudizio» a «proposta di decisione», per uniformità terminologica, con la revisione del 2025.
[15] Art. 211 CPC: termine di venti giorni dalla comunicazione scritta.
[16] Art. 212 CPC: soglia di 2.000 franchi, invariata; procedura orale; nuovo capoverso 3 sulle spese giudiziarie e ripetibili, introdotto dalla revisione del 2025.
[17] Revisione del CPC del 17 marzo 2023, in vigore dal 1° gennaio 2025 per decisione del Consiglio federale del 6 settembre 2023. La data di adozione parlamentare è confermata da fonti secondarie concordanti e non tramite lettura diretta del testo di legge datato.
[18] Ulteriori contenuti della revisione del 2025: anticipo spese, competenze dei tribunali commerciali per le controversie internazionali con valore minimo di 100.000 franchi e consenso delle parti, videoconferenza, decisioni di regola non motivate (art. 239 cpv. 1), esecutività alla notificazione (art. 336 cpv. 3).
[19] Non risultano modifiche sostanziali agli artt. 213-218 CPC nella revisione del 2025.
[20] Art. 213 CPC.
[21] Artt. 214 e 215 CPC.
[22] Art. 216 CPC, rubrica ufficiale «Rapporto con la procedura giudiziale». Si segnala che l'articolo viene talvolta citato con la rubrica «indipendenza e segreto», che non è quella ufficiale.
[23] Art. 217 CPC.
[24] Art. 218 CPC, nel testo risultante dalla legge federale sul mantenimento del figlio del 20 marzo 2015, in vigore dal 1° gennaio 2017.
[25] Art. 297 CPC, rubricato «Audizione dei genitori e mediazione».
[26] Art. 314 cpv. 2 del Codice civile svizzero, per le procedure davanti all'autorità di protezione dei minori.
[27] Non è stata reperita evidenza di registri cantonali di mediatori civili e commerciali con effetti legali.
[28] Federazione svizzera delle associazioni di mediazione (FSM/SDM-FSM), organizzazione privata che rilascia un certificato di qualità; non è un albo di diritto pubblico.
[29] Assenza di una statistica federale sistematica sulla giustizia civile; rifiuto dei Cantoni, in sede di consultazione sulla revisione del CPC, della proposta del Consiglio federale di introdurre una base legale uniforme per le statistiche giudiziarie.
[30] Ufficio federale delle abitazioni, statistica delle procedure di conciliazione in materia di locazione: 43.063 nuove procedure nel 2023 contro 23.935 nel 2022 (+80%); 25.544 nel solo secondo semestre 2023; tasso di accordo del 90,5%. I dati 2024-2025 esistono ma non sono stati estratti.
[31] D. Kettiger, studio sull'autorità di conciliazione nel Canton Berna, 2014, con dati riferiti al 2012-2013: 49,3% nei Cantoni con giudice di pace, 43,9% con conciliazione interna al tribunale, 65,4% con ufficio autonomo; Canton Berna 85% su 6.625 casi. Dati datati e relativi a un campione.
[32] Capitolo 12 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291), artt. 176-194, con riforma in vigore dal 1° gennaio 2021.
[33] Artt. 178 e 190a LDIP: forma della convenzione arbitrale e revisione del lodo, con termine di novanta giorni dalla scoperta e limite assoluto di dieci anni dal passaggio in giudicato.
[34] Artt. 191 e 192 LDIP.
[35] Ammissibilità delle memorie in lingua inglese al Tribunale federale in materia di arbitrato internazionale: dato riferito dalla dottrina, non verificato sul testo della legge sul Tribunale federale.
[36] Terza parte del CPC, artt. 353-399, sull'arbitrato interno. Non è stata condotta una verifica articolo per articolo.
[37] Swiss Rules of International Arbitration, versione 2021, in vigore dal 1° giugno 2021, amministrate dallo Swiss Arbitration Centre. Esistono anche le Swiss Rules of Mediation 2021.
[38] Swiss Arbitration Centre, rapporti annuali 2024 e 2025.
[39] Convenzione di New York del 1958: firma il 29 dicembre 1958, ratifica il 1° giugno 1965, entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965, senza riserve. Fonte: stato delle adesioni UNCITRAL.
[40] Ombudsman bancario svizzero, rapporto annuale 2025; Ombudsman dell'assicurazione privata e della SUVA, dati 2024; ombudscom, organo di conciliazione delle telecomunicazioni mandatato dall'Ufficio federale delle comunicazioni, dati 2025. Il riferimento normativo puntuale che fonda il mandato di ombudscom non è stato verificato.
[41] Art. 316 del Codice di procedura penale svizzero (RS 312.0).
[42] Art. 17 della legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009 (RS 312.1). Si segnala che l'istituto viene talvolta ricondotto all'art. 8 della stessa legge: il riferimento corretto è l'art. 17. Il testo integrale dell'articolo non è stato letto sulla fonte primaria.
Nota
Questo dossier riprende e sostituisce il contributo La mediazione in pillole: Svizzera, pubblicato il 9 novembre 2013.